Cass. Sez. III n. 22017 del 15 giugno 2026 (CC 28 mag 2026)
Pres. Ramacci Rel. Bucca Ric. Rosanova
Acque. Scarico industriale illecito, rinnovo dell'autorizzazione e legittimazione al riesame del legale rappresentante
Integra il reato di scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione (art. 137, d.lgs. 152/2006) la condotta di chi prosegue lo sversamento dopo la scadenza del titolo, qualora sia già intervenuto un preavviso di diniego del rinnovo per ragioni ostative insuperabili, quali l'abusività edilizia dell'opificio; in materia ambientale non opera infatti il modello del silenzio-assenso. Ai fini del sequestro preventivo, il giudice può desumere il superamento dei limiti tabellari attraverso un procedimento induttivo basato su gravi criticità gestionali (es. valvole di bypass) che rendano i campionamenti, seppur effettuati a monte dello scarico finale, indicativi della carica inquinante. In tema di impugnazione, il legale rappresentante che agisca in proprio non è legittimato a proporre riesame avverso il sequestro di beni societari se non allega un interesse concreto, attuale e diretto, non potendosi questo identificare nella mera aspettativa di restituzione di beni di cui non è titolare.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 24 febbraio 2026, il Tribunale di Napoli ha rigettato l'appello, proposto ai sensi dell'art. 322-bis c.p.p., da Rosanova Luigi, in proprio e quale legale rappresentante della società INCEB Sud San Luigi S.r.l., avverso il provvedimento con cui il GIP del Tribunale di Torre Annunziata, il 9 gennaio 2026, aveva respinto l'istanza di dissequestro dello stabilimento industriale della società, sito in Sant'Antonio Abate, via Stabia n. 561. Il sequestro preventivo era stato disposto il 10 novembre 2025 dal GIP nell'ambito di un procedimento che vede Rosanova indagato per il reato di cui all'art. 137, commi 1 e 3, del d.lgs. 152/2006, sull'assunto che il predetto stabilimento avesse effettuato scarichi di acque reflue industriali nella rete fognaria pubblica in assenza di autorizzazione. Il Tribunale, nel confermare il vincolo reale, ha ritenuto la sussistenza del fumus commissi delicti e del periculum in mora. In punto di fumus, il Tribunale ha rilevato che, sebbene il decreto di diniego di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) da parte della Regione Campania fosse formalmente intervenuto in data 21 novembre 2025, e, quindi, successivamente al sequestro, già in data 4 luglio 2025 la conferenza di servizi si era conclusa con esito negativo. Tale esito era stato determinato dalla radicale e insanabile illegittimità urbanistico-edilizia dell'opificio, insistente all'interno della fascia di rispetto cimiteriale, come confermato anche dalla sentenza del TAR Campania che aveva respinto il ricorso proposto da Rosanova avverso l'ordinanza di demolizione emessa dal Comune di Sant'Antonio Abate. Il Tribunale si è anche soffermato sulle difformità che erano state riscontrate nel corso del sopralluogo del 16 luglio 2025 rispetto alle prescrizioni dell'AIA rilasciata con D.D. n. 132 del 7 maggio 2012: il personale dell'ARPAC, infatti, aveva rilevato criticità gestionali nell'impianto di depurazione e una concentrazione superiore ai limiti consentiti di sostanza pericolose nei campioni di reflui analizzati. Ha, ancora, precisato che la contravvenzione per cui si stava procedendo è un reato di "pericolo astratto" e di natura permanente, che sanziona la mera effettuazione di scarichi sine titulo, a prescindere da un danno ambientale concreto. In punto di periculum, il Tribunale ha ravvisato la necessità di impedire la prosecuzione dell'attività produttiva, svolta in assenza di autorizzazione e in un complesso edilizio urbanisticamente illegittimo, al fine di evitare nuovi sversamenti illeciti.
Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione, tramite i difensori di fiducia, la INCEB Sud San Luigi S.r.l. e Rosanova Luigi, deducendo cinque motivi.
2.1. Con il primo motivo, si denuncia la violazione di legge in relazione agli artt. 103,104,107, 108 e 137 d.lgs. 152/2006 nonché dell'art. 25 undecies del d.lgs. 231/2001. Si lamenta, in particolare, che il Tribunale aveva desunto il fumus da due risultanze prive di valenza significativa. Si deduce al riguardo che: il diniego di rinnovo dell'AIA era intervenuto dopo il sequestro; i campioni di acque reflue che erano stati analizzati e che avevano rivelato il superamento dei limiti di emissione tabellari non erano rappresentativi dello scarico in quanto il prelievo era avvenuto prima che il processo depurativo giungesse a compimento; i predetti risultati erano smentiti dagli "accertamenti effettuati dalla GORI, società deputata alla gestione e al controllo del ricettore finale (impianto di depurazione comunale)". Per la difesa, quindi, il reato non era configurabile mancando tanto l'elemento dell'effettivo compimento degli scarichi in assenza del titolo" quanto "la regolare verifica dell'eventuale superamento dei valori tabellari". Si precisa, ancora, che l'ordinanza non "svolgerebbe alcuna reale e concreta valutazione" in ordine: alla corretta analisi e tipologia degli scarichi; alla "riconducibilità alla nozione di acque reflue industriali, ante processo depurativo e non post"; alla "corretta analisi circa il prelevamento e il successivo campionamento".
2.2 Con il secondo motivo, si denuncia la violazione degli artt. 273 e 321 c.p.p. e il vizio di motivazione sul fumus commissi delicti. Si contesta che il Tribunale abbia fondato il proprio convincimento su elementi (diniego AIA, "qualificazione del reato" pur in presenza di "campionamenti nulli con esiti inutilizzabili", illegittimità urbanistica) di per sé non sufficienti a integrare il fumus del reato contestato, in assenza di una puntuale analisi della "condotta di scarico". Si lamenta l'omessa considerazione di deduzioni difensive relative "ad eventuali attività manutentive degli impianti", alla sospensione degli scarichi per diniego dell'AIA, alla nuova normativa sulla fascia di rispetto cimiteriale, così da restare integrato "un conclamato vizio di motivazione per omissione di esame di elementi decisivi".
2.3. Con il terzo motivo, si eccepisce la violazione degli artt. 321 e 125, comma 3, c.p.p., per carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine al periculum in mora. Si argomenta che il pericolo non sarebbe concreto e attuale, poiché lo stesso diniego di rinnovo dell'AIA precluderebbe l'attività di macellazione, rendendo impossibile la produzione di reflui. Si lamenta l'omessa valutazione di misure alternative meno afflittive, quali "sequestro parziale degli impianti, prescrizione operative e limitazioni produttive", così da restare integrata una motivazione "meramente assertiva e stereotipata".
2.4. Con il quarto motivo, si denuncia la violazione degli artt. 321 c.p.p. e 53, 19 e 9 d.lgs. 231/2001, nonché dei principi di adeguatezza e proporzionalità. Il sequestro dell'intero complesso aziendale è ritenuto misura sproporzionata, traducendosi in una definitiva interdizione dell'attività d'impresa, con pregiudizio anche per le attività non connesse agli scarichi. Si contesta la mancata giustificazione dell'impossibilità di un sequestro limitato alle sole parti impiantistiche pertinenti al reato.
2.5. Con il quinto motivo, si lamenta la violazione degli artt. 125, comma 3, 321, 322, 322-bis e 325 c.p.p., per motivazione apparente e omessa valutazione di elementi difensivi decisivi. Si sostiene che l'ordinanza si sarebbe limitata a richiamare il diniego AIA e l'irregolarità urbanistica, senza illustrare le ragioni concrete che rendevano indispensabile il sequestro integrale e senza comparare le diverse opzioni cautelari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili articolandosi in motivi non supportati da un concreto interesse o non consentiti, esulando dai limiti del controllo di legittimità, o, comunque, manifestamente infondati.
1.1 Giova ricordare che, in tema di misure cautelari reali, il ricorso per cassazione è consentito, ai sensi dell'art. 325, comma 1, c.p.p., soltanto per violazione di legge. In tale nozione rientrano i vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o comunque privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice, con conseguente violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. (Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 e, più recentemente, Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Ry.254893; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656; Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 - 01). Non può pertanto essere proposta come violazione della legge, sostanziale o processuale, la scarsa persuasività degli argomenti spesi dal Tribunale per fondare la decisione di rigetto dell'istanza di riesame.
1.2 È stato, ancora, precisato che "anche l'omesso esame di punti decisivi per l'accertamento del fatto, sui quali è stata fondata l'emissione del provvedimento di sequestro, si traduce in una violazione di legge per mancanza di motivazione, censurabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 325, comma primo cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 28241 del 18/02/2015, Baronio, Rv. 264011; Sez. 3, n. 38026 del 19/04/2017, De Cicco; Sez. 3, n. 41206 del 27/11/2025, La Playa di Tenerife S.r.l.).
Tanto premesso, l'ordinanza impugnata ha costruito il proprio giudizio sulla base di una pluralità di elementi convergenti: a) l'esito negativo della conferenza di servizi del 4 luglio 2025, atto che, pur precedendo il formale decreto di diniego, ha sancito l'impossibilità di un rinnovo del titolo autorizzativo, rendendo di fatto l'attività di scarico sine titulo ; b) la natura insanabile dell'abusività urbanistica dell'intero opificio, ostativa in radice al rilascio di qualsiasi futura autorizzazione ambientale; c) le risultanze degli accertamenti tecnici dell'ARPAC, che avevano rivelato il superamento dei limiti tabellari e le anomalie e criticità dell'impianto di deputazione, quali la valvola a T che eludeva il ciclo depurativo consentendo lo scarico diretto dei reflui nella rete fognaria o l'inefficienza delle vasche di ossigenazione e sedimentazione. Tutti i predetti snodi argomentativi sono attinti dai ricorsi.
Il primo motivo dei ricorsi, muovendo dalla premessa di diritto secondo cui "l'art. 137 sanziona lo scarico di acque reflue industriali contenente sostanze pericolose, senza autorizzazione o con autorizzazione scadute", lamenta che non si era proceduto a una adeguata analisi dei reflui immessi nella rete fognaria e che il provvedimento di diniego del rinnovo dell'AIA era intervenuto dieci giorni dopo il sequestro dello stabilimento.
3.1 Va, però, osservato che la natura pericolosa dello scarico costituisce, ai sensi del comma 3 dell'art. 137 d.lgs. d.lgs. 152/2006, un'ipotesi autonoma di reato, per cui la rilevanza penale della condotta incriminata, venendo in rilievo acque reflue industriali, permarrebbe, ai sensi dell'art. 137 comma 1, anche se si volesse accedere alla tesi difensive della nullità dell'attività di campionamento. In tema di inquinamento idrico, infatti, la condotta di apertura e di effettuazione di uno scarico di acque reflue senza l'autorizzazione prevista dall'art. 124 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 integra il reato di cui all'art.137 del medesimo decreto legislativo pur in presenza dei presupposti per il rilascio del provvedimento, in quanto l'amministrazione non viene comunque posta nelle condizioni di verificare la sussistenza degli stessi e di compiere ogni successiva attività di controllo e di prevenzione rispetto ad una attività potenzialmente pericolosa per l'ambiente. (Sez. 3, n. 11518 del 23/01/2019, Guinizio, Rv. 276030 - 02, in tal senso anche Sez. 3, n. 2715/2000).
3.2 Venendo, quindi, al tema della rappresentatività dei campioni analizzati, il Tribunale, nel descrivere le gravi difformità che erano state riscontrate rispetto a quanto autorizzato con la AIA scaduta e di cui era stato chiesto il rinnovo, si è soffermato, in particolare, sulla vasca di ossigenazione e sedimentazione, che costituiva l'ultimo segmento dell'attività di trattamento, quello immediatamente precedente all'immissione del refluo nella rete fognaria, rilevando che non erano presenti i fanghi attivi, che avrebbero dovuto assicurare il mantenimento delle colonie di batteri cui era affidato la depurazione biologica del refluo, e che "l'alta concentrazione dei parametri riscontati facevano ritenere che l'ultima fase di deputazione, ovvero quella di ossigenazione, non era sufficiente a far rientrare i valori delle concentrazione nei parametri previsti per lo scarico in fognatura". L'ordinanza, pertanto, in ordine alla rappresentatività dei campioni, non è né silente né assertiva in quanto il superamento dei limiti tabellari cui perviene è il risultato di un procedimento induttivo che ha, quali premesse, l'inidoneità a incidere sui fattori inquinanti dell'ultima fase di trattamento e l'elevata concentrazione di sostanze pericolose rinvenuta nei reflui presenti nelle vasche di ossigenazione e sedimentazione.
3.2.1 La difesa contesta che i campioni prelevati fossero idonei a rappresentare lo scarico, deducendo che il prelievo sarebbe dovuto avvenire subito a monte del punto di immissione, ma non si confronta con il ragionamento del tribunale, omettendo di confutare il giudizio di inidoneità del trattamento di sedimentazione e ossigenazione a incidere sui valori riscontrati nei liquidi prelevati nelle vasche. Il motivo richiama, ancora, le certificazioni della Società Gori, che gestiva il depuratore comunale, senza fornire ulteriori specificazioni e senza allegarle ai ricorsi, così da rendere impossibile di valutarne l'incidenza sulla trama argomentativa contestata.
3.2.2 Premesso che in tema di campionamento e analisi non risulta alcuna comminatoria di nullità o inutilizzabilità (Sez. 3, n. 1773 del 17/12/1999, dep. 2000, Calvo, Rv. 215606 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 41487 del 17/10/2002, Taschetti, Rv. 223032 - 01), è evidente che le censure difensive attingono al grado di probabilità logica che connota la conclusione cui perviene il tribunale sulla base delle premesse fattuali valorizzate. Va, però, ricordato che integra un vizio di illogicità manifesta "il ragionamento che non si fondi realmente su una massima di esperienza - cioè su un giudizio ipotetico a contenuto generale, indipendente dal caso concreto, fondato su ripetute esperienze ma autonomo da esse, e valevole per nuovi casi - e valorizzi piuttosto una congettura, cioè una ipotesi non fondata sullo "id quod plerumque accidit", insuscettibile di verifica empirica, od anche una pretesa regola generale che risulti priva, però, di qualunque e pur minima plausibilità" (Sez. 6, n. 31706 del 7/3/2003, Rv. n. 228401; Sez. 6, n. 16532 del 13/02/2007, Cassandro, Rv. 237145 - 01; Sez. 4, n. 23093 del 2/2/2017, Rappisi). In altri termini, il tema di indagine non è se il Tribunale abbia sviluppato un'argomentazione logica ma se l'eventuale l'illogicità che, per la difesa, la vizia, in considerazione dello standard argomentativo richiesto per i sequestri, renda la motivazione come inesistente, mero simulacro di un ragionamento, in quanto fondata su proposizioni astratte o non pertinenti o prive di giustificazioni in termini epistemici così da integrare la violazione di legge denunciata. La risposta al quesito non può che essere negativa, dando, comunque, la motivazione conto di un ragionamento che valorizza dati specifici della vicenda processuale per ricavarne, mediante una relazione inferenziale, forse debole, ma comunque pertinente, un'informazione connotata da un grado di probabilità. La stessa lettura del motivo, d'altronde, rivela che oggetto di doglianza è il sostanziale malgoverno, sul piano logico, degli elementi di fatto utilizzati dal Tribunale per desumere il superamento dei limiti tabellari. Quel che, aldilà del surrettizio richiamo alla violazione della legge penale sostanziale, viene, infatti, contestata è la sistemazione razionale dei dati a disposizione del tribunale e la loro possibile lettura alternativa. Sennonché, come detto, il ricorso per cassazione proposto avverso le ordinanze emesse a norma degli artt. 322-bis e 324 cod. proc. pen. non può mai trasmodare nella critica del modo con cui il tribunale valuta gli indizi di reato perché, in questo modo, il vizio realmente eccepito riguarda la motivazione, non la sua fisica esistenza o la sua palese irrazionalità.
3.3 Non è controverso, poi, venendo al diniego del rinnovo dell'AIA, che Rosanova ebbe contezza del preavviso che comunicava l'esito negativo della conferenza di servizio chiamata a pronunciarsi sul rinnovo a causa dell'ordine di demolizione dell'opificio. E difatti, sin dall'istanza di dissequestro, rigettata dal GIP con il provvedimento del 10/11/2025, l'argomento difensivo per neutralizzare il valore significativo del preavviso è rappresentato dalla non equiparabilità dell'atto al provvedimento definitivo di rigetto, intervenuto dopo il sequestro, per cui, secondo la difesa, in forza della previsione dell'art. 124 comma 8 d.lgs. 152/2006, la società aveva legittimamente continuato a scaricare i reflui industriali nella rete fognaria in forza dell'autorizzazione n. 132 del 2012. Tale conclusione non può trovare accoglimento in quanto, avuta conoscenza della volontà degli enti proposti di non consentire la rinnovazione dell'autorizzazione, per ragioni non superabili, legate al carattere abusivo dello stabilimento, la società avrebbe dovuto astenersi dallo scarico non consentendo l'art. 124 comma 8, invocato dalla difesa, di mantenerlo nonostante la volontà contraria dell'ente regolatore. In tale senso si è espressa di recente questa Corte enunciando il principio di seguito riportato: "Integra la contravvenzione di scarico di acque reflue senza autorizzazione, di cui all'art. 137, comma 1, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, lo sversamento proseguito dopo la scadenza dell'autorizzazione in violazione delle prescrizioni nelle more impartite dall'organismo di vigilanza e in presenza di preavviso di diniego del rinnovo tempestivamente richiesto, posto che non opera nei procedimenti amministrativi in materia ambientale il modello del silenzio-assenso ex art. 20 legge 7 agosto 1990, n. 241 (Sez. 3, n. 27670 del 02/07/2025, Vinaccia, Rv. 288452 - 01).
3.4 Deve, quindi, concludersi che il Tribunale ha offerto una lettura plausibile e, comunque, non apparente del quadro indiziario, ritenendo che la combinazione tra l'assenza di un titolo autorizzativo valido ed efficace e le criticità strutturali e gestionali dell'impianto integrasse il fumus del reato contestato. Le doglianze dei ricorrenti si traducono, pertanto, in un tentativo di proporre una diversa lettura del compendio probatorio o, al più, di segnalare carenze argomentative integranti vizi motivazionali in questa sede non rilevanti.
Manifestamente infondato, oltre che generico, è il secondo motivo dei ricorsi che contesta la sussistenza del fumus della contravvenzione senza tenere in alcuna considerazione quanto dal Tribunale osservato in ordine alla nozione di acque reflue industriali e riproponendo, con riferimento ai risultati delle analisi, l'argomento volto a contestare il valore significativo dei campionamenti, ritenuti dai ricorrenti come inutilizzabili, sanzione di cui, però, i ricorsi non indicano il fondamento normativo. Con riferimento al profilo urbanistico, si invoca la "nuova normativa" in tema di vincolo cimiteriale, senza però spiegare come tale disposizione incida sulla liceità di un organismo edilizio di cui il Comune aveva disposto la demolizione, decisione che aveva trovato conferma dinanzi al TAR. La doglianza volta a denunciare la mancanza di motivazione in ordine alle deduzioni difensive relative "ad eventuali attività manutentive" è inammissibile in quanto generica, non specificando né gli interventi manutentivi che non erano stati considerati né la loro decisività su una trama argomentativa che valorizza il mancato rinnovo dell'AIA per giungere alla conclusione che l'attività imprenditoriale all'interno dello stabilimento non poteva più essere proseguita.
Anche il terzo motivo, relativo al periculum in mora, è manifestamente infondato. L'ordinanza impugnata ha ravvisato il pericolo concreto e attuale nella necessità di "impedire la prosecuzione dell'attività, in assenza di autorizzazione e in un complesso edilizio urbanisticamente illegittimo, onde evitare nuovi sversamenti". La conclusione cui il Tribunale perviene è che per effetto del decreto dirigenziale n. 78 del 20 novembre 2025, l'"insediamento produttivo non può più operare". Tale valutazione non è apparente. L'argomento difensivo secondo cui il diniego dell'AIA sarebbe di per sé sufficiente a paralizzare l'attività di macellazione è fallace: il sequestro preventivo ha proprio la funzione di rendere coercitiva una proibizione che, altrimenti, potrebbe essere violata, neutralizzando la disponibilità del bene la cui utilizzazione protrae o aggrava le conseguenze del reato. Né si comprende - e i ricorsi non spiegano- quali attività imprenditoriali potrebbero svolgersi nello stabilimento nonostante la sopravvenuta impossibilità di avvalersi della rete fognaria per lo scarico delle acque reflue industriali. Giova ricordare, in proposito, che il reato per cui si procede è stato ritenuto integrato dallo scarico senza autorizzazione delle acque di condensa provenienti da frigoriferi in cui erano conservati prodotti ittici e di acque prodotte dal lavaggio dei locali e dei macchinari (Sez. 3, n. 12865 del 05/02/2009, Bonaffini, Rv. 243122 - 01), per cui, anche a voler ipotizzare che l'allegazione difensiva faccia riferimento all'attività di commercializzazione della carne che aveva luogo nell'insediamento, anche in questo caso, la sua prosecuzione troverebbe ostacolo nel mancato rinnovo dell'autorizzazione allo scarico.
Quanto appena esposto travolgono anche il quarto e il quinto motivo, avendo il Tribunale chiaramente esposto le ragioni per le quali ha ritenuto di non poter accogliere la richiesta difensiva di ottenere un'attenuazione del vincolo imposto sul bene in modo da consentire, almeno in parte, la prosecuzione dell'attività imprenditoriale nello stabilimento. Parimenti inammissibili sono le doglianze concernenti la proporzionalità della misura e la pretesa apparenza della motivazione. Il Tribunale ha ritenuto il sequestro dell'intero stabilimento inevitabile, impedendo il mancato rinnovo dell'autorizzazione allo scarico ogni attività imprenditoriale all'interno del fabbricato. Le richieste dei ricorrenti di valutare misure alternative, di distinguere tra attività di macellazione e altre attività commerciali o di considerare le ricadute occupazionali, quindi, trovano nell'ordinanza impugnata adeguata risposta, così da sottrarre l'ordinanza alle censure difensive.
In relazione al ricorso proposto da Rosanova Luigi quale indagato, un'ulteriore causa, oltre a quelle già esaminate, preclude il superamento dello scrutinio di ammissibilità. È, infatti, la stessa prospettazione difensiva che rivela che Rosanova, quale persona fisica, non è titolare di alcun diritto reale o personale di godimento su quanto in sequestro che conferisca lui il diritto alla restituzione dei beni della società amministrata. È noto che sul tema sono di recente intervenute le Sezioni Unite che hanno affermato il principio secondo cui la persona sottoposta alle indagini può proporre richiesta di riesame ove alleghi un interesse concreto e attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro preventivo sulla sua posizione, in quanto requisito necessario per l'ammissibilità di ogni impugnazione (Sez. U, n. 7983 del 25/09/2025, dep. 2026, Calvarese, Rv. 289319 - 01). La sentenza, richiamando i principi generali, ha osservato che, anche in relazione ai provvedimenti cautelari reali, l'impugnazione è ammissibile solo nel caso in cui taluno dei soggetti legittimati disponga anche di un interesse concreto e attuale, riconducibile alla prospettiva di vantaggio o di eliminazione di un pregiudizio ad una situazione soggettiva giuridicamente riconoscibile e rilevante, incisa dal provvedimento. L'interesse, chiarisce la sentenza, deve, quindi, riferirsi non all'esito favorevole dello scrutinio sui presupposti del provvedimento cautelare, siccome si tratterebbe di decisione non vincolante per l'ulteriore corso del procedimento, bensì all'eliminazione di un pregiudizio relativo a situazioni giuridiche soggettive tutelate dall'ordinamento, pur quando non implicanti il diritto alla restituzione del bene. Le Sezioni Unite hanno, ancora, precisato che non sempre, né necessariamente, l'interesse deve essere correlato alla restituzione del bene; in tal caso, tuttavia, l'interesse deve essere specificamente allegato dalla parte che lo deduce. La sentenza, quindi, dopo aver dato conto della difficoltà a definire con precisione una casistica in grado di individuare le prospettive di vantaggio diverse dalla restituzione del bene in grado di integrare l'interesse ad impugnare, individua, come osservato da Sez. 3, n. 11805 del 12/3/2026, Gallo, il dato essenziale nel fatto che dal dissequestro discenda per l'impugnante una concreta utilità, anche in forma di eliminazione di un pregiudizio, riferibile a una situazione giuridica soggettiva tutelata e riconosciuta dall'ordinamento e non solo valutata soggettivamente come tale in via di fatto, magari in relazione ad una gamma di situazioni coinvolgenti rapporti familiari, affettivi ed economici collaterali, che non diano luogo a specifiche riconoscibili posizioni giuridiche direttamente incise dal vincolo di indisponibilità. In particolare, le Sezioni unite escludono che il requisito possa essere ravvisato nell'interesse dell'imputato "che presenti impugnazione in proprio a fronte del sequestro di beni societari, ove l'impugnazione non sia correlata alla prospettazione di uno specifico e concreto interesse riferibile ad una propria diretta e riconoscibile posizione soggettiva".
Alla luce delle considerazioni che precedono, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti sopportino le spese processuali e versino la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate.
PQM
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28/5/2026




