Consiglio di Stato Sez. II n. 4283 del 27 maggio 2026
Urbanistica. Limiti applicativi delle tolleranze costruttive e divieto di sanatoria paesaggistica per incrementi volumetrici
Le tolleranze costruttive, previste dall'art. 34, comma 2-ter (ora art. 34-bis) del D.P.R. n. 380/2001, operano esclusivamente per minime divergenze in fase esecutiva di un progetto regolarmente assentito, non potendo mai giustificare la realizzazione di opere non contemplate dal titolo edilizio o costituenti un aliquid novi rispetto agli interventi autorizzati. Il parametro del 2% deve essere calcolato in relazione alle misure previste nel progetto approvato e non può riferirsi alla volumetria complessiva dell'edificio o dell'unità immobiliare qualora l'area dell'abuso non fosse oggetto dei lavori autorizzati. Ne consegue che un manufatto realizzato in sostituzione di uno preesistente, con sagoma e dimensioni diverse e in assenza di un titolo specifico, configura una opera abusiva non sanabile come tolleranza di cantiere. Infine, l'accertamento di compatibilità paesaggistica postumo è radicalmente precluso, ai sensi dell’art. 167 del d.lgs. n. 42/2004, qualora l'intervento abbia determinato la creazione di nuove superfici utili o incrementi volumetrici, a prescindere dalla loro entità.
Pubblicato il 27/05/2026
N. 04283/2026REG.PROV.COLL.
N. 05265/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5265 del 2024, proposto da
Giorgio De Gara, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Baciga, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Verona, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Michelon e Fulvia Squadroni, con domicilio come da PEC Registri giustizia.
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) n. 1790/2023, resa tra le parti, relativa all’impugnazione delle note del Comune di Verona prot. n. 219839 del 14 agosto 2014, prot. n. 2014/336351 del 2 dicembre 2014, di rigetto dell’istanza ai sensi dell’art. 34 comma 2 ter del D.P.R. 380/2001, di diniego di sanatoria, ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. 380 del 2001, e di diniego di accertamento di compatibilità paesaggistica; nonché dell’art. 46 del Regolamento edilizio del Comune di Verona;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Verona;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’istanza di passaggio in decisione senza discussione orale presentata dal Comune di Verona;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 maggio 2026 il Cons. Cecilia Altavista e nessuno presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il signor Giorgio De Gara il 7 giugno 2014 ha presentato al Comune di Verona una istanza per l’applicazione dell’art. 34 comma 2 ter del D.P.R. 380 del 2001 per l’aumento di superficie e di volume di un vano scala nonché per la sanatoria, ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, della diversa posizione dell’area di sedime di tale volume e per la sanatoria di alcune opere interne, opere realizzate nell’immobile di sua proprietà al sesto e settimo piano dell’edificio in via Tezone n. 5. Nella relazione tecnica allegata alla domanda di sanatoria si indicava che l’immobile era stato acquistato con atto pubblico del 19 dicembre 1998 e che era stato interessato da un precedente intervento di ristrutturazione (con concessione edilizia del 1996) che aveva riguardato anche la scala interna per cui era stato modificato il vano scala sul terrazzo al settimo piano. Nella documentazione progettuale si calcolava la percentuale del 2% sulla superficie complessiva dell’unità immobiliare.
Con nota del 10 luglio 2014 è stato comunicato il preavviso di rigetto rispetto alle istanze, ai sensi dell’art. 34 comma 2 ter e dell’art. 36 del D.P.R. 380 del 2001, relative al vano scala; l’accoglimento della domanda di sanatoria per le opere interne. In particolare, nella nota si evidenziava che l’art. 34, comma 2 ter, e l’art. 46 del regolamento edilizio comunale consentono la regolarizzazione delle cd. tolleranze di cantiere per le difformità realizzate in fase esecutiva, mentre nel caso di specie il vecchio vano scala era stato “demolito e ricostruito in posizione diversa e con maggiori dimensioni che superano il 2% in termini di volume di solido a copertura della scala precedente”; “non è legittimo scindere” le due istanze “trattandosi di un unico manufatto”; inoltre, trattandosi di area sottoposta a vincolo paesaggistico, non era consentita la sanatoria paesaggistica per l’aumento della volumetria.
Il 21 luglio 2014 il tecnico di parte presentava osservazioni, insistendo per la natura dell’aumento di volume come “tolleranza di cantiere”, essendo contenuto nei limiti del 2% della superficie complessiva dell’edificio, oggetto di una completa ristrutturazione nel 1996 anche con la realizzazione di nuovi volumi al piano interrato, ed essendo incompatibile il posizionamento della scala al piano sesto con la vecchia conformazione del manufatto sulla terrazza al settimo piano che quindi era stato erroneamente indicato nel nuovo accatastamento, presumibilmente per mera dimenticanza.
Con nota del 14 agosto 2014 il responsabile del procedimento comunicava la reiezione sia della istanza ai sensi dell’art. 34 comma 2 ter del D.P.R. 380/2001 sia dell’istanza di sanatoria di cui all’art. 36 del medesimo D.P.R., presentata per la diversa collocazione del vano scala, nonché dell’istanza di accertamento di conformità paesaggistica; richiamava le motivazioni del preavviso di rigetto e dava atto che le osservazioni presentate non comportavano una diversa valutazione; comunicava invece l’accoglimento della sanatoria delle opere interne subordinandolo al pagamento della sanzione di 516 euro. In tale atto erano indicate l’Autorità e il termine per proporre ricorso.
La nota del 14 agosto 2014 è stata impugnata, unitamente all’art. 46 del Regolamento edilizio comunale, dal signor De Gara davanti al TAR Veneto. E’ stato formulato un primo motivo di eccesso di potere per difetto di motivazione e violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, con cui è stata lamentata la carenza di motivazione rispetto all’effettivo superamento del limite del 2% delle tolleranze di cantiere.
Con il secondo motivo è stata sostenuta la violazione dell’art. 34 comma 2 ter del D.P.R. 380 del 2001 e dell’art. 12 delle Preleggi, in quanto il Comune, tramite il riferimento all’art. 46 del regolamento edilizio comunale, avrebbe limitato l’applicazione dell’art. 34 comma 2 ter del Testo unico dell’edilizia alla fase esecutiva senza che tale limitazione sia prevista dalla norma statale.
Con il terzo motivo si è sostenuta la violazione dell’art. 34 comma 2 ter TUE sotto altro profilo, in relazione al parametro di riferimento della percentuale di tolleranza, che dovrebbe essere rappresentato dall’unità immobiliare di proprietà del ricorrente, che comprende l’appartamento e la terrazza soprastante, per cui sarebbe rispettato il limite del 2%.
Con le ulteriori censure si è contestato il diniego di sanatoria paesaggistica per l’illegittimità derivata (quarto motivo) e per l’autonomo vizio costituito dall’erronea applicazione degli artt. 167 e 181 del d.lgs. 22 gennaio 2024 n. 42 (quinto motivo), sostenendo l’irrilevanza della difformità sotto il profilo paesaggistico.
Successivamente il Comune di Verona, con il provvedimento del dirigente Edilizia privata del 2 dicembre, ha respinto le istanze ai sensi dell’art. 34 comma 2 ter e dell’art. 36 del D.P.R. 380 del 2001 nonché quella di accertamento di compatibilità paesaggistica, in quanto “il solido precedente aveva le caratteristiche di un volume tecnico a copertura della scala che permetteva di accedere dall’alloggio alla copertura piana. Il volume tecnico aveva la larghezza di una rampa di scala singola e la copertura inclinata che seguiva l’inclinazione di salita della scala. Le sembianze e le dimensioni del manufatto lo rendevano assimilabile ad un abbaino sulla copertura. Il volume presente oggi ha dimensioni in pianta notevolmente superiori al precedente, è dotato di copertura piana e ha misure di ingombro in termini di volume notevolmente superiori al precedente, tali da farlo configurare come un volume vero e proprio e non un volume tecnico; l’'immobile, situato nel Centro storico di Verona, zona A, era stato oggetto nel passato di intervento di ristrutturazione edilizia di cui al progetto SK 749/92 (e varianti SK 3438/93, SK 7334/96, SK 8101/96); il progetto prevedeva interventi negli interni, sulle facciate e sulla copertura con apertura terrazzi ma senza la demolizione complessiva dell'involucro; i lavori di ristrutturazione autorizzati non avrebbero dovuto interessare la zona di copertura piana ove è stato realizzato il volume abusivo”. Rilevava pertanto “che non è possibile applicare alla fattispecie la disposizione dell’art. 34 del D.P.R. 380/01 (nonché dell’art. 46 del vigente Regolamento edilizio), in quanto il fabbricato è stato oggetto di intervento di mera ristrutturazione interna senza demolizione dell’involucro complessivo, che non poteva comportare aumenti di volume all’esterno, per cui non può dar luogo all’applicazione della tolleranza del 2% rispetto ad un aumento di volume realizzato abusivamente sul terrazzo ….le opere realizzate oggetto di sanatoria hanno comportato, per i motivi sopra illustrati, un aumento di volume e superficie utile ricadendo pertanto tra gli interventi elencati alla lettera a) punto 1-ter art. 181 D.Lgs. 42/2004, esclusi dalla possibilità di acquisire l’accertamento di compatibilità paesaggistica”. Rispetto alla precedente nota del 14 agosto 2014 dava atto che con tale comunicazione si era dato riscontro alla memoria prodotta dal tecnico di parte. Archiviava il procedimento di sanatoria per opere interne non essendo pervenuto il pagamento della sanzione.
Avverso tale provvedimento il signor De Gara ha proposto motivi aggiunti lamentando, con il primo motivo, l’eccesso di potere per sviamento, la violazione dell’art.1 della legge n. 241 del 1990, dell’art. 97 della Costituzione, in quanto costituirebbe una duplicazione del provvedimento già precedentemente emesso.
Con un secondo motivo è stata sostenuta la violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990, in quanto sarebbero state introdotte nuove argomentazioni non oggetto del preavviso di rigetto.
Con il terzo motivo sono stati dedotti l’eccesso di potere per errore nei presupposti; l’erronea applicazione dell’art. 34 comma 2 ter del D.P.R. 380 del 2001, contestando che il vano scala preesistente fosse un volume tecnico e deducendo che la modifica di tale vano era connessa alla ristrutturazione interna dell’appartamento di cui costituiva pertinenza, ristrutturazione nella quale era stata spostata la scala di collegamento con ampliamento della rampa.
Con le ulteriori censure sono stati riproposti i motivi del ricorso introduttivo avverso il diniego di sanatoria paesaggistica.
Si è costituito in giudizio il Comune di Verona che nella memoria evidenziava che la nota del 14 agosto 2014 costituiva un atto endoprocedimentale sottoscritto dal Responsabile del procedimento e non dal Dirigente, che era competente all’adozione dell’atto finale, mentre l’indicazione del termine e dell’Autorità a cui ricorrere era stata inserita per la sanzione pecuniaria determinata per la sanatoria delle opere interne. Nel merito sosteneva l’infondatezza del ricorso per la natura dell’intervento, di radicale modifica del precedente vano scala.
Con la sentenza n. 1790 del 2023 il ricorso - ritenuto ammissibile in quanto la nota del 14 agosto 2014 comportava comunque l’arresto del procedimento di sanatoria - e i motivi aggiunti sono stati respinti, escludendo la sussistenza di cd. “tolleranze di cantiere” “in via generale per l’assenza di uno specifico titolo edilizio che assentisse il progetto di lavori sul piano terrazza; in via particolare, perché le modifiche realizzate non possono essere apprezzate come di ridotta entità e, quindi, non risultano riconducibili alle tolleranze costruttive”. Il giudice di primo grado riteneva non corretto il calcolo del 2% effettuato nella domanda presentata dal ricorrente sull’intero fabbricato dovendo essere calcolata in relazione alle misure di progetto, riguardanti le specifiche opere eseguite in difformità, trattandosi del rifacimento di un manufatto con sagoma molto diversa, traslato nel posizionamento e di dimensioni maggiori. Escludeva che il regolamento edilizio comunale limitasse l’applicazione delle tolleranze di cantiere alla fase esecutiva. Riteneva legittimo anche il diniego di sanatoria di cui all’art. 36 del D.P.R. 380/2001, per il diverso posizionamento dell'area di sedime, “attesa la non scindibilità dell’istanza in intervento di adeguamento di volume e superficie ai sensi dell'art. 34 D.P.R. 380/01 e intervento di diverso posizionamento dell'area di sedime ex art. 36 D.P.R. 380/01”. Conseguentemente riteneva infondate le censure avverso il diniego di accertamento di conformità paesaggistica per l’aumento della volumetria.
Avverso tale sentenza è stato proposto l’appello in esame con cinque motivi.
Con il primo motivo di travisamento della censura e erronea valutazione della documentazione edilizia, violazione dell’art. 34, comma 2 ter, DPR 380/2001, si evidenziava che nella ristrutturazione del 1996 la terrazza era stata oggetto di un intervento edilizio con la eliminazione di cavedio preesistente e il rifacimento del solaio di copertura della sottostante unità abitativa che, dunque, ha subito una rilevante modificazione in termini di volume e superficie, per cui la tolleranza di cantiere deve essere calcolata sul volume complessivo dell’unità immobiliare (mentre il giudice di primo grado avrebbe fatto erroneo riferimento alla base di calcolo del volume dell’intero edificio).
Con un secondo motivo si è lamentata la violazione dell’art. 34, comma 2-ter DPR 380/2001, dei criteri interpretativi delle norme di legge, l’illegittima integrazione postuma dell’atto impugnato, contestando l’integrazione della motivazione del Comune negli atti difensivi per cui il regolamento edilizio comunale non limiterebbe la applicazione delle tolleranze alla fase esecutiva.
Con il terzo e quinto motivo si è dedotto il difetto di motivazione e l’erronea applicazione dell’art. 167 del d.lgs. 42/2004, sostenendo l’irrilevanza paesaggistica del manufatto.
Con il quarto motivo si lamentava l’erronea valutazione della documentazione e delle emergenze istruttorie, l’errata applicazione dell’art. 34, comma 2 ter, del DPR 380/2001, ribadendo che la terrazza era stata interessata da interventi edilizi nel 1996.
Si è costituito in giudizio il Comune di Verona, ribadendo la natura endoprocedimentale della nota del 14 agosto 2014 e sostenendo l’infondatezza dell’appello.
La difesa ricorrente il 7 aprile 2026 ha presentato dichiarazione di rinuncia al mandato ma non si è costituito alcun nuovo difensore.
Il Comune di Verona ha presentato istanza di passaggio in decisione senza discussione orale.
All’udienza pubblica del 19 maggio 2026 l’appello è stato trattenuto in decisione.
In via preliminare si osserva che la questione della impugnabilità della nota del 14 agosto 2014, peraltro non proposta dal Comune come specifica eccezione, è irrilevante, essendo impugnato con i motivi aggiunti, contenenti censure analoghe a quelle del ricorso, anche il provvedimento finale del 2 dicembre 2014.
L’appello è infondato.
Il primo, il secondo e il quarto motivo possono essere esaminati congiuntamente, a seguito della ricostruzione del quadro normativo.
Al tempo di adozione degli atti impugnati in primo grado, l’art. 34, comma 2 ter, del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, introdotto dall’art. 5 del Decreto Legge n. 13 maggio 2011 n. 70, convertito nella legge 12 luglio 2011 n. 106 prevedeva: “Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non si ha parziale difformità del titolo abilitativo in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali”.
Tale disciplina ha poi subito varie modifiche, non applicabili alla presente vicenda. In particolare il d.l. 16 luglio 2020, n. 76, conv. con la legge 11 settembre 2020 n. 120, ha inserito nel testo unico l’art. 34 bis, nel quale è stata spostata la previsione relativa alle tolleranze cd. costruttive ed è stata introdotta la disciplina anche delle cd. tolleranze “esecutive”, per cui sono irrilevanti - “limitatamente agli immobili non sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”- le irregolarità geometriche e modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, nonché la diversa collocazione di impianti e opere interne, “eseguite durante i lavori per l'attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l'agibilità dell'immobile”.
In particolare, per le tolleranze costruttive, l’art. 34 bis ha disposto: “1.Il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo.
2. Fuori dai casi di cui al comma 1, limitatamente agli immobili non sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, costituiscono inoltre tolleranze esecutive le irregolarità geometriche e le modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, nonché la diversa collocazione di impianti e opere interne, eseguite durante i lavori per l'attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l'agibilità dell'immobile.
3. Le tolleranze esecutive di cui ai commi 1 e 2 realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, non costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini dell'attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie ovvero, con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali”.
Rilevanti modifiche sono state più di recente introdotte con il d.l. 29 maggio 2024 n. 69, conv. dalla legge 24 luglio 2024 n. 105, che ha ampliato le percentuali consentite di aumento di superficie e di volume in relazione alle misure “previste nel titolo abilitativo” differenziandole per le dimensioni dell’unità immobiliare.
Rispetto a tale quadro normativo le argomentazioni poste con l’atto di appello non possono essere condivise, in particolare non può condividersi il riferimento, per la misura del 2%, all’intera unità immobiliare sottostante, secondo quanto rappresentato nella documentazione tecnica allegata alla domanda (mentre nelle osservazioni procedimentali il tecnico di parte aveva fatto riferimento alla valutazione della volumetria complessiva dell’edificio, calcolo riportato dal giudice di primo grado ma contestato con l’atto di appello).
La disciplina applicabile alla presente vicenda ovvero l’art. 34 comma 2 ter introdotto nel 2011 indica il “2% delle misure progettuali” per singola unità immobiliare.
Ciò comporta da una parte che l’aumento di volumetria non può in nessun caso essere riferito all’aumento di volumetria previsto per l’intero edificio (anche ammesso che la ristrutturazione prevedesse un incremento complessivo di volumetria); dall’altra che la percentuale, anche a far riferimento all’intera unità immobiliare, deve essere calcolata sulla base delle misure del progetto, che doveva quindi già presentare un ampliamento di volume, che poi in sede di realizzazione è stato eseguito in modo “minimamente” difforme.
Tali parametri non sono stati sostanzialmente modificati dalle normative sopravvenute - non applicabili nel caso di specie, ma utili quale ausilio interpretativo - che indicano “le misure previste dal titolo abilitativo”, confermando, quindi, che l’aumento “tollerato” deve riguardare il medesimo intervento edilizio già assentito.
La giurisprudenza di questo Consiglio, infatti, afferma che le tolleranze costruttive possono essere riferite solo alle divergenze occorse in fase esecutiva per minime imperfezioni, di regola impercettibili, emergenti dalle lavorazioni di cantiere o, in ogni caso, alle difformità realizzate nel corso della realizzazione di un progetto approvato, ma non possono mai estendersi sino a ricomprendere intere opere non contemplate dal titolo che costituiscano un aliquid novi rispetto ai titoli rilasciati e un aliud rispetto agli interventi assentiti per tipologia, materiali e finalità di utilizzo (Cons. Stato, sez. II, 15 marzo 2024 n. 2510; sez. II, 3 giugno 2024, n. 4975; Sez. II, 3 novembre 2023 n. 9520).
Sotto tale profilo, non sussiste alcuna differenza rispetto alla norma dell’art. 46 del Regolamento Urbanistico Edilizio del Comune di Verona, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 16 marzo 2012, che al comma 1 prevede che “nella realizzazione degli interventi, sotto il profilo edilizio non sono soggetti a provvedimenti sanzionatori e costituiscono c.d. tolleranza delle misure di cantiere le violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali, come stabilito dal comma 2-ter dell'art. 34 del D.P.R. 380/01. Sono fatti salvi eventuali diritti di terzi, azionabili nelle competenti sedi civilistiche”. Il regolamento non può che essere interpretato in conformità alla norma statale, considerando che la Corte costituzionale nella sentenza n. 24 del 2022 ha affermato che “le prescrizioni in tema di tolleranze costruttive definiscono il profilo di capitale importanza delle difformità rilevanti, in una prospettiva che non può non essere omogenea sull'intero territorio nazionale e che investe norme fondamentali di riforma economico-sociale, vincolanti anche la potestà legislativa attribuita alle regioni a statuto speciale”. Il regolamento è comunque conforme alla norma statale in quanto in entrambe le discipline è richiesto che la difformità sia realizzata nella fase esecutiva di un intervento assentito.
Nel caso di specie, l’ultimo titolo abilitativo rilasciato nel 1996 non risulta abbia assentito un ampliamento di volumetria per la unità immobiliare del sesto piano. Peraltro, il vano scala realizzato sul terrazzo del settimo piano costituisce un ampliamento consistente (essendo state modificate la dimensioni da una lunghezza di metri 2,90 per 1,40 per altezza media di circa 1,70 metri rispetto a quelle attuali di 3,85 metri per 2 metri circa e altezza di 2.32 metri) con modifica del tetto, prima spiovente.
Tale manufatto, pur se connesso alla scala di collegamento con il piano sottostante, ha dunque una consistenza autonoma, rispetto al titolo edilizio relativo alla ristrutturazione dell’immobile, che esclude la sua qualificazione come “tolleranza di cantiere”.
La sua realizzazione, infatti, non può essere derivata da una modalità imprecisa di esecuzione, con misure “leggermente” non coincidenti con il progetto, il quale non prevedeva alcuna modifica del vano scala; si tratta, dunque, di un’opera realizzata ex novo in sostituzione di quella preesistente, che era indicata nel progetto di ristrutturazione.
Correttamente, dunque, il Comune ha evidenziato nel provvedimento impugnato l’autonomia del manufatto rispetto agli interventi effettuati nel 1996, anche in relazione alla circostanza che quella parte di terrazzo non è stata interessata da lavori. Non rileva, infatti, il cavedio demolito nel corso della ristrutturazione, che, oltre ad essere sul fronte opposto del terrazzo, non risulta collegato, nel progetto che ne ha previsto la demolizione, ad alcun un intervento di ricostruzione del vano scala, con la conseguenza che non vi è altro alcun volume, sul quale calcolare l’aumento del 2%, per i lavori sulla terrazza, se non quello del vano scala preesistente, rispetto al quale il nuovo manufatto supera i limiti del 2%.
In sostanza il manufatto realizzato in difformità da quello preesistente non era oggetto del precedente intervento edilizio assentito, con la conseguenza che si tratta di un’opera abusiva, per la quale al massimo avrebbe potuto essere presentata una domanda di sanatoria, ai sensi dell’art. 36 TUE, qualora ne ricorressero i presupposti.
Venendo ai motivi relativi all’autorizzazione paesaggistica, l’aumento di volume esclude la possibilità di sanatoria paesaggistica, ai sensi dell’art. 167 del d.lgs. 42 del 2004, che non consente l’accertamento di compatibilità paesaggistica per i lavori che “abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati”.
In conclusione, l’appello è infondato e deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate nella somma complessivi di euro 4000,00 (quattromila,00) oltre accessori di legge in favore del Comune di Verona.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, respinge l’appello.
Condanna la appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, liquidate nella somma complessiva di euro 4000,00 (quattromila,00) oltre accessori di legge in favore del Comune di Verona.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Massimiliano Tarantino, Presidente FF
Giovanni Sabbato, Consigliere
Cecilia Altavista, Consigliere, Estensore
Francesco Guarracino, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere




