Fanghi di depurazione e la loro qualificazione di “rifiuto”

di Mauro KUSTURIN

Il Consiglio di Stato – Sez. IV, con la Sentenza n. 4880 del 17 giugno 2026, è tornato, nuovamente (vedi anche Sentenze n. 6597/2024 e n. 1064/2025), a occuparsi della qualificazione di “rifiuto” dei fanghi di depurazione; nella sostanza, l’organo giudicante sancisce che I fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue assumono la qualifica di rifiuto ex lege al termine del complessivo processo di depurazione (end of pipe), ai sensi dell'art. 127 cod. amb., e non possono essere classificati come sottoprodotti poiché non originano da un "processo di produzione", bensì da un'attività di pulizia delle acque. Il loro reimpiego, pur incentivato, costituisce un'operazione di recupero soggetta alla disciplina sulla cessazione della qualifica di rifiuto (end of waste) ex art. 184-ter cod. amb..

Il Consiglio di Stato, con la citata pronuncia, ha ribadito quanto sancito dal T.A.R. Toscana, con provvedimento n. 1592 del 30 dicembre 2024 (che segue la Sentenza n. 399/2023), con il quale, il citato Tribunale Amministrativo “ha respinto il gravame, ritenendo corretta la classificazione dei fanghi fuoriuscenti dall'impianto di depurazione quali rifiuti, a norma dell'art. 127 cod. amb.” .

Da evidenziare che Il T.A.R. ha ritenuto che i fanghi debbano essere ricondotti alla categoria dei rifiuti, in quantoil trattamento di depurazione delle acque reflue terminerebbe già con la loro disidratazione, mentre la successiva essiccazione sarebbe il primo tassello del diverso ciclo produttivo funzionale a creare il pellicino integrato. Inoltre, secondo il giudice,i fanghi fuoriuscenti dall'impianto di depurazione non potrebbero essere considerati sottoprodotti, per mancanza di due presupposti essenziali, ossia in quanto non sarebbero parte integrante di un processo di produzione (come, invece, richiesto dall'art. 184-bis, co. 1, lett. a, cod. amb.), tale non potendosi considerare la depurazione delle acque , nonché in quanto non direttamente utilizzabili nel successivo ciclo produttivo (come richiesto dall'art. 184-bis, co. 1, lett. c, cod. amb.), perché, per andare a comporre il pellicino integrato, devono essere prima essiccati.”

Con la Sentenza n. 4880/2026, il Consiglio di Stato si sofferma sulle disposizioni dell’art. 127 del D. Lgs. n.152/2006, sottolineando che “il reimpiego dei fanghi di depurazione – che lo stesso art. 127 cod. amb. incentiva, ove appropriato – è pur sempre un'operazione di recupero di rifiuti, per la quale occorre osservare la disciplina sulla "cessazione della qualifica di rifiuto" (end of waste), di cui all'art. 184-ter cod. amb.” ; per il Supremo organo della giustizia amministrativa “i fanghi di depurazione non fuoriescono da un processo di produzione, idoneo a generare tanto prodotti, quanto sottoprodotti o meri scarti (indi rifiuti): i fanghi sono i residui solidi del trattamento depurativo, funzionale non a produrre qualcosa, ma a pulire le acque reflue, perciò essi sono sempre destinati alla disfazione, salva la possibilità di essere recuperati, una volta seguita la procedura dell'art. 184-ter cod. amb.”.

L’analisi normativa prosegue con le modifiche apportate dal d.l. 39/2023 all’art. 127 (inserimento dell'espressione «comunque solo»): per il Consiglio “con la novella normativa, si è voluto chiarire che i fanghi assumono la qualifica di rifiuto solo al termine del processo di trattamento depurativo (cd. end of pipe) e non prima, in modo da rendere chiaro che, se il trattamento delle acque reflue è eseguito in più impianti di depurazione, che in serie si occupano di diverse fasi del processo, i fanghi assumono la qualifica di rifiuti – con tutte le conseguenze che ne derivano – soltanto alla fine del processo e non anche nelle fasi intermedie.”

L'utilità della precisazione inserita con il d.l. 39/2023” si ritiene che si colga “analizzando l'art. 110, co.3, cod. amb., il quale … prevede che gli impianti di depurazione possano … accettare [in deroga alla regola generale di divieto del comma 1] i «materiali derivanti dalla manutenzione ordinaria della rete fognaria nonché quelli derivanti da altri impianti di trattamento delle acque reflue urbane, nei quali l'ulteriore trattamento dei medesimi non risulti realizzabile tecnicamente e/o economicamente».”

Il Consiglio di Stato, stabilisce, altresì, che “l'art. 110, co. 3, cod. amb., autorizza che il trattamento delle acque reflue sia completato in impianti diversi da quello in cui esso ha avuto inizio. Ebbene, grazie alla specificazione – inserita con il d.l. 39/2023 – per cui i fanghi di depurazione acquisiscono la qualifica di rifiuto solo al cd. end of pipe, la disciplina sui rifiuti non deve essere osservata dal gestore del primo impianto di depurazione – o di quelli intermedi – ma solamente dal gestore dell'ultimo impianto, che completa il ciclo depurativo, poiché è solo al termine di tale complessivo processo che i fanghi solo destinati a essere disfatti (in tal senso, cfr. Cons. Stato, Sez. IV,10 febbraio 2025, n. 1064)”.

In conclusione, l’organo di consulenza giuridico-amministrativa del Governo, sancisce che la “lettura congiunta dell'art. 127, co. 1, e dell'art. 110, co. 3, cod. amb. permette di comprendere che la qualificazione normativa dei fanghi di depurazione come rifiuti … lo integra e lo specifica, chiarendo che solo all'end of pipe i fanghi sono avviati alla disfazione ex art. 183 cod. amb. e, quindi, soltanto in tale momento sono propriamente rifiuti. Non di meno, la sorte dei fanghi è, ineluttabilmente, quella di essere disfatti, perciò, al termine del processo di trattamento, non possono essere considerati che rifiuti e trattati come tali” ; è aggiunge che “Non è un caso che i fanghi di depurazione siano appellati dall'art. 110, co. 3, cod. amb. quali "materiali" e che il loro successivo trattamento in altri impianti depurativi costituisca una deroga al generale divieto di «utilizzo degli impianti di trattamento di acque reflue urbane per lo smaltimento di rifiuti» ex art. 110, co. 1, cod. amb. Né tali fanghi potrebbero essere classificati entro la categoria dei sottoprodotti, di cui all'art. 184-bis cod. amb., perché – come correttamente evidenziato nella sentenza appellata – condizione imprescindibile per tale qualificazione è che la sostanza in questione origini da un "processo di produzione" (art. 184-bis, co. 1, lett. a, cod. amb.) e tale non è –per quanto già spiegato – il processo di depurazione delle acque reflue” .

Nel riassumere le conclusioni contenute nella Sentenza n. 4880/2026, per il Consiglio di Stato, i fanghi di depurazione:

  • assumono la qualifica di rifiutoex lege(“comunque solo” ) al termine del complessivo processo di depurazione (end of pipe);

  • ai sensi del combinato disposto dall'art. 127, co. 1, e dell'art. 110, co. 3 TUA, se prodotti dal primo impianto di depurazione (o da quelli intermedi) non sono assoggettati alla disciplina sui rifiuti, la quale deve essere osservata solamente dal gestore dell'ultimo impianto, che completa il ciclo depurativo;

  • non possono essere classificati come sottoprodotti ex art. 184-bis poiché originano dal processo di depurazione delle acque reflue che NON E’ un "processo di produzione" ;

  • se reimpiegati, subiscono un'operazione di recupero soggetta alla disciplina sulla cessazione della qualifica di rifiuto (end of waste) ex art. 184-ter.

Ritengo che, tra queste, quella che abbia un maggior peso innovativo è il NON considerare il processo di depurazione delle acque reflue un "processo di produzione " e, di conseguenza i fanghi di depurazioneNONpossono essere qualificati come sottoprodotti ex art. 184-bis, in quanto, da sempre, è stata una questione molto dibattuta tra gli addetti ai lavori.

Personalmente, condivido questo indirizzo, al pari dell’assoggettare alla disciplina sulla cessazione della qualifica di rifiuto (end of waste) ex art. 184-ter, le operazioni di recupero dei fanghi di depurazione.

In merito a quanto disposto dall’art. 127 del Testo Unico Ambientale , concordo (fermo restando tutte le cautele del caso) con la lettura del Consiglio di Stato, mentre, non sono in sintonia sulla lettura congiunta dell'art. 127, co. 1, e dell'art. 110, co. 3, cod. amb., come già ampiamente argomentato in un mio contributo dottrinale a commento della Sentenza n. 1064/2025, sempre del citato organo giudicante1.

La mia posizione, ribadita più volte2, sul ricorso al regime derogatorio (alla REGOLAex comma 1 – Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3,è vietato l’utilizzo degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane per lo smaltimento di rifiuti”) previsto dai commi 2 e 3 dell’art. 110, riveste carattere di eccezionalità; in particolare, ho reputato che le tipologie dei materiali che possono essere conferiti mediante la deroga di cui alla lettera c) del comma 3 devono essere distinti in due sottocategorie:

  1. materiali derivanti dalla manutenzione ordinaria della rete fognaria ...”

  2. “… nonché quelli[materiali] derivanti da altri impianti di trattamento delle acque reflue urbane, nei quali l'ulteriore trattamento dei medesimi non risulti realizzabile tecnicamente e/o economicamente”.

Tra questi ultimiho considerato anche i “ fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane” (codice EER 190805) a condizione che siano esclusivamente quelli “… non trattati provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane” ovvero quelli che non siano stati inviati alla Linea Fanghi del depuratore o quelli che abbiano subito solo un parziale trattamento nella citata Linea, per ben determinati motivi.

Per consolidare il mio parere contrario al non considerare i fanghi in questione “ rifiuto” aggiungo che:

  1. l’art. 110 disciplina il “Trattamento dirifiutipresso impianti di trattamento delle acque reflue urbane”;

  2. l’art. 110 dispone, altresì, al comma 7, primo capoverso che “Il produttore ed il trasportatore deirifiutisono tenuti al rispetto della normativa in materia dirifiuti ...”;

  3. il MASE con riscontro n. 65777/2024, in linea con il precedente punto 2, dichiara che “ai materiali conferiti ai sensi dell’art. 110, comma 3, lett. c) TUA si applicano gli specifici obblighi di tenuta dei registri e dell’ulteriore documentazione di trasporto”;

  4. l’uso del termine “materiali”, nell’art. 110, al contrario da quanto sostenuto dal Consiglio di Stato nella Sentenza n. 4880/2026 (“Non è un caso che i fanghi di depurazione siano appellati dall'art. 110, co. 3, cod. amb. quali "materiali" e che il loro successivo trattamento in altri impianti depurativi costituisca una deroga al generale divieto di «utilizzo degli impianti di trattamento di acque reflue urbane per lo smaltimento di rifiuti» ex art. 110, co. 1, cod. amb.”), sia in linea con l’utilizzo dello stesso nella Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 e nelle diverse voci dell’Elenco Europeo dei Rifiuti e, pertanto, riconducibile alla nozione di “rifiuto”;

  5. l’intenzione di disfarsene” è insita nella volontà di dover trattare i fanghi per renderli, al fine dello smaltimento (o del riutilizzo ex D. Lgs. n. 99/1992), stabili e palabili.

In conclusione, il Consiglio di Stato, con questa ulteriore pronuncia, ha definito ulteriormente la controversa questione legata ai fanghi di depurazione, fissando tasselli fondamentali; ritengo, tuttavia, che non siano stati dipanati, del tutto, alcuni dibattuti aspetti.

Mauro Kusturin

1 M. Kusturin – Fanghi di depurazione nell’ambito di applicazione dell’art. 110 TUA – Commento alla Sentenza Consiglio di Stato n.1064/2025“ – www.dirittoambiente.net;

2 M. Kusturin – Il Ministero definisce, ulteriormente, l’ambito di applicazione dell’art. 110 del D. Lvo n.152/2006 – Commento alla nota del MASE prot. n. 110619 del 11 giugno 2025 (Interpello Ambientale)” – www.dirittoambiente.net

M. Kusturin – “Ambito di applicazione dell’art. 110 del D. Lgs. n. 152/2006 – Commento alla nota del MASE prot. n. 65777 del 8 aprile 2024 (Interpello Ambientale)” – www.dirittoambiente.net;

M. Kusturin – Pronuncia del TAR Lazio (Sez. Latina) sull’art. 110 del D. Lgs. n. 152/2006 – Nota di commento TAR Lazio – Sez. Latina, Sentenza n.778/2023” – www.dirittoambiente.net;

M. Kusturin – Dubbi interpretativi sull’art. 110 del D. Lgs. n. 152/2006- Il trattamento di rifiuti nei depuratori di acque reflue urbane”www.dirittoambiente.net

M. Kusturin – Il trattamento di rifiuti nei depuratori di acque reflue urbane-Analisi dell’art. 110 del D. Lgs. n. 152/2006 sul “confine rifiuti-scarichi”” –www.dirittoambiente.net