Consiglio di Stato Sez. IV n. 5759 del 16 luglio 2026
Rifiuti. Responsabilità e nesso di causalità nell'abbandono

In tema di abbandono di rifiuti (art. 192, d.lgs. n. 152/2006), la responsabilità per la rimozione e lo smaltimento di un’imbarcazione non può essere ascritta a titolo di colpa sulla base della mera "posizione" di concessionario dello specchio acqueo, né può gravare su chi abbia ordinato il trasporto del natante in epoca remota, qualora manchi un nesso di causalità tra tale condotta e il successivo degrado del bene. L'obbligo di rimozione richiede l'accertamento dell'elemento soggettivo (dolo o colpa) e di una condotta, attiva o omissiva, che abbia efficienza causale nell'abbandono. È illegittimo l'ordine di rimozione fondato su una presunta omessa segnalazione del privato quando l'Amministrazione era già a conoscenza della presenza del bene, avendo finanche concesso la residenza anagrafica a bordo dello stesso, riconoscendone implicitamente l'idoneità all'uso e la legittima collocazione spaziale.

Pubblicato il 16/07/2026

N. 05759/2026REG.PROV.COLL.

N. 05960/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5960 del 2024, proposto dal Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Vittorio Domenichelli e Valentino Peterle, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Vittorio Domenichelli in Padova, Galleria G. Berchet, n. 8;

contro

la società -OMISSIS- S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore e i signori -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Mauro Salmaso e Alberto Salmaso, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Sergio Caracciolo in Roma, via Appia Nuova, n. 225;

nei confronti

della Regione Veneto, non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione Quarta.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della società -OMISSIS- S.r.l. e dei signori -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2026 il Cons. Eugenio Tagliasacchi e viste le conclusioni delle parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con l’appello in epigrafe, il Comune di -OMISSIS- ha impugnato la sentenza n. -OMISSIS- del T.a.r. per il Veneto, che ha dichiarato improcedibile il ricorso R.G. n. -OMISSIS- proposto dalla società -OMISSIS- S.r.l. e dal signor -OMISSIS- per l’annullamento dell’ordinanza del Comune di -OMISSIS- n. 19 del 19 gennaio 2022 e ha, invece, accolto i motivi aggiunti al ricorso R.G. n. -OMISSIS-, del pari proposti dalla società -OMISSIS- S.r.l. e dal signor -OMISSIS-, nonché il ricorso R.G. n. -OMISSIS-, proposto dal signor -OMISSIS-, per l’annullamento dell’ulteriore ordinanza n. 88 del 7 aprile 2023, adottata dal Sindaco del Comune di -OMISSIS-, recante l’ordine, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 152 del 2006, di rimozione, avvio a recupero o smaltimento del vaporetto abbandonato nel territorio del Comune di -OMISSIS-, lungo il -OMISSIS-, in località -OMISSIS-, nonché per l’annullamento degli ulteriori atti e provvedimenti meglio individuati nella sentenza impugnata.

2. In punto di fatto, occorre premettere, in estrema sintesi e per quanto rileva in questa sede, che la vicenda oggetto del presente giudizio riguarda un vaporetto risalente agli anni Trenta del Novecento, precedentemente impiegato per il trasporto pubblico nella Laguna di Venezia e ormeggiato dal 2011 lungo la sponda del -OMISSIS-, nel territorio del Comune di -OMISSIS-, in località -OMISSIS- in uno spazio acqueo dato in concessione prima alla -OMISSIS- S.r.l. fino al novembre 2016 e poi, a seguito di cessione d’azienda, alla società -OMISSIS- S.r.l., cessionaria e concessionaria demaniale subentrante dal novembre 2016 al dicembre 2021.

A seguito di alcune segnalazioni relative alla situazione del natante in questione e di ulteriori due imbarcazioni affondate nel -OMISSIS-, dapprima da parte della -OMISSIS- S.r.l. e, successivamente, da parte della società -OMISSIS- S.r.l., la Regione Veneto ha provveduto al recupero delle predette imbarcazioni affondate ed è stato contestualmente disposto il sequestro probatorio del vaporetto (verbale del 9 novembre 2021).

Il Comune di -OMISSIS-, dunque, dopo la comunicazione di avvio del procedimento, ha adottato una prima ordinanza di rimozione, avvio a recupero e smaltimento del vaporetto ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 152 del 2006, assunta al prot. n. 19 del 18 gennaio 2022, rivolta alla società -OMISSIS- S.r.l. e al suo legale rappresentante signor -OMISSIS-, nonché al signor -OMISSIS-, il quale era stato residente nel vaporetto in questione.

3. A fronte di tale ordinanza, la società -OMISSIS- S.r.l. e il signor -OMISSIS- hanno proposto il ricorso introduttivo del giudizio R.G. -OMISSIS-, sostenendo di non essere responsabili della condotta contestata dall’amministrazione e che, comunque, il vaporetto non rientrerebbe nell’elenco europeo dei rifiuti allegato al d.lgs. n. 152 del 2006, anche perché esso avrebbe un interesse storico-culturale, trattandosi di un elemento testimoniale del trasporto pubblico locale passato.

Dopo la sospensione del procedimento per la necessità di approfondimenti istruttori, il Comune ha adottato l’ulteriore ordinanza n. 88 del 7 aprile 2023, rivolgendo l’ordine di rimozione anche al signor -OMISSIS- e ai signori -OMISSIS- e -OMISSIS-, in quanto questi ultimi avrebbero trainato il natante entro l’area data in concessione alla -OMISSIS- S.r.l. su ordine del predetto signor -OMISSIS-. Il medesimo ordine, inoltre, è stato rivolto anche al signor -OMISSIS- e all’Associazione -OMISSIS-, quali proprietari del vaporetto, rispettivamente, dal 2013 al 2020 e dal 2020 ad oggi.

Tale seconda ordinanza, insieme alla nota del 28 aprile 2023, assunta al prot. n. 24298 del 22 maggio 2023, con cui il Comune ha richiesto la rifusione delle spese sostenute, in via sostitutiva, per la rimozione dei rifiuti collocati sull’imbarcazione, è stata impugnata dalla società -OMISSIS- S.r.l. e dal signor -OMISSIS- mediante motivi aggiunti al ricorso R.G. n. -OMISSIS- ed è stata altresì impugnata dal signor -OMISSIS- con il ricorso R.G. n. -OMISSIS-. Successivamente, hanno proposto autonoma impugnazione, con ricorso al Capo dello Stato, anche i signori -OMISSIS- e -OMISSIS-.

4. Con l’impugnata sentenza n. -OMISSIS-, il T.a.r., dopo aver riunito i ricorsi R.G. n. -OMISSIS- e R.G. n. -OMISSIS-, ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso R.G. n. -OMISSIS-, recante la domanda di annullamento dell’ordinanza sindacale n. 19 del 2022, in quanto superata e assorbita dalla successiva ordinanza sindacale n. -OMISSIS-, recante le prescrizioni definitive.

Il Tribunale ha, poi, ritenuto che il natante potesse essere qualificato come rifiuto, osservando che, sebbene le imbarcazioni abbandonate non figurino nell’elenco europeo dei rifiuti di cui all’allegato ‘D’ della parte IV del d.lgs. n. 152 del 2006, la giurisprudenza amministrativa ha comunque chiarito che a determinate condizioni, per l’art. 183, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 152 del 2006 è definito come rifiuto “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi”, ivi incluse le imbarcazioni abbandonate e ha richiamato sul punto Cons. Stato, sez. I, n. 112 del 2023 ritenendo che, nel caso di specie, fosse ravvisabile l’intento dismissivo.

Ferma la considerazione che precede, il T.a.r. ha accolto, limitatamente alla posizione dei ricorrenti, i motivi aggiunti al ricorso R.G. n. -OMISSIS- e il ricorso R.G. n. -OMISSIS-, ritenendo che il Comune non avesse individuato in modo corretto i soggetti coobbligati in solido alla rimozione e all’avvio a recupero o allo smaltimento del natante e dei rifiuti in esso stipati, evidenziando plurimi profili di difetto di istruttoria e di motivazione.

In particolare, ad avviso del giudice di primo grado, non sarebbero fondate né le contestazioni riferite alla condotta del signor -OMISSIS-, condotta che, secondo l’amministrazione, avrebbe avuto efficienza causale nel determinare l’abbandono dei rifiuti in quanto avrebbe concorso al posizionamento del vaporetto entro lo specchio acqueo dato in concessione alla -OMISSIS- S.r.l., né le contestazioni rivolte alle società concessionarie dello specchio acqueo e ai rispettivi legali rappresentanti, rispetto alle quali verrebbe in rilevo una condotta colposa di carattere omissivo consistente nel non aver diligentemente segnalato la situazione creatasi con l’abbandono del natante, che avrebbe determinato il successivo incontrollato abbandono di rifiuti sullo stesso.

Secondo il T.a.r., infatti, risulterebbero lacune sia a livello istruttorio sia motivazionale, in quanto la responsabilità ascritta al signor -OMISSIS- per aver ordinato, nel corso del 2011, di trainare l’imbarcazione da -OMISSIS- a -OMISSIS- non sarebbe supportata da univoci elementi istruttori, in quanto l’amministrazione si era basata unicamente sulle dichiarazioni contenute nella Pec inviata in data 18 novembre 2022 dall’avvocato -OMISSIS- per conto dei signori -OMISSIS- e -OMISSIS- che l’avevano sottoscritta per accettazione. Tuttavia, dalle osservazioni presentate dal signor -OMISSIS- il 23 febbraio 2023 e dai documenti che in precedenza anche la società -OMISSIS- S.r.l. aveva fornito all’amministrazione allegandoli all’istanza di autotutela del 27 settembre 2022 era emerso che nel 2010 il signor -OMISSIS- era stato contattato dal signor -OMISSIS-, titolare di un cantiere navale di -OMISSIS-, il quale gli “aveva chiesto di fare una cortesia al proprietario olandese di un vaporetto ormeggiato presso il suo cantiere di -OMISSIS-”, cortesia consistente, per l’appunto, nel trasferimento del natante a -OMISSIS-; a sua volta il signor -OMISSIS- aveva riferito di essere stato contattato, nel 2010, da -OMISSIS-, suo suocero, che gli aveva chiesto la cortesia di trasferire il vaporetto dal cantiere di -OMISSIS- a -OMISSIS-, aggiungendo di non aver chiesto al signor -OMISSIS- di occupare lo stallo di cui era concessionaria la -OMISSIS- S.r.l., ma semplicemente di poter trainare il vaporetto lungo il -OMISSIS-, per poi ormeggiarlo nella predetta area “su indicazione del suocero -OMISSIS-, e di essersi disinteressato del vaporetto ovvero di non aver saputo più nulla dell’unità né dei problemi sorti nel tempo”.

Secondo il Tribunale, tali circostanze non sarebbero state prese in considerazione dall’ordinanza di rimozione adottata dal Comune di -OMISSIS- e sarebbero di per sé sufficienti per dubitare del “coinvolgimento teorizzato dall’Amministrazione a carico del sig. -OMISSIS-”, posto che le risultanze documentali e processuali non permetterebbero di individuare univocamente quest’ultimo come il soggetto che aveva dato indicazioni circa l’abbandono del vaporetto.

Del pari, anche con riferimento alla posizione della società -OMISSIS- S.r.l. e del signor -OMISSIS-, legale rappresentante della predetta società, il T.a.r. ha ritenuto che i provvedimenti impugnati siano stati adottati in assenza di un’adeguata istruttoria e che presentino lacune anche relative alla motivazione dell’ordine di rimozione e che non siano coerenti con i principi vigenti in materia di responsabilità da abbandono dei rifiuti che non consentono un addebito da semplice posizione. Infatti, sul punto, assume rilievo la circostanza che la società -OMISSIS- S.r.l. è subentrata nella concessione dello specchio acqueo nel 2016, quando il vaporetto risultava già da tempo presente in loco e il signor -OMISSIS- vi aveva addirittura stabilito la propria residenza e le predette circostanze erano state segnalate alla Regione Veneto dalla dante causa della società -OMISSIS- S.r.l., che aveva sollecitato l’amministrazione a risolvere la complessa situazione venutasi a creare. Conseguentemente, oltre alla Regione, anche il Comune di -OMISSIS- era certamente già da tempo a conoscenza della presenza del vaporetto nello specchio acqueo de quo e ciò sin dal 2013 allorquando la polizia locale aveva effettuato i sopralluoghi necessari per il trasferimento della residenza del signor -OMISSIS- a bordo dello stesso.

Infine, il T.a.r. ha respinto la domanda risarcitoria formulata dalle parti ricorrenti.

5. Avverso tale sentenza ha proposto appello il solo Comune di -OMISSIS-, sostenendone l’erroneità in quanto l’amministrazione avrebbe esaustivamente esplicitato nel provvedimento le ragioni per le quali aveva esteso la responsabilità per l’abbandono del vaporetto e dei rifiuti al suo interno anche alla società concessionaria dello spazio acqueo dove era ormeggiato e al signor -OMISSIS- e, sul punto, l’appellante ha proposto un’ampia ricostruzione della vicenda in punto di fatto, formulando, poi, due motivi di gravame.

5.1. Con il primo motivo, il Comune appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui il T.a.r. ha escluso la responsabilità del signor -OMISSIS- per l’abbandono del vaporetto e dei rifiuti in esso contenuti, insistendo ad affermare che egli, nel 2011, diede l’ordine al signor -OMISSIS- di traghettare il vaporetto dalla Laguna di Venezia allo spazio acqueo allora in concessione alla -OMISSIS- S.r.l., in località -OMISSIS-. Sul punto, secondo il Comune, a differenza di quanto affermato dal T.a.r., sarebbe dirimente la circostanza che il provvedimento impugnato si fonda – come risulterebbe dalla lettura della motivazione – sull’esame complessivo degli elementi istruttori acquisiti al procedimento, dai quali sarebbe possibile desumere che il signor -OMISSIS- aveva “certamente tollerato che l’imbarcazione venisse ormeggiata lì dove essa non doveva stare” e che “abbia avuto conoscenza della situazione, pressoché da subito, o per aver dato l’ordine di trasporto dell’imbarcazione medesima al dipendente -OMISSIS- o per aver comunque tollerato che il natante venisse ormeggiato lì dove esso non poteva stare”.

Sotto un diverso profilo, l’amministrazione appellante ha osservato come dapprima la società -OMISSIS- S.r.l. e poi la società -OMISSIS- S.r.l. operassero ogni giorno lungo il canale -OMISSIS- nell’ambito dei viaggi turistici dalle medesime organizzati, con la conseguenza che il signor -OMISSIS- “non poteva non sapere” dell’avvenuto attracco del vaporetto sin dal 2011, sicché, se “non vi fosse stata alcuna tolleranza rispetto all’ormeggio dell’imbarcazione sulle aree di concessione”, essi avrebbero dovuto segnalare immediatamente agli enti competenti l’illegittima occupazione dello spazio acqueo in questione. Poiché, però, la situazione non era stata denunciata tempestivamente, ossia nel 2011, l’amministrazione avrebbe ragionevolmente ritenuto di attribuire al signor -OMISSIS- la responsabilità colposa per l’avvenuto abbandono dei rifiuti all’interno del vaporetto e per l’abbandono del vaporetto medesimo.

5.2. Con il secondo motivo di gravame, l’appellante ha poi censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il T.a.r. ha escluso la responsabilità delle due concessionarie dello spazio acqueo dove è ormeggiato il vaporetto. In particolare, con riferimento alla posizione della -OMISSIS- S.r.l., concessionaria dal 2010 al 2016 dello spazio acqueo in questione, il Comune ha osservato che la stessa aveva trasmesso “un’unica comunicazione” in data 14 settembre 2016.

6. Si sono costituiti in giudizio – con distinte memorie – il signor -OMISSIS- e la società -OMISSIS- S.r.l., da un lato, e il signor -OMISSIS-, dall’altro lato, dando atto che, medio tempore, il vaporetto era stato rimosso dal Comune. Inoltre le predette parti hanno anche riproposto i motivi di ricorso rimasti assorbiti.

6.1. In via preliminare, le parti appellate hanno eccepito l’improcedibilità dell’appello proprio perché, in data 20 febbraio 2024, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia ha disposto il dissequestro del vaporetto, al fine di consentire al Comune le attività di rimozione dei rifiuti e di avvio a recupero o smaltimento del vaporetto medesimo e, dopo tale momento, gli appellati non hanno ricevuto più alcuna comunicazione da parte del Comune in proposito. L’intervento di rimozione è stato quindi eseguito senza che ne fosse data comunicazione agli odierni appellati, che ne hanno avuto notizia dalla stampa e dall’ordinanza della Regione Veneto n. 338 del 3 settembre 2024, recante l’ordine di cauta navigazione rivolto agli operatori economici che navigano sulla tratta interessata “per l’allontanamento e lo smaltimento di un vecchio vaporetto lungo il -OMISSIS-, in località -OMISSIS- di -OMISSIS-”, per il giorno 9 settembre 2024.

Per tale ragione, il ricorso in appello sarebbe improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, avuto riguardo all’avvenuta rimozione e avvio a smaltimento del vaporetto e dei rifiuti al suo interno, in assenza di alcuna comunicazione o riserva nei confronti degli appellati. Sarebbe, infatti, evidente che l’ordine comunale di facere contenuto nel provvedimento impugnato non avrebbe più ragion d’essere a causa del “venir meno dell’oggetto dell’attività”, sicché il Comune non avrebbe alcun interesse al presente appello nemmeno sotto il profilo patrimoniale, in relazione al recupero delle spese sostenute per l’intervento. Infatti, l’eventuale obbligo alla rifusione in capo ai soggetti privati interessati presupporrebbe l’inadempimento a un obbligo di facere valido ed efficace, con conseguente imputabilità ai soggetti inadempienti dell’intervento sostitutivo da parte dell’Autorità. Tuttavia, nel caso di specie, sarebbe pacifico che, con la sentenza n. -OMISSIS- e il conseguente annullamento dell’ordinanza n. -OMISSIS- e degli atti connessi, gli appellati erano stati liberati da ogni obbligo nei confronti del Comune di -OMISSIS-, sicché l’intervento di rimozione da parte del Comune medesimo è intervenuto in un momento in cui gli appellati non avevano alcun obbligo nei confronti dell’amministrazione e, pertanto, non avrebbero potuto essere chiamati a rispondere, sul piano patrimoniale, dei costi di un’attività svolta in un momento in cui gli stessi non risultavano più obbligati. Per tale ragione non sarebbe configurabile, neppure in astratto, l’interesse alla decisione dell’appello in relazione a un ipotetico diritto alla rifusione delle spese di intervento.

6.2. In via preliminare subordinata, le parti appellate hanno rappresentato la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri destinatari dell’ordinanza, ai sensi dell’art. 95 c.p.a., in quanto i ricorsi di primo grado erano stati notificati anche al signor -OMISSIS- e ai signori -OMISSIS- e -OMISSIS-.

6.3. Nel merito, hanno replicato ai motivi di appello e hanno riproposto i motivi assorbiti, facendo presente di aver depositato atti distinti proprio in ragione della diversa posizione degli appellati e della non sovrapponibilità del thema decidendum oggetto di impugnazione.

7. Con la memoria del 13 febbraio 2026, gli appellati hanno rilevato che il Comune di -OMISSIS- ha documentato in giudizio l’avvenuta esecuzione dell’intervento di rimozione del vaporetto e hanno comunque eccepito l’inammissibilità della produzione documentale del Comune del 5 febbraio 2026 per l’udienza di merito ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 104, comma 2, c.p.a., quanto ai documenti nn. 5, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 e 6.5.

8. Con la memoria di replica, il Comune ha contestato l’anzidetta eccezione facendo presente di avere ancora interesse alla definizione dell’appello al fine di agire in rivalsa nei confronti degli appellati per il recupero delle spese anticipate per la rimozione del natante.

9. Tanto premesso, il Collegio – trattenuta la causa in decisione all’udienza pubblica del 19 marzo 2026 – reputa che l’appello sia manifestamente infondato, con la precisazione che la manifesta infondatezza nel merito consente di prescindere tanto dall’esame dell’eccezione di improcedibilità dell’appello, quanto dalla richiesta di integrazione del contraddittorio, come previsto dall’art. 49, comma 2, c.p.a., e, altresì, dall’esame dell’eccezione di inammissibilità dei documenti depositati dal Comune, comunque non rilevanti ai fini della decisione.

Sempre in via preliminare, il Collegio reputa necessario precisare che i ricorrenti non hanno proposto appello incidentale, neppure con riferimento al capo della decisione afferente alla qualificazione del vaporetto come rifiuto.

10. Ad avviso del Collegio, i due motivi di gravame prospettati dal Comune – che possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi – non sono fondati poiché è da reputarsi sussistente il vizio di istruttoria e di motivazione già rilevato dal T.a.r. per il Veneto. L’amministrazione, infatti, ha confusamente sovrapposto una pluralità di addebiti tra loro diversi, ritenendo che fosse configurabile la condotta di abbandono dei rifiuti tanto in capo al soggetto che avrebbe dato l’ordine di trainare il vaporetto da -OMISSIS- a -OMISSIS- quanto in capo ai concessionari che, nella prospettiva dell’amministrazione, avrebbero omesso di attivarsi a fronte dell’abbandono del natante, ma nessuna delle anzidette prospettazioni è suscettibile di essere condivisa.

10.1. In primo luogo, con riferimento alla condotta imputata al signor -OMISSIS-, occorre rilevare che – anche a prescindere dal condivisibile rilievo, ritenuto decisivo dal T.a.r., del difetto di istruttoria avuto riguardo all’individuazione del predetto soggetto come colui che diede l’ordine di trasportare il vaporetto – risulta del tutto dirimente la circostanza che, ove anche quell’ordine fosse stato effettivamente dato dal signor Piccolo, tale condotta non potrebbe essere comunque considerata in rapporto di causalità con l’asserito abbandono del vaporetto, poiché dopo che il natante venne trasportato, nel 2011, lungo il -OMISSIS-, in località -OMISSIS-, esso non venne abbandonato, essendo adibito, tra l’altro, a residenza del signor -OMISSIS- e fu lo stesso Comune a concedere a quest’ultimo la residenza effettuando anche un sopralluogo nel 2013.

Non si può quindi in ogni caso configurare l’asserita responsabilità del signor -OMISSIS- per ciò che, pacificamente, avvenne in epoca significativamente successiva alla condotta al medesimo attribuita (e comunque contestata); diversamente opinando, infatti, si dovrebbe ipotizzare la sussistenza di una posizione di garanzia per ogni soggetto che entri in contatto con un determinato bene, rispetto alla futura condizione dello stesso.

10.2. Per quanto concerne, invece, la responsabilità ascritta alla società -OMISSIS- S.r.l. e al signor -OMISSIS- e, sotto alcuni profili anche al predetto signor -OMISSIS-, il Comune ha sostanzialmente ipotizzato una sorta di responsabilità omissiva di tali soggetti per aver tollerato la presenza del vaporetto “lì dove non doveva stare” e per non aver segnalato la situazione al Comune. Anche tale assunto è del tutto infondato, poiché, in primo luogo, è chiaramente contraddittorio che il Comune disapprovi ora la collocazione del vaporetto quando fu proprio l’amministrazione comunale a reputare l’imbarcazione idonea a essere adibita a residenza del signor -OMISSIS-, sicché da tale considerazione deve necessariamente ricavarsi la conclusione che il Comune non reputasse che, all’epoca, il vaporetto non dovesse trovarsi in quella collocazione spaziale, né in quelle condizioni.

Del pari privo di fondamento è l’addebito concernente l’omessa segnalazione, poiché risulta agli atti ed è ammesso dal Comune stesso che la situazione di progressivo degrado venne segnalata fin dal 2016 e poi anche con una denuncia ai Carabinieri nel 2021, fermo restando che il Comune, come già osservato, era perfettamente a conoscenza della presenza del vaporetto poiché aveva concesso la residenza al soggetto sopra richiamato.

In altri termini, come rilevato dal T.a.r., il provvedimento impugnato è illegittimo per difetto di istruttoria e di motivazione, poiché non risulta chiaro quale dovesse essere, secondo l’amministrazione, la condotta che avrebbero dovuto tenere gli odierni appellati, a fronte della situazione in cui versava un’imbarcazione di proprietà di altri soggetti e nella quale, per lungo tempo, aveva collocato la propria residenza il signor -OMISSIS- nella piena consapevolezza dell’amministrazione comunale.

11. Dalle considerazioni che precedono discende, dunque, il rigetto dell’appello e la conferma dell’annullamento degli atti impugnati già disposta dal T.a.r. per il Veneto, con conseguente assorbimento dei motivi di ricorso riproposti in appello ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a.

12. In considerazione della peculiarità del caso di specie in punto di fatto, le spese processuali del presente grado di giudizio possono essere integralmente compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa le spese processuali del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Neri, Presidente

Silvia Martino, Consigliere

Emanuela Loria, Consigliere

Luigi Furno, Consigliere

Eugenio Tagliasacchi, Consigliere, Estensore