La legittima disciplina regolamentare sulle distanze delle antenne

di Maurizio Maria LUCCA

La sez. VI, del Consiglio di Stato, con la sentenza 14 agosto 2026, n. 6527 (Presidente De Felice, Estensore Ravasio), conferma la possibilità per i Comuni di individuare distanze minime dai luoghi sensibili del territorio precluse all’istallazione di antenne (Stazioni Radio – Base per telefonia mobile), purché il gestore possa sempre dimostrare tecnicamente la necessità di posizionare la nuova struttura ad una distanza minore, al fine di garantire il pubblico servizio e la corretta copertura del bacino d’utenza interessato, salvaguardando il c.d. favor del legislatore europeo e nazionale agli investimenti digitali delle comunicazioni elettroniche1.

Gli impianti di telecomunicazione in linea di principio possono essere localizzati in qualunque luogo che assicuri la qualità del segnale: pertanto, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, quello della impresa di telecomunicazione e quello riferito ad un vincolo insistente nel bene/sito, l’esigenza dell’impresa di telecomunicazioni potrà essere ritenuto in tesi non recessivo, rispetto al cit. vincolo, quando dimostri che solo un determinato bene/sito offra la possibilità di garantire l’adeguata copertura del segnale2.

Le SRB

Le stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche costituiscono opere di urbanizzazione primaria, ai sensi dell’art. 43, comma 4, del d.lgs. n. 259/2003 e sono compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica, anche residenziale.

Il Comune può, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici edelettromagnetici, adottare regolamenti per il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e per minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, con riferimento a siti sensibili specificamente individuati, ma non può introdurre limitazioni generalizzate alla localizzazione di SRB né interferire, anche indirettamente, sui limiti di esposizione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato3.

Fatto

Un gestore di telefonia chiedeva il rilascio dell’autorizzazione, ex art. 44, d.lgs. n. 259/2023, per l’installazione di una stazione radio base per rete di telefonia mobile sulla copertura di un edificio, vedendola rifiutata poiché collocati ad una distanza inferiore (cinquanta metri) rispetto a quella stabilita dal regolamento comunale per i luoghi ritenuti sensibili.

Seguiva ricorso al TAR, contestando la facoltà di introdurre norme regolamentari che prevedano una fascia di rispetto per le stazioni radio base (una violazione dell’art. 8, comma 6, della legge n. 36/2001), atteso che il legislatore non considera la distanza come misura precauzionale, anzi vengono agevolate le istallazioni, con una procedura semplificata.

La fonte interna, invero, consentiva la possibilità di “forzare” il divieto: «fatti salvi i casi in cui sia dimostrata tecnicamente la necessità di posizionare la nuova struttura ad una distanza minore».

In primo grado, il gestore risultava soccombente in quanto la norma regolamentare non impone un divieto assoluto ma mitigato; seguiva appello.

La fonte contestata

L’art. 8, Competenze delle regioni, delle province e dei comuni, comma 6, della legge n. 36/2001, come modificato dal D.L. n. 76/2020, stabilisce che i Comuni «per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio»: il legislatore ha riconosciuto ai Comuni il potere di perseguire la minimizzazione della esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, ovviamente purché siano osservate le ulteriori prescrizioni legislative tassative nella materia.

La disciplina interna

L’approdo comporta la piena legittimità del Comune di introdurre particolari cautele espressamente finalizzate alla minimizzazione dell’esposizione ai campi magnetici, purché la minimizzazione del rischio sia perseguita con modalità tali da non compromettere:

  • l’interesse pubblico alla localizzazione degli impianti di telecomunicazione;

  • la copertura del segnale su tutto il bacino interessato.

In questo senso, il giudice di seconde cure, evidenzia che le misure di precauzione non possono non essere considerate con favore, «essendo di intuitiva comprensione che per gli esseri umani è meglio non essere esposti a campi magnetici o essere esposti a campi magnetici meno intensi, piuttosto che essere esposti a campi magnetici più intensi, ancorché non così forti da superare i limiti massimi di esposizione», significando che l’interpretazione corretta è quella di esporre la popolazione alle minime esposizioni ai campi elettromagnetici, quando possibile; diversamente, sarebbe oggetto di censure di incostituzionalità per irragionevolezza.

Alla luce di tale quadro normativo, l’inserimento di una distanza minima dai luoghi sensibili non può considerarsi ex se illegittima in quanto invasiva delle competenze statali, visto che è sempre prevista una “deroga” motivata che non compromette il completamento della rete di telecomunicazioni e la copertura dei segnali4.

In termini più espliciti, la presenza - nella fonte regolamentare - di dimostrare tecnicamente l’utilità di una distanza minore afferma l’assenza di un divieto inderogabile (c.d. assoluto) di installazione di SRB, non costituendo ciò un limite alla localizzazione e non un criterio di localizzazione5.

La possibilità di superare i limiti regolamentari

La conclusione del giudice si allinea ai precedenti, riconoscendo che l’istallazione di impianti di telefonia mobile è in linea di massima consentita sull’intero territorio comunale, fatti salvi (motivatamente) siti sensibili specificamente individuati, e salve deroghe motivate, dovendo escludere una lettura della norma che consenta all’Amministrazione l’istallazione su limitatissime e ben individuate aree, restando inibita sulla quasi totalità del territorio comunale: i limiti alla localizzazione degli impianti di telefonia mobile di carattere generale e riguardanti intere ed estese porzioni del territorio comunale sono illegittimi, ma tale principio trova applicazione solo in assenza di una plausibile ragione giustificativa6.

La previsione di una “deroga”, basata su riscontri peritali, rende legittima la norma limitativa delle distanze, non avendo l’Amministrazione locale introdotto limiti generalizzati o zonali alla localizzazione degli impianti, né trasformare i siti preferenziali in siti esclusivi, tali da comportare il rigetto automatico delle istanze localizzate altrove7.

Di converso, non è invece preclusa in assoluto la possibilità di introdurre dei “criteri localizzativi” di carattere preferenziale volti:

  • ad individuare talune aree del territorio comunale da destinare in via prioritaria all’installazione degli impianti;

  • a consentire comunque agli operatori di dimostrare la non adeguatezza delle aree in tal modo individuate;

  • di fissare comunque un limite di collocazione in aree individuate, delimitate e particolarmente sensibili, quali i centri storici e i centri abitati in generale, in specie nei comuni di minori dimensioni.

Non si tratta, in tal caso, di un vero e proprio limite alla localizzazione (in quanto tale non superabile e, quindi, non consentito), bensì di un criterio di localizzazione, il quale consente un’adeguata modularità fra le diverse opzioni in campo e consente, altresì, all’operatore di dimostrare la preferibilità di una determinata scelta localizzativa rispetto a quella indicata come prioritaria dal Comune, affermando chiaramente che non sussiste certo un diritto incondizionato alla loro collocazione in qualunque area, né un dovere di assicurarne la collocazione negli specifici punti in cui la copertura e la qualità del servizio assicurate sono massime8.

Il comportamento anticoncorrenziale

Sotto il profilo del gravame, con l’introduzione - da parte del Comune - di barriere artificiali e illegittime al mercato dell’installazione delle reti, in danno agli obiettivi previsti dalle norme di riferimento (decreto del MISE 4 novembre 2016 e dal provvedimento della Commissione Europea ivi richiamato), per quanto suggestiva la censura (annota il Collegio), non è fondata sulla base delle seguenti motivazioni9:

  • la tutela della concorrenza non possa risolversi nel concedere sempre e comunque, a un operatore economico, accesso ad un mercato, solo per la ragione che altri operatori economici siano già presenti su tale mercato, quando circostanze concrete e/o interessi contrapposti vi siano di ostacolo;

  • l’eventuale diniego di un’Autorità preposta a tutela di un vincolo (paesaggistico o culturale) non può ritenersi illegittimo per questo solo fatto, ovvero solo in ragione delle conseguenze anticoncorrenziali che il provvedimento negativo è suscettibile in tesi di determinare;

  • la disciplina comunitaria (Direttiva 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, c.d. direttiva quadro ), non dispone a beneficio dell’installazione di reti di comunicazione elettronica o reti pubbliche di comunicazione un diritto incondizionato, per l’operatore economico titolare della relativa autorizzazione generale, ma postula il rilascio sulla base di «procedure trasparenti e pubbliche, applicate senza discriminazioni né ritardi; e – rispetti i principi di trasparenza e non discriminazione nel prevedere condizioni per l’esercizio di tali diritti», ben potendo essere soggetti a condizioni (introdotte dai singoli Stati) «a causa di esigenze connesse alla tutela dell’ambiente, alla salute pubblica, alla pubblica sicurezza o alla realizzazione di obiettivi di pianificazione urbana o rurale» (deferendo ad apposite Autorità nazionali di regolamentazione il controllo: l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Agcm, per i profili di sua competenza “trasversale”).

Sintesi dei principi

L’appello viene respinto con condanna alle spese, potendo una norma regolamentare comunale introdurre limitazioni sulle distanze per l’istallazione di impianti di telefonia, giustificato da interessi sensibili (quali, la salute), non essendo la norma illegittima né anticoncorrenziale (sussiste la ragionevolezza), a condizioni (una salvaguardia) che il gestore degli impianti possa dimostrare che il segnale di ricezione esige una distanza inferiore, con la presentazione di relazioni tecniche che giustificano la sua collocazione.

Il potere del giudice amministrativo di disapplicare le norme di un regolamento comunale è ammesso solo ove sussista un contrasto diretto e palese con la normativa primaria, come nel caso di divieti generalizzati di installazione, mentre non sono disapplicabili le norme che introducono criteri di localizzazione “preferenziale” o “prioritaria” (ad es. privilegiando aree pubbliche), gravando sull’Amministrazione l’onere di verificare se l’operatore abbia dimostrato l’inidoneità dei siti preferenziali prima di autorizzare siti diversi, evenienza che assicura la legittimità della fonte regolamentare comunale10.

L’Amministrazione dovrà esercitare non la discrezionalità amministrativa sull’opportunità ma quella tecnica, con una rigorosa, approfondita e scientificamente verificabile attività istruttoria, capace di confutare le relazioni del gestore, atteso che la diffusione della rete delle comunicazioni digitali risulta una priorità a livello comunitario e nazionale, oltre di tutela della libertà di iniziativa economica, strumentale a garantire i servizi pubblici a rete.

1 Il legislatore nella sua libera discrezionalità di individuare limiti e aperture alle discipline giuridiche, manifesta un evidente favor per le infrastrutture a rete (quelle delle comunicazioni digitali), ritenute capaci di aumentare la connessione e i servizi, anche agevolando l’introduzione di piattaforme (app) per la loro erogazione, e connessa profilazione dei dati personali e tracciamento (motivato da ragioni di sicurezza nazionale, la c.d. cybersecurity ), LUCCA, Il favor delle infrastrutture di comunicazione elettronica, la dequotazione della discrezionalità amministrativa e l’ingresso della IA , giustizia-amministrativa.it, 2 luglio 2026.

2 In ogni caso, nella documentazione istruttoria l’operatore economico deve indicare la circostanza che in prossimità dell’istallazione degli impianti sono situati beni vincolati, ossia, le aree/siti direttamente interessati dall’intervento, dovendo fornire all’Amministrazione il corretto stato dei luoghi, la cui omissione comporta il difetto di istruttoria e inficia il titolo, gravando sul proponente un onere di rappresentazione veritiera e completa del contesto antropizzato, Cons. Stato, sez. VI, 12 giugno 2026, n. 4729.

3 Cons. Stato, sez. VI, 19 giugno 2026, n. 4940; TAR Lombardia, Milano, sez. II, 15 giugno 2026, n. 3158; Cons. Stato, sez. VI, 10 aprile 2026, n. 2869.

4 Cfr. Corte Cost., sentenza n. 331 del 2003 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 12, lettera a), della legge della Regione Lombardia n. 4 del 2002, che aveva introdotto un divieto generale e un limite fisso e inderogabile di 75 metri di distanza per gli impianti di telecomunicazione e radiotelevisione dal perimetro di scuole, ospedali, asili e altri siti sensibili: il divieto assolutamente inderogabile a tutto il territorio della Regione Lombardia, finiva per compromettere localizzazioni alternative.

5 Cfr. Cons. Stato, sez. VI, 7 gennaio 2021, n. 206.

6 TAR Puglia, Bari, sez. III, 18 giugno 2021, n.1049; TAR Lazio, Roma, sez. II quater , 12 giugno 2018, n. 6568; Cons. Stato, sez. VI, 23 gennaio 2018, n. 444; 1° agosto 2017, n. 3853; sez. III, 5 maggio 2017, n. 2073.

7 Cfr. Cons. Stato, sez. VI, 10 aprile 2026, n. 2869.

8 Cons. Stato, sez. VII, 25 gennaio 2023, n. 821.

9 Si richiama il precedente del Cons. Stato, sez. VI, 18 luglio 2025, n. 6334.

10 L’omessa analisi dei siti prioritari configura un deficit istruttorio che inficia la legittimità del titolo abilitativo, Cons. Stato, sez. VI, 13 luglio 2026, n. 5612 e 23 giugno 2026, n. 4973.

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N. 06527/2026REG.PROV.COLL.

N. 08172/2025 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8172 del 2025, proposto da
Iliad Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Ielo, Andrea Maltoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Sanremo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Nuvoloni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 00686/2025, resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sanremo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 luglio 2026 il Cons. Roberta Ravasio e udito per le parti l’avvocato Andrea Maltoni.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con istanza del 23 settembre 2024, Iliad Italia S.p.a. (in prosieguo solo “ILIAD”) chiedeva il rilascio dell’autorizzazione ex art. 44, d.lgs. n. 259/2023 per l’installazione di una stazione radio base per rete di telefonia mobile sulla copertura dell’edificio sito in Sanremo, corso Matteotti n. 232.

2. All’esito del procedimento il Comune, con provvedimento del 10 ottobre 2024 negava l’autorizzazione sul rilievo che l’art. 5 del regolamento comunale per la pianificazione degli impianti per stazioni di diffusione radiotelevisiva e telefonia pubblica vieta la allocazione di impianti di telecomunicazione entro la distanza di 5 metri dai siti sensibili indicati dalla norma stessa, “fatti salvi i casi in cui sia dimostrata tecnicamente la necessità di posizionare la nuova struttura ad una distanza minore”.

3. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso ILIAD avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, estendendo l’impugnazione anche all’art. 5 del “Regolamento per la pianificazione degli impianti per stazioni diffusione radiotelevisiva e telefonia pubblica” del Comune di Sanremo, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 25 ottobre 2023” o ad altra norma di tale regolamento idonea a legittimare il diniego impugnato.

4. Con la sentenza i epigrafe indicata, del cui appello si tratta, l’adìto TAR respingeva il ricorso.

5. ILIAD ha proposto appello.

6. Il Comune di Sanremo si è costituito in giudizio insistendo per la reiezione del gravame.

7. La causa è stata chiamata e trattenuta in decisione alla pubblica udienza de 2 luglio 2026.

DIRITTO

8. Con il primo motivo d’appello ILIAD contesta l’appellata sentenza nella parte in cui ha respinto il primo e il secondo dei motivi di ricorso, a mezzo dei quali l’appellante faceva aveva dedotto l’illegittimità della norma regolamentare posta a fondamento del diniego, (i) in quanto espressione di una competenza radioprotezionistica che non rientra nelle sue attribuzioni, dei Comuni, ed inoltre (ii) per la ragione che in tal modo sarebbe stato introdotto un divieto che contrasta con la scelta del legislatore nazionale, che non prevede alcuna fascia di rispetto per le stazioni radio base e, dunque, non considera la distanza come misura precauzionale.

8.1. Il TAR ha respinto le censure sul rilievo che la norma regolamentare in questione non prevederebbe una preclusione assoluta di carattere generale né un divieto generalizzato, limitandosi a prevedere il divieto di installazione in zone del territorio comunale di ridotte dimensioni, divieto peraltro superabile dalla dimostrata esigenza di allocare gli impianti in quelle zone per garantire la copertura del bacino d’utenza.

8.2. ILIAD ripropone l’originario primo motivo di ricorso, ribadendo che l’art. 8, comma 6, della L. n. 36/2001 non attribuisce ai Comuni una competenza radioprotezionistica, ragione per cui ad essi è fatto divieto di adottare norme che abbiano, anche in modo surrettizio, una tale finalità.

ILIAD ripropone anche l’originario secondo motivo di ricorso sul presupposto che i Comuni non potrebbero fissare limiti localizzativi.

8.3. La censura non è fondata.

8.3.1. L’art. 8, comma 6, della L. n. 36/2001, come modificato dal D.L. n. 76/2020, stabilisce che i Comuni “per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio”.

8.3.2. La norma espressamente stabilisce che i regolamenti da essa contemplati possono essere finalizzati alla a “minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico”. E’ pertanto evidente che, sebbene l’individuazione dei limiti massimi di esposizione ai campi elettromagnetici rientri nell’ambito della competenza statale esclusiva, il legislatore ha riconosciuto ai Comuni il potere di perseguire la minimizzazione della esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, ovviamente purché siano osservate le ulteriori prescrizioni legislative tassative nella materia. Di conseguenza, il fatto che un Comune, nell’ambito di un regolamento adottato ai sensi dell’art. 8, comma 6, della L.R. n. 36/2001 l’adozione, abbia introdotto particolari cautele espressamente finalizzate alla minimizzazione dell’esposizione ai campi magnetici, non può ritenersi in sé illegittimo: una cosa è la minimizzazione del rischio, altra cosa è la fissazione dei livelli massimi di esposizione; e la minimizzazione del rischio, se perseguita con modalità tali da non compromettere l’interesse pubblico alla localizzazione degli impianti di telecomunicazione e alla copertura del segnale su tutto il bacino interessato, non può che essere riguardata con favore, essendo di intuitiva comprensione che per gli esseri umani è meglio non essere esposti a campi magnetici o essere esposti a campi magnetici meno intensi, piuttosto che essere esposti a campi magnetici più intensi, ancorché non così forti da superare i limiti massimi di esposizione. Opinare diversamente significherebbe affermare che la legislazione in materia é ispirata, e quindi deve essere interpretata conformemente, al principio per cui la popolazione deve sempre subire la massima esposizione ammissibile ai campi elettromagnetici, anche quando sia possibile evitare una tale evenienza, il che all’evidenza esporrebbe la normativa di riferimento, e in particolare l’art. 8, comma 6, della L. n. 36/2001 a censure di incostituzionalità per irragionevolezza.

8.3.3. Nel caso di specie l’art. 5 del Regolamento del Comune di Sanremo ha previsto una distanza fissa di 50 metri da determinati siti sensibili e può, per tale motivo, considerarsi quale norma con finalità “radioprotezionistica”; tuttavia, per le dianzi esposte ragioni, non può considerarsi solo per tale motivo illegittima in quanto invasiva delle competenze statali, dal momento che la distanza è stata introdotta per tutelare siti sensibili, perché essa non introduce limiti massimi di esposizione diversi da quelli stabiliti a livello nazionale, e perché – come infra meglio si dirà – tale previsione non è idonea a compromettere il completamento della rete di telecomunicazioni e la copertura dei segnali.

8.3.4. Questione diversa è quella afferente la possibilità, per i Comuni, di introdurre distanze fisse. Come noto, la Corte Cotituzionale, con la sentenza n. 331 del 2003, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 12, lettera a), della legge della Regione Lombardia n. 4 del 2002, che aveva introdotto un divieto generale e un limite fisso e inderogabile di 75 metri di distanza per gli impianti di telecomunicazione e radiotelevisione dal perimetro di scuole, ospedali, asili e altri siti sensibili. Tale pronuncia viene sovente richiamata per supportare le censure di illegittimità di tutte le previsioni che impongano il rispetto di distanze fisse da determinati siti. Tuttavia occorre considerare che le ragioni per cui la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 331/2003, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della sopra citata norma regionale risiede nel fatto che in quel caso il divieto era assolutamente inderogabile e, essendo esteso a tutto il territorio della Regione Lombardia, finiva per compromettere localizzazioni alternative.

8.3.5. Nel caso di specie la norma regolamentare richiamata stabilisce che i nuovi impianti di telecomunicazione “dovranno collocarsi a non meno di 50 mt dai siti sensibili individuati al comma che precede fatti salvi i casi in cui sia dimostrata tecnicamente la necessità di posizionare la nuova struttura ad una distanza minore, al fine di garantire il pubblico servizio e la corretta copertura del bacino d’utenza interessato.”, pertanto è evidente che non si tratta di un divieto inderogabile, ben potendo l’operatore di telecomunicazioni interessato dimostrare di aver necessità, per ragioni tecniche, di installare l’impianto anche a distanza inferiore. Spetta ovviamente all’operatore chiedere la deroga e farsi carico della dimostrazione della ricorrenza delle esigenze di servizio; tuttavia è evidente che non ci si trova di fronte a un divieto assoluto. E òa possibilità di superare il divieto con la dimostrazione delle esigenze di servizio rende superflua la valutazione afferente la qualificazione delle zone soggette al divieto come “aree” o come “siti”, e si tratto do soto individuati specifici o meno

8.4. Alla luce delle considerazioni che precedono il primo motivo d’appello va respinto.

9. Con il secondo motivo d’appello ILIAD deduce l’erroneità della appellata sentenza nella parte che ha respinto l’originario terzo motivo, con il quale si denunciava violazione del divieto di discriminazione, del legittimo affidamento, del principio di ragionevolezza, oltre alla violazione degli artt. 3, comma 1, e 43, commi 1 e 2, del D. L.vo n. 259/2003, in relazione al fatto che altri operatori concorrenti avevano già impianti sullo stesso edificio.

9.1. Il TAR ha respinto la censura sul rilievo che non è stato dimostrato in giudizio che gli impianti esistenti siano stati installati in epoca precedente alla entrata in vigore del regolamento, nonché sulla considerazione che la presenza di ulteriori impianti rafforzerebbe le esigenze di tutela sottese al divieto di installazione.

9.2. L’appellante sostiene che il ragionamento del TAR non sarebbe risolutivo in quanto nel corso del tempo vi è stata una evoluzione nel senso della semplificazione e celerità delle procedure per l’installazione degli impianti, per cui, ciò che prima poteva essere consentito a maggior ragione dovrebbe essere consentito alla attualità.

9.3. Anche questo motivo è infondato.

9.3.1. E’ evidente che il TAR ha inteso esprimere il concetto per cui il Comune non si può affermare che il Comune ha tenuto un comportamento discriminatorio e irragionevole a danno dell’appellante fino a che non si dimostri che gli impianti attualmente esistenti sul sito scelto da ILIAD non siano stati autorizzati nella vigenza dell’attuale regolamento, e in particolare dell’art. 5, posto a fondamento del diniego impugnato in giudizio.

9.3.2. Il Collegio rileva, inoltre, che gli impianti attualmente esistenti potrebbero anche essere stati legittimamente autorizzati sulla base dell’attuale regolamento, essendo stata dimostrata, dagli operatori economici proprietari degli impianti, la sussistenza delle condizioni che ammettono la deroga al divieto.

9.3.3. Non avendo l’appellante dimostrato che gli impianti attualmente esistenti in sito sono stati autorizzati nel vigore dell’attuale art. 5 del regolamento e in difetto di condizioni che legittimavano la deroga, la censura deve essere respinta, non essendo fondata l’accusa di comportamento discriminatorio o irragionevole.

10. Con il terzo motivo d’appello si impugna l’appellata sentenza nella parte in cui, respingendo il quarto motivo di ricorso, con cui si denunciava la violazione degli articoli 3 e 4 del D. L.vo n. 259/2003, dell’art. 3, par. 4, TUE, e del decreto MISE 4 novembre 2016, essa afferma che “nonostante il favor legislativo per una tipologia di impianti che soddisfa un interesse pubblico generale, non sussiste certo un diritto incondizionato alla loro collocazione in qualunque area né un dovere di assicurarne la collocazione negli specifici punti in cui la copertura e la qualità del servizio assicurate sono massime (Cons. Stato, sez. VII, 25 gennaio 2023, n. 821). In ogni caso, come si è già avuto modo di precisare, il regolamento comunale consente di derogare al limite distanziale nei casi in cui l’operatore dimostri “tecnicamente” che tale soluzione è necessaria per garantire la copertura di rete”.

10.1. Secondo l’appellante che il diniego impugnato integrerebbe un comportamento anticoncorrenziale. Secondo l’appellante con gli atti impugnati il Comune di Sanremo avrebbe introdotto barriere artificiali e illegittime al mercato dell’installazione delle reti, vanificando gli obiettivi previsti dalle norme di riferimento, dal decreto del MISE 4 novembre 2016 e dal provvedimento della Commissione Europea ivi richiamato.

Si tratta di barriere idonee a pregiudicare sensibilmente l’assetto concorrenziale e, comunque, in violazione dei criteri di obiettività, non discriminazione, proporzionalità e semplificazione nell’accesso al mercato dei servizi di comunicazione elettronica. L’appellante richiama la vicenda che ha portato alla nascita di ILIAD, quale operatore economico destinato a creare una effettiva concorrenza sul mercato delle comunicazioni elettroniche; richiama inoltre gli artt. 3 e 4 CCE, che a loro volta evocano la necessità di assicurare la concorrenza sul mercato. Lamenta che norme regolamentari come quella impugnata di fatto le impediscono di completare la rete e di entrare sul mercato in concorrenza con gli altri operatori.

10.2. La censura, per quanto suggestiva, non è fondata.

10.2.1. Con la sentenza n. 6334 del 18 luglio 2025 la Sezione ha affermato che:

“..la tutela della concorrenza non possa risolversi nel concedere sempre e comunque, a un operatore economico, accesso ad un mercato, solo per la ragione che altri operatori economici siano già presenti su tale mercato, quando circostanze concrete e/o interessi contrapposti vi siano di ostacolo. Per tale ragione il provvedimento dell’autorità preposta alla tutela di un vincolo paesaggistico o culturale che, negando l’autorizzazione di propria competenza, di fatto ostacoli l’accesso di un operatore economico a un mercato, non può ritenersi illegittimo per questo solo fatto, ovvero solo in ragione delle conseguenze anticoncorrenziali che il provvedimento negativo è suscettibile in tesi di determinare.

15.2.5. Si evince, infatti, dalla Direttiva 2002/21/CE (che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), che l’installazione di reti di comunicazione elettronica o reti pubbliche di comunicazione non costituisce un diritto incondizionato, per l’operatore economico titolare della relativa autorizzazione generale: infatti, ai sensi dell’art. 11 di tale Direttiva la concessione del diritto di installare strutture su proprietà pubbliche o private deve avvenire in base a “a procedure trasparenti e pubbliche, applicate senza discriminazioni né ritardi; e - rispetti i principi di trasparenza e non discriminazione nel prevedere condizioni per l'esercizio di tali diritti.”: si tratta, dunque, di diritti che possono essere soggetti a condizioni, tali da limitarne il numero e da richiedere l’implementazione di procedure trasparenti e pubbliche per la relativa assegnazione. Anche l’art. 12 della Direttiva conferma indirettamente che l’installazione di strutture di comunicazione elettronica può essere condizionata dalla legislazione nazionale, in particolare “a causa di esigenze connesse alla tutela dell'ambiente, alla salute pubblica, alla pubblica sicurezza o alla realizzazione di obiettivi di pianificazione urbana o rurale”, nel qual caso gli Stati membri possono imporre la coubicazione.

15.2.6. La Direttiva 2002/21/CE, inoltre, all’art. 8 prevede una specifica competenza dell’autorità nazionale di regolazione anche ai fini della tutela della concorrenza nella fornitura delle reti di comunicazione elettronica, dei servizi di comunicazione elettronica e delle risorse e servizi collegati: alla suddetta autorità spetta, infatti, di garantire “che non abbiano luogo distorsioni e restrizioni della concorrenza nel settore delle comunicazioni elettroniche” (art. 8, comma 2, lett. b); rimuovere “gli ostacoli residui che si frappongono alla fornitura di reti di comunicazione elettronica, di risorse e servizi correlati e di servizi di comunicazione elettronica a livello europeo” (art. 8, comma 3, lett. a); garantire “che, in circostanze analoghe, non vi siano discriminazioni nel trattamento delle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica”.

15.2.7. Alla luce delle previsioni dianzi richiamate si può affermare:

- da una parte, che la tutela della concorrenza nel settore delle comunicazioni elettroniche non fa carico alla Soprintendenza;

- la tutela degli interessi lato sensu ambientali può legittimamente costituire giusta ragione di limitazione del diritto alla installazione di strutture di comunicazione elettronica;

- laddove simili provvedimenti rendano difficoltosa l’installazione di strutture di comunicazione elettronica, spetta semmai (oltre che all’Agcm per i profili di sua competenza “trasversale”) all’autorità nazionale di regolazione, che in Italia è l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, assicurarsi che tutti gli operatori abbiano, mediante la coubicazione o l’accesso a procedure selettive, la possibilità di installare le proprie infrastrutture senza subire discriminazioni, anche legate al loro sopravvenuto ingresso nel mercato: l’autorità nazionale di regolazione potrà, a tal fine e con i suoi poteri di advocacy, sollecitare le amministrazioni affinché adottino o modifichino norme che possano promuovere la concorrenza senza sacrificare oltre modo interessi sensibili non meno rilevanti, quali la tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, anche nella prospettiva delle generazioni future.”.

10.2.2. Mutatis mutandis, le considerazioni svolte nel richiamato precedente valgono anche con riferimento al caso presente, in cui l’atto asseritamente lesivo della concorrenza è costituito da una norma regolamentare di un comune e dagli atti di essa applicativi, e l’interesse contrapposto tutelato e quello relativo alla salute pubblica, interesse che l’art. 12 della Direttiva 2002/21/CE individua tra quelli che possono condizionare e limitare l’allocazione di impianti di telecomunicazioni.

11. In conclusione, l’appello va respinto.

12. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l’appellante al pagamento, in favore del Comune di Sanremo, delle spese relative al presente grado di giudizio, che si liquidano in €. 3.000,00 (tremila), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Sergio De Felice, Presidente

Roberto Caponigro, Consigliere

Marco Poppi, Consigliere

Roberta Ravasio, Consigliere, Estensore

Giovanni Pascuzzi, Consigliere