Consiglio di Stato Sez. VI n. 7129 del 25 settembre 2026
Elettrosmog. Localizzazione stazioni radio base e divieti generalizzati in ampie aree del territorio
In materia di installazione di stazioni radio base per le telecomunicazioni, la potestà regolamentare attribuita ai Comuni dall'art. 8, comma 6, della legge n. 36/2001 consente unicamente l'individuazione di specifici e puntuali siti sensibili da tutelare, vietando in modo assoluto l'introduzione di limitazioni o divieti alla localizzazione estesi ad aree generalizzate del territorio comunale (quali l'intero centro urbano o fasce di rispetto di 300 metri da fabbricati abitativi o pubblici). A tal fine, è del tutto irrilevante la concreta idoneità delle aree residue a garantire comunque la copertura del segnale. Conseguentemente, è illegittimo il provvedimento di diniego fondato su una norma regolamentare comunale affetta da tale divieto generalizzato, senza che possa assumere rilievo l'omessa dimostrazione dell'inidoneità di siti alternativi da parte dell'operatore o il richiamo all'art. 43, comma 4, d.lgs. n. 259/2003.
Pubblicato il 25/09/2026
N. 07129/2026 REG.PROV.COLL.
N. 08782/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8782 del 2025, proposto dal Comune di San Vero Milis, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Luca Casula, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Infrastrutture Wireless Italiane S.p.a. (Inwit S.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Edoardo Giardino, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, via Adelaide Ristori n. 42;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) n. 355/2025.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Infrastrutture Wireless Italiane S.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 settembre 2026 il Cons. Dalila Satullo e uditi per le parti gli avvocati Luca Casula e Edoardo Giardino;
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso introduttivo di primo grado Inwit S.p.a. ha impugnato l’atto del 10 giugno 2024 con cui il Comune di San Vero Milis ha espresso, nell’ambito della conferenza di servizi asincrona, parere negativo alla realizzazione di una nuova infrastruttura per le telecomunicazioni in via San Michele n. 74, nonché tutti gli atti presupposti, compreso l’art. 87 del regolamento edilizio comunale.
Con sentenza n. 355 del 2 maggio 2025 il Tar Sardegna ha accolto il ricorso ritenendo che l’art. 87, comma 3, del regolamento edilizio comunale, nel prevedere il divieto generalizzato di localizzazione delle stazioni radio base nei “300 metri dal perimetro del centro urbano e da qualsiasi altro fabbricato ad uso abitativo e/o pubblico (scuole, Chiese, musei, terme, Monasteri, ecc.)”, contrasta con l’art. 8, comma 6, l. n. 36/2001, che impedisce ai Comuni di prevedere limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello il Comune di San Vero Milis deducendo:
error in iudicando: violazione e falsa applicazione dell’art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.; omessa declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado per mancata impugnazione del provvedimento finale del procedimento;
erronea interpretazione e falsa applicazione dell’art. 43, comma 4, d.lgs. n. 259/2003, come modificato dall’art. 1, comma 18, lett. a), d.lgs. n. 48/2024; violazione del principio tempus regit actum; difetto di motivazione;
erronea qualificazione dell’art. 87 del regolamento edilizio quale divieto generalizzato; violazione e errata applicazione dell’art. 8, comma 6, l. n. 36/2001; travisamento dei presupposti di fatto e di diritto;
travisamento dei fatti ed erronea valutazione delle prove in ordine all’asserita unicità del sito prescelto; difetto di motivazione e violazione del principio dell’onere della prova.
Si è costituita in giudizio Inwit S.p.a., chiedendo la reiezione dell’appello.
Nel corso del giudizio il Comune appellante ha rappresentato di avere adottato, in esecuzione della sentenza, un nuovo provvedimento di diniego e di avere successivamente modificato anche il regolamento comunale, che anche nella versione da ultimo approvata vieta l’intervento richiesto da Inwit.
Inwit ha chiesto invece che ad essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse sia l’appello dell’amministrazione e ha comunque contestato nel merito i motivi di impugnazione.
All’udienza pubblica del 17 settembre 2026 la causa è stata assunta in decisione.
Il collegio ritiene che le eccezioni di improcedibilità dell’appello vadano superate per le seguenti ragioni.
In primo luogo, contrariamente a quanto sostenuto dalla società appellata, deve ritenersi che la condotta tenuta dal Comune dopo la sentenza in questa sede appellata non integra acquiescenza, in quanto costituisce attività meramente esecutiva della pronuncia giurisdizionale dalla quale non può desumersi la inequivoca volontà di accettare gli effetti della pronuncia medesima (v. Cons. Stato, sez. III, n. 6025/2026). Ad una diversa conclusione non può peraltro condurre la valorizzazione della nota con cui l’area tecnica del Comune ha sollecitato gli organi comunali competenti ad appellare la sentenza “o” a darvi esecuzione: si tratta, infatti, di una nota interlocutoria adottata da un ufficio tecnico non competente a manifestare la volontà dell’ente e quindi inidonea a qualificare l’esecuzione della sentenza in termini di acquiescenza.
In secondo luogo, il collegio ritiene che nel caso in esame possa sussistere un interesse delle parti alla decisione della controversia, dal momento che il nuovo provvedimento negativo, adottato dall’amministrazione in asserita esecuzione della sentenza e prima della modifica del regolamento edilizio comunale, non svolge alcuna sostanziale rivalutazione dell’istanza e reca una motivazione identica a quella del precedente atto di diniego (il motivo di diniego è rappresentato sempre dal contenuto dispositivo dell’art. 87 del regolamento edilizio già ritenuto illegittimo dal Tar).
Con il primo motivo di appello l’amministrazione ha dedotto l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui non ha rilevato l’inammissibilità del ricorso introduttivo di primo grado sotto un duplice profilo: la società avrebbe impugnato un parere endoprocedimentale espresso nella conferenza di servizi, rispetto al quale non sussiste alcun interesse al ricorso; la società avrebbe omesso di impugnare il provvedimento finale negativo adottato dal Comune all’esito della conferenza di servizi.
Tale motivo è infondato.
3.1. Quanto al primo profilo, il collegio ritiene che il parere dell’area tecnica del Comune di San Vero Milis espresso nell’ambito della conferenza di servizi asincrona, pur avendo carattere endoprocedimentale, abbia una portata immediatamente lesiva ed era quindi impugnabile.
Infatti, tale parere si fonda sul contrasto tra la proposta della società e l’art. 87 del regolamento edilizio comunale e conseguentemente impedisce l’accoglimento della proposta della società, come peraltro confermato dalla circostanza che l’unico modo per superare le ragioni ostative rappresentate dall’amministrazione comunale era costituito dalla modifica della localizzazione dell’opera da parte della società.
3.2. Quanto al secondo profilo, l’inammissibilità del ricorso di primo grado non può farsi discendere nel caso in esame dalla mancata impugnazione del provvedimento finale di diniego adottato dal Comune all’esito della conferenza di servizi.
Al riguardo Inwit S.p.a. ha dedotto di non avere ricevuto la comunicazione della predetta delibera e l’amministrazione non ha fornito la prova della comunicazione medesima, limitandosi ad affermare che la piena conoscenza dell’atto sarebbe dipesa dalla produzione dello stesso nel giudizio di primo grado.
Tale prospettazione non può tuttavia essere condivisa in conformità alla prevalente giurisprudenza di questo Consiglio, secondo cui il deposito del provvedimento da parte dell’amministrazione nel corso del giudizio non equivale a piena conoscenza dell’atto, non potendosi equiparare la conoscenza dell’atto da parte del difensore a quella della parte personalmente (v. tra le tante Cons. Stato, sez. V, n. 2185/2017).
A ciò si aggiunga, comunque, che nel caso in esame sussistono i presupposti per l’applicabilità della categoria dell’invalidità caducante: l’atto presupposto e l’atto presupponente appartengono alla medesima sequenza procedimentale ed il provvedimento finale negativo si è fondato esclusivamente sul parere sfavorevole del Comune, senza alcuna ulteriore valutazione autonoma (sui presupposti per l’invalidità caducante v. tra le tante Cons. Stato, sez. VI, n. 9022/2025).
Il secondo, il terzo ed il quarto motivo di appello possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi e sono infondati.
4.1. La società appellata con il ricorso di primo grado ha impugnato non solo l’atto con cui è stata respinta l’istanza volta ad ottenere l’autorizzazione alla realizzazione dell’impianto, ma anche l’art. 87 del regolamento edilizio comunale.
Come già ritenuto dal Tar, anche questo collegio, in coerenza con la oramai costante giurisprudenza della sezione, ritiene che il citato art. 87 sia illegittimo in quanto vìola palesemente i limiti posti alla potestà regolamentare del Comune dall’art. 8, comma 6, l. n. 36/2001.
Tale ultima disposizione, pur consentendo ai Comuni di adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, prevede che tale regolamentazione deve riguardare “siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio”.
Nel caso in esame, il regolamento comunale, nel prevedere che “le antenne per stazioni radio, telecomunicazioni e telefonia mobile dovranno essere localizzate ad almeno 300 metri dal perimetro del centro urbano e da qualsiasi altro fabbricato ad uso abitativo e/o pubblico (scuole, chiese, musei, terme, monasteri, ecc.)”, introduce evidentemente un divieto generalizzato in ampie aree del territorio comunale rappresentate: da tutto il centro urbano e da un’ulteriore area di 300 mt adiacente al perimetro del centro urbano; da aree di 300 mt adiacenti al perimetro di qualsiasi fabbricato ad uso abitativo e/o pubblico che si trovi anche al di fuori del centro urbano.
Né ad una diversa conclusione può giungersi valorizzando le difese dell’amministrazione comunale secondo cui le limitazioni introdotte dal regolamento non impedirebbero in concreto la copertura del segnale in ragione delle ridotte dimensioni dell’abitato e del suo sviluppo pianeggiante. Al riguardo il collegio osserva, infatti, che l’art. 8, comma 6, l. n. 36/2001 consente solo la protectione di puntali e specifici siti sensibili e vieta in modo assoluto l’introduzione di limitazione in aree generalizzate del territorio, senza che rilevi, ai fini del suo rispetto, la concreta idoneità delle aree residue alla copertura del segnale.
4.2. L’illegittimità del regolamento edilizio comunale comporta la conseguente illegittimità dell’atto di diniego.
L’illegittimità di quest’ultimo atto non può escludersi ritenendo, come sostiene parte appellante, che la società non abbia comunque fornito, nel corso del procedimento, la prova della inidoneità di siti alternativi indicati dall’amministrazione.
Infatti, la norma del regolamento edilizio prevedeva un divieto assoluto di installazione nell’area di interesse della società appellata, senza consentire a quest’ultima di provare l’indispensabilità della collocazione dell’infrastruttura per le telecomunicazioni nell’area da essa prescelta piuttosto che in quella alternativamente indicata dal Comune.
Infine, per difendere la legittimità del provvedimento di diniego, è irrilevante il richiamo operato dall’amministrazione comunale all’art. 43, comma 4, d.lgs. n. 259/2003, introdotto dal d.lgs. n. 48/2024, secondo cui “L’autorizzazione all’installazione delle reti pubbliche di comunicazione elettronica comprende la valutazione di compatibilità delle relative opere infrastrutturali con la disciplina urbanistica ed edilizia e costituisce titolo unico per la loro installazione”. Nel caso in esame, infatti, il regolamento edilizio comunale, per le ragioni sopra esposte, è illegittimo e quindi inidoneo a costituire parametro per valutare l’istanza dell’operatore.
In conclusione, l’appello va respinto.
Tenuto conto della complessità e particolarità della controversia, le spese processuali vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2026 con l’intervento dei magistrati:
Luciano Barra Caracciolo, Presidente
Davide Ponte, Consigliere
Roberto Caponigro, Consigliere
Thomas Mathà, Consigliere
Dalila Satullo, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dalila Satullo Luciano Barra Caracciolo





