Consiglio di Stato Sez. VI n. 4973 del 23 giugno 2026
Elettrosmog. Limiti alla disapplicazione del Piano Antenne 

In tema di infrastrutture di telecomunicazione, il potere del giudice amministrativo di disapplicare le norme di un regolamento comunale (PCOST) è ammesso solo ove sussista un contrasto diretto e palese con la normativa primaria (L. 36/2001), come nel caso di divieti generalizzati di installazione. Non sono disapplicabili le norme che introducono criteri di localizzazione "preferenziale" o "prioritaria" (ad es. privilegiando aree pubbliche), gravando sull'Amministrazione l'onere di verificare se l'operatore abbia dimostrato l'inidoneità dei siti preferenziali prima di autorizzare siti diversi.

Pubblicato il 23/06/2026

N. 04973/2026REG.PROV.COLL.

N. 03841/2025 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3841 del 2025, proposto da
Alessandro Gandolfo, Gianni Gandolfo, Rita Berruti, rappresentati e difesi dagli avvocati Daniela Anselmi, Alessio Anselmi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Pietra Ligure, Comune di Pietra Ligure, in qualità di Ente Capofila del Suap Associato, nonché in qualità di Ente Promotore della Conferenza di Servizi Decisoria, Regione Liguria, Provincia di Savona - Ufficio Difesa del Suolo e - Ufficio Piani di Bacino, non costituiti in giudizio;
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Liguria - Arpal, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Matteo Repetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Boissano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Vallerga, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Iliad Italia S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Pacciani e Valerio Mosca, con domicilio eletto presso lo studio Filippo Pacciani in Roma, via di San Nicola Da Tolentino, 67;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 00237/2025, resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Liguria – Arpal, di Iliad Italia S.p.A. e del Comune di Boissano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2026 il Cons. Roberta Ravasio e uditi per le parti gli avvocati Giovanni Corbyons in sostituzione dell'avv. Daniela Anselmi, e Emiliano Bottazzi in sostituzione degli avvocati Mauro Vallerga e Valerio Mosca;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con istanza presentata il 5 ottobre 2021 al SUAP del Comune di Pietra Ligure ILIAD chiedeva l’autorizzazione alla realizzazione di una nuova stazione radio base.

2. Sull’istanza ILIAD non riceveva riscontro nel termine previsto per la formazione del silenzio assenso, e quindi procedeva con la realizzazione dell’antenna.

3. Gli odierni appellanti, proprietari di unità immobiliari poco lontano dalla nuova antenna, proponevano ricorso, impugnando il titolo formatosi per silentium. Tale giudizio veniva definito con sentenza di questa Sezione n. 11203 del 27 dicembre 2023, a mezzo della quale, in riforma della sentenza di primo grado, nel dispositivo si annullava “il provvedimento tacito di assenso con lo stesso impugnato, con obbligo di esame dell’istanza presentata da Iliad Italia s.p.a. nel mese di ottobre 2021”, precisando in motivazione che “nel caso di specie, nessun silenzio assenso si sarebbe potuto formare, in quanto se è vero che la normativa in materia prevede la formazione del silenzio assenso decorsi novanta giorni dalla presentazione dell’istanza, è altrettanto vero che la stessa presuppone che l’istanza sia completa e sufficientemente dettagliata onde consentire all’amministrazione competente di svolgere il procedimento, che, nella fattispecie, invece, non ha avuto luogo.”, dal che conseguiva la fondatezza dell’appello e, per l’effetto, “l’accoglimento del ricorso proposto in primo grado con conseguente annullamento (più propriamente, declaratoria in inesistenza) del provvedimento tacito di assenso impugnato ed obbligo per il Comune di Boissano e lo Sportello Unico Attività Produttive di Pietra Ligure di riesaminare (rectius: di esaminare) l’istanza proposta nell’ottobre 2021 da Iliad Italia s.p.a., nell’ambito del quale dovranno essere valutate anche le questioni relative all’applicazione del c.d. Piano Antenne”.

La sentenza precisava, inoltre, che l’istanza di autorizzazione presentata da ILIAD: (i) indicava in modo inesatto che la stessa aveva ad oggetto una modifica di stazione radio base, anziché l’installazione di una nuova stazione radio base; (ii) non poneva sufficiente attenzione agli aspetti geotecnici, connessi alla tipizzazione della zona come area caratterizzata da copertura detritica di varia natura medio-potenti attualmente potenzialmente instabili; (iii) era imprecisa circa l’esistenza di vincoli sull’area di interesse e le prescrizioni di zona previste nel Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico indicano come sostanziale obiettivo quella di conferma dell’assetto attuale.

4. In esecuzione della sentenza della citata sentenza di questa Sezione, n. 11203/2023, il SUAP del Comune di Pietra Ligure riavviava il procedimento per l’esame della istanza originaria, al quale scopo indiceva una conferenza di servizi, che si concludeva positivamente: va precisato che una prima determinazione positiva della conferenza veniva annullata per vizio formale, ma poi veniva sostituita con la determinazione dirigenziale del SUAP del Comune di Pietra Ligura n. 2213 del 6 giugno 2023, pure essa favorevole a ILIA.

5. I signori Alessandro Gandolfo, Gianni Gandolfo e Rita Berruti proponevano allora ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria avverso tale ultimo provvedimento, a valere anche quale ricorso in ottemperanza, estendendo l’impugnazione agli atti presupposti, tra i quali la comunicazione di avvio della conferenza di servizi, i pareri favorevoli della Commissione Edilizia del 19 marzo e 30 aprile 2024, il parere favorevole dell’Arpal del 13 maggio 2024, la nota dell’Ufficio Edilizia Privata del Comune di Boissano n. 28273/2023.

6. In esito al giudizio l’adìto Tribunale, con la sentenza in epigrafe indicata, del cui appello si tratta, respingeva il ricorso.

6.1. Il TAR da un lato rilevava che con la sentenza n. 11203/2023 di questa Sezione non erano state date prescrizioni precise, essendosi tale decisione limitata ad annullare il provvedimento tacito e a rimettere gli atti all’amministrazione per l’istruttoria.

6.2. Il TAR osservava, inoltre, che la circostanza che l’antenna fosse ormai stata realizzata non costituiva un ostacolo al rilascio di un titolo a posteriori, perché la circostanza che il provvedimento autorizzativo fosse sopravvenuto “a cose fatte” e che il relativo procedimento si fosse svolto “ora per allora” costituiva mera conseguenza dell’annullamento del precedente titolo; del resto – si legge nell’appellata sentenza - l’ordinamento ben conoscerebbe i titoli autorizzativi in sanatoria, che sarebbero sempre possibili (con la sola eccezione della materia paesaggistica, irrilevante nel caso di specie, non essendo l’area soggetta a vincolo) allorché, pur in presenza di interventi già realizzati, gli stessi risultino conformi alla normativa sostanziale che li regola (cfr. l’art. 36 del D.P.R. 6.6.2001, n. 380), il che era per l’appunto oggetto del riesame imposto dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 11203/2023.

6.3. Inoltre il TAR: riteneva di dover disapplicare gli artt, 7 e 9 regolamento antenne del Comune di Boissano, che imponevano di allocare gli impianti di telefonia solo in aree pubbliche già individuate; respingeva la censura con cui si lamentava che il SUAP aveva ammesso ILIAD a sostituire l’istanza originaria, al fine di acquisire le integrazioni imposte dalla decisione del Consiglio di Stato; respingeva, siccome infondata, la censura che denunciava che il parere dell’ARPAL rilasciato nel corso della conferenza di servizi era identico a quello già rilasciato nella precedente fase; riteneva parimenti infondata la censura riguardante il parere della Commissione Edilizia, osservando che l’Autorità di Bacino aveva certificato la compatibilità dell’opera con le norme del PAI e che il Pianto Territoriale di Coordinamento Paesistico non istituiva un vero e proprio vincolo paesaggistico, quanto piuttosto una disciplina d’uso del territorio; infine il TAR riteneva che la mancata presentazione del piano di sviluppo, da parte di ILIAD non costituisse un vizio.

7. Avverso tale decisione hanno proposto appello i signori Gendolfo e Berruti.

8.Il Comune di Boissone, ARPAL e ILIAD si sono costituiti in giudizio insistendo per la reiezione del gravame, questa ultima anche eccependo l’inammissibilità dell’appello nella misura in cui finalizzato ad impugnare atti dei quali si deduceva essere stati adottati in violazione del giudicato del Consiglio di Stato n. 11203/2023.

9. La causa è stata chiamata alla pubblica udienza del 7 maggio 2021, in occasione della qual, previo scambio di memorie, è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

10. Questi i motivi articolati a fondamento dell’atto d’appello:

10.1. Con il primo motivo gli appellanti muovono dall’assunto secondo cui la sentenza n. 11203/2023 di questa Sezione avrebbe imposto ai Comuni di Pietra Ligure e Boissano di esaminare l’istanza presentata da Iliad Italia s.p.a. nel mese di ottobre 2021, senza la possibilità di integrare la documentazione, atteso che le Amministrazioni avrebbero dovuto valutare la legittimità di una costruzione già realizzata: in altre parole, l’indicata decisione imposto alle Amministrazioni di verificare se la stazione radio base installata da Iliad nel 2022 possedesse (a quell’epoca) tutti i requisiti per essere posata, ma tale prescrizione sarebbe stata violata nel momento in cui ILIAD è stata chiamata ad integrare l’istanza originaria, che questa avrebbe dovuto considerarsi nuova; per effetto di ciò la stazione radio base risulta essere stata realizzata prima della presentazione della istanza.

10.2. Con il secondo motivo si contesta la statuizione del TAR secondo cui le osservazioni procedimentali degli appellanti sono state debitamente considerate dall’Amministrazione: assumono gli appellanti che, in realtà, l’annullamento della prima determinazione della conferenza di servizi era stato determinato proprio dal fatto che non era stata data la possibilità ai controinteressati di far pervenire osservazioni, della quali si dà atto nella determinazione definitiva della CS.

10.3. Con il terzo motivo di deduce l’erroneità della appellata sentenza nella parte in cui ha disapplicato il Piano comunale delle antenne, e in particolare l’art. 9, il quale prevede che in via preferenziale gli impianti di telecomunicazione devono essere realizzati nelle aree pubbliche pre-individuate dal Piano stesso. Il TAR avrebbe errato nel disapplicare il citato articolo 9 perché esso non prevede un divieto generalizzato; inoltre la disapplicazione è stata effettuata d’ufficio dal giudice, senza neppure darne avviso alle parti.

10.4. Con il quarto motivo d’appello si contesta l’appellata decisione nella parte in cui questa ha ritenuto legittime tutte le integrazioni documentali disposte in sede di conferenza di servizi.

10.5. Con il quinto motivo gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui ha ritenuto legittimo il parere di ARPAL, che sarebbe uguale identico al primo, e comunque per il fatto che si fonda su integrazioni istruttorie disposte in violazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 11203/2023.

10.6. Con il sesto motivo d’appello si censura l’appellata sentenza per aver ritenuto legittimamente motivato il parere della Commissione Edilizia, che non ha tenuto conto della previsione di cui all’art. 9 del Piano comunale delle antenne.

10.7. Con il settimo ed ultimo motivo d’appello si contesta l’impugnata decisione per aver ritenuto che la mancata presentazione, da parte di ILIAD, dei Piani di sviluppo non costituisce preclusione alla presentazione di istanza, e dunque non costituisce vizio invalidante dell’autorizzazione impugnata.

11.Prima di procedere all’esame dell’atto d’appello il Collegio deve esaminare l’eccezione di inammissibilità dell’appello sollevata da ILIAD, con riferimento alla circostanza che oggetto del giudizio d’appello sono atti che si assumono, da parte appellante, essere stati adottati in violazione del giudicato di cui alla sentenza di questa Sezione n. 11203/2023: il ricorso in ottemperanza, infatti, avrebbe dovuto essere proposto innanzi al Consiglio di Stato, venendo appunto in considerazione l’ottemperanza a una sentenza di tale giudice, che aveva riformato la sentenza di primo grado. Il ricorso di primo grado, dunque, non avrebbe potuto avere ad oggetto l’ottemperanza, di conseguenza anche l’appello non può avere ad oggetto l’ottemperanza alla sentenza n. 11 203/2023.

11.1. Il Collegio rammenta che il giudice dell’ottemperanza “è chiamato in primo luogo a qualificare le domande proposte, distinguendo quelle attinenti propriamente all'ottemperanza da quelle che invece riguardano il prosieguo dell'azione amministrativa e traendone le conseguenze necessarie sul piano del rito e dei poteri decisori: nel caso in cui il giudice dell'ottemperanza ritenga che il nuovo provvedimento emesso dall'Amministrazione costituisca violazione ovvero elusione del giudicato, ne dichiara la nullità; in caso di rigetto dell'azione di nullità, egli dispone la conversione dell'azione per la riassunzione del giudizio innanzi al giudice competente per la cognizione, ai sensi dell'art. 32, comma 2, c.p.a.” (ex multis, C.d.S., A.P., 15 gennaio 2013, n. 2; Sez. VI, 10 settembre 2020, n. 5425; Sez. IV, 20 agosto 2020 n. 8050 e 5 febbraio 2019, n. 875; Cons. di Stato, Sez. VIII, n. 4259 del 13 maggio 2024). Spetta dunque al giudice dell’ottemperanza, e solo al giudice dell’ottemperanza, qualificare gli atti impugnati per stabilire se essi siano stati adottati in violazione/elusione del giudicato, e siano quindi nulli, oppure se siano stati adottati in conformità al giudicato, e siano quindi, eventualmente, illegittimi e impugnabili con l’azione ordinaria di annullamento.

11.2. Nel caso di specie non v’è alcun dubbio sul fatto che il giudice dell’ottemperanza della sentenza n.11203/2023 del Consiglio di Stato è proprio tale giudice, trattandosi di sentenza che ha totalmente riformato la sentenza di primo grado, la quale aveva dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado per difetto di interesse ad agire degli originari ricorrenti.

11.3. Nel caso di specie il TAR ha ritenuto che le due censure fondate sulla asserita violazione del giudicato fossero inammissibili, proprio a motivo del fatto che tali censure avrebbero dovuto essere proposte al giudice dell’ottemperanza, cioè al Consiglio di Stato. Tuttavia il TAR ha anche esaminato nel merito tali censure affermandone l’infondatezza “perché, stanti l’identità dell’impianto quanto a localizzazione e progettazione e stante l’assenza nella sentenza n. 11203/2023 di prescrizioni o limitazioni di sorta in ordine alle modalità di esercizio del potere amministrativo che è inesauribile – l’acquisizione di nuova documentazione integrativa e/o di nuovi approfondimenti istruttori non si pone affatto in contrasto con il giudicato.

11.4. Tale statuizione avrebbe dovuto essere impugnata, con appello principale o incidentale, a motivo della circostanza, pregiudiziale, della incompetenza del TAR a qualificare gli atti impugnati per stabilire se essi fossero stati adottati in violazione/elusione del giudicato oppure se fossero, eventualmente, illegittimi e impugnabili con l’azione ordinaria di annullamento.

11.5. Invero, nella sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 2/2013 ben si chiarisce che nel caso in cui il giudice dell’ottemperanza ritenga di rigettare la domanda di nullità, deve disporre la conversione dell’azione “per la riassunzione del giudizio innanzi al giudice competente per la cognizione. Ciò appare consentito dall’art. 32, co. 2, primo periodo, cpa, in base al quale “il giudice qualifica l’azione proposta in base ai suoi elementi sostanziali”, e la conversione dell’azione è ben possibile – ai sensi del secondo periodo del medesimo comma – “sussistendone i presupposti”. Ciò peraltro presuppone che tale azione sia proposta non già entro il termine proprio dell’actio iudicati (dieci anni, ex art. 114, co. 1, cui rinvia l’art. 31, co. 4, cpa), bensì entro il termine di decadenza previsto dall’art. 41 cpa: il rispetto del termine decadenziale per la corretta instaurazione del contraddittorio è reso necessario, oltre che dalla disciplina del giudizio impugnatorio, anche dall’espresso richiamo alla necessità di sussistenza dei “presupposti” (tra i quali occorre certamente comprendere il rispetto del termine decadenziale), effettuato dall’art. 32, co. 2, cpa. Giova osservare, infine, che la conversione dell’azione può essere disposta dal giudice dell’ottemperanza e non viceversa, perché solo questo giudice, per effetto degli articoli 21 septies l. 7 agosto 1990, n. 241 e 114, co. 4, lett. b), cpa, è competente, in relazione ai provvedimenti emanati dall’amministrazione per l’adeguamento dell’attività amministrativa a seguito di sentenza passata in giudicato, per l’accertamento della nullità di detti atti per violazione o elusione del giudicato, e dunque – come si è già evidenziato - della più grave delle patologie delle quali gli atti suddetti possono essere affetti.”. E’ dunque evidente che il giudice di primo grado che non sia anche giudice dell’ottemperanza non é competente a stabilire se, ed in che limiti, le domande propostegli vadano qualificate come domande per l’accertamento della violazione/elusione del giudicato o come domande di annullamento, né tale giudice è competente a disporre la conversione del rito.

11.6. Consegue da quanto dianzi precisato che gli appellanti avrebbero dovuto proporre tutte le domande e tutte le censure direttamente innanzi a questo Consiglio di Stato. Tuttavia le statuizioni del primo giudice non sono state impugnate sotto il profilo della violazione di questa competenza “funzionale”, ciò che avrebbe richiesto, da parte di ILIAD o di una delle altre parti evocate in primo grado, la proposizione di un appello incidentale, che invece non è stato proposto.

11.7. L’eccezione in esame va, pertanto, respinta, a ciò ostando un giudicato.

12. Procedendo allora, con la disamina dei motivi d’appello il Collegio osserva quanto segue.

13. Relativamente al primo motivo d’appello il Collegio osserva, prelimìnarmente, che effettivamente nella sentenza di questa Sezione n. 11203/2023 non si davano indicazioni nel senso che l’istanza originaria dovesse essere riesaminata senza possibilità di richiedere a ILIAD alcuna integrazione istruttoria.

13.1. Che tale sentenza ritenesse possibile e fisiologica una integrazione documentale si ricava, poi, implicitamente, anche dal passaggio in cui ivi si afferma che l’istanza originaria, a causa della sua incompletezza, non consentiva neppure di svolgere l’istruttoria di rito: tale statuizione, considerata unitamente alla disposizione finale con cui la medesima sentenza ordinava allo Sportello Unico Attività Produttive di Pietra Ligure “di riesaminare (rectius: di esaminare) l’istanza proposta nell’ottobre 2021 da Iliad Italia s.p.a., nell’ambito del quale dovranno essere valutate anche le questioni relative all’applicazione del c.d. Piano Antenne”, non può che avere un senso, ovvero quello di consentire le integrazioni documentali necessarie a consentire di istruire il procedimento.

13.2. Quanto al fatto che in tal modo si è di fatto legittimato un intervento a posteriori, l’appellata sentenza va confermata, ma con diversa motivazione. Invero il dispositivo della sentenza n. 11203/2023 è un dispositivo di annullamento, e costituisce principio generale consolidato in giurisprudenza quello per cui quando il giudice amministrativo annulla un atto amministrativo, l’amministrazione è tenuta a rinnovare l’azione amministrativa emendandola del vizio di legittimità riscontrato dal giudice, ma comunque procedendo “ora per allora”, cioè tenendo conto delle circostanze di fatto e diritto esistenti al momento della pronuncia annullata: ciò in ossequio al principio per cui il tempo di definizione di un giudizio non deve andare a detrimento delle parti.

13.3. Orbene, la facoltà di chiedere integrazioni istruttorie e di acquisire gli atti di assenso delle eventuali altre amministrazioni preposte alla tutela di interessi incisi dalla realizzazione di nuovi impianti di telecomunicazione, è connaturata a tutti i procedimenti avviati ai sensi dell’art. 44 del D. L.vo n. 259/2003. L’art. 44, comma 6, infatti, stabilisce che “Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui al comma 10 riprende a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale.”, mentre il successivo comma 7 impone al responsabile del procedimento di avviare, entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione dell’istanza, una conferenza di servizi “quando l'installazione dell'infrastruttura è subordinata all'acquisizione di uno o più provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, ivi comprese le autorizzazioni previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da adottare a conclusione di distinti procedimenti di competenza di diverse amministrazioni o enti”. Si tratta, insomma, di procedimenti che vengono avviati sulla base di una istanza che contiene una documentazione minima, che però può essere integrata su disposizione del responsabile del procedimento, relativamente alle questioni per cui sia competente solo l’amministrazione procedente, ovvero delle altre amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi, che deve essere indetta proprio per consentire a queste di fare richieste istruttorie sugli aspetti di rispettiva competenza.

13.4. L’indizione della conferenza di servizi e le integrazioni istruttorie disposte nel corso di questa ultima sono quindi state effettuate al fine di porre in essere “ora per allora” gli adempimenti imposti dai commi 6 e 7 dell’art. 44 CCE, che né il Comune né il SUAP avevano in precedenza posto in essere.

13.5. Non si tratta quindi di una “sanatoria” di un’opera realizzata ab origine sine titulo. Sul punto il Collegio precisa di non condividere quanto affermato dal primo giudice circa il fatto che i titoli autorizzativi in sanatoria sono sempre possibili nel nostro ordinamento: è vero anzi il contrario, poiché le fattispecie di sanatoria sono solo quelle espressamente disciplinate dal legislatore. Tuttavia, in questo caso non è neppure necessario evocare una forma di sanatoria. Infatti per il principio sopra richiamato - secondo cui la rinnovazione dell’azione amministrativa a seguito di annullamento giurisdizionale deve essere effettuata “ora per allora” – gli atti istruttori compiuti in sede di rinnovazione dell’azione e la determinazione finale della conferenza di servizi devono intendersi effettuati “allora”, cioè subito dopo la presentazione della istanza, risultando quindi giuridicamente perfezionati prima della realizzazione dell’opera.

13.5. La censura in esame va quindi respinta, e l’appellata sentenza sul punto va confermata con motivazione parzialmente diversa.

14.Per ragioni del tutto analoghe va respinto anche il quarto motivo d’appello, con cui si contesta l’appellata sentenza nella parte in cui ha ritenuto legittime tutte le integrazioni istruttorie disposte in sede di conferenza di servizi.

15. Palesemente infondato è il secondo motivo d’appello, con cui si lamenta che il TAR, richiamando il principio secondo cui l’amministrazione non è tenuta a pronunciarsi in maniera analitica su tutti i profili delle osservazioni, ha ritenuto legittima la motivazione della determinazione finale della conferenza di servizi, sebbene estremamente generica e sebbene le osservazioni procedimentali presentate dagli appellanti non siano state portate a conoscenza delle altre amministrazioni. Gli appellanti lamentano, in particolare, che l’Amministrazione non avrebbe preso posizione su quanto dagli stessi dedotto(i) in merito all’applicazione del Piano antenne, del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico e del Piano Urbanistico Comunale, (ii), in merito alla impossibilità di sostituire l’istanza di ILIAD del 2021 con una nuova istanza, (iii) e in merito alla assenza totale, nel 2021, dei requisiti per autorizzare l’istanza.

15.1. La censura deve essere respinta dal momento che la determinazione conclusiva della conferenza di servizi motiva il respingimento delle osservazioni presentate dagli odierni appellanti con la seguente motivazione: “il G.A. ha posto a carico degli Enti l’obbligo di esaminare l’istanza presentata da Iliad nell’ottobre 2021, non potendosi ricavare -dal dato testuale della sentenza, prima di tutto- alcuna limitazione in ordine alle modalità di esercizio del potere amministrativo, lasciate alla discrezionalità dell’Ente; - - la sentenza resa dal Giudice di Appello sopra menzionata ha infatti imposto alla P.A. il riesame (recte: l’esame) dell’istanza de qua, senza con ciò limitare la facoltà di richiedere i chiarimenti e le integrazioni che dovessero rendersi necessarie in corso di istruttoria (e/o che sarebbero potute sorgere in corso di esame in principalità); il Consiglio di Stato in forza dei limiti del sindacato del giudice amministrativo non si è espresso sulle modalità dell’àgere della P.A., limitandosi –“a prescindere da valutazioni di merito”- ad una declaratoria di inesistenza del provvedimento tacito impugnato per mancata formazione del silenzio assenso ex art. art. 87, comma 9 D.lgs. 259/2003 con obbligo a carico degli Enti al riesame dell’istanza, di cui il presente procedimento costituisce legittima e diretta ottemperanza. RITENUTO che, per le suesposte ragioni, le osservazioni presentate dai Signori Alessandro Gandolfo, Gianni Gandolfo e Rita Berruti non possono comportare un giudizio negativo in ordine all’istanza presentata da ILIAD e che, pertanto non vadano accolte in virtù dei pareri favorevoli raccolti nel corso dell’istruttoria.”.

15.2. Va soggiunto che provvedimento impugnato nella motivazione trascrive pressoché integralmente un parere del Comune di Boissone che motiva la compatibilità del nuovo impianto con il Piano antenne, con il Piano di Bacino, il PUC e il PTCP. Pertanto si può affermare che la determinazione conclusiva della conferenza di servizi abbia tenuto conto delle osservazioni degli appellanti, motivando adeguatamente il relativo respingimento.

16. Infondato è anche il quinto motivo, con cui gli appellanti lamentano che ARPAL, in sede di conferenza di servizi, si sarebbe limitata a riproporre un parere uguale identico al primo, e perché anche il secondo parere di ARPAL sarebbe affetto dalla illegittimità delle integrazioni istruttorie illegittimamente disposte nel corso della conferenza di servizi.

16.1. La censura va respinta sia per la considerazione che le integrazioni istruttore non possono ritenersi illegittime, sia perché gli appellanti non indicano specifici errori in cui sarebbe incorsa ARPAL, nel primo e/o nel secondo parere.

17. Con il settimo motivo d’appello si contesta l’appellata sentenza nella parte in cui ha respinto la censura con cui si faceva valere che ILIAD non ha proposto i c.d. piani di Sviluppo.

17.1. Sul punto il TAR ha richiamato la propria giurisprudenza, secondo cui la presentazione dei c.d. piani di sviluppo, da parte degli operatori di telecomunicazione, non integra un vero e proprio obbligo a pena di inammissibilità delle successive istanze, svolgendo tali piani solo la funzione di sconsentire una valutazione preliminare dell’ammissibilità dell’intervento..

17.2. L’appellante insiste sul fatto che l’art. 1, comma 7, del Piano antenne del Comune di Boissane impone agli operatori di proporre dei Piani di Sviluppo.

17.3. La censura deve essere respinta sulla considerazione che, in generale, la giurisprudenza di questa Sezione non ritiene che simili programmi, sovente imposti dalla regolamentazione comunale, sia vincolante ai fini di determinare la ammissibilità o legittimità di una istanza: sul punto si vedano le recenti pronunce n. 15/2024 e 1741/2025, che, in ipotesi di regolamento comunale che obbligava gli operatori a presentare ogni anno, entro il 31 marzo, un programma annuale, sotto pena, in difetto, di realizzare nuovi impianti non contemplati in programmi già presentati, salvo accordo con il comune, è stato affermato che la mancanza di tali piani, o il fatto che l’istanza non sia conforme a un piano, non può fondare un diniego: ciò per la ragione che “vige «il principio di tassatività delle condizioni procedimentali descritte nell'art. 87 d.lgs. 259/2003 e della semplificazione accelerata del procedimento di rilascio dell'autorizzazione alla installazione, escludono che l'Amministrazione procedente possa imporre oneri procedimentali o documentali aggiuntivi rispetto a quelli fissati dalla norma primaria (Cons. Stato, sez. VI, 26/09/2022, n.8259)» (Cons. Stato, Sez. VI, 2 gennaio 2024, n. 15).”.

18. Con il terzo motivo gli appellanti impugnano la sentenza per aver disapplicato l’art. 9 del Piano Comunale di Organizzazione del Sistema di Teleradiocomunicazioni (“PCOST” o anche “Piano antenne”).

18.1. Questo, all’art. 7 delle relative NTA, classifica gli impianti in questione come segue: impianti di tipo A, sono quelli pubblici, cioè ubicati in specifiche aree del PCOST, e sono di proprietà comunale o nella disponibilità del comune; impianti di tipo B o generali, sono quelli che non rientrano in alcuna altra tipologia; impianti di tipo C sono le microcelle; impianti di tipo D sono quelli ubicati sul sedime autostradale; gli impianti di tipo E sono quelli provvisori, destinati ad operare per un periodo di tempo limitato. Ai commi 2 e 3 l’art. 7 PCOST stabilisce che “il PCOST privilegia lo sviluppo di un sistema di telefonia mobile mediante impianti di Tipo A e C, che garantiscono uno sviluppo più ordinato, un minore impatto sul territorio ed un minore impatto elettromagnetico. Gli impianti di tipo B vanno considerati una risorsa residuale, per le situazioni in cui gli impianti di Tipo A e C non permettano di rispondere adeguatamente alle domande di servizio. Gli impianti di Tipo A, anche di più gestori, ubicati nella medesima localizzazione, con tutte le strutture ausiliare, è detto “polo impiantistico pubblico”. L’art. 1, comma 8,, lett. f), prevede poi che per il Comune di Boissano i poli impiantistici pubblici è la zona della pineta Marin

18.2. L’art. 9 delle NTA del PCOST stabilisce, al comma 1, che “Potranno essere realizzati impianti di Tipo A nel territorio del Comune di Boissano in un polo impiantistico.; tale polo è individuato con il codice A1. La localizzazione di tale polo è riportata sulla Tavola 1S.”. Ai successivi commi 5 e 6 esso prevede, inoltre che “Nelle aree previste per impianti pubblici ed in adiacenza alle stesse, per un raggio di 200 metri, non possono essere realizzati altri impianti rientranti nell’ambito di applicazione del PCOST, se non previa verifica che gli stessi siano compatibili con gli impianti pubblici previsti…..In ogni caso, nelle aree previste per impianti pubblici ed in adiacenza alle stesse, per un raggio di 500 metri, non possono essere realizzati altri impianti di telefonia mobile, ad eccezione di impianti di Tipo C. Gli impianti pubblici possono essere realizzati in deroga a tutte le distanze minime previste dal Piano Urbanistico Comunale e/o dal Regolamento Edilizio, nonché da ogni altra disposizione che il Comune, in qualità di soggetto pubblicistico o privatistico, abbia facoltà di derogare. Il Comune può ritenere, comunque, di non applicare le deroghe di cui al presente comma, qualora ritenga prevalente l’interesse tutelato dalla norma che si dovrebbe derogare.”.

18.3. Per quanto riguarda gli impianti di Tipo B, l’art. 10 delle NTA stabilisce varie limitazioni, diversificate in funzione della zona urbanistica, ma che in genere si traducono nell’obbligo di camuffare l’impianto o di non farlo svettare ad una determinata altezza superiore all’edificio più alto posto nel raggio di 200 metri, sempre che le esigenze di servizio dell’operatore non possano essere soddisfatte con impianti di Tipo A o C. Nelle zone di tipo E, se adeguatamente camuffati oppure osservando una distanza di almeno 100 metri dal più vicino edificio Per gli impianti di Tipo B è previsto, invece, il generale divieto di allocazione nel caso in cui la zona interessata sia assoggettata a vincolo paesaggistico o culturale, ma anche in questo caso non si tratta di un vincolo assoluto, poiché non si applica per le zone vincolate ex lege, per gli impianti “incorporati” ed in ogni caso in cui sia provato che l’effettiva domanda di servizio non possa essere altrimenti soddisfatta. Per gli impianti di Tipo B ancorati al suolo l’art. 10, comma 10, prevede l’obbligo di ospitare almeno altri due gestori e la possibilità di ampliare la struttura per accogliere altri operatori: la realizzazione di simili strutture comporta il divieto di autorizzare altri impianti di Tipo B nel raggio di 500 metri. Diversamente per gli impianti di tipo B è prevista la necessità di rispettare una distanza di 300 metri l’uno dall’altro.

18.4. Ebbene, gli appellanti osservano – e si tratta di circostanza pacifica – che l’area interessata dall’impianto di che trattasi non è quella definita dal Piano antenne per il polo impiantistico del Comune di Boissano, cioè per la allocazione di un impianto di Tipo A, e peraltro l’impianto medesimo non è riconducibile a un impianto di Tipo C ma non rispetta neppure le prescrizioni previste dall’art. 10 per la allocazione di impianti di Tipo B.

18.5. Nel corso della conferenza di servizi è stato assunto il parere della Commissione Edilizia comunale, il cui contenuto è stato trasfuso nel provvedimento conclusivo, nel quale si afferma che il Piano antenne, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 25 marzo 2004, è stato fatto oggetto della sentenza del TAR Liguria n. 1264/2006, che ne ha dichiarato l’illegittimità relativamente alle disposizioni degli articoli 8, comma 2, 14 comma 4 e 36, comma 7, che prevedevano una distanza minima di 50 metri da edifici di civile abitazione. Nel parere della Commissione Edilizia si legge, inoltre, che tale sentenza avrebbe annullato anche le norme che localizzavano le infrastrutture in alcune aree del territorio comunale soltanto.

18.6. Con il ricorso di primo grado gli appellanti hanno dedotto l’erroneità di tale parere, della Commissione Edilizia, in quanto la sentenza del TAR Liguria n. 1264/2006 non avrebbe affatto annullato altre previsioni se non quelle specificamente esaminate, e comunque non avrebbe affatto annullato la previsione secondo cui gli impianti di Tipo A vanno allocati nel polo impiantistico pubblico, che esiste ed è collocato nella pineta Marin; inoltre i ricorrenti evidenziavano numerose altre violazioni: ad esempio quella connessa alla vicinanza di un parco tematico per bambini (art. 8, comma 1), le prescrizioni relative agli impianti di Tipo B collocati in zona agricola (art. 10, comma 6), la mancata presentazione dei Piani di sviluppo da parte di ILIAD, il superamento del limite di altezza previsto dall’art. 8, comma 3, la distanza minima di 300 da osservare per altri impianti di Tipo B, ed altre violazioni. Pertanto i ricorrenti deducevano l’illegittimità della determinazione conclusiva della conferenza nella misura in cui si fondava sul parere della Commissione Edilizia.

18.7. Il TAR ha dato atto della circostanza secondo cui la sentenza del TAR Liguria n. 1264/2006 “ha annullato il regolamento limitatamente alle sole disposizioni di cui agli artt. 8 comma 2, 14 comma 4 e 36 comma 7 del medesimo, in quanto introduttive di misure di cautela distanziali generiche ed eterogenee, in contrasto con l’art. 8 comma 6 della legge quadro n. 36/01. Il dedotto contrasto con il Piano antenne del Comune di Boissano potrebbe dunque essere fondato, in quanto le disposizioni (artt. 7 e 9) del piano antenne preclusive dell’intervento non rientrano effettivamente tra quelle specificamente annulla e dalla sentenza n. 1264/2006, e non sono introduttive di misure di cautela distanziali, bensì hanno carattere “localizzativo”. Tuttavia il primo giudice ha ritenuto di poter superare la censura disapplicando d’ufficio il Piano antenne, in applicazione dell’orientamento giurisprudenziale secondo cui una norma regolamentare può essere disapplicata quando la norma regolamentare, su cui si fonda l’atto impugnato in giudizio, risulti contraria a una norma di legge: nella specie il TAR ha ritenuto illegittimo l’art. 9 del Piano antenne ritenendolo contrastante con l’art. 8, comma 6, della L. n. 36/2001, che esclude che i comuni, tramite il proprio regolamento di localizzazione degli impianti di telecomunicazione, possano introdurre divieti generalizzati.

18.8. Gli appellanti hanno impugnato l’indicata statuizione, sia per la ragione che il TAR ha operato una disapplicazione d’ufficio, sia perché la norma ritenuta illegittima non prevederebbe un divieto generalizzato, in quanto non sussisterebbe una preclusione assoluta ad allocare gli impianti in aree diverse dal polo pubblicistico.

18.8.1. ILIAD ha eccepito che la censura in esame integrerebbe un nuovo motivo: essa sostiene che in primo grado gli odierni appellanti avevano sostenuto l’illegittimità della determinazione conclusiva della conferenza di servizi in quanto assunta in violazione del Piano antenne, che obbliga ad allocare gli impianti di tipo A nel polo pubblicistico, mentre in appello sosterebbero la tesi diametralmente opposta secondo cui il Piano antenne non prevede preclusioni assolute alla realizzazione di impianti di telefonia in zone differenti da quelle individuate dal Comune. Nel merito ILIAD deduce che il Piano antenne per gli impianti di Tipo A non si limita a prevedere un mero criterio localizzativo, imponendo in via assoluta, e non prioritaria la allocazione nel polo pubblicistico, ma tale allocazione è appunto obbligatoria solo per gli impianti di tipo A, cui non è riconducibile quello oggetto del giudizio.

18.8.2. Il Collegio rileva, in via preliminare, che gli impianti di Tipo A non sono affatto impianti di proprietà comunale: l’art. 7, comma 1, lett. a) definisce, infatti, tali gli “impianti ubicati in specifiche aree individuate nel PCOST e di proprietà comunale oppure, comunque, in disponibilità del Comune, destinati, in linea di principio, ad ospitare più gestori ed aventi le caratteristiche indicate nel PCOST”. Gli impianti di Tipo B, invece, sono quelli non riconducibili agli impianti di Tipo A, C (microcelle), D (autostradali) ed E (provvisori):in sostanza, dal punto di vista funzionale e della titolarità dell’impianto, non v’è alcuna differenza tra gli impianti di Tipo A e B: l’unica differenza è che i primi sono collocati su fondi di proprietà del Comune o nella sua disponibilità, gli altri invece no.

18.8.3. L’art. 7, comma 2, precisa, poi che “Fatti salvi gli impianti di Tipo D ed E, destinati a funzioni particolari, il PCOST privilegia lo sviluppo di un sistema di telefonia mobile mediante impianti di Tipo A e C…….Gli impianti di Tipo B vanno considerati una risorsa residuale, per le situazioni in cui gli impianti di Tipo A e C non permettano di rispondere adeguatamente alle domande di servizio”.

18.8.4. Da quanto sopra si evince che, contrariamente a quanto afferma ILIAD:

a) l’impianto oggetto di causa, che non consta essere riconducibile a una microcella, né a un impianto autostradale o provvisorio, deve considerarsi soggetto al limite generale previsto per gli impianti di Tipo A, cioè ad allocazione nel polo pubblicistico;

b) il suddetto limite generale è comunque derogabile tutte le volte in cui le esigenze di servizio non possano essere soddisfatte con impianti di Tipo A, nel qual caso l’impianto deve essere autorizzato come impianto di Tipo B, risultando come tale soggetto alle varie limitazioni previste dall’art. 10 del Piano antenne, sempre che l’operatore deduca e dimostri che le esigenze di servizio non possono essere soddisfatte allocando l’impianto nel polo pubblicistico.

18.8.5. Tanto precisato, il Collegio non ritiene che la censura in esame sia nuova rispetto al terzo motivo di primo grado, respinto dal TAR sul presupposto della disapplicazione dell’art. 9 del Piano antenne. Infatti in primo grado i ricorrenti sono giustamente partiti dal presupposto che l’impianto violasse le prescrizioni dell’art. 9 del Piano antenne perché in effetti un impianto come quello per cui è causa è astrattamente soggetto a tale norma, salvo che l’operatore non chieda l’autorizzazione ai sensi dell’art. 10, come impianto di Tipo B, cosa che nella specie non risulta sia stata effettuata. Con la censura articolata in primo grado, peraltro, i ricorrenti deducevano anche varie ulteriori violazioni sia dell’art. 10, che dell’art. 16, che rispetto al Piano Urbanistico Comunale, nella parte in cui quest’ultimo prevede, nell’area in concreto prescelta, un parco a tema per bambini, cioè un sito sensibile. E insomma evidente che il senso della censura era quello di evidenziare la non compatibilità dell’impianto con il Piano antenne, sia considerandolo come di Tipo A che di Tipo B, e dunque il difetto di istruttoria in cui era incorso il Comune, nel rendere il proprio parere, e poi il Dirigente del SUAP. Va anche rilevato che, contrariamente a quanto afferma ILIAD, nella censura di primo grado i ricorrenti non hanno mai affermato che le previsioni dell’art. 9 fossero assolutamente inderogabili e perciò illegittime, essendosi limitati a richiamarne il contenuto, appunto al fine di illustrare la censura, rubricata “Violazione e falsa applicazione della sentenza del TAR liguria n. 1264/2006. Violazione e falsa applicazione dell’art. 87 (ora 44) D. Lgs n 259/2003. Eccesso di potere per travisamento del fatto, difetto di istruttoria, difetto di motivazione e sviamento di potere.”. L’eccezione di inammissibilità del terzo motivo d’appello, siccome nuovo, va dunque respinta.

18.9. Nel merito la censura è fondata.

18.9.1. Ritiene il Collegio che in effetti il TAR ha fatto malgoverno del potere di disapplicazione.

18.9.2. A tale proposito merita rammentare che secondo la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, il potere di disapplicazione di una norma regolamentare deve ritenersi ammissibile solo se si tratti di norma direttamente e frontalmente contraria a una norma primaria: si veda, a tale proposito, la sentenza n. 219 del 2020, ove si legge che “La disapplicazione, da parte del giudice amministrativo, della norma secondaria di regolamento ai fini della decisione sulla legittimità del provvedimento amministrativo impugnato è uno strumento per la risoluzione delle antinomie tra fonti del diritto che trova fondamento nel principio della graduazione della forza delle diverse fonti normative tutte astrattamente applicabili e, pertanto, presuppone, come già chiarito da questo Consiglio (ex ceteris, C.d.S., sez. VI, 5 gennaio 2015, n.1), che il precetto contenuto nella norma regolamentare si ponga in contrasto diretto con quello contenuto in altra fonte di grado superiore.

Quando l’atto impugnato si riflette con esiti opposti (conformità/difformità rispetto al parametro normativo) in disposizioni di forza differente che siano l’una di norma primaria e l’altra di norma secondaria, il giudice che è chiamato a giudicare della legittimità di un provvedimento conforme al regolamento ma in contrasto con la norma primaria, o viceversa, deve dare prevalenza a quest’ultima, in ragione della gerarchia delle fonti. Tutto ciò presuppone un’effettiva antinomia tra fonti rispetto alla posizione della regola iuris che costituisce il parametro di valutazione della legittimità del provvedimento amministrativo impugnato e non un contrasto qualsiasi tra la legge ed il regolamento, per cui quest’ultimo possa essere illegittimo sotto un altro e diverso profilo (come può essere nel caso di disposizioni regolamentari che vadano soltanto praeter legem: C.d.S., sez. VI, 29 maggio 2008, n. 2536; ovvero in quello dell’attribuzione della competenza funzionale tra diverse amministrazioni: C.d.S., sez. VI, n. 1 del 2015 cit.), nel quale ultimo caso si verte, invece, di un vizio dell’atto normativo regolamentare al cui rilievo è funzionale l’ordinario sistema impugnatorio (C.d.S., sez. VI, n. 1 del 2015 cit.; sez. V, 3 febbraio 2015, n. 515).”.

18.9.3. Ebbene, nel caso di specie, si è visto che, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, le previsioni del Piano antenne che indicano il polo pubblicistico quale area per l’allocazione degli impianti di Tipo A, sono in realtà derogabili in quanto indicative solo di un criterio preferenziale; e se è vero che gli impianti di Tipo B debbono considerarsi solo una £risorsa residuale”, è pur vero che il Piano antenne li ammette in tutte le zone del territorio comunale, con limiti diversificati. Tra questi limiti forse alcuni potrebbero essere considerati illegittimi perché espressivi di divieti generalizzati, ma certamente non tutti, e comunque non le previsioni che impongono, appunto in via preferenziale, l’allocazione degli impianti nel polo pubblicistico.

18.9.3. Il TAR ha quindi errato nel disapplicare l’art. 9 del Piano antenne, sotto un duplice profilo: prima di tutto perché, evidentemente a causa di una lettura isolata di tale norma, non ha compreso che essa enunciava un criterio localizzativo; e in secondo luogo perché, procedendo alla disapplicazione d’ufficio, senza che essa fosse stata richiesta o prospettata dalle parti, il TAR avrebbe semmai potuto procedervi solo a fronte di un contrasto frontale e palese tra la norma regolamentare e una norma statale, contrasto frontale che invece non sussiste, appunto perché il Piano antenne in realtà consente anche gli impianti di Tipo B, id est: consente la allocazione degli impianti di Tipo A fuori dal polo pubblicistico, con l’osservanza di alcune limitazioni, delle quali solo alcune potrebbero considerarsi indicative di un divieto generalizzato. In sostanza, il Piano antenne che qui viene in considerazione prevede un sistema piuttosto articolato, tale per cui non è possibile affermare che esso comporta divieti generalizzati senza una istruttoria che dimostri che le varie limitazioni previste per gli impianti B di fatto ne rendono impossibile la realizzazione.

18.9.4. Le considerazioni che precedono conducono all’accoglimento del terzo motivo d’appello e, al contempo, dimostrano anche la fondatezza dell’originario terzo motivo del ricorso di primo grado, respinto con la statuizione che deve essere riformata. Per l’effetto la determinazione conclusiva della conferenza di servizi deve essere annullata per difetto di istruttoria e motivazione, poiché la conferenza di servizi di fatto non ha applicato il Piano antenne, e inoltre perché non si comprende se e come ILIAD abbia motivato la scelta del sito e se abbia addotto la sussistenza di ragioni di servizio che rendono inadeguato il polo pubblicistico; né si comprende come sia tipizzata, dal PUC, l’area sulla quale è stata realizzata la nuova antenna (B, C, E….) e se l’impianti rispetti le prescrizioni indicate dall’art. 10, in relazione alla zonizzazione dell’area.

18.9.5. L’annullamento comporta, dunque, che l’istanza presentata da ILIAD dovrà essere rivalutata alla luce della ancora attuale vigenza degli articoli 7, 8, 9 e 10 del PCOST nonché della necessità di verificare la compatibilità dell’impianto con la destinazione di zona e la previsione del parco a tema per bambini.

19. Con il sesto motivo d’appello si deduce che il parere della Commissione Edilizia, e di conseguenza la determinazione conclusiva della conferenza di servizi che l’ha recepito, sono illegittimi anche per il fatto che relativamente ai vincoli derivanti dal Piano di Bacino e dal P.T.C.P. la motivazione è sostanzialmente apodittica.

19.1. Il Collegio rileva che nella determinazione conclusiva è richiamato il parere della Regione Liguria, Settore Difesa del Suolo di Savona, del 17 maggio 2024, nella quale si afferma che l’opera rispetta i criteri di sicurezza di cui alle previsioni delle NTC 2018, concludendo per il parere favorevole. Sul punto, dunque, il provvedimento è adeguatamente motivato.

19.2. Per quanto riguarda, invece, il regime che discende dal P.T.C.P., la determinazione impugnata richiama il parere della Commissione Edilizia comunale, nel quale si riconosce che l’area ricade in “zona IS-.MA (aree non insediate – Regime normativo di mantenimento” del P.T.C.P., ove sono consentiti “interventi di nuova edificazione e sugli edifici esistenti, nonché di adeguamento della dotazione di infrastrutture, attrezzature ed impianti che il territorio consente nel rispetto delle forme insediative attuali; considerate le dimensioni, struttura, materiali impianti, si ritiene che l’intervento proposto sia compatibile con la suddetta disciplina”. Alla luce di tale parere, e in considerazione del fatto che sono espressamente ammessi interventi finalizzati all’adeguamento delle dotazioni di infrastrutture attrezzature e impianti, il Collegio ritiene che non vi siano significativi margini per affermare l’incompatibilità dell’intervento con il P.T.C.P., né per ritenere la motivazione inadeguata.

20. In conclusione, l’appello va in parte respinto, in parte accolto, limitatamente al terzo motivo d’appello.

21. Per l’effetto, in riforma dell’appellata sentenza, è annullato il punto 6 del parere espresso dal Comune di Boissano in data 30 aprile 2024, ed è annullata la determinazione dirigenziale del SUAP del Comune di Pietra Ligure n. 2213 del 6 giugno 2023, nella parte in cui determina la conclusione positiva della conferenza di servizi nonché nella parte in cui recepisce e fa proprio il parere favorevole del Comune di Boissano del 30 aprile 2024, anche nella parte annullata con la presente decisione.

22. In esecuzione della presente decisione il SUAP del Comune di Pietra Ligure e il Comune di Boissano dovranno riesaminare l’istanza presentata da ILIAD, oggetto di causa, tenendo conto della attuale vigenza ed efficacia degli artt. 7, 8, 9 10 del PCOST, e quindi valutando se l’impianto possa qualificarsi come impianto B e se, in tal caso, l’impianti rispetti tutte le prescrizioni rinvenienti dall’art. 10 del PCOST, in relazione alla tipizzazione urbanistica dell’area interessata.

23. La peculiarità delle questioni trattate consente di compensare tra le parti le spese del giudizio d’appello.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione; per l’effetto, in parziale riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 237/2025, accoglie il terzo motivo del ricorso di primo grado e annulla:

- il punto 6 del parere espresso dal Comune di Boissano in data 30 aprile 2024;

- la determinazione dirigenziale del SUAP del Comune di Pietra Ligure n. 2213 del 6 giugno 2023, nella parte in cui determina la conclusione positiva della conferenza di servizi nonché nella parte in cui recepisce e fa proprio il parere favorevole del Comune di Boissano del 30 aprile 2024, anche nella parte annullata con la presente decisione.

Visto l’art. 34, comma 1, lett. e) c.p.a. dispone che il SUAP del Comune di Pietra Ligure e il Comune di Boissano, in esecuzione della presente decisione, si rideterminino come indicato al paragrafo 22 della motivazione.

Compensa tra le parti le spese relative al presente giudizio d’appello.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Sergio De Felice, Presidente

Stefano Toschei, Consigliere

Roberto Caponigro, Consigliere

Giovanni Gallone, Consigliere

Roberta Ravasio, Consigliere, Estensore