Consiglio di Stato Sez. VI n. 4824 del 17 giugno 2026
Beni culturali. Certificato di avvenuta spedizione: onere probatorio e tracciabilità del bene

Ai fini del rilascio del certificato di avvenuta spedizione o importazione ex art. 72 d.lgs. n. 42/2004, l'interessato è gravato dall'onere di fornire documentazione oggettiva idonea a identificare con certezza il bene e a comprovarne la lecita provenienza estera, non essendo ammesse dichiarazioni sostitutive. La nozione di identità del bene culturale non si esaurisce nella mera materialità del supporto, ma comprende la sua tracciabilità, intesa come coerenza documentale nel tempo tra descrizioni, perizie e titoli precedenti. Il Ministero ha il potere-dovere di verificare che l'ingresso in Italia non sia volto a sanare una previa esportazione illecita, potendo negare il titolo in presenza di incongruenze su elementi essenziali quali l’autore e il valore economico. Il diniego non richiede l’accertamento di uno specifico illecito, essendo sufficiente una situazione di incertezza qualificata derivante dalla violazione dei doveri di collaborazione e buona fede del privato, la cui condotta deve garantire all'Amministrazione una piattaforma conoscitiva completa e attendibile

Pubblicato il 17/06/2026

N. 04824/2026REG.PROV.COLL.

N. 07017/2025 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7017 del 2025, proposto da
Sandro Bosi, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Bertoni e Filippo Bigetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda-Quater) n. 7846/2025, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 giugno 2026 il Cons. Thomas Mathà e udito per la parte appellante l’avvocato Giovanni Bertoni;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso del 2022 innanzi il TAR per il Lazio, Sezione II-Quater (n.r.g. 801/2022), Sandro Bosi aveva impugnato, domandandone l’annullamento, il provvedimento della Soprintendenza speciale archeologia, belle arti e paesaggio di Roma – Ufficio esportazione oggetti di antichità e d’arte del 9.11.2021 prot. 32816, con il quale è stata dichiarato improcedibile l’istanza di rilascio del certificato di avvenuta spedizione (cas) ai sensi dell’art. 72 del d.lgs. n. 42/2004 (denuncia prot. 16646 del 14.6.2021).

2. Oggetto dell’istanza del signor Bosi era il dipinto seicentesco “Il filosofo risoluto”, attribuito a Gerrit van Honthorst, proveniente dal Principato di Monaco ed entrato in Italia per finalità di restauro.

3. Dagli atti versati nel giudizio emerge che l’istanza, presentata il 14.6.2021 (prot. n. 16646), era corredata da un atto redatto da un pubblico ufficiale monegasco del 19.5.2021 e da una scheda tecnica predisposta dall’istante. L’Ufficio esportazione della Soprintendenza speciale di Roma ha tuttavia chiesto integrazioni documentali sulla provenienza dell’opera e sulla legittimità dei passaggi entro e fuori dal territorio nazionale, sospendendo il procedimento.

4. In risposta, il ricorrente ha dichiarato di aver acquistato il quadro da un soggetto privato nel 2007, di averlo successivamente esportato in Svizzera (producendo il 25.6.2021 un attestato di libera circolazione del 25.2.2008 n. 57) e ha precisato di aver acquisito verbalmente dal mercato antiquario le informazioni su attribuzione e provenienza dell’opera.

5. A seguito di ulteriori richieste istruttorie, in data 20.10.2021 il signor Bosi ha poi trasmesso alcune relazioni ed expertise, nonché documentazione di un’asta del 1957.

6. L’Amministrazione ha infine dichiarato l’istanza improcedibile, rilevando che le notizie e i documenti forniti risultavano contraddittori, lacunosi e non adeguatamente supportati da prove oggettive, nonostante la dichiarata esistenza di ulteriore documentazione nell’atto notarile. In particolare, sono state evidenziate incongruenze sulla titolarità e sul valore indicati nell’attestato di libera circolazione, la mancanza di documenti idonei a comprovare la provenienza estera e la legittimità dei passaggi dell’opera, l’assenza o incompletezza di alcuni expertise dichiarate, nonché contraddizioni circa la presenza di una scritta storica sul retro della tela.

7. Il signor Bosi ha impugnato il provvedimento deducendo due motivi di censura.

7.1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 72 del d.lgs. n. 42 del 2004, eccesso di potere per mancanza dei presupposti e illogicità del provvedimento.

Con il primo motivo il signor Bosi ha dedotto il difetto di motivazione del provvedimento, lamentandosi che l’Ufficio esportazione si sarebbe limitato a rilevare la lacunosità e la contraddittorietà della documentazione, senza esprimere però in modo chiaro e preciso quali siano le conclusioni cui l’Amministrazione giunge in relazione al dipinto senza chiarire la causa dell’improcedibilità.

7.2. Eccesso di potere per illogicità manifesta e contraddittorietà.

L’Ufficio esportazione non avrebbe esplicitato l’aspetto illecito ravvisato o ipotizzato nel caso di specie, esercitando il potere in contrasto con la ratio dell’art. 72 del d.lgs. n. 42 del 2004, che sarebbe quella di evitare illecite finte importazioni di beni che siano sul territorio della Repubblica e che si tenta di introdurre illecitamente fingendo che essi siano all’estero. Secondo il ricorrente l’Ufficio esportazione avrebbe dovuto limitarsi ad accertare che il bene fosse identificato come oggetto materiale e che si trovasse lecitamente all’estero, senza attribuire rilevanza a studi storico-artistici che non sarebbero conferenti nel caso di specie.

8. Ad esito del giudizio di primo grado, con la sentenza indicata in epigrafe, il TAR per il Lazio ha respinto il suddetto ricorso.

9. Il TAR ha chiarito che il certificato di avvenuta spedizione (per beni provenienti da paesi dell’Unione Europea) o di avvenuta importazione (da paesi terzi) ai sensi dell’art. 72 del d.lgs. 42/2004 è rilasciato dall’ufficio esportazione su richiesta, sulla base di documentazione oggettiva idonea a identificare il bene e a provarne la provenienza, non essendo ammesse dichiarazioni sostitutive. Il d.m. 246/2018 precisa la funzione del certificato nel sistema della circolazione dei beni culturali: esso consente, entro il periodo di validità, la successiva spedizione o riesportazione dell’opera con una procedura semplificata (“a scarico”), fondata su un controllo meramente formale di corrispondenza tra bene e certificato. In sostanza, secondo il TAR, esso certifica l’ingresso legittimo dell’opera in Italia e permette la sua libera uscita entro cinque anni, senza valutazioni discrezionali dell’amministrazione. Proprio per gli effetti derogatori rispetto alla tutela ordinaria, il rilascio del certificato richiede un rigoroso accertamento dell’identità dell’opera e della sua provenienza estera, basato su prove documentali oggettive (ad esempio fatture, attestazioni di acquisto), con esclusione di elementi non verificabili. Nel caso concreto, l’Ufficio esportazione ha negato il rilascio del certificato evidenziando gravi carenze e contraddizioni nella documentazione fornita, mancando una prova adeguata della provenienza e della legittimità dei passaggi, la produzione di documenti insufficienti o incongruenti (anche quanto a titolarità e valore dell’opera) ed il ricorso a fonti non oggettive. Il Ministero ha rilevato incompletezza degli expertise ed ulteriori incoerenze nelle descrizioni del bene. Tali elementi hanno impedito di accertare con certezza identità e provenienza dell’opera, requisito indispensabile. Pertanto, la decisione di improcedibilità è ritenuta motivata e legittima, senza necessità di dimostrare specifici illeciti.

10. Con ricorso notificato in data 14.7.2025 e depositato in data 12.9.2025, il signor Bosi ha proposto appello avverso la suddetta decisione chiedendone la riforma. A sostegno dell’impugnazione ha dedotto le seguenti censure.

10.1. Errore in fatto.

L’appellante critica la sentenza di primo grado per errore di fatto nella percezione delle risultanze documentali. Il TAR avrebbe erroneamente ritenuto che il signor Bosi non fosse in grado di ricostruire i passaggi dell’opera successivi all’uscita dal territorio italiano, mentre egli ha sempre dichiarato di non poter documentare solo i passaggi precedenti al proprio acquisto. Dopo l’esportazione del 2008, infatti, il dipinto sarebbe rimasto costantemente di sua proprietà ed è stato trasferito legittimamente tra Svizzera, Inghilterra e Principato di Monaco, come attestato dalla documentazione doganale. Il TAR avrebbe quindi confuso due profili distinti, attribuendo rilievo a una carenza (la mancata ricostruzione delle vicende antecedenti all’uscita) che non rileva ai fini del rilascio del certificato di avvenuta spedizione. Anche a voler prescindere dall’errore di fatto, la sentenza sarebbe comunque errata per violazione di legge, poiché l’unico presupposto ostativo al rilascio del cas sarebbe la mancata prova della legittima presenza all’estero del bene, circostanza che nel caso di specie risulterebbe pienamente dimostrata (legittima uscita nel 2008 e successivi movimenti a nome dell’appellante).

10.2. Error in iudicando – Violazione degli artt. 65 e 72 d.lgs. n. 42/2004.

Il TAR avrebbe errato nell’interpretazione del rapporto tra gli artt. 65 e 72 del Codice dei beni culturali. Il rinvio dell’art. 72 all’art. 65 riguarderebbe esclusivamente le categorie di beni interessate, non anche l’estensione del regime autorizzatorio previsto per i beni già presenti sul territorio nazionale. I beni oggetto di cas, essendo già all’estero, non sarebbero soggetti alla legislazione vincolistica italiana. L’istanza ex art. 72 avrebbe la mera funzione di certificare la provenienza estera del bene e la conseguente permanenza della sua sottrazione al regime di tutela nazionale, senza che vi sia spazio per valutazioni sull’interesse culturale o sui requisiti storico‑artistici. Il TAR, equiparando indebitamente i due regimi, avrebbe quindi applicato un’interpretazione contra legem, che imporrebbe la riforma della decisione.

10.3. Error in iudicando – Violazione dell’art. 72 d.lgs. n. 42/2004 ed eccesso di potere.

Il TAR avrebbe ritenuto insufficiente la documentazione prodotta, nonostante essa attestasse:

i) la legittima uscita del dipinto dall’Italia nel 2008;

ii) il legittimo possesso del bene da parte del signor Bosi;

iii) i successivi trasporti internazionali a suo nome;

iv) l’assenza dell’opera nelle banche dati dei beni illecitamente trafugati (certificazione dei Carabinieri TPC).

Secondo l’appellante, la richiesta di ulteriore documentazione relativa ai passaggi di proprietà antecedenti sarebbe ultronea e contraria alla ratio dell’art. 72. Se nel 2008 l’opera è stata legittimamente autorizzata all’uscita senza necessità di ricostruirne la “genealogia”, sarebbe illogico e illegittimo pretendere ora tale prova per il rilascio del cas. La precedente concessione dell’attestato di libera circolazione dovrebbe, anzi, far presumere la legittima provenienza del bene. La ratio della normativa sarebbe esclusivamente quella di evitare esportazioni illecite o finte importazioni. Pertanto, ove l’Amministrazione nutra dubbi, dovrebbe indicare espressamente quale aspetto illecito sia ravvisato. Il provvedimento impugnato, trincerandosi dietro la genericità della “lacunosità” documentale, impedirebbe un effettivo contraddittorio. Quanto all’identità del bene, l’appellante chiede, in via istruttoria, l’espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio per verificare che il dipinto oggetto del cas sia lo stesso già autorizzato all’uscita nel 2008, anche mediante indagini diagnostiche comparate con la perizia del 2007. Inoltre, l’appellante aggiunge che la documentazione non sarebbe stata qualificata come falsa o inattendibile, ma solo come lacunosa. Tale lacunosità riguarderebbe, al più, passaggi di proprietà remoti e irrilevanti. L’art. 72 non imporrebbe l’onere di produrre informazioni su collezioni storiche o attribuzioni, né di indicare prezzo o autore come requisiti vincolanti. La circolare n. 13/2019 circoscriverebbe i controlli alla legittimità dell’uscita dal territorio nazionale, alla provenienza estera e alla prevenzione di usi illeciti del certificato. Tali verifiche sarebbero state pienamente assolte nel caso di specie. Le presunte contraddizioni (come la scritta sul retro della tela menzionata in una perizia e poi non riscontrata dopo il restauro) dimostrerebbero, semmai, la buona fede e la collaborazione dell’appellante. Analogamente, l’intestazione dell’attestato del 2008 a un soggetto diverso non costituirebbe vizio, poiché rileverebbe solo in caso di importazione durante la validità del certificato.

11. In data 19.9.2025 si è costituito il Ministero della cultura, depositando il medesimo giorno inoltre una memoria difensiva insistendo per il rigetto del gravame.

12. Con l’ordinanza n. 3689/2025 la Sezione, ritenendo che “all’esito del sommario esame proprio della fase cautelare, non risultano prima facie sufficientemente comprovati i profili relativi al fumus boni iuris, anche tenuto conto della motivazione articolata del provvedimento originariamente impugnato, nella quale appare che non tutti gli elementi identificativi del bene oggetto della domanda di certificazione di avvenuta spedizione siano stati integralmente dimostrati; Considerato, inoltre, con riferimento anche al periculum in mora, che l’appellante ha allegato oneri di custodia senza tuttavia fornirne quantificazione né prova, e che tali oneri risultano comunque risarcibili, con la conseguenza che non si ravvisa un danno grave e irreparabile derivante dalla sola indisponibilità del bene” ha respinto l’incidentale richiesta di sospensione degli effetti della sentenza.

13. In data 11.5.2026 parte appellante ha depositato una memoria difensiva ed in data 20.5.2026 una memoria di replica.

14. All’udienza pubblica del 11 giugno 2026 la causa è trattenuta in decisione.

15. L’appello è infondato.

16. Le censure possono essere esaminate congiuntamente stante l’intima connessione che le avvince. Nessuna di esse coglie, tuttavia, nel segno.

17.1. Preliminarmente il Collegio ritiene opportuno richiamare quanto già accertato dalla Sezione in merito alle procedure per le istanze del certificato di avvenuta spedizione. Condivisibilmente è stato chiarito che le “parti del procedimento amministrativo devono, infatti, tenere una condotta conforme ai princìpi di collaborazione e di buona fede di cui all’art. 1, comma 2-bis, l. 7 agosto 1990, n. 24. Detto obbligo assume carattere reciproco e bilaterale ed impone a ciascuna di esse (e, quindi anche al cittadino istante) di fornire, entro il limite dell’apprezzabile sacrificio, ogni contributo utile alla acquisizione dei fatti rilevanti per l’assunzione della decisione amministrativa. E ciò in disparte dall’atteggiamento tenuto dagli altri attori (pure pubblici) della vicenda procedimentale in guisa che il comportamento eventualmente omissivo di questi ultimi non esonera comunque la parte privata dall’assolvimento del proprio dovere di collaborazione. Né gli elementi addotti da parte appellante valgono ad evidenziare un qualche profilo di colpa in capo all’amministrazione. La diligenza di quest’ultima va infatti valutata alla luce del caso concreto qui in scrutinio in cui l’opera è stata interessata da plurime operazioni (trasferimento all’estero, rientro in Italia, interventi di restauro ed esami diagnostici) e in cui buona parte delle informazioni omesse o non veritiere fornite dagli istanti (tra i quali la effettiva proprietà della stessa ovvero la provenienza da collezione) non erano a disposizione (né con ogni probabilità potevano essere in altro modo acquisite) dal Ministero” (Cons. Stato, sez. VI, n. 8010/2024).

17.2. Per quanto riguarda il rilascio del certificato di avvenuta spedizione e la rispettiva attività vincolata della P.A., la Sezione, nella predetta decisione, ha precisato che “al netto della natura giuridica di detti titoli (e, in particolare, della morfologia tout court vincolata o meno del relativo potere), ciò che rileva è che la condotta degli istanti abbia, nei vari momenti di contatto procedimentale, impedito all’amministrazione di disporre di una piattaforma conoscitiva completa ed attendibile su cui fondare la propria determinazione.”

17.3. Per quanto riguarda invece gli obblighi delle parti nel procedimento, la Sezione ha chiarito che “l’art. 72 cit. prevede unicamente che il Ministero debba accertare l’identità della cosa o del bene e la provenienza dallo Stato UE o dal Paese terzo dai quali il privato dichiara di aver effettuato la spedizione o l’importazione.” “Tuttavia”, ha aggiunto la Sezione, “alla luce delle finalità e degli effetti dei certificati di cui all’art. 72 cit., di cui si è sopra detto, deve ritenersi che il Ministero sia tenuto a verificare che la presenza all’estero della cosa o del bene non sia frutto di una previa illegittima esportazione dall’Italia. Ragionando diversamente, si consentirebbero operazioni fraudolente permettendo che un’opera illecitamente uscita dal territorio nazionale possa in seguito rientrarvi ottenendo un certificato di avvenuta importazione (o spedizione) grazie al quale potrà nuovamente uscire dal territorio nazionale “sfuggendo”, così, all’assoggettamento alla disciplina di tutela” (Cons. Stato, sez. VI, n. 95/2026).

17.4. Più in particolare, sul riparto dell’onere probatorio, il Consiglio di Stato in tale sentenza ha osservato “come il privato non possa essere gravato di una probatio diabolica, onerandolo in ogni caso di provare che la cosa o il bene non è mai stato presente in Italia o che la relativa uscita dal territorio è avvenuta nel rispetto delle norme l’esportazione previste a tutela dei beni e delle cose di interesse culturale. 3.11. Tale prova risulterebbe eccessivamente onerosa e sproporzionata, traducendosi sostanzialmente nel chiedere al privato di provare che il medesimo (o financo i suoi danti causa) non abbiano in precedenza commesso un’illecita esportazione e facendo conseguire al mancato assolvimento di tale onere probatorio significative limitazioni alle facoltà dominicali del proprietario (quali il diniego del certificato ex art. 72 cit. e, quindi, l’assoggettamento dell’opera al regime autorizzativo ex artt. 65 ss. Cod. beni cult. ai fini dell’esportazione). 3.12. Inoltre, un tale approccio frustrerebbe le stesse esigenze di fruizione e valorizzazione delle opere di interesse culturale, scoraggiando gli operatori dall’importarle (o spedirle) temporaneamente in Italia (ad esempio per l’esibizione in mostre) a causa del timore di non riuscire ad ottenere il certificato di cui all’art. 72 cit. e, quindi, di incontrare ostacoli nella successiva riesportazione all’estero delle medesime. 3.13. Alla luce di quanto sopra, il Collegio ritiene che, ai fini del rilascio del certificato ex art. 72 cit., il privato, che comunque deve provare la provenienza dell’opera da un Paese estero, debba essere chiamato a provare anche la legittima presenza all’estero della cosa o del bene (e, quindi, la legittimità della previa esportazione dall’Italia) solamente laddove l’amministrazione abbia elementi, anche di natura indiziaria, idonei a far ritenere che l’opera sia in precedenza uscita illegittimamente dal territorio italiano ovvero laddove – in assenza di tali elementi indiziari - la narrazione dei fatti del privato volta a spiegare l’assenza della prova della lecita esportazione abbia elementi di logica incongruità.”

18. Alla luce di queste coordinate ermeneutiche emerge la legittimità dell’azione amministrativa e l’infondatezza delle censure.

19. L’appellante deduce l’impossibilità di fornire una prova documentale dei passaggi di proprietà precedenti al 2008, sostenendo che il giudice di primo grado avrebbe erroneamente valorizzato tale carenza.

20. L’art. 72, comma 2, del d.lgs. n. 42/2004 esclude in modo espresso la possibilità che il rilascio del certificato di avvenuta spedizione si fondi su atti di notorietà o dichiarazioni sostitutive, imponendo invece la produzione di documentazione oggettiva idonea a identificare il bene e a comprovarne la provenienza. La dichiarata impossibilità di “ricostruire i passaggi” non è dunque neutra, ma costituisce un elemento che incide direttamente sulla valutazione della domanda.

21. In ogni caso, anche volendo seguire la prospettazione dell’appellante – secondo cui la carenza documentale riguarderebbe soltanto i passaggi antecedenti all’uscita dal territorio nazionale – resta comunque non chiarita l’identità del bene oggetto dell’istanza di cas.

22. Ebbene, è proprio la certezza dell’identità dell’opera, oltre che della provenienza estera, a costituire presupposto indefettibile per il rilascio del certificato.

23. Il quadro normativo di riferimento è univoco. L’art. 3, comma 2, del D.M. 17 maggio 2018, n. 246, prevede che, qualora emergano dubbi circa l’attendibilità della documentazione, la provenienza o l’identità del bene, l’Ufficio esportazione sospenda il procedimento per procedere alle verifiche necessarie. L’atto di indirizzo di cui alla Circolare DG ABAP n. 13/2019 determina che non è possibile rilasciare il certificato in assenza di un previo accertamento della legittimità della provenienza, della proprietà o detenzione e dell’autenticità del bene.

24. La giurisprudenza amministrativa, illustrata al par. 17, ha chiarito che la domanda di certificato deve contenere tutti i dati necessari all’identificazione dell’opera, la cui completezza e precisione grava sul richiedente, mentre all’Ufficio spetta la verifica della corrispondenza tra quanto dichiarato e il bene presentato. Tale potere ha natura meramente integrativo‑correttiva, ma non consente all’Amministrazione di supplire a omissioni sugli elementi identificativi essenziali; in presenza di tali carenze, l’istanza deve essere dichiarata improcedibile.

25. Nel caso di specie, i dubbi sull’identità dell’opera non sono mai stati superati. L’unico titolo documentale prodotto per l’uscita dal territorio nazionale è l’attestato di libera circolazione del 2008, riferito a un dipinto attribuito ad “anonimo di scuola olandese”, con valore dichiarato e ritenuto congruo di 250.000 €. L’istanza di cas ha invece riguardato un’opera attribuita a Gerrit Van Honthorst, con valore indicato di 45.000 €. Tali divergenze attengono a elementi qualificanti (autore e valore) e rendono legittimi i dubbi dell’Amministrazione circa la riconducibilità del bene attualmente presentato a quello già esportato nel 2008.

26. A ciò si aggiunge la totale assenza di riscontri documentali sulle prestigiose provenienze storiche indicate nella scheda notarile (collezioni Caetani‑Laurana, Santangelo, Leone), basate su fonti asseritamente editoriali “di cui sono state perse le tracce” o su dichiarazioni che non hanno trovato alcun riscontro ufficiale. Anche sotto questo profilo, l’Ufficio ha correttamente ritenuto non assolto l’onere probatorio gravante sull’istante.

27. L’art. 72 del d.lgs. 42/2004 richiede che la provenienza estera del bene sia dimostrata mediante prova oggettiva, la quale non può essere circoscritta al solo periodo di titolarità dell’istante, ma deve consentire, almeno nei suoi passaggi essenziali, di escludere che il bene sia stato in precedenza oggetto di esportazione illecita. In tale prospettiva, la verifica richiesta non si atteggia come indagine di natura storico‑artistica, volta a ricostruire integralmente la vicenda del bene, bensì come accertamento di carattere giuridico‑circolatorio, diretto a escludere l’esistenza di origini o transiti non conformi alla legge. Non può condividersi l’assunto dell’appellante che richiama la libertà della circolazione tra privati per sostenere l’irrilevanza della documentazione richiesta, atteso che tale impostazione confonde il piano dei rapporti privatistici, nei quali effettivamente non sono previste forme tipiche per la validità dei trasferimenti, con quello della certificazione amministrativa finalizzata a consentire una deroga al regime pubblicistico di tutela. Il certificato di avvenuta spedizione non incide infatti sulla validità degli atti di trasferimento, ma comporta il riconoscimento di un beneficio eccezionale, quale la possibilità di successiva esportazione semplificata. Ne consegue che l’assenza di formalità nei contratti non esime l’interessato dall’onere di fornire una prova adeguata nei confronti dell’Amministrazione.

28. Parimenti infondata è la pretesa di attribuire all’attestato di libera circolazione rilasciato nel 2008 una efficacia sanante generale e retroattiva. Tale attestato si riferisce a uno specifico momento storico e non preclude all’Amministrazione ogni ulteriore verifica sulla coerenza complessiva della documentazione prodotta. Nel caso di specie, peraltro, esso presenta elementi di criticità, quali l’intestazione a soggetto diverso e la rilevante divergenza del valore economico indicato, che ne compromettono l’affidabilità, rendendolo comunque insufficiente a fondare, da solo, la prova richiesta. Non può quindi sostenersi l’esistenza di una sorta di “diga invalicabile a ritroso”, permanendo in capo all’Amministrazione il potere-dovere di valutare unitariamente tutti gli elementi acquisiti.

29. Si assume che il giudice di primo grado abbia erroneamente qualificato il certificato di avvenuta spedizione come atto non meramente vincolato. La tesi dell’appellante, secondo cui l’art. 72 rinvierebbe all’art. 65 del Codice dei beni culturali solo per individuare le categorie di beni e non per il regime dei controlli, non trova alcun riscontro né nel dato normativo né nella giurisprudenza. Come correttamente chiarito dal TAR, il certificato di avvenuta spedizione produce effetti derogatori rilevanti, consentendo, per un periodo di cinque anni, la riesportazione del bene senza ulteriori valutazioni discrezionali sull’interesse culturale. Proprio per tale ragione, la normativa impone un controllo rigoroso sull’identità e sulla provenienza del bene, non potendosi ammettere un rilascio “automatico” del certificato. Come è stato sottolineato al par. 17.2., esclusa la natura di atto dovuto del cas, ciò che rileva è la disponibilità, da parte dell’Amministrazione, di una piattaforma istruttoria completa, coerente e attendibile, non compromessa da dichiarazioni lacunose o contraddittorie del richiedente. Quando la condotta dell’istante impedisce tale ricostruzione, viene meno ogni pretesa di rilascio vincolato del certificato.

30. Con l’ultimo motivo l’appellante ripropone, sotto diversa angolazione, le censure già esaminate, lamentando l’impossibilità di fornire una completa ricostruzione di tutti i passaggi di proprietà dell’opera. Orbene, non è richiesta una dimostrazione storica assoluta della “genealogia” del bene, ma è necessario che la documentazione prodotta consenta di identificare con certezza l’opera e di accertarne la provenienza legittima. Nel caso di specie, la documentazione trasmessa all’Ufficio esportazione è risultata reiteratamente incompleta: relazioni prive di apparato fotografico, expertises citate ma non prodotte, contraddizioni interne sulle caratteristiche dell’opera. Quanto alla perizia del prof. Papi e alla presunta scritta sul retro della tela, essa non risolve, ma accentua le incertezze. La scritta è attestata solo come memoria orale e risulta inesistente al momento della sfoderatura, le conclusioni attributive si fondano su criteri (pentimenti quali indizio automatico di autografia) non condivisi dalla comunità scientifica e comunque non suffragati da riscontri oggettivi.

31. Neppure è condivisibile la ricostruzione proposta in ordine alla nozione di identità del bene. Ai fini amministrativi, l’identità non si esaurisce nella mera riconoscibilità materiale del supporto fisico, ma implica anche la continuità documentale del bene nel tempo, ossia la sua tracciabilità. In mancanza di coerenza tra descrizioni, perizie ed elementi documentali, non è possibile affermare con certezza che il bene sottoposto a esame coincida con quello cui si riferiscono i precedenti titoli.

32. L’errore logico della tesi attorea risiede, dunque, nell’avere ridotto l’identità a un dato esclusivamente materiale, trascurando la necessità di una certezza giuridica complessiva. In tale quadro, del tutto inammissibile è il ricorso a fonti non oggettive. La disciplina normativa e gli atti di indirizzo amministrativo richiedono espressamente documentazione oggettiva, escludendo il ricorso a dichiarazioni non verificabili. Fonti orali o pubblicazioni non reperibili sono pertanto radicalmente irrilevanti, in quanto non consentono alcun effettivo controllo e non possono colmare il deficit probatorio gravante sull’istante.

33. Non assume rilievo decisivo neppure la circostanza che il bene non risulti segnalato nelle banche dati del Comando dei Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale. Tale verifica ha infatti natura meramente negativa e si limita a escludere la presenza di denunce o segnalazioni, senza poter attestare la liceità dell’esportazione o della provenienza. L’assenza di elementi di illiceità noti non equivale, pertanto, alla prova positiva della legittimità richiesta dall’ordinamento.

34. Deve inoltre ritenersi pienamente legittima la richiesta istruttoria formulata dall’Amministrazione, atteso che la normativa vigente le impone un accertamento rigoroso sulla provenienza, sull’identità e sull’attendibilità della documentazione, proprio in ragione degli effetti derogatori connessi al rilascio del certificato. Tale attività non può qualificarsi come ultronea, ma costituisce esplicazione necessaria del potere-dovere di verifica attribuito all’ufficio competente. Non sussiste, d’altra parte, alcun obbligo per l’Amministrazione di individuare uno specifico illecito. Il procedimento in esame non ha natura sanzionatoria o penale, ma amministrativa, sicché il diniego può legittimamente fondarsi sulla mancanza di una prova sufficiente dei presupposti richiesti. L’onere probatorio grava interamente sull’istante e non può essere invertito pretendendo che sia l’Amministrazione a dimostrare l’esistenza di un illecito. È sufficiente, ai fini del rigetto, una situazione di incertezza qualificata.

35. Del tutto inconferente si rivela, infine, l’argomento di “carattere paradossale” prospettato dall’appellante, trattandosi di una costruzione ipotetica ed estranea al perimetro giuridico della controversia, che non incide in alcun modo sui presupposti legali del provvedimento.

36. Analogamente, non può ritenersi idonea a colmare le carenze evidenziate la richiesta di espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio, la quale potrebbe eventualmente accertare aspetti materiali o tecnico‑scientifici del bene, ma non è in grado di ricostruirne la provenienza giuridica. Poiché le criticità emerse attengono alla insufficienza e incoerenza della documentazione prodotta, e non a profili tecnici, la CTU si appalesa inconferente rispetto al deficit probatorio riscontrato.

37. Per le ragioni sopra esposte l’appello è infondato e va respinto.

38. La particolarità della vicenda permette la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e compensa le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2026 con l’intervento dei magistrati:

Giordano Lamberti, Presidente FF

Davide Ponte, Consigliere

Lorenzo Cordi', Consigliere

Thomas Mathà, Consigliere, Estensore

Dalila Satullo, Consigliere