Consiglio di Stato Sez. IV n. 6735 del 1° settembre 2026
Beni ambientali. Autorizzazione paesaggistica, motivazione per relationem e limiti del sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica
In materia di tutela del paesaggio, è legittimo il provvedimento di autorizzazione che recepisce la soluzione progettuale migliorativa presentata dal privato a seguito del preavviso di rigetto, qualora le modifiche eliminino gli elementi di maggior impatto paesaggistico adeguandosi alle prescrizioni dell'organo di tutela. La motivazione dell'atto può legittimamente strutturarsi per relationem con riguardo alle osservazioni e agli elaborati tecnici del privato condivisi e recepiti dall'amministrazione. Il giudizio di compatibilità paesaggistica appartiene alla discrezionalità tecnica della PA ed è sindacabile in sede di legittimità nei soli limiti di manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti, rimanendo precluso al giudice amministrativo sostituire la propria valutazione a quella pubblicistica. L'impatto dell'opera va valutato nel suo complesso e le contestazioni sulla concreta fattibilità tecnica o esecutiva attengono alla fase realizzativa, senza inficiare la legittimità del titolo paesaggistico
Pubblicato il 01/09/2026
N. 06735/2026REG.PROV.COLL.
N. 03648/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3648 del 2025, proposto da Irene Bellucci, Monica Boccaccini, Loretta Canocchi, Alessandra Caparrini, Elzeario Capecchi, Gabriele Cervato, Gabriele Ciampi, Francesca Cianfanelli, Antonietta De Zarlo, Eugenia Fiumi, Jacopo Galli, Laura Galli, Lucia Galli, Maria Susanna Gherardini, Gianfranco Gorelli, Rossella Lari, Nicoletta Luccherini, Franca Luongo, Vaina Mangani, Donella Miniati, Valentina Monesi, Maria Cristina Nava, Paola Nincheri, Giancarlo Nutini, Edi Prini, Roberta Sabatini, Alessia Sordini, Benedetta Sostegni, Chiara Abboni Badii, Alberto Boccaccini, Marco Giovannini, Andrea Stanzani, rappresentati e difesi dall'avvocato Agostino Zanelli Quarantini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della cultura, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e le Province di Pistoia e Prato, non costituita in giudizio;
Comune di Firenze, non costituito in giudizio;
nei confronti
Claudio Cesare Prandelli, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Vessichelli e Francesco Gesess, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana (Sezione Terza) n. 01119/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Claudio Cesare Prandelli e del Ministero della cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2026 il Cons. Rosario Carrano e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con il ricorso di primo grado, i ricorrenti hanno impugnato l’autorizzazione paesaggistica (n. 810 del 20 giugno 2023) rilasciata in favore del sig. Claudio Cesare Prandelli avente ad oggetto la realizzazione di un accesso carraio, con relativo cancello, per l’accesso in via della Madonna della Pace (snc, piano T, Firenze), oltre ad impugnare gli atti ed i pareri presupposti.
2. – Con la sentenza impugnata, il T.a.r. ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse.
3. – Con atto di appello, la parte ricorrente ha impugnato la suddetta sentenza.
3.1. – Con un primo motivo di appello (pag. 14-17), ha contestato la sentenza impugnata per aver “adottato un’interpretazione eccessivamente restrittiva del principio espresso dall’Adunanza Plenaria”, in quanto non avrebbe considerato che “in materia di autorizzazioni paesaggistiche, l’interesse al ricorso può derivare anche da una specifica e qualificata relazione con il bene tutelato”, dal momento che in questi casi “la vicinitas opera come presunzione di pregiudizio” (pag. 14 dell’appello).
3.2. – Con un secondo motivo di appello (pag. 17-23), ha dedotto che il pregiudizio al proprio diritto di proprietà deriverebbe dai seguenti fattori: a) incremento del traffico veicolare conseguente all’apertura del cancello e perdita dei parcheggi disponibili; b) alterazione del preesistente assetto dei luoghi in termini di incremento della rumorosità e dell’inquinamento atmosferico; c) rischio di danno alla stabilità degli edifici ed alla sede stradale; d) pericoli in caso di smottamenti, attesa la funzione di contenimento del muro in questione.
3.3. – Pertanto, ha riproposto i motivi di ricorso non esaminati in primo grado (cfr. pag. 24-44 dell’appello).
4. – Con atto di stile si è costituito il Ministero della cultura.
5. – Con apposita memoria, si è costituito il controinteressato che ha evidenziato l’infondatezza dell’appello (cfr. pag. 18-22 della memoria), oltre a riproporre le eccezioni di primo grado sia in rito (cfr. pag. 22-25 della memoria) che nel merito (cfr. pag. 25-37 della memoria).
6. – All’udienza pubblica del 18 giugno 2026, la causa è stata trattenuta per la decisione.
7. – In via preliminare, occorre rilevare che, in appello, è stato devoluto l’intero thema decidendum trattato in primo grado; pertanto, per ragioni di economia dei mezzi processuali e semplicità espositiva, secondo la logica affermata dalla decisione della Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 5 del 2015, saranno esaminati direttamente i motivi originari posti a sostegno del ricorso di primo grado i quali perimetrano obbligatoriamente il processo di appello ex art. 104 c.p.a. (Cons. Stato, sez. IV, 13 giugno 2023, n. 5806; sul principio e la sua applicazione pratica, fra le tante, cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 1137 del 2020, n. 1130 del 2016, sez. V, n. 5868 del 2015; sez. V, n. 5347 del 2015).
8. – Il ricorso di primo grado è infondato nel merito, con la conseguenza di poter prescindere dall’esame delle eccezioni in rito.
9. – Con il primo motivo di ricorso (pag. 11-16 del ricorso di primo grado), la parte ricorrente ha dedotto un vizio di difetto di istruttoria e di motivazione del provvedimento impugnato.
In particolare, ha dedotto che, dopo la valutazione di incompatibilità paesaggistica del progetto espressa nella comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, la Soprintendenza avrebbe dovuto esplicitare le “ragioni per le quali il medesimo intervento (taglio del muro di confine, realizzazione della rampa di accesso, realizzazione della cancellata), riproposto con marginali modifiche (sulle quali ovviamente si ritornerà) da totalmente incompatibile con il vincolo, fosse stato ritenuto assentibile”, essendosi invece “limitata a rinviare con formula del tutto generica alla documentazione presentata dal privato” (pag. 14 del ricorso di primo grado).
Inoltre, ha dedotto che sulla proposta di variante progettuale avrebbe dovuto esprimersi anche il competente ufficio comunale, come espressamente richiesto dalla stessa Soprintendenza.
9.1. – Il motivo è infondato.
9.2. – Innanzitutto, occorre premettere che il progetto originariamente presentato prevedeva la realizzazione delle seguenti opere: 1) sostituzione della rete a maglia sciolta sul muretto che recinge il parco lungo via Madonna della Pace con una cancellata in ferro battuto, con la precisazione che il muretto verrà restaurato, intonacato e tinteggiato color giallo pesca riprendendo le cromie prevalenti nel contesto; 2) realizzazione di un accesso carrabile lungo il suddetto muretto, dotato di cancello in ferro battuto, arretrato rispetto alla pubblica via, con la precisazione che il cancello sarà sostenuto da due pilastri di foggia in stile classico (post-unitario), intonacati e tinteggiati color grigio e giallo pesca e che nella parte antistante il cancello, a forma di esedra, verranno installate due panchine in pietra serena; 3) realizzazione di una rampa carrabile all’interno del parco, sostenuta da colonne di foggia analoga ai pilastri del cancello e finita con acciottolato, che raccorda la quota della strada con quella del parco; 4) spostamento di 4 cipressi che si trovano in corrispondenza dell’accesso e della rampa di progetto; 5) eliminazione di 2 siepi di alloro; 6) eliminazione di arbusti infestanti.
9.3. – Su tale progetto, si è pronunciata la competente commissione per il paesaggio esprimendo parere favorevole (n. 320 del 29 marzo 2023) ritenendo l’intervento “compatibile con il contesto paesaggistico di riferimento, ponendosi in corretta relazione con lo stato dei luoghi”.
9.4. – Con il c.d. preavviso di rigetto, la Soprintendenza ha espresso parere favorevole “limitatamente agli interventi di cui ai punti 1 e 6, a condizione che il muretto sia intonacato e tinteggiato a calce”.
Invece, con riferimento alle altre opere di cui ai punti da 2 a 5, “si ritiene che l’intervento così come proposto”: a) “non sia compatibile paesaggisticamente con il contesto d’inserimento e non rispetti le prescrizioni di cui ai punti 3.c.1, 3.c.5 e 4.c.1 della Scheda di Vincolo, lettera C “Obiettivi per la tutela e la valorizzazione – Disciplina d’uso” della Sezione 4, contenuta nel Piano Paesaggistico della Regione Toscana”; b) comporterebbe una “sostanziale alterazione dei valori paesaggistici costituenti la ragione d’essere del provvedimento di tutela”, in considerazione: i) del rilevante impatto; ii) delle alterazioni non adeguate ai valori identitari dei luoghi; iii) del non adeguato inserimento paesaggistico delle trasformazioni; c) è ubicato in un “contesto di notevole pregio paesaggistico”; d) introdurrebbe degli “elementi (soprattutto la rampa) che per tipologia, dimensioni e caratteristiche intrinseche sono fortemente alteranti lo stato dei luoghi”; e) l’entità dell’intervento non sarebbe “commisurata alle motivazioni che sostengono le scelte progettuali”, in quanto dalla relazione tecnica del progettista si “deduce che le opere di progetto sono alternative a quanto esistente, posto che l’utilizzo e l’accessibilità del parco di fatto ad oggi non sono impediti”; f) le caratteristiche morfologiche e stilistiche del nuovo accesso carrabile sarebbero “non coerenti con il carattere dei luoghi ed eccessivamente articolate”.
Inoltre, con il medesimo provvedimento, la stessa Soprintendenza ha anche evidenziato che, ai fini dell’emanazione di un “parere favorevole, potrà essere disposta una modifica di progetto, che tuttavia, dovrà essere oggetto di opportuno contestuale riscontro da parte dei competenti uffici dell’Amministrazione Comunale, come segue: qualora venga adeguatamente dimostrata la necessità di creare un accesso alternativo a quello esistente, per motivazioni tecniche che afferiscono principalmente ad una maggior tutela dello stato dei luoghi, si verifichi la possibilità di trovare un accesso alternativo o su via Madonna della Pace o su via di San Leonardo, in punti con ridotti salti di quota tra la strada e il parco, per evitare l’inserimento di strutture incongrue o eccessive movimentazioni di terra”, con la precisazione che l’eventuale “nuovo accesso può essere costituito da un cancello sostenuto da pilastri, ma dalle forme semplici e lineari” (preavviso di rigetto n. 10924 del 3 maggio 2023).
9.5. – In riscontro al suddetto preavviso di rigetto, la parte privata ha presentato le proprie osservazioni (prot. 12826 del 24 maggio 2023), a cui ha fatto seguito il provvedimento finale con cui è stato espresso parere favorevole di compatibilità paesaggistica dell’intervento “come illustrato negli elaborati pervenuti unitamente alle osservazioni e che qui si allegano” e a “condizione che la nuova rampa sia semplicemente e totalmente [di] terra naturale, senza che il piano di calpestio abbia strati di finitura di altro materiale” e “salvo diverso riscontro in merito al procedimento in essere da parte di codesto Comune”, avuto “particolare riguardo alle seguenti motivazioni: - viste le ulteriori specifiche e chiarimenti forniti dal tecnico progettista in merito alle opere di cui ai punti 2-5 della nostra comunicazione n. 10924 del 03/05/2023; - considerato che nella relazione tecnica e negli elaborati grafici allegati alle osservazioni si propone una soluzione progettuale migliorativa: vengono semplificate le forme del cancello di accesso e viene sostituita la rampa carrabile con un semplice riporto di terreno, senza inserire ulteriori strutture o manufatti nell’area agricola” (n. 810 del 20 giugno 2023).
Infine, ha richiamato il precedente parere favorevole per le opere di cui ai punti 1 e 6 “a condizione che il muretto sia intonacato e tinteggiato a calce” (preavviso di rigetto n. 10924 del 3 maggio 2023).
9.6. – Ciò posto, deve ritenersi infondato il motivo di ricorso relativo al difetto di istruttoria e motivazione.
In primo luogo, deve ritenersi legittimo il ricorso ad una motivazione per relationem, anche con riguardo alle osservazioni della parte privata e ai relativi elaborati tecnici, dovendo interpretare il provvedimento impugnato nel senso di ritenere che l’amministrazione abbia voluto condividere e fare proprie le osservazioni della parte, che sono state espressamente richiamate ed allegate allo stesso provvedimento finale.
In ogni caso, il provvedimento impugnato contiene una sua autonoma motivazione nella parte in cui prende in considerazione la nuova “soluzione progettuale migliorativa”, con particolare riferimento ad alcuni specifici aspetti fattuali, tali da escludere che si tratti di una motivazione generica e stereotipata (“vengono semplificate le forme del cancello di accesso e viene sostituita la rampa carrabile con un semplice riporto di terreno, senza inserire ulteriori strutture o manufatti nell’area agricola”: provv. n. 810 del 20 giugno 2023).
In secondo luogo, non può neanche ritenersi che la motivazione avrebbe dovuto essere più dettagliata in considerazione del fatto che si sarebbe trattato del “medesimo intervento” ma con “marginali modifiche”.
A ben vedere, infatti, tali modifiche sono state effettuate recependo le stesse prescrizioni dettate dalla Soprintendenza nel proprio preavviso di rigetto.
Peraltro, la stessa qualificazione delle modifiche come “marginali” deve ritenersi del tutto opinabile.
Ne consegue, quindi, che la valutazione di compatibilità paesaggistica, riservata al potere discrezionale dell’amministrazione, è stata effettuata senza incorrere nei vizi di illogicità, irragionevolezza e travisamento dei fatti, essendo i soli profili su cui è possibile l’esercizio di un sindacato giurisdizionale in sede di giurisdizione generale di legittimità.
Infine, non può neanche ravvisarsi una violazione di un “autovincolo” assumendo che sulla proposta di variante progettuale avrebbe dovuto esprimersi anche il competente ufficio comunale, come richiesto dalla Soprintendenza nel preavviso di rigetto.
Sul punto, infatti, è sufficiente osservare come la stessa Soprintendenza, nel provvedimento impugnato, abbia espresso il proprio parere favorevole facendo espressamente “salvo diverso riscontro in merito al procedimento in essere da parte di codesto Comune”.
Il motivo, pertanto, deve essere respinto.
10. – Con i successivi motivi di appello, la parte ricorrente ha dedotto che, in ogni caso, il progetto non avrebbe potuto essere autorizzato sotto il profilo paesaggistico, con particolare riferimento agli stessi motivi ostativi evidenziati in sede di preavviso di rigetto.
11. – In particolare, con il secondo motivo (pag. 17-20 del ricorso di primo grado), ha dedotto la permanenza del contrasto con il contesto di inserimento e con le prescrizioni della Scheda di vincolo del piano paesaggistico.
Più precisamente, ha dedotto che “ancorché modificato, l’intervento resta sempre lo stesso nelle sue linee essenziali: tagliare il muro di confine (ed il filare di cipressi), realizzare una nuova cancellata carrabile su Via della Madonna della Pace; realizzare una rampa di accesso alla stessa” (pag. 18 del ricorso di primo grado).
11.1. – Il motivo è infondato.
Tale censura, infatti, si basa sull’assunto secondo cui l’intervento sarebbe rimasto immutato nelle sue linee essenziali.
Tale assunto, però, è infondato innanzitutto in punto di fatto.
A ben vedere, gli interventi maggiormente impattanti, costituiti dalla realizzazione del cancello e (soprattutto) della rampa di accesso, sono stati modificati sulla base delle stesse prescrizioni della Soprintendenza.
Con riguardo al primo aspetto, il cancello è stato semplificato essendo “state eliminate le colonne in stile “post-unitario” a vantaggio di due semplici colonne intonacate anch’esse a calce; sono stati eliminati i fregi laterali e le panchine in modo da semplificare l’aspetto estetico nel maggiore modo possibile, pur rimanendo coerenti con l’architettura classica circostante. Anche il cancello è stato ridisegnato in modo che segua l’andamento della cancellata in maniera meno articolata” (cfr. osservazioni al preavviso di rigetto).
Con riguardo al secondo aspetto (rampa di accesso), ritenuto dalla stessa Soprintendenza quello maggiormente impattante a livello paesaggistico, nel nuovo progetto “è stata eliminata la rampa di accesso a vantaggio di un riporto di terreno che non comporta ingente movimento di materiale” (cfr. osservazioni al preavviso di rigetto).
In tale contesto, quindi, una volta eliminati i fattori maggiormente impattanti, non può essere valorizzato isolatamente solo uno degli interventi (il “taglio del muro”) per desumerne la perdurante incompatibilità paesaggistica rilevata in precedenza, dal momento che il progetto deve essere necessariamente valutato nel suo complesso.
12. – Con il terzo motivo di ricorso (pag. 20-24 del ricorso di primo grado), la parte ricorrente ha dedotto la permanenza della sostanziale alterazione dei valori paesaggistici costituenti la ragion d’essere del provvedimento di tutela.
12.1. – Anche in questo caso, il motivo è infondato perché basato sull’assunto secondo cui “le modifiche progettuali apportate dal proponente non sono in grado in alcun modo di superare le criticità rilevate” (pag. 21 del ricorso di primo grado).
Si tratta, tuttavia, di un assunto che, da un lato è infondato in punto di fatto, per come sopra già evidenziato e, dall’altro lato, finisce per sconfinare in una inammissibile censura di merito di una valutazione tecnico-discrezionale rimessa all’amministrazione che la parte pretenderebbe di sostituire con una propria, autonoma ed altrettanto opinabile valutazione.
13. – Con il quarto motivo (pag. 25-29 del ricorso di primo grado), ha dedotto la permanenza di elementi fortemente alteranti lo stato dei luoghi, con particolare riferimento alla rampa di accesso.
13.1. – Il motivo è infondato.
Invero, con tale motivo di ricorso, la parte ha sostanzialmente dedotto la irrealizzabilità sotto il profilo tecnico della rampa così come prevista nel nuovo progetto, specie in considerazione del dislivello esistente.
Tale censura, però, attiene al profilo strettamente esecutivo dell’opera e non a quello della valutazione della compatibilità paesaggistica.
Inoltre, la soluzione “realistica” prospettata dalla parte ricorrente costituisce una mera alternativa all’ipotesi progettuale di parte ricorrente, che di per sé non ne dimostra la illogicità o la irrealizzabilità sotto il profilo tecnico.
14. – Con il quinto motivo (pag. 29-36 del ricorso di primo grado), ha censurato le motivazioni delle scelte progettuali in rapporto all’entità dell’intervento, con specifico riferimento alla prova della reale necessità di creare un accesso alternativo, nonché alla prova della impossibilità di collocare il nuovo accesso in altro luogo.
14.1. – Il motivo è infondato.
Con riguardo al primo profilo (necessità dell’accesso), il controinteressato ha osservato che “il nuovo cancello permetterà di accedere esclusivamente la parte bassa del compendio permettendo la sua più facile manutenzione e limitando il continuo passaggio dal basso verso l’alto dei mezzi agricoli che, durante la stagione piovosa, lasciano profondi ed antiestetici solchi nel terreno. L’accesso carrabile permetterà solo l’entrata e il carico/scarico dei mezzi senza permettere agli stessi l’accesso alla parte alta (se non altro per l’impossibilità degli stessi al transito in luoghi irti e accessibili solo dai mezzi agricoli forniti di cingoli o ruote artigliate). Attualmente la parte sottostante la proprietà sopra descritta, risulta incolta e nelle stessa, per inciviltà di alcuni, giacciono spesso rifiuti di vario tipo che costringono la proprietà a continui interventi di pulizia. Il progetto prevede di ridare la dovuta dignità al contesto attraverso la sua valorizzazione in armonia con l’intorno, evitando, con la realizzazione dell’intervento, che attraverso un maggiore presidio possa essere garantito il migliore rispetto dei luoghi. Alla costruzione del cancello farà seguito la realizzazione di un orto che, avendo accesso diretto anche da alcuni cittadini residenti nella zona, non avrà alcuna relazione con il resto della proprietà e garantirà il giusto decoro del luogo. Lo stesso orto sarà realizzato con il concetto del “giardino/orto in stile inglese” e sarà ordinato e decoroso come il contesto richiede”.
A tal riguardo, la parte ricorrente ha dedotto che le motivazioni poste a sostegno dell’intervento (passaggio di mezzi agricoli) sarebbero “irrealistiche” in ragione della concreta utilizzazione dell’area negli anni passati, oltre ad evidenziare la “totale estraneità” del giardino/orto inglese rispetto al contesto paesaggistico.
Tali censure sono infondate.
A ben vedere, infatti, si tratta di valutazioni del tutto opinabili che non sono idonee a dimostrare la sussistenza di elementi tali da inficiare la valutazione di compatibilità paesaggistica espressa dalla Soprintendenza nell’esercizio del suo potere tecnico-discrezionale.
Con riguardo al secondo profilo (ubicazione dell’accesso), il controinteressato ha osservato che tale ubicazione risulta essere “la meno difficoltosa sia per la manovra di accesso e dismissione, sia per il fatto che evita l’espiantazione delle piante di cipresso adulto attualmente a dimora mentre non presenta problemi per lo spostamento dei due piccoli cipressi di recente piantumazione”.
A tal riguardo, la parte ricorrente ha innanzitutto dedotto alcune violazioni del codice della strada in relazione alla realizzazione del passo carrabile, pur nella consapevolezza che si tratti di aspetti non pertinenti in sede di autorizzazione paesaggistica; inoltre, ha evidenziato che i due giovani cipressi, oggetto di spostamento, sarebbero stati piantati a seguito della nota epidemia del “cancro” del cipresso che sarebbe stata la causa dell’interruzione dell’antico filare di cipressi, il quale avrebbe dovuto quindi essere ricostituito.
Orbene, con riferimento alle asserite violazioni del codice della strada, deve evidenziarsi come si tratti di censure del tutto inconferenti in sede di autorizzazione paesaggistica, come peraltro ammesso dalla stessa parte ricorrente.
In secondo luogo, occorre osservare come, ai fini paesaggistici, ciò che rileva è solo l’assenza di “alberature di alto fusto di pregio” (art. 60, comma 7, del Piano Operativo) in corrispondenza del luogo in cui si intende realizzare il passo carrabile, mentre nessuna rilevanza assume la motivazione per la quale si troverebbero oggi due giovani cipressi in luogo delle precedenti piante di cipresso adulto.
In tal senso, quindi, la valutazione della Soprintendenza deve ritenersi immune da vizi di legittimità.
15. – Con il sesto motivo (pag. 37-38 del ricorso di primo grado), la parte ricorrente ha censurato il “disegno del cancello del passo carrabile”, il quale, “specie nella versione trionfalistica del primo progetto”, costituirebbe la “conferma che il nuovo accesso non risponde affatto all’esigenza di consentire il passaggio di presunti mezzi agricoli verso colture inesistenti, ma prelude piuttosto, e più realisticamente, alla realizzazione di una viabilità interna destinata a raggiungere i pregiati edifici sommitali della collina, evitando il percorso passante per via dei Bastioni, Porta San Miniato, via San Leonardo” (pag. 38 del ricorso di primo grado).
15.1. – Il motivo è infondato.
Innanzitutto, occorre evidenziare come tale censura sia in parte rivolta al “disegno del cancello” del passo carrabile “specie nella versione trionfalistica del primo progetto”, ossia nei confronti di una versione progettuale che è stata poi modificata a seguito del preavviso di rigetto.
In secondo luogo, la parte ricorrente vorrebbe desumere dal disegno del cancello la dimostrazione che il nuovo accesso sarebbe finalizzato a consentire una nuova viabilità interna.
A ben vedere, però, si tratta di un assunto del tutto indimostrato, oltre che relativo all’utilizzo effettivo che verrà fatto di tale accesso, non potendo invece ritenersi, in maniera aprioristica, che tale accesso non verrà poi utilizzato per le finalità e con le modalità dichiarate dalla parte istante.
16. – In conclusione, quindi, il ricorso deve essere respinto.
17. – Le spese di lite possono essere compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2026 con l'intervento dei magistrati:
Silvia Martino, Presidente FF
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere
Rosario Carrano, Consigliere, Estensore





