Consiglio di Stato Sez. IV n. 5566 del 10 luglio 2026
Ambiente in genere. Discrezionalità tecnica nella pianificazione idrogeologica e natura dei vincoli PAI
La valutazione della sussistenza e dell'intensità del rischio idrogeologico, finalizzata alla perimetrazione e classificazione delle aree nel Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico (PAI), costituisce espressione di ampia discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo solo per manifesta illogicità, travisamento dei fatti o palese inattendibilità scientifica. L’onere probatorio a carico del ricorrente impone una contestazione specifica del nucleo degli apprezzamenti tecnici mediante i medesimi parametri specialistici usati dall’amministrazione, non essendo sufficiente la mera contrapposizione di un’opinione dissenziente. Ai fini della revisione del PAI, il verificarsi di nuovi eventi di dissesto costituisce presupposto autonomo e alternativo rispetto agli approfondimenti del quadro conoscitivo ex art. 68, co. 4-bis, d.lgs. n. 152/2006. Infine, i vincoli derivanti dall'attribuzione di classi di rischio idrogeologico hanno natura conformativa e non espropriativa, in quanto non determinano l'ablazione della proprietà ma ne regolano le modalità di godimento a tutela della pubblica incolumità.
Pubblicato il 10/07/2026
N. 05566/2026REG.PROV.COLL.
N. 02935/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2935 del 2025, proposto dalla società Noce s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Renzo Cuonzo e Stefano Gattamelata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio fisico eletto in Roma, via di Monte Fiore n. 22, presso lo studio dell'avvocato Renzo Cuonzo;
contro
la Regione Basilicata, non costituita in giudizio;
l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio fisico ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti
del Comune di Maratea, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale (T.A.R.) per la Basilicata, Sez. I, n. 64 del 23 gennaio 2025 (notificata il 24 gennaio 2025), con la quale è stato respinto il ricorso, integrato da motivi aggiunti, proposto per l'annullamento del decreto del segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale n. 582 del 4 agosto 2023, pubblicato sul B.U.R.B. n. 46 del 16 agosto 2023, recante «Approvazione modifica definitiva della perimetrazione e/o classificazione delle aree a rischio da frana del Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico Aree di versante della ex Autorità di Bacino Interregionale della Basilicata, Unit of Management ITI029 "Noce", relativamente al Comune di Maratea (PZ), località Castrocucco, Marina di Maratea, SS 18 tra Marina di Ma-ratea e Castrocucco e SS 585 Km 0-2 e versanti sottesi», nonché di tutti gli atti istruttori e presupposti ivi specificamente indicati, oltre che per il risarcimento danni.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2026 il Cons. Martina Arrivi e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Noce s.r.l. ha appellato la sentenza del T.A.R. Basilicata, con la quale è stato respinto il ricorso, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla società per l'annullamento del decreto dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale n. 582 del 4 agosto 2023, di approvazione della riperimetrazione e della riclassificazione di alcune aree a rischio franoso del piano di stralcio per la difesa dal rischio idrogeologico (PAI) della Basilicata.
2. Noce s.r.l. è proprietaria di terreni nel comune di Maratea, collocati sui versanti a sud e a sud-est del monte Serra di Castrocucco. A seguito di due frane, verificatesi il 13 ottobre e il 30 novembre 2022 su tale montagna, l'Autorità di bacino ha eseguito verifiche e attività di studio utili ad aggiornare il PAI, all'esito delle quali, con il citato provvedimento, ha esteso il regime vincolistico del PAI, inserendo una significativa parte dei terreni di proprietà di Noce s.r.l. (al foglio 53, particelle 199, 330, 135, 284, 280, 204, 243, 241, 363, 256, 417, 377, 378, 219, 220, 400, 409; al foglio 54, particelle 864, 862, 866, 628, 603, 608, 167, 166, 5, 6, 7), in prevalenza, nella zona a massima intensità di rischio (R4) e, in misura più circoscritta, nelle "aree soggette a valutazione" (ASV), ove – nelle une e nelle altre – è pressoché vietato qualsiasi intervento edilizio.
3. La società ha impugnato il decreto dell'Autorità e, nei vari motivi sviluppati in primo grado, ha lamentato, in sintesi, l'irragionevolezza e la sproporzione della decisione, poiché, a fronte di eventi franosi di ridotta intensità e localizzati a sud-ovest del monte, l'Autorità avrebbe esteso a dismisura il perimetro delle aree a rischio, anche su versanti (sud ed est) della montagna non interessati dalle frane, tra l'altro apponendovi il vincolo di massima intensità R4, il tutto a fronte di una procedura frettolosa e inadeguata sotto il profilo istruttorio, nonché reiterando, su alcune aree, il regime vincolistico ASV, nonostante non fossero state concluse le valutazioni implicate in tale classificazione, nella vigenza del preesistente vincolo.
4. In primo grado si sono costituiti sia l'Autorità di bacino dell'Appennino meridionale, chiedendo il rigetto del gravame, sia il Comune di Maratea, associandosi all'impugnativa della ricorrente.
5. Il T.A.R., dopo aver richiesto una relazione esplicativa all'Autorità di bacino, ha dichiarato inammissibili le difese del Comune (in quanto cointeressato al ricorso e legittimato a impugnare in proprio il provvedimento) e ha respinto, nel merito, il ricorso e i motivi aggiunti.
6. Noce s.r.l. ha, quindi, appellato la pronuncia, riproponendo – in chiave critica rispetto alla motivazione della sentenza – le censure di illegittimità della decisione amministrativa.
7. Si è costituita in appello l'Autorità di distrettuale dell'Appennino meridionale, chiedendo il rigetto del gravame.
8. Con istanza depositata il 20 aprile 2026, l'appellante ha richiesto il rinvio della trattazione della causa, poiché, frattanto, il Comune di Maratea aveva domandato all'Autorità la revisione del provvedimento impugnato sulla scorta di ragioni analoghe a quelle dedotte a sostegno della iniziativa giudiziaria della società, potendosi, così, profilare la modifica del piano in senso satisfattivo per la stessa.
9. All'udienza pubblica del 21 maggio 2026, il Collegio ha trattenuto in decisione la causa, anche sull'istanza di rinvio.
10. La richiesta di rinvio non è suscettibile di accoglimento, poiché basata su un evento futuro e del tutto incerto, ossia che l'Autorità di bacino accolga un'istanza di riesame in autotutela, presentata dal Comune di Maratea. Allo stato attuale, dunque, non vi sono elementi che lascino prospettare la risoluzione stragiudiziale della controversia in tempi ragionevoli.
11. Si procede, quindi, all'analisi dell'appello.
I) Con il primo motivo di appello si contesta, in generale, il passaggio della sentenza con il quale le censure mosse alle valutazioni tecniche dell'Autorità di bacino sono state qualificate come generiche e prive di sostegno probatorio. L'appellante sostiene che, anzi, a fronte dei fondati dubbi di attendibilità di tali valutazioni, il giudice avrebbe dovuto eseguire ulteriori approfondimenti istruttori, anziché basare il proprio convincimento sulla relazione documentale dell'amministrazione.
Di seguito, l'appellante censura la sentenza, nelle singole parti in cui ha disatteso il primo motivo del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
I.i) Nel primo motivo del ricorso di primo grado, la ricorrente aveva lamentato la violazione dell'art. 68, co. 4-bis e co. 4-ter, cod. amb., che fissano i presupposti sostanziali e procedurali della revisione transitoria dei PAI. Da un lato, gli eventi franosi del 13 ottobre e 30 novembre 2022 non assurgerebbero a episodi di "dissesto idrogeologico", che è il presupposto sostanziale per addivenire alla riperimetrazione o alla riclassificazione delle aree a rischio, secondo l'art. 68, co. 4-bis, cod. amb. Dall'altro lato, non vi sarebbe stato un "approfondimento puntuale del quadro conoscitivo", richiesto, sotto il profilo procedurale, sempre dall'art. 68, co. 4-bis, cod. amb. ai fini della revisione del PAI. Inoltre, sarebbero state omesse le "procedure di partecipazione" e le "forme di consultazione e di osservazione delle proposte di modifica" richieste dall'art. 68, co. 4-ter, cod. amb.
Il T.A.R. ha respinto la doglianza sostenendo che gli eventi franosi siano stati unilateralmente sminuiti dalla ricorrente, quando, invece, avevano dato luogo alla declaratoria dello stato di emergenza nazionale (deliberazione del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2023), ed osservando che la revisione del PAI aveva fatto seguito a una adeguata attività conoscitiva, mediante sopralluoghi in sito e mediante l'acquisizione e l'analisi di svariati documenti tecnici.
L'appellante, di contro, sostiene che le osservazioni del T.A.R. siano neutre e inidonee a superare la censura e ribadisce che un modesto evento franoso non possa essere considerato fonte di dissesto idrogeologico e che sia mancato un puntuale approfondimento del quadro conoscitivo (il tutto in conseguente violazione dell'art. 68, co. 4-bis, cod. amb.).
L'appellante lamenta, poi, l'omessa pronuncia del T.A.R. sull'addotta violazione dell'art. 68, co. 4-ter, cod. amb., essendo mancate le procedure di partecipazione, di consultazione e di osservazione indicate ed essendo state violate anche le note con cui le amministrazioni centrali (il Ministero dell'ambiente e della transizione ecologica, nonché il Ministero dello sviluppo economico) avevano indicato le procedure da seguire per la revisione dei PAI a norma dell'art. 68, co. 4-bis e co. 4-ter, cod. amb.
I.ii) Nel primo motivo del ricorso introduttivo, si era, poi, lamentata la violazione dell'art. 1 delle norme di attuazione (NdA) del PAI, a mente del quale la revisione del piano deve essere improntata al fine di eliminare, mitigare o prevenire i rischi derivanti da fenomeni calamitosi. Ad avviso della ricorrente, infatti, l'Autorità di bacino sarebbe andata oltre lo scopo della norma, perché avrebbe introdotto un vincolo indiscriminato su una vastissima area.
Il T.A.R. ha disatteso la censura, osservando come «sia rimasta incontestata l'affermazione della difesa erariale secondo cui «la superficie complessiva della variante oggetto del ricorso (circa 4,49 kmq) rapportata alla superficie del distretto dell'appennino meridionale (68200 kmq), costituisce lo 0,007% del territorio del distretto». l'area interessata dalla variante, quindi, è tutt'altro che "vastissima" e ha formato oggetto di approfondimenti istruttori, come si è visto, ben localizzati, resisi necessari alla luce degli eventi franosi in argomento».
In appello, la società evidenzia che i dati spaziali indicati dal giudice siano errati, visto che il vincolo interessa oltre 200 ettari di terreni, e che per "area vasta" vada intesa, in senso urbanistico, un'area non circoscritta a singoli edifici o interventi. In ogni caso, l'Autorità non si sarebbe limitata a individuare e a perimetrare le aree a rischio idraulico e idrogeologico, ma avrebbe vincolato un intero territorio sovracomunale.
I.iii) Sempre nel primo motivo del ricorso di primo grado, la società aveva dedotto la violazione degli artt. 16 e 21 delle NdA del PAI, nelle quali sono indicate le caratteristiche delle aree da classificare in R4 e in ASV, caratteristiche asseritamente assenti nei terreni della ricorrente.
Il T.A.R. ha disatteso la doglianza in quanto generica e priva di elementi di supporto. Il giudice ha anche ritenuto inconferente il richiamo all'art. 16, co. 4, delle NdA (che subordina la riclassificazione di aree in R4 alla realizzazione di opere di messa in sicurezza e bonifica), in quanto tale norma si riferisce alla riclassificazione ordinaria, mentre nel caso di specie si è di fronte a una riclassificazione d'urgenza. Il T.A.R. ha, poi, giudicato infondata la doglianza con cui la società aveva lamentato la violazione dell'art. 21 delle NdA (che impone all'Autorità di effettuare le valutazioni per la classificazione definitiva delle aree ASV entro un certo periodo), perché, nel caso di specie, non si era reiterato un vincolo ma si era estesa la classificazione ASV a ulteriori terreni.
In appello, la società contesta la sentenza e ribadisce le censure, sostenendo che le proprie aree non abbiano le caratteristiche per essere inserite in R4 o ASV e che, per le aree già classificate in ASV, il provvedimento rechi la reiterazione di un vincolo sostanzialmente espropriativo senza adeguata motivazione.
I.iv) In primo grado, la società aveva lamentato, altresì, la violazione della procedura di cui all'art. 26 NdA.
Il T.A.R. ha ritenuto inconferente il richiamo a tale norma, poiché essa «si riferisce alle modalità dei pareri da rendere nell'ambito del procedimento di definizione delle istanze di riparametrazione di soggetti pubblici e privati […]. Peraltro, la censura è formulata in termini perplessi e del tutto generici».
In appello, la società lamenta che il giudice non abbia affrontato la questione del mancato rispetto della procedura.
I.v) L'appellante contesta inoltre la sentenza, nella parte in cui ha dichiarato inammissibile per genericità la censura, sempre contenuta nel primo motivo del ricorso di primo grado, di violazione della nota del dipartimento della protezione civile del 12 dicembre 2022. In merito, l'appellante evidenzia che aveva lamentato, prudenzialmente, la violazione della nota (che, a seguito degli eventi franosi, aveva imposto all'Autorità di valutare eventuali aggravamenti del dissesto idrogeologico), per ribadire che l'Autorità avesse omesso di effettuare una adeguata istruttoria sulla sussistenza del dissesto idrogeologico.
II) Con il secondo motivo d'appello, si contesta la reiezione del secondo motivo del ricorso introduttivo, con la quale si era contestata la classificazione (R4 e ASV) attribuita alle aree di proprietà, per irragionevolezza e per vizio di istruttoria. La società aveva, tra l'altro, sostenuto che l'accertamento di un aggravamento del rischio idrogeologico, tale da indurre alla riclassificazione di alcune zone da R3 a R4, avrebbe richiesto un'analisi comparata con la precedente versione del PAI e che fosse illogico classificare i propri terreni, inedificati e collocati sui versanti della montagna, in R4, quando altri terreni, posti in zone pianeggianti e a ridosso di costruzioni, erano stati collocati in classe R3 o ASV.
Il T.A.R. ha rilevato che il secondo motivo recasse una reiterazione di censure già sviluppate e ha quindi richiamato le considerazioni già svolte. Quanto alla censura relativa all'illogica distribuzione delle classi di rischio lungo la montagna, ha richiamato i chiarimenti forniti dall'Autorità di bacino, secondo cui, «[l]e aree classificate a rischio idrogeologico elevato R3 si riferiscono a tipologie di movimenti franosi diversi dalle frane del tipo crollo. In ogni caso le NdA del PAI individuano prescrizioni e vincoli per le aree a rischio idrogeologico elevato R3 uguali a quelli individuati per le aree a rischio idrogeologico molto elevato R4 (cfr artt. 16 e 17 delle Norme di Attuazione del PAI). Sono state incluse in aree ASV della Variante al PAI oggetto del ricorso, quelle aree per le quali sono necessari ulteriori dati conoscitivi per la valutazione della pericolosità e, pertanto, del livello di rischio anche in relazione al fatto che esse possano essere raggiunte parzialmente o totalmente da detriti crollati o rotolati lungo il versante e da colate/flussi rapidi di detrito/fango provenienti dal versante. L'art.21 comma 3 delle NdA specifica che alle aree ASV si applicano le stesse misure previste dall'art.16 c.3 per le aree a rischio idrogeologico molto elevato R4 in attesa della definizione della classificazione delle pericolosità /rischio idrogeologico».
In appello, Noce s.r.l. sostiene che il T.A.R. abbia disatteso il motivo senza una precipua analisi delle censure, che, quindi, ripropone.
III) Con il terzo motivo di appello si censura la reiezione del terzo motivo aggiunto.
Con esso si era lamentato il difetto di istruttoria e lo sviamento, in quanto l'Autorità di bacino si sarebbe limitata a recepire il contenuto di atti e documenti provenienti da un'altra amministrazione e redatti ad altri fini, ossia la "relazione Maratea", predisposta dal Comune di Maratea per scopi edilizi.
Il T.A.R. ha osservato che la relazione Maratea era stata redatta non dal Comune ma dall'Autorità di bacino ed era stata stilata considerando le valutazioni di svariati enti. Inoltre, ha osservato che l'Autorità di bacino aveva eseguito tre sopralluoghi in sito.
La ricorrente aveva poi lamentato che gli eventi franosi del 2022 si erano verificati solo sul lato occidentale del versante sud della montagna, all'interno di un'area già classificata R4 e comunque non nei terreni della ricorrente, collocati a sud e a sud-est, con conseguente irragionevolezza della scelta di estendere il vincolo a tutta la montagna.
Il T.A.R. aveva smentito la censura rilevando che le frane in discorso avevano interessato anche altre parti della montagna, in precedenza non classificate in R4, inclusi i terreni della ricorrente.
L'appellante rinnova la censura di difetto di istruttoria e di sviamento, evidenziato che l'Autorità di bacino non abbia eseguito i sopralluoghi sui propri terreni e che abbia utilizzato documenti esterni e formati ad altri fini senza effettuare le proprie valutazioni. Quanto alla localizzazione e all'entità delle frane, deduce che esse abbiano pressoché esclusivamente interessato il versante sud-ovest della montagna e abbiano provocato danni di modesta entità. Esse, comunque, non si sarebbero verificate sui terreni della società. L'appellante deduce, inoltre, che l'Autorità di bacino abbia male interpretato i documenti allegati alla relazione Maratea e, in particolare, la "carta della pericolosità e criticità idrogeologica", perché questa classifica la maggior parte dei terreni della società in "aree con criticità di livello medio e diffuso" nelle quali sono consentiti interventi edilizi di vario tipo e per le quali, quindi, non ha senso apporre dei vincoli idrogeologici che sostanzialmente impediscono qualsiasi modificazione dei suoli. L'appellante, infine, censura la parte finale della sentenza, ove il giudice non ha disposto istruttoria sull'algoritmo utilizzato dall'Autorità di bacino.
IV) Con l'ultimo motivo di appello, l'appellante ripropone la domanda di risarcimento dei danni, non esaminata dal T.A.R.
12. L'appello è suscettibile di definizione sulla base nutrito compendio documentale depositato in giudizio e senza procedere ad approfondimenti istruttori, dal momento che le censure dell'appellante non raggiungono quel grado di analiticità tale da rendere necessario, a norma dell'art. 63, co. 4, cod. proc. amm., un esame specialistico dell'attendibilità delle valutazioni tecniche espletate dall'amministrazione.
13. Le censure sono, inoltre, suscettibili di un'analisi unitaria, perché, essenzialmente, rivolte a censurare la decisione amministrativa su due fronti: da un lato, la presenza di vari errori procedurali che denoterebbero anche un difetto di istruttoria; dall'altro lato, l'insussistenza di basi fattuali idonee a determinare un aggravamento del rischio idrogeologico e a giustificare l'estensione del regime vincolistico e la riconduzione delle aree in classi di rischio di massima intensità.
14. Tanto precisato, l'appello è privo di fondamento.
15. Sul primo fronte, cioè quello della correttezza istruttorio-procedurale dell'iter seguito dall'amministrazione, risulta rispettato l'art. 68, co. 4-bis e 4-ter, cod. amb., che disciplina la revisione transitoria dei piani di stralcio dell'assetto idrogeologico.
15.1. Infatti, conformemente all'art. 68, co. 4-bis, cod. amb., la revisione del PAI è stata adottata a seguito di "nuovi eventi di dissesto idrogeologico", costituiti dalle frane del 17 ottobre 2022 e del 30 novembre 2022, della cui portata si tratterà meglio di seguito: il verificarsi di un nuovo evento di rischio costituisce presupposto alternativo, rispetto agli "approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo", per addivenire alla variante pianificatoria.
15.2. Per quanto concerne le "procedure di partecipazione" e le forme di "consultazione" richiamate dall'art. 68, co. 4-ter, cod. amb., la revisione del PAI è stata adottata sulla scorta della nota del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica prot. n. 11329 del 4 febbraio 2021, con la quale erano state date alle Autorità di bacino indicazioni omogenee sulla procedura di applicazione dell'art. 68, co. 4-bis e 4-ter, cod. amb., ai fini dell'adozione e dell'approvazione delle varianti ai PAI, incluse le modalità e le tempistiche di partecipazione e consultazione pubblica. Rimane fermo che, nel riproporre la censura di violazione dell'art. 68, co. 4-ter, cod. amb., l'appellante neppure indica quali forme di partecipazione o di consultazione fossero, a suo avviso, necessarie e siano, invece, state omesse.
15.3. Sotto il profilo istruttorio, è pienamente condivisibile l'osservazione del T.A.R. secondo cui «[l]a valutazione risulta esservi svolta all'esito di adeguata attività conoscitiva, sia mediante sopralluoghi in sito (n. 3 sopralluoghi, due dei quali congiunti con il Comandante dei vigili urbani di Maratea nonché Capo della protezione civile comunale e/o con altro personale dei Vigili urbani), sia mediante acquisizione ed analisi di documentazione tecnica e bibliografica, di ortofoto e di immagini del territorio, come riportato in sede di scritti difensivi di parte resistente, non specificamente contestati». È, difatti, copiosa la mole di documenti tecnici posti alla base della decisione amministrativa e – come osservato dal T.A.R. – Noce s.r.l. non ha indicato, specificamente, che tipo di accertamenti siano mancati, né – come si esporrà a breve – ha efficacemente contestato l'attendibilità scientifica delle conclusioni cui è giunta l'Autorità di bacino. L'appellante si duole, essenzialmente, dell'omessa esecuzione di sopralluoghi sui propri terreni, ma ciò non può infirmare la tenuta delle valutazioni amministrative, comunque assunte sulla base di un compendio istruttorio altamente approfondito. Non risulta, infine, che l'amministrazione si sia appiattita su documenti redatti da altri enti e ad altri fini, posto che la "relazione Maratea" (che, comunque, è un documento riassuntivo delle indagini svolte proprio a seguito degli eventi franosi del 17 ottobre e del 30 novembre 2022) è stata redatta dalla stessa Autorità di bacino.
16. Sul secondo fronte, cioè quello della correttezza sostanziale della decisione dell'amministrazione, si deve osservare, in linea generale, che la valutazione della presenza e dell'intensità del rischio idrogeologico e la conseguente scelta di ampliare il perimetro delle aree vincolate, oltre alla attribuzione alle stesse di una determinata classe di rischio, costituiscono il frutto di ampia discrezionalità tecnica e amministrativa, come tale sindacabile dal giudice amministrativo solo se emerge una manifesta illogicità delle decisioni, un evidente travisamento dei fatti o una inattendibilità tecnico-scientifica delle valutazioni, essendo, comunque, inammissibile la sostituzione giurisdizionale del giudizio e della scelta dell'autorità amministrativa. È possibile, per l'interessato, oltre a contestare ab extrinseco l'iter procedurale e logico seguito dall'amministrazione, criticare ab intrinseco il nucleo degli apprezzamenti tecnici, ma, in tal caso, egli ha l'onere di metterne seriamente in discussione l'attendibilità, in base ai medesimi parametri specialistici utilizzati dall'amministrazione, non potendosi limitare a frapporre, alla valutazione analitica e, per sua natura, opinabile dell'autorità, una propria opinione dissenziente (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 22 dicembre 2025, n. 10195; Id., Sez. VII, 8 ottobre 2024, n. 8099; Id., Sez. II, 23 settembre 2022, n. 8167).
16.1. Il descritto onere non è stato soddisfatto dall'appellante, condividendosi a pieno la considerazione del giudice di primo grado, secondo cui «le tesi della ricorrente si atteggino in larga parte in termini apodittici, e talvolta dubitativi, rimanendo sprovviste di riscontri oggettivi ed esperienziali idonei ad assolvere all'onere probatorio su essa incombente ex art. 2697 cod. civ. A fronte di valutazioni che riguardano aspetti di elevata tecnicità, infatti, non sono stati versati in atti idonei supporti documentali idonei a sostenere le doglianze attoree, risolvendosi queste ultime in un inammissibile tentativo di sovrapporre e sostituire il proprio giudizio opinabile a quello dell'Autorità tutoria».
16.2. In particolare, la società ripropone, anche in appello, la tesi per cui gli eventi franosi del 13 ottobre e del 30 novembre 2022 siano stati di entità modesta e non assurgano a fenomeni di vero e proprio dissesto idrogeologico tale da indurre a una revisione del PAI o, comunque, a un ampliamento così esteso delle aree a rischio. La prospettazione, però, non è supportata da alcun sostegno dimostrativo, riducendosi all'esternazione del mero punto di vista dell'appellante.
16.3. La tesi, inoltre, si pone in contrasto con svariati documenti amministrativi.
16.4. Tra questi, assume, anzitutto, rilievo la deliberazione del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2023 che, proprio a seguito del secondo episodio franoso, ha dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale, evidenziando che in «località Castrocucco, nel comune di Maratea (PZ), il giorno 30 novembre 2022 si è manifestato un fenomeno franoso di particolare intensità che ha determinando una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone» e che «il summenzionato evento ha causato il crollo di un'ampia porzione del costone roccioso sottostante l'antico castello medievale di Castrocucco, con conseguente distruzione di un tratto della sottostante s.s. n. 18 e l'interruzione della viabilità e dei servizi essenziali».
Inoltre, già il sindaco di Maratea, con ordinanza del 17 gennaio 2023 aveva vietato l'utilizzo delle abitazioni nel borgo di Castelcrucco, perché gli eventi franosi avevano messo e potevano ancora mettere in pericolo l'incolumità delle persone.
16.5. Per quanto concerne la documentazione tecnica, la relazione dei sopralluoghi svoltisi il 17 e 27 ottobre 2022 (a seguito del primo evento franoso) e il 2 dicembre 2022 (dopo la seconda frana) diffusamente illustra – con supporto fotografico e cartografico – i danni provocati dalle calamità e l'ampia estensione delle aree a criticità idrogeologica, le quali interessano non solo il versante occidentale del monte di Serra Castrocucco, ma anche quelli meridionale e sud-orientale. Gli esiti degli accertamenti e degli studi eseguiti sono, ulteriormente, riassunti nella "relazione Maratea", che, già alla prima pagina, espone che «[i]n concomitanza di intense precipitazioni meteoriche del 13 ottobre 2022 alcune aree dei versanti occidentali, meridionali e sud-orientale della dorsale di Serra di Castrocucco nel Comune di Maratea sono state interessate da frane del tipo colata/flusso rapido di detrito e fango, che hanno coinvolto la viabilità statale (SS 18 e SS 585) e locale, determinando l'interruzione al transito temporaneo di alcuni tratti, ma anche il nucleo abitato di Castrocucco nella zona della chiesa di Castrocucco e alcuni fabbricati nell'area di Marina di Maratea (cfr Report di sopralluogo in allegato). Il 30 novembre 2022 una frana del tipo crollo ha interessato la propaggine sud-ovest del versante meridionale della dorsale di Serra di Castrocucco (area del Castello) determinando il collasso di un tratto di SS 18 e l'interruzione di alcuni servizi essenziali (cfr Report di sopralluogo in allegato)».
16.6. Ben si comprende, quindi, la ragione per cui l'Autorità di bacino ha ritenuto di estendere il regime vincolistico a tutti i versanti della montagna (eccetto quello settentrionale), ivi incluse le aree di proprietà di Noce, che occupano i declivi a sud e a sud-est. La decisione si rivela già ab estrinseco logica, alla luce della portata degli eventi franosi e della estensione geografica delle criticità idrogeologiche che si sono riscontrate in conseguenza degli stessi, né – come già evidenziato – l'appellante ha efficacemente criticato ab intrinseco il nucleo degli accertamenti e dei giudizi tecnici.
16.7. Per quanto concerne la classe di rischio attribuita ai terreni di proprietà dell'appellante (in prevalenza R4 e, in minor parte, ASV), le doglianze sono poco convincenti già sotto il profilo dell'interesse, dal momento che – come già evidenziato dal giudice di prime cure – dal raffronto delle norme di attuazione del PAI emerge che il regime vincolistico della classe R4 (art. 16 NdA) è assai simile, se non addirittura sovrapponibile, a quello della classe R3 (art. 17 NdA) e che alle aree in classe ASV si applicano, in attesa delle valutazioni funzionali alla loro classificazione definitiva, le prescrizioni proprie della classe R4 (art. 21 NdA).
16.8. A prescindere da tale considerazione, le censure sono infondate, perché non vengono formulati rilievi di inattendibilità intrinseca della valutazione espletata dall'Autorità di bacino, né emergono profili di manifesta illogicità e sproporzione di siffatta classificazione.
16.9. Quanto all'attribuzione della classe R4, l'appellante adduce, in particolare, che non abbia senso collocare in tale classe i propri terreni, non urbanizzati e siti sui pendii, quando aree più a valle e più vicine ai centri abitati sono state inserite nella classe R3. In senso contrario si osserva che l'appellante non spiega per quale ragione la pericolosità idrogeologica di una zona debba dipendere esclusivamente dalla preesistenza di insediamenti umani e dalla sua collocazione a valle o a monte. Inoltre, che si evince dall'analisi della cartografia allegata alle relazioni, pressoché tutti i declivi montuosi interessati dalla riperimetrazione sono stati ricondotti in classe R4 e solo zone proporzionalmente esigue sono state collocate in classe R3, perciò è illogico proprio il parametro di raffronto utilizzato dall'appellante. Ad ogni modo, la spiegazione della diversa classificazione è stata fornita dall'amministrazione in primo grado, recepita dal T.A.R. e non puntualmente contestata in appello: essa consiste nel fatto che «[l]e aree classificate a rischio idrogeologico elevato R3 si riferiscono a tipologie di movimenti franosi diversi dalle frane del tipo crollo». Data l'entità, tutt'altro che lieve, dei fenomeni franosi verificatisi a ottobre e novembre 2022, la classificazione risulta del tutto coerente con la definizione della classe R4, contenuta all'art. 16, co. 1, delle NdA del PAI: «sono classificate come aree a rischio idrogeologico molto elevato ed a pericolosità molto elevata quelle aree in cui è possibile l'instaurarsi di fenomeni tali da provocare la perdita di vite umane e/o lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici ed alle infrastrutture, danni al patrimonio ambientale e culturale, la distruzione di attività socio-economiche». È, invece, fuori fuoco il richiamo all'art. 16, co. 4, delle NdA del PAI, laddove prescrive la necessità che alla classificazione si accompagni alla realizzazione di opere di messa in sicurezza, bonifica o consolidamento, opere che, nella fattispecie, non sarebbero state programmate: come correttamente evidenziato dal T.A.R., tale condizione si riferisce alle riclassificazioni in situazione di ordinarietà (e non di emergenza, come nella fattispecie) e, soprattutto, è finalizzata all'opposto risultato della declassificazione dei rischi, cioè del passaggio dell'area da R4 a RB (areale bonificato). Parimenti inconferente è l'evocazione dell'art. 26 delle NdA, sulla tempistica e sulle modalità per rendere pareri e valutazioni tecniche funzionali alla riclassificazione delle aree R4, poiché, come osservato dal T.A.R., tale norma, connessa all'art. 16, co. 4, NdA, «si riferisce alle modalità dei pareri da rendere nell’ambito del procedimento di definizione delle istanze di riparametrazione di soggetti pubblici e privati».
16.10. Per quanto riguarda i terreni soggetti al regime ASV, la ragione di tale classificazione si radica nella circostanza che trattasi di aree che necessitano di ulteriori indagini sulla valutazione della pericolosità, anche in relazione al fatto che esse potrebbero essere raggiunte, parzialmente o totalmente, da detriti crollati o rotolati lungo il versante e da colate o flussi rapidi di detrito o fango provenienti dal versante: tale spiegazione – parimenti fornita dall'amministrazione e recepita dal giudice di primo grado – rispecchia la definizione della classe ASV, fornita dall'art. 21, co. 1, delle NdA del PAI, a mente del quale «sono qualificate come aree soggette a verifica idrogeologica quelle aree nelle quali sono presenti fenomeni di dissesto attivi o quiescenti, attivi o quiescenti, individuate nelle tavole del Piano Stralcio ed assoggettate a specifica ricognizione e verifica, e/o aree per le quali la definizione del livello di pericolosità necessita di verifica». La legittimità della scelta di attribuzione di tale classe di rischio non è inficiata, inoltre, dalla circostanza che parte dei terreni dell'appellante fossero già ASV e, per essi, l'amministrazione non avesse eseguito le verifiche di pericolosità funzionali alla loro classificazione definitiva ex art. 21 delle NdA, perché – a prescindere da eventuali irregolarità pregresse – la conferma della classificazione, effettuata sulla base del provvedimento n. 582 del 2023, è scaturita da sopravvenuti eventi franosi, rispetto ai quali ben può emergere la necessità di nuovi approfondimenti sulla pericolosità dei terreni. Infine, è inconferente la doglianza con cui l'appellante lamenta l'omessa motivazione della reiterazione del vincolo ASV, perché ispirata all'indirizzo giurisprudenziale formatosi sulla reiterazione dei vincoli espropriativi, quali non sono quelli derivanti dall'attribuzione di una classe di rischio idrogeologico: quand'anche tali vincoli impediscano la realizzazione di interventi edilizi sul terreno, essi si mantengono nell'ambito dei vincoli conformativi, in quanto non determinano l'ablazione sostanziale della proprietà privata in vista della realizzazione di un'opera pubblica.
17. Si impone, in conclusione, il rigetto dell'appello e della domanda risarcitoria ivi riproposta.
18. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
Condanna parte appellante al pagamento, in favore dell'amministrazione appellata, delle spese del secondo grado di giudizio, liquidate in euro 7.000 per compensi, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Neri, Presidente
Emanuela Loria, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
Martina Arrivi, Consigliere, Estensore




