Consiglio di Stato Sez. IV n. 4807 del 16 giugno 2026
Acque. Configurazione dello scarico industriale e poteri istruttori del giudice amministrativo
In tema di tutela delle acque, la nozione di scarico industriale ex art. 74, d.lgs. n. 152/2006, si considera integrata qualora venga accertata la presenza di reflui attivi di natura produttiva all'interno di un pozzetto di campionamento collegato alla rete fognaria, specialmente laddove il titolo autorizzativo (A.U.A.) imponga un regime di "scarico zero",,. La natura industriale del refluo può essere legittimamente desunta da elementi sintomatici quali la colorazione, la temperatura e i parametri chimico-fisici (COD, BOD, pH acido) incompatibili con mere acque meteoriche,,. Sotto il profilo processuale, il giudice amministrativo, in virtù del metodo acquisitivo (artt. 64 e 65 c.p.a.), può ordinare l'esibizione di documenti tecnici già in possesso dell'Amministrazione per integrare il quadro probatorio, purché i fatti siano stati debitamente allegati dalle parti,,. Infine, la diffida ad interrompere lo scarico è immediatamente impugnabile, poiché costituisce un atto lesivo che formalizza una violazione ambientale, incidendo in modo attuale sulla sfera giuridica e reputazionale dell'impresa.
Pubblicato il 16/06/2026
N. 04807/2026REG.PROV.COLL.
N. 02089/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2089 del 2025, proposto da Mab S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Carlo Maria Mannironi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
A.t.o. di Monza Brianza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Colombo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) n. 03744/2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di A.t.o. Monza Brianza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2026 il Cons. Luigi Furno e uditi per le parti gli avvocati presenti come da verbale.;
FATTO
1. Con ricorso proposto innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, la società MAB S.p.A., operante nel settore della produzione e commercializzazione di nastri, tessuti, accessori e prodotti affini, impugnava il provvedimento del Direttore dell’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale di Monza e Brianza n. 80, del 18 dicembre 2019, recante diffida a interrompere lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue ritenute di origine industriale, nonché il presupposto verbale di sopralluogo e campionamento del 30 ottobre 2019.
2. La società esponeva di avere elaborato nel 2016 un progetto di modifica dell’impianto produttivo sito in Concorezzo e di avere conseguentemente richiesto il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale necessaria per lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue derivanti dall’attività di tintura e fissaggio dei prodotti realizzati presso lo stabilimento.
3. Con provvedimento n. 2431, del 20 dicembre 2017, la Provincia di Monza e Brianza rilasciava l’Autorizzazione Unica Ambientale, subordinandola al rispetto delle prescrizioni contenute nell’elaborato tecnico allegato e, in particolare, autorizzando lo scarico sino al 31 maggio 2019 e imponendo entro tale termine la realizzazione e la messa in esercizio del nuovo impianto.
4. La società comunicava successivamente all’Amministrazione l’avvenuta realizzazione, attivazione e messa a regime dell’impianto nei termini prescritti.
5. In data 30 ottobre 2019, personale incaricato dal gestore del servizio idrico integrato effettuava, per conto dell’Ufficio d’Ambito, un sopralluogo presso lo stabilimento aziendale, rilevando che il progetto autorizzato risultava realizzato e funzionante, ma accertando altresì la presenza di uno scarico attivo non identificato e procedendo al prelievo di un campione di liquido rinvenuto in un pozzetto nel quale era presente acqua visibilmente colorata. Nel verbale veniva altresì dato atto dell’impossibilità di individuare la provenienza della linea di scarico attiva.
6. A seguito del predetto sopralluogo, la società trasmetteva una nota all’Ufficio d’Ambito con la quale rappresentava che l’impianto di depurazione e osmosi risultava regolarmente funzionante e che il campione era stato prelevato da un pozzetto nel quale confluivano esclusivamente acque meteoriche provenienti da un pluviale.
Secondo la prospettazione della società, la colorazione del liquido sarebbe stata determinata dal rilascio di residui depositati sulle pareti del pozzetto, precedentemente utilizzato per lo scarico dei reflui derivanti dal processo tintoriale.
7. Con provvedimento n. 80, del 18 dicembre 2019, l’Ufficio d’Ambito, richiamando gli esiti dell’attività di controllo svolta il 30 ottobre 2019, riteneva accertata la presenza di uno scarico industriale attivo in violazione delle prescrizioni contenute nell’Autorizzazione Unica Ambientale e diffidava la società a interrompere tempestivamente lo scarico.
8. Avverso tale provvedimento la società proponeva ricorso deducendone l’illegittimità sotto plurimi profili, lamentando, in particolare, il difetto dei presupposti di fatto e di diritto, il travisamento dei fatti, il difetto di istruttoria e di motivazione, nonché la violazione dell’art. 74, del d.lgs. n. 152 del 2006.
8.1. La ricorrente sosteneva, in sintesi, che non fosse stata accertata l’esistenza di uno scarico industriale attivo, che non fosse stata individuata la provenienza delle acque rinvenute e che l’Amministrazione non avesse adeguatamente valutato le osservazioni presentate nel corso del procedimento.
9. Si costituiva nel giudizio di primo grado l’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale di Monza e Brianza, eccependo preliminarmente l’inammissibilità e l’improcedibilità del ricorso e contestandone nel merito la fondatezza. L’Amministrazione evidenziava che le analisi eseguite sul campione prelevato avevano rilevato la presenza di sostanze in concentrazioni superiori ai limiti consentiti.
10. Nel corso del giudizio, il Tribunale disponeva un incombente istruttorio volto ad acquisire una relazione dell’Amministrazione sui fatti di causa, con particolare riferimento agli esiti delle analisi eseguite sul campione prelevato, alla temperatura dello stesso e all’eventuale collegamento tra il pozzetto di campionamento e il pozzetto relativo allo scarico industriale dismesso. Veniva, altresì, ordinato il deposito del rapporto di prova n. 876 TAI del 15 novembre 2019.
11. All’esito dell’istruttoria, con la sentenza 20 dicembre 2024, n.3744, il Tribunale respingeva le eccezioni preliminari e il ricorso nel merito, ritenendo dimostrata la riconducibilità dello scarico all’attività produttiva della società e accertata, sulla base delle analisi effettuate, la natura industriale dei reflui rinvenuti. Conseguentemente, reputava legittima la diffida impugnata. Con la medesima sentenza il Tribunale accoglieva altresì, nei limiti indicati in motivazione, l’istanza di cancellazione di alcune espressioni contenute negli scritti difensivi della ricorrente ai sensi dell’art. 89 c.p.c.
12. Avverso la predetta sentenza la società ha proposto appello, chiedendone la riforma e riproponendo le censure già formulate in primo grado.
13. Si è costituita l’Amministrazione appellata, proponendo appello incidentale per le ragioni indicate nella parte in diritto.
14. All’udienza pubblica del 16 aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.Con il primo motivo dell’appello principale la società MAB lamenta che il T.a.r avrebbe illegittimamente disposto un'integrazione istruttoria.
1.1. In particolare, l’appellante deduce che il giudice di primo grado avrebbe illegittimamente disposto un’integrazione istruttoria in favore dell’Amministrazione resistente, consentendo l’acquisizione tardiva del rapporto di prova n. 876/2019 e di ulteriori documenti che l’ATO già deteneva al momento dell’adozione della diffida e che avrebbe, dunque, potuto produrre tempestivamente nel giudizio di primo grado.
Secondo la società, il T.a.r avrebbe così esercitato un potere istruttorio sostitutivo dell’onere probatorio gravante sull’Amministrazione, in violazione degli artt. 63 e 64 c.p.a., nonostante la documentazione fosse nella piena disponibilità della parte pubblica e il mancato deposito fosse dipeso da una scelta processuale consapevole della stessa.
1.2. Il motivo è infondato.
Il potere istruttorio del giudice amministrativo è disciplinato dagli artt. 63, 64 e 65 c.p.a. e costituisce strumento funzionale all'accertamento dei fatti rilevanti ai fini della decisione.
La richiesta di chiarimenti e documentazione rivolta all'Amministrazione resistente non configura alcuna forma di supplenza processuale né altera il principio del contraddittorio.
Al contrario, rappresenta esercizio di una prerogativa tipica del giudice amministrativo, finalizzata a conseguire una piena conoscenza della fattispecie.
1.2.1. In tal senso risulta saldamente orientata la giurisprudenza di questa Sezione, secondo la quale “In linea generale, con riguardo ai poteri istruttori esercitabili dal giudice amministrativo, è noto che il legislatore, nel processo amministrativo, ai sensi degli articoli 63, 64 e 65 c.p.a., ha recepito il tradizionale indirizzo giurisprudenziale che ha delineato un modello intermedio, tra quello dispositivo puro e quello inquisitorio puro, c.d. dispositivo con metodo acquisitivo, in cui l’onere della prova si attenua nel più sfumato onere del principio di prova (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 2847 del 2008, n. 7343 del 2005), con la conseguenza che il giudice esercita un potere di soccorso della parte che non è in grado, senza colpa, di fornire la prova dei fatti dedotti, pur potendo fornire un “principio di prova”(ex multis, cfr. Cons. Stato, sez. IV, 27 aprile 2021, n. 5560).
1.2.2. E’ altresì noto che la ragione di tale modello istruttorio riposa sulla necessità di riequilibrare la posizione di sostanziale disparità tra le parti del giudizio, essendo evidente come, nel processo amministrativo impugnatorio per la tutela di interessi legittimi, la posizione processuale della parte privata, nell’accedere alla documentazione rilevante, risenta della condizione di sostanziale inferiorità rispetto alla pubblica amministrazione, con la conseguente necessità dell’intervento in soccorso da parte del giudice amministrativo (articoli 64, comma 3, e 65, commi 1 e 3, c.p.a.).
A differenza dell’art. 2697 c.c., dall’art. 64, comma 1, c.p.a. si ricava, infatti, una correlazione - tipica del processo amministrativo - tra onere della prova e disponibilità della prova stessa: l’onere della prova cioè sussiste nei limiti della disponibilità e non oltre: il criterio di riparto dell’onere probatorio non è individuato in ragione di uno schema precostituito ed astratto, ma secondo un criterio flessibile ispirato al principio di vicinanza della prova, di modo che – qualora la prova non sia nella disponibilità del privato ricorrente non – il ricorrente stesso venga sollevato dal relativo onere, che verrà addossato sulla pubblica amministrazione, la quale dovrà depositare gli atti che siano nella sua disponibilità (art. 64, comma 3, c.p.a.).
Sulle parti grava, in ogni caso, e l’onere di allegare i fatti da provare, e dunque di circoscrivere non solo il thema decidendum, ma anche il thema probandum.
1.2.3. Il delineato assetto trova riscontro nel consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, sebbene, in tema di prova, il processo amministrativo impugnatorio non sia retto dal principio dispositivo pieno, tuttavia l’attività istruttoria d’ufficio del giudice presuppone quanto meno l’allegazione dei fatti da provare, ad opera delle parti, in maniera sufficientemente circostanziata e precisa (cfr. Cons. Stato, sez. VI, n. 4862 del 2001); permane in sostanza l’onere del principio di prova e l’attività istruttoria che può svolgere il giudice amministrativo ha carattere complementare ed integrativo, mai invece sostitutivo della parte rimasta colpevolmente inerte.” (Cons. Stato, sez. IV, 27 luglio 2021, n.5560).
1.2.4. Nel caso di specie, il Collegio di primo grado ha ritenuto necessario acquisire ulteriori elementi istruttori in ordine a profili rilevanti della vicenda amministrativa, reputando non pienamente esaustivo il quadro documentale formatosi attraverso le produzioni delle parti.
Tale valutazione rientra pienamente nei poteri del giudice e non presenta alcun carattere di anomalia o irritualità.
1.2.5. In particolare, il T.a.r ha espressamente motivato l'ordinanza istruttoria evidenziando la necessità di acquisire ulteriori elementi relativi:
i) ai risultati delle analisi;
ii)alla temperatura del campione;
iii) alla conformazione della rete di scarico.
Si tratta di aspetti certamente rilevanti ai fini della decisione.
Non sussiste, pertanto, anche sotto questo ulteriore profilo, alcuna violazione processuale.
1.2.6. Né può sostenersi che il T.a.r abbia illegittimamente supplito a carenze probatorie dell’Amministrazione resistente.
La richiesta istruttoria era infatti rivolta al soggetto istituzionalmente più vicino ai fatti e agli atti del procedimento amministrativo, in funzione di una più completa cognizione della controversia, senza che ciò alterasse il riparto dell’onere probatorio tra le parti.
1.2.7. Va, inoltre, evidenziato che il T.a.r ha qualificato l’acquisizione istruttoria non come meramente opportuna, bensì come necessaria ai fini della decisione.
Ebbene, come sopra esposto, il solo limite all’esercizio del potere istruttorio officioso consiste nella necessità che i fatti oggetto di approfondimento siano stati quantomeno allegati dalle parti.
Presupposto che, nella fattispecie in esame, risulta pienamente integrato.
La richiesta di una relazione sui fatti di causa si colloca, infatti, nell’ambito del potere riconosciuto al giudice amministrativo dall’art. 64, comma 3, c.p.a., di acquisire informazioni e documenti utili ai fini del decidere che siano nella disponibilità dell’Amministrazione.
Tale previsione trova ulteriore specificazione, con riferimento all’Amministrazione resistente, nell’art. 65, comma 3, c.p.a., che consente al giudice di ordinare il deposito di documenti e chiarimenti necessari alla definizione della controversia.
1.2.8. Parimenti coerente con il sistema processuale risulta la richiesta di produzione degli atti ritenuti utili alla decisione, avuto riguardo all’obbligo di deposito documentale posto dall’art. 46, comma 2, c.p.a., il quale impone all’Amministrazione di produrre gli atti e i documenti pertinenti al giudizio.
Non merita, pertanto, adesione l’assunto dell’appellante secondo cui la qualificazione di determinati documenti come “utili” avrebbe vincolato il giudice a fondare su di essi la decisione finale. L’utilità della documentazione acquisita costituisce infatti oggetto di libera valutazione sia della parte onerata della produzione sia, soprattutto, del giudice, il quale conserva piena autonomia nella valutazione del materiale istruttorio e nella formazione del proprio convincimento.
2. Con il secondo mezzo di gravame l'appellante lamenta che la sentenza impugnata abbia fondato il rigetto del ricorso sui risultati delle analisi chimiche contenute nel rapporto di prova n. 876 TAI, benché tali risultanze non fossero state richiamate né valorizzate nel provvedimento di diffida impugnato. Assume l’appellante che l’ATO, pur essendo in possesso del rapporto analitico prima dell’adozione della diffida, non lo abbia assunto quale presupposto dell’azione amministrativa e che, pertanto, il T.a.r non avrebbe potuto utilizzarlo per integrare ex post la motivazione dell’atto impugnato.
2.1. Nel merito, l’appellante contesta la ricostruzione dei fatti accolta dal giudice di primo grado, sostenendo che dagli accertamenti eseguiti nel sopralluogo del 30 ottobre 2019 sarebbe emersa l’inattività della linea di scarico proveniente dal processo produttivo, la presenza nel pozzetto esclusivamente di acqua chiara e condensa, nonché la chiusura di tutti i collegamenti a valle del pozzetto di campionamento. Tali circostanze, ad avviso della società, escluderebbero in radice l’esistenza di uno scarico industriale attivo e avrebbero dovuto essere considerate provate anche in forza del principio di non contestazione.
2.2. Il motivo è infondato.
2.2.1. L'assunto della parte appellante non trova riscontro nella motivazione della sentenza.
In particolare, non trova riscontro nella motivazione della decisione impugnata l’assunto secondo il quale il giudice di primo grado avrebbe fondato la propria decisione esclusivamente sulle analisi chimiche.
La ratio decidendi della decisione appellata è rinvenibile, di contro, nell'accertamento della presenza di reflui industriali in un punto della rete aziendale che, secondo l'AUA, avrebbe dovuto risultare inattivo.
Dalla lettura della motivazione emerge, infatti, con chiarezza che il T.a.r. ha respinto il ricorso non già sulla base della specifica composizione chimico-fisica del refluo campionato, bensì in ragione dell’accertata esistenza, nel pozzetto di campionamento riferibile alla società appellante e individuato nella planimetria della rete fognaria versata in atti, di uno scarico attivo di natura industriale riconducibile agli impianti della medesima società.
Risulta, infatti, pacifico tra le parti che nessun’altra impresa avesse accesso a tale pozzetto o potesse fruirne.
Ne consegue che, indipendentemente dalla composizione del refluo, lo scarico non avrebbe dovuto essere attivo, atteso che la società si era impegnata a riciclare integralmente i reflui produttivi mediante apposito impianto, mentre l’A.U.A. aveva recepito tale assetto vietandone il riversamento in fognatura a seguito dell’entrata in funzione dell’impianto di ultrafiltrazione.
In tale contesto, le risultanze analitiche richiamate dal T.a.r. assumono carattere meramente confermativo e accessorio rispetto ad una motivazione già autonomamente sufficiente a sorreggere la decisione. Anche in assenza del rapporto di prova n. 876 TAI, pertanto, il ricorso di primo grado sarebbe stato ugualmente respinto.
Da ciò discende, altresì, il difetto di interesse alla censura proposta dall’appellante, risultando irrilevante stabilire con quali modalità il documento sia stato acquisito al giudizio di primo grado, una volta accertato che esso non ha costituito il fondamento decisivo della pronuncia gravata.
2.2.2. Sotto un concorrente profilo, deve rilevarsi che la appellante non ha, in alcun modo, dimostrato che, in assenza dell’attività istruttoria disposta dal T.a.r., il giudizio di primo grado avrebbe avuto un esito differente e favorevole alle proprie pretese.
In particolare, non è stato in alcun modo chiarito per quali ragioni l’acquisizione dei documenti richiesti avrebbe inciso in modo determinante sul contenuto della decisione impugnata, tanto più che alcuni degli atti valorizzati dal giudice – tra cui il verbale di sopralluogo del 30 ottobre 2019 – risultavano già prodotti in giudizio dalla stessa appellante principale.
Ne consegue che la censura si risolve, sotto tale profilo, in una contestazione meramente formale dell’attività istruttoria svolta dal primo giudice, priva di concreta incidenza sulla legittimità della decisione appellata.
2.2.3. In ogni caso, nel merito la censura è infondata.
Come anticipato in occasione dell’esame del primo motivo di appello, il potere istruttorio esercitato dal T.a.r. trova espresso fondamento nel Codice del processo amministrativo e risponde all’esigenza del giudice di acquisire ogni elemento utile alla piena cognizione della controversia. Nel caso di specie, le risultanze analitiche oggetto dell’istruttoria avevano dato luogo ad un esposto all’Autorità giudiziaria, richiamato negli scritti difensivi e ritualmente prodotto in giudizio, sicché del tutto legittimamente il Collegio ha ritenuto opportuno acquisire anche l’esito del campionamento.
2.2.4. Né può condividersi l’assunto secondo cui l’esercizio del potere istruttorio si tradurrebbe, di per sé, in un indebito ausilio processuale a favore di una delle parti. Una simile impostazione finirebbe, infatti, per svuotare di contenuto gli stessi poteri istruttori officiosi attribuiti al giudice amministrativo, i quali, per loro natura, possono condurre ad acquisizioni suscettibili di giovare all’una o all’altra parte del giudizio, senza che ciò ne comprometta la legittimità o la neutralità.
Per tutte le ragioni esposte, anche il secondo motivo di appello deve essere respinto.
3. Con il terzo mezzo di gravame l’appellante censura la sentenza nella parte in cui ha attribuito rilievo decisivo alla composizione chimica del liquido campionato.
3.1. Si assume che la presenza di sostanze inquinanti nel liquido rinvenuto nel pozzetto non sia di per sé sufficiente a configurare uno “scarico” ai sensi dell’art. 74, del d.lgs. n. 152/2006, essendo necessario che il refluo sia immesso, mediante un sistema stabile di collettamento e senza soluzione di continuità, in un corpo ricettore o nella rete fognaria. Nel caso di specie, secondo la prospettazione dell’appellante, il collegamento con la fognatura sarebbe risultato fisicamente interrotto dalla chiusura degli scarichi e, pertanto, mancherebbe l’elemento essenziale dell’immissione richiesto dalla normativa ambientale.
3.2. Inoltre, secondo la parte appellante, il liquido rinvenuto nel pozzetto non sarebbe qualificabile come "scarico" ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006.
3.3.La società deduce altresì che il T.a.r avrebbe omesso di pronunciarsi su tale questione, ritenuta decisiva ai fini della controversia, limitandosi a valorizzare i risultati analitici senza verificare l’effettiva sussistenza di un collegamento funzionale tra il pozzetto e la rete fognaria. Da ciò deriverebbero i denunciati vizi di omessa pronuncia, difetto di motivazione e violazione dell’art. 74 del d.lgs. n. 152/2006.
3.4. Il motivo non è fondato, sotto tutti i profili dedotti.
3.4.1. L’appellante principale censura, in primo luogo, la sentenza di primo grado sostenendo che il Tribunale avrebbe erroneamente qualificato quale “scarico attivo” il refluo rinvenuto all’interno del pozzetto di campionamento della società MAB, valorizzando indebitamente la mera presenza di liquido all’interno dello stesso.
In senso contrario, deve osservarsi come le doglianze articolate dall’appellante si presentino frammentarie e, per più aspetti, intrinsecamente contraddittorie, oltre che smentite dalla documentazione acquisita agli atti del giudizio.
La sentenza appellata, come si avrà modo di argomentare oltre, ha fatto una corretta applicazione delle risultanze istruttorie e della disciplina di settore, giungendo ad una motivazione immune dai vizi denunciati.
3.4.2. In primo luogo, è infondata la deduzione secondo cui l’Ufficio ATO non avrebbe mai contestato l’incongruità della presenza del liquido nel pozzetto rispetto alle prescrizioni contenute nell’AUA.
Al contrario, proprio tale circostanza costituisce il nucleo essenziale della diffida impugnata in primo grado, la quale muove espressamente dalla rilevata presenza di reflui all’interno di un punto della rete che, in base al titolo autorizzatorio, avrebbe dovuto risultare inattivo.
3.4.3. Parimenti priva di pregio è la censura secondo cui l’AUA non avrebbe imposto l’obbligo di mantenere il pozzetto “vuoto e inattivo”.
Dalla documentazione tecnica allegata all’autorizzazione emerge, infatti, che, a decorrere dall’entrata in funzione dell’impianto di ultrafiltrazione, il pozzetto in questione non avrebbe più dovuto ricevere reflui di origine produttiva.
Ne discende che, alla data del sopralluogo del 30 ottobre 2019, il manufatto avrebbe dovuto risultare privo di liquidi e completamente asciutto.
Correttamente, pertanto, il primo giudice ha valorizzato la presenza di reflui quale indice sintomatico dell’inosservanza delle prescrizioni autorizzative.
3.4.4. Non può essere condivisa neppure la tesi secondo cui la presenza di liquido nel pozzetto non implicherebbe, di per sé, l’esistenza di uno scarico attivo.
Le risultanze del verbale di sopralluogo attestano infatti la presenza di due distinti reflui recapitanti nel pozzetto, uno dei quali costituito da acqua calda proveniente dalla caldaia aziendale, circostanza peraltro ammessa dalla stessa società. Il verbale, quale atto pubblico, fa piena prova fino a querela di falso dei fatti attestati dal pubblico ufficiale, querela che nella specie non risulta proposta.
La ricostruzione dei fatti operata dall’amministrazione e recepita dal T.a.r. appare inoltre coerente con gli ulteriori elementi obiettivi emersi in sede ispettiva: il pozzetto risultava colmo sino al livello di sfioro e il liquido presentava una significativa colorazione. In assenza di plausibili spiegazioni alternative circa la provenienza del refluo, deve ragionevolmente ritenersi che lo stesso derivasse dagli impianti produttivi della società appellante.
Diversamente da quanto sostenuto dalla parte appellante, l’AUA non si limitava a prescrivere valori limite.
Essa recepiva un preciso assetto impiantistico fondato sul principio dello "scarico zero".
L'entrata in funzione dell'impianto di ultrafiltrazione comportava, dunque, l'obbligo di eliminare qualsiasi recapito in fognatura di reflui industriali.
La violazione contestata non consisteva dunque esclusivamente nel superamento di valori tabellari.
Essa consisteva, prima ancora, nell'esistenza stessa di un refluo industriale che continuava ad alimentare il sistema di raccolta aziendale.
In tal senso depongono le risultanze del sopralluogo del 30 ottobre 2019.
Il verbale del 30 ottobre 2019 attesta:
i)la presenza di liquido nel pozzetto;
ii)la presenza di alimentazioni attive;
iii)la colorazione del refluo;
iv)il raggiungimento del livello di sfioro.
Dagli atti di causa emerge infatti che, nel corso del sopralluogo del 30 ottobre 2019, venivano rinvenuti due scarichi attivi aventi caratteristiche obiettivamente riconducibili a reflui di natura industriale, sia per la temperatura sia per la colorazione rilevata.
Il T.a.r. ha, dunque, correttamente valorizzato anche la prossimità fisica del pozzetto di ispezione agli impianti produttivi dell’odierna appellante, circostanza idonea a ricondurre ragionevolmente alla stessa la provenienza dello scarico.
Tali elementi erano di per sé sufficienti a configurare una violazione delle prescrizioni contenute nell’A.U.A. e, conseguentemente, a giustificare l’adozione della diffida impugnata.
Le successive analisi eseguite da Brianzacque sul campione prelevato in occasione del sopralluogo non hanno in alcun modo smentito le risultanze emerse nell’immediatezza dell’accertamento, ma ne hanno anzi confermato la compatibilità con reflui di origine industriale, corroborando ulteriormente la legittimità dell’azione amministrativa.
Risulta pertanto corretta la conclusione cui è pervenuta la decisione impugnata, nella parte in cui ha ritenuto pienamente legittima la diffida adottata dall’Amministrazione.
3.4.6. Occorre, inoltre, considerare che le risultanze probatorie raccolte nel corso del predetto sopralluogo sono assistite da fede privilegiata sino a querela di falso.
L'appellante non ha mai promosso alcuna impugnazione del verbale sotto tale profilo.
Pertanto il Collegio deve assumere come accertato che il pozzetto fosse effettivamente alimentato da reflui in ingresso.
In ogni caso, le spiegazioni offerte dalla società risultano intrinsecamente contraddittorie.
In un primo momento si è sostenuto che il liquido provenisse dalla condensa della caldaia.
Successivamente si è fatto riferimento ad acque meteoriche.
Nessuna delle due ricostruzioni appare compatibile con il quadro autorizzatorio.
Nel primo caso si tratterebbe comunque di reflui riconducibili all'attività produttiva.
Nel secondo caso si tratterebbe di acque convogliate attraverso un percorso diverso da quello autorizzato.
Entrambe le ricostruzioni risultano incompatibili con le prescrizioni dell’AUA: nel primo caso, perché si tratterebbe comunque di refluo industriale non autorizzato a confluire nel pozzetto; nel secondo, perché le acque meteoriche avrebbero potuto essere recapitate esclusivamente attraverso il punto di immissione di Via Dante e non mediante il tratto della rete interessato dal sopralluogo. Correttamente, quindi, il primo giudice ha escluso che il refluo potesse qualificarsi come mera acqua meteorica o di dilavamento.
In entrambe le ipotesi risulterebbero, dunque, violate le prescrizioni dell'AUA.
In tal senso occorre evidenziare che le analisi chimiche hanno rilevato:
i) valori di COD e BOD ampiamente superiori ai limiti;
ii)concentrazioni elevate di cloruri;
iii) presenza significativa di metalli;
iv) pH fortemente acido.
Tali parametri risultano incompatibili con semplici acque meteoriche o con una mera contaminazione occasionale del pozzetto.
Essi costituiscono un ulteriore convergente elemento utile a dimostrare la natura industriale del refluo.
3.4.6. Del pari infondata è la censura concernente la presunta chiusura dei collegamenti in uscita dal pozzetto.
A prescindere dal fatto che tale circostanza non trova alcun riscontro nel verbale ispettivo, deve osservarsi che, ove realmente i collegamenti fossero stati chiusi, il refluo — rinvenuto sino al livello di sfioro — avrebbe inevitabilmente determinato un’esondazione sul piazzale aziendale, circostanza della quale, invece, non vi è alcuna menzione negli atti di causa.
Deve quindi ritenersi che il refluo confluisse necessariamente nel pozzetto finale e da questo nella rete fognaria.
3.4.7. Neppure può condividersi la prospettazione dell’appellante in relazione al tema della divergenza tra il dato di 15,2°C verbalizzato e quello di 25,2°C risultante dalla documentazione fotografica.
La questione, ad avviso del Collegio, non assume, infatti, rilevanza decisiva per la definizione della presente controversia.
Anche prescindendo dal valore esatto della temperatura, permarrebbero, in ogni caso, i seguenti elementi:
i) la presenza di reflui attivi;
ii)la loro colorazione;
iii) il riempimento del pozzetto;
iv)la composizione chimica incompatibile con acque meteoriche.
Ne deriva che, diversamente da quanto ritenuto dalla parte appellante, l’accertamento della violazione non dipende quindi dal singolo dato termometrico.
Sul punto occorre ulteriormente considerare che l'art. 130, del d.lgs. n. 152 del 2006, attribuisce all'autorità competente il potere-dovere di diffidare il titolare dello scarico in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzative.
Nel caso in esame l'inosservanza risultava chiaramente accertata.
L'Amministrazione non disponeva pertanto di margini significativi di discrezionalità circa l'an della misura.
La diffida rappresentava la naturale conseguenza dell'accertamento effettuato.
Correttamente il T.a.r ne ha riconosciuto la legittimità della diffida adottata dall’Ufficio ATO ai sensi dell’art. 130 del d.lgs. n. 152/2006.
È vero che, ai fini dell’adozione della diffida ex art. 130, del d.lgs. n. 152 del 2006, le analisi chimiche non costituiscono elemento indefettibile; nondimeno, esse rappresentano un significativo riscontro dell’origine industriale del refluo. In particolare, la temperatura del campione — risultata pari a 25,2 °C — conferma la presenza di reflui derivanti da un processo produttivo attivo, tenuto conto della miscelazione tra l’acqua calda proveniente dalla caldaia e altro refluo di diversa provenienza.
3.4.8. Infine, è infondata la deduzione secondo cui il rapporto di prova si limiterebbe ad attestare la composizione chimica del liquido senza dimostrare l’esistenza di uno scarico. Le risultanze istruttorie dimostrano infatti che il refluo, accumulatosi nel pozzetto sino al livello di sfioro, era inevitabilmente destinato a defluire nella rete fognaria attraverso il sistema di collegamento esistente tra il pozzetto di campionamento e quello finale. Deve pertanto ritenersi integrata la nozione di “scarico” di cui all’art. 74 del d.lgs. n. 152 del 2006, correttamente richiamata dal primo giudice.
Ne consegue che la sentenza appellata resiste integralmente alle censure formulate, avendo il T.A.R. correttamente ricostruito i fatti e adeguatamente motivato in ordine alla natura del refluo rinvenuto e alla sussistenza di uno scarico attivo in violazione delle prescrizioni autorizzative.
4. Alla luce delle considerazioni esposte, l’appello principale deve essere respinto.
5. Con appello incidentale l’Amministrazione resistente ha riproposto le eccezioni di inammissibilità del ricorso di primo grado non accolte dal T.a.r., nonché censurato il mancato integrale accoglimento dell’istanza di cancellazione di espressioni ritenute offensive contenute negli scritti difensivi avversari.
5.1. In particolare, con un primo motivo, l’appellante incidentale ripropone le eccezioni di inammissibilità e improcedibilità del ricorso di primo grado, già articolate in primo grado.
Al riguardo, l’ATO deduce che il T.a.r avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il ricorso originario in quanto diretto contro una mera “diffida in senso stretto”, avente natura meramente ricognitiva di obblighi già derivanti dalla legge e dall’AUA, e pertanto priva di immediata lesività. Secondo l’appellante incidentale, la diffida impugnata non avrebbe introdotto alcun nuovo obbligo, ma si sarebbe limitata a intimare il rispetto di prescrizioni già vigenti, sicché difetterebbe in capo a MAB un interesse concreto e attuale all’impugnazione. A sostegno di tale assunto viene richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui le diffide meramente ricognitive non costituiscono atti immediatamente impugnabili.
5.2. Sotto distinto profilo, l’ATO sostiene che il ricorso di primo grado sarebbe stato comunque inammissibile per difetto di interesse, poiché l’eventuale annullamento della diffida non avrebbe consentito a MAB di riprendere gli scarichi industriali in pubblica fognatura, essendo ciò già precluso dalle prescrizioni dell’AUA e dalla cessazione dell’efficacia sostanziale della stessa a seguito dell’attivazione dell’impianto di ultrafiltrazione.
In tale prospettiva, l’annullamento richiesto non avrebbe arrecato alcuna utilità concreta alla ricorrente.
5.3. L’appellante incidentale lamenta inoltre che il T.a.r. abbia omesso di dichiarare improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, evidenziando che MAB avrebbe spontaneamente eseguito la diffida, cessando ogni scarico industriale già a partire dal maggio 2020, come accertato nei successivi sopralluoghi. Secondo l’ATO, l’avvenuta esecuzione spontanea del provvedimento avrebbe eliminato qualsiasi utilità residua della pronuncia di annullamento.
5.4. Il motivo non è fondato.
5.4.1. La diffida adottata dall’Amministrazione non può essere qualificata quale atto meramente ricognitivo e privo di immediata lesività, atteso che essa contiene un formale addebito di violazione dell’autorizzazione ambientale in capo alla società destinataria, suscettibile di produrre effetti ulteriori nell’ambito del rapporto amministrativo in essere, anche ai fini dell’eventuale esercizio dei poteri sanzionatori previsti dall’art. 130 del d.lgs. n. 152 del 2006.
Ne consegue la configurabilità di un interesse giuridicamente rilevante all’eliminazione dell’atto e all’accertamento negativo della violazione contestata.
5.4.2. Né può condividersi l’assunto dell’appellante incidentale secondo cui il ricorso originario sarebbe improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse in ragione dell’asserita esecuzione della diffida.
Come correttamente osservato dal giudice di primo grado, gli interventi eseguiti dalla società non integrano acquiescenza al provvedimento, non emergendo alcun comportamento univocamente incompatibile con la volontà di contestarne la legittimità. Al contrario, l’intera condotta processuale della società evidenzia la persistente volontà di opporsi all’addebito contestato.
6. Con il secondo motivo dell’appello incidentale, l’ATO censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ravvisato in capo a MAB un “interesse morale qualificato ed attuale” alla decisione di merito, collegato alla possibilità che la diffida potesse essere valorizzata in futuro ai fini di eventuali provvedimenti sanzionatori o di revoca dell’AUA.
6.1. Secondo l’appellante incidentale, tale interesse sarebbe meramente ipotetico ed eventuale, in quanto subordinato al verificarsi di future e incerte violazioni.
Il T.a.r, nella prospettiva in esame, avrebbe pertanto erroneamente riconosciuto tutela ad un interesse privo dei requisiti di concretezza e attualità richiesti per l’azione amministrativa.
6.2. L’ATO evidenzia altresì l’illogicità della motivazione nella parte in cui la permanenza dell’interesse viene collegata alla possibilità di future violazioni dell’AUA da parte della stessa MAB, osservando che non potrebbe essere accordata tutela giudiziaria preventiva rispetto a futuri comportamenti contra legem.
6.3. Inoltre, la prospettata revoca dell’autorizzazione sarebbe in concreto impossibile, poiché l’AUA avrebbe già esaurito i propri effetti dal giugno 2019, con la cessazione definitiva degli scarichi industriali in fognatura.
6.4. Da ultimo, l’appellante incidentale deduce l’erronea interpretazione dell’art. 130 del d.lgs. n. 152/2006, sostenendo che, anche nell’ipotesi di future violazioni, l’eventuale revoca dell’autorizzazione dovrebbe comunque essere preceduta da una nuova e autonoma diffida, sicché la permanenza della diffida oggetto di causa non potrebbe arrecare alcun concreto pregiudizio futuro a MAB
6.5. Il motivo è infondato.
6.5.2. Quanto ai primi due profili di censura (descritti ai precedenti punti 6.1. e 6.2. della parte in diritto) il Collegio osserva che la prospettazione difensiva dell’appellante incidentale muove da un presupposto non condivisibile, ossia dall’assunto secondo cui l’interesse della società MAB s.r.l. all’impugnazione della diffida sarebbe meramente eventuale, futuro o addirittura soltanto “morale”, in quanto collegato all’ipotetica futura adozione di ulteriori provvedimenti sanzionatori.
Tale assunto non può essere condiviso.
L’interesse azionato dalla società ricorrente presenta, infatti, i caratteri dell’attualità e della concretezza richiesti dall’ordinamento processuale amministrativo, poiché è direttamente correlato all’accertamento negativo del fatto contestato con i provvedimenti impugnati, vale a dire della pretesa violazione dell’Autorizzazione Unica Ambientale.
La diffida impugnata, invero, costituisce di per sé un atto idoneo a incidere in modo immediato e diretto sulla sfera giuridica della destinataria, sia sotto il profilo conformativo dell’attività d’impresa, sia sotto quello reputazionale e amministrativo, avuto riguardo alla permanenza di una contestazione di illecito ambientale formalmente accertata dall’Amministrazione.
Ne consegue che l’interesse della società all’eliminazione degli effetti lesivi derivanti dai provvedimenti gravati non dipende affatto dal futuro verificarsi di ulteriori violazioni né dall’eventuale adozione di nuovi atti repressivi, ma si radica già nell’attuale esistenza della diffida e nella contestazione in essa contenuta.
6.5.3. Né può assumere rilievo decisivo il riferimento operato dall’appellante incidentale al carattere asseritamente “morale” dell’interesse fatto valere da MAB s.r.l.
Al riguardo, il Collegio rileva che la sentenza appellata non ha affatto fondato la sussistenza dell’interesse a ricorrere su un generico interesse reputazionale, ma ha correttamente valorizzato l’effetto giuridico e amministrativo derivante dalla permanenza di una contestazione di violazione ambientale formalmente elevata nei confronti della società.
Il T.a.r, inoltre, ha richiamato in modo pertinente l’orientamento giurisprudenziale secondo cui le pregresse violazioni delle prescrizioni autorizzative possono assumere rilievo nell’ambito del sistema sanzionatorio delineato dall’art. 130 del d.lgs. n. 152 del 2006, anche ai fini dell’adozione di misure più incisive in caso di reiterazione.
Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante incidentale, tale richiamo non implica né presuppone che il destinatario della diffida intenda porre in essere future condotte contra legem, né tantomeno che il giudice amministrativo attribuisca rilievo favorevole a tale eventualità.
La considerazione svolta dal primo giudice attiene esclusivamente alla permanenza dell’interesse concreto della società all’eliminazione di un precedente formale di violazione suscettibile di produrre effetti nell’ambito del rapporto amministrativo in essere con l’Autorità competente.
6.5.4. Parimenti infondati risultano gli ulteriori profili (descritti ai precedenti punti 6.3. e 6.4. della parte in diritto) del presente motivo di appello incidentale, con i quali ATO MB deduce che il TAR avrebbe omesso di considerare circostanze di fatto decisive ai fini dell’esame delle eccezioni preliminari.
6.5.5. Con il primo dei profili in esame, l’appellante incidentale sostiene che l’Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata a MAB s.r.l. avrebbe esaurito i propri effetti sin dal 24 giugno 2019, data di entrata in funzione dell’impianto di ultrafiltrazione che avrebbe consentito il completo riciclo dei reflui industriali nel ciclo produttivo, con conseguente cessazione dello scarico in pubblica fognatura.
Da tale premessa, ATO MB fa discendere l’impossibilità, materiale e giuridica, di procedere alla revoca dell’autorizzazione.
La tesi dell’appellante incidentale non può essere condivisa.
Ed infatti, ove si dovesse ritenere che gli scarichi industriali in pubblica fognatura fossero effettivamente cessati già alla data indicata dall’Amministrazione, ne deriverebbe semmai la conferma dell’assunto difensivo della società appellata circa l’illegittimità della diffida adottata da ATO MB in relazione a condotte non più sussistenti.
Sotto tale profilo, la censura si rivela intrinsecamente contraddittoria rispetto alla posizione sostanziale sostenuta dall’Amministrazione.
Inoltre, dagli atti di causa emerge che l’AUA rilasciata a MAB s.r.l. non risulta affatto priva di efficacia, continuando invece a costituire il titolo autorizzatorio necessario allo svolgimento dell’attività imprenditoriale esercitata dalla società.
Difettano pertanto i presupposti di fatto sui quali l’appellante incidentale fonda la propria impostazione difensiva.
6.5.6. Parimenti infondato è l’ultimo profilo del presente motivo di appello incidentale, con cui ATO MB deduce che l’eventuale futura violazione dell’AUA comporterebbe comunque l’adozione di una nuova diffida e non già la revoca dell’autorizzazione.
Anche tale censura è infondata.
L’interesse della società all’impugnazione, infatti, non è stato riconosciuto dalla decisione impugnata in ragione dell’ipotetica futura adozione di provvedimenti più gravosi, bensì con riferimento all’attuale esigenza di ottenere l’accertamento negativo della violazione contestata mediante i provvedimenti impugnati.
La concretezza e attualità dell’interesse a ricorrere, pertanto, non risultano in alcun modo subordinate al verificarsi di eventi futuri o meramente eventuali.
7. Con il terzo motivo dell’appello incidentale, infine, l’ATO lamenta la violazione dell’art. 89 c.p.c. per avere il TAR disposto la cancellazione soltanto di alcune delle espressioni offensive contenute negli scritti difensivi di controparte, omettendo di espungere ulteriori frasi ritenute parimenti lesive del decoro e della professionalità del difensore dell’ATO. 7.1. L’appellante incidentale sostiene che le espressioni non censurate attribuirebbero gratuitamente al difensore condotte mendaci e manipolative, eccedendo i limiti della continenza espressiva e risultando quindi offensive al pari di quelle già espunte dal primo giudice
7.2. Il motivo è infondato.
7.2.1. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, il potere di disporre la cancellazione di espressioni sconvenienti od offensive ex art. 89 c.p.c. costituisce espressione di un potere officioso del giudice e non attribuisce alla parte una autonoma pretesa impugnatoria. Ne consegue che la valutazione operata dal T.a.r circa la non offensività delle espressioni contestate non è sindacabile nei termini prospettati dall’appellante incidentale.
7.2.2. In ogni caso, le espressioni richiamate, pur caratterizzate da toni polemici, risultano strettamente correlate alla materia del contendere e funzionali alla critica delle tesi avversarie, senza trasmodare in aggressioni gratuite alla dignità professionale del difensore. Deve pertanto escludersi la sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 89 c.p.c
8. Per tutte le ragioni esposte, anche l’appello incidentale deve essere respinto.
9. Il rigetto dell’appello principale e di quello incidentale, nei termini sopra indicati, giustifica l’integrale compensazione delle spese dei due gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sugli appelli, principale e incidentale, come in epigrafe proposti, li respinge entrambi.
Compensa tra le parti integralmente le spese del grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Carbone, Presidente
Emanuela Loria, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere, Estensore
Ofelia Fratamico, Consigliere
Eugenio Tagliasacchi, Consigliere




