Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Consiglio di Stato Sez. VI n. 05184 del 30 giugno 2026
Beni ambientali. Tutela delle aree boscate e limiti alla sanatoria paesaggistica
La riduzione della superficie boscata soggetta a vincolo paesaggistico ex art. 142, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 42/2004, costituisce un intervento di radicale trasformazione del territorio che non rientra tra le esenzioni per l’attività agro-silvo-pastorale di cui all'art. 149 del medesimo Codice,. Tale illecito comporta l’obbligo di rimessione in pristino ex art. 167, comma 1, d.lgs. n. 42/2004, restando esclusa ogni possibilità di accertamento postumo di compatibilità paesaggistica, in quanto la trasformazione del suolo boscato non è annoverabile nel catalogo tassativo delle opere sanabili previsto dal comma 4 della citata norma,,. Il preventivo accertamento della natura non boscata dell’area (c.d. decreto di non boscosità) deve necessariamente precedere l'intervento, essendo precluso un rilascio ex post che risulterebbe privo di base empirica a causa dell’avvenuta eliminazione della vegetazione, rendendo impossibile il sopralluogo volto a descrivere lo stato reale dei luoghi
La Corte costituzionale in tema di vincoli ambientali
(Commento a Corte costituzionale, n. 100/2026 e n. 142/2026)
di Massimo GRISANTI
Consiglio di Stato Sez. IV n. 5219 del 01 luglio 2026
Sviluppo sostenibile. Partecipazione dei comuni confinanti alla PAS e termini della conferenza di servizi
In tema di procedura abilitativa semplificata (PAS) per impianti da fonti rinnovabili, la nozione di comuni "interessati" di cui all’art. 6, co. 9-ter, d.lgs. n. 28/2011 si riferisce ai soli enti nel cui territorio insiste l'opera, unici competenti alla gestione del procedimento. I comuni limitrofi, pur se legittimati a impugnare il titolo abilitativo per gli effetti riflessi (quali impatti odorigeni o viabilistici), non vantano un diritto di partecipazione alla conferenza di servizi, non essendo né amministrazioni preposte al rilascio di atti di assenso, né controinteressati in senso tecnico-procedimentale. Sotto il profilo temporale, è legittima la conclusione anticipata della conferenza di servizi asincrona rispetto ai termini di cui all’art. 14-bis, co. 2, l. n. 241/1990, laddove tutte le amministrazioni coinvolte abbiano reso le proprie determinazioni. I termini di fase della conferenza hanno infatti natura acceleratoria e non precludono l’adozione del provvedimento finale prima della loro scadenza, in ossequio al principio di buon andamento dell'azione amministrativa
Fanghi di depurazione e la loro qualificazione di “rifiuto”
di Mauro KUSTURIN
Consiglio di Stato Sez. IV n. 5254 del 1 luglio 2026
Rifiuti. Responsabilità ambientale del proprietario incolpevole e limiti delle MISE
In materia di bonifica di siti inquinati, il proprietario non responsabile della contaminazione non può essere destinatario di obblighi di bonifica o di misure di messa in sicurezza di emergenza (MISE) aventi natura ripristinatoria o riparatoria, in quanto l'ordinamento ambientale esclude una "responsabilità di posizione" svincolata dall'accertamento del nesso causale tra condotta e inquinamento. Le MISE non sono automaticamente assimilabili alle misure di prevenzione: mentre queste ultime contrastano una minaccia imminente, le MISE intervengono su un danno già verificatosi e possono assumere una funzione sostanzialmente bonificatrice, restando dunque a carico esclusivo del responsabile. Il proprietario incolpevole è tenuto soltanto agli obblighi di comunicazione e alle misure di prevenzione in senso stretto, rimanendo esposto unicamente agli oneri reali e al rimborso delle spese per gli interventi eseguiti d'ufficio dall'Amministrazione, entro i limiti del valore di mercato del sito. Pertanto, è illegittima l'imposizione di interventi strutturali di messa in sicurezza al proprietario in assenza di prova della sua responsabilità dolosa o colposa
Consiglio di Stato Sez. IV n. 5904 del 20 luglio 2026
Urbanistica. Sopraelevazione e criteri di determinazione dell'altezza edilizia
Integra la fattispecie della sopraelevazione ai sensi dell’art. 90 del d.P.R. n. 380/2001 l'intervento che preveda la trasformazione di un piano precedentemente destinato a locali tecnici in un nuovo piano abitabile, con lo spostamento degli impianti in una nuova struttura di copertura. Tale opera, determinando un incremento della superficie abitabile e del carico strutturale, non rientra nelle esclusioni previste dalle Norme Tecniche per le Costruzioni (d.m. 17 gennaio 2018), le quali esentano dalla qualifica di ampliamento solo le variazioni di altezza che non comportino aumenti di superficie utile. Sotto il profilo urbanistico, poiché l’altezza dell’edificio è definita dalla distanza tra il piano di spiccato e l’intradosso del solaio di copertura dell'ultimo piano abitabile, il mutamento di destinazione d'uso di un volume tecnico sommitale in spazio abitativo sposta verso l'alto il punto di misurazione, configurando una modifica morfologica dell'immobile. Ne consegue la necessità della preventiva certificazione regionale di idoneità statica e, ove previsto dagli strumenti urbanistici locali, dell'acquisizione del parere della commissione per il paesaggio e della sottoscrizione di atto unilaterale d'obbligo (segnalazione Ing. M. Federici).
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