equino ha scritto "La Rete Natura 2000 in Sardegna.
del Dott. Stefano DELIPERI
Natura 2000 è il nome
che il Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea ha assegnato ad un
sistema coordinato e coerente (una "rete") di aree destinate alla
conservazione della diversità biologica presente nel territorio
dell'Unione stessa ed in particolare alla tutela di una serie di
habitat e specie animali e vegetali indicati negli allegati I e II
della direttiva n. 92/43/CEE, la Direttiva "Habitat", e delle specie di
cui all'allegato I della direttiva n. 79/409/CEE, la Direttiva
"Uccelli" e delle altre specie migratrici che tornano regolarmente in
Italia.
La Rete Natura 2000, ai sensi della Direttiva "Habitat" (art. 3), è
costituita dalle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e dalle Zone di
Protezione Speciale (ZPS). Attualmente la "rete" è composta da due tipi
di aree: le Zone di Protezione Speciale, previste dalla Direttiva
"Uccelli", e i Siti di Importanza Comunitaria proposti (pSIC); tali
zone possono avere tra loro diverse relazioni spaziali, dalla totale
sovrapposizione alla completa separazione.
L'individuazione dei siti da proporre è stata realizzata in Italia
dalle singole Regioni e Province autonome in un processo coordinato a
livello centrale. Essa ha rappresentato l'occasione per strutturare una
rete di referenti scientifici di supporto alle Amministrazioni
regionali, in collaborazione con le associazioni scientifiche italiane
di eccellenza (l'Unione Zoologica Italiana, la Società Botanica
Italiana, la Società Italiana di Ecologia).
Le attività svolte, finalizzate al miglioramento delle conoscenze
naturalistiche sul territorio nazionale, vanno dalla realizzazione
delle check-list delle specie alla descrizione della trama
vegetazionale del territorio, dalla realizzazione di banche dati sulla
distribuzione delle specie all'avvio di progetti di monitoraggio sul
patrimonio naturalistico, alla realizzazione di pubblicazioni e
contributi scientifici e divulgativi.
I Siti di importanza comunitaria (S.I.C.).
La normativa comunitaria concernente la salvaguardia degli habitat
naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche
rappresenta sicuramente un punto fondamentale della politica ambientale
europea: con la relativa direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio del 21
maggio 1992, integrata dalla direttiva 97/62/CE del Consiglio del 27
ottobre 1997, recante adeguamento al progresso tecnico e scientifico
della direttiva 92/43/CEE, l’Unione Europea ha inteso realizzare la
creazione della rete europea “NATURA 2000” per la conservazione della
biodiversità e degli ecosistemi caratteristici del territorio
comunitario. Lo scopo della direttiva "Habitat" 92/43/CEE è quello di
contribuire a salvaguardare, tenuto conto delle esigenze economiche ,
sociali e culturali locali, la biodiversità mediante la conservazione
degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna
selvatiche nel territorio comunitario. I singoli Stati membri, a loro
volta, devono provvedere ad individuare ed a proteggere immediatamente
le aree nazionali che rispondano ai parametri comunitari della
direttiva: l’Italia ha, quindi, avviato la costituzione della sua rete
BIOITALY comprendente le zone di protezione speciale, Z.P.S. (ai sensi
della direttiva n. 79/409/CEE sulla salvaguardia dell’avifauna
selvatica, oggi esecutiva con la legge 11 febbraio 1992, n. 157) e le
zone speciali di conservazione, Z.S.C. (ai sensi della direttiva n.
92/43/CEE sulla salvaguardia degli habitat naturali e semi-naturali,
esecutiva con D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357), talvolta sovrapponibili
e definibili quali siti di importanza comunitaria, S.I.C., al fine
dell'inclusione nella rete europea.
Per habitat di interesse comunitario (elencati nell'allegato I della
predetta direttiva) si intendono quegli habitat che rischiano di
scomparire dalla loro area di ripartizione, quelli che hanno un'area di
ripartizione ristretta a causa della loro regressione o che hanno
l'area di ripartizione ridotta. Sono di interesse comunitario anche gli
habitat che costituiscono esempi notevoli delle caratteristiche tipiche
di una o più delle cinque zone biogeografiche interessate dalla
direttiva tra cui si citano l’alpina, l’atlantica, la continentale e la
mediterranea. All'interno di questo elenco sono individuati con un
asterisco gli habitat prioritari per la cui conservazione l'Unione
Europea ha una responsabilità particolare per la grande importanza che
essi rivestono nell'area in cui sono presenti. Le specie di interesse
comunitario (elencate nell'allegato II, IV e V della direttiva) vengono
suddivise in base alla loro consistenza numerica o livello di minaccia
di estinzione, e quindi la suddivisione risulta così articolata: specie
in pericolo, vulnerabili, rare ed endemiche. Le specie prioritarie,
individuate nell'allegato II con un asterisco, sono le specie in
pericolo per la cui conservazione l'Unione Europea ha una particolare
responsabilità.
I siti di importanza comunitaria vengono individuati secondo i criteri
di selezione indicati nell'allegato III della direttiva. Nel mese di
giugno 1995 gli Stati membri hanno trasmesso all'Unione Europea un
primo elenco di questi siti. Per ogni sito lo Stato membro deve
fornire, sulla base di schede predisposte dalla Commissione europea
(formulario standard Natura 2000), alcune essenziali informazioni,
quali la mappa del sito, la denominazione, l'ubicazione, l'estensione,
le informazioni ecologiche sulla base dei criteri specificati nella
stessa direttiva.
Entro sei anni dall'entrata in vigore della direttiva "Habitat", dunque
il 1998, la Commissione Europea avrebbe dovuto elaborare, sulla base
del precedente elenco e d'accordo con ciascuno degli Stati membri, un
elenco definitivo dei siti di importanza comunitaria. Tuttavia la fase
di individuazione ha reso necessario un periodo di tempo ben più lungo.
Nel caso che la Commissione europea, in base ad informazioni
scientifiche pertinenti e attendibili accerti che un sito in cui si
riscontrano habitat o specie di cui agli allegati della direttiva, non
compreso nell'elenco trasmesso, sia indispensabile per il mantenimento
in uno stato di conservazione soddisfacente di quegli habitat o quelle
specie, si avvia una procedura bilaterale tra lo Stato membro e la
Commissione europea. Se entro sei mesi dall'inizio della concertazione
la controversia non risulta risolta, la Commissione europea procede ad
una proposta (unilaterale) per indicare l'area come sito di importanza
comunitaria. Una volta che un sito di importanza comunitaria viene
definitivamente inserito nell'elenco lo Stato membro designa tale area
come zona speciale di conservazione (Z.S.C.), il più rapidamente
possibile e comunque entro il termine massimo di sei anni, stabilendo
le priorità in funzione dell'importanza dei siti per il mantenimento o
il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente degli
habitat e delle specie in essi rilevati nonché alla luce dei rischi di
degrado o di distruzione che incombono su detti siti.
Attuazione della direttiva habitat in Italia e, specificamente, in
Sardegna.
L’Italia ha dato attuazione alla predetta direttiva comunitaria con il
D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche ed integrazioni
(con D.M. 20 gennaio 1999 sono stati modificati gli allegati A e B,
mentre con il D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120 sono state introdotte
modificazioni ed integrazioni per superare le censure indicate dalla
sentenza Corte di Giustizia U. E., 20 marzo 2003, causa 143/02), che,
fra l’altro, prevede l’individuazione di specifiche misure di gestione
per ogni sito di importanza comunitario (S.I.C.) individuato con la
finalità del mantenimento dei relativi valori naturalistici ed una
valutazione di incidenza ambientale, ad opera dell’autorità ambientale
regionale (generalmente gli Assessorati della difesa dell’ambiente,
come nel caso sardo), per qualsiasi intervento da effettuarsi in area
S.I.C. La gestione dei S.I.C. è attribuita alla competenza delle
Regioni e della Province autonome. Il D.P.R. n. 357/1997 è stato
ritenuto costituzionalmente legittimo (sent. Corte cost. n. 425/1999).
Per l’attività di individuazione e di proposta delle aree S.I.C. alla
Commissione europea lo Stato ha coinvolto pienamente le singole Regioni
e le Province autonome che, sostanzialmente, hanno svolto concretamente
le indagini conoscitive e la perimetrazione dei siti, grazie
soprattutto alla collaborazione scientifica della Società Botanica
Italiana (S.B.I.), dell’Unione Zoologica Italiana (U.Z.I.) e della
Società Italiana di Ecologia (S.It.E.): la Regione autonoma della
Sardegna aveva in precedenza stipulato in merito con la Commissione
europea – Direzione generale XI lo specifico contratto B4-3200/95/870
del 29 dicembre 1995 per l’individuazione e la tutela delle aree
sensibili e si è avvalsa anche collaborazione tecnico-scientifica delle
Università degli Studi di Cagliari (botanica) e di Sassari (zoologia).
L’Assessorato regionale della difesa dell’ambiente ha in corso di
realizzazione un modello per il monitoraggio dei siti sensibili che
prevede l’utilizzo di un G.I.S. appositamente dedicato. I proposti siti
di interesse comunitario (pSIC) individuati nel territorio regionale
della Sardegna sono attualmente 92 (in un primo tempo erano 114) Z.S.C.
+ 9 Z.P.S. (427.093 ettari di estensione complessiva, il 17,7 % del
territorio regionale) nell’ambito di 199 Comuni interessati:
l’individuazione sul piano tecnico-scientifico è avvenuta con
determinazione Ass.to reg.le difesa ambiente – Servizio conservazione
natura, habitat, ecc. n. 2689/V del 6 dicembre 2002, integrata con
successiva determinazione n. 2810/V del 16 dicembre 2003, sottoposte a
presa d’atto con deliberazione Giunta regionale n. 37/31 del 17 ottobre
2003. Con nota assessoriale n. 447 dell’8 gennaio 2003 l’elenco dei
pSIC è stato inviato al Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio, il quale, in data 1 aprile 2004, l’ha trasmesso alla
Commissione europea. Con deliberazione Giunta regionale n. 52/19 del 15
dicembre 2004 sono state individuate ulteriori sei Z.P.S. al fine di
ovviare alla condanna della Corte di Giustizia (sentenza C-378/01)
avverso l’Italia per non aver trasposto correttamente l’art. 4 della
direttiva n. 79/409/CEE con un numero sufficiente di siti ed al rischio
di un’ulteriore ricorso alla Corte di Giustizia da parte della
Commissione europea con la conseguente pressoché certezza di nuova
condanna, anche gravata di multa pari a 100.000,00 euro per giorno di
violazione delle disposizioni comunitarie, esigibile mediante “taglio”
di finanziamenti. Tuttavia, nel gennaio 2005 la Commissione europea ha
deciso comunque di adìre la Corte di Giustizia, ritenendo non esaustiva
l’attività di individuazione delle Regioni Sardegna, Lombardia, Umbria
e della Provincia autonoma di Bolzano.
Il 30 giugno 1997 l’Italia, entro i termini previsti dalla direttiva,
ha inviato alla Commissione europea l’elenco delle 2.413 aree che
rispondono ai requisiti indicati dalla direttiva Habitat a cui si
aggiungono 341 aree individuate come zone di protezione speciale,
Z.P.S.. Con il D.M. Ambiente 3 aprile 2000, n. 65 è stato formalizzato,
quindi, l’elenco ufficiale dei siti di interesse comunitario proposti
(pSIC) alla Commissione europea – Direzione generale Ambiente (XI). La
Commissione europea, con decisione 19 luglio 2006, n. C (2006) 3261, ha
formalizzato l’elenco S.I.C. per la regione biogeografica mediterranea,
che riguarda anche l’Italia, e la Sardegna in particolare
(pubblicizzata con D.M. 5 luglio 2007, in Gazz. Uff.- serie generale –
n. 170 del 24 luglio 2007), mentre, con decisioni della Commissione
europea del 22 dicembre 2003 (pubblicizzata con D.M. 25 marzo 2003, in
Gazz. Uff. – serie generale – n. 167 del 19 luglio 2004), è stata
definitivamente approvata la lista S.I.C. per la regione alpina e con
decisione del 7 dicembre 2004 è stata analogamente approvata la lista
S.I.C. per la regione continentale (pubblicizzata con D.M. 25 marzo
2005, in Gazz. Uff. – serie generale – n. 156 del 7 luglio 2005).
Al 31 dicembre 2006, quindi, vi erano 2.256 aree proposte o già
designate quali S.I.C. in quanto rispondenti ai criteri di cui alla
direttiva Habitat (311 corrispondono a Z.P.S.), mentre le Z.P.S.
designate sono 503.
La Regione autonoma della Sardegna, con deliberazione Giunta regionale
n. 9/17 del 7 marzo 2007, ha ampliato numero ed estensione delle Z.P.S.
Infatti, la Commissione europea, a seguito del parere motivato
C(1998)2281 definitivo del 18 agosto 1998 dovuto al persistere
dell’inadeguatezza delle ZPS rispetto alla copertura con le I.B.A.
(Important Bird Areas) identificate sulla base di studi in proprio
possesso, ha trasferito alla Corte di Giustizia europea la procedura
d’infrazione, che si è conclusa il 20 marzo 2003 con la prima sentenza
di condanna nei confronti della Repubblica italiana nella causa
C-378/01, per essere questa venuta meno agli obblighi che le incombono
in virtù dell’art. 4 della direttiva 79/409/CEE “Uccelli”. Il Ministero
dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare ha più volte
sollecitato l’urgenza di porre in essere tutte le azioni necessarie al
fine della classificazione di ulteriori Z.P.S. e di interrompere
l’ulteriore corso del contenzioso comunitario che avrebbe comportato il
pagamento di una sanzione pecuniaria, di importo inizialmente compreso
tra 100.000 e 300.000 euro al giorno, per la mancata esecuzione da
parte dell’Italia della sentenza di condanna della Corte di Giustizia
del 20 marzo 2003; lo stesso Ministero ha inoltre evidenziato che, in
caso di una seconda condanna, i relativi oneri verrebbero posti a
carico delle Regioni che non hanno fornito un contributo sostanziale.
Infatti, l’art. 1216 della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006)
statuisce il diritto dello Stato di rivalersi nei confronti dei
soggetti di cui al precedente art. 1213, tra i quali le regioni,
attraverso le regolazioni finanziarie operate a carico dell’Italia a
valere sui diversi fondi compresi quelli strutturali.
La designazione di 6 nuove ZPS disposta con deliberazione Giunta
regionale n. 52/19 del 15 dicembre 2004 non è stata valutata
sufficiente a sanare la situazione regionale per cui, con atto
GAB/2006/11672/B07 del 7 dicembre 2006 il Ministro dell’ambiente,
considerato l’alto rischio di deferimento alla Corte di Giustizia per
l’imposizione di sanzioni economiche allo Stato inadempiente, diffidava
la Regione ad adempiere, entro quaranta giorni dal ricevimento della
stessa, agli obblighi della direttiva comunitaria, decorsi i quali,
configurava l’adozione degli atti sostitutivi al fine di adeguarsi al
parere motivato del 14 dicembre 2004 emesso dalla Commissione ai sensi
dell’art. 228 del Trattato CE a seguito della sentenza di condanna
della Corte del 20 marzo 2003. Con nota GAB/2006/10003 del mese di
novembre 2006, il Capo di Gabinetto del Ministro dell’ambiente riteneva
assai probabile, nel suddetto caso di deferimento, la proposizione da
parte della Commissione del pagamento sia di una penalità di mora che
di una sanzione forfetaria; la prima potrà oscillare tra un minimo di
11.904,00 ed un massimo di 714.240,00 euro per ogni giorno successivo
alla nuova eventuale sentenza, mentre la seconda non sarà in ogni caso
inferiore a
9.920.000,00 euro.
Quindi, con la citata deliberazione Giunta regionale n. 9/17 del 7
marzo 2007, è stato ampliato numero ed estensione delle Z.P.S., anche
se in vari casi si tratta di aree già designate quali S.I.C.
(deliberazione G.R. n. 9/17 del 7 marzo 2007, allegato 2), con
l’individuazione di altre 22 (ora sono 37) ed indicando una serie di
norme di salvaguardia provvisoria nelle more della previsione dei
singoli piani di gestione: tali norme di salvaguardia temporanee
costituiscono oggetto di un’intesa fra Regione autonoma della Sardegna
e Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare
(deliberazione G.R. n. 9/17 del 7 marzo 2007, allegato B).
Siti di importanza comunitaria e parchi naturali.
I siti di interesse comunitario (S.I.C.) e le zone di protezione
speciale (Z.P.S.) rientrano nella classificazione delle aree naturali
protette previste dalla normativa nazionale (artt. 2 e 3 della legge n.
394/1991 e successive modifiche ed integrazioni, così come integrata
dalla deliberazione Min. ambiente 2 dicembre 1996) dopo una serie di
infinite vicissitudini. Infatti, con Il D.M. Ambiente 25 marzo 2005
tale classificazione era stata modificata, escludendovi S.I.C. e
Z.P.S., ed era stato previsto che, entro sei mesi dalla trasmissione
dell’elenco dei pSIC alla Commissione Europea, le misure di
conservazione (direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e art. 4 del D.P.R. n.
357/1997 e successive modifiche e integrazioni) venissero
specificamente indicate nei decreti ministeriali di designazione delle
Z.P.S. e Z.S.C. d’intesa con le Regioni competenti e conformemente agli
indirizzi espressi nel decreto 3 settembre 2002 recante le linee guida
per la gestione dei siti Natura 2000. Entro i successivi sei mesi, le
Regioni avrebbero dovuto individuare le modalità di attuazione delle
predette misure di conservazione. Nelle more della definizione, da
parte delle Regioni, delle misure di conservazione per le Z.P.S. di
propria competenza, esse avrebbero dovuto assicurare per le Z.P.S. le
opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli
habitat di specie, nonche' per evitare la perturbazione delle specie
per cui dette Z.P.S. sono state classificate ovvero istituite.
In sostanza, con il D.M. 25 marzo 2005, Il Ministero dell'ambiente
cercava di stabilire regole un po’ piu' certe per la gestione e la
conservazione delle zone di protezione speciale (Z.P.S.) e per le Zone
speciali di conservazione (Z.S.C.), annullando la deliberazione 2
dicembre 1996 del Comitato per le aree naturali protette, ora soppresso
poichè le sue competenze rientrano tra quelle attribuite alla
Conferenza Stato-Regioni. Il provvedimento rientrava nell'ambito di
applicazione della direttiva 92/43/CEE, in particolare l'articolo 7 che
stabilisce che gli obblighi derivanti per le Z.S.C., circa l'adozione
di opportune misure di conservazione, debbano essere applicati anche
alle Z.P.S. La deliberazione del 2 dicembre 1996 (annullata dal
successivo decreto ministeriale) include nella classificazione delle
aree protette le Zone di protezione speciale (Z.P.S.) ai sensi della
direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli
selvatici, e le Zone speciali di conservazione (Z.S.C.) ai sensi della
direttiva 92/43/CEE. Secondo la diversa attribuzione delle funzioni
spetta ora alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano
assicurare per i Siti di importanza comunitaria (S.I.C.) opportune
misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di
specie, nonche' la perturbazione delle specie per cui le zone sono
state designate; e l’adozione per le Z.S.C. entro sei mesi dalla loro
designazione delle misure di conservazione necessarie che implicano
all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad
altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari,
amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze
ecologiche dei tipi di habitat naturali presenti nei siti.
La deliberazione del dicembre 1996, che includeva Z.P.S. e Z.S.C. nella
classificazione delle aree naturali protette, con la conseguente
necessità di applicazione anche ai siti Natura 2000 delle misure di
salvaguardia e dei divieti previsti dalla legge n. 394/1991, aveva,
secondo il Ministero, alimentato una conflittualità interpretativa che
ha ostacolato la realizzazione gli obiettivi previsti dalla direttiva
79/409/CEE e dalla direttiva 92/43/CEE e dalla relativa normativa di
recepimento. Le misure di conservazione previste dalla direttiva
79/409/CEE e dalla direttiva 92/43/CEE e dall'articolo 4 del D.P.R. n.
357/1997 si applicano alle Z.S.C. entro sei mesi dalla loro
designazione con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, e alle Z.P.S. dalla loro istituzione, ai sensi
dell'articolo 4, comma 1, della direttiva 79/409/CEE, cosi' come
recepito dall'articolo 6 del medesimo D.P.R. n. 357 del 1997 che
estende i medesimi obblighi anche alle Z.P.S. Le Z.P.S. si intendono
classificate, ovvero istituite, dalla data di trasmissione alla
Commissione europea da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio dei formulari e delle cartografie delle medesime Z.P.S.
individuate dalle Regioni, ovvero dalla sola data di trasmissione alla
Commissione europea dei formulari e delle cartografie delle Z.P.S. da
parte del Ministero delle politiche agricole e forestali,
precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 11 febbraio
1992, n. 157. Nei decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio di designazione delle Z.S.C., adottati d'intesa con ciascuna
Regione interessata, sono indicate le misure di conservazione
necessarie a mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente gli
habitat e le specie per il quale il sito e' stato individuato,
conformemente agli indirizzi espressi nel decreto 3 settembre 2002
recante le linee guida per la gestione dei siti Natura 2000. Entro sei
mesi dalla designazione delle Z.S.C. le Regioni definiscono le
modalita' di attuazione delle misure di conservazione e comunicano al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio il soggetto
affidatario della gestione e si impegnano a definire le misure di
conservazione per le Z.P.S. di propria competenza, per evitare il
degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie e la
perturbazione delle specie per cui dette Z.P.S. sono state classificate
ovvero istituite. Fra le varie misure di conservazione e gestione delle
Z.P.S. vi è il divieto di caccia (vds. Corte Giust. U.E., sez. II, 13
luglio 2006, causa 191/05).
Tuttavia, L'ordinanza del TAR Lazio (n. 6856, 24 novembre 2005, Sez. II
Bis, Roma) che ha sospeso il Decreto del 25 marzo 2005 del Ministro
dell'Ambiente e della Tutela del territorio con cui si annullava detta
Delibera, considerava che le misure di tutela introdotte da tale
decreto apparivano meno incisive di quelle previste dalla
ricomprensione di ZPS e ZSC/SIC nella categoria delle aree protette, e
quindi dalla delibera del CNAP, ordinando il ripristino di quest'ultima
per evitare il verificarsi di "danno grave e irreparabile" alle aree
naturali interessate.
Nel confermare l'ordinanza n. 6856 del TAR Lazio, il Consiglio di
Stato, con ordinanza n. 783/06 del 14 febbraio 2006, ne riteneva
"condivisibili" le "motivazioni", "ancor prima dell'individuazione da
parte della Regione delle misure di conservazione più adeguate" e
comunque non potendosi sostituire a quello in atto un regime di tutela
meno rigoroso.
Ricordiamo anche che sul tema si è più volte pronunciata la Suprema
Corte di Cassazione, stabilendo: "In proposito deve evidenziarsi che, a
norma dell'art. 11, 3° comma, della legge 6.12.1991, n. 394, (...) 'nei
parchi sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la
salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con
particolare riguardo alla flora ed alla fauna protette e ai rispettivi
habitat'. Segue, nel testo normativo, un'elencazione di divieti
specifici (...). In tutto l'art. 11 (...) il riferimento testuale è
soltanto ai parchi, dei quali si delineano i contenuti del regolamento,
con individuazione delle attività consentite e vietate nei relativi
territori. L'elencazione delle attività vietate, però, non deve
considerarsi inoperante per le altre aree protette (diverse dai parchi
nazionali), poiché il 4° comma dell'art. 6 dispone che
'dall'istituzione della singola area protetta sino all'approvazione del
relativo regolamento operano i divieti e le procedure per eventuali
deroghe di cui all'art. 11" e nella nozione di "area protetta" (secondo
la più recente classificazione operata, ai sensi dell'art. 2, comma 5,
della legge n. 394/1991, con deliberazione 2.12.1996 del Ministero
dell'ambiente, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del
17.6.1997) rientrano - oltre ai parchi nazionali - i parchi naturali
interregionali e regionali, le riserve naturali statali e regionali, le
aree protette marine, le zone umide di importanza nazionale ai sensi
della convenzione di Ramsar di cui al D.P.R. n. 448 del 13.3.1976, le
zone di protezione speciale degli uccelli selvatici ai sensi della
direttiva 79/409/CEE, le zone speciali di conservazione degli habitat
naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche ai sensi
della direttiva 92/43/CEE. (...) pertanto, i divieti di cui all'art.
11, quali misure minime di salvaguardia generica nell'ipotesi in cui
tuttora manchi un regolamento, trovano applicazione dalla vigenza della
legge-quadro e fino all'approvazione del regolamento. ".(Cass. pen.,
sez. III, 05-01-2000 (22-10-1999), n. 30).
Ed ancora la Corte di Cassazione ha stabilito che "Il concetto di 'aree
naturali protette' è più ampio di quello comprendente le categorie dei
parchi nazionali, riserve naturali statali, parchi naturali
interregionali, parchi naturali regionali e riserve naturali regionali,
in quanto ricomprende anche le zone umide, le zone di protezione
speciale, le zone speciali di conservazione ed altre aree naturali
protette." (Cass. pen., sez. III, 22 novembre 2003, n. 44409). Se ne
evince, quindi, che allo stato dei fatti, essendo decaduto il
decreto-legge n. 251/2006 in materia di conservazione della fauna
selvatica che, all'articolo 6, comma 2, sostituiva tutte le precedenti
misure di conservazione con quelle recate nel testo del medesimo, è
tornata pienamente in vigore la Delibera del 2 dicembre 1996 del
Comitato Nazionale Aree protette (CNAP), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 139 del 17 giugno 1997.
Tale delibera, comprendendo i siti della Rete Natura 2000 di cui alla
Direttiva 92/43/CEE, vale a dire le Zone di Protezione Speciale (ZPS) e
le Zone Speciali di Conservazione (ZSC, ovvero i Siti di Importanza
Comunitaria, SIC), nella categoria delle aree protette, pone queste
aree sotto il regime della "Legge quadro sulle aree protette" n. 394
del 1991 e le relative misure di salvaguardia e tutela. Quindi
risultano attualmente in vigore le misure e i divieti previsti nella
legge n. 394/1991, in combinato disposto con quelli previsti nella
legge n. 157/1992 in materia di tutela della fauna e disciplina
dell'attività venatoria.
In particolare, l'articolo 6 comma 4 della legge 394/1991 prevede che
"dall'istituzione della singola area protetta sino all'approvazione del
relativo regolamento operano i divieti e le procedure per eventuali
deroghe di cui all'articolo 11", tra i quali "la cattura, l'uccisione,
il danneggiamento, il disturbo delle specie animali; (...),
l'introduzione di specie estranee, vegetali o animali, che possano
alterare l'equilibrio naturale (art. 11, comma 3, lettera a) e
"l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi
mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati" (art. 11, comma 3,
lettera f). Se ne deduce che l'attività venatoria, nei siti della Rete
Natura 2000, siano essi ZPS che SIC/ZSC, risulta vietata e costituisce
condotta penalmente rilevante, ai sensi del combinato disposto di cui
agli articoli 30, comma 1 lettera d, della legge n. 157/1992 e 30 della
legge n. 394/1991. Tale divieto sarà vigente fino all'approvazione di
specifici regolamenti recanti misure di conservazione che peraltro,
così come si evince dalle citate ordinanze di TAR Lazio e Consiglio di
Stato, non potranno risultare meno rigorose e adeguate di quelle in
vigore, pena la grave compromissione delle aree naturale interessate.
E' inoltre opportuno ricordare come la costante e consolidata
giurisprudenza della Corte di Cassazione penale abbia evidenziato la
sussistenza del reato di caccia in area protetta anche in mancanza di
tabelle perimetrali (Cass. pen., sez. III, 22 aprile 1998, n. 4756;
Cass. pen., sez. III, 19 marzo 1999, n. 5457; Cass. pen. , sez. III, 6
giugno 2003, n. 24786; Cass. pen., sez III, 26 gennaio 2005, n. 5489).
Va infine ricordato che i piani faunistici regionali e provinciali,
nonché i calendari venatori, in assenza di previsioni specificamente
volte alla tutela di tali siti e delle specie animali alla cui
protezione essi sono destinati, non possono essere considerati conformi
alle sopra citate leggi e sentenze.
Obblighi di conservazione e valutazione di incidenza ambientale.
Fin dal momento della proposta nazionale i pSIC sono beneficiari
dell’obbligo di conservazione delle proprie caratteristiche ambientali
(art. 4, paragrafo 5, della direttiva n. 92/43/CEE, vds. Corte Giust.
U.E., sez. II, 14 settembre 2006, causa 244/05) ed ogni progetto di
intervento rientrante nelle aree designate deve essere sottoposto ad
una valutazione preventiva (screening) finalizzata ad accertare se
siano prevedibili effetti negativi sul suo stato di conservazione (art.
6 del D.P.R. n. 120/2003). Nel caso l’intervento in progetto (compresi
gli atti di pianificazione) comporti prevedibilmente modifiche
significative delle caratteristiche dei siti, deve essere sottoposto a
adeguata valutazione di incidenza ambientale (artt. 6 della direttiva
n. 92/43/CEE e 5 con allegato G del D.P.R. n. 357/1997 e successive
modifiche ed integrazioni), se non già soggetto alla normativa sulla
valutazione di impatto ambientale – V.I.A. (direttive n. 85/337/CEE e
n. 97/11/CE; D.P.C.M. n. 377/1988 e 27 dicembre 1988 e successive
modifiche ed integrazioni, D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche
ed integrazioni, art. 31 della legge regionale Sardegna n. 1/1999 e
successive modifiche ed integrazioni).
La valutazione di incidenza ambientale deve estendersi agli effetti
diretti ed indiretti sull’area pSIC, trattandosi fondamentalmente di
uno strumento di prevenzione diretto ad analizzare gli effetti di un
intervento in un contesto ecologico dinamico: se il giudizio finale da
parte dell’Autorità ambientale regionale (in Sardegna l’Assessorato
regionale della difesa dell’ambiente) è negativo, l’intervento proposto
non può essere realizzato a meno che non sussistano rilevanti motivi di
ordine pubblico (anche motivi di natura socio-economica) e vengano
adottate opportune misure di compensazione ambientale previo parere
della Commissione Europea.
La Commissione Europea – Direzione generale Ambiente ha prodotto
opportunamente una Guida metodologica alla valutazione di piani e
progetti che possono avere incidenze significative (art. 6 della
direttiva n. 92/43/CEE) sui siti Natura 2000, pubblicata in
http://europa.eu.int/comm/environment/eia/home.htm .
Per la gestione delle zone speciali di conservazione – Z.S.C. devono
essere predisposte specifiche “misure di conservazione necessarie”
(art. 4 del D.P.R. n. 357/1997mediante adeguati piani di gestione
singoli o integrati con altri strumenti di pianificazione e di governo
del territorio (art. 6 della direttiva n. 92/43/CEE) finalizzati al
mantenimento delle caratteristiche ecologiche dell’area: tali compiti
sono estesi anche alle zone di protezione speciale – Z.P.S. (art. 7
della direttiva n. 92/43/CEE). Il Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio – Dipartimento per l’assetto dei valori
ambientali del territorio (Direzione per la conservazione della
natura), grazie ad un progetto Life Natura 1999 (NAT/IT/006279
“verifica della rete Natura 2000 in Italia: modelli di gestione”), ha
predisposto le Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000,
emanate con D.M. Ambiente 3 settembre 2002, indirizzi e principi per la
redazione e la cura degli strumenti di gestione delle aree S.I.C.
All’agosto 2007 non risultava formalmente vigente alcun piano di
gestione. Con deliberazione Giunta regionale n. 30/41 del 2 agosto
2007, è stato conferito mandato all’Assessore regionale della difesa
dell’ambiente per l’approvazione dei piani di gestione dei S.I.C. e
delle Z.P.S. predisposti ed approvati dai Comuni (singoli o associati)
interessati, nonché valutati positivamente dal competente Servizio
assessoriale per la conservazione della natura e habitat. Nel caso di
mancata approvazione definitiva da parte dei Comuni interessati pur in
presenza di valutazione tecnica positiva, l’Assessorato è stato
incaricato di provvedere a sollecitare tale approvazione entro 60
giorni.
Misure minime di conservazione.
Con il decreto del Ministro per l’ambiente, la tutela del territorio e
del mare del 17 ottobre 2007 sono state disposti i criteri minimi
uniformi per la definizione di misure di conservazione relative alle
Zone speciali di conservazione (ZSC) ed alle Zone di protezione
speciale (ZPS). Tali criteri, da applicarsi da parte delle Regioni e
Province autonome entro nove mesi dall’emanazione del decreto
ministeriale, rappresentano gli indirizzi inderogabili per la
predisposizione delle misure di conservazione di ZPS e ZSC e riguardano
le pratiche agricole, le limitazioni all’esercizio venatorio ed
all’attività di pesca, i divieti di modifica del paesaggio agrario e
boschivo, le attività per la salvaguardia delle popolazioni
faunistiche, ecc. con la specifica considerazione degli ambienti (es.
costiero, montano, steppico, ecc.) nei quali sono ubicate le aree
tutelate.
Siti di importanza comunitaria e misure di sostegno finanziario.
Sembra, inoltre, opportuno ricordare i fondamentali strumenti
economico-finanziari di contribuzione comunitaria attualmente
attivabili per garantire una migliore salvaguardia e gestione dei siti
di importanza comunitaria (S.I.C.): il regolamento (CEE) n. 1973/92 del
Consiglio del 21 maggio 1992 che istituisce il fondo finanziario per
l’ambiente LIFE e, per quanto concerne le regioni (fra cui la Sardegna)
comprese nell’obiettivo 1 (regioni che non raggiungono il 75 % della
media P.I.L. europea), il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio
del 21 giugno 1999 sui fondi strutturali 2000-2006. Quest’ultimo ha
avuto attuazione – per quanto riguarda la Regione autonoma della
Sardegna – con il piano operativo regionale (P.O.R.), approvato con
decisione della Commissione Europea C (2000) 2359 dell’8 agosto 2000, e
con il relativo complemento di programmazione: la misura 1.5 “rete
ecologica regionale” è finalizzata esclusivamente al sostegno di
interventi gestionali dei S.I.C. che possono giovarsi di una serie di
misure connesse, in particolare dell’asse I – risorse naturali (es.
misura 1.1 “ciclo integrato dell’acqua”, misura 1.3 “difesa del suolo”,
misura 1.7 “monitoraggio”, misura 1.8 “formazione per le misure
dell’asse I”).
La misura 1.5 “rete ecologica regionale” è suddivisa in azione 1.5.a
(predisposizione degli strumenti di gestione con la partecipazione
delle comunità locali), azione 1.5.b (interventi di tutela,
valorizzazione e salvaguardia ambientale individuati negli strumenti di
gestione); azione 1.5.c (interventi economici sostenibili di
valorizzazione delle attività locali e delle iniziative imprenditoriali
sostenibili, coerenti con gli strumenti di gestione. Riguardo
l’attuazione della misura 1.5 “rete ecologica regionale”, alla data del
31 dicembre 2007 risultavano in corso 90 progetti selezionati, relativi
a 82 S.I.C., attraverso bandi ovvero progetti coerenti di prima e
seconda fase selezionati con atti di programmazione, 6 dei quali
tuttora assolutamente inattuati o con informazioni frammentarie. Il
relativo stanziamento risulta pari a euro 49.327.000,00. Sono in corso
di esame da parte del competente Servizio regionale gli interventi
presentati (azioni 1.5.a e 1.5.b) in base alle procedure previste dal
bando pubblicato in data 21 ottobre 2005 (scadenze a febbraio 2006,
giugno 2006 e novembre 2006) per la predisposizione da parte degli Enti
locali interessati (167 Comuni in forma singola o associata) ed Enti
gestori di aree protette (sono 63 le convenzioni stipulate fra Enti
gestori e Comuni territorialmente interessati da aree protette) dei
piani di gestione di 84 fra Z.P.S. e S.I.C. della rete Natura 2000. Il
bando relativo all’azione 1.5.c (euro 6.000.000,00) riguarda aiuti
(fino a euro 250.000,00) alle imprese operanti nelle aree della rete
Natura 2000 (dotate di piano di gestione) per attività economiche
ambientalmente sostenibili e per il rafforzamento delle attività
tradizionali compatibili con il patrimonio naturalistico. E’ stato
pubblicato il 16 aprile 2007: alla scadenza del 31 agosto 2007 erano
pervenute ben 236 istanze di sostegno da parte di altrettante piccole e
medie imprese, ora in fase di esame istruttorio. Il finanziamento della
misura 1.5 “rete ecologica regionale” è sostenuto con complessivi 15
milioni di euro di fondi P.O.R. Sardegna, 21 milioni di euro di fondi
regionali (legge regionale n. 1/2006, finanziaria 2006) e 11 milioni di
fondi provenienti da provvedimenti C.I.P.E.
dott. Stefano Deliperi
"