GLI USI
CIVICI IN SARDEGNA.
Dott. Stefano Deliperi
1. Natura
e origini dei demani civici.
Accanto
alla proprietà privata dei fondi, individuale ed esclusiva, esistono nel nostro
ordinamento giuridico, oltre al demanio pubblico (statale e regionale) ed al
patrimonio degli enti pubblici (artt. 822 e ss. cod. civ.), particolari forme
di proprietà collettiva delle terre: tra queste assumono particolare rilevanza
gli usi civici (o demani civici).
In passato essi costituivano un fenomeno imponente e diffuso, ma la
forte opera di soppressione promossa a partire dal XVIII secolo
dall’illuminismo economico ne ha segnato per molto tempo il declino. Tuttavia essi non si estinsero. Tant’è che il fenomeno è tutt’oggi
assai diffuso nel territorio nazionale, pressochè in tutte le regioni: basti
pensare che, considerando soltanto i terreni boschivi, i terreni rientranti nei
demani civici rappresentano più di due milioni di ettari, cioè circa il 25 %
della superficie forestale nazionale.
A ciò si aggiunge la circostanza
che gli usi civici gravano, non di rado, su aree di significativo rilievo
ambientale. Da qui un
crescente interesse che la materia ha suscitato negli ultimi anni: in
particolare la legge 8 agosto 1985, n. 431 (art. 1, comma 1°, lettera h), prevedendo il vincolo paesaggistico ex lege su tutte le aree rientranti nei
demani civici e la loro ulteriore salvaguardia e valorizzazione mediante
inclusione in piani territoriali paesistici (art. 1 bis), ha voluto evidenziare che gli usi civici non costituiscono un
mero relitto del passato, ma un istituto vivo e vitale che, se debitamente
utilizzato, consente di garantire una fruizione equilibrata delle risorse del
territorio in armonia con i principi di salvaguardia ambientale[1].
Gli
usi civici, secondo la migliore dottrina[2], sono in generale diritti
spettanti ad una collettività, che può essere o meno organizzata in una persona
giuridica pubblica (es. università agraria, regole, comunità, ecc.) a sé
stante, ma comunque concorrente a formare l’elemento costitutivo di un Comune o
di altra persona giuridica pubblica: l’esercizio dei diritti spetta uti cives ai singoli membri che
compongono detta collettività. Gli
elementi comuni a tutti i diritti di uso civico[3] sono stati individuati in:
- esercizio di un determinato diritto di
godimento su di un bene fondiario;
- titolarità del diritto di godimento per una
collettività stanziata su un determinato territorio;
- fruizione dello specifico diritto per
soddisfare bisogni essenziali e primari dei singoli componenti della
collettività.
L’uso
consente, quindi, il soddisfacimento di bisogni essenziali ed elementari in
rapporto alle specifiche utilità che la terra gravata dall’uso civico può dare:
vi sono, così, i diritti di uso civico di legnatico, di erbatico, di fungatico,
di macchiatico, di pesca, di bacchiatico, ecc. Quindi l’uso civico consiste
nel godimento a favore della collettività locale e non di un singolo individuo
o di singoli che la compongono, i quali, tuttavia, hanno diritti d’uso in
quanto appartenenti alla medesima collettività che ne è titolare.
Formazione
dei demani civici in Sardegna. Per comprendere a fondo la natura e le
caratteristiche degli usi civici, le ragioni sottese alla disciplina attuale e
verificarne validità e congruità delle disposizioni e dell’esercizio, sembra
utile ripercorrere le linee essenziali del loro sviluppo storico. L’origine dei diritti di uso civico è
sicuramente risalente nel tempo, ma incerta.
Le tesi elaborate a
riguardo possono, per semplicità, essere ricondotte sostanzialmente a due
impostazioni di fondo.
Secondo un orientamento minoritario[4] gli usi civici avrebbero
origine nella tradizione agraria romana (alcuni ritengono che forme più o meno
evolute di collettivismo agrario, comuni presso tutti i popoli antichi,
sarebbero state sviluppate dai romani); secondo l’orientamento prevalente[5], invece, la nascita degli
usi civici dovrebbe farsi risalire al più tardo fenomeno del latifondismo. Durante il periodo imperiale, nel III
sec. d.C., si concludeva il lungo processo di formazione di grandi proprietà
private delle terre e si instaurava un’economia agricola a base capitalista
costituita da “possessiones” nei territori
di conquista nelle province senatorie ed imperiali. Una parte di tali grandi aree, in
buona parte boschi e pascoli, viene riservata al Fisco che la concede in uso
dietro corresponsione di un canone (il vectigal),
mentre altra parte viene assegnata ai piccoli centri rurali (pagi, vici, castra) le cui
popolazioni vi esercitano il pascolo ed il legnatico. Da qui sarebbero nati gli usi civici. A partire dal III sec. d. C. le
vicende belliche e politiche, la progressiva crisi economica e sociale, la
costituzione di vincoli sempre più stretti fra i contadini e la terra
concorsero a determinare una diffusa condizione di servaggio, poi radicalizzata
grazie ai contatti con le popolazioni germaniche e le loro concezioni sociali. In particolare, nel sistema germanico il
nucleo dell’organizzazione sociale ed economica era la tribù, la “famiglia
allargata”, alla quale soltanto si riconosceva la titolarità della proprietà
della terra: era un sistema fondato prevalentemente sullo sfruttamento
collettivo della terra, mentre il diritto del singolo poteva esercitarsi in
virtù del vincolo di appartenenza e subordinatamente alle esigenze della
collettività. Nei regni
romano-barbarici e per tutto l’alto medioevo, nelle ormai sempre più estese
aree rurali i residenti traevano sostentamento dalle terre dove vivevano:
attraverso il perpetuarsi dell’occupazione e dell’utilizzazione delle terre da
parte delle collettività ivi insediate, queste ultime acquisiscono un diritto
fondato sull’uso medesimo protratto nel tempo. Quando le terre vengono infeudate, tali
diritti furono rispettati e riconosciuti dal potere sovrano. Dunque in Italia l’origine dei
diritti di uso civico in senso tecnico sarebbe strettamente legata alla nascita
del feudalesimo, perché proprio in questo periodo nacquero forme di godimento
delle terre variamente denominate spettanti alle collettività organizzate e
riconosciute dal potere pubblico.
In Sardegna, dove il fenomeno del feudalesimo propriamente detto è
giunto in epoca tarda (seconda metà del XIV sec.), la nascita dei diritti di
uso civico deve farsi risalire all’epoca giudicale, nelle varie forme di
riconoscimento da parte del giudice regnante (judike) dei diritti di utilizzo collettivo delle terre da parte del
popolo (su logu) nelle varie località
dove era insediato. Quale che sia,
comunque, l’origine dei diritti di uso civico fin dal medioevo i diritti di uso
civico risultano storicamente presenti in Sardegna con la denominazione di adempriviu.
2. Lo sviluppo dei diritti di uso civico in
epoca spagnola e sabauda.
Tali
diritti vennero sempre rispettati dai Re d’Aragona quando avviarono la
conquista effettiva del Regno di Sardegna ed introdussero nell’Isola il sistema
feudale[6]: a partire dal 1324 le
concessioni in feudo vennero sempre accompagnate dall’imposizione di rispettare
il diritto di ademprivio delle popolazioni sottoposte. La magistratura sarda elaborò in
merito una linea giurisprudenziale favorevole ai comuni ed ai residenti,
stabilendo che le concessioni feudali dovevano intendersi produttive di effetti
e frutti naturali solo quando fosse stato detratto in misura sufficiente quanto
era necessario alla sussistenza delle popolazioni del luogo titolari
dell’ademprivio. In buona sostanza,
il feudatario poteva acquisire i frutti del terreno assoggettato al diritto di
ademprivio (es. legna, incrementi delle greggi, ecc.) soltanto successivamente
all’avvenuto soddisfacimento delle esigenze della vita quotidiana delle
popolazioni locali. Anche i
sovrani sabaudi, succeduti, dopo breve parentesi austriaca (1713-1720), alla
corona spagnola nella titolarità del Regno di Sardegna, emanarono precise
disposizioni per contenere le pretese dei feudatari[7]. Tuttavia, le spinte provenienti
soprattutto dalla classe borghese in ascesa premevano, grazie soprattutto alle
idee promosse in materia dall’Illuminismo e dalle codificazioni napoleoniche[8], per la definitiva
abolizione del feudalesimo e per la liquidazione dei diritti di uso civico in
modo da consentire l’affermazione del pieno diritto di proprietà. Il 6 ottobre 1820 venne
emanato il c.d. regio “editto delle chiudende”, che riconosceva il diritto di
proprietà assoluta in favore dei comuni e dei privati dei terreni infeudati con
l’obbligo di recinzione e chiusura delle singole proprietà. Ai lavori di una speciale commissione
incaricata di accertare i redditi lordi e netti dei feudi (1835-1836) ed alle
successive valutazioni definitive in contraddittorio con i feudatari (1838)
seguì la carta reale n. 21 del 26 febbraio 1839 con la quale, previo riscatto
monetario, veniva predisposto il graduale passaggio dei beni feudali in
proprietà assoluta dei comuni e dei privati, abolendo definitivamente il
feudalesimo nell’Isola[9] e consolidando il demanio
ademprivile. Le operazioni, condotte
dal Supremo consiglio di Sardegna (massimo organo collegiale amministrativo
isolano dell’epoca), furono concluse nel 1843: complessivamente vennero
riscattati 131 feudi appartenenti a 54 feudatari. In favore di questi ultimi furono liquidate
somme notevoli e costituite cospicue rendite, nonché conservate proprietà
terriere di discrete proporzioni in ciascuno dei feudi riscattati. Tuttavia, gli òneri finanziari
dell’operazione andarono a ricadere, attraverso l’aumento dell’imposizione
fiscale, in gran parte sul già debole tessuto economico sardo.
3. I tentativi di riordino dei demani civici da
parte dello Stato unitario.
Con
la realizzazione dell’unità nazionale e la proclamazione del Regno d’Italia
(1861) la nuova amministrazione statale cercò anche in Sardegna di portare a
compimento il disegno abolizionista degli usi civici già proprio di diversi
Stati pre-unitari[10]: il primo disegno di
legge per la soppressione dei diritti di uso civico (ademprivio) venne
presentato dal Ministero delle finanze il 17 febbraio 1858 giungendo, poi, alla
legge 23 aprile 1865, n. 2252 di abolizione degli ademprivi e dei diritti di
cussorgia[11]
ed al relativo regolamento approvato con regio decreto 26 luglio 1865, n.
2435. Testualmente si disponeva: “Tutti gli usi conosciuti nell’Isola di
Sardegna sotto il nome di ademprivi, nonché i diritti di cussorgia, sono
aboliti. Ogni atto di ulteriore
esercizio di questi usi e diritti costituisce una violazione del diritto di
proprietà, alla quale sarà applicato il Codice penale comune” (art.
1). In quegli anni una
società inglese presentò al Governo un programma, caldeggiato dall’allora
Governatore di Cagliari, per la realizzazione della rete ferroviaria nell’Isola
chiedendo, fra l’altro, un compenso di 200.000 ettari di
terreno demaniale di origine ademprivile[12]. Da un lato i consigli provinciali e
numerosi consigli comunali accolsero favorevolmente la proposta, ma dall’altro
incontrò decisa ostilità la possibile perdita di così ampi demani pubblici: si
estesero così il malcontento e le contestazioni popolari già in più occasioni
scoppiati fin dopo il c.d. editto delle chiudende del 1820[13] tanto da recuperare al
demanio i terreni ex ademprivili
precedentemente ceduti verso una somma concordata di denaro per effetto della
sopraggiunta legge 21 agosto 1870, n. 5858. In tutti questi decenni i
diritti di uso civico continuarono, quindi, a permanere e di fatto si
rafforzarono: essi venivano goduti dai cives
generalmente attraverso la corresponsione annuale in favore del comune di
una tassa per ogni capo di bestiame al pascolo ed un corrispettivo per il
legnatico. L’allora Ministro
dell’agricoltura on. Cocco Ortu promosse una definitiva sistemazione dei demani
ex ademprivili con una serie di
provvedimenti normativi (il più importante dei quali è la legge 2 agosto 1897,
n. 382, che istituisce la cassa ademprivile, la quale disporrà dei suddetti
beni) poi trasfusi nel testo unico approvato con la legge 10 novembre 1907, n.
844 e nel relativo regolamento approvato con regio decreto 2 agosto 1908, n.
548. L’intenzione, al fine di
favorire lo sviluppo agricolo, era quella di rendere possibile la libera
disponibilità dei beni ex ademprivili
ancora invenduti e derivanti dagli antichi feudi, nonché la loro quotizzazione
e concessione enfiteutica sia che fossero demaniali ovvero comunali. Anche tale riforma legislativa non
riuscì. Infatti,
nonostante, diversi tentativi di giungere alla loro liquidazione in sede
nazionale ed in sede locale, gli usi civici, particolarmente in Sardegna, hanno
resistito e sono giunti agli albori del XX secolo praticamente nella loro
estensione originaria. Si giunse,
così, alla prima sistematica normativa comune per tutto il territorio
nazionale, introdotta con la legge 16 giugno 1927, n. 1766, che razionalizza
alcuni provvedimenti legislativi adottati negli anni immediatamente precedenti[14] e che va a costituire un
corpus disciplinare che con limitate modifiche ha regolato la materia per quasi
un settantennio, insieme al regolamento approvato con regio decreto 26 febbraio
1928, n. 332 ed alla legge 10 luglio 1930, n. 1078 che reca disposizioni sulla
definizione delle controversie in materia di usi civici. La Regione autonoma della
Sardegna ha provveduto a dare corpo alla sua competenza primaria in materia
(art. 3 statuto speciale) soltanto con la legge regionale 14 marzo 1994, n. 12,
tuttora vigente con modifiche ed integrazioni.
4. La legge n. 1766 del 1927.
La
legge n. 1766/1927 che, come si è sopra detto, ha inteso realizzare un
razionale riordino degli usi civici.
Il riordinamento si svolge attraverso una serie di fasi che in origine
erano poste sotto la direzione del Commissario regionale per la liquidazione
degli usi civici, titolare, nella previsione della legge, di poteri molto ampi
sia in sede amministrativa, sia in sede giurisdizionale ed opera sotto la
supervisione del Ministro della Giustizia.
Va
subito osservato che, con l'introduzione delle Regioni, il sistema delle
competenze è profondamente mutato, in particolare:
- Commissario:
ha competenza giurisdizionale di primo grado; in appello è competente la Corte d'Appello.
- Regione:
ha competenza legislativa e amministrativa.
- Ministero
della Giustizia : è competente per la legittimazione delle occupazioni
abusive d'intesa con la
Regione.
Il
quadro delle competenze dovrebbe, almeno per quest'ultima competenza,
modificarsi.
Il
procedimento si svolge in due fasi.
A) denuncia degli usi.
B) verifica e liquidazione degli usi.
Tra
la prima e la seconda fase del procedimento si potrebbe inserire il
procedimento per la legittimazione delle occupazioni abusive che è, però, solo
eventuale.
Vediamo
ora le singole fasi del procedimento.
A)
Il
procedimento ha inizio con la denuncia. Nel sistema della legge n. 1776/1927 la
denuncia doveva farsi entro un termine di decadenza di mesi sei dall'entrata in
vigore della legge e ciò per tutti i territori gravati, fossero essi privati o
comunali.
Legittimati
alla denuncia sono:
- Il Sindaco
(allora il Podestà);
- L'Associazione
degli utenti;
- L'ente
esponenziali;
- I singoli
utenti.
Tuttavia
nell'interpretazione della legge la giurisprudenza ha attenuato il rigore della
previsione normativa, affermando che il termine perentorio di sei mesi doveva
ritenersi limitato alla denuncia degli usi gravanti su terre private o ex feudali ma di privati; tale termine
non dovrebbe ritenersi, invece, riferibile agli usi gravanti sui beni dei
comuni o comunque pubblici, che rappresentano, peraltro, la gran parte.
B)
Segue la fase di
liquidazione che si svolge attraverso vari subprocedimenti. V'è, anzitutto, l'accertamento della
esistenza e della consistenza dell'uso.
L'accertamento può avvenire, in via normale, in sede amministrativa;
ovvero può effettuarsi in via contenziosa in sede giurisdizionale. In sede amministrativa è compiuta con la
nomina di uno o più periti ai quali spetta di accertare se esistano usi su quel dato terreno e quale natura
abbiano; a ciò segue la formazione del progetto di liquidazione; questo infine
viene trasmesso al Comune o all'Associazione Agraria e notificato agli interessati. Contro il progetto può farsi opposizione
davanti al Commissario per la liquidazione per gli usi civici da parte del
Comune, dell'Associazione Agraria, dei possessori delle terre entro trenta
giorni. decorso il termine il progetto è dichiarato esecutivo dalla Regione e
costituisce titolo per le divisioni e riscossioni. Se l'accertamento verifica la natura
privata della terra, si fa luogo all'affrancazione mediante compenso che può
consistere nello scorporo ovvero in un compenso in denaro. In
alcune zone d'Italia è stato adottato un meccanismo di affrancazione cosiddetta
invertita: il fondo è attribuito alla collettività con pagamento di un canone
al proprietario. L'accertamento può
condurre a riconoscere la natura civica delle terre: l'accertamento
avviene in questi casi per lo più, su base presuntiva secondo il brocardo "ubi feuda ibi demania ibi usa". Il progetto di verifica è approvato o
rettificato dalla Regione che se lo riconosce regolare dispone il deposito
presso il Comune o Associazione Agraria e la notifica agli interessati. Entro trenta giorni può essere fatto
ricorso al Commissario contro il progetto oppure chiesta la legittimazione
delle occupazioni abusive. Se non c'è
opposizione, le terre di cui si è accertata la natura civica devono essere,
mediante provvedimento di reintegra, restituite agli enti cui
appartengono. Se c'è opposizione, la
sentenza del Commissario, provvede a decidere sull'accertamento.
La
parte forse più interessante della legge del 1927 è costituita dalle norme che
regolano l'assegnazione a categoria.
Tali norme dispongono che i Comuni e le Associazioni Agrarie non possano
alienare o mutare la destinazione delle terre senza l'autorizzazione della
Regione (un tempo del Ministero).
Secondo
la moderna dottrina bisogna al riguardo distinguere due diverse situazioni:
A) In un primo tempo le terre civiche sarebbero in godimento collettivo e promiscuo
in attesa di una sistemazione definitiva. (Demanio civico)
B) Con il provvedimento di assegnazione a categoria il
Demanio cessa di esistere.
Il
provvedimento di assegnazione in categoria in quanto i terreni in due
categorie:
1) terreni utilizzati come bosco o pascolo permanente.
2) terreni utilizzabili per coltura agraria.
Le
terre di cui alla categoria 1 divengono beni in proprietà collettive a
destinazione pubblica, secondo alcuni patrimonio indisponibile, secondo
altri demanio civico.
Le
terre di cui alla categoria 2 divengono beni destinati ad essere ripartiti in
quota e quindi privatizzati.
Prima
dell'assegnazione a categoria le terre sono assolutamente inalienabili e,
pertanto, qualsiasi atto di trasferimento di esse deve ritenersi nullo. Se però le terre rientrano nella categoria sub 2 si ritiene che eventuali
alienazioni possano farsi previa autorizzazione Regionale.
Si
afferma che tale autorizzazione dovrebbe avere effetti costitutivi
perchè solo un provvedimento dell'organo sovrano (ossia dell'autorità
amministrativa) superiore può rimuovere previamente la destinazione pubblica
del bene. Dopo l'assegnazione, i beni sub 1 divengono beni pubblici forestali
ed il loro regime risulta dal combinato disposto dalla legge n. 1766/1927 e
dalla legge forestale (regio decreto n. 3267/1923).
Questa
destinazione può essere mutata solo quando la Regione autorizzi con
proprio provvedimento il mutamento di destinazione; ciò può avvenire solo
quando detto mutamento rappresenti un reale beneficio per le collettività. Nell'ottica della legge n. 1766/1927 il
mutamento di destinazione dovrebbe essere finalizzato a convertire la
destinazione del terreno da quella boschiva a quella agricola.
In concreto è accaduto,
però, che il mutamento di destinazione ha costituito lo strumento attraverso il
quale le Regioni hanno superato la ripida alternativa destinazione boschiva
-destinazione agricola per far luogo ad utilizzazioni nè boschive nè agrarie
delle terre civiche le quali, sia a seguito di modifica autorizzata sia,
soprattutto, attraverso modificazioni in fatto perchè compiute con vendite non
autorizzate, hanno subito una irreversibile e differente destinazione come, per
esempio, quella edificatoria, con l'aggravante di non aver assicurato spesso
alcun reale ritorno economico alla collettività.
5. La legge n. 431/1985 e la nuova funzione
del demanio civico.
L'art.
1 della legge n. 431/1985, nota come "Legge Galasso" contempla gli
usi civici prevedendo che le terre che ne sono gravate siano soggette al
vincolo di cui alla legge n. 1497/1939, ossia al vincolo che tutela le bellezze
naturali. Oggi la medesima disposizione
trova posto nel decreto legislativo n. 42/2004 e successive modifiche ed
integrazioni, il Codice dei beni culturali e del paesaggio.
In
tal modo la Legge
Galasso, mentre impone una tutela particolarmente incisiva
per le terre soggette ad uso civico, pone le premesse per una loro
riqualificazione nell'ambito della pianificazione territoriale e della
programmazione ambientale.
Si comprende in
questa prospettiva come gli usi civici acquistino un ruolo strategico nella
programmazione ambientale; nell'ambito di quest'ultima assume rilievo
fondamentale la precisa conoscenza della quantità e qualità del territorio e
delle sue risorse, sicchè la ricognizione delle terre soggette all'uso civico,
la loro individuazione e la determinazione della loro estensione, la
qualificazione della loro vocazione attuale costituiscono un momento
ineliminabile di una corretta pianificazione urbanistica. D'altra parte, l'inserimento degli usi
civici nel quadro della pianificazione urbanistica induce a riconsiderare la
funzione in vista di una loro riqualificazione che sia adeguata al territorio
ed alle esigenze attuali delle popolazioni residenti. Così, in una esemplificazione, si può fare riferimento
alla rilevanza, per così dire strategica, che possono assumere nella tutela del
patrimonio costiero quei terreni situati sulle coste e soggetti agli usi civici
oppure la rilevanza che possono assumere nell'ambito del risanamento ambientale
quei terreni soggetti all'uso situati in zone montane minacciate o colpite da fenomeni
di dissesto idrogeologico.
Attualmente
la questione più seria e pressante concernente le terre soggette all'uso civico
è costituita dall'aggravamento di un'adeguata ed effettiva tutela. Quando infatti, a quelle terre che si sono
preservate conformemente alla loro vocazione boschiva o agricola, vi sono, e
sono numerose, anche quelle alle quali - con o senza autorizzazione regionale -
si è attribuita una vocazione edificatoria. Rispetto alle prime si pone la necessità
di una loro riqualificazione che sia consona alle moderne esigenze
economico-sociali ed, insieme, alla loro natura pubblica che ne impone una
destinazione a vantaggio delle collettività e non dei singoli. Si indicano, in proposito, destinazioni
basate non solo sullo sfruttamento delle risorse, ma anche sulla loro
valorizzazione come è, per esempio, nel turismo e nell'agriturismo.
Rispetto,
invece, alle seconde la questione appare assai problematica. Stante il particolare regime delle terre
soggette all'uso civico, eventuali vendite effettuate dai Comuni a privati
dovrebbero ritenersi radicalmente nulle (salvo che non vi sia stata
l'autorizzazione) e gli immobili costruiti su tali aree, oltrechè abusivi,
dovrebbero appartenere al demanio. Si
tratta di situazioni purtroppo non marginali in Sardegna per le quali è
necessario trovare una soluzione. Tale
soluzione, peraltro, dovrebbe tenere ben distinte le eventuali occupazioni o
vendite rispondenti a necessità abitative primarie e le vendite e le
occupazioni con finalità e risultati puramente speculativi, così come dovrà
tenere distinte le vendite dalle svendite onde evitare che l'eventuale perdita
delle terre si traduca per la collettività in un duplice depauperamento. A questi compiti sono oggi chiamate le
Regioni.
6. Il quadro
normativo attualmente vigente in Sardegna.
Disposizioni statali
tuttora vigenti. Il quadro delle disposizioni vigenti è
certamente offerto dalle disposizioni della normativa regionale (legge
regionale n. 12/1994 e successive modifiche ed integrazioni) a sua volta
integrata dalla disciplina nazionale (legge n. 1766/1927) in quanto
applicabile. Il riordinamento degli
usi civici nell’ottica della legge n. 1766/1927 prevedeva una serie di fasi poste
tutte, in origine, sotto la direzione del Commissario per la liquidazione degli
usi civici, titolare di poteri molto ampi in materia sia in campo
amministrativo che in quello giurisdizionale, operante sotto la supervisione
prima del Ministero dell’economia nazionale poi del Ministero dell’agricoltura. Con lo statuto speciale per la Sardegna (legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3) sono state riconosciuti la competenza
primaria in ambito legislativo (art. 3, lett. n) e lo svolgimento dei compiti
amministrativi (art. 6). Il Commissario
per gli usi civici è rimasto, quindi, titolare delle sole funzioni
giurisdizionali, giudice di tutte le controversie sull’esistenza, la natura e
l’estensione dei diritti di uso civico (artt. 29 e ss. della legge n.
1766/1927) sotto la supervisione del Ministero della giustizia, mentre delle
funzioni amministrative gli sono residuate soltanto le legittimazioni (artt.
9-10 della legge n. 1766/1927)[15]. Attività fondamentale promossa
dalla legge del 1927 è stata quella inerente la verifica degli usi civici,
generalmente su denuncia degli interessati (singoli o associati) e del comune
(art. 2 della legge n. 1766/1927), seguita dal decreto commissariale avente
efficacia dichiarativa (art. 14 della legge n. 1766/1927) che individua le terre
civiche “contemperando i bisogni della
popolazione con quelli della conservazione del patrimonio boschivo e pascolivo
nazionale”. Con il
provvedimento di individuazione i terreni ad uso civico vengono assegnati alla
categoria “A”, comprendente boschi e pascoli,
ed alla categoria “B”, relativa ai “terreni convenientemente utilizzabili
per la coltura agraria” (art. 11 della legge n. 1766/1927). Per le aree di cui alla categoria “A” si
osserveranno, quindi, le norme in materia di tutela idrogeologica e boschiva
(regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267) e solo in tale ambito, in futuro,
verranno esercitati i diritti di uso civico (art. 12 della legge n. 1766/1927),
mentre le aree di cui alla categoria “B” sono destinate ad essere ripartite,
secondo un piano tecnico di sistemazione fondiaria e di avviamento culturale,
fra i coltivatori diretti residenti nel comune o nella frazione interessati,
con preferenza per i meno abbienti (art. 13 della legge n. 1766/1927). Queste ultime operazioni saranno materialmente
predisposte da appositi periti che formano una proposta di piano di
liquidazione contro la quale i soggetti interessati (il comune, l’eventuale
associazione agraria, i titolari dei diritti di uso civico) possono agire
davanti al Commissario per gli usi civici in via giurisdizionale entro trenta
giorni dall’avvenuta notifica della proposta medesima (artt. 29 e ss. della
legge n. 1766/1927). In caso
contrario ovvero dopo eventuale provvedimento commissariale, il piano è
dichiarato esecutivo dall’Amministrazione regionale e costituisce titolo per le
divisioni e le riscossioni previste.
Soltanto previa autorizzazione ministeriale (oggi regionale) e
successivamente all’assegnazione a categoria
è possibile alienare o mutare la destinazione delle terre civiche (art.
12 della legge n. 1766/1927): la carenza di autorizzazione comporta la radicale
ed insanabile nullità degli atti di disposizione dei terreni[16].
La legittimazione. Altra
competenza importante per il tessuto economico-sociale agro-pastorale è quella
inerente la legittimazione (artt. 9-10 della legge n. 1766/1927) delle
occupazioni abusive di terre civiche sempre che concorrano unitamente le
seguenti condizioni:
“a) che l’occupatore vi abbia apportato
sostanziali e permanenti migliorie;
che la zona occupata non
interrompa la continuità dei terreni;
che l’occupazione duri da almeno
dieci anni.”
La
legittimazione viene oggi concessa dal Commissario per gli usi civici con la
forma del decreto ministeriale dietro richiesta dell’occupante (in genere un
piccolo coltivatore diretto) dietro corresponsione di un canone di natura
enfiteutica in favore del comune o dell’associazione di titolari di diritti di
uso civico (art. 10 della legge n. 1766/1927). In caso di diniego, i terreni sono
retrocessi di diritto ai demani civici (artt. 9 della legge n. 1766/1927 e 33
del regio decreto n. 332/1928). Si
tratta, comunque, di istituto operante esclusivamente per i fondi agricoli in
attualità di coltivazione[17].
Le disposizioni regionali. Tali compiti, in
pratica, furono quelli sui quali si concentrò l’attività del Commissario per
gli usi civici in Sardegna. Non
essendovi, infatti, in pratica promiscuità o usi civici su beni privati da
liquidare, l’attività commissariale ha riguardato l’accertamento degli usi
civici sui terreni comunali, sia con riguardo ai terreni ex ademprivili che alle terre di antico possesso, nonché
l’assegnazione a categoria, prevalentemente operata in favore della categoria
“A” (boschi e pascoli) per la loro morfologia. La legge regionale 14 marzo
1994, n. 12 ha
dato corpo, come sopra detto, alla competenza primaria statutaria in materia di
usi civici, disciplinandola ed innovandone alcuni istituti. In primo luogo vengono confermate
le caratteristiche dei diritti di uso civico. Essi sono inalienabili (art. 12 della
legge n. 1766/1927), inusucapibili ed imprescrittibili (artt. 2 e 9 della legge
n. 1766/1927)[18]:
“intesi come i diritti delle collettività
sarde ad utilizzare beni immobili comunali e privati, rispettando i valori
ambientali e le risorse naturali, appartengono ai cittadini residenti nel
Comune nella cui circoscrizione sono ubicati gli immobili soggetti all’uso”
(art. 2 legge regionale n. 12/1994).
Ogni atto di disposizione
che comporti ablazione o che comunque incida su diritti di uso civico può
essere adottato dalla pubblica amministrazione competente soltanto verso
corrispettivo di un indennizzo da corrispondere alla collettività titolare del
diritto medesimo e destinato ad opere permanenti di interesse pubblico generale
(art. 3 della legge regionale n. 12/1994).
Le
funzioni amministrative di competenza regionale in materia di usi civici sono
esercitate dall’Assessorato dell’agricoltura e riforma agro-pastorale
attraverso lo specifico Ufficio regionale per gli usi civici (art. 4 della
legge regionale n. 12/1994).
Compito
fondamentale è quello dell’accertamento delle aree gravate da usi civici:
l’Assessorato regionale competente, sentiti i comuni interessati e con
l’eventuale ausilio di esperti in materia di usi civici, di scienze agrarie e
forestali e di urbanistica, provvede con decreto ad accertare la sussistenza e
la tipologia degli usi civici nei territori dei comuni per i quali non esistano
i formali provvedimenti di accertamento, che hanno, comunque, efficacia
dichiarativa e non costitutiva.
I decreti di accertamento sono poi trasmessi ai comuni interessati ai
fini della pubblicazione per trenta giorni presso l’albo pretorio per
consentire la presentazione di ricorsi in opposizione sui quali si pronuncia
l’Assessorato regionale competente (entro trenta giorni dalla ricezione) con
provvedimento definitivo.
Il decreto contenente l’elenco completo dei terreni ad uso civico su
base comunale viene successivamente pubblicato sul B.U.R.A.S. (art. 5 della
legge regionale n. 12/1994).
L’Assessorato regionale competente provvede, inoltre, a formare
l’inventario regionale delle terre civiche libere da occupazioni su base
comunale (e con l’indicazione delle eventuali frazioni titolari), mentre
costituisce particolari elenchi delle terre civiche abusivamente occupate o
possedute con titolo illegittimo.
L’inventario deve essere periodicamente aggiornato e deve contenere gli
estremi di identificazione dei terreni; ha natura ricognitiva, quindi eventuali
omissioni non incidono sui diritti delle popolazioni. Anche in questo caso può essere richiesto
l’ausilio di esperti in materia di usi civici, di scienze agrarie e forestali
ed urbanistica (art. 6 della legge regionale n. 12/1994). L’inventario, approvato con
decreto assessoriale, costituisce il documento ufficiale per la programmazione
degli interventi di utilizzazione, recupero e valorizzazione dei demani civici
(art. 7 della legge regionale n. 12/1994).
Piano di
valorizzazione e recupero delle terre civiche. Strumento
ora indispensabile per la gestione dei demani civici è il piano di
valorizzazione e recupero delle terre civiche, elaborato da comuni singoli o
consorziati (avvalendosi eventualmente della collaborazione tecnico-finanziaria
delle province o della Regione): il piano deve rispondere ai fini di pubblico
interesse (tutela del territorio e sviluppo economico-sociale delle comunità
interessate), non deve compromettere l’esistenza degli usi civici né
pregiudicare gli aventi diritto. Esso
può prevedere per i terreni una diversa destinazione rispetto a quella
tradizionale quando vi sia “per la
collettività interessata un reale notevole vantaggio”: a questo fine
possono essere effettuate concessioni a soggetti pubblici o privati (art. 8
della legge regionale n. 12/1994).
Il piano di valorizzazione e recupero delle terre civiche è adottato,
con deliberazione, dal consiglio comunale: successivamente, su proposta
dell’Assessorato regionale competente e deliberazione della Giunta regionale, è
approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale (art. 9 della legge
regionale n. 12/1994). Deve,
poi, essere pubblicato mediante affissione negli albi pretori dei comuni
interessati per la durata di trenta giorni al fine di consentire ricorsi in
opposizione, dandone notizia alle collettività interessate con adeguati mezzi
di pubblicità, decorso il detto termine senza che siano stati inoltrati
ricorsi, il decreto viene pubblicato sul B.U.R.A.S., in caso contrario la
pubblicazione avverrà alla definizione con provvedimento definitivo dei mezzi
di impugnativa (art. 10 della legge regionale n. 12/1994).
Regolamento di
gestione delle terre civiche. La gestione dei demani civici è
attribuita ai comuni o alle frazioni nel cui territorio sono situati (art. 11
della legge regionale n. 12/1994) sulla base di un regolamento comunale da adottare
(o da adeguare, se già esistente) entro un anno dall’entrata in vigore della
legge, previo parere dell’Assessorato regionale competente, cioè entro il
termine (da presumersi ordinatorio) del 31 marzo 1995 (art. 12 della legge
regionale n. 12/1994). Il regolamento deve disciplinare (art.
13 della legge regionale n. 12/1994):
- esercizio, contenuto e limiti delle forme
tradizionali dell’uso civico, modalità di concessione ed eventuali
corrispettivi;
- forme, contenuto e limiti di utilizzo non
tradizionali dell’uso civico, modalità di concessione e corrispettivi, modalità
di eventuali partecipazioni del comune;
- impegni di spesa connessi con la gestione
delle terre civiche con indicazione delle fonti di entrata, comprese le misure
di eventuale integrazione (mediante corrispettivo) al fine di coprire le uscite
fiscali (art. 46 del regio decreto n. 332/1928);
- modalità di contestazione delle infrazioni ed
irrogazione delle sanzioni amministrative, modalità di risarcimento dei danni e
relative garanzie;
- eventuale indicazione delle modalità di
raccolta consuetudinaria di erbe, animali (es. lumache) e frutti spontanei (es.
funghi) qualora ne sia ravvisata l’opportunità e non sia materia già regolata
da legge.
Per le violazioni delle disposizioni del regolamento
comunale e dei disciplinari di concessione delle terre civiche si applicano
sanzioni amministrative dal modesto importo compreso fra lire 200.000 e lire
600.000 (art. 14 della legge regionale n. 12/1994).
Atti gestionali
e di disposizione. Le
aree ad uso civico possono essere destinate ad utilizzazioni diverse da quelle
ordinarie soltanto quando ne derivi “un
reale beneficio per la generalità dei cittadini titolari del diritto di uso
civico”: i relativi atti di disposizione (mutamenti di destinazione,
concessioni in affitto, alienazioni, permute) devono, quindi, essere
autorizzati preventivamente a pena di nullità dall’Assessorato regionale
competente con specifico decreto, previa deliberazione della Giunta regionale
(art. 15 della legge regionale n. 12/1994). Con deliberazione del
consiglio comunale a maggioranza assoluta il comune può stabilire che
l’esercizio del diritto di uso civico sia riservato a talune categorie di
soggetti titolari (es. coltivatori diretti) con apposite concessioni, che
devono essere autorizzate dall’Assessorato regionale competente. Tale riserva d’uso deve prevedere
compensazioni per il mancato esercizio del diritto, non può eccedere la durata
decennale (ma può essere rinnovata con le medesime modalità) e decade con il
venir meno dei presupposti che l’avevano determinata (art. 16 della legge
regionale n. 12/1994). Il
mutamento di destinazione delle terre
civiche è consentito anche se comporta la sospensione dell’esercizio del
diritto di uso civico e prescindendo dal contenuto dell’uso civico e dalla
diversa utilizzazione che si propone: in ogni caso non può essere pregiudicata
l’appartenenza del terreno al demanio civico o la reviviscenza della precedente
destinazione al cessare della finalità per la quale è stato autorizzato il
mutamento di destinazione. La
domanda per l’autorizzazione al detto mutamento di destinazione e correlativa
sospensione dell’esercizio dell’uso civico è presentata dal comune previa
deliberazione del consiglio comunale a maggioranza qualificata dei due terzi
dei componenti ed è autorizzata con decreto dell’Assessore regionale competente
dopo accertamento della rispondenza a pubblico interesse (es. forestazione
naturalistica o produttiva) dell’iniziativa per cui è richiesto il mutamento.
(art. 17 della legge regionale n. 12/1994). Tali modalità procedurali sono
richieste anche in caso di permuta o alienazione di terreni ad uso civico. L’autorizzazione alla permuta viene
consentita previo accertamento del valore dei terreni oggetto della medesima
operazione, mentre gli usi civici vengono trasferiti sui terreni di nuova
acquisizione. L’autorizzazione
all’alienazione di terre civiche è concessa, invece, nei casi in cui è
impossibile raggiungere i fini prefissati con l’operazione mediante il
mutamento di destinazione: il corrispettivo deve corrispondere al valore venale
del bene ed è determinato dall’Ufficio tecnico erariale tenendo conto delle
eventuali favorevoli prospettive di incremento per urbanizzazione o utilizzo
turistico. Le finalità sottostanti
all’operazione di alienazione devono essere realizzate entro un termine
stabilito, altrimenti, sono retrocesse di diritto all’alienante a cui è
riservato il diritto di prelazione in caso di alienazione del terreno civico
nei successivi due anni: tali clausole sono inserite nel contratto di
compravendita anche ai fini della trascrizione nei pubblici registri
immobiliari. I terreni
retrocessi o riacquisiti dal comune in
forza della prelazione tornano al regime di uso civico (art. 18 della legge
regionale n. 12/1994). I decreti
assessoriali che autorizzano le precedenti operazioni sono pubblicati per
quindici giorni agli albi pretori dei comuni interessati e sul B.U.R.A.S. per
consentire eventuali ricorsi in opposizione e, espletata la relativa procedura,
in via definitiva sul B.U.R.A.S., mentre, naturalmente, permangono gli
ulteriori mezzi di impugnazione secondo le normative vigenti (art. 19 della
legge regionale n. 12/1994 come modificato dall’art. 4 della legge regionale n.
18/1996). I compiti di
vigilanza sono ripartiti fra il Comune e l’Assessorato regionale competente
(artt. 20 e 21 della legge regionale n. 12/1994): i comuni sono tenuti a
vigilare sul rispetto delle prescrizioni poste dal regolamento comunale e dagli
atti concessòri (l’inosservanza può dar luogo a provvedimento di interdizione
dell’esercizio del diritto di uso civico ovvero a revoca della concessione),
nonché dal quadro normativo generale. L’Assessorato regionale
competente provvede, d’ufficio o su segnalazione, all’attività di vigilanza
sull’osservanza da parte dei comuni, dei concessionari e dei cittadini delle
disposizioni poste dalla legge, dai piani di valorizzazione e dai provvedimenti
di autorizzazione o di disposizione riguardanti i demani civici: in caso di
accertate violazioni, adotta gli opportuni provvedimenti amministrativi e
propone alla Giunta regionale l’esperimento delle conseguenti azioni
giurisdizionali.
Di
fondamentale importanza è la previsione di cui all’art. 22 della legge
regionale n. 12/1994: entro un anno dall’entrata in vigore della legge i comuni
devono promuovere le necessarie azioni finalizzate al recupero dei terreni ad
uso civico già oggetto di provvedimento di dichiarazione abusivamente occupati
o illegittimamente detenuti.
Qualora essi non adempiano, provvede la Giunta regionale su
proposta dell’Assessorato competente mediante nomina di un commissario ad acta.
La “sclassificazione”
dal regime demaniale civico. Successivamente, al termine di una
lunga stagione di dibattiti, anche molto accesi, iniziative legali e di
sensibilizzazione, è stato affrontato dal Legislatore regionale lo spinoso
problema delle vendite di terreni ad uso civico operate illegittimamente da
diversi comuni sardi ad operatori economici privati nel corso degli ultimi
decenni, in particolare lungo le coste del Sàrrabus[19]. Con la legge regionale 4 aprile 1996,
n. 18 è stata integrata la citata legge regionale n. 12/1994 dettando, in
particolare, norme per la “sclassificazione” di terreni dai demani civici.
L’art.
1 (che inserisce un art. 18 bis nella
legge regionale n. 12/1994) dispone che possano essere oggetto di
“sclassificazione” dai demani civici i terreni che:
“a) abbiano irreversibilmente perso la
conformazione fisica o la destinazione funzionale di terreni agrari, ovvero
boschivi o pascolativi;
b) siano stati alienati, prima dell’entrata in
vigore della legge 8 agosto 1985, n. 431, da parte dei comuni mediante atti
posti in essere senza il rispetto della normativa di cui alla legge 16 giugno
1927, n. 1766;
non siano stati utilizzati in difformità alla
programmazione urbanistica.”
La “sclassificazione” è dichiarata, previo accertamento
della sussistenza delle predette condizioni e su richiesta del comune
interessato (con deliberazione di consiglio comunale a maggioranza di due terzi
dei componenti ed eventuale parere obbligatorio dell’amministrazione separata
frazionale), dall’Assessorato regionale competente su conforme deliberazione
della Giunta regionale. La
suddetta deliberazione del consiglio comunale è depositata per quindici giorni
presso la segreteria comunale con contestuale avviso al pubblico nell’albo
pretorio, affissione di manifesti e pubblicazione su almeno un quotidiano
regionale. Nei successivi
trenta giorni chiunque può formularvi osservazioni che, con successiva
deliberazione, il consiglio comunale dovrà esaminare motivatamente per
procedere all’adozione definitiva della richiesta di “sclassificazione” (sempre
con la maggioranza di due terzi dei componenti). Il decreto assessoriale di
“sclassificazione” sarà, poi, pubblicato per quindici giorni all’albo pretorio
del comune interessato per consentire eventuali ricorsi in opposizione ed,
infine, sul B.U.R.A.S. dopo definizione Le richieste di “sclassificazione”
di terreni dai demani civici possono essere inoltrate dai comuni interessati
entro un anno dall’entrata in vigore della legge, cioè entro il 12 aprile 1997
(art. 2 della legge regionale n. 18/1996). L’art. 2 della legge regionale n.
18/1996 (che inserisce un art. 18 ter nella legge regionale n. 12/1994) prevede
la facoltà per i comuni, quando comporti un reale beneficio per la collettività
locale, di chiedere il trasferimento dei diritti di uso civico dai terreni
oggetto di “sclassificazione” su altri terreni di proprietà comunale idonei
all’esercizio dei diritti di uso civico agrario, boschivo o pascolativo: la
conclusione favorevole del procedimento è sancita con decreto
assessoriale. In tale caso deve
essere seguita la procedura precedentemente descritta propria della
“sclassificazione”. Ulteriore
integrazione della legge regionale n. 12/1994 si è avuta con l’art. 6, comma
29°, della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6 (finanziaria 2001) che consente
alle amministrazioni comunali, anche in assenza del piano di valorizzazione e
recupero delle terre civiche, di richiedere il mutamento di destinazione di
terreni ad uso civico per sole destinazioni pubbliche di recupero ambientale e
di forestazione. Dando corpo a diverse
istanze provenienti da amministrazioni comunali, l’art. 19 della legge
regionale 29 aprile 2003, n. 3
ha riaperto i termini per la richiesta di
“sclassificazione” di terreni dai demani civici per un periodo di due anni
decorrenti dall’entrata in vigore della legge medesima o dall’accertamento
formale della sussistenza di diritti di uso civico ovvero dall’inventario
generale delle terre pubbliche.
Le ipotesi che consentono la richiesta di “sclassificazione” ora
prevedono anche l’avvenuta realizzazione da parte dei Comuni di opere
permanenti di interesse pubblico (comma 2°). E’, infine, stato reso
possibile (comma 3°) anche il trasferimento dei diritti di uso civico, quando
comporti un reale beneficio per i cittadini, su altri terreni di proprietà
comunale.
Aree naturali
protette e demani civici. Anche la normativa sulle aree
naturali protette si è occupata dei diritti di uso civico, accentuandone la
nuova vocazione della tutela ambientale (vds. sent. Corte cost. n. 366/1992):
la legge quadro nazionale 6 dicembre 1991, n. 394 dispone (art. 11, comma 5°)
che restino “salvi i diritti reali e gli
usi civici delle collettività locali secondo le consuetudini locali”,
mentre prescrive la liquidazione, ad opera del competente Commissario per gli
usi civici su istanza dell’ente di gestione dell’area protetta, di eventuali
diritti esclusivi di caccia o altri usi civici relativi a prelievi
faunistici. Infatti, il divieto
di caccia costituisce uno degli elementi fondamentali di un’area naturale protetta[20]. Anche l’art. 14, comma 4°, della legge
regionale 7 giugno 1989, n. 31 (legge quadro regionale sulle aree naturali
protette) dispone la conferma per “gli
usi civici e i diritti reali delle collettività locali” nei territori ove
siano istituiti parchi e riserve naturali, nonché monumenti naturali. Un’ulteriore disposizione normativa
interessante i diritti di uso civico è stata posta con l’art. 12, commi 2° e
3°, della legge 31 gennaio 1994, n. 97.
Essa prevede che, nei comuni montani, i decreti di espropriazione per
opere pubbliche o di pubblica utilità muniti (se necessario) di nullaosta
paesaggistico e di autorizzazione del Ministero dell’Ambiente determinano
l’estinzione dei diritti di uso civico eventualmente gravanti sui terreni
espropriati. Il diritto a compensi
spettanti ai titolari del diritto di uso civico viene determinato dal
competente Commissario per gli usi civici e fatto valere sull’indennità di
espropriazione. In merito è
intervenuta la Corte
costituzionale affermando l’illegittimità della disposizione qualora non
preveda l’acquisizione del parere della regione interessata in relazione alla
cessazione dei diritti di uso civico esistenti sui beni espropriandi quando il
decreto di esproprio promani da un’amministrazione pubblica statale ed in
quanto preveda la determinazione del predetto compenso da parte del Commissario
per gli usi civici anziché da parte della regione competente (Corte cost.,
sent. n. 156/1995).
7. Recente attività
amministrativa da parte della Regione autonoma della Sardegna ed attuale
situazione dei demani civici. Prospettive.
Nel
corso di questi ultimi anni i demani civici sono stati oggetto di ulteriori
tentativi di “aggressione legislativa” per soddisfare istanze ben poco in linea
con i pubblici interessi. L’art. 27 (“disposizioni varie”) della legge
regionale 11 maggio 2006, n. 4 aveva sostituito integralmente alcune
disposizioni del vigente quadro normativo.
Testualmente:
13. Il comma 3
dell'articolo 5 della legge regionale 14 marzo 1994, n. 12, è così
sostituito:
"3. Contro i decreti di accertamento è ammesso ricorso
in opposizione. Il dirigente competente dell'Assessorato regionale
dell'agricoltura e riforma agropastorale annulla i decreti di accertamento
relativi a quei terreni nei quali risulti inequivocabilmente non siano
praticati o formalmente reclamati da oltre un ventennio gli usi civici.".
14. Dopo il
comma 5 dell'articolo 5 della legge regionale n. 12 del 1994 è aggiunto il
seguente:
"5 bis. Non sono passibili di provvedimento definitivo di accertamento
i terreni nei quali: i diritti delle collettività ad utilizzare i beni immobili
non siano praticati o reclamati da oltre un ventennio, l'estinzione della
pratica dell'uso civico sia avvenuta con violenza o clandestinità, l'uso civico
su quei terreni abbia perso irreversibilmente la sua funzione economico-sociale
da dimostrarsi tramite inequivocabili atti di disposizione.".
15. La lettera
b) del comma 1 dell'articolo 18 bis della legge regionale n. 12 del 1994 è
sostituita dalla seguente:
"b) siano stati alienati prima della data di emanazione della
determinazione di accertamento dei diritti di uso civico di cui all'articolo 5
della presente legge o siano stati utilizzati dai comuni per la costruzione di
opere permanenti di interesse pubblico o, rilevata la finalità di interesse
pubblico, per la realizzazione di piani di zona ai sensi della Legge 18 aprile
1962, n. 167 e della Legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive
modifiche e integrazioni, o di piani per gli insediamenti produttivi o di piani
particolareggiati approvati o di piani per le zone F turistiche inserite nel
PUC comunale".
La legge regionale n. 4/2006 riusciva, se
possibile, a bissare ed ampliare la già pesante portata negativa delle
disposizioni sulla “sclassificazione” dal regime demaniale civico introdotte
dalla legge regionale n. 18/1996. La
nuova legge andava a prevedere norme veramente eversive dei demani civici: il
dirigente del competente Servizio dell’Assessorato regionale dell’agricoltura
può annullare i decreti di accertamento dei demani civici se i relativi diritti
“non siano praticati o formalmente
reclamati da oltre un ventennio” (art. 27, comma 13°), senza minimamente
porsi il problema di quante centinaia di ettari siano occupati illegittimamente
e, soprattutto nelle zone dell’interno, tutti stanno zitti – formalmente o meno
– per paura di ritorsioni. Il comma
successivo appariva addirittura schizofrenico: “non sono passibili di provvedimento definitivo di accertamento i
terreni nei quali: i diritti delle collettività ad utilizzare i beni immobili
non siano praticati o reclamati da oltre un ventennio, l’estinzione della
pratica dell’uso civico sia avvenuta con violenza o clandestinità”, l’uso
civico su quei terreni abbia perso irreversibilmente la sua funzione sociale da
dimostrarsi tramite inequivocabili atti di disposizione” (art. 27, comma
14°). In sostanza veniva premiato chi
aveva occupato illecitamente i demani civici soffocando i relativi diritti “con violenza o clandestinità”,
incentivando l’occupazione abusiva delle terre collettive. Infine, un’inguardabile “sanatoria” per
le vendite (o svendite) illegittime perché non autorizzate di terreni ad uso
civico intervenute prima dell’individuazione dei relativi demani civici o la
realizzazione di opere pubbliche e di preminente interesse pubblico o –
incredibile – l’inclusione in piani particolareggiati ed in zone “F –
turistiche” dei piani urbanistici comunali (art. 27, comma 15°). In seguito alle forti proteste
provenienti da parte del mondo ecologista (Amici della Terra e Gruppo
d’Intervento Giuridico) e da parte di numerose Amministrazioni locali, venne
approvata una disposizione correttiva (art. 36 della legge regionale 12 giugno
2006, n. 9). Testualmente:
“Art. 36 -
Usi civici
1. I commi 13, 14 e 15 dell'articolo 27 della legge regionale 11 maggio 2006,
n. 4 (Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa,
politiche sociali e di sviluppo), sono sostituiti dai seguenti:
"13. Il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 14 marzo 1994, n.
12, è sostituito dal seguente:
"3. Contro i decreti di accertamento è ammesso ricorso in opposizione. Il
dirigente competente dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma
agro-pastorale annulla i decreti di accertamento relativi a quei terreni che
siano stati utilizzati per la realizzazione di opere pubbliche, di PEEP e di
PIP."
14. Dopo il comma 5 dell'articolo 5 della legge regionale n. 12 del 1994 è
aggiunto il seguente:
"5 bis. Non sono passibili di provvedimento definitivo di accertamento i
terreni che siano stati utilizzati per la realizzazione di opere pubbliche, di
PEEP e di PIP."
15. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 18 bis della legge regionale n. 12
del 1994 è sostituita dalla seguente:
"b) siano stati alienati prima dell'entrata in vigore della Legge 8 agosto
1985, n. 431, da parte dei comuni mediante atti posti in essere dai comuni
stessi senza il rispetto della normativa di cui alla Legge 16 giugno 1927, n.
1766, o siano stati utilizzati dai comuni per la costruzione di opere
permanenti di interesse pubblico o per la realizzazione di PEEP o di
PIP;".
L’attività amministrativa della Regione autonoma della
Sardegna ha avuto un contenuto impulso nel corso degli ultimi anni, in
particolare sotto la spinta di un’indagine di controllo sulla relativa gestione
(legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni) svolta
dalla Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione autonoma della
Sardegna. La Corte dei conti isolana ha
nettamente evidenziato, con le deliberazioni n. 6/2002 del 31 maggio 2002 e n.
9/2004 del 15 novembre 2004, una nutrita
serie di carenze gestionali indicando alcune soluzioni per un’efficace gestione dell’importante materia[21]. Il Settore dell’Assessorato regionale dell’agricoltura
preposto alla gestione delle competenze regionali in materia appare
perennemente sotto dimensionato (pochi i funzionari ed i tecnici addetti), non
risultano mai stati effettuati interventi di recupero di terreni abusivamente
occupati[22], varie competenze (es.
istruttorie sulle istanze comunali di disposizioni dei terreni rientranti nei
demani civici, ecc.) sono state delegate agli Ispettorati provinciali
dell’agricoltura, spesso privi di alcuna conoscenza della materia. Tuttavia, nel corso degli ultimi anni,
sono stati emanati numerosi provvedimenti di accertamento dei diritti di uso
civico in vari Comuni sardi[23]
e sono stati approvati i relativi piani di valorizzazione delle terre civiche
ed i regolamenti comunali. Una realtà
decisamente importante per la
Sardegna (i terreni
ad uso civico, inclusi o meno in provvedimenti di dichiarazione,
assommano a più di 370.000 ettari,
circa il 15 % del territorio regionale,
spesso zone di rilevante interesse ambientale), ma tuttora non destinataria dell’adeguato
interesse da parte dell’Amministrazione regionale e, conseguentemente, da parte
dei singoli Comuni. Senza contare che
cattiva gestione o omissioni relative ai demani civici spesso ha comportato
rilevanti problemi di ordine pubblico in vari centri dell’interno dell’Isola[24].
Attuale situazione dei demani civici. In definitiva, è emersa,
dall’attività di indagine di controllo sulla gestione svolta (2002-2004) dalla
locale Sezione di controllo della Corte dei conti sopra citata, una realtà
regionale dei demani civici di estrema importanza, che coinvolge tutte le
quattro le “vecchie” province sarde e numerosi comuni, come di seguito
sinteticamente riportato:
Ø Provincia di Cagliari Þ circa 24.900 ettari di
demani civici su una superficie provinciale di 679.828 ettari (3,66
%)[25] nei Comuni di Arbus,
Armungia, Assemini, Barumini, Capoterra, Carbonia, Decimoputzu, Dolianova,
Domusnovas, Fluminimaggiore, Genuri, Gesico, Gesturi, Gonnesa, Gonnosfanadiga,
Guamaggiore, Guasila, Iglesias, Las Plassas, Mandas, Muravera, Musei, Narcao,
Nuxis, Ortacesus, Pabillonis, Pula, Quartu Sant’Elena, Samassi, San Basilio,
San Gavino Monreale, San Nicolò Gerrei, San Sperate, Santadi, San Vito,
Sarroch, Selegas, Serramanna, Setzu, Siddi, Siliqua, Silius, Teulada, Tuili,
Turri, Ussana, Uta, Villacidro, Villamassargia, Villanovafranca, Villaputzu;
Ø Provincia di Nuoro
Þ circa 105.000 ettari di
demani civici su una superficie provinciale di 704.392 ettari
(14,90 %) nei Comuni di Aritzo, Arzana, Baunei, Birori, Bitti, Bolotana,
Bortigali, Bosa, Desulo, Dorgali, Dualchi, Flussio, Fonni, Galtellì, Genoni,
Jerzu, Lanusei, Loceri, Loculi, Lula, Macomer, Magomadas, Modolo, Nurallao,
Onifai, Orune, Osini, Posada, Sagama, Seui, Seulo, Silanus, Siniscola, Sorgono,
Tertenia, Tiana, Tonara, Ulassai, Urzulei, Villagrande Strisaili,
Villanovatulo;
Ø Provincia di Oristano Þ circa 21.700 ettari di
demani civici su una superficie provinciale di 262.595 ettari (8,26
%) nei Comuni di Ales, Ardauli, Baradili, Baressa, Bidonì, Cabras, Ghilarza,
Marrubiu, Milis, Morgongiori, Narbolia, Nughedu Santa Vittoria, Oristano,
Palmas Arborea, Pau, Riola Sardo, San Nicolò d’Arcidano, Santa Giusta, Scano di
Montiferro, Siamanna, Siapiccia, Simaxis, Sini, Solarussa, Sorradile, Terralba,
Uras, Usellus, Villaurbana, Zerfaliu;
Ø Provincia di Sassari
Þ circa 10.000 ettari di
demani civici su una superficie provinciale di 751.991 ettari (1,32
%) nei Comuni di Aggius, Alghero, Anela, Ardara, Banari, Benetutti, Berchidda,
Bonnannaro, Bono, Bonorva, Borutta, Bultei, Burgos, Calangianus, Cargeghe,
Chiaramonti, Codrongianos, Esporlatu, Florinas, Ittiri, Laerru, La Maddalena, Martis,
Muros, Nughedu San Nicolò, Nule, Osilo, Ossi, Ozieri, Padria, Pattada, Porto
Torres, Pozzomaggiore, Putifigari, Santa Teresa di Gallura, Sassari, Sedini,
Sennori, Siligo, Sorso, Tempio Pausania, Tissi, Torralba, Usini, Villanova
Monteleone.
Allo stato i demani
civici oggetto di specifici provvedimenti di accertamento commissariali o
assessoriali si estendevano su circa 161.600 ettari su una
superficie regionale di 2.398.806 ettari (6,73 %) in
centossessantasette sui trecentoottantuno Comuni della Sardegna (43,83 %). Tuttavia, secondo stime attendibili, devono
essere oggetto di provvedimento dichiarativo almeno ulteriori 200.000 ettari circa:
la percentuale di territorio regionale interessata da diritti di uso civico
salirebbe, così, perlomeno al 15,07 %[26].
estensione
dei demani civici in rapporto al territorio
provinciale e regionale
|
provincia
|
superficie in ettari
|
usi civici in ettari
|
%
|
|
Cagliari
|
679.828
|
24.900
|
3,66
|
|
Nuoro
|
704.392
|
105.000
|
14,9
|
|
Oristano
|
262.595
|
21.700
|
8,26
|
|
Sassari
|
751.991
|
10.000
|
1,32
|
|
tot. Sardegna
|
2.398.806
|
161.600
|
6,73
|
|
|
usi civici in Sardegna –
in ettari
|
|
superficie totale
|
usi civici accertati
|
usi civici da accertare
|
|
2.398.806
|
161.600
|
200.000
|
|
|
 |
|
|
 |
Nel corso del
2005 sono state portate a compimento dal competente Assessorato regionale
dell’agricoltura e riforma agro-pastorale (Servizio affari legali, controllo
enti e usi civici) ulteriori operazioni di accertamento dei demani civici nei
seguenti Comuni: Dorgali, Cuglieri, Carloforte, Buschi, Buddusò, Alà dei Sardi,
Albagiara, Villaputzu, Villasimius, Villaspeciosa, Ossi, Oschiri, Quartucciu,
Sadali, Paulilatino, Selargius, Sardara, Tortolì, Sant’Andrea Frius, Sanluri,
Samugheo, Siamanna, Gairo, Portoscuso, Perdasdefogu, Villasalto, Monti, Musei,
Nurri, Nurachi, Bauladu, Oliena, Oniferi, Girasole, Genico, Lula, Simaxis,
Sindia, Solarussa. Attualmente sono
così almeno duecentosei su trecentottantuno i Comuni aventi demani civici in
Sardegna (54,06 %), mentre recentissime stime si spingono ad indicare in
addirittura nel 20 % del territorio regionale l’ammontare complessivo delle
terre soggette ad uso civico (circa 480.000 ettari).
FONTI NORMATIVE
normativa
nazionale
- legge
16/6/1927, n. 1766, normativa e riordino degli usi civici;
- regio decreto
26/2/1928, n. 332, regolamento di esecuzione della legge sugli usi civici.
normativa
regionale sarda
- legge
regionale 14/3/1994, n. 12, disposizioni in materia di usi civici;
- legge
regionale 18/4/1996, n. 18, norme in materia di “sclassificazione” di terreni
dai demani civici;
-
legge
regionale 29/4/2003, n. 3 (art. 19), disposizioni in materia di usi civici;
-
legge regionale 11/5/2006, n. 4 (art. 27), disposizioni in materia di
usi civici;
-
legge
regionale 12/6/2006, n. 9 (art. 36),
disposizioni correttive in materia di usi civici.
[1] La funzione della salvaguardia ambientale,
insieme a quella tradizionale dell’esercizio
dei diritti della collettività locali, è oggi aspetto fondamentale dei demani
civici, come delineato chiaramente anche dalla giurisprudenza costituzionale:
vds. sentenze nn. 345/1997 e 46/1995 ed ordinanze nn. 71/1999, 316/1998, 158/1998,
133/1993. Vds. anche Cass. civ., S.U.,
12 dicembre 1995, n. 12719; Cass. pen., Sez. III, 29 maggio 1992, n. 6537.
[2] Vds. Enciclopedia
del Diritto, voce “usi civici”, a
cura di PETRONIO, pp. 930 e ss., 1992, e Codice
dell’ambiente, voce “usi civici”,
a cura di PROVENZALI, pp. 1383 e ss., 1999.
[3] Vds. DE PAOLIS,
Diritti di uso civico e ambiente, in
Ambiente: consigli e pratica per l’impresa, IX, pp. 37 e ss., 1995.
[4] Vds. ASTUTI, Aspetti e problemi del riordinamento degli usi civici in Italia, in Tradizione romanistica e civiltà giuridica
europea, II, pp. 1169 e ss., Napoli, 1984.
[5] Vds. CERULLI IRELLI, Proprietà pubblica e diritti collettivi, Padova, 1983; CERVATI, Aspetti della legislazione vigente circa usi
civici e terre di uso civico, in Riv.
trim. dir. pubbl., pp. 90 e ss., 1967.
[6] Il Regnum
Sardiniae et Corsicae venne creato da papa Bonifacio VIII il 4 aprile 1297
che lo diede, previa sottomissione feudale, al Re d’Aragona Giacomo II. In realtà papa Bonifacio VIII non aveva
alcun potere diretto sulla Sardegna e sulla Corsica, ma tale infeudazione si
inquadrava nel sistema di alleanze papali in funzione da un lato di
contenimento del potere dell’Imperatore del Sacro Romano Impero, dall’altro di
favore nei confronti della casata degli Angioini, titolari della corona
siciliana posta in pericolo proprio dai catalano-aragonesi. I sovrani aragonesi, quindi, se volevano
cingere anche sostanzialmente la corona sarda, dovevano conquistare l’Isola,
operazione che durò quasi un secolo, dal 1323 al 1409. La Corsica, di fatto, non venne mai conquistata.
[7] Si tratta, in particolare, delle carte reali
dell’1 ottobre 1768 e del 18 settembre 1799, del pregone (legge) del 2 agosto
1800 e del regio editto del 3 dicembre 1806.
[8] Il Code
Napoleon, matrice dei nuovi “codici civili” e del riconoscimento del pieno
diritto di proprietà, è del 1806.
[9] La Sardegna è stata l’ultima regione europea che ha
visto l’abolizione del feudalesimo.
[10] Diversi Stati pre-unitari (Granducato di
Toscana, Repubblica Romana, Repubblica Cisalpina e poi Regno d’Italia)
cercarono di liquidare i diritti di uso civico con numerosi atti normativi,
altri, invece, cercarono di contemperare le varie esigenze tentando una
razionalizzazione della materia (Regno delle Due Sicilie, Stato Pontificio,
Regno Lombardo-Veneto). Per una
disamina delle legislazioni e delle vicende pre-unitarie vds. PETRONIO, Qualche spunto sulla questione demaniale in
Italia prima della legge Zucconi, in Usi
civici e proprietà collettive bel centenario della legge 26 giugno 1888
(Atti del convegno in onore di Giovanni Zucconi:1845-1894, Camerino, 16-18
giugno 1988), 1991; ACROSSO e RIZZI, Codice
degli usi civici, Roma, 1956; PALERMO, Usi
civici, in Noviss. dig. it., XX,
pp. 213 e ss., 1975.
[11] La cussorgia,
anch’essa di origine feudale, non è un diritto di uso civico, non ha rilevanza
pubblicistica, ma identifica una forma di godimento individuale ed esclusiva di
un fondo chiuso avente titolo in un atto
di natura concessoria. L’istituto,
pur essendo così risalente, interessa ancora ampie aree della Provincia di
Cagliari (Comuni di Sìnnai, Maracalagonis e Burcei) per un’estensione di
perlomeno 11.000
ettari. In
materia di cussorgia vds. ORNANO, Note in
tema di cussorgie, in Riv. giur.
sarda, I, pp. 138 e ss., 1993; CORONA, Cussorgie,
in Studi economico-giuridici, Fac.
Giurispr. Cagliari, LIII, pp. 71 e ss., 1990.
Analogamente non rientra fra gli usi civici il diritto di livello (o
censo) determinato dall’accordo pattizio fra il proprietario terriero (detto
livellante o concedente oppure direttario) ed il beneficiario (il livellario)
ed avente ad oggetto il possesso ed il godimento del terreno verso il pagamento
di un canone annuo, anche in natura, e migliorìe del fondo. Il diritto di livello è ereditario, qualora
il contratto (libellus, dal quale il
nome dell’istituto) non sia stato risolto.
Pur essendo un relitto storico, rivela una realtà tuttora estesa
nell’Iglesiente: ben 9.702 diritti di livello nei comuni di Iglesias, Carbonia,
Tratalias, Teulada, Santadi, Giba, S. Anna Arresi, Piscinas e Masainas. Tali diritti, di natura privatistica, in
Sardegna sono sorti nel medioevo per impulso del Comune di Villa di Chiesa
(oggi Iglesias) che così incentivava le ricerche minerarie e la coltivazione
dei fondi, mantenendo tuttavia la proprietà dei terreni.
[12] La convenzione per la concessione delle
ferrovie sarde con relativo capitolato venne stipulata il 14 luglio 1862 fra i
Ministri delle finanze, dei lavori pubblici, dell’agricoltura e dell’industria
e commercio con Gaetano Semenza, rappresentante della Società inglese: la
convenzione ed il capitolato vennero approvati con la legge 4 gennaio 1863, n.
1105.
[13] Ancora nel 1868 e nel 1898 scoppiarono nel
Nuorese vari tumulti al grido di “a su
connottu !”, letteralmente “torniamo al conosciuto !”. Larghi strati del ceto agro-pastorale,
infatti, erano stati fortemente danneggiati dalla politica di privatizzazione
delle terre pubbliche ad uso civico, per cui intendevano recuperare
consuetudini e prassi un tempo riconosciute e vigenti. Per le vicende della fine ‘800 e dei primi
decenni del ‘900 vds. ACROSSO e RIZZI, op.
cit., pp. 602 e ss.; BIROCCHI, Per la
storia della proprietà perfetta in Sardegna, Milano, pp. 61 e ss., 393 e
ss., 1982; SOLMI, Ademprivia. Studi sulla
proprietà fondiaria in Sardegna, in Studi
storici sulla proprietà fondiaria nel Medio Evo, Roma, pp. 231 e ss., 1937.
[14] Si tratta del regio decreto-legge 22 maggio
1924, n. 751, del regio decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1484 e del regio
decreto-legge 16 maggio 1926, n. 895.
[15] Vds.
in particolare sentt. Corte cost. n. 46/1995, n. 133/1993 e ord. Corte cost. n. 71/1999; sentt. Cass.
civ., S.U., 12 dicembre 1995, n. 12719; Cass. civ., S.U., 28 dicembre 1994, n.
11225; Cass. civ., S.U., 9 novembre 1994, n. 9287; Cass. civ., S.U, 11 novembre
1992, n. 12151; Cass. civ., S.U., 24 aprile 1992, n. 4963; Cass. civ., Sez. II,
26 ottobre 1994, n. 8778.
[16]
Vds. Cass. civ., Sez. II, 22 novembre 1990, n. 11265; Cons. Stato,
Sez. VI, 21 febbraio 1997, n. 318; Cons. Stato, Sez. II, 7 gennaio 1965, n.
1178; T.A.R. Puglia, Sez. Bari, 30 dicembre 1986, n. 1259.
[17]
Vds. ord. Corte cost. n. 391/1998; Cons. Stato, Sez. VI, 21
febbraio 1997, n. 318; Cons. Stato, Sez. VI, 21 febbraio 1983, n. 93; Cons.
Stato, Sez. VI, 5 maggio 1987, n. 291; Cass. civ., Sez. II, 27 settembre 1996,
n. 8528; Cass. civ., Sez. III, 23 giugno 1993, n. 6940. Un caso interessante si è verificato
recentemente proprio in Sardegna ed ha visto il diniego da parte del
Commissario per gli usi civici della richiesta di legittimazione delle vendite
illegittime di ampi terreni ad uso civico sulla costa di Muravera (ove poi
erano stati edificati, quindi abusivamente, complessi immobiliari) inoltrata
dallo stesso Comune di Muravera e da parte di diversi privati acquirenti a non
domino con l’intervento ad opponendum
delle associazioni ecologiste Amici della Terra e Gruppo d’Intervento
Giuridico: si tratta dell’ordinanza commissariale n. 523 del 6 marzo 1996.
[18] Vds. Cass. civ., 19 ottobre 1967, n. 2553.
[19] I casi più eclatanti si sono verificati nelle
aree costiere dei Comuni di Muravera e Gonnesa (CA), Narbolìa e Cabras
(OR). Per un’esauriente ricostruzione
della vicenda vds. sent. Comm. usi civici Sardegna, 12 gennaio 1998, n.
118. Le sentenze Corte cost. n.
511/1991 e n. 221/1992 hanno riconosciuto la legittimità costituzionale di
provvedimenti legislativi regionali concernenti “sclassificazioni” (rectius “sdemanializzazioni”) di terreni
dai demani civici quando, in virtù delle più disparate vicende, abbiano di
fatto perso irrevocabilmente le loro caratteristiche e ne consegua un reale
beneficio per la collettività interessata.
[20] Divieto stabilito dagli artt. 11, comma 3°,
lett. a, e 22, comma 6°, della legge
n. 394/1991 e 21, comma 1°, lett. b,
e 30, comma 1°, lett. d, della legge
11 febbraio 1992, n. 157, nonché dall’art. 61, comma 1°, lett. c, della legge regionale 29 luglio 1998,
n. 23. Vds. anche sentt. Corte cost.
nn. 20/2000, 389/1999, 35/1995, 366/1992, 1002/1988, 223/1984. Per un contributo in materia di rapporti
fra usi civici e parchi naturali vds. DELIPERI, Diritti di uso civico e parchi naturali: una convivenza possibile ed
auspicabile, in Riv. giur. ambiente,
Milano, pp. 811 e ss., 2000, nota di
commento all’ordinanza del Commissario per gli usi civici della Sardegna n. 2
del 24 gennaio 2000 relativa alla conferma della sussistenza dei diritti di uso
civico successivamente all’istituzione del parco nazionale del Gennargentu –
Golfo di Orosei (D.P.R. 30 marzo 1998).
[22] Ha rivelato migliori prospettive l’attività
intrapresa dal Commissario per gli usi civici in accordo con il citato Ufficio
regionale. Sono state distinte, in
pratica, due ipotesi: quella in cui l’occupatore non contesti la natura
demaniale del fondo, in quanto detentore in base ad un titolo compatibile con
tale natura ovvero sine titulo ma
comunque senza contestazione della natura demaniale del fondo medesimo, e
quella in cui l’occupatore contesti la natura demaniale del terreno,
ritenendolo di sua proprietà ovvero ritenendo di poter vantare un titolo
incompatibile con la natura demaniale. Nel
primo caso è stato richiesto ai comuni di provvedere direttamente al recupero
dei terreni in via amministrativa, nel secondo caso, invece, essendo in
discussione la medesima esistenza, natura o estensione dei diritti di uso
civico, il recupero avverrà in via giudiziale, in quanto competenza giurisdizionale
esclusiva del Commissario per gli usi civici ai sensi dell’art. 29, comma 2°,
della legge n. 1766/1927 (vds. sentt. Corte cost. nn. 46/1995 e 133/1993, ord.
Corte cost. n. 71/1999; Cass. civ., S. U., 12 dicembre 1995, n. 12719; Cass.
civ., S. U., 28 dicembre 1994, n. 12225; Cass. civ., S. U., 9 novembre 1994, n.
9827; Cass. civ., S. U., 11 novembre 1992, n. 12151; Cass. civ., S. U., 24
aprile 1992, n. 4963; Cass. civ., Sez. II, 26 ottobre 1994, n. 8778). E’ stato, quindi, avviato d’ufficio il
recupero in via giurisdizionale di terreni appartenenti ai demani civici e
detenuti abusivamente nelle circoscrizioni comunali di Villaputzu, Macomer,
Narbolia, Villamassargia, Dorgali, Urzulei, Quartu S. Elena, Porto Torres,
Villanova Monteleone, Carbonia, Iglesias, Ortacesus, Florinas, Usini, Sedini,
Martis, Bortigali, Villagrande Strisaili, Onifai, Muravera e Baunei. Tuttavia, i periodi non brevi ed
infrequenti di mancanza del titolare dell’ufficio commissariale ha comportato
forti riflessi negativi sulla relativa attività giurisdizionale di recupero dei
terreni appartenenti ai demani civici abusivamente occupati.
[23] La relativa attività, oltre i servizi di
consulenza ed assistenza tecnico-amministrativa, riguarda un ampio complesso di
operazioni finalizzate all’accertamento ed alla compilazione dell’inventario
dei demani civici: le verifiche riguardano una molteplicità di archivi
(Archivio di Stato, vecchio e nuovo catasto, archivi comunali, ecc.), i dati
raccolti, di natura tecnica, amministrativa e storico-giuridica, devono essere
interpretati, “bonificati”, uniformati, informatizzati e resi in forma grafica)
viene svolta da Società esterne in base a specifici appalti di servizi.
[24] “Riveste
particolare interesse in merito alle problematiche delle occupazioni sine
titulo dei demani civici la situazione che si vive da ormai numerosi anni a
Lula (NU), centro barbaricino giunto anche alla ribalta nazionale ed
internazionale a causa della vacanza amministrativa che si protrae dal lontano
1992, quando l’ultima amministrazione comunale regolarmente eletta fu costretta
alle dimissioni da una serie di attentati. Da allora le consultazioni elettorali
amministrative non si sono più svolte a causa della mancanza di candidati
ovvero non hanno visto raggiungere il quorum minimo degli elettori partecipanti. Dal 1992 il Comune di Lula è retto, quindi,
da un commissario prefettizio. La
prossima consultazione elettorale è prevista per il 26 maggio 2002 e vede un
solo candidato sindaco sostenuto da un’unica lista. Da notizie acquisite dal Commissariato
per gli usi civici per la
Sardegna (che, a sua volta, si basano su accertamenti svolti
dalle Forze di polizia) risulta evidente come la causa principale della grave
situazione creatasi nel centro barbaricino sia determinata in particolare dal
mancato recupero al demanio civico di centinaia di ettari di terreni ad uso
civico occupati illegittimamente da alcune ben determinate persone: pur
interessato formalmente dal Commissario per gli usi civici fin dal maggio 1997,
l’Assessorato regionale all’agricoltura e riforma agro-pastorale non ha
ritenuto opportuno provvedere in via sostitutiva al recupero dei suddetti
terreni. Nel medesimo anno veniva
emanato il provvedimento di formale accertamento del demanio civico. Soltanto nel luglio del 2000 il
commissario prefettizio ha provveduto ad adottare provvedimenti per istituire
un tariffario per il pascolo sulle terre civiche, con importi invero minimi
(lire 3.000 annue per bovino, lire 2.000 annue per cavallo, lire 1.500 annue
per vitello e per suino, lire 1.000 per asino, lire 500 per ovino e capra) per
il periodo 1992-2000: si ignora, tuttavia, l’effettivo introito” (deliberazione
Sez. controllo Corte dei conti per la Regione autonoma della Sardegna, 3331 maggio
2002, n. 6).
[25] Nella Provincia di Cagliari sono presenti
anche circa 11.000
ettari di terreno interessati da diritti di cussorgia –
vds. nota n. 12 – che farebbero salire al 5,28 % la percentuale di territorio provinciale interessata
da diritti d’uso collettivi di qualsivoglia natura.
[26] Comprese le aree gravate da diritti di
cussorgia in Provincia di Cagliari la percentuale di territorio regionale
interessata da diritti d’uso collettivi di qualsivoglia natura sale al 7,19 %,
includendovi i soli terreni oggetto di provvedimento commissariale o
assessoriale di dichiarazione, ed al 15,53 % considerando la stima delle aree
ancora da dichiarare.