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pagine XVI- 542

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[ Caccia e Animali ]

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Dottrina: V.I.A. regionale: la sentenza del Consiglio di Stato n. 2851 del 17 maggio 2006.
Inserito il 09/03/07 da God

Ambiente in genere fleur ha scritto "V.I.A. regionale: la sentenza del Consiglio di Stato n. 2851 del 17 maggio 2006.

La sentenza del Consiglio di Stato n. 2851 del 17 maggio 2006, nel confermare la sentenza del T.A.R. Sardegna n. 83/2004, chiarisce alcuni aspetti, particolarmente importanti, relativi al procedimento di valutazione d’impatto ambientale di competenza regionale.
IL FATTO.
In conclusione della complessa procedura di VIA avente ad oggetto il progetto di ampliamento del porto turistico gestito dalla Calaverde s.r.l., nel Comune di Pula (Ca), la Giunta regionale della Sardegna, con delibera n. 34/64 del 29 ottobre 2002, manifestava il proprio parere negativo sulla compatibilità del progetto, discostandosi in tale parere, dal giudizio positivo espresso dall’Assessore dell’ambiente (il quale, peraltro, in un primo momento si espresso in senso negativo) organo competente allo svolgimento della fase istruttoria. Per tale motivo, la società Calaverde s.r.l., ritenendo il provvedimento della Giunta regionale illegittimo, lo impugnava dinanzi al T.A.R. della Sardegna che, con la sentenza n. 83/2004, lo rigettava. Sentenza successivamente confermata dal Consiglio di Stato, con la decisione in oggetto.
LA SENTENZA - Cons. St. sez. VI, 17 maggio 2006 n. 2851.
Gli aspetti chiariti dal Consiglio di Stato sono, essenzialmente, due.
In primo luogo, valutando una serie di censure di natura formale, la sentenza ribadisce la competenza della Giunta regionale “a provvedere in ordine alla valutazione dell’impatto ambientale dei progetti delle opere ricadenti, come quella in esame, all’interno di aree della regione Sardegna” in base al disposto dell’art. 31, comma 1, lettera b della legge regionale 18 gennaio 1999 n.1. Il ruolo attribuito dalla legge regionale all’Assessore dell’ambiente, in materia di V.I.A., è quello di organo tecnico competente allo svolgimento dell’istruttoria, con funzioni di coordinamento delle attività finalizzate ad ottenere gli elementi indispensabili per una corretta e ponderata valutazione dell’impatto ambientale del progetto e, soprattutto, per una corretta decisione da parte della Giunta regionale, unico organo competente ad esprimere una pronuncia definitiva relativamente all’impatto dell’opera sul territorio.
In qualità di organo preposto all’istruttoria, l’Assessore all’ambiente aveva il dovere di comunicare all’organo decidente, la Giunta regionale, le proprie valutazioni riguardo all’impatto del progetto sul delicato contesto ambientale nel quale si sarebbe inserito e lo ha fatto attraverso il ritiro dell’originaria proposta, in sede di approvazione della delibera impugnata. Tale comunicazione, come precisato dal Consiglio di Stato, costituisce “attività endoprocedimentale non rilevante all’esterno” quindi, rientra nell’attività di coordinamento svolta dall’Assessore all’ambiente, che si manifesta anche attraverso il “raccordo tra gli organi tecnici preposti all’istruttoria e l’organo decidente” ossia, la Giunta regionale la quale, ribadisce il Consiglio di Stato, non era vincolata ad attenersi al parere dell’organo tecnico.
Il secondo aspetto analizzato dalla sentenza in oggetto, riguarda i limiti del potere discrezionale dell’amministrazione, regionale e non, nella procedura di valutazione d’impatto ambientale.
Come sappiamo, la procedura di valutazione d’impatto ambientale ha lo scopo di individuare ed analizzare gli effetti, diretti ed indiretti, di un progetto, su diversi fattori: l’uomo, la flora, la fauna, il suolo, l’acqua, il territorio, i beni materiali, il patrimonio culturale, la loro interazione, e “consente di acquisire gli elementi necessari ad un corretto bilanciamento tra danni e benefici derivanti dall’esecuzione dell’opera pubblica” come già puntualizzato dallo stesso Consiglio di Stato. Un’analisi avente ad oggetto fattori così eterogenei, richiede uno studio ampio ed approfondito dei diversi interessi coinvolti dalla realizzazione dell’opera e non può basarsi, soltanto, su parametri tecnici prefissati e calcolabili in modo obiettivo. A tal proposito, correttamente, il Consiglio di Stato chiarisce che la V.I.A. non costituisce “un mero giudizio tecnico, suscettibile di verificazione sulla base di oggettivi criteri di misurazione ma, presenta profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa sul piano dell’apprezzamento degli interessi pubblici in rilievo” e, conseguentemente, la scelta dell’amministrazione “è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in ipotesi in cui risulti evidente lo sconfinamento dal potere discrezionale riconosciuto all’amministrazione”. Invero, il potere discrezionale della pubblica amministrazione non viene esercitato in osservanza di norme predefinite, alle quali potersi riferire per verificare eventuali scorrettezze nell’esercizio del potere stesso. L’unica regola alla quale l’amministrazione è tenuta ad uniformarsi, nelle sue scelte, consiste nel rispetto del principio di “logicità-congruità”, pertanto, la sua decisione deve apparire logica e congrua in riferimento a tutti gli interessi pubblici coinvolti e alla situazione concreta; in caso contrario, si avrà un uso scorretto del potere discrezionale, un suo sviamento, con conseguente annullabilità del provvedimento adottato.
Nel caso in questione, tale sviamento, o“sconfinamento”, come afferma il Consiglio di Stato, non si è verificato e la Giunta regionale ha agito in modo imparziale, logico, congruo, comparando gli opposti interessi coinvolti nella realizzazione dell’opera: da un lato, la necessità di salvaguardare preminenti valori ambientali dall’altro, l’interesse pubblico all’esecuzione dell’opera. D’altra parte, l’impatto negativo del progetto è dimostrato sia dalla natura e dalle dimensioni dell’intervento, sia dalle modificazioni che sono state apportate al progetto, dalla Calaverde s.r.l., nel corso del procedimento istruttorio. Infatti, le modifiche al progetto originario non hanno eliminato il carattere invasivo e dannoso dell’opera per il territorio, e “non sono state ritenute sufficienti alla Giunta a far ritenere che la compromissione all’ambiente fosse compensata da altri profili di utilità generale del progettato intervento”.

Claudia Basciu
"

 
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