Consiglio di Stato Sez. II n. 4845 del 17 giugno 2026
Urbanistica. Inammissibilità della "sanatoria con opere" e valutazione unitaria dell'abuso edilizio
Ai fini del rilascio dell’accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001, è preclusa la cosiddetta "sanatoria con opere", non essendo consentita l'esecuzione di interventi postumi alla presentazione della domanda per rendere l'immobile conforme alla disciplina urbanistico-edilizia. Il requisito della doppia conformità impone che l’opera sia conforme alla normativa vigente sia al momento della realizzazione che al momento dell'istanza, escludendo ogni adeguamento strutturale o funzionale successivo. L’intervento abusivo deve essere considerato in modo unitario e inscindibile, impedendo la scissione delle opere in singole parti per ottenere sanatorie parziali. Tale principio non risulta superato dalle novità introdotte dal D.L. n. 69/2024 (conv. in L. n. 105/2024), poiché l'attenuazione della doppia conformità è limitata esclusivamente alle fattispecie di cui al nuovo art. 36-bis del medesimo Testo Unico. Pertanto, il parziale adempimento a un ordine di demolizione non legittima il riesame di una sanatoria precedentemente negata per carenza dei presupposti di legge
Pubblicato il 17/06/2026
N. 04845/2026REG.PROV.COLL.
N. 09756/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9756 del 2024, proposto da
Sonia Santagati, Rosaria Pergola, Calogero Santagati, rappresentati e difesi dall'avvocato Angela Sarli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Paderno Dugnano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Monica Modolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) n. 1411/2024, resa tra le parti, relativa all’impugnazione del provvedimento del 18 febbraio 2020 con cui il direttore dell’Ufficio Sportello Unico per l’Edilizia del Comune di Paderno Dugnano ha respinto l’istanza di rilascio di permesso di costruire in sanatoria presentata dai ricorrenti il 18 dicembre 2019.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Paderno Dugnano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 maggio 2026 il cons. Cecilia Altavista e uditi per le parti gli avvocati Angela Sarli e Monica Modolo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Nell’ottobre 2015 personale tecnico del Comune e della Polizia locale del Comune di Paderno Dugnano effettuava un sopralluogo nell’immobile di via Ozanam n. 5, che era stato interessato da lavori a seguito delle DIA n. 134 del 2011, n. 5 del 2012 e n. 63 del 2014, relative rispettivamente ad “ampliamento e sopralzo di villa esistente” (per la realizzazione di sottotetto non abitabile), “formazione di rimesse interrate”, “variante finale” (per ampliamenti, balconi, ascensore, lieve modifica della quota del tetto; superamento barriere architettoniche).
Nel corso del sopralluogo si accertava che il piano seminterrato aveva un’altezza maggiore (metri 2.64) di quanto previsto (m 2.59), che i locali wc e lavanderia avevano il riscaldamento, in contrasto con il divieto posto dalla DGR n. 7635 del 21 luglio 2008 per i locali accessori; si accertava altresì la presenza nel sottotetto di impianti e finiture per la funzione residenziale e maggiore altezza dei locali; inoltre le opere realizzate sulla base della variante finale necessitavano di un autonomo titolo abilitativo.
Pertanto con nota del 2 maggio 2016 è stato comunicato l’avvio del procedimento per l’annullamento in autotutela della DIA in variante e per il ripristino delle opere seguite con la DIA nonché per la riduzione in pristino della trasformazione ad uso abitativo del sottotetto e del seminterrato
Il 28 settembre 2017, gli odierni appellanti hanno presentato istanza di sanatoria per le opere in variante alle DIA n. 134 del 2011 e n. 5 del 2012, realizzate con titolo inadeguato.
In particolare, nella domanda di sanatoria si indicavano per il sottotetto la modifica delle quote della copertura, la diversa configurazione delle finestre per abbattere i rapporti aeroilluminanti; le modifiche interne; per il piano seminterrato la diversa distribuzione dei locali e il cappotto di rivestimento interno.
Con comunicazione del 17 ottobre 2017, a seguito di ulteriore sopralluogo del 6 ottobre 2017, il Comune inviava il preavviso di rigetto della sanatoria in quanto sia il sottotetto che i locali interrati risultavano abitabili, per la maggiorazione della quota dell’imposta della copertura e della quota di colmo, che avrebbero prodotto una media ponderale dell’unità immobiliare superiore a m 2,40, rendendolo così già idoneo all’uso residenziale; la suddivisione degli spazi interni, già dotati di tutti gli elementi impiantistici necessari ad una abitazione, e l’inidoneità dei presidi utilizzati per l’abbattimento dei rapporti aero illuminanti a garantire le caratteristiche di non abitabilità dei locali.
Il tecnico incaricato presentava le proprie osservazioni, contestando la destinazione abitativa del sottotetto non essendo utilizzabili gli impianti realizzati, essendo il sottotetto di dimensioni inferiori alla misura di 2,70 rilevante ai fini dell’abitabilità e munito di controsoffitto; deduceva che i locali con gli attuali serramenti non avevano sufficienti rapporti aeroilluminanti; rispetto al piano interrato deduceva che l’impianto di riscaldamento non era munito di allacci.
Con provvedimento n. 147 del 20 novembre 2017 l’istanza di sanatoria è stata respinta, in quanto il Comune ha ritenuto il sottotetto e il piano seminterrato comunque abitabili essendo sufficienti pochi accorgimenti manutentivi; invece le maggiori altezze accertate nel corso del sopralluogo sono state ritenute rientranti nelle tolleranze di cantiere del 2%. Con il medesimo provvedimento sono state annullate in autotutela la DIA in variante del 2014 nonché la successiva agibilità ed è stato ordinato il ripristino dello stato anteriore, richiamando l’art. 31 del D.P.R. 380 del 2001 e preannunciando l’acquisizione per i locali sottotetto; l’art. 33 del medesimo testo unico per i locali seminterrati.
I signori Santagati- Pergola procedevano ad adempiere parzialmente a quanto disposto nell’ordinanza di demolizione, eliminando al piano seminterrato il citofono, i radiatori e gli attacchi dell’impianto di riscaldamento; al piano sottotetto è stato fatto un getto di massetto (al di sopra dell’impianto di riscaldamento a pavimento non rimosso) con conseguente abbassamento dell’altezza media ponderale per i singoli ambienti tra i 2,18 e i 2,32 metri, sono stati eliminati l’impianto di riscaldamento alle pareti e i condizionatori, sono stati chiusi il vano ascensore e le finestre, rimossi gli apparecchi igienico sanitari e le piastrelle di rivestimento nei ripostigli. Tale parziale adempimento risulta dal verbale di sopralluogo del 5 gennaio 2019 nonché dalla comunicazione degli odierni appellanti al Comune del 18 gennaio 2018.
Successivamente all’adempimento, con atto notificato il 20 gennaio 2018, hanno proposto al Tribunale amministrativo regionale della Lombardia il ricorso n. 288 del 2018 avverso l’ordinanza n. 147 del 2017. Con un primo motivo hanno lamentato il superamento del termine per l’annullamento della DIA del 2014; con le ulteriori censure hanno contestato la qualificazione delle opere, trattandosi solo di difformità dai titoli edilizi e comunque hanno contestato che sussistesse l’abitabilità del piano seminterrato e del sottotetto.
Con la sentenza n. 1628 del 15 luglio 2019 il ricorso è stato dichiarato in parte improcedibile, per la sopravvenuta carenza di interesse, in relazione al parziale ripristino effettuato in adempimento dell’ordinanza n. 147 del 2017; è stato ritenuto sussistente l’interesse al ricorso per le opere non rimosse, respingendo le censure proposte. In particolare l’annullamento dell’autotutela della DIA del 2014 è stato ritenuto legittimo sotto il profilo temporale, ritenendo non applicabile a tale atto la modifica operata con la legge n. 124 del 2015. E’ stata ritenuta sussistente l’illegittimità dovuta all’utilizzo della DIA in variante per difformità essenziali rispetto alle precedenti opere, essendo stati eseguiti lavori di modifica della destinazione d’uso sia del sottotetto che del seminterrato e dei parametri edilizi dei manufatti. È stata esclusa la configurazione di una difformità parziale, ai sensi dell’art.33 del D.P.R. 380 del 2001 per le trasformazioni realizzate, rendendo abitabili i locali. Sono state respinte le ulteriori censure con cui erano state mosse contestazioni alla abitabilità del sottotetto e del piano seminterrato.
A seguito di tale pronuncia, non appellata, i signori Santagati -Pergola hanno presentato il 18 dicembre 2019 una nuova istanza di sanatoria per le opere residue a seguito dell’adempimento alla demolizione.
Con provvedimento del 18 febbraio 2020 l’istanza è stata dichiarata improcedibile in quanto “la verifica complessiva delle opere abusive realizzate è già stata compiutamente eseguita” nell’ambito del procedimento conclusosi con la ordinanza n. 147/2017, ove si era già rilevata l’insussistenza dei presupposti per il rilascio dell’accertamento di conformità, ai sensi dell’art. 36 del DPR 380/01, a cagione della assenza del requisito della doppia conformità, la cui legittimità è stata confermata in sede giurisdizionale, con la sentenza n. 1628/19 del 15 luglio 2019; la ordinanza n. 147 del 2017 deve “essere completamente eseguita” e non può “essere rivista nei contenuti”; “consentendo la sanatoria di quanto non ancora ottemperato a seguito degli eseguiti lavori parziali di ripristino si darebbe accesso all’inammissibile istituto della sanatoria con opere”.
Avverso tale provvedimento è stato proposto ricorso al TAR Lombardia esponendo che, rispetto alle opere indicate nel provvedimento n. 147 del 20 novembre 2017, sarebbe stato dato integrale adempimento all’ordinanza di demolizione; che le opere residue, oggetto di sanatoria, sono: “avanzamenti di porzioni di pareti esterne di tamponamento sui fronti est ed ovest e arretramenti di altri sugli stessi fronti, che hanno comportato un incremento del 3,9% (pari a 8,11 mq) della slp autorizzata con la d.i.a. 134/2011 (di complessivi 208,24 mq), ma comunque nel rispetto del valore limite del lotto fondiario (218,97 mq); nell’aumento di 40 cm dell’altezza del fabbricato (per traslazione verso l’alto in imposta e colmo della copertura a due falde) in conseguenza di maggiori spessori dei solai di interpiano ma senza modifica delle altezza interne; sul prospetto ovest, nell’ampliamento della profondità di un tratto del balcone a tutti i livelli della costruzione; sul prospetto est, nello spostamento all’esterno del vano corsa della piattaforma elevatrice e formazione di un vano tecnico esterno speculare rispetto all’asse mediano verticale del fabbricato con rinuncia alla continuità del balcone originariamente previsto a tutti i livelli; ai piani seminterrato, rialzato e primo, in limitati spostamenti di pareti di divisione interna, con una diversa collocazione del bagno a servizio della zona giorno reso contiguo a quello della zona notte negli alloggi del piano rialzato e del piano primo; al piano sottotetto, nella formazione di divisori interni”. È stato dedotto che tali interventi sono conformi alla normativa urbanistica vigente al momento della loro realizzazione e al momento della domanda di accertamento di conformità e potrebbero quindi essere sanati.
Sono state formulate due censure di violazione di legge ed eccesso di potere.
In particolare con il primo motivo, di eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, violazione e falsa applicazione dell’art.36 d.P.R. n. 380/2001 è stato contestato il riferimento alla sanatoria con opere, in quanto gli interventi oggetto di sanatoria erano stati già eseguiti a seguito della DIA del 2014, successivamente annullata in autotutela; la domanda di sanatoria avrebbe dovuto essere scrutinata “all’attualità”, tenuto conto dello stato di fatto esistente, a seguito dei lavori di ripristino e di demolizione medio tempore posti in essere, né si poteva configurare una sanatoria condizionata alla realizzazione delle opere. La tesi sostenuta dal Comune comporterebbe un eguale trattamento tra chi dia parziale adempimento al provvedimento di demolizione e chi non lo adempia per nulla.
Con il secondo motivo si è lamentata la violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e buon andamento dell’azione amministrativa, deducendo che l’ingiunzione di ripristino n. 147 del 20 novembre 2017 era stata parzialmente ottemperata e quindi sarebbe sproporzionato impedire l’esame della sanatoria per le opere residue, in quanto il principio di unitaria valutazione dell’abuso non può essere esteso fino al punto di considerare come ancora esistenti opere che non esistono più perché rimosse in ottemperanza all’ordine di demolizione.
Si è costituito il Comune di Paderno Dugnano, che ha richiamato il giudicato della sentenza n. 1628/19, da cui deriverebbe l’obbligo di adempimento totale dell’ordinanza di demolizione n. 147 del 2017, non più discutibile con una ulteriore istanza di sanatoria.
Con la sentenza n. 1411 del 9 aprile 2024 il ricorso è stato respinto sulla base del giudicato della sentenza n. 1628 del 2019 rispetto alla legittimità dell’ordinanza di demolizione n. 147 del 2017, da cui deriva l’obbligo di integrale adempimento della detta ordinanza.
Avverso tale sentenza è stato proposto il presente appello, deducendo che le opere oggetto della sanatoria sono estranee al mutamento di destinazione contestato con l’ordinanza n. 147 del 2017, non hanno alcun collegamento funzionale con le opere rimosse e possono essere considerate separatamente, non esistendo alcun collegamento funzionale tra le opere rimosse e quelle residue cosicché le stesse ben possono essere considerate separatamente.
E’ stato quindi formulato un unico articolato motivo di “error in iudicando quanto agli effetti preclusivi dell’esame della domanda di sanatoria derivanti dalla precedente sentenza del TAR Lombardia n. 1628/2019, travisamento ed errata valutazione dei fatti, violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza”, sostenendo che la sentenza n. 1628 del 2019 non conterrebbe alcuna pronuncia, né esplicita né implicita, circa la insanabilità delle opere residue e la necessità della integrale esecuzione della ingiunzione a demolire, mentre proprio la detta sentenza del 2019 aveva dato atto dell’avvenuto parziale adempimento dell’ordinanza, dichiarando l’improcedibilità del ricorso rispetto alle opere rimosse, non facendo alcun riferimento nelle reiezione delle censure alle opere non rimosse, per cui dal giudicato del TAR deriverebbe oltre al “riconoscimento dell’avvenuta ottemperanza all’ordinanza rispetto alle opere indicate”, “la conferma della persistenza dell’ordinanza di demolizione limitatamente alle opere non rimosse (punto 5 della sentenza relativo al primo motivo di ricorso); la conferma dell’annullamento in autotutela della d.i.a. del 2017, stante l’inapplicabilità del regime di cui al novellato testo dell’art. 21-nonies, L. n.
241/1990)”; in ogni caso l’affermazione del carattere abusivo delle opere non ne escluderebbe la sanabilità, mentre la possibilità solo integrale dell’ottemperanza sarebbe contraria al principio di proporzionalità, in quanto il precedente diniego di sanatoria si fondava sul mutamento di destinazione d’uso non conforme agli strumenti urbanistici, mentre le opere oggetto della sanatoria sarebbero conformi alle norme urbanistiche vigenti al momento della realizzazione e al momento della domanda. E’ stata poi contestata l’applicazione del principio dell’unitaria valutazione delle opere abusive sostenendo che le opere residue non avrebbero alcuna connessione funzionale con quelle rimosse, mentre l’ordinanza di ripristino è venuta meno per le opere rimosse, secondo quanto affermato anche dalla sentenza del 2019; richiedere ora la demolizione di opere che sono conformi alla normativa urbanistica sarebbe in palese violazione del principio di proporzionalità e comporterebbe un eguale trattamento tra chi abbia reso l’intervento conforme alla legalità e chi non vi abbia adempiuto; non potrebbe inquadrarsi la presente vicenda in una sanatoria con opere, dal momento che l’adempimento alla ordinanza di demolizione era già intervenuto; inoltre il richiamo alla sanatoria con opere dovrebbe ritenersi superato alla luce D.L. n. 69 del 29 maggio 2024, convertito con L. n. 105 del 24 luglio 2024.
Si è costituito il Comune di Paderno Dugnano che, nella memoria, ha sostenuto l’infondatezza dell’appello, in quanto la sentenza del TAR Lombardia n. 1628 del 2019 ha riconosciuto la legittimità del provvedimento comunale, n. 147/2017, che riguardava l’abuso commesso sull’intera palazzina, complessivamente inteso e non frazionabile, per cui dal giudicato deriverebbero la non sanabilità dell’abuso ex art. 36 DPR 380/2001 e la necessità di portare a termine la demolizione avviata, ma non completata, avendo il TAR respinto le censure con riguardo alle opere non rimosse. Ha quindi sostenuto la natura unitaria dell’abuso di cui all’ordinanza comunale n. 147 del 2017. Ha dedotto che le opere residue sono comunque consistenti trattandosi di difformità essenziali ai singoli piani, con contestuale modifica di sagoma della palazzina, in ragione dello spostamento all’esterno del vano ascensore, unitamente alla trasformazione dei balconi in ampio terrazzo.
La parte ricorrente ha presentato memoria riportandosi ai precedenti atti.
Con la memoria di replica ha contestato le difese del Comune, riproponendo le proprie argomentazioni difensive, deducendo che il principio di unitarietà non può impedire una valutazione concreta, obiettiva e attuale delle opere da sanare, opere che sono autonome ed ininfluenti rispetto al mutamento di destinazione d’uso contestato quale variazione essenziale.
All’udienza pubblica del 19 maggio 2026 l’appello è stato trattenuto in decisione.
L’appello è infondato.
Ai sensi dell’art. 41 della legge regionale della Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 “nel caso di interventi assentiti in forza di permesso di costruire o di denuncia di inizio attività, è data facoltà all'interessato di presentare comunicazione di eseguita attività sottoscritta da tecnico abilitato, per varianti che non incidano sugli indici urbanistici e sulle volumetrie, che non modifichino la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterino la sagoma dell'edificio e non violino le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato di agibilità, tali comunicazioni costituiscono parte integrante del procedimento relativo al titolo abilitativo dell'intervento principale e possono essere presentate al comune sino alla dichiarazione di ultimazione dei lavori”.
Nel caso di specie nel 2014 è stata presentata una tale comunicazione (DIA in variante n. 63 del 2014) per opere che non rientravano nei limiti indicati dall’art. 41, essendo prevista anche l’alterazione della sagoma dell’edificio con l’ampliamento della profondità dei balconi e lo spostamento dell’ascensore all’esterno. L’intervento, quindi, non avrebbe dovuto essere realizzato con tale titolo “semplificato” in variante.
Peraltro, a seguito di sopralluoghi effettuati nell’ottobre del 2015, venivano riscontrati anche ulteriori abusi, costituiti dalla trasformazione a fini abitativi del sottotetto e del piano seminterrato, per cui con nota del 2 maggio 2016 è stato comunicato l’avvio del procedimento per l’annullamento in autotutela della DIA in variante e per il ripristino delle opere eseguite con la DIA nonché per la riduzione in pristino della trasformazione ad uso abitativo del sottotetto e del seminterrato.
Prima che intervenisse l’ordine di demolizione è stata presentata la istanza di sanatoria, in data 28 settembre 2017, per regolarizzare l’erroneo utilizzo della DIA in variante al di fuori dei presupposti.
Tale istanza è stata respinta con il provvedimento n. 147 del 2017, che ha disposto l’annullamento in autotutela della DIA n. 63 del 2014 ed il ripristino allo stato anteriore a tale DIA, anche in relazione alla riscontrata abitabilità dei locali del sottotetto e di quelli seminterrati.
Entro il termine per la demolizione, gli odierni appellanti hanno eliminato le opere e gli impianti che rendevano abitabili i piani seminterrato e sottotetto e hanno però comunque presentato il ricorso avverso l’ordinanza n. 147, contestando il tardivo esercizio del potere di autotutela; hanno contestato altresì la configurazione dei locali seminterrati in totale difformità rispetto al titolo edilizio e non come difformità parziali ai sensi di cui all’art. 34 del TUE; inoltre hanno sostenuto che i locali seminterrato e sottotetto non erano abitabili. Nessuna contestazione riguardava specificamente le ulteriori opere per cui pure era stato ordinato il ripristino allo stato anteriore a quello della DIA n. 63 del 2014.
La sentenza n. 1628 del 2019 ha dato atto della improcedibilità del ricorso rispetto all’ordine di demolizione e della sussistenza dell’interesse rispetto alle opere residue, esaminando poi complessivamente le censure proposte, che in effetti riguardavano solo le opere rimosse.
Avverso tale sentenza non è stato proposto appello, presumibilmente per carenza di interesse, proprio in quanto le ulteriori censure riguardavano proprio le opere rimosse.
Successivamente il 18 dicembre 2019 gli odierni appellanti hanno presentato una ulteriore domanda di sanatoria per le medesime opere già oggetto della precedente istanza ovvero quelle illegittimamente realizzate in corso d’opera con la sola DIA in variante, ai sensi dell’art. 41 della legge regionale n. 12 del 2005, oltre che per la maggiore altezza derivante dalla modifica dello spessore dei solai interpiano.
L’istanza è stata dichiarata improcedibile con il provvedimento del 18 febbraio 2020, in quanto la verifica complessiva delle opere edilizie abusive era stata già eseguita dal Comune e ritenuta legittima dalla sentenza n. 1628 del 2019, mentre con tale ulteriore domanda sarebbe stata presentata una sanatoria con opere.
Ad avviso del Collegio, sulla base dell’oggetto del ricorso n. 288 del 2018 presentato al TAR Lombardia, il giudicato della sentenza n.1628 del 2019 è determinante nel presente giudizio solo nella parte in cui ha affermato la legittimità dell’annullamento in autotutela della DIA n. 63 del 2014, comportando la necessità di un permesso di costruire in sanatoria. Per il resto, per le opere rimosse la sentenza ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse; per le opere non rimosse non vi era alcuna contestazione nel ricorso, per cui il provvedimento di demolizione n. 147 del 2017 in parte qua era già divenuto inoppugnabile.
Al momento del passaggio in giudicato della sentenza n. 1628 del 2019, il permesso di costruire in sanatoria era stato già richiesto nel 2017 anche per le opere oggetto della presente domanda (anzi proprio per queste non risultando richiesta la precedente sanatoria per i mutamenti di destinazioni d’uso, ancora contestati nel ricorso al TAR Lombardia n. 288 del 2018) ed era stato respinto proprio in relazione alla presenza di un superamento della volumetria consentita, in quanto dovevano essere computati come volumi utili anche il piano seminterrato e sottotetto.
Dunque, la questione posta all’esame del Collegio con il presente giudizio è di stabilire se la domanda di sanatoria presentata il 28 settembre 2017, e respinta il 20 novembre 2017, potesse essere ripresentata, a seguito del parziale ripristino delle opere abusive con conseguente adeguamento alla normativa urbanistica.
La giurisprudenza consolidata esclude tale possibilità, non essendo consentita la effettuazione di opere successivamente alla domanda di sanatoria (nel caso di specie successivamente alla prima domanda di sanatoria, presentata il 28 settembre 2017) per adattare e rendere conforme l'immobile o unità immobiliare alla disciplina urbanistico edilizia vigente al momento della domanda e all'epoca dell'esecuzione dell'opera illecita, in quanto l’esecuzione di opere postume alla domanda di sanatoria edilizia, ancorché finalizzate a rendere conformi in tutto o in parte determinate irregolarità edilizie alla disciplina in materia si pone in contrasto con il regime stesso di doppia conformità previsto dal D.P.R. n. 380 del 2001 (Cons. Stato, Sez. VI, 22 novembre 2023, n. 9987). Inoltre l'intervento eseguito senza titolo deve essere considerato unitariamente e non può essere scisso in singole parti al fine di rilasciare una sanatoria parziale (Cons. Stato, Sez. VI, 30 settembre 2024, n. 7860; Sez. VI, 10 luglio 2023, n. 6726).
La natura unitaria dell’abuso esclude poi la violazione del principio di proporzionalità, essendo il diniego di sanatoria e la successiva sanzione demolitoria rapportata all’abuso complessivamente realizzato. In ogni caso, le contestazioni alla valutazione unitaria mosse dagli appellanti non possono essere condivise, in quanto le opere sono state realizzate su un unico immobile dalla stessa proprietaria e usufruttari, a quanto risulta neppure diviso in più unità immobiliari, che correttamente quindi sono state complessivamente valutate, anche in quanto tutte le opere abusive sono state realizzate come varianti in corso d’opera, rispetto ai titoli abilitativi costituiti dalle DIA n. 134 del 2011 e n. 5 del 2012.
Diversamente da quanto sostenuto dall’appellante, l’orientamento giurisprudenziale sopra richiamato non è superabile sulla base della riforma operata con il d.l. 69 del 2024 conv. dalla legge n. 105 del 2024, che ha escluso la doppia conformità solo nella nuova disciplina dell’art. 36 bis del D.P.R. 380 del 2001 rispetto alle difformità di cui all’art. 34 e alle variazioni essenziali di cui all’art. 32 del TUE, conservandola rispetto alla domanda presentata ai sensi dell’art. 36 del DPR 380/2001.
Pertanto è legittimo il provvedimento comunale che ha escluso di potere riesaminare la domanda di sanatoria a seguito del parziale adeguamento all’ordine di ripristino (salva la rilevanza dell’avvenuto tempestivo ripristino rispetto agli effetti acquisitivi, dal momento che il provvedimento di demolizione n. 147 del 2017 aveva richiamato l’art. 31 del D.P.R. 380 del 2001 solo per i locali sottotetto oggetto dell’adempimento all’ordine di demolizione).
L’appello dunque non può che essere respinto.
In considerazione della particolarità della vicenda le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge
Spese del grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Massimiliano Tarantino, Presidente FF
Giovanni Sabbato, Consigliere
Cecilia Altavista, Consigliere, Estensore
Francesco Guarracino, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere




