Consiglio di Stato Sez. IV n. 5814 del 16 luglio 2026
Urbanistica. Inconfigurabilità strutturale dell'istanza e limiti al silenzio-assenso edilizio
In materia edilizia, la formazione del silenzio-assenso sulla domanda di permesso di costruire, ai sensi dell’art. 20, comma 8, del d.P.R. n. 380/2001, è preclusa in caso di "inconfigurabilità strutturale" dell’istanza. Tale condizione si verifica qualora la domanda sia priva di elementi essenziali e indefettibili richiesti dalla legge, con particolare riferimento alla documentazione tecnica sull'impianto per l'utilizzo di fonti rinnovabili (art. 11, d.lgs. n. 28/2011) e alla dichiarazione del progettista che ne asseveri la conformità alle norme sull’efficienza energetica. La carenza di tali contenuti essenziali, tassativamente indicati dall’art. 20, comma 1, del T.U. Edilizia, impedisce la configurazione di un’istanza idonea a far sorgere l’obbligo di provvedere. Di conseguenza, il mero decorso del termine non determina la formazione del titolo tacito, e l’Amministrazione può legittimamente emanare un provvedimento di diniego espresso senza dover previamente annullare in autotutela un titolo che, per difetto dei presupposti strutturali, non è mai venuto ad esistenza
Pubblicato il 16/07/2026
N. 05814/2026REG.PROV.COLL.
N. 02458/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2458 del 2025, proposto dalla società Arena S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Federica Scafarelli, Carlo Alberto Tesserin, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Federica Scafarelli in Roma, via G. Borsi n. 4;
contro
Comune di Chioggia, in persona del dirigente del Settore Urbanistica pro tempore (ing. Lucio Napetti), rappresentato e difeso dall'avvocato Federico Cappella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto (Sezione Seconda) n. 02040/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Chioggia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 aprile 2026 il consigliere Paolo Marotta e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale.
1. La società Arena S.r.l. ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il T.a.r. per il Veneto:
a) ha respinto il ricorso introduttivo del giudizio proposto dalla predetta società per l’annullamento del provvedimento del dirigente del Settore urbanistica del Comune di Chioggia n. 16602 prot. del 7 aprile 2017, con cui è stata denegata la formazione del silenzio assenso sulla domanda di permesso di costruire acquisita al protocollo comunale con il n. 19416 del 21 aprile 2016 nonché per l’accertamento della formazione del silenzio assenso, ai sensi dell’art. 20, comma 8, del d.P.R. n. 380/2001, sulla predetta istanza;
b) ha respinto altresì il ricorso per motivi aggiunti, proposto dalla medesima società per l’annullamento del provvedimento del dirigente del Settore urbanistica prot. n. 30018 del 27 giugno 2017, di rigetto della domanda di permesso di costruire.
Il giudice di primo grado ha compensato nella misura della metà le spese del giudizio tra le parti; per il resto ha condannato la società ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore del Comune di Chioggia, liquidandole in € 1.500,00 (euro millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
2. La società appellante ha contestato la sentenza impugnata sotto diversi profili.
2.1. Con il primo motivo del ricorso introduttivo del giudizio, la società aveva censurato il provvedimento n. 16602 prot. del 7 aprile 2017, con il quale il Comune aveva denegato la formazione del permesso di costruire per silenzio assenso e aveva diffidato la società dall’avviare i lavori, per violazione dell’art. 20, commi 3, 5, 6 e 8, d.P.R. n. 380/2001 ed eccesso di potere, per falsità di presupposto e carenza di motivazione.
Il giudice di primo grado ha respinto la censura, sulla base della considerazione che la società non avrebbe adeguatamente riscontrato la richiesta di integrazione documentale formulata dal Comune di Chioggia con nota del 10 maggio 2016.
La società censura la sentenza impugnata, in quanto, da un lato, la richiesta di integrazione documentale non poteva interrompere legittimamente il termine di maturazione del silenzio assenso e, dall’altro lato, la formazione del titolo in forma tacita per effetto del decorso del tempo non poteva essere impedita dal fatto che l’integrazione documentale non fosse avvenuta nei termini prescritti.
Il giudice di primo grado non avrebbe valutato adeguatamente il materiale probatorio prodotto in giudizio.
In particolare, la società appellante evidenzia che, a seguito della richiesta di integrazione documentale, il progettista delle opere aveva reso formale dichiarazione circa la rispondenza dell’impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili ai requisiti previsti dall’art. 11 d.lgs. 28/2011, contestualmente segnalando che la pertinente relazione tecnica era fin dal principio compresa tra i documenti presentati a corredo della domanda di permesso di costruire.
In altri termini, il primo motivo asseritamente ostativo alla formazione del silenzio - assenso sarebbe infondato, in quanto la documentazione erroneamente indicata come mancante era stata prodotta e descriveva analiticamente il previsto impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili, illustrandone la rispondenza alle caratteristiche previste dal d.lgs. n. 28/2011.
2.2. Con il secondo motivo del ricorso introduttivo, la società aveva censurato il provvedimento impugnato per violazione dell’art. 16, commi 2 e 3, e dell’art. 20, comma 8, d.P.R. n. 380/2001, violazione dell’art. 81 l.r. n. 61/1985 ed eccesso di potere per falsità di presupposto e illogicità manifesta.
In particolare, la società aveva censurato il provvedimento impugnato, nella parte in cui il Comune aveva sostenuto che la formazione del titolo edilizio per silenzio assenso sarebbe stata impedita anche dall’omessa presentazione della fideiussione diretta a garantire il pagamento della parte mancante del contributo di costruzione.
Secondo la società appellante “…il conteggio degli oneri effettivamente dovuti non è possibile prima che il titolo edilizio sia formato, perché gli importi sono calcolati sulle caratteristiche dimensionali, di destinazione d’uso e di costo delle opere assentite” (ricorso in appello, pag. 8).
Il Comune di Chioggia sarebbe incorso nell’errore di ritenere che il pagamento del contributo di costruzione integri un presupposto della formazione del titolo edilizio, anziché esserne una conseguenza; questa conclusione sarebbe in contrasto con la legge, perché, ai sensi dell’art. 16, comma 1, d.P.R. n. 380/2001, il rilascio del permesso di costruire comporta (e non presuppone) la corresponsione del contributo e quindi il rilascio del titolo edilizio non può essere condizionato dall’adempimento dell’obbligo di pagamento del contributo di costruzione.
A sostegno di quanto dedotto, la società appellante evidenzia che “… l’art. 81, comma 8, l.r. Veneto n. 61/1985 secondo cui «in caso di concessione tacitamente assentita, la corresponsione del contributo […] deve aver luogo prima dell’inizio dei lavori. In caso contrario, il Sindaco notifica l’importo dovuto, quantificato dall’Ufficio Tecnico Comunale, e contemporaneamente sospende i lavori fino al pagamento»” (ricorso in appello, pag. 10).
2.3. La società Arena S.r.l. ripropone poi il primo motivo del ricorso per motivi aggiunti, con il quale, nel giudizio di primo grado, aveva contestato (per illegittimità derivata) il provvedimento di rigetto espresso della domanda di rilascio del permesso di costruire.
In sintesi, il provvedimento comunale di diniego comunale si fonderebbe su un presupposto falso, ossia non terrebbe conto del fatto che il titolo edilizio era già stato conseguito dalla società per silenzio assenso.
Una volta spirato il termine entro cui avrebbe potuto denegare il titolo, il Comune di Chioggia avrebbe dovuto avviare il procedimento di autotutela ex art. 21-nonies l. 241/1990, ma non poteva ignorare la intervenuta formazione del titolo edilizio per silenzio assenso.
3. Si è costituito in giudizio il Comune di Chioggia, eccependo, in via preliminare, l’improcedibilità dell’appello, in quanto nel corso del presente giudizio la società Arena S.r.l. ha presentato una seconda istanza per un differente intervento edilizio (tre edifici bifamiliari) nella stessa area, istanza anch’essa respinta dall’Amministrazione comunale.
Il (secondo) provvedimento di diniego è stato impugnato davanti al T.a.r. Veneto, che, con sentenza n. 40 del 12 gennaio 2026, ha accolto il ricorso, annullando il diniego comunale.
Questa circostanza determinerebbe l’improcedibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che lo stesso soggetto non può farsi portatore di due distinte istanze finalizzate all’edificazione nella stessa area.
Nel merito, l’Amministrazione ha contestato le deduzioni di parte appellante e ha chiesto la reiezione dell’appello.
4. Con memoria di replica depositata in data 2 aprile 2026, la società appellante ha contestato la fondatezza della eccezione di improcedibilità dell’appello, sollevata dalla Amministrazione appellata, evidenziando che, pur essendo stato annullato il secondo diniego di permesso di costruire (con sentenza del T.a.r. Veneto n. 40 del 12 gennaio 2026), il Comune deve rideterminarsi sull’istanza del 2019, esaminando tutti gli apporti procedimentali della società Arena; inoltre, la sentenza n. 40/2026 non è ancora passata in giudicato, il Comune non vi ha dato esecuzione e la domanda di permesso di costruire del 2019 non è stata ancora accolta.
L’eccezione di improcedibilità, per sopravvenuta carenza d’interesse, sarebbe quindi infondata perché inattuale; avrebbe potuto essere dichiarata soltanto se, in sede di esecuzione della sentenza del T.a.r. n. 40/2026, il Comune avesse rilasciato il permesso di costruire.
La società appellante ha ribadito il suo interesse alla decisione dell’appello, dal cui auspicato accoglimento potrebbe derivare, a suo giudizio, la carenza dell’interesse all’esecuzione della pronuncia di primo grado favorevole alla società.
Nel merito, ha riproposto le proprie prospettazioni difensive, insistendo per l’accoglimento dell’appello.
5. All’udienza pubblica del 23 aprile 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
6. In via preliminare, non può essere dichiarata l’improcedibilità dell’appello; la sentenza T.a.r. Veneto n. 40/2026 non è ancora passata in giudicato, né in sede di esecuzione è stato rilasciato il (nuovo) permesso di costruire sulla medesima area.
Allo stato, quindi, permane l’interesse della società appellante alla decisione del ricorso in appello.
7. Nel giudizio di primo grado, la società Arena S.r.l. ha rinunciato a tutte le censure relative ai motivi di diniego di rilascio del permesso di costruire; rimangono da scrutinare quindi solo le censure relative alla dedotta formazione del silenzio assenso sulla istanza di permesso di costruire e alla conseguente illegittimità del provvedimento di diniego per effetto della carenza del relativo potere (a giudizio della società appellante, stante l’avvenuta formazione del silenzio assenso, l’Amministrazione comunale avrebbe dovuto preliminarmente annullare in autotutela il titolo edilizio formatosi per silentium).
8. Nel merito, ritiene il Collegio che il ricorso in appello debba essere respinto.
9. Occorre preliminarmente ricostruire la fattispecie dedotta in giudizio.
9.1. In data 21 aprile 2016 la società Arena S.r.l. ha presentato al Comune di Chioggia un’istanza per il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di villette a schiera per complessive n. 8 unità abitative in località Sottomarina, Via Barbarigo.
9.2. Con nota del 10 maggio 2016 il Comune di Chioggia chiedeva l’integrazione dei documenti allegati alla pratica edilizia, documenti che Arena S.r.l. inviava (parzialmente) in due momenti successivi (in data 20 maggio 2016 e in data 9 dicembre 2016).
9.3. Il 3 aprile 2017 la società Arena S.r.l. comunicava al Comune che il titolo si era formato per silenzio assenso, ai sensi dell’art. 20, comma 8, del d.P.R. n. 380/2001, e il giorno seguente trasmetteva al Comune anche la comunicazione di inizio lavori.
9.4. Con provvedimento del 7 aprile 2017 (prot. 16602), il dirigente comunale del Settore urbanistica del Comune di Chioggia rappresentava la mancata formazione del silenzio assenso con la seguente motivazione:
“non si ritiene formato il silenzio assenso in relazione alla domanda di p.d.c. sopra richiamata in quanto l'istanza risulta carente della seguente documentazione, già richiesta con nota prot. 22481 del 10/05/2016:
- specifica documentazione di progetto relativa all'impianto per l'utilizzo di fonti rinnovabili a dimostrazione del rispetto di quanto prescritto dall'art. 11 del D.Lgs. n. 28/2011 in quanto non adeguatamente integrata con note prot. 19416 del 21/04/2016 e prot. 24548 del 20/05/2016. Inoltre l'istanza risulta carente della polizza fidejussoria a garanzia del pagamento dell'importo mancante relativo al contributo di costruzione”.
Il dirigente del Comune di Chioggia invitava formalmente la società a non iniziare “… le opere di cui alla domanda di permesso di costruire”, specificando che “nel caso contrario le opere si riterranno realizzate abusivamente e perseguite a norma di legge”.
9.5. Avverso detto provvedimento la Arena S.r.l. proponeva ricorso davanti al T.a.r. per il Veneto (R.G. n. 665/2017).
9.6. Successivamente, il Comune di Chioggia, con atto del 14 aprile 2017, protocollo 17818, comunicava alla società Arena S.r.l. i motivi ostativi al rilascio del permesso di costruzione.
All’esito dell’esame delle controdeduzioni formulate dalla società, con provvedimento prot. 30018 del 27 giugno 2017, il Comune di Chioggia denegava il rilascio del permesso di costruire richiesto.
Detto ultimo provvedimento veniva impugnato dalla società con ricorso per motivi aggiunti.
9.7. Infine, come sopra evidenziato, con la sentenza n. 2040/2024, il T.a.r. per il Veneto respingeva sia il ricorso introduttivo del giudizio, che il ricorso per motivi aggiunti, compensando per la metà le spese del giudizio e condannando per la parte residua la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di Chioggia.
10. Tanto premesso, recentemente, nella sentenza 9 marzo 2026 n. 1878, questa Sezione, dopo un’ampia ricostruzione sistematica dell’istituto del silenzio – assenso e dopo aver riconfermato l’estensione dell’applicazione, in via giurisprudenziale, del perimetro di applicazione del predetto istituto, ha individuato tuttavia nella “inconfigurabilità strutturale” e nella “inconfigurabilità giuridica” della domanda i limiti insuperabili all’applicazione dell’istituto del silenzio assenso, ossia le ipotesi nelle quali il mero decorso del tempo dalla proposizione della domanda non può condurre alla formazione del titolo edilizio per silentium.
11. La cd. “inconfigurabilità strutturale” deve essere individuata nel caso in cui l’istanza sia priva degli elementi essenziali e indefettibili richiesti direttamente dalla legge per la presentazione della domanda; tale grave carenza deve riguardare la documentazione ritenuta “essenziale” in base alla legge di settore per la presentazione della domanda.
La Sezione ha ritenuto che nel settore edilizio debbano ritenersi essenziali i contenuti della domanda espressamente e tassativamente indicati all’art. 20, comma 1, del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i., ovvero:
i) il titolo di legittimazione;
ii) gli elaborati progettuali richiesti;
iii) quando ne ricorrano i presupposti, gli altri documenti previsti dalla parte II (nei casi in cui alcune specifiche documentazioni tecniche – ad esempio, quella sulla eliminazione delle barriere architettoniche degli edifici – sono espressamente previste come necessarie e da presentare preventivamente a corredo della domanda);
iv) la dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto:
a) ai documenti urbanistici approvati ed adottati;
b) ai regolamenti edilizi vigenti;
c) alle altre normative di settore incidenti sulla disciplina dell’attività edilizia, con particolare riferimento alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico sanitarie e a quelle relative all’efficienza energetica.
In assenza anche solo di uno di questi documenti, fermi i doveri di collaborazione alla luce dell’obbligo generale di buona fede che opera anche nell’ambito dei rapporti giuridici di diritto pubblico, non si può ritenere formato il silenzio assenso, anche se l’Amministrazione non ha attivato i poteri istruttori entro il termine finale di conclusione del procedimento, poiché, trattandosi di documentazione essenziale, deve ritenersi che non sia proprio “configurabile” alcuna istanza idonea a far sorgere l’obbligo di provvedere e quindi, in caso di inerzia, a determinare la formazione del silenzio assenso.
12. Sono invece casi di “inconfigurabilità giuridica” quelli nei quali l’istanza non rientra nel modello normativo astratto prefigurato dal legislatore (la cd. “sussumibilità nel tipo normativo astratto”), avendo la parte istante errato nella qualificazione giuridica della fattispecie.
La Sezione ha individuato tale inconfigurabilità giuridica nella ipotesi in cui la parte invochi il silenzio assenso in fattispecie non previste dalla legge, come accade ad esempio:
- nei casi di richiesta di rilascio del permesso di costruire ai sensi della normativa derogatoria sul piano casa, per i quali il dispositivo di semplificazione non può, per le ragioni esposte, ritenersi operante;
- nei casi in cui l’operatività del dispositivo di semplificazione è espressamente escluso dalla legge (cfr. art. 20, comma 8 del d.P.R. n. 380 del 2001) a motivo della ricorrenza di interessi sensibili che impongono una valutazione espressa della loro rilevanza ai fini del rilascio del titolo edilizio, con l’importante precisazione (introdotta dall’art. 40, comma 1, lettera b), della legge n. 182 del 2025, in linea con quanto già affermato da Cons. Stato, sez. IV, 21 novembre 2023, n. 9969) per cui il silenzio assenso si forma laddove la parte istante si sia munita preventivamente dell’atto di assenso favorevole avente ad oggetto la ponderazione dell’interesse pubblico di settore da parte dell’autorità competente;
- nei casi di richiesta di proroga del permesso di costruire scaduto, trattandosi di esercizio di potere discrezionale che implica valutazioni di opportunità non surrogabili mediante il dispositivo di semplificazione;
- nei casi di richiesta di rilascio del permesso di costruire in deroga, ai sensi dell’art. 14 del d.P.R. n. 380 del 2001, trattandosi di ipotesi che presuppone una imprescindibile valutazione ampiamente discrezionale del Consiglio comunale in ordine alla sussistenza di un interesse pubblico alla realizzazione dell’intervento (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 28 gennaio 2022, n. 616);
- per le istanze di accertamento di conformità, nelle ipotesi di assenza di titolo o totale difformità, di cui all’art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2021, in cui opera la diversa fattispecie legale tipica del silenzio rifiuto.
In queste ipotesi infatti, richiamate in via esemplificativa, il silenzio assenso non è, in astratto, consentito dalla legge o è disciplinato diversamente nei suoi effetti. Pertanto, il mero decorso del termine di legge non può tout court determinare la formazione del titolo, mancando una disposizione normativa cui ricondurre la produzione dell’effetto legale favorevole, in via sostitutiva rispetto alla adozione del provvedimento espresso.
13. In particolare, nella sentenza n. 1878/2026, la Sezione ha ritenuto che il silenzio assenso non possa ritenersi formato per inconfigurabilità strutturale della domanda, per mancanza della dichiarazione del progettista attestante il rispetto delle disposizioni normative sul contenimento energetico, con il deposito di attestazione di prestazione energetica, richieste espressamente ai sensi dell’art. 20, comma 1, del t.u. edilizia, che all’ultimo periodo riferisce l’asseverazione del tecnico incaricato anche al rispetto delle “norme relative all’efficienza energetica”.
14. Sulle base delle coordinate ermeneutiche sopra richiamate, dalle quali il Collegio non ritiene di doversi discostare, non si ravvisano nella fattispecie dedotta in giudizio i presupposti sul piano strutturale per il riconoscimento della formazione del titolo edilizio per silentium.
15. Come sopra evidenziato, con nota del 10 maggio 2016, il Comune chiedeva alla società istante di provvedere all’integrazione dei documenti allegati alla pratica edilizia; in particolare, richiedeva la produzione dei seguenti documenti:
- il parere dei Vigili del Fuoco;
- la dichiarazione sottoscritta dalla ditta richiedente, attestante la delega al progettista incaricato a ricevere tutte le comunicazioni relative alla pratica;
- la copia del documento di identità del legale rappresentante della società;
- il parere Veritas sul progetto di allacciamento alla pubblica fognatura;
- la verifica di compatibilità idraulica del progetto, con la previsione di sistemi idonei al trattenimento delle acque piovane, con parere del Consorzio di bonifica, nonché la stipula di atto unilaterale d’obbligo registrato, con il quale si rinunciava a pretese di risarcimento danni in caso di allagamento di locali interrati o seminterrati;
- la documentazione di progetto relativa all'impianto per l’utilizzo di fonti rinnovabili, a dimostrazione del rispetto di quanto prescritto dall’art. 11 del decreto legislativo n. 28 del 3 marzo 2011;
- la relazione e la dichiarazione a firma di un geologo o ingegnere idraulico, attestanti che l'intervento non contrastava con le n.t.a. del P.A.I. (piano assetto idrogeologico adottato dall’Autorità del Bacino dei fiumi Isonzo Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione), in quanto l'intervento ricadeva in zona con pericolosità idraulica moderata “P1”.
15.1. Con la nota del 20 maggio 2016, la società trasmetteva i seguenti documenti:
- la dichiarazione attestante che l’impianto fotovoltaico rispettava l’art. 11 del d.l. n. 28/2011, dichiarando che “la relazione tecnica sull’impianto è allegata alla richiesta di P.d.C.”;
- il documento di identità del legale rappresentante della società;
- la relazione sul PAI;
- la relazione di idoneità statica;
- la verifica di compatibilità idraulica;
- la delega al progettista a ricevere le comunicazioni.
Nella medesima nota, la società riconosceva espressamente di non aver presentato la documentazione relativa al contenimento del consumo energetico (di cui alla legge n. 10/1991), così come alcuni altri documenti pure richiesti dalla Amministrazione comunale (parere del Consorzio dei Vigili del Fuoco; parere della Veritas sull’impianto fognario; parere del Consorzio Brenta Bacchiglione sul rischio idrico; calcoli statici), riservandosi di depositare la relativa documentazione dopo aver ricevuto comunicazione di istruttoria positiva in ordine alla conformità del progetto alle normative architettoniche e urbanistiche, in relazione a quanto disposto dall’art. 12.1 del regolamento edilizio del Comune di Chioggia.
15.2. Con successiva nota del 9 dicembre 2016, la società presentava i seguenti ulteriori documenti:
- il certificato di non aggravamento del rischio incendio “con grafico redatto da tecnico abilitato”;
- il parere della Veritas sull’impianto fognario e il parere del Consorzio Brenta Bacchiglione sul rischio idrico.
Non venivano invece prodotti gli altri documenti pure richiesti dalla Amministrazione comunale (documentazione relativa al contenimento del consumo energetico ai sensi della legge 10/1991; calcoli statici).
15.3. Nel provvedimento del 7 aprile 2017 il Comune di Chioggia ha evidenziato che non si era formato il silenzio assenso per la carenza di “…specifica documentazione di progetto relativa all'impianto per l'utilizzo di fonti rinnovabili a dimostrazione del rispetto di quanto prescritto dall'art. 11 del D.Lgs. n. 28/2011 in quanto non adeguatamente integrata con note prot. 19416 del 21/04/2016 e prot. 24548 del 20/05/2016. Inoltre l'istanza risulta carente della polizza fidejussoria a garanzia del pagamento dell'importo mancante relativo al contributo di costruzione”.
15.4. La società Arena sostiene che la relazione relativa all’impianto fotovoltaico fosse già allegata alla istanza di permesso di costruire, ma tale circostanza è contestata dalla Amministrazione resistente (pagg. 6 e 7 della memoria depositata in data 20 marzo 2026) e non risulta documentalmente comprovata.
Non assume rilevanza giuridica dirimente quanto sostenuto dalla società appellante nella memoria di replica depositata in data 2 aprile 2026 (ossia che “che la documentazione afferente l’impianto fotovoltaico prodotta fin dal principio nel procedimento edilizio fosse completa è confessoriamente dimostrato per fatti concludenti perché la sua asserita incompletezza non compare né tra i motivi addotti a fondamento del diniego di p.d.c. n. 30018 prot. del 27 giugno 2017… né tra quelli di preannunciato diniego di cui alla comunicazione n. 17818 prot. del 14 aprile 2017 ….”, pag. 5).
16. In conclusione, ritiene il Collegio che, in disparte ogni ulteriore considerazione sulla mancata produzione della documentazione relativa al contenimento del consumo energetico e ai calcoli statici, la società appellante non abbia dimostrato adeguatamente di aver prodotto, unitamente alla istanza di permesso di costruire, la relazione tecnica relativa all’impianto fotovoltaico, di cui al d.lgs. 3 marzo 2011 n. 28 (recante “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”).
Tale carenza, concernendo aspetti fondamentali del progetto presentato dalla società, non consente di ritenere la istanza strutturalmente completa e quindi idonea a determinare la formazione del titolo edilizio per silenzio - assenso.
L’art. 11 del d.lgs. n. 28/2011, rubricato “Obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti”, nel testo vigente al momento della adozione degli atti impugnati, disponeva, al comma primo e al comma terzo, quanto segue:
“1. I progetti di edifici di nuova costruzione ed i progetti di ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti prevedono l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione e le decorrenze di cui all'allegato 3. Nelle zone A del decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, le soglie percentuali di cui all'Allegato 3 sono ridotte del 50 per cento. Le leggi regionali possono stabilire incrementi dei valori di cui all'allegato 3.
2…
3. L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1 comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio…”.
17. Venendo in rilievo un atto plurimotivato, ritiene il Collegio di poter prescindere dall’esame della censura relativa alla ulteriore motivazione posta dalla Amministrazione alla base del provvedimento impugnato, ossia, il mancato pagamento degli oneri concessori.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, dal quale non vi è motivo di discostarsi, in presenza di un atto plurimotivato è sufficiente il riscontro della legittimità di una delle autonome ragioni giustificatrici della decisione amministrativa, per condurre al rigetto dell'intero ricorso, in considerazione del fatto che anche in caso di fondatezza degli ulteriori motivi di doglianza riferiti alle distinte rationes decidendi poste a fondamento del provvedimento amministrativo, questo non potrebbe comunque essere annullato, in quanto sorretto da un’autonoma ragione giustificatrice (ex multis, Consiglio di Stato, sez. IV, 1° aprile 2025 n. 2753).
18. La società ha chiesto l’annullamento, per illegittimità derivata, del provvedimento del 26 giugno 2017 prot. 30018 di diniego di rilascio del permesso di costruire, sostenendo che l’Amministrazione comunale avrebbe dovuto previamente annullare in autotutela il titolo abilitativo formatosi per silentium. A giudizio del Collegio, il silenzio-assenso non si è formato nel caso di specie e conseguentemente ben poteva l’Amministrazione adottare il provvedimento di diniego senza procedere con l’annullamento in autotutela.
19. Per le ragioni sopra richiamate, il ricorso in appello si rivela infondato e deve essere respinto.
La complessità delle questioni giuridiche dedotte in giudizio giustifica nondimeno la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Neri, Presidente
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Michele Conforti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
Paolo Marotta, Consigliere, Estensore




