Consiglio di Stato Sez. VI n. 5612 del 13 luglio 2026
Elettrosmog. Localizzazione stazioni radio base e vincoli istruttori comunali
In tema di installazione di infrastrutture per comunicazioni elettroniche, le norme del regolamento comunale che individuano criteri di priorità e aree preferenziali per la localizzazione degli impianti rivestono natura auto-esecutiva e carattere auto-vincolante per l’amministrazione, risultando immediatamente efficaci e cogenti anche in assenza di un piano di installazione di dettaglio. Ne consegue che il rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 44 d.lgs. n. 259/2003 deve essere preceduto da una specifica istruttoria volta a verificare l'eventuale impossibilità, inidoneità o insufficienza delle localizzazioni preferenziali rispetto al sito proposto dall'operatore. L’omessa analisi dei siti prioritari configura un deficit istruttorio che inficia la legittimità del titolo abilitativo. Tuttavia, al fine di bilanciare la tutela del territorio con la continuità del servizio, la sentenza di annullamento può produrre effetti meramente conformativi, imponendo il riesercizio del potere amministrativo e subordinando l'eventuale rimozione del manufatto all'esito del rinnovato esame della domanda.
Pubblicato il 13/07/2026
N. 05612/2026REG.PROV.COLL.
N. 07751/2025 REG.RIC.
N. 08575/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7751 del 2025, proposto dalla società Inwit-Infrastrutture Wireless Italiane S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Lattanzi, Francesco Saverio Cantella e Jacopo d’Auria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via G.P. da Palestrina, n. 47;
contro
- le signore Giuseppina Bello, Fabiana Angela Corrente, Filomena Marangi e Tania Sforza, rappresentate e difese dall’avvocato Elio Errichiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- il Comune di Martina Franca, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio Ciaurro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio (Studio Legale CLeP LEX) dell’avvocato Giovanni Battista Conte in Roma, via Ennio Quirino Visconti, n. 99;
nei confronti
delle società Vodafone Italia S.p.a. e Telecom Italia S.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituite in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 8575 del 2025, proposto dalla società Vodafone Italia S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Filippo Basile, domiciliata presso l’indirizzo PEC come da Registri di giustizia;
contro
- le signore Giuseppina Bello, Fabiana Angela Corrente, Filomena Marangi e Tania Sforza, rappresentate e difese dall’avvocato Elio Errichiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- il Comune di Martina Franca, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio Ciaurro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio (Studio Legale CLeP LEX) dell’avvocato Giovanni Battista Conte in Roma, via Ennio Quirino Visconti, n. 99;
nei confronti
delle società Inwit-Infrastrutture Wireless Italiane S.p.a. e Telecom Italia S.p.a., in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, non costituite in giudizio;
per la riforma
sia quanto al ricorso n. 8575 del 2025 sia quanto al ricorso n. 7751 del 2025, per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Sede staccata di Lecce, Sez. II, 30 luglio 2025 n. 1275, resa tra le parti.
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle signore Giuseppina Bello, Fabiana Angela Corrente, Filomena Marangi e Tania Sforza nonché del Comune di Martina Franca e i documenti prodotti;
Visto l’appello incidentale spiegato dal Comune di Martina Franca nel giudizio n. R.g. 7751/2025;
Vista l’ordinanza 31 ottobre 2025 n. 3944, con la quale la Sezione ha accolto la domanda cautelare proposta nel ricorso in appello n. R.g. 7751/2025;
Esaminate le memorie, anche di replica e le note d’udienza depositate;
Visti tutti gli atti delle cause;
Relatore nell’udienza del 7 maggio 2026 il Cons. Stefano Toschei e uditi, per le parti, con riferimento al ricorso n. R.g. 7751/2025, gli avvocati Jacopo D'Auria, Elio Errichiello e Giovanni Battista Conte, quest’ultimo in sostituzione dell'avv. Antonio Ciaurro e, con riferimento al ricorso n. R.g. 8575/2025, gli avvocati Cinzia Di Marco, in sostituzione dell'avvocato Filippo Basile, Elio Errichiello e Giovanni Battista Conte, quest’ultimo in sostituzione dell'avvocato Antonio Ciaurro;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Entrambi i giudizi proposti in grado di appello dalla società Inwit-Infrastrutture Wireless Italiane S.p.a. (n. R.g. 7751/2025) e dalla società Vodafone Italia S.p.a. (n. R.g. 8575/2025) attengono alla richiesta di riforma della stessa sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Sede staccata di Lecce, Sez. II, 30 luglio 2025 n. 1275, resa tra le parti, con la quale è stato accolto il ricorso (n. R.g. 1340/2024) proposto dalle signore Giuseppina Bello, Fabiana Angela Corrente, Filomena Marangi e Tania Sforza al fine di ottenere l’annullamento dei seguenti atti e/o provvedimenti: a) l’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’art. 44 e ss. del Codice delle comunicazioni elettroniche (d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259) dal Comune di Martina Franca per l’installazione di un nuovo impianto di radio-trasmissione per rete di telefonia mobile sito nel Comune di Martina Franca in Contrada Tre Tornesi San Carlo in favore delle società Inwit S.p.a., Tim S.p.a. e Vodafone Italia S.p.a.; b) ogni altro atto presupposto, ivi compreso ove occorra il parere positivo preventivo dell’Arpa, il nulla osta dell’Ufficio paesaggio del Comune di Martina Franca, la comunicazione di inizio lavori, il progetto definitivo dell’infrastruttura citata e l’analisi di impatto elettromagnetico nonché ogni altra autorizzazione concessa dalla parte resistente con riferimento all’impianto. A tali richieste di annullamento le ricorrenti aggiungevano la richiesta di condanna in forma specifica all’adozione di ogni misura opportuna, ivi compresa la rimozione dell’impianto e la riduzione in pristino.
Nel medesimo giudizio proponeva ricorso incidentale (condizionato) la società Infrastrutture Wireless Italiane S.p.a. (d’ora in poi, per brevità, INWIT) chiedendo l’annullamento del “Regolamento comunale per disciplina delle installazioni, il monitoraggio, il controllo e la razionalizzazione degli impianti” del Comune di Martina Franca, in particolare dell’art. 6 nonché della deliberazione del Consiglio comunale di approvazione n. 134/2019, che veniva respinto dal TAR.
2. - La vicenda che fa da sfondo al presente contenzioso in grado di appello (con riferimento ad entrambi i sovrapponibili giudizi avviati dalle società INWIT e Vodafone) può essere sinteticamente ricostruita sulla scorta dei documenti e degli atti prodotti dalle parti controvertenti nei due gradi di giudizio nonché da quanto sintetizzato nella parte in fatto della sentenza qui oggetto di appello, come segue:
- in data 2 gennaio 2024 Vodafone Italia S.p.a., Inwit S.p.a. e Tim S.p.a., società operanti nel settore della comunicazione elettronica e specificamente autorizzati dal competente ministero, dopo avere concluso tra di loro un accordo di site sharing per la condivisione delle infrastrutture di rete esistenti nel territorio nazionale al fine di ridurre i costi ambientali per lo sviluppo delle infrastrutture e promuovere un uso efficiente dello spettro elettromagnetico, ebbero a presentare allo Sportello unico attività produttive del Comune di Martina Franca una istanza unica per la realizzazione di una nuova infrastruttura per telecomunicazioni in Contrada Tre Tornesi s.n.c., di proprietà della società INWIT e sulla quale installare gli impianti di telefonia mobile dei gestori Vodafone e Tim;
- avviato il conseguente procedimento, il comune indiceva la conferenza di servizi e, dopo aver acquisito l’assenso senza condizioni da parte dell’Arpa, il parere favorevole della Commissione paesaggistica locale e l’accertamento di compatibilità paesaggistica, ha rilasciato in favore di INWIT il provvedimento unico 18 aprile 2024 n. 24, così abilitando la predetta società a installare un nuovo impianto SRB con potenza superiore a 20W, da insediare in Contrada Tre Tornesi San Carlo, con specifiche prescrizioni da osservare (e cioè che: a) il palo poligonale metallico e la recinzione siano interamente verniciate con colorazione avente tonalità verde oliva codice RAL#424632; b) lungo il perimetro della recinzione sia piantumata e mantenuta nel tempo la bordatura di essenze arbustive scelte tra le specie autoctone non ospiti del batterio della Xylella Fastidiosa, di altezza almeno pari alla recinzione; c) l’area basamentale sia realizzata con calcestruzzo drenante, ad esclusione della fondazione);
- forte del titolo abilitativo di cui sopra INWIT iniziava i lavori in data 29 maggio 2024 e, in data 5 giugno 2024, effettuava la posa del plinto in cemento armato, così realizzando il basamento con le opere accessorie, compresa la recinzione e la struttura per ospitare il palo, installato poco tempo dopo;
- accadeva che a opere ultimate, in data 7 ottobre 2024, le signore Giuseppina Bello, Fabiana Angela Corrente, Filomena Marangi e Tania Sforza, residenti in abitazioni limitrofe al sito di installazione, sul sostenuto presupposto di essere pregiudicate dalla presenza e dalla conseguente attivazione dell’impianto, proponevano ricorso innanzi al TAR per la Puglia, Sezione staccata di Lecce chiedendo che, in via principale, fosse annullato il provvedimento autorizzatorio rilasciato e tutti gli atti a esso presupposti e/o connessi e quindi, di conseguenza, che fosse rimosso l’impianto;
- il ricorso era affidato a tre ordini di censure riferibili alla contestazione per l’omessa verifica di aree preferenziali, per la non corrispondenza nel merito delle valutazioni effettuate sulla conformità del progetto con la disciplina dettata dal Piano paesaggistico territoriale regionale e per l’assenza della effettiva possibilità di realizzare impianti in aree urbanizzate, a causa dei rischi per la salute per le esposizioni ai campi elettromagnetici. Il giudizio si arricchiva di un ricorso incidentale promosso dalla INWIT, espressamente condizionato alla fondatezza del primo motivo del ricorso principale, che aveva a oggetto l’art. 6 del “Regolamento comunale per la disciplina delle installazioni, il monitoraggio, il controllo e la razionalizzazione degli impianti per telecomunicazioni operanti nell’intervallo di frequenza compresa tra 100 khz e 300 ghz”, qualora ne fosse stata accolta una interpretazione conforme a quanto propugnato dalle ricorrenti;
- il TAR, ritenuta infondata l’eccezione di tardività sollevata in merito alla tempestività del ricorso proposto e accolta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’Arpa Puglia, con sentenza 30 luglio 2025 n. 1275, accoglieva il ricorso proposto dalle signore Giuseppina Bello, Fabiana Angela Corrente, Filomena Marangi e Tania Sforza ritenendo fondato il primo motivo di censura. Inoltre il TAR, nella suddetta sentenza, respingeva il ricorso incidentale condizionato promosso da INWIT, perché la censura dedotta non poteva essere condivisa, ritenendo infine gli altri due motivi di ricorso proposti dalle ricorrenti generici e, ad ogni modo, in parte infondati e in parte inammissibili (il terzo motivo anche per difetto di interesse).
3. – Con due distinti ricorsi in appello la INWIT e la Vodafone Italia chiedono ora la riforma della (stessa) sentenza adottata dal giudice di primo grado, nel cui giudizio avevano rivestito il ruolo processuale di controinteressate, mentre la INWIT anche di ricorrente incidentale (con ricorso incidentale respinto dal TAR per la Puglia con la suindicata sentenza).
Sul punto va subito chiarito che, per economia dei mezzi processuali il Collegio dispone la riunione dei due processi in quanto attinenti alla richiesta di riforma della stessa sentenza pronunciata in primo grado, ai fini dell’art. 70 c.p.a..
Va dunque disposta la riunione dell’appello n. R.g. 8575/2025 all’appello n. R.g. 7751/2025 in virtù della proposizione del primo dei suddetti ricorso in epoca temporale successiva rispetto al secondo.
4. – INWIT e Vodafone tracciano le seguenti due complesse coordinate contestative che presentano punti di totale contatto tra di loro:
I) Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato l’eccezione di tardività del ricorso di primo grado e per non aver rilevato l’inammissibilità per carenza di interesse. Sostengono le società appellanti, come avevano già fatto con il ricorso di primo grado, che quest’ultimo fu notificato in data 7 ottobre 2024, vale a dire ben cinque mesi dopo rispetto l’avvio dei lavori e sei mesi dopo il rilascio del titolo abilitativo impugnato, quando l’opera era stata ormai ultimata. L’errore nel quale sarebbe incorso il TAR consisterebbe nell’avere ritenuto plausibile il dies a quo dell’8 luglio 2024 “in cui, a detta delle stesse ricorrenti, sarebbe stato issato il palo, assumendo che solo in quel momento queste avrebbero avuto contezza della lesività dell’impianto in mancanza di una visuale diretta sul cantiere, a nulla rilevando, quindi, il fatto che altri residenti, invece, si fossero lamentati con il Comune della SRB sin dall’avvio delle lavorazioni” (così, testualmente, a pag. 4 dell’atto di appello di INWIT). Contrariamente a quanto ha ritenuto di poter considerare il giudice di primo grado, egli ha dimenticato di valutare alcune circostanze rilevanti come le diffide e le denunce presentate da altri residenti che, sin dal mese di giugno, avevano segnalato al Comune la realizzazione di opere “rilevanti”, riferendosi espressamente ad attività volte a ospitare “l’istallazione di un traliccio” nonché la realizzazione di un’opera imponente e ampiamente pubblicizzata sui canali istituzionali dell’ente come richiesto dall’art. 44 del Codice delle comunicazioni elettroniche in un territorio particolarmente circoscritto trattandosi di un Comune di dimensioni ridotte, di talché non può obiettivamente sostenersi che la realizzazione dell’opera e la presenza di un titolo autorizzatorio che ne consentiva la costruzione non potessero essere note alle ricorrenti in epoca antecedente rispetto all’8 luglio 2024. Quindi il ricorso proposto si dimostra evidentemente tardivo. Viene inoltre segnalato che il giudice di primo grado ha evitato di affrontare l’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse delle ricorrenti all’impugnazione avendo le stesse svelato, nella produzione attizia durante il giudizio dinanzi al TAR, che nella realtà non risiedevano in aree limitrofe rispetto all’ubicazione dell’impianto, sicché tale eccesione viene riproposta nella sede di appello. In conclusione “delle due, l’una: o il ricorso è tardivo, perché le ricorrenti, abitando vicino al luogo di installazione avrebbero dovuto impugnare l’autorizzazione dall’avvio dei lavori o dal momento in cui sono state costruite le opere strutturali, come fatto da altri residenti, visto anche che l’istanza ex art. 44 CCE era stata ampiamente pubblicizzata; oppure le stesse non risiedono vicino al luogo di installazione e la SRB non interferisce direttamente con le proprie abitazioni, ma allora il ricorso è inammissibile per carenza di interesse, se non addirittura per carenza di legittimazione” (così, testualmente, a pag. 9 dell’atto di appello di INWIT);
II) Erroneità della sentenza appellata nella parte in cui ha accolto il primo motivo di ricorso, con cui è stata censurata dai ricorrenti l’illegittimità dell’autorizzazione ex art. 44 CCE conseguita da INWIT per difetto di istruttoria in relazione all’art. 6 del Regolamento comunale antenne. Ad avviso delle odierne appellate (ricorrenti in primo grado), per effetto delle previsioni contenute nel Regolamento comunale recante “Criteri per la localizzazione degli impianti” il sito prescelto da INWIT, ove è ubicata la SRB, non rientrerebbe tra quelli preferenziali indicati in detta norma, ricadendo in un’area paesaggisticamente vincolata, di talché è evidente che i competenti uffici comunali non hanno eseguito un adeguato approfondimento istruttorio all’esito del quale sarebbe emersa la impossibilità di localizzare l’impianto in detta area. Tuttavia, hanno sostenuto le odierne società appellanti già nel corso del giudizio di primo grado, la norma di cui all’art. 6 del citato Regolamento non può ritenersi autonomamente efficace, in quanto non è stato mai adottato dal Comune di Martina Franca il Piano antenne previsto dallo stesso Regolamento al successivo art. 8, in cui avrebbero dovuto essere indicati i siti preferenziali identificati utilizzando i criteri di cui all’art. 6 e tenendo conto dei programmi di sviluppo degli operatori, con la conseguenza che l’omessa effettuazione di ulteriori approfondimenti istruttori non avrebbe potuto comunque invalidare il titolo autorizzatorio rilasciato, anche perché siti preferenziali nell’area di interesse ai fini della copertura non erano stati fino a quel momento individuati da alcun atto comunale. Le società appellanti lamentano, in particolare, che il TAR, volendo seguire orientamenti giurisprudenziali peraltro inconferenti, ha finito con accogliere il motivo di ricorso dedotto dalle ricorrenti e respingere il ricorso incidentale condizionato proposto dalla INWIT, convincendosi che la disciplina regolamentare del Comune di Martina Franca fosse esecutiva, pur se non attuata e recepita in un c.d. Piano antenne e non ravvisando contrasti tra le norme regolamentari sui criteri preferenziali e la normativa nazionale sulle comunicazioni elettroniche. Peraltro il TAR ha ritenuto che una buona parte delle prospettate incongruenze con il Regolamento affiorate con riguardo al rilascio del titolo abilitativo impugnato fossero il frutto di un comportamento opaco e comunque dilatorio messo in campo dalle stesse società interessate, dimenticando però che esse avevano inviato per tempo la relazione richiesta dal Comune, producendola anche in giudizio, indicando l’area da coprire e, quindi, l’area da considerare ai fini del corretto posizionamento dell’impianto per assicurare la funzionalità dei servizi. D’altronde l’evoluzione normativa, che (con)segue al recepimento in Italia con il d.lgs. 8 novembre 2021, n. 207 del Codice europeo delle comunicazioni elettroniche di cui alla direttiva UE/2018/1972, conduce a una diversa impostazione, rispetto al passato, dell’allocazione delle SRB sul territorio, riducendo il campo di limitazione territoriale e funzionale alla installazione da parte dei comuni, “ai quali è consentito di dettare al massimo criteri preferenziali, che però non sono vincolanti per gli operatori, i quali non devono dimostrare la funzionalità del sito che hanno scelto per potervi derogare, essendo se mai onere di chi suggerisce un’altra area provare l’equipollenza tecnica di tale possibile diversa localizzazione” (così, testualmente, a pag. 16 dell’atto di appello di INWIT), per come anche recente giurisprudenza mostra di condividere.
Una terza traiettoria contestativa è stata sviluppata da INWIT che ha visto essere respinto il ricorso incidentale proposto in primo grado e che qui si sintetizza come segue:
III) Erroneità della sentenza appellata nella parte in cui il TAR ha rigettato il ricorso incidentale condizionato di INWIT volto all’annullamento dell’art. 6 del Regolamento, in relazione alla dedotta violazione degli artt. 8, 43, 44 e 51 CCE, dell’art. 8, comma 6, l. 28 febbraio 2021, n. 36 e del Codice europeo. La società INWIT aveva proposto, nel giudizio di primo grado, un ricorso incidentale condizionato nell’ipotesi in cui il TAR avesse condiviso l’interpretazione proposta dalle ricorrenti circa la violazione del Regolamento comunale recante “Criteri per la localizzazione degli impianti” e la conseguente illegittimità dell’autorizzazione unica rilasciata, quanto meno per difetto di adeguata e completa istruttoria da parte degli uffici. Il giudice di primo grado, effettivamente ha condiviso la prospettazione delle ricorrenti tuttavia, nello scrutinare doverosamente il ricorso incidentale proposto da INWIT lo respingeva affermando che “l’art. 6 del “regolamento comunale per l’installazione, il monitoraggio, il controllo degli impianti di telecomunicazioni” del Comune di Martina Franca non impone limiti generalizzati, incompatibili con la copertura di rete, e non preclude in termini assoluti l’installazione in determinate aree, consentendo la localizzazione delle S.R.B. anche al di fuori delle aree preferenziali, ove le esigenze di rete lo impongano, non se ne può predicare l’illegittimità in rapporto all’art. 8, comma 6, della legge n. 36/2001” (così, testualmente, al punto 15.11 della sentenza di primo grado). Il TAR poi, sotto altro versante, ha puntualizzato come non fosse meritevole di accoglimento la censura del predetto articolo 6 rispetto all’art. 44 del Codice delle comunicazioni elettroniche, pure formulata dalla società ricorrente incidentale. Infatti il ridetto art. 6 del regolamento comunale, nella sua formulazione, “non richiede né impone la presentazione di alcuna documentazione ulteriore, ma semplicemente evidenzia la necessità di effettuare un’istruttoria per individuare l’area ove ubicare l’impianto”. Ad ogni modo, “la regolamentazione di tale istruttoria da parte dell’ente locale, laddove non preveda oneri impossibili, sproporzionati o incompatibili con le tempistiche per la conclusione del procedimento, pertanto, non può ritenersi contraria all’art. 44 C.C.E. D’altro canto, sebbene la disciplina sia certamente improntata alla celerità del procedimento, lo stesso art. 44, al comma 6, contempla l’ipotesi di sospensione dei termini, per gli approfondimenti indispensabili alla corretta istruttoria” (così, testualmente, al punto 15.12 della sentenza di primo grado). La società INWIT, ancora una volta, stigmatizzando la scelta operata dal giudice di prime cure di voler ancorare la propria decisione a orientamenti giurisprudenziali ormai superati, ribadisce l’importanza innovativa delle modifiche intervenute, a seguito dell’introduzione del Codice europeo e delle norme contenute nella l. 36/2021, incidenti sul Codice delle comunicazioni elettroniche e implicando un diverso approccio al tema. La INWIT rammenta come l’ingresso delle nuove regole contenute nel Codice europeo ha provocato un deciso cambio di rotta nella regolamentazione delle comunicazioni elettroniche, “essendo ora focalizzata a favorire in primis le reti, l’infrastrutturazione e le cd risorse correlate, ovvero tutte quelle strutture, come le SRB, per le reti a banda ultralarga, senza le quali è impossibile diffondere i servizi sull’intero territorio nazionale” (così, testualmente, a pag. 18 dell’atto di appello di INWIT), con la conseguenza che, sul presupposto “che le frequenze radio mobili sono risorse scarse e per questo è imposto agli Stati membri e agli operatori un uso efficiente e una gestione efficace, nel rispetto del principio di neutralità tecnologica” (così, testualmente, a pag. 19 dell’atto di appello di INWIT), è fatto divieto ai comuni di declinare previsioni regolamentari che, in concreto e di fatto, si traducono in limiti generalizzati alla localizzazione (art. 8, comma 6, l. 36/2001), lasciando loro la possibilità di individuare, in negativo, i siti presso i quali limitare le localizzazioni (sempre art. 8, comma 6, l. 36/2001). In conclusione va ritenuto, a parere di INWIT, contrario alle norme disciplinanti oggi il settore, sostenere, come hanno fatto le ricorrenti e per come confermato dal TAR, che l’autorizzazione all’installazione di una SRB in un determinato sito, risultato tecnicamente idoneo e indicato nell’istanza, debba essere necessariamente subordinata alla prova dell’infungibilità di tutte le possibili aree alternative identificabili.
Da qui la richiesta, formulata sia da INWIT sia da Vodafone, di riforma della sentenza impugnata con reiezione del ricorso proposto in primo grado.
5. – Si sono costituite in entrambi i giudizi le signore Giuseppina Bello, Fabiana Angela Corrente, Filomena Marangi e Tania Sforza nonché il Comune di Martina Franca, quest’ultimo proponendo appello incidentale nel giudizio di appello n. R.g. 7751/2025) contestando analiticamente le avverse prospettazioni e sostenendo la correttezza della interpretazione dei fatti di causa e dei profili giuridici coinvolti per come operata dal giudice amministrativo di primo grado, con riferimento sia alle questioni preliminari scrutinate sia al merito della controversia.
L’appello incidentale spiegato dal Comune di Martina Franca contiene una prima parte fortemente critica nei confronti della sentenza di primo grado, avendo errato il TAR nel non accogliere l’eccezione di tardività del ricorso proposto dalle odierne appellate formulata, pervero, da tutte le parti resistenti (tanto che l’eccezione è stata sollevata nuovamente negli atti di appello di entrambi i contenziosi qui in decisione), nel giudizio di primo grado.
Il comune appellante incidentale, infatti, ribadisce la tardività del ricorso proposto in primo grado in quanto le ricorrenti non potevano non conoscere l’esistenza dell’opera in questione in epoca antecedente alla data dell’8 luglio 2024, data in cui solo, a avviso del giudice di prime cure, le ricorrenti avrebbero potuto apprendere dell’esistenza del manufatto e dalla quale, dunque, deve conteggiarsi il termine per la proposizione del ricorso (che dunque sarebbe stato tempestivamente proposto dalle ricorrenti). Gli elementi che il comune appellante incidentale porta a corredo del rilievo circa la irricevibilità del ricorso di primo grado sono i seguenti (si veda pag. 7 dell’appello incidentale):
a) la pregressa pubblicizzazione dell’istanza. Infatti, a fara data dal 15 marzo 2024 l’istanza era pubblicizzata sul sito istituzionale del Comune di Martina Franca, come prescritto dall’art. 44, comma 5, d.lgs. 259/2003 CCE;
b) l’epoca di inizio dei lavori. I lavori di realizzazione dell’opera sono iniziati in data 29 maggio 2024, per come risulta dalla comunicazione di avvio lavori;
c) le segnalazioni di terzi. In data 24 giugno 2024 sono state trasmesse al comune le segnalazioni di altri residenti inerenti alla realizzazione del basamento dell’opera;
d) gli accertamenti della Polizia Locale. In data 28 giugno 2024 gli agenti della Polizia Locale accertavano la presenza di cartellonistica di cantiere recante “Realizzazione SRG InWIt”, la realizzazione del basamento di cemento comprensivo di impiantistica e recinzione.
Posto che l’onere della prova della tempestività dell’impugnazione deve essere assolto con la rigorosità che tale prova richiede, ma può essere fornito anche mediante presunzioni, il Comune di Martina Franca ritiene che gli elementi come sopra descritti militino tutti perché sia impossibile sostenere che prima dell’8 luglio 2024 le ricorrenti non potessero avere contezza dell’opera in costruzione e conclusa, di talché nessun rilievo, in senso contrario, può essere assegnato alle considerazioni espresse dal TAR secondo il quale le ricorrenti non avessero “una visuale diretta sull’area” e che il cartello non fosse “visibile ad occhio nudo”, trattandosi di considerazioni non decisive. Ne consegue l’affermazione circa la tardività del ricorso promosso in primo grado.
Quanto all’appello incidentale attinente al merito della controversia, il Comune di Martina Franca ricorda che pur dovendosi riconoscere la sussistenza di un obbligo istruttorio di verifica di aree alternative rispetto a quella proposta per l’installazione del manufatto, nondimeno detto obbligo grava soprattutto in capo al proponente, che peraltro è l’unico soggetto in possesso delle competenze tecniche per valutare l’equipollenza tecnologica di siti alternativi. A conferma di ciò, nel corso del giudizio di primo grado, la INWIT ha prodotto una relazione tecnica sulla inesistenza di aree preferenziali solo in corso di causa, segno evidente che la documentazione su tale indagine, svolta dalla società interessata, non poteva essere parte del corredo documentale originario, quindi non si può imputare all’amministrazione di non avere svolto verifiche che erano rimesse alla competenza del proponente.
In conclusione, a avviso del Comune di Martina Franca, ha errato il TAR a ritenere sanzionabile il comportamento istruttorio posto in essere nel caso di specie dall’amministrazione, atteso che la sostenuta inerzia comunale va più correttamente trasferita sul comportamento del proponente, oltre al fato che appare significativamente eccessivo disporre l’annullamento di un titolo abilitativo per un mero profilo formale del procedimento.
La richiesta dunque del Comune di Martina Franca è nel senso di riformare parzialmente la sentenza di primo grado “annullando la statuizione di integrale caducazione del titolo autorizzatorio e disponendo, in subordine, che il Comune provveda, in contraddittorio con l’operatore, alle integrazioni istruttorie richieste ai sensi dell’art. 6 del Regolamento” (così, testualmente, alle pagg. 11 e 12 della memoria con appello incidentale).
Con riferimento a entrambi gli appelli le parti costituite hanno depositato memorie, anche di replica e note d’udienza con documenti, confermando le conclusioni rassegnate negli atti depositati precedentemente.
6. – In via preliminare deve disporsi la riunione dei due ricorsi in appello qui in esame, atteso che con gli stessi viene chiesta la riforma della medesima sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Sede staccata di Lecce, Sez. II, 30 luglio 2025 n. 1275.
Va a tal proposito rammentato, in via generale e per completezza espositiva, che nel processo amministrativo, con riferimento al grado di appello, sussiste l'obbligo per il giudice di disporre la riunione degli appelli allorquando questi siano proposti avverso la stessa sentenza (art. 96, comma 1, c.p.c.), mentre in tutte le altre ipotesi la riunione dei ricorsi connessi attiene ad una scelta facoltativa e discrezionale del giudice, come si desume dalla formulazione testuale dell'art. 70 c.p.a., con la conseguenza che i provvedimenti adottati al riguardo hanno carattere meramente ordinatorio, sono privi di valenza decisoria e restano conseguentemente insindacabili in sede di gravame con l'unica eccezione del caso in cui la medesima domanda sia proposta con due distinti ricorsi dinanzi al medesimo giudice (cfr., tra le ultime, Cons. Stato, Sez. V, 24 maggio 2018 n. 3109).
Deriva da quanto sopra, in ragione dell’acclarata contestazione di un'unica sentenza di primo grado seppure attraverso due distinti ricorsi in sede di appello, che va disposta la riunione del ricorso in grado di appello n. R.g. 8575/2025 al ricorso in grado di appello n. R.g. 7751/2025, in quanto quest'ultimo ricorso (in appello) è stato proposto in epoca antecedente, perché siano entrambi decisi in un unico contesto processuale e ciò sia per evidenti ragioni di economicità e di speditezza dei giudizi sia al fine di prevenire la possibilità (eventuale) di un contrasto tra giudicati (cfr., ancora, Cons. Stato, Sez. VI, 1 aprile 2021 n. 2727).
7. – Sempre in via preliminare deve scrutinarsi la questione dell’asserita tardività del ricorso proposto in primo grado dalle odierne appellate e ribadito in sede di appello dalle società appellanti e dal Comune di Martina Franca nell’appello incidentale.
La Sezione è intervenuta più volte, anche in epoca molto recente (si veda tra le molte Cons. Stato, Sez. VI, 30 aprile 2026 n. 3400, con riferimento alla quale in questa sede e qui di seguito saranno riprodotti testualmente alcuni stralci rilevanti ai fini della presente decisione), sulla individuazione del dies a quo per la impugnazione dei titoli edilizi, con riferimento ai quali la realizzazione di una stazione radio base costituisce indubbiamente una species.
In argomento si è affermato che, come è noto e ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a., qualora sia stata proposta azione di annullamento, il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell’atto stesso entro il termine previsto dalla legge (nella specie, sessanta giorni), decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge.
Nel caso in esame non essendo stato notificato o comunicato direttamente alle odierne appellate il provvedimento comunale oggetto di impugnazione, ai fini della verifica circa la tempestività dell’impugnazione proposta in primo grado, deve individuarsi il momento in cui le suddetta hanno avuto “piena conoscenza” del provvedimento, assegnando preliminarmente un significato al concetto di “piena conoscenza” del provvedimento, vale a dire di quella conoscenza idonea a far decorrere il termine perentorio di sessanta giorni per l’impugnazione.
Sul tema la giurisprudenza di questo Consiglio (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. VII, 16 dicembre 2025 n. 993; Sez. VI, 1 dicembre 2025 n. 9422; Sez. IV, 28 novembre 2025 n. 9384 e, tra le pronunce meno recenti, Sez. IV, 23 maggio 2018 n. 3075) ha avuto modo di chiarire che:
- la “piena conoscenza” non deve essere intesa quale “conoscenza piena ed integrale” del provvedimento stesso, ovvero di eventuali atti endoprocedimentali, la cui illegittimità sia idonea a viziare, in via derivata, il provvedimento finale, dovendosi invece ritenere che sia sufficiente ad integrare il concetto la percezione dell’esistenza di un provvedimento amministrativo e degli aspetti che ne rendono evidente la lesività della sfera giuridica del potenziale ricorrente, in modo da rendere riconoscibile l’attualità dell’interesse ad agire contro di esso;
- la norma intende per “piena conoscenza”, quindi, la consapevolezza dell’esistenza del provvedimento e della sua lesività e ciò refluisce sul petitum dell’impugnazione, mentre la conoscenza “integrale” del provvedimento (o di altri atti del procedimento) influisce sul contenuto del ricorso e sulla concreta definizione delle ragioni di impugnazione, e quindi sulla causa petendi;
- con specifico riferimento alla impugnazione dei titoli edilizi, va rilevato che la vicinitas, come nella fattispecie in esame, di un soggetto rispetto all’area e alle opere edilizie contestate induce a ritenere che lo stesso abbia potuto avere più facilmente conoscenza della loro entità anche prima della conclusione dei lavori;
- ai fini della decorrenza del termine di impugnazione di un titolo edilizio da parte di terzi, tuttavia, l’effetto lesivo si atteggia diversamente a seconda che si contesti l’illegittimità del titolo per il solo fatto che esso sia stato rilasciato (ad esempio, per contrasto con l’inedificabilità assoluta dell’area) ovvero che si contesti il contenuto specifico del permesso (ad esempio, per eccesso di volumetria o per violazione delle distanze minime tra fabbricati);
- ed infatti, il momento da cui computare i termini decadenziali di proposizione del ricorso, nell’ambito dell’attività edilizia, è individuato, secondo la giurisprudenza (cfr., da ultimo, Cons. Stato, Sez. IV, 23 febbraio 2026, n. 1453 che richiama, ex multis, i seguenti precedenti: Cons. Stato, Sez. IV, n. 5754 del 2017; Sez. VI, n. 4830 del 2017; Sez. IV, n. 3067 del 2017; Sez. IV, 15 novembre 2016, n. 4701; Sez. IV, n. 1135 del 2016; Sez. IV, nn. n. 4909 e 4910 del 2015; Sez. IV, 22 dicembre 2014 n. 6337; Sez. V, 16 aprile 2013 n. 2107; Sez. VI, 18 aprile 2012 n. 2209, che si conformano sostanzialmente all’insegnamento dell’Adunanza Plenaria espresso nella sentenza 29 luglio 2011 n. 15, sviluppandone i logici corollari), in corrispondenza dell’inizio dei lavori, nel caso si sostenga che nessun manufatto poteva essere edificato sull’area, ovvero, laddove si contesti il quomodo (distanze, consistenza ecc.), dal completamento dei lavori o dal grado di sviluppo degli stessi, se si renda comunque palese l’esatta dimensione, consistenza, finalità, dell’erigendo manufatto, ferma restando:
a) la possibilità, da parte di chi solleva l’eccezione di tardività, di provare, anche in via presuntiva, la concreta anteriore conoscenza del provvedimento lesivo in capo al ricorrente (ad esempio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 20, comma 6, e 27, comma 4, d.P.R. 6 giugno 2001,n. 380, avuto riguardo alla presenza in loco del cartello dei lavori specie se munito di rendering e indicazione puntuale del titolo edilizio ovvero alla effettiva comunicazione all’albo pretorio del comune del rilascio del titolo edilizio, al rilievo della consistenza del tempo trascorso fra l’inizio dei lavori e la proposizione del ricorso e alla effettiva residenza del ricorrente in zona confinante con il lotto su cui sono in corso i lavori, ecc.);
b) l’onere di chi intende contestare adeguatamente un titolo edilizio di esercitare sollecitamente l’accesso documentale.
L’inizio dei lavori, dunque, segna il dies a quo della tempestiva proposizione del ricorso laddove si contesti l’an della edificazione (cioè laddove si sostenga che nessun manufatto poteva essere edificato sull’area), mentre laddove si contesti il quomodo (distanze, consistenza ecc.), il dies a quo va fatto coincidere con il completamento dei lavori ovvero con il grado di sviluppo degli stessi, ove renda palese l’esatta dimensione, consistenza, finalità, dell’erigendo manufatto, ferma restando la possibilità, da parte di chi solleva l’eccezione di tardività, di provare, anche in via presuntiva, la concreta anteriore conoscenza del provvedimento lesivo in capo al ricorrente (cfr. in argomento, inoltre, Cons. Stato, Sez. IV, 11 aprile 2023 n. 3654).
Questa Sezione ha anche evidenziato la necessità di trovare un punto di equilibrio tra l’interesse del soggetto che ha richiesto l’autorizzazione a realizzare il manufatto e l’interesse del vicino che si ritiene leso dalla realizzazione dell’opera.
In particolare con la sentenza della Sesta Sezione del Consiglio di Stato, 7 febbraio 2025 n. 953 si è puntualizzato testualmente che: “(…) quando l’attività edilizia in atto appare immediatamente illegittima, il vicino ha l’obbligo di attivarsi prontamente con l’istituto dell’accesso agli atti e, in tali casi, il tardivo esercizio del diritto di accesso è inidoneo a procrastinare il dies a quo di decorrenza del termine d’impugnativa, in quanto lesivo del principio di stabilità dei rapporti giuridici e dell’affidamento dei soggetti titolari dell’autorizzazione (C.d.S., sez. VI, 13 agosto 2020, n. 5034). Di talché, è necessario individuare un punto di equilibrio tra il principio di tutela in sede giurisdizionale delle posizioni giuridiche ed il principio di certezza delle situazioni giuridiche, atteso che, diversamente, il rapporto pubblicistico controverso resterebbe esposto sine die ad iniziative giudiziarie in grado di mutare l’assetto degli interessi disciplinato dall’atto. Proprio per ovviare a queste situazioni, la giurisprudenza ha evidenziato che, quando un soggetto si rende conto di un’insediamento probabilmente abusivo, è onerato alla presentazione di un’istanza di accesso e se la richiesta di accesso non è idonea ex se a far differire i termini di proposizione del ricorso, occorre anche considerare che, da un lato, deve essere assicurata al vicino la tutela in sede giurisdizionale dei propri interessi nei confronti di un intervento edilizio ritenuto illegittimo, dall’altro, deve parimenti essere salvaguardato l’interesse del titolare del permesso di costruire a che l’esercizio di detta tutela venga attivato senza indugio e non irragionevolmente differito nel tempo, determinando una situazione di incertezza delle situazioni giuridiche contraria ai principi ordinamentali (cfr. Cons. Stato, IV, 23 maggio 2018, n. 3075)”.
Può dunque riassumersi il senso dell’orientamento giurisprudenziale fin qui espresso – e ormai consolidato – affermando che costituisca requisito di sufficienza idoneo a definire la nozione di “piena conoscenza”, in materia di impugnazioni nel settore dell’edilizia e consimili (il verificarsi della quale determina il dies a quo per il computo del termine decadenziale per la proposizione del ricorso giurisdizionale), la percezione (ovvero la potenziale percepibilità) dell’esistenza di un provvedimento amministrativo e degli aspetti che ne rendono evidente la lesività della sfera giuridica del potenziale ricorrente, in modo da rendere avvertibile l’attualità dell’interesse ad agire contro di esso. Ed infatti, mentre la consapevolezza dell’esistenza del provvedimento e della sua lesività integra la sussistenza di una condizione dell’azione (rimuovendo, in tal modo, ogni ostacolo all’impugnazione dell’atto), la conoscenza “integrale” del provvedimento (o di altri atti del procedimento) influisce sul contenuto del ricorso e sulla concreta definizione delle ragioni di impugnazione, e quindi sulla causa petendi. Tale interpretazione risulta confermata dall’istituto dei “motivi aggiunti”, per il tramite dei quali il ricorrente può proporre ulteriori motivi di ricorso derivanti dalla conoscenza di atti (già esistenti al momento di proposizione del ricorso ma ignoti) o dalla conoscenza integrale di atti prima non pienamente conosciuti e ciò entro il (nuovo) termine decadenziale di sessanta giorni decorrente da tale conoscenza sopravvenuta (cfr., ad esempio, Cons. Stato, Sez. VI, 16 settembre 2022 n. 7740).
8. – Applicando i suddetti approdi giurisprudenziali ormai consolidati al caso che qui occupa, ai fini della decisione circa la fondatezza o meno della contestazione della tardività del ricorso proposto in primo grado, pare al Collegio inevitabile confermare le considerazioni che hanno condotto il primo giudice a respingere in toto l’eccezione sollevata e qui riprodotta nei due atti di appello delle società e nell’appello incidentale del Comune di Martina Franca.
Le odierne appellanti (originarie ricorrenti in primo grado) in entrambi i gradi di giudizio hanno ritenuto che la piena conoscenza della realizzazione dell’opera (e quindi indirettamente dell’esistenza di un provvedimento abilitativo comunale che ne consentisse l’effettuazione) deve farsi coincidere con la data dell’8 luglio 2024, vale a dire con il momento in cui è stato eretto “il massiccio palo”, attesa l’assenza di elementi o riscontri idonei a poter affermare che le interessate avessero potuto prima di quell’epoca avere cognizione dell’intervento edilizio. Sul punto correttamente il primo giudice ricorda, quali elementi di certezza circa l’epoca in cui è stato eretto il palo e quindi l’opera è divenuta inequivocabilmente visibile (mentre la stessa cosa, obiettivamente, non si può dire all’indomani della mera collocazione del solo “basamento”) come assuma portata decisiva il contenuto del “verbale degli agenti di polizia (doc. 2 del Comune) – dove si evidenzia che gli stessi accertavano (quale lavorazione in atto) l’installazione del palo sul basamento (verbale con valore fidefacente fino a querela di falso ex art. 2700 c.c.) – e dal fatto che nella nota del 05.06.2024 (doc. 13 della società Inwit) è specificato che fino a quel momento era stato realizzato solo il basamento e non anche l’erezione del palo (…)” (così, testualmente, al punto 12.6 della sentenza qui oggetto di appello).
Peraltro le società (oggi) appellanti e il Comune di Martina Franca non sono state in grado di confutare gli ulteriori elementi (peraltro di natura obiettiva) che rendono plausibile la circostanza secondo la quale le odierne appellate non fossero nella condizione, al di là di ogni ragionevole dubbio, di conoscere dell’esistenza del manufatto in epoca antecedente all’8 luglio 2024. Ed infatti:
- è stato documentalmente dimostrato già nel corso del giudizio di primo grado che le parti ricorrenti, pur abitando nelle vicinanze del luogo interessato dall’installazione, non avessero una visuale diretta sull’area ove (poi) è stato collocato il palo e ciò in ragione di quanto emerge dalle fotografie scattate dalle vedute dei loro appartamenti e depositate in atti;
- il basamento in cemento è stato realizzato all’interno di una proprietà privata e non era agevolmente visibile dalla strada o comunque dall’esterno;
- la medesima osservazione vale per il cartello dei lavori (ovviamente), peraltro non recante l’indicazione degli estremi dell’autorizzazione né riportante il rendering dell’opera (per come emerge dalle pose fotografiche del luogo presenti negli atti di primo grado);
- la mancata ordinaria diligenza nell’avvedersi tempestivamente della realizzazione dell’opera, invocata dalle società appellanti per sostenere l’intervenuta conoscenza aliunde e comunque prima dell’8 luglio 2024 della realizzazione dell’opera non può essere valorizzata dalla circostanza che i lavori, anche per le dimensioni e le caratteristiche dell’installazione, avevano imposto “il passaggio di mezzi e personale” ovvero che la stessa (installazione) era stata “ampiamente pubblicizzata sui canali istituzionali dell’ente come richiesto dall’art. 44 CCE” oppure ancora che il territorio interessato dai lavori “è circoscritto trattandosi di un Comune di dimensioni ridotte”, costituendo quelli appena richiamati “meri indizi” non idonei a confortare l’assunto circa l’obiettiva e incondizionata possibilità che le interessate avrebbero potuto, (per l’appunto) usando l’ordinaria diligenza, avvedersi tempestivamente della realizzazione dell’opera e quindi proporre in precedenza (rispetto alla data di notifica del ricorso avvenuta il 7 ottobre 2024) e in epoca più vicina al rilascio del titolo abilitativo (intervenuto in data 18 aprile 2024) l’impugnazione, atteso che non può ragionevolmente imporsi un onere di costante, continuo e capillare monitoraggio (che sia peraltro documentalmente comprovabile) del corretto sfruttamento del territorio a carico di “cittadini” ai quali sia riferibile la condizione di vicinitas per poter ritenere tempestiva una reazione di costoro alla violazione delle regole disciplinanti il settore edilizio (inteso in senso ampio). Ne, tanto meno, può pretendersi da parte dei “cittadini” un costante monitoraggio del sito web comunale al fine di ricercare la pubblicazione di eventuali provvedimenti che siano di interesse rispetto all’esercizio dei mezzi di tutela approntati dall’ordinamento a garanzie delle legittime prerogative connesse alla vicinitas rispetto ad una trasformazione edilizia del territorio.
Tutto ciò milita ampiamente, a avviso del Collegio, per la tempestività del ricorso proposto in primo grado dalle signore Giuseppina Bello, Fabiana Angela Corrente, Filomena Marangi e Tania Sforza, sicché vanno ritenute infondate le eccezioni riproposte dalle società appellanti e le corrispondenti deduzioni contenute nell’appello incidentale spiegato dal Comune di Martina Franca, che dunque per questa parte va respinto.
9. – Passando al merito dei due ricorsi in appello proposti da entrambe le società, esse sostengono con tali mezzi di gravame l’erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha accolto il primo motivo di ricorso, con cui è stata sostenuta dalle ricorrenti l’illegittimità dell’autorizzazione ex art. 44 CCE conseguita in data 18 aprile 2024 per difetto di istruttoria in relazione all’art. 6 del Regolamento comunale antenne. In particolare sono contestate dalle società appellanti le conclusioni alle quali è pervenuto il giudice di primo grado affermando che il Comune di Martina Franca, prima di rilasciare l’autorizzazione unica all’installazione e ai fini della piena legittimità di una siffatta decisione, avrebbe dovuto svolgere una specifica istruttoria sulle aree preferenziali, appurando se l’area che avrebbe dovuto ospitare l’installazione recasse o meno le caratteristiche di “sito sensibile”, atteso che: a) la disposizione contenuta nell’art. 6 del Regolamento comunale in questione non poteva considerarsi operativa e quindi era priva di effetti, non essendo mai stata attuata dal comune mediante il Piano antenne previsto al successivo art. 8, in cui l’ente locale avrebbe dovuto indicare i siti preferenziali identificati utilizzando i criteri di cui all’art. 6 e tenendo conto dei programmi di sviluppo degli operatori; b) peraltro i criteri di cui al citato regolamento vanno interpretati, al più, quali “criteri di massima, mai resi operativi dal Comune”; c) a ogni modo, “le norme del Regolamento sui criteri preferenziali dovevano essere lette, interpretate e applicate in modo coerente e coordinato con la normativa nazionale sovraordinata, che non prevede la possibilità per gli enti locali di indicare aree preferenziali che l’operatore era tenuto a utilizzare a meno della dimostrazione della loro inidoneità” (così testualmente alle pag. 10 e 11 dell’appello di INWIT e nello stesso senso nelle pagg. 8 e seguenti dell’appello di Vodafone).
L’art. 6 del Regolamento comunale per l’installazione, il monitoraggio, il controllo degli impianti di telecomunicazioni del Comune di Martina Franca, per quanto qui di interesse, così dispone:
- al comma 1, che i criteri da seguire in ordine di priorità per la localizzazione di impianti, compatibilmente con le caratteristiche tecniche degli stessi, sono i seguenti: “a. Aree industriali prevalentemente a bassa occupazione (discariche, depuratori, ecc.) e infrastrutture della viabilità (parcheggi, rotatorie, ecc.); b. Aree agricole, boschive o comunque verdi non abitative e non attrezzate, ad esclusione di aree sottoposte a particolari vincoli e prescrizioni per l’impatto ambientale e paesaggistico; c. Aree di rispetto cimiteriale; d. Ogni altra area, solo se tutte le precedenti localizzazioni sono impossibili, inidonee o insufficienti a garantire la copertura dei servizi e comunque nel rispetto dei criteri di tutela relative alle aree sensibili”;
- al comma 2 poi precisa che “gli impianti devono prioritariamente essere collocati su aree e/o su immobili a destinazione non residenziale di proprietà comunale; ove ciò non sia possibile, possono essere richiesti su aree e/o su immobili, preferibilmente a destinazione non residenziale, di proprietà di altri soggetti pubblici o privati”;
Al successivo comma 8 il ridetto Regolamento puntualizza che “1. Il Comune a seguito dell’approvazione del presente Regolamento, provvede ad adottare il «Piano di installazione Comunale», individuando le proprietà immobiliari del Comune o le zone ritenute idonee ad ospitare gli impianti seguendo i criteri dell’Art.6. Le concessioni di aree comunali all’interno del «Piano di installazione comunale» saranno regolate da apposita convenzione e prevedranno la corresponsione di un canone annuale, calcolato in base ai prezzi di mercato, che sarà prioritariamente destinato per misure di controllo o divulgative di natura ambientale o sanitaria in materia di inquinamento elettromagnetico, nonché al funzionamento dei Siti Web comunali di divulgazione e monitoraggio. 2. E’ consentito installare gli impianti nelle aree o siti puntuali previsti ed indicati nel «Piano di installazione comunale», il cui aggiornamento avviene anche tenuto conto dei piani di sviluppo annuali presentati dai gestori”.
Sostengono le appellanti che in assenza di adozione del “Piano di installazione Comunale” e fino a quando esso non verrà adottato le previsioni del comma 6 del Regolamento, per quanto esse – peraltro - si presentino non conformi alla normativa di fonte superiore disciplinante la materia, non debbono ritenersi operative. Al contrario nella sentenza qui oggetto di appello il giudice di primo grado ha ritenuto che “(…) la norma secondaria in questione è puntuale e, pertanto, deve ritenersi auto-esecutiva. La stessa, infatti, individua in modo specifico i criteri di priorità per la localizzazione degli impianti in questione con l’elencazione delle aree preferenziali. Dunque, data la natura auto-esecutiva della predetta disposizione, non occorre certo attendere l’adozione del «Piano di installazione Comunale» di cui all’art. 8 del medesimo regolamento per l’effettuazione della relativa istruttoria”, di conseguenza “anche in assenza del suddetto piano, l’istruttoria andava comunque eseguita sulla base dei criteri di priorità che si è imposta l’Amministrazione – auto-vincolandosi – con la norma regolamentare in questione” sicché, imponendosi al comune “di verificare l’impossibilità, l’inidoneità o l’insufficienza delle localizzazioni preferenziali, prima di poter procedere ad autorizzare l’installazione della stazione radio base in altra e diversa area”, la mancata ottemperanza a tali doverosi adempimenti richiesti dalla normativa sopra riprodotta rende inevitabilmente illegittima l’autorizzazione unica rilasciata.
In argomento preme rammentare che, ai sensi dell’art. 8, comma 6, l. 22 febbraio 2001, n. 36, come modificato dal d.l. 24 febbraio 2023, n. 13 convertito con modificazioni dalla l. 21 aprile 2023, n. 41, è stabilito che “I comuni possono adottare un regolamento nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e, in particolare, degli articoli 43, 44, 45, 46, 47e 48 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato ai sensi dell’articolo 4”.
In applicazione di tale previsione di fonte primaria il Comune di Martina Franca ha predisposto il Regolamento sopra riprodotto nelle disposizioni qui di interesse.
Orbene appare evidente come le norme regolamentari alle quali si è fatto riferimento debbono essere correttamente interpretate in chiave sistematica, alla luce delle richiamate norme di rango primario, secondo le quali devono essere introdotti criteri localizzativi ed è ben possibili introdurre criteri preferenziali, ma limiti specifici possono essere introdotti solo con riferimento a siti sensibili espressamente individuati, mentre non è possibile un divieto di localizzazione maggiormente generalizzato.
Ne consegue che, correttamente interpretata la norma regolamentare, il potere esercitato dal Comune di Martina Franca nell’adozione dell’autorizzazione unica, in ragione delle previsioni del Regolamento e del Piano antenne previsto dall’art. 8 del ridetto regolamento, non si connota come un potere strettamente vincolato, ma costituisce espressione di discrezionalità, nel senso che i siti individuati nel piano costituiscono siti preferenziali, ma non sono automaticamente ostativi al rilascio dell’autorizzazione in altro sito individuato e richiesto dall’operatore.
Ciò vuol dire che il Comune di Martina Franca si è già solo con l’adozione del Regolamento autovincolato, come è corretto che sia, a effettuare, prima del rilascio dell’autorizzazione unica, una adeguata istruttoria volta a verificare se il sito proposto per l’installazione della stazione radio base sia conforme alle misure di cautela nella individuazione del sito suggerite dalla fonte secondaria oppure si manifesti preferibile la collocazione in altra area territoriale; ciò in disparte e anche in assenza dell’adozione del Piano antenne previsto dall’art. 8 del Regolamento, attesa la puntuale individuazione già nell’art. 6 del Regolamento dei criteri di priorità da tenere in considerazione per la localizzazione degli impianti qui in rilievo e l’elencazione delle aree preferenziali.
L’amministrazione comunale, pertanto e nel caso qui in esame, avrebbe dovuto valutare se il sito proposto fosse effettivamente compatibile con i criteri dettati dalla norma secondaria e di autovincolo per l’ente.
D’altronde la Sezione ha già chiarito in numerosi altri casi che in occasione delle procedure per il rilascio di autorizzazioni per l’installazione di stazioni radio base, tenuto conto della complessità delle verifiche necessarie e della cautela che deve caratterizzare la decisione al fine di tutelare tutti gli interessi coinvolti nell’esercizio dell’attività di trasmissione di onde elettromagnetiche, “una simile istruttoria non può (…) ridursi ad un mero carteggio tra le parti, privo di puntuali e analitiche verifiche sul punto. Né un simile modus procedendi può essere avallato dalle esigenze di semplificazioni di cui al d.lgs. n. 259/2003, che non oblitera, integralmente, il potere del Comune di gestione del territorio (v., sentenze n. 210/2021 e n. 10318/2022 della Sezione), che, ove esercitato con l’emanazione di un regolamento [come quello adottato dal Comune di Martina Franca n.d.r.], non può, successivamente, essere denegato in sede di applicazione” (cfr., per tutte, Cons, Stato, Sez. VI, 18 giugno 2025 n. 5301).
La presenza del regolamento comunale, caratterizzato dalla previsione di criteri e linee di indirizzo specifiche per l’esercizio del potere da parte dell’ente locale, imponeva e impone a quest’ultimo di verificare, prima del rilascio dell’autorizzazione unica, la possibilità e l’idoneità della localizzazione individuata a ospitare il manufatto da installarsi, ovvero di ricercare un diverso sito più adatto.
Ne deriva che la norma regolamentare di cui sopra è perfettamente compatibile con l’ordinamento di settore (e con le norme di derivazione eurounitaria del Codice delle comunicazioni elettroniche), che la stessa è perfettamente valida e efficace anche in assenza dell’adozione del Piano antenne, già recando la norma contenuta nell’art. 6 del Regolamento i criteri ai quali deve attenersi il comune per lo scrutinio “completo e adeguato” delle domande per l’installazione di una stazione radio base, che – nel caso di specie – l’istruttoria svolta dal comune non può ritenersi sufficiente né completa ai fini dell’adozione dell’autorizzazione unica che quindi va ritenuta illegittima e annullata, come peraltro ha correttamente disposto il giudice di prime cure.
Tali conclusioni determinano sia l’infondatezza del secondo motivo di appello dedotto da entrambe le società nei distinti atti di proposizione del presente contenzioso in grado di appello sia il terzo motivo di appello dedotto dalla INWIT (stante la ritenuta compatibilità della fonte secondaria con l’ordinamento di settore, per come si è più sopra chiarito) sia il (restante) motivo di appello dedotto dal Comune di Martina Franca nell’appello incidentale.
10. - In conclusione, per tutto quanto esposto, gli appelli – così come riuniti – debbono essere respinti in quanto infondati, come anche va respinto perché infondato l’appello incidentale spiegato dal Comune di Martina Franca, con conferma della sentenza di primo grado oggetto di appello con le specificazioni che di seguito verranno indicate e con l’obbligo per il predetto comune di provvedere nuovamente sull’istanza a suo tempo proposta in data 2 gennaio 2024 dalle società Vodafone Italia S.p.a., Inwit S.p.a. e Tim S.p.a., con la decorrenza dei termini prevista dall’attuale testo dell’art. 44 d.lgs. 259/2003 dalla comunicazione della presente sentenza, rinnovando tutte le attività necessarie (conferenza di servizi o altro modello procedimentale ritenuto più adeguato, compresa l’acquisizione di intese, autorizzazioni, nulla osta o quanto altro si renda necessario, anche in via autonoma e parcellizzata) e integrando l’istruttoria con la verifica e la esplicitazione espressa della eventuale impossibilità, inidoneità o insufficienza delle localizzazioni preferenziali, prima di valutare se autorizzare (nuovamente), espressamente o tacitamente, l’installazione della stazione radio base.
Inoltre, considerato che la stazione radio base risulta già installata, il Collegio ritiene che la presente sentenza debba avere unicamente effetti conformativi del successivo esercizio della funzione pubblica e non anche i consueti effetti ex tunc di annullamento, demolitori degli effetti già prodotti dagli atti impugnati (cfr., in argomento, Cons Stato, Sez. VI, 10 maggio 2011 n. 2755).
Conseguentemente, in esecuzione della presente sentenza, il Comune di Martina Franca non dovrà emanare subito un ordine di demolizione del manufatto realizzato a seguito del provvedimento illegittimamente adottato, ma dovrà procedere al riesercizio del potere, così come conformato dalle statuizioni contenute nell’art. 6 del regolamento comunale più volte sopra richiamato, pervenendo ad adottare una nuova autorizzazione, tacita o espressa, ovvero al rigetto della domanda e solo in tale ultimo caso dovrà poi procedere a disporre la demolizione del manufatto.
Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., come richiamato espressamente dall’art. 26, comma 1, c.p.a., sicché le due società appellanti Inwit-Infrastrutture Wireless Italiane S.p.a. e Vodafone Italia S.p.a. nonché il Comune di Martina Franca dovranno rifondere dette spese in favore delle odierne appellate che vanno liquidate nella misura complessiva di€ 9.000,00 (euro novemila/00), in ragione di € 3.000,00 (euro tremila/00) a carico di ciascuna delle suddette parti, oltre accessori come per legge. Spese del giudizio di appello compensate nei confronti delle altre parti.
Va da sé che, in relazione alle molteplici specificazioni e puntualizzazioni delle doglianze contenute nei ricorso in appello e nelle successive memorie e delle plurime argomentazioni difensive svolte dalle parti appellate nelle proprie memorie, il Collegio ha preso in considerazione, nella motivazione della presente sentenza, solo quelle ritenute pertinenti ai fini della definizione del giudizio, per cui i profili eventualmente non menzionati si intendono ritenuti privi di sostanziale interesse.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sugli appelli, come indicati in epigrafe:
1) dispone la riunione del ricorso in appello n. R.g. 8575/2025 al ricorso in appello n. R.g. 7751/2025;
2) li respinge entrambi e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado, con alcune ulteriori specificazioni;
3) respinge l’appello incidentale proposto dal Comune di Martina Franca;
4) condanna le società Inwit-Infrastrutture Wireless Italiane S.p.a. e Vodafone Italia S.p.a. nonché il Comune di Martina Franca, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore a rifondere le spese del grado di appello in favore delle signore Giuseppina Bello, Fabiana Angela Corrente, Filomena Marangi e Tania Sforza che vanno liquidate nella misura complessiva di € 9.000,00 (euro novemila/00), in ragione di € 3.000,00 (euro tremila/00) a carico di ciascuna delle suddette parti, oltre accessori come per legge;
5) spese del grado di appello compensate nei confronti delle altre parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 7 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Sergio De Felice, Presidente
Stefano Toschei, Consigliere, Estensore
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Marco Poppi, Consigliere




