Cass. Sez. III n. 32892 del 4 settembre 2026 (UP 25 giu 2026) 
Pres. Ramacci Rel. Andronio Ric. Lobrace
Caccia e animali. Detenzione di animali in condizioni incompatibili

Integrano il reato di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura (art. 727, secondo comma, cod. pen.) la custodia di un cane all'interno di un box chiuso in precarie condizioni igienico-sanitarie, privo di acqua e con conseguente stato di disidratazione e parassitosi; a nulla rileva la presenza di un lucchetto di chiusura o l'avanzata età dell'animale, elementi che non escludono il nesso di causalità tra la condotta detentiva e la significativa sofferenza riscontrata

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 21 ottobre 2025, Tribunale di Modena accompagnatore imputato alla pena dell’ammenda, per il reato di cui all’articolo 727, secondo comma codice penale, per avere detenuto un cane in condizioni incompatibili con la sua natura e, in particolare, un box chiuso su tre lati, in condizioni igieniche precarie, senza acqua e in stato di disidratazione e parassitosi.
2. Avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, un’impugnazione qualificata come appello.
2.1. Con un primo motivo di doglianza, si lamenta il travisamento della prova testimoniale, con violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., sul rilievo che le dichiarazioni delle guardie zoofile sarebbero state poste a fondamento della condanna sulla base di una aprioristica convinzione di credibilità. Sarebbe stata invece trascurata la testimonianza di Fornasari, soggetto estraneo alla vicenda, il quale aveva riferito di avere fornito alle guardie zoofile una tenaglia per forzare il lucchetto che chiudeva il box del cane. Ciò renderebbe poco attendibile la testimonianza di queste ultime, le quali avevano affermato che il box era accostato e privo di chiusura. Non si sarebbe considerata la dichiarazione resa da Lobrace Romualdo, che si trovava nel corridoio davanti all’aula durante l’esame dei verbalizzanti e aveva udito frasi pronunciate da costoro all’uscita dall’udienza, avendo uno dei due affermato di non avere mai parlato della tenaglia e che gli fosse scappato di dire che i secchi erano legati, mentre l’altro aveva minimizzato l’omissione, affermando che era passato del tempo e che il giudice era comunque dalla loro parte.
2.2. In secondo luogo si lamenta l’omessa considerazione di circostanze decisive, essendo la chiusura del lucchetto incompatibile con la versione resa dai verbalizzanti, come evidenziato dal teste Fornasari. Inoltre le guardie zoofile avrebbero negato la presenza di Fornasari sul posto, così evidenziando una scarsa attendibilità, poi confermata dalle frasi udite da Lobrace Romualdo all’uscita dell’aula di udienza.
2.3. Con la terza doglianza, si lamentano l’erronea ricostruzione del contesto ambientale, l’inattendibilità dei rilievi di temperatura, l’assenza del nesso causale e la violazione del principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio. Non si sarebbe considerato che la difesa aveva prodotto dati metereologici ufficiali da cui era emerso che il 27 marzo 2022, data del sopralluogo, la temperatura oscillava tra i 7 e i 18°, con assenza di esposizione solare diretta, cosicché il box era stabilmente in ombra. La sentenza attribuirebbe erroneamente alla difesa un riferimento ad una presunta displasia del cane, in realtà mai evocata, perché il difensore aveva solo fatto riferimento all’età avanzata dell’animale e alla possibilità di una lieve disidratazione fisiologica, collegata a tale elemento. Si sarebbe trascurato anche il mancato contatto dei verbalizzanti con il proprietario, perché la medaglietta con il numero telefonico dell’imputato era scomparsa dopo il sequestro, mentre nessun foglio di avviso era stato rinvenuto dall’imputato stesso.
2.4. In quarto luogo si sostiene che il divieto di appello previsto dal comma 3 dell’art. 593 cod. proc. pen. opera esclusivamente nell’ipotesi in cui l’impugnazione concerne il solo trattamento senatorio sanzionatorio, mentre l’appello è pienamente proponibile, anche contro sentenze di condanna alla sola ammenda, quando vengano dedotti vizi di motivazione e travisamento della prova, come nel caso di specie. Una diversa interpretazione sarebbe incompatibile con gli artt. 24 e 111 Cost., nonché con l’art. 6 CEDU.
3. Con ordinanza del 31 marzo 2026, la Corte di appello di Bologna, rilevata l’inappellabilità della sentenza, ha dichiarato inammissibile l’appello, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione per l’ulteriore corso.
4. Avverso tale ultima ordinanza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, sulla premessa che la sentenza di primo grado, inappellabile per avere pronunciato condanna alla sola ammenda, è direttamente ricorribile per cassazione, mentre l’ordinanza di inammissibilità è impugnabile quale atto processuale consequenziale.
4.1. In primo luogo, si denunciano la violazione degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, per mancata applicazione dei criteri legali di valutazione della prova e della regola dell’“oltre ogni ragionevole dubbio”. Si sostiene che la sentenza omette un vaglio coerente della contraddittorietà delle testimoniane delle guardie zoofile. Non si sarebbero considerate: la forzatura del lucchetto con tenaglia riferito dal teste Fornasari, che sovverte la “narrazione del box aperto”, la legatura dei secchi, incompatibile con l’ipotesi del loro ribaltamento, la medaglietta con recapito del proprietario, mai contattato, l’ombreggiatura dei box e i dati meteorologici, non compatibili con l’affermazione della sofferenza da calore dell’animale.
4.2. In secondo luogo, si lamentano la violazione della disposizione incriminatrice e il vizio motivazionale, per il difetto del requisito delle gravi sofferenze e del nesso causale, alla luce del certificato veterinario, delle condizioni climatiche, dell’età dell’animale. Si sostiene che la parassitosi riscontrata non sia automaticamente sintomo di grado di sofferenze e che, analogamente, la disidratazione, in mancanza di una qualificazione del suo grado, sia un dato sostanzialmente equivoco.
4.3. In terzo luogo, si lamenta il travisamento della prova, per omessa considerazione di atti decisivi, quali: la testimonianza di Fornasari, la documentazione fotografica sulla medaglietta con recapito del proprietario, l’ombreggiatura dei box, i dati meteo, le incongruenze rilevate dalla difesa.
4.4. Con una quarta censura, si denunciano la violazione della regola di giudizio dell’“oltre ogni ragionevole dubbio” e la motivazione apparente sulla decisività delle ricostruzioni alternative, con riferimento all’inattendibilità della testimonianza delle guardie zoofile.
5. La difesa ha depositato memoria, con la quale insiste in quanto già dedotto. Ha poi depositato memoria di replica alle conclusioni scritte del pubblico ministero, ribadendo la propria prospettazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Le impugnazioni, da qualificarsi come ricorsi per cassazione, devono essere dichiarate inammissibili. Devi evidenziarsi come, al di là del suo tenore letterale, l’ordinanza del 31 marzo 2026 della Corte di appello di Bologna si limiti nella sostanza a rilevare l’inappellabilità della sentenza, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione per l’ulteriore corso. Spetta in ogni caso a questa Corte, una volta ricevuti gli atti, la definitiva valutazione circa la qualificazione e l’ammissibilità dell’impugnazione.
1.1. L’impugnazione avverso la sentenza di primo grado – che è stata trasmessa a questa Corte con ordinanza della Corte di appello, ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen. – deve essere considerata quale ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen., essendo stata proposta contro sentenza di condanna alla sola ammenda.
1.2. L’impugnazione avverso l’ordinanza della Corte di appello del 31 marzo 2026 è stata espressamente qualificata dallo stesso ricorrente come ricorso per cassazione e tale deve essere considerata, essendo stata proposta di fronte a questa Corte.
2. L’impugnazione avverso la sentenza di primo grado è costruita come un appello e non come un ricorso per cassazione, tanto da recare, nelle conclusioni, una richiesta di riforma, con assoluzione dell’imputato o, in subordine, di annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame. I motivi proposti non sono riconducibili neanche in via interpretativa alle categorie dell’art. 606 cod. proc. pen., perché la difesa non richiama puntualmente la motivazione della sentenza impugnata per sottoporne a critica ai passaggi logici, ma propone semplicemente una propria ricostruzione alternativa dei fatti, basata su una interpretazione parziale del quadro istruttorio.
2.1. Le prime tre doglianze – che possono essere trattate congiuntamente, perché attengono alla valutazione della prova della responsabilità penale – caratterizzate da una petizione di principi, che muove da una asserzione di inattendibilità dei verbalizzanti, oltre che dal tentativo di sminuire il contenuto della certificazione rilasciata dal medico veterinario circa lo stato di salute del cane. A fronte della prospettazione difensiva, è sufficiente qui richiamare quanto evidenziato nella sentenza impugnata, nella quale si dà ampiamente conto – con argomentazioni solo superficialmente toccate dall’impugnazione – delle gravi patologie riscontrate sull’animale e del chiaro nesso causale fra il suo stato di significativa sofferenza e il modo nel quale era tenuto. Controproducente risulta, sul piano logico, l’insistenza della difesa sulla circostanza che la gabbia dell’animale fosse chiusa con un lucchetto, trattandosi di un elemento che aggrava anziché attenuare la responsabilità penale e che non attiene né al fatto nella sua sostanza, né al nesso di causalità, non avendo l’imputato negato né che il cane fosse suo né che fosse stato lui a tenerlo nelle condizioni riscontrate. Inoltre, va rilevato che la testimonianza di Fornasari, che la difesa vorrebbe interpretare a proprio favore, è stata correttamente ritenuta inattendibile, perché riferita al fatto – neanche citato nell’impugnazione difensiva – che l’imputato fosse solito sopraggiungere in loco quasi tutti i giorni per prendersi cura dell’animale pulendo il box e lasciandolo libero di correre per l’area agricola. Tale dato è stato puntualmente smentito dalle guardie zoofile, che hanno rilevato la presenza di deiezioni di svariati giorni, incompatibili con una presenza continuativa in loco dell’imputato, nonché dalla certificazione medica, che attesta uno stato di salute dell’animale non spiegabile con la sua semplice età avanzata. Non possono essere presi in considerazione in questa sede le critiche difensive circa una pretesa macchinazione delle guardie zoofile a carico dell’imputato, né la denuncia formalizzata da Lobrace Romualdo contro i verbalizzanti; elementi già ampiamente vagliati nella sentenza impugnata, che ne ha rilevato l’inconsistenza e, soprattutto, l’irrilevanza, perché non attinenti al nucleo centrale del quadro probatorio. Parimenti irrilevanti, in base alla stessa prospettazione difensiva, sono le generiche affermazioni riferite alla temperatura del giorno del sopralluogo, alla presenza della medaglietta e al mancato avviso all’imputato, trattandosi di fatti la cui valenza è smentita dalle altre risultanze probatorie.
2.2. L’ultimo motivo di ricorso – con cui si sostiene che il divieto di appello previsto dal comma 3 dell’art. 593 cod. proc. pen. non opera contro sentenze di condanna alla sola ammenda, quando vengano dedotti vizi di motivazione e travisamento della prova, come nel caso di specie – deve intendersi rinunciato con l’impugnazione dell’ordinanza della Corte di appello, nel cui ambito la difesa – proprio allo scopo di sostenere l’ammissibilità di tale seconda impugnazione – premette che la sentenza di primo grado deve essere considerata inappellabile, per avere pronunciato condanna alla sola ammenda. Trattasi, in ogni caso, di una ricostruzione interpretativa manifestamente infondata, avendo il legislatore piena discrezionalità nel modulare i mezzi di impugnazione delle sentenze e non essendo la garanzia di un secondo grado di giudizio di merito dotata di copertura costituzionale né convenzionale.
3. La seconda impugnazione del ricorrente è inammissibile. Essa risulta tardiva, avendo per oggetto sostanziale non l’ordinanza della Corte d’appello – a partire dalla quale la difesa intenderebbe computare il termine per la proposizione – ma la sentenza di primo grado, basandosi su una sostanziale ripetizione dei motivi già formulati con la prima impugnazione. Essa è, dunque, inammissibile, anche nella sostanza, recando doglianze estranee alle categorie dell’art. 606 cod. proc. pen. Se poi si volesse considerare la stessa, insieme con i successivi atti depositati dalla difesa, come memoria contenente nuove doglianze, l’applicazione dell’art. 585 comma 4, cod. proc. pen. – secondo cui l’inammissibilità dell’impugnazione si estende ai motivi nuovi – ne precluderebbe comunque l’esame a questa Corte.
4. In conclusione, entrambe le impugnazioni, da qualificarsi come ricorsi per cassazione, devono essere dichiarate inammissibili. Tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.

P.Q.M.

Qualificate le impugnazioni come ricorsi per cassazione, le dichiara inammissibili e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. 
Così deciso il 25/06/2026.