Consiglio di Stato Sez. IV n. 5763 del 16 luglio 2026
Ambiente in genere. Allevamenti intensivi: connessione funzionale e obbligo di AIA

Ai fini dell'assoggettabilità all'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), ai sensi dell'art. 6, comma 13 e dell’Allegato VIII al d.lgs. n. 152/2006, la soglia dimensionale dei posti-suino deve essere calcolata considerando unitariamente più stalle, ancorché formalmente distinte o dotate di autonomi codici identificativi, qualora esse costituiscano una singola unità funzionale e gestionale. In un'ottica interpretativa di carattere sostanzialista, coerente con il diritto eurounitario volto a prevenire la suddivisione artificiosa delle aziende, la sussistenza di tale connessione può essere desunta da indici quali: l’identità del proprietario e del gestore, la contiguità fondiaria, la condivisione di infrastrutture essenziali (come la cella frigorifera per le carcasse), l’unicità dei centri di stoccaggio o spargimento dei reflui e l'esistenza di una viabilità interna di collegamento. Accertata l'unicità sostanziale dell'insediamento e il superamento della soglia dei 2.000 capi, l'esercizio dell'attività in assenza di AIA configura una violazione grave che legittima il provvedimento amministrativo di chiusura dell'installazione

Pubblicato il 16/07/2026

N. 05763/2026REG.PROV.COLL.

N. 06491/2025 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6491 del 2025, proposto da
Società Agricola del Trasimeno Società Semplice, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Camillo Carini, Alessandro Bovari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.

contro

Arpa Agenzia Protezione Ambiente Umbria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Laffranco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Umbria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Benci, Anna Rita Gobbo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.

nei confronti

Comune di Magione, non costituito in giudizio.

e con l'intervento di

ad opponendum:
Brunello Cucinelli S.p.A., Castello di Solomeo Societa’ Agricola Semplice, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Augusto De Matteis, con domicilio eletto presso lo studio Marcello Cardi in Roma, viale Bruno Buozzi n. 51.

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima) n. 494 del 2025.

 


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Arpa Agenzia Protezione Ambiente Umbria e della Regione Umbria;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2026 il Cons. Maurizio Santise e uditi per le parti gli avvocati viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La Società Agricola del Trasimeno s.s. gestisce due allevamenti intensivi di suini all’ingrasso sopra i trenta kg. in due distinti centri zootecnici presso il Comune di Magione: il primo sito in Vocabolo Poggetto - in area censita in catasto al foglio 85 particella 35 - con codice stalla 026PG028, composto da un unico capannone con capienza di 600 capi; il secondo, sito in Località Vignaia, con codice stalla 026PG002, è composto da tre capannoni vicini, che insistono sulla particella 355 del foglio 85 e da un quarto, distante circa 500 metri da primi, sito su area censita al foglio 85 part. 360. Questo secondo allevamento ha capienza complessiva di 1.800 capi, ed è entrato nella disponibilità della Società Agricola del Trasimeno Società Semplice solo nel 2022 a seguito di affitto di azienda dalla proprietaria “Borgo Bello Vignaia Società Agricola Semplice”, già proprietaria del primo allevamento.

2. A seguito di un sopralluogo svolto da ARPA Umbria unitamente alla polizia locale del Comune di Magione il 29 febbraio 2024, l’Agenzia ha intrapreso un’attività di verifica diretta ad accertare l’applicabilità, nei confronti della odierna appellante, dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) - secondo le previsioni del titolo III-bis della parte II del d.lgs. n. 152/2006, relativamente all’attività 6.6., lettera b), di cui all’allegato VIII alla parte II del medesimo decreto, in relazione agli allevamenti intensivo di suini da produzione, di oltre 30 kg, con più di 2000 posti.

All’esito dell’istruttoria svolta, ARPA ha trasmesso alla Regione Umbria, in data 23 maggio 2024, un dettagliato rapporto informativo in cui ha ritenuto che le due stalle, “in continuità fondiaria tra loro, appartenenti ad un unico proprietario [..] e gestite dal medesimo soggetto imprenditoriale [..] siano caratterizzate da una organizzazione comune e da modalità di gestione condivise, con conseguente connessione funzionale e organizzativa.” Da tale circostanza si faceva derivare il superamento del limite dei 2000 suini fissato per la relativa attività di allevamento nell’allegato VIII del Codice Ambiente e la conseguente assoggettabilità ad AIA.

3. La Regione Umbria, con determina dirigenziale n. 8133 del 24 luglio 2024, ha condiviso quanto affermato da ARPA circa il fatto che “l’organizzazione dell’attività zootecnica in due diverse stalle rappresenti soltanto una ripartizione formale, ma non sostanziale e gestionale, la effettiva capacità di allevamento della ditta in oggetto è determinata dalla somma della potenzialità delle due stalle per un totale di 2.400 capi (1.800 + 600)” ed ha quindi disposto la chiusura dell’attività in quanto gestita in assenza di AIA, entro 180 giorni dalla notifica del predetto atto.

4. L’odierna appellante ha, quindi, impugnato il predetto provvedimento innanzi al T.a.r. per l’Umbria che, con sentenza n. 494 del 2025, lo ha respinto.

5. Parte appellante ha, quindi, impugnato la predetta sentenza, deducendo i seguenti motivi di appello:

I. Error in iudicando: erroneità della Sentenza in ragione del palese travisamento dei fatti di causa, con particolare riguardo all’esistenza di due distinti siti/allevamenti (e non tre), nonché all’ubicazione dei relativi edifici, ivi compresa la cella frigorifera per lo stoccaggio, con conseguente erroneità delle conclusioni tratte dal Primo Giudice.

Il primo motivo di appello si rivolge contro i capi della sentenza concernenti la ricostruzione fattuale, compresa tra il § 1 e il § 4, nonché il § 10. In essi sarebbe stato erroneamente ricostruito lo stato dei luoghi, incluse le particelle destinate all’utilizzo dei reflui zootecnici dei due allevamenti. Il sito 1 è l’allevamento identificato con codice 026PG028, che si trova in loc. Vignaia e non come dice la sentenza in Vocabolo Poggetto. Si tratta, comunque, di due distinti allevamenti e di due distinti siti. Addirittura fino al 2022 gestiti da soggetti completamenti diversi dagli attuali e le cui modalità di gestione sono proseguite, oggi, in modo totalmente analogo a prima, a conferma della autonomia di ciascun allevamento o sito.

II. Error in iudicando: erronea valutazione delle risultanze processuali; erroneità delle conclusioni tratte dal Primo Giudice in ordine ai presunti indici rivelatori di un collegamento organizzativo-funzionale tra i due allevamenti.

Parte appellante contesta nel merito l’accertamento effettuato da Arpa, ritenendolo erroneo, in quanto emergerebbe in realtà che non sussiste alcuna continuità tra i due siti in contestazione.

III. Error in iudicando: erroneità della Sentenza nella parte in cui ha ingiustamente rigettato la richiesta istruttoria di verificazione avanzata in primo grado e riproposizione della stessa.

Con il terzo motivo di appello si impugna la sentenza al capo contraddistinto dal § 11, con cui il Giudice di prime cure ha rigettato la domanda di verificazione avanzata in primo grado: «11. Stante l’esito del giudizio, deve rigettarsi la richiesta istruttoria di parte ricorrente di ammissione di CTU o verificazione, che peraltro, nel caso che occupa, sarebbe ulteriormente inammissibile in quanto implicherebbe la ripetizione in via giudiziale dell’esercizio di un potere riservato dalla legge ad una specifica Amministrazione dotata di discrezionalità tecnica».

Parte appellante contesta la mancata nomina di un CTU o del verificatore che potrebbe accertare il reale stato dei luoghi.

IV. Error in iudicando: erroneità della Sentenza nella parte in cui ha rigettato il primo motivo di ricorso con il quale è stata censurata la violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e ss. della L. n. 241/90 e ss.mm.ii.. per omessa comunicazione di avvio del procedimento.

Con il quarto motivo di appello si impugna la sentenza nella parte in cui ha escluso la necessità che il provvedimento sanzionatorio fosse preceduto da una comunicazione di avvio del procedimento.

V. Questione di legittimità costituzionale

In subordine, illegittimità costituzionale dell’art. 29-decies , 9° comma lett. d) del D.Lgs. n. 152 del 2006 per contrasto con gli artt. 3, 24, 41 e 97 della Costituzione.

In via subordinata, parte appellante chiede dichiararsi sollevare la questione innanzi alla Corte costituzionale affinché dichiari l’illegittimità del comma 9, lett. d) dell’art. 29-decies, del d.lgs. n. 152/2006 laddove prevede che, in materia di AIA, l’Autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni “…alla chiusura dell’installazione, nel caso in cui l’infrazione abbia determinato esercizio in assenza di autorizzazione”.

6. Arpa Agenzia Protezione Ambiente Umbria e la Regione Umbria si sono costituite regolarmente in giudizio, contestando l’avverso appello e chiedendone il rigetto.

7. La Brunello Cucinelli S.p.a. e la Castello di Solomeo Società Agricola Semplice hanno spiegato intervento ad opponendum. In particolare, nel Borgo di Solomeo, Frazione del Comune di Corciano (Pg), sorgono le sedi, legali ed operative, della Brunello Cucinelli S.p.a. e della Castello di Solomeo Società Agricola Semplice (da ora anche solo le “Società”), fondate entrambe dal Cavaliere del Lavoro Brunello Cucinelli.

In seguito ad analisi effettuate dall’aziende predette, le due Società hanno segnalato gravi problematiche ambientali con un esposto, inviato il 12.2.2025 ai Comuni di Magione e di Corciano, all’ARPA, all’Azienda USL Umbria 1 (inde: “USL1”) ed agli Organi competenti dell’Arma dei Carabinieri.

8. Alla pubblica udienza del 12 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.

9. Tanto premesso in punto di fatto, l’appello è infondato nei limiti di seguito specificati.

10. Il presente giudizio ha ad oggetto l’applicabilità agli allevamenti di proprietà e gestiti dalla Società Agricola del Trasimeno Società Semplice del combinato disposto dell’art. 6 comma 13 e dell’allegato VIII paragrafo 6.6. lettera b) alla parte II del D.lgs. 152 del 2006, che richiede la necessità di ottenere l’AIA quando l’allevamento supera la potenzialità di occupazione di 2000 capi.

Nel caso di specie, la Regione, all’esito di un approfondito accertamento dell’Arpa, ha ritenuto che gli allevamenti gestiti da parte appellante sono funzionalmente collegati e, quindi, ha ritenuto applicabile la disciplina in materia che prevede la necessità di chiedere l’AIA.

11. Ciò posto è necessario ricostruire il quadro normativo di riferimento al fine di meglio esaminare l’odierno appello.

L’art. 6 comma 13 del d.lgs. n. 152 del 2006 dispone che “L'autorizzazione integrata ambientale è necessaria per: a) le installazioni che svolgono attività di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda”, tra le quali rientra, ai sensi del paragrafo 6.6. lettera b) del citato allegato, l’allevamento intensivo di pollame o di suini “con più di 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg)”.

Agli allevamenti intensivi di pollame e di suini le Linee guida approvate con D.G.R. n. 107 del 2019 al paragrafo 5.5, comma 2, prevede che “se gli impianti hanno strutture in comune che implicano un collegamento funzionale (es. strutture di stoccaggio o depuratore delle deiezioni in comune, utilizzo degli stessi silos e/o del mangimificio) può essere presentata una unica AIA.

Lo stesso criterio si utilizza anche per determinare l’assoggettamento all’AIA dell’allevamento diviso in più sedi soprattutto nel caso in cui i singoli allevamenti siano di dimensione inferiore a quella stabilita dall’allegato VIII del D. Lgs n. 152/2006, ma concorrano insieme a superare tale soglia.

Nel caso di due o più aziende (con ragioni sociali diverse – esempio allevamenti intestati a diversi soggetti familiari) collocate in uno stesso sito (o confinanti) che sono anche collegate dal punto di vista funzionale (strutture di stoccaggio e trattamento degli effluenti o degli alimenti in comune) deve essere presentata istanza AIA, anche se i singoli allevamenti non sarebbero assoggettabili all’AIA, facendo riferimento al numero di capi allevato congiuntamente dai diversi titolari.”

12. Emerge, dunque, che se più aziende sono collocate in uno stesso sito o, comunque, in siti limitrofi o contigui, e sussiste un collegamento funzionale tra di loro, gli stessi devono essere assoggettati ad AIA se la sommatoria dei capi contenuti negli allevamenti supera il limite di legge.

Tale norma valorizza una nozione sostanziale di azienda, al di là della veste formale assunta e, quindi, sottopone ad AIA aziende, formalmente distinte, ma costituenti sostanzialmente un’unica azienda, perché gestiti da un unico centro decisionale e funzionalmente connesse, qualora il numero di capi di bestiame complessivo sia superiore a quello previsto dalla legge (2000).

13. In questo senso, peraltro, si colloca il dodicesimo considerando della Direttiva 2024/1785 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 aprile 2024, secondo cui: “al fine di evitare la suddivisione artificiale delle aziende, che potrebbe tradursi nella riduzione della capacità in termini di unità di bestiame adulto (UBA) dell'azienda al di sotto delle soglie stabilite”, devono essere adottate dagli Stati membri “misure volte a garantire che, se due o più installazioni impegnate in attività di Allevamento del bestiame sono ubicate in prossimità tra loro, se il loro gestore è lo stesso o se le installazioni sono sotto il controllo di gestori che intrattengono rapporti economici o giuridici, l'autorità competente può considerare le installazioni in questione come un'unità singola ai fini del calcolo dei valori soglia di capacità”.

La circostanza che tale direttiva non sia state ancora recepita dallo Stato italiano non impedisce in ogni caso a questo giudice e alle amministrazioni pubbliche di utilizzarle ai fini interpretativi.

14. Ne consegue che anche in un’ottica eurounitaria, deve essere perseguita un’interpretazione di carattere sostanziale, in virtù della quale l’Amministrazione non deve arrestarsi al mero dato formalistico dell’assetto proprietario e della formale autonomia delle aziende, ma deve valutare se allevamenti anche formalmente distinti rappresentino, per le particolari caratteristiche rivestite, un’unica unità funzionale che sviluppa una potenzialità di capi superiore ad un certo limite, e, quindi, suscettibili di produrre effetti nocivi sull’ambiente, come, peraltro, hanno evidenziato anche gli interventori ad opponendum.

15. Su queste basi la Regione ha ritenuto gli allevamenti in contestazione espressione di un’unica unità funzionale, aderendo alle conclusioni di ARPA che si sintetizzano di seguito:

- le stalle identificate con codice 026PG002 e 026PG028, in continuità fondiaria tra loro, appartengono ad un unico proprietario (la Borgo Bello Vignaia Società Agricola Semplice) e sono gestite dal medesimo soggetto imprenditoriale;

- la visura camerale della società ricorrente indica una sola sede locale nel comune di Magione, adibita alle attività 01.13.1 (coltivazione di ortaggi), 01.11.1 (coltivazione di cereali) e 01.4 (allevamento di animali), senza specificare diverse sedi locali corrispondenti ai due differenti codici stalla;

- la ditta incaricata del prelievo delle carcasse morte interverrebbe solo ed esclusivamente sulla cella frigorifera ubicata sui terreni censiti al foglio 85 part. 360 del Comune di Magione, ove è ubicato il più piccolo dei due centri riconducibili al codice stalla 026PG002. La condivisione della cella frigorifera anche con la stalla contraddistinta con codice 026PG028 evidenzia un collegamento funzionale tra le due stalle;

- le due stalle identificate con codice 026PG028 e 026PG002 sono state oggetto di comunicazione per l’utilizzazione agronomica dei reflui in conformità alla DGR n. 1492/2006, rispettivamente nel 2020 la Comunicazione “semplificata” relativa alla stalla più piccola, mentre nel 2022 la Comunicazione ordinaria: entrambi tali documenti individuano alcune particelle comuni ai due allevamenti (foglio 44 del Comune di Corciano) sulle quali l’azienda versa il refluo prodotto dall’allevamento zootecnico. Quindi l’utilizzazione agronomica del refluo, anche se formalmente tenuta distinta, confermerebbe la sostanziale connessione funzionale tra le due stalle gestite dalla ricorrente; tra l’altro le comunicazioni successive di utilizzo dei reflui zootecnici, ai sensi dell’art. 14 comma 3 della citata DGR n. 1492/2006, si riferiscono frequentemente all’impiego del refluo su tutte le particelle del foglio 85 del Comune di Magione, senza specificare a quale comunicazione di utilizzo si riferiscono e, quindi, da quale stalla provengono i liquami;

- le stalle, inoltre, sono collegate da “apposita viabilità”.

16. A questi elementi si aggiungono le seguenti ulteriori circostanze:

- dalle SIT a cui sono stati sottoposti gli autisti della ditta di smaltimento delle carcasse (Umbria Service), emergerebbe la promiscuità dell’uso della cella frigorifera suddetta;

- le dichiarazioni agronomiche ex art. 14 DGR n. 1492/2006 (da presentare 48h prima dello spargimento dei liquami) dimostrerebbero uno sversamento promiscuo dei reflui provenienti da entrambi gli allevamenti;

- l’esistenza di recinzioni discontinue e differenti da quelle erette successivamente confermerebbe le conclusioni della Regione;

- l’esistenza di una viabilità interna consentirebbe di colmare la distanza tra i diversi allevamenti così da comprovarne il collegamento funzionale tra gli stessi.

16. Il T.a.r., nel respingere il ricorso, ha ritenuto ragionevole e logica la ricostruzione offerta dalle amministrazioni resistenti.

17. Con il primo motivo di appello, parte appellante contesta la ricostruzione fattuale della sentenza, compresa tra il § 1 e il § 4, nonché il § 10. Secondo parte appellante, in essi è stato erroneamente ricostruito lo stato dei luoghi, incluse le particelle destinate all’utilizzo dei reflui zootecnici dei due allevamenti. I plurimi fraintendimenti fattuali avrebbero condotto ad una ricostruzione della vicenda oltremodo confusa, al punto da viziare il ragionamento giuridico del giudice di primo grado, basato su elementi empirici del tutto travisati.

17.1. Parte appellante rileva che i due allevamenti sono distinti e separati anche funzionalmente, sono ubicati in due siti distinti; in particolare, l’allevamento identificato con codice 026PG028, si trova in loc. Vignaia e non come evidenzia la sentenza in Vocabolo Poggetto.

Addirittura fino al 2022 i due allevamenti erano gestiti da soggetti completamenti diversi dagli attuali e le modalità di gestione sono proseguite in modo totalmente analogo a prima, a conferma della autonomia di ciascun allevamento o sito.

17.2. Contesta, altresì, parte appellante che, in relazione alla contestata cella frigorifera, questa è collocata sui terreni censiti al foglio 85 part. 360 del Comune di Magione, dove è ubicato il sito più grande e non “il più piccolo” dei due centri, riconducibile al codice 026PG002.

17.3. Inoltre, le stalle, secondo il T.a.r., sarebbero collegate “da apposita viabilità” che, invece, non solo la perizia in atti, ma la visione fotografica dall’alto – quindi dati ed elementi oggettivi – dimostrano non esservi.

18. Con il secondo motivo di appello, che può essere trattato congiuntamente al primo, in quanto strettamente connesso, parte appellante contesta l’esistenza di una connessione organizzativo funzionale tra i due allevamenti, anche sulla base delle contestazioni in punto di fatto dedotte con il primo motivo di appello.

La gestione unitaria da parte di un unico imprenditore, come si desumerebbe dalle stesse Linee Guida (e, parimenti, l’indicazione nella visura camerale di un solo sito di allevamento invece che delle due stalle), non impone di per sé l’assoggettamento ad AIA dei diversi allevamenti.

18.1. Le dichiarazioni degli “autisti” sentiti a S.I.T., si afferma nell’atto di appello, non potrebbero essere utilizzate a fini probatori, perché allo stato non conosciute o conoscibili e non si avrebbe alcuna contezza di quali persone le abbiano rilasciate.

Il contenuto delle SIT, infatti, è ignoto e non può essere recuperato attraverso il comodo escamotage

del ricorso ad una laconica nota della Polizia Municipale di Magione che riferisce solo de relato e del tutto sommariamente il contenuto di tali dichiarazioni.

18.2. Inoltre, le dichiarazioni agronomiche non atterrebbero ad entrambi gli allevamenti (Vignaia e Voc. Poggetto), ma solo al primo di questi.

18.3. Infine, dalle fotografie aeree allegate alla perizia di parte risulterebbe in modo evidente come non vi sia alcuna strada interna di comunicazione tra i due allevamenti, i cui terreni sono separati unicamente da linee interpoderali, certamente risalenti nel tempo, e non da strade transitabili.

19. Tanto premesso ritiene il Collegio che tali contestazioni non siano idonee a sconfessare il complesso e approfondito accertamento della Regione che si è avvalsa dell’ARPA.

Va, peraltro, solo ricordato che, nel caso di specie, l’amministrazione esercita un potere espressione di discrezionalità tecnica sindacabile solo in caso di manifesta irragionevolezza o illogicità che nella fattispecie non sussiste, come si esporrà a breve.

20. E’ emerso, infatti, che gli allevamenti contestati sono di proprietà di parte appellante, contigui tra loro e gestiti dalla medesima proprietà. Allevamenti che sono collegati, come ha precisato la stessa parte appellante, da “linee interpoderali”.

Riguardo a quest’ultimo profilo va rilevato che la stessa parte appellante ha evidenziato l’inesistenza di una viabilità pubblica e la sussistenza di “mere linee interpoderali” tra i due allevamenti e nel procedimento di primo grado ha confermato che si tratta di centri zootecnici “contigui”.

Anche la cartografia aerea e catastale documenta l’inesistenza di una viabilità pubblica e l’esistenza di una strada “vicinale” in grado di collegare i due allevamenti. La caratteristica della strada rende ragionevole la conclusione cui giunge l’amministrazione, secondo cui vi è un realistico uso per collegamento interno e movimentazione di materiali e mezzi che certamente non può essere escluso, e, comunque, non è stato escluso in maniera convincente da parte appellante.

Condivisibile è, dunque, la conclusione a cui giunge il T.a.r., secondo cui "la viabilità interna di collegamento tra i tre siti, lungi dal documentare l'autonomia dei tre allevamenti ne dimostra al contrario l'unitarietà e l'interdipendenza, consentendo al gestore di spostarsi agevolmente da un sito all'altro in caso di necessità per tutte le attività in condivisione" (punto 10.5.4).

21. Pacifico è, altresì, che la cella frigorifera, necessaria normalmente per ogni allevamento di pollame e di suini, era presente solo in uno dei due allevamenti, indipendentemente dalla circostanza che la cella fosse presente in quello più grande o in quello più piccolo.

La presenza della cella frigorifera in uno solo dei due allevamenti, di proprietà di un unico soggetto, allevamenti posti a breve distanza tra loro e facilmente raggiungibili attraverso una stradina, sono elementi sufficiente a ritenere esistente un collegamento funzionale tra i due allevamenti.

22. Peraltro, l’attività di accertamento posta in essere sia dalla Polizia Locale che da ARPA ha evidenziato un unico punto di raccolta delle carcasse, cioè quello ubicato in corrispondenza dell’unica cella esistente.

Quanto all’intervento della USL durante il sopralluogo di accertamento di ARPA Umbria e della Polizia Locale, lo stesso, come precisa ARPA, si è reso necessario per la presenza di un suino morto, abbandonato fuori della cella frigorifera e posto sotto un bancale in legno, in evidente violazione delle normative in materia di biosicurezza (ben documentato dall’allegato verbale dei veterinari USL). In tale occasione il personale sanitario ha rilevato la violazione del DM 28/06/2022 (che, quindi, diversamente da quanto asserito dalla ricorrente, è stata accertata) e ha disposto un provvedimento finalizzato a “Indicare la procedura di smaltimento delle carcasse messa in atto nelle stalle identificate con codici IT026PG002 e IT026PG028; Svuotamento, pulizia e disinfezione della cella frigorifera annessa all’allevamento con codice IT02PG002; Trasmissione al Servizio scrivente della

documentazione di smaltimento delle carcasse degli allevamenti identificati con codice IT026PG002 e IT026PG028 relativamente al periodo 2023/2024”.

23. Le conclusioni raggiunte dalle amministrazioni resistenti sono stati poi confermate dalle dichiarazioni degli autisti della ditta di smaltimento delle carcasse (Umbria Service), da cui è emersa la promiscuità dell’uso della cella frigorifera suddetta, nonché dalle dichiarazioni agronomiche ex art. 14 DGR n. 1492/2006 (da presentare 48h prima dello spargimento dei liquami) che dimostrano uno sversamento promiscuo dei reflui provenienti da entrambi gli allevamenti.

Non colgono, infatti, nel segno le doglianze di parte appellante, secondo cui le dichiarazioni degli autisti non rileverebbe perché non conosciute o non conoscibili e perché contenute in una nota della Polizia municipale, in quanto, invece, nel processo amministrativo tali elementi probatori sono liberamente valutabili dal giudice e idonei, unitamente ad altri elementi, a formarne il convincimento. Nessun rilevo ha, quindi, sotto tale profilo il richiamo all’art. 195, comma 4, c.p.p. che riguarda lo specifico ambito del processo penale.

24. Con riguardo poi alle dichiarazioni agronomiche ex art. 14 DGR n. 1492/2006 (da presentare 48h prima dello spargimento dei liquami) è emerso, anche dall’appello (pag. 16), l’uso promiscuo di ben ventidue particelle catastali (su settanta) – cioè ben il 30% del totale - per l’utilizzazione agronomica dei liquami provenienti dai centri stalla riconducibili ai codici IT026PG002 e IT026PG028, documentalmente dichiarato e quindi potenzialmente attuabile, che corrobora ulteriormente il collegamento funzionale e l’unitarietà gestionale praticata dalla odierna appellante le cui contestazioni sul punto non sono assolutamente in grado di sconfessare il chiaro dato documentale.

25. Da ultimo, anche l’esistenza di recinzioni discontinue, certamente non depone a favore di una separatezza e autonomia dei due allevamenti, ma, letta nel complessivo quadro fattuale descritto, conferma la correttezza delle conclusioni cui è giunta la Regione.

26. Alla luce di quanto esposto, ritiene il Collegio che sia emerso che esista un evidente collegamento funzionale tra i due allevamenti in contestazione, non potendo, peraltro, rilevare sul punto quanto afferma parte appellante in relazione alle linee guida che, nell’elencare i casi in cui può ritenersi esistente un collegamento tra allevamenti, si limitano a fornire meri esempi, ma non certo ad esaurire le molteplici vicende fattuali che possono consentire di ritenere esistente un collegamento funzionale tra aziende.

In sintesi, quindi, le plurime contestazioni mosse da parte appellante non sono in grado di sconfessare il solido accertamento istruttorio effettuato dalle amministrazioni resistenti e fondato anche su elementi documentali che rendono non palesemente irragionevole e illogico il provvedimento della Regione impugnato in primo grado.

Peraltro, contrariamente a quanto afferma parte appellante con il quinto motivo di appello, non vi è alcuna illegittimità costituzionale del comma 9, lett. d) dell’art. 29-decies, del d.lgs. n. 152/2006, secondo cui, in materia di AIA, l’Autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni “…alla chiusura dell’installazione, nel caso in cui l’infrazione abbia determinato esercizio in assenza di autorizzazione”.

La norma, infatti, valorizzando il diverso grado di gravità delle infrazioni, evidentemente impone la chiusura dell’attività solo nei casi di violazioni particolarmente gravi, come è accaduto nel caso di specie, e non in presenza di qualunque violazione. Ne consegue che la normativa primaria non è in contrasto con i principi di proporzionalità, ragionevolezza ed adeguatezza di cui all’art. 3 Cost. e con i principi di cui all’art. 24, 41, comma 1 e 97 Cost.

27. Le risultanze probatorie consentono anche di respingere il terzo motivo di appello con cui parte appellante ha contestato la sentenza nella parte in cui ha rigettato la richiesta di verificazione o di consulenza tecnica d’ufficio.

Va, peraltro, evidenziato che per ammissione della stessa appellante (cfr. pag. 25 delle memorie) e anche alla luce di quanto è emerso in sede di discussione orale nell’ambito dell’udienza pubblica, è pacifico che lo stato dei luoghi sia stato modificato da parte appellante successivamente agli accertamenti di ARPA, con l’installazione di recinzioni e archi di disinfezione precedentemente

Inesistenti. Ciò "su specifica prescrizione dell'USL competente, che aveva imposto all'Agricola del Trasimeno, nell'ambito delle misure di sorveglianza e prevenzione della PSA (Peste Suina Africana), la realizzazione di una totale recinzione degli stabilimenti e la predisposizione di un arco di disinfezione".

28. Parimenti va respinto il quarto motivo di appello, con cui si denuncia il difetto di contraddittorio o il mancato invio della comunicazione di avvio del procedimento, in quanto parte appellante è stata costantemente coinvolta nel complesso procedimento amministrativo che si è poi concluso con il provvedimento impugnato in primo grado, come, peraltro, conferma la Regione quando afferma che, con nota prot. 4412 del 07/03/2024, Arpa Umbria ha chiesto alla società odierna appellante informazioni di carattere tecnico e amministrativo, successivamente sollecitate con nota prot. 5016 del 18/03/2024.

29. L’appello va, pertanto, respinto.

Le ragioni che hanno condotto alla presente decisione giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Lopilato, Presidente

Giuseppe Rotondo, Consigliere

Michele Conforti, Consigliere

Luca Monteferrante, Consigliere

Maurizio Santise, Consigliere, Estensore