Il parere vincolante del Soprintendente e la conferenza dei servizi nel procedimento di autorizzazione paesaggistica.

di Massimo GRISANTI

All’indomani della sentenza n. 4914/2013 del Consiglio di Stato diventa oltremodo d’attualità rimeditare il procedimento di autorizzazione paesaggistica.

 

Si consideri che l’atto del Soprintendente, pur vincolante che sia fino all’esito dell’adeguamento degli strumenti urbanistici al piano paesaggistico, è comunque un parere – ovverosia espressione di attività consultiva, una manifestazione di giudizio – non una manifestazione di volontà (art. 146, comma 5 - provvedimento) dell’Amministrazione attiva (Regione o Ente delegato).

Ne deriva che ad esso sono applicabili unicamente le disposizioni dell’art. 16 della legge n. 241/1990, le quali contemplano l’improcedibilità dell’istanza con conseguente obbligo dell’Amministrazione attiva di adottare un provvedimento di arresto.

 

In definitiva, al parere ex art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 non sono applicabili le disposizioni relative alla conferenza dei servizi di cui alla legge n. 241/1990 perché il legislatore non ha configurato l’atto del Soprintendente come “intesa, concerto, nulla osta o assenso comunque denominato”.

Da qui l’avvertita esigenza, da parte del legislatore, di prevedere norme ad hoc di conferenza dei servizi all’interno del procedimento ex art. 146 del Codice.

 

Il fatto che l’art. 146, comma 8, del D.Lgs. n. 42/2004 disponga che in caso di parere negativo debba essere il Soprintendente a comunicare agli interessati il preavviso di provvedimento negativo dell’Autorità esercitante la funzione autorizzatoria, significa:

  1. che l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione (Regione o Ente locale) non può adottare un provvedimento diverso dal parere;

  2. che ai fini dell’impugnazione al TAR il termine di 60 giorni decorre dalla notifica del preavviso e non dalla notifica del provvedimento di diniego dell’autorizzazione (che potrà essere impugnato successivamente, se del caso, con motivi aggiunti).

 

In conclusione, qualora convocata la conferenza dei servizi ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 il Soprintendente non partecipa o non fa pervenire il proprio parere, la Regione, o l’Ente da essa delegato, non può rilasciare l’autorizzazione paesaggistica.

 

Non sembrano esistere soluzioni diverse, atteso che, come detto, il legislatore non ha configurato l’atto del Soprintendente come manifestazione di volontà, così evitando, ab origine, ogni tentazione di applicabilità dell’istituto del silenzio-assenso da parte degli organi ministeriali periferici, cui quelli dell’Amministrazione attiva potevano farsene scudo.

____________________________________________________________

 

Scritto il 20/10/2013