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<title>Lexambiente.it</title>
<link>http://www.lexambiente.it</link>
<description>www.lexambiente.it</description>
<language>it-it</language>

<item>
<title>Rifiuti. Abbandono fuori dei contenitori per la raccolta</title>
<link>http://www.lexambiente.it/modules.php?name=News&amp;file=article&amp;sid=6130</link>
<description>&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;Cass. Sez. III n. 8275 del 3 marzo 2010 (CC 25 nov. 2009) &lt;br /&gt;
Pres. Grassi Est. Marmo Ric. Rizzi &lt;br /&gt;
Rifiuti. Abbandono fuori dei contenitori per la raccolta &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
E&amp;rsquo; vietato l&amp;rsquo;abbandono dei rifiuti fuori dagli appositi contenitori e vi &amp;egrave; l&amp;rsquo;onere, per le imprese addette alla raccolta dei rifiuti, di controllare la corretta attivit&amp;agrave; di smaltimento rivolgendosi ad altro luogo di conferimento nel caso in cui siano saturi i contenitori ai quali vengano destinati i rifiuti. &lt;br /&gt;
&lt;/p&gt;</description>
</item>

<item>
<title>Rifiuti. Abbandono e responsabilità ente gestore strade</title>
<link>http://www.lexambiente.it/modules.php?name=News&amp;file=article&amp;sid=6129</link>
<description>&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;TAR Sicilia (PA) Sez. I sent. 584 del 20 gennaio 2010&lt;br /&gt;
Rifiuti. Abbandono e responsabilit&amp;agrave; ente gestore strade&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nella peculiare ipotesi in cui l&amp;rsquo;abbandono abusivo dei rifiuti non pericolosi avvenga in prossimit&amp;agrave; dell&amp;rsquo;area stradale, &amp;egrave; illegittimo l&amp;rsquo;ordine di rimozione intimato nei confronti dell&amp;rsquo;ente gestore quando non risulti riscontrabile un profilo soggettivo (di dolo o, quanto meno, di colpa). Ai fini dell'imposizione dell'obbligo di rimozione dei rifiuti, non &amp;egrave; sufficiente una generica &amp;laquo; culpa in vigilando &amp;raquo;&lt;/div&gt;</description>
</item>

<item>
<title>Ambiente in genere. Principio ''chi inquina paga''</title>
<link>http://www.lexambiente.it/modules.php?name=News&amp;file=article&amp;sid=6128</link>
<description>&lt;div align=\&quot;justify\&quot;&gt;Corte di Giustizia (Grande Sezione) 9 marzo 2010 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;laquo;Principio &amp;ldquo;chi inquina paga&amp;rdquo; &amp;ndash; Direttiva 2004/35/CE &amp;ndash; Responsabilit&amp;agrave; ambientale &amp;ndash; Applicabilit&amp;agrave; ratione temporis &amp;ndash; Inquinamento anteriore alla data prevista per il recepimento di detta direttiva e proseguito dopo tale data &amp;ndash; Normativa nazionale che imputa i costi di riparazione dei danni connessi a detto inquinamento a una pluralit&amp;agrave; di imprese &amp;ndash; Requisito del comportamento doloso o colposo &amp;ndash; Requisito del nesso di causalit&amp;agrave; &amp;ndash; Appalti pubblici di lavori&amp;raquo;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;</description>
</item>

<item>
<title>Rifiuti. Trasporto</title>
<link>http://www.lexambiente.it/modules.php?name=News&amp;file=article&amp;sid=6127</link>
<description>&lt;div align=\&quot;justify\&quot;&gt;Cass. Sez. III n. 8300 del 3 marzo 2010 (CC 25 nov. 2009) &lt;br /&gt;
Pres. Grassi Est. Marmo Ric. Cadelano &lt;br /&gt;
Rifiuti. Trasporto &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il trasporto di rifiuti propri non pericolosi, ancorch&amp;eacute; effettuato in via eccezionale, integra il reato di cui all&amp;rsquo;art. 256 comma primo D.lgs. 152 del 2006, ove il produttore, non avvalendosi delle prestazioni di imprese esercenti servizi di smaltimento regolarmente autorizzate ed iscritte all&amp;rsquo;Albo nazionale dei gestori ambientali, abbia utilizzato mezzi propri non autorizzati&lt;/div&gt;</description>
</item>

<item>
<title>Urbanistica. Ristrutturazione edilizia</title>
<link>http://www.lexambiente.it/modules.php?name=News&amp;file=article&amp;sid=6126</link>
<description>&lt;div align=\&quot;justify\&quot;&gt;Cass. Sez. III n. 8739 del 4 marzo 2010 (CC 21 gen. 2010) &lt;br /&gt;
Pres. Grassi Est. Lombardi Ric. Perna &lt;br /&gt;
Urbanistica. Ristrutturazione edilizia &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia, anche se soggetti alla cosiddetta D.I.A. semplice, ai sensi dell&amp;rsquo;art. 22, primo e secondo comma. del DPR n. 380/2001, in quanto non portano alla realizzazione di un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, secondo la previsione di cui all&amp;rsquo;art. 10, comma primo lett. e), non possono essere eseguiti su immobili originariamente abusivi.&lt;/div&gt;</description>
</item>

<item>
<title>Rifiuti. Sansa di olive</title>
<link>http://www.lexambiente.it/modules.php?name=News&amp;file=article&amp;sid=6125</link>
<description>&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;TAR Sicilia (PA) Sez. I sent. 581 del 20 gennaio 2010&lt;br /&gt;
Rifiuti. Sansa di olive&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L&amp;rsquo;art.1 D.P.C.M 8/10/2004 ha introdotto la nuova lett.f) al punto.1 dell&amp;rsquo;All..3 D.P.C.M.08/3/2002 n.23959. Secondo la nuova disposizione, quindi, la sansa di oliva disoleata avente le caratteristiche riportate nella tabella di cui allo stesso D.P.C.M., ed ottenuta dal trattamento della sanse vergini con n.esano per l'estrazione dell'olio di sansa destinato all'alimentazione umana, e da successivo trattamento termico, rientra tra le biomasse combustibili purch&amp;eacute; i predetti trattamenti siano effettuati all'interno del medesimo impianto. Le sanse disoletate, quindi, prodotte direttamente dall&amp;rsquo;impresa , che rispettano i parametri di cui al novellato D.P.C.M.08/03/2002 (come modificato dal D.P.C.M. 08/10/2004), sono individuate non gi&amp;agrave; come rifiuti (con le connesse implicazioni anche in ordine alla tenuta dei relativi registri ed alle autorizzazioni necessarie) bens&amp;igrave; quali combustibili: solo in tali evenienze non trovano di conseguenza applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs.22/97 (oggi sostituito dal D.Lgs.152/06). Tuttavia, in mancanza dello specifico presupposto regolamentare (i.e.: accertamento del rispetto dei parametri stabiliti dal D.P.C.M. per le sanse esauste al fine di poter ascrivere queste ultime alla categoria di &amp;lt;combustibili&amp;gt; da fonti rinnovabili) non pu&amp;ograve; che trovare applicazione la differente disciplina stabilita rispettivamente dal D.Lgs.22/97 (oggi abrogato e sostituito dal D.Lgs.152/06) e dal D.M.05/02/1998, considerato vieppi&amp;ugrave; che non risultano conducenti al caso qui in esame i richiami ai limiti di emissione di cui al D.Lgs.133/05, all.to 2 paragrafo &amp;ldquo;A&amp;rdquo; punto 3.1.2 (biomasse) in quanto inerenti alla diversa tipologia impianti di coincenerimento.&lt;/div&gt;</description>
</item>

<item>
<title>Aria. Articolo 674 c.p.</title>
<link>http://www.lexambiente.it/modules.php?name=News&amp;file=article&amp;sid=6124</link>
<description>&lt;div align=\&quot;justify\&quot;&gt;Cass. Sez. III n. 8273 del 3 marzo 2010 (CC 25 nov. 2009) &lt;br /&gt;
Pres. Grassi Est. Marmo Ric. De Nicolo &lt;br /&gt;
Aria. Articolo 674 c.p. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L&amp;rsquo;art. 674 c.p. non prevede due distinte ed autonome ipotesi di reato ma un reato unico, in quanto la condotta, consistente nel provocare emissioni di gas, vapori o fumo rappresenta una specie del pi&amp;ugrave; ampio genere costituito dal gettare o versare cose atte ad offendere, imbrattare o molestare persone. La previsione della condotta di provocare emissioni ha, in sostanza, il solo fine di specificare che, quando si tratta di attivit&amp;agrave; disciplinata dalla legge, la rilevanza penale delle emissioni &amp;egrave; subordinata al superamento dei limiti e delle prescrizioni di settore. Ove tali limiti e prescrizioni di settore non vi siano, come nel caso in esame, l&amp;rsquo;emissione va considerata idonea ad offendere o a molestare le persone anche sulla base del mero dato olfattivo, come del resto riconosciuto anche a livello europeo.&lt;/div&gt;</description>
</item>

<item>
<title>Rifiuti. Emergenza Campania</title>
<link>http://www.lexambiente.it/modules.php?name=News&amp;file=article&amp;sid=6123</link>
<description>&lt;div align=\&quot;justify\&quot;&gt;TAR Lazio (RM) Sez. I sent. 319 del 18 gennaio 2010&lt;br /&gt;
Rifiuti. Emergenza Campania&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L&amp;rsquo;art. 9, comma 5, del decreto legge 90/2008, per l&amp;rsquo;evidente ragione che l&amp;rsquo;emergenza rifiuti in atto nella regione Campania richiede la compressione dei tempi e lo snellimento delle procedure amministrative, ha previsto una procedura per il rilascio della VIA in deroga alle norme nazionali e regionali vigenti. A tal fine, peraltro, va osservato come l&amp;rsquo;ordinamento comunitario attribuisca agli Stati membri un certo margine di discrezionalit&amp;agrave;, atteso che, ai sensi dell&amp;rsquo;art. 2, comma 1, della Direttiva 27 giugno 1985 n. 85/337/CE (Direttiva del Consiglio concernente la valutazione dell&amp;rsquo;impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati), gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinch&amp;eacute;, prima del rilascio dell&amp;rsquo;autorizzazione, per i progetti per i quali si prevede un notevole impatto ambientale, in particolare per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, sia prevista un&amp;rsquo;autorizzazione e una valutazione del loro impatto. La stessa Direttiva (art. 1, comma 5) stabilisce che le relative disposizioni non trovano applicazione relativamente &amp;ldquo;ai progetti adottati nei dettagli mediante un atto legislativo nazionale specifico, inteso che gli obiettivi perseguiti dalla presente direttiva, incluso l&amp;rsquo;obiettivo della disponibilit&amp;agrave; delle informazioni, vengono raggiunti tramite la procedura legislativa&amp;rdquo;. Proprio le disposizioni introdotte dal decreto legge 90 integrano, ad avviso del Collegio, quell&amp;rsquo;&amp;ldquo;atto legislativo specifico&amp;rdquo;, in presenza del quale, secondo quanto disposto dalla Direttiva di cui sopra, &amp;egrave; consentita la derogabilit&amp;agrave; alle disposizioni aventi generale applicazione in tema di valutazione di impatto ambientale.&lt;/div&gt;</description>
</item>

<item>
<title>Rifiuti. Articolo 260 D.Lv. 152/06</title>
<link>http://www.lexambiente.it/modules.php?name=News&amp;file=article&amp;sid=6122</link>
<description>&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;Cass. Sez. III n. 8299 del 3 marzo 2010 (CC 25 nov. 2009) &lt;br /&gt;
Pres. Grassi Est. Marmo Ric. Del Prete &lt;br /&gt;
Rifiuti. Articolo 260 D.Lv. 152/06 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L&amp;rsquo;avverbio &amp;ldquo;abusivamente&amp;rdquo; di cui al primo comma dell&amp;rsquo;art. 260 del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 si riferisce a tutte le attivit&amp;agrave; non conformi ai precisi dettati normativi svolte nel delicato settore della raccolta e smaltimento di rifiuti &amp;ldquo;pericolosi e non&amp;rdquo; analiticamente disciplinato dalla normativa. &lt;br /&gt;
&lt;/p&gt;</description>
</item>

<item>
<title>Rifiuti. Regime sanzionatorio speciale</title>
<link>http://www.lexambiente.it/modules.php?name=News&amp;file=article&amp;sid=6121</link>
<description>Corte Costituzionale sent. n. 83 del 5 marzo 2010&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;&lt;em&gt;Oggetto:&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt; Reati e pene - Reati riferiti alla gestione dei rifiuti commessi nei territori in cui vige lo stato di emergenza ambientale dichiarato ai sensi della legge n. 225 del 1992 - Disciplina sanzionatoria.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;&lt;em&gt;Dispositivo:&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;  							non fondatezza</description>
</item>

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