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Edizione 2009-2010
pagine XVI- 542

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Polizia Giudiziaria
[ Polizia Giudiziaria ]

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Giurisp.Penale Cass.: Caccia e animali. Danno all'immagine della Provincia
Inserito il 26/03/08 da God

Caccia e Animali
Cass. SEz. III sent. 11752 del 17 marzo 2008 (ud. 22 gen. 2008)
Pres. De Maio Rel. marmo Ric. Nucci
Caccia e animali. Danno all'immagine della Provincia

La Corte, richiamando un precedente del 2002, secondo cui la condotta di violazione del divieto di cacciare con mezzi vietati è idonea a cagionare un danno all'immagine della Provincia, cui compete, infatti, il dovere di assicurare il corretto esercizio della caccia stessa, precisa che tale danno deve ritenersi sussistere anche con riguardo ad attività di esercizio della caccia posta in essere, più in generale, in violazione dei divieti e dei vincoli posti dalla normativa, tra i quali anche il divieto di cacciare in periodo non consentito, a prescindere dal danneggiamento specifico di animali o dall'uso di armi.(fonte Corte di cassazione)


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Con sentenza pronunciata il 2 novembre 2005 il Tribunale di Arezzo dichiarava Claudio Nucci responsabile del delitto di cui agli artt. 81 cpv. c.p., art. 1 comma 1 della legge regionale n. 20 del 2002, 21 comma 1 lettera u e 30, comma primo lettera a), h) e b) della legge n. 157 del 1992 perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, esercitava la caccia in periodo di divieto generale, pasturando gli ungulati a breve distanza da un capanno con feritoie ed andando più volte a controllare, di notte, con un fuoristrada, la presenza di animali, munito di carabina monocolo dotata di silenziatore, di costruzione artigianale, di ottica di puntamento e di attacco per il faro (per fatto commesso in Arezzo dai primo del mese di luglio al 17 luglio 2004) e, ritenute le circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena complessiva di € 1.200,00 di ammenda, oltre che al pagamento delle spese processuali.


Condannava inoltre l'imputato a risarcire alla provincia di Arezzo, costituitasi parte civile, in persona del Presidente pro tempore, i danni morali e a rifondere alla medesima le spese di costituzione e difesa.

 
Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata per i motivi che saranno nel prosieguo analiticamente esaminati.


La provincia di Arezzo il 2 gennaio 2008 ha depositato in cancelleria memoria difensiva con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna alle spese di lite del ricorrente.


MOTIVI DELLA DECISIONE


Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione di cui all'art. 606 primo comma lettera b) del codice di procedura penale (inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale) con riferimento agli artt. 185 c.p., 2043 c.c. e 2059 c.c. e la violazione di cui all'art. 606 n. 1 lettera e) del codice di procedura penale (mancanza di motivazione relativamente ad alcune parti della sentenza e manifesta illogicità della stessa).


Deduce il ricorrente che la statuizione di condanna al risarcimento dei danni nel confronti della costituita parte civile era priva di motivazione.


Anche se era corretto ritenere in astratto che l'Ente Provincia fosse persona offesa dal reato, non era esatto statuire, in mancanza di prova e di idonea motivazione, che la parte civile fosse stata effettivamente danneggiata dal reato in questione.

La sussistenza dei reati era stata intatti ritenuta integrata soltanto per il compimento di attività preliminari alla caccia in quanto non vi era stato abbattimento di animali e non erano stati sparati colpi di arma fuoco.


Il motivo è palesemente infondato e va dichiarato inammissibile.


Come ha precisato questa Corte (Cass. pen. sez. III sent. 35868 del 2002, Falconi) "la violazione del divieto di cacciare con mezzi vietati comporta danno all'immagine della Provincia cui compete il dovere di assicurare il corretto esercizio della caccia". Tale danno, rileva il Collegio, sussiste quindi anche soltanto per l'attività di caccia con mezzi vietati in spregio dei divieti e dei vincoli posti dalla normativa e sulla cui osservanza devono vigilare gli organi della. Provincia, a prescindere dal danneggiamento specifico di animali o dall'uso di armi e, nel caso in esame, l'imputato è stato sorpreso in atteggiamento di chi esercita la caccia in periodo vietato.


Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione di cui all'art. 606 primo comma lettera b) c.p.p. (inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche) con riferimento all'art. 1 comma primo della legge regionale numero 20 del 2002, dell'art. 21 comma 1 lettera u) e 30 primo coma lettera a) e b) della legge n.157 del 1992, art. 12 commi 1, 2 e 3 della legge n. 1587 del 1992 ed inoltre mancanza di motivazione relativamente ad alcune parti della sentenza e manifesta illogicità della stessa (art. 606 n. 1 lettera e).


Deduce il ricorrente che il giudice di merito aveva ritenuto provato il fatto che egli esercitasse la caccia dì cinghiali in periodo vietato soltanto in quanto gli agenti della polizia provinciale di Arezzo lo avevano sorpreso all'interno della sua proprietà a bordo di un'autovettura in cui vi era anche la figlia tredicenne con una carabina caricata con un colpo e munita di silenziatore.


Il giudice, senza alcuna ragione ed erroneamente, non aveva preso in considerazione la tesi difensiva di esso ricorrente, secondo cui, il cibo considerato esca per i cinghiali era stato collocato al solo fine di tenere lontani detti animali dalla propria abitazione, e la carabina era destinata ad esigenze di difesa personale e a tenere lontani pastori maremmani che, in passato, lo avevano aggredito.


Anche il secondo motivo è palesemente infondato e va dichiarato inammissibile.


Il giudice di merito ha infatti esaminato la tesi difensiva e l'ha valutata come inattendibile, ritenendo invece, alla luce di una serie di logiche considerazioni, che ricorressero invece indizi gravi, precisi e concordanti in ordine alla presenza sul posto dell'imputato al fine di abbattere cinghiali.


Ha rilevato in particolare che pattugliamento dell'oliveto a bordo dell'auto che procedeva lentamente in prossimità del luogo della pasturazione, effettuata secondo la tipica tecnica di caccia, (con occultamento sotto i sassi), ed il possesso di un fucile carico, pronto all'uso e munito di silenziatore elementi sintomatici sono dell'atteggiamento di caccia tenuto dall'imputato". Il Tribunale ha poi rilevato che il Nucci è cacciatore, quindi soggetto con evidente propensione all'abbattimento di animali, e che la presenza sul luogo di tracce di sangue faceva anche presumere l'avvenuto abbattimento dì animali. Alla luce dell'adeguata, coerente e logica motivazione del giudice di merito il motivo deve ritenersi inammissibile anche in quanto, come ha specificato questa Corte a Sezioni Unite ( v. per tutte SU sent. 31 maggio 2000, n. 12) " in tema di controllo sulla motivazione al giudice di legittimità è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativi che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno".


Consegue alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso l'obbligo del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo.


Il ricorrente va inoltre condannato, per la soccombenza, alla refusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, che si reputa congruo liquidare in complessive euro 1.350,00, oltre I.V.A. e accessori di legge.


P.Q.M.


dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € mille in favore della Cassa delle ammende.


Condanna inoltre il ricorrente alla refusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile liquidate in complessive euro 1.350,00 oltre IVA e accessori di legge

Così deciso in Roma, il 22.1.2008.
Depositato in cancelleria il 17/03/2008


Commento

La Suprema Corte di cassazione, con la sentenza della III Sezione n. 11752 depositata il 17 marzo 2008, ha confermato la sentenza del Tribunale di Arezzo del 2 novembre 2005 e riconosciuto la risarcibilità del danno all’immagine subito dalla Provincia di Arezzo da parte di un cacciatore locale, C.N., che “con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, esercitava la caccia in periodo di divieto generale, pasturando gli ungulati a breve distanza da un capanno con feritoie ed andando più volte a controllare, di notte, con un fuoristrada, la presenza di animali, munito di carabina monocolo dotata di silenziatore, di costruzione artigianale, di ottica di puntamento e di attacco per il faro” nell’estate del 2004.   Tale pronunciamento merita particolare attenzione in quanto la Corte ha ribadito e precisato alcuni principi fondamentali nella materia.  La perlustrazione di un’area con arma da fuoco a bordo di un autoveicolo in prossimità di luogo di pasturazione sono elementi sintomatici dell'atteggiamento di caccia, comportanti la violazione delle specifiche disposizioni concernenti il divieto di caccia (artt. 81 cpv. cod. pen.; 21, comma 1°, lettera u, e 30, 1° comma, lettere a, h, b della legge n. 157/1992; art. 1, comma 1°, della legge regionale Toscana n. 20/ 2002).   La violazione delle disposizioni si verifica anche in assenza di uccisione o ferimento della fauna selvatica, qualora avvenga in periodo di divieto di caccia.   La condotta relativa alla violazione del divieto di cacciare con mezzi vietati è idonea a cagionare un danno all'immagine della Provincia, cui compete, infatti, il dovere di assicurare il corretto esercizio della caccia stessa: tale danno deve ritenersi sussistere anche con riguardo ad attività di esercizio della caccia posta in essere, più in generale, in violazione dei vari divieti e dei vincoli posti dalla normativa, così come da precedente giurisprudenziale della stessa Sezione (Cass. pen., sez. III, n. 35868 del 2002).

            dott. Stefano Deliperi



 
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