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TAR Campania (SA) Sez. I sent. 7607 11 dicembre 2009
Tutela dei consumatori. Legittimazione associazioni
Non può disconoscersi, in astratto, la legittimazione di un’associazione di tutela dei consumatori ad esercitare il diritto di accesso ai documenti dell'amministrazione o di gestori di servizi pubblici in relazione ad interessi che pervengono ai consumatori e utenti di pubblici servizi. Ma anche alle associazioni di tutela dei consumatori si applica l’art. 22, l. n. 241/1990, che consente l’accesso non come forma di azione popolare, bensì a tutela di “situazioni giuridicamente rilevanti”, e dunque anche per dette associazioni occorre verificare la sussistenza di un interesse concreto e attuale all’accesso
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Cass. Sez. III n. 20125 del 13 maggio 2009 (ud. 12 feb. 2009)
Pres. Onorato Est. Amoresano Ric. Nacci.
Tutela consumatori. Normativa speciale a tutela della qualità del prodotto
In materia alimentare, la normativa speciale di cui all'art. 13 L. n. 283 del 1962, che tutela, in via amministrativa, la qualità del prodotto, concorre, nel caso di commercio come prodotti "d.o.p." di alimenti privi delle necessarie caratteristiche, con le disposizioni incriminatici di cui agli artt. 515 e 517 cod. pen., finalizzate, invece, a tutelare il leale esercizio del commercio e l'interesse del consumatore. (Fattispecie relativa a vendita, come "grana padano", di formaggio sprovvisto della caratteristiche dello stesso).
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Dottrina: Tutela Consumatori. Class action
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L'OGGETTO DELL'AZIONE COLLETTIVA RISARCITORIA E LA TUTELA DEGLI INTERESSI COLLETTIVI DEI CONSUMATORI
di Paolo FIORIO
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Giurisp. Comunitaria: Tutela consumatori. Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori
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Corte di Giustizia Sez. IV sent. 4 giugno 2009
Direttiva 93/13/CEE − Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Effetti giuridici di una clausola abusiva – Potere e obbligo del giudice nazionale di esaminare d’ufficio la natura abusiva di una clausola attributiva di competenza – Criteri di valutazione
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Corte di Giustizia Sez. I sent. 4 giugno 2009
Responsabilità per danno da prodotti difettosi – Direttiva 85/374/CEE – Ambito di applicazione – Danno cagionato ad una cosa destinata ad un uso professionale e utilizzata in tal senso – Regime nazionale che consente al danneggiato di richiedere il risarcimento per un tale danno fornendo solamente la prova del danno, del difetto e del nesso causale – Compatibilità
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Giurisp. Comunitaria: Tutela Consumatori. Clausole abusive contenute nei contratti stipulati con i consumatori
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Corte di Giustizia
CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE VERICA TRSTENJAK
presentate il 14 maggio 2009
Causa C‑40/08 Asturcom Telecomunicaciones SL
contro
Cristina Rodríguez Nogueira
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia n. 4 de Bilbao (Spagna)
Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive contenute nei contratti stipulati con i consumatori – Facoltà di un giudice nazionale chiamato a statuire su una domanda di esecuzione forzata di esaminare d’ufficio la questione della nullità di una clausola compromissoria – Obbligo di garantire l’efficacia della direttiva in sede di applicazione del diritto nazionale
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Corte di Giustizia
CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE VERICA TRSTENJAK,
presentate il 7 maggio 2009
Causa C‑227/08 Eva Martín Martín contro EDP Editores, S.L.
[Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Provincial de Salamanca (Spagna)]
«Direttiva 85/577 – Tutela del consumatore nei contratti negoziati fuori dei locali commerciali – Recesso dal contratto – Mancata informazione al consumatore in merito al diritto di recesso dal contratto – Misure appropriate per la tutela dei consumatori in caso di omessa informazione – Nullità relativa e nullità assoluta del contratto – Rilevabilità ex officio»
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Legislaz.Comunitaria: Tutela consumatori. Provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori
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Direttiva 2009/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori (Versione codificata)
GUCE L110 del 1 maggio 2009
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Mezzi di ricorso collettivo: la Commissione raccoglie pareri sul modo per comporre i ricorsi su grande scala dei consumatori
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Cass. Civile Sez. III Ordinanza n. 24262 del 26 settembre 2008
Pres. Vittoria Rel. Scarano
CONTRATTI - FORO DEL CONSUMATORE - DEROGABILITÀ - TRATTATIVA - ONERE DELLA PROVA
In tema di cd. contratti del consumatore, la Corte di Cassazione, in sede di regolamento di competenza, nell'individuare il giudice competente, ha affermato che il foro del consumatore é esclusivo e speciale sicché la clausola che stabilisca come sede del foro competente una località diversa da quella di residenza o di domicilio elettivo del consumatore, anche se il foro indicato come competente coincida con uno dei fori legali di cui agli artt. 18 e 20 cod. civ., é presuntivamente vessatoria e, pertanto, nulla. Inoltre, secondo la Suprema Corte, la disciplina di tutela del c.d. Codice del consumo (come quella di cui ai previgenti artt. 1469 bis e seguenti cod. civ.) può essere validamente derogata dalle parti soltanto con clausola oggetto di idonea trattativa - caratterizzata dai requisiti della individualità, serietà ed effettività -, precisando che incombe sul professionista il relativo onere probatorio. In particolare, poi, la Cassazione ha ritenuto che l'aggiunta a penna della clausola derogatoria del foro del consumatore, nell'ambito di un testo contrattuale dattiloscritto, o la mera approvazione per iscritto di una tale clausola sono inidonee ai fini della prova positiva della trattativa e che, inoltre, neppure il richiamo in blocco di tutte le condizioni generali di contratto e la sottoscrizione indiscriminata di esse apposta sotto la relativa elencazione in base al numero d'ordine è idonea a determinare, ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, cod. civ., l'efficacia della clausola vessatoria in parola, essendo a tal fine necessario che la stessa risulti chiaramente e autonomamente evidenziata dal predisponente e specificamente e autonomamente sottoscritta dall'aderente.
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Giurisp.Penale Cass.: Tutela consumatori. Vendita di distillato con gradazione alcolica inferiore a quella indicata sull'e
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Cass. Sez. III n. 19992 del 19 maggio 2008 (Ud. 17 apr. 2008)
Pres. Altieri Est. Teresi Ric. Bellini
Tutela consumatori. Vendita di distillato con gradazione alcolica inferiore a quella indicata sull'etichetta
In tema di frode nell'esercizio del commercio, è configurabile il reato di cui all'art. 515 cod. pen. anche nel caso di vendita di una sola bottiglia di prodotto distillato recante sull'etichetta una gradazione alcolica superiore rispetto a quella accertata, essendo estensibile lo scarto di gradazione all'intero lotto di bottiglie in ragione della produzione seriale, tale da escludere l'alterazione del contenuto di una sola bottiglia. (Fattispecie di vendita di sambuca con gradazione alcolica di 36°, difforme da quella dichiarata sull'etichetta pari a 38°).
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Cass. Civ. Sez. I n. 13051 del 21 maggio 2008
Pres. Proto Est. Salmé
Tutela consumatori. Azione collettiva
In tema di azioni collettive a tutela dei consumatori, l’associazione di professionisti che abbia provveduto all’elaborazione ed alla diffusione di clausole contenute in condizioni generali riguardanti contratti bancari ed abbia espresso parere positivo sulla loro utilizzabilità, deve ritenersi titolare della legittimazione passiva anche in ordine alle azioni collettive promosse prima della modifica dell’art. 1469 sexies cod. civ., intervenuta ai sensi dell’art. 6 della legge n. 14 del 3 febbraio 2003, con la quale è stata espressamente estesa la legittimazione passiva alle associazioni che “raccomandano” l’utilizzo di clausole o condizioni generali di contratto.
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Corte di Giustizia Sez. I sent. 17 aprile 2008
Tutela consumatori. Vendita e garanzie dei beni di consumo
«Tutela dei consumatori – Direttiva 1999/44/CE – Vendita e garanzie dei beni di consumo – Diritto del venditore di esigere dal consumatore, in caso di sostituzione di un bene non conforme, un’indennità per l’uso di tale bene – Gratuità dell’uso del bene non conforme»
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Decisione della Commissione, del 17 marzo 2008, che modifica la decisione 2007/76/CE recante attuazione del regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori per quanto concerne l’assistenza reciproca [notificata con il numero C(2008) 987]
GUCE L 89 del 1 aprile 2008
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Cass. Sez. III n. 46656 del 14 dicembre 2007 (Cc 08 Nov. 2007)
Pres. De Maio Est. Amoroso Ric. Stuffer.
Tutela consumatori Immissione sul mercato di prodotti pericolosi - Nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 206 del 2005 - Reati previsti dall'art. 112, commi primo e secondo - Configurabilità - Condizioni.
In tema di immissione sul mercato di prodotti pericolosi, è configurabile il reato previsto dall'art. 112, comma primo, D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (cosiddetto codice del consumo), in caso di inosservanza del provvedimento amministrativo di interdizione in commercio di determinati prodotti, purchè siano "effettivamente" pericolosi; diversamente, ove difetti tale provvedimento interdittivo, è configurabile il reato previsto dall'art. 112, comma secondo (che punisce il produttore che immette sul mercato prodotti pericolosi) in presenza di una "verosimile" pericolosità del prodotto, purchè intrinseca e desumibile da concreti elementi di fatto
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Cass. Sez. III n. 27250 del 12 luglio 2007 (Cc 15 mar 2007) Pres. Vitalone Est. Franco Ric. P.M. in proc. Contarini
REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - VENDITA DI PRODOTTI INDUSTRIALI CON SEGNI MENDACI - Marchio di origine "made in Italy" - Prodotti agroalimentari - Marchi di origine DOP e IGP - Luogo di derivazione geografica - Necessità - Prodotti agroalimentari "generici" - Individuazione dell'origine - Codice doganale comunitario - Necessità.
In tema di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, per quanto riguarda i prodotti agroalimentari, la disciplina dettata dall'art. 4, comma 49, della L. 24 dicembre 2003, n. 350 (tutela del "made in Italy"), deve essere interpretata nel senso che l'origine degli stessi è definita dalla loro derivazione geografica ed indipendentemente dalla localizzazione delle fasi di lavorazione esclusivamente per i prodotti recanti marchio DOP (denominazione di origine protetta) ovvero IGP (indicazione geografica protetta) attributivi di una garanzia di tipicità e di qualità, mentre per tutti gli altri prodotti agroalimentari "generici" perchè sprovvisti di detti marchi, per stabilirne l'origine deve farsi riferimento ai criteri dettati dagli artt. 23 e 24 del codice doganale europeo (Reg. CEE 12 ottobre 1992, n. 2913 del 1992).
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Cass. Sez. III n. 46656 del 14 dicembre 2007 (Cc. 8 nov. 2007) Pres. De Maio Est. Amoroso Ric. Stuffer Tutela Consumatori. Immissione sul mercato di sostanze pericolose
La decisione in commento costituisce una delle prime occasioni nelle quali la Corte si è pronunciata sulla nuova disicplina penale introdotta nel 2005 dal cosiddetto Codice del consumo. Nel caso esaminato (originato da un sequestro di “minimoto” ritenute, secondo la tesi accusatoria, di “verosimile” pericolosità) la Corte ha affermato che la condotta penalmente sanzionata dalla nuova fattispecie, introdotta dall’art. 112, comma primo, del D.Lgs. n. 206 del 2005, è l’inosservanza del provvedimento amministrativo di interdizione in commercio di determinati prodotti, sempre che gli stessi siano effettivamente pericolosi. Ne consegue che, in difetto del provvedimento amministrativo interdittivo della loro immissione in commercio, dovendosi escludere la configurabilità del predetto reato, residua la violazione contravvenzionale contemplata dall’art. 112, comma secondo, del D.Lgs. citato (norma che punisce il produttore che immette sul mercato prodotti pericolosi), essendo sufficiente ad integrarla una “verosimile” pericolosità del prodotto, purchè intrinseca e desumibile da concreti elementi di fatto.
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Legisl. Nazionale: Tutela Consumatori. Procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali sco
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AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO DELIBERAZIONE 15 Novembre 2007 Procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette.
Gazzetta Ufficiale N. 283 del 5 Dicembre 2007
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Legisl. Nazionale: Tutela Consumatori .Pubblicita' ingannevole e comparativa illecita.
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AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO DELIBERAZIONE 15 Novembre 2007 Procedure istruttorie in materia di pubblicita' ingannevole e comparativa illecita. Gazzetta Ufficiale N. 283 del 5 Dicembre 2007
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DECRETO LEGISLATIVO 23 Ottobre 2007 , n. 221 Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, a norma dell'articolo 7, della legge 29 luglio 2003, n. 229. Gazzetta Ufficiale N. 278 del 29 Novembre 2007
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Cass. Civ. Sez. III n. 22884 del 30 ottobre 2007 Presidente P. Vittoria, Relatore A. Segreto Tutela Consumatori. Danno da fumo
La Corte pone le premesse per ricomporre il contrasto interno che sembrava si stesse delineando sulla configurabilità della categoria del danno esistenziale: la sentenza afferma che nel bipolarismo risarcitorio (danni patrimoniali e non patrimoniali) previsto dalla legge, al di là della questione puramente nominalistica, non è possibile creare nuove categorie di danni, ma solo adottare per chiarezza del percorso liquidatorio voci o profili di danno, con contenuto descrittivo (e a questo fine può essere utilizzata anche la locuzione danno esistenziale, accanto a quella di danno morale e danno biologico), tenendo conto che da una parte deve essere liquidato tutto il danno, ma che dall’altra deve essere evitata la duplicazione dello stesso (fattispecie in tema di danni da fumo).
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Corte di Giustizia Sez. I sent. 4 ottobre 2007 «Direttiva 87/102/CEE – Credito al consumo – Diritto del consumatore di procedere contro il creditore nell’ipotesi di mancata esecuzione o di esecuzione non conforme del contratto relativo ai beni o ai servizi finanziati dal credito – Presupposti – Menzione del bene o del servizio finanziato nell’offerta di credito – Apertura di credito con possibilità di far uso del credito concesso in momenti differenti – Possibilità, per il giudice nazionale, di rilevare d’ufficio il diritto del consumatore di procedere contro il creditore»
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DECRETO LEGISLATIVO 2 Agosto 2007 , n. 146 Attuazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica le direttive 84/450/CEE, 97/7/CE, 98/27/CE, 2002/65/CE, e il Regolamento (CE) n. 2006/2004 Gazzetta Ufficiale N. 207 del 6 Settembre 2007
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DECRETO LEGISLATIVO 2 Agosto 2007 , n. 145 Attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicita' ingannevole. Gazzetta Ufficiale N. 207 del 6 Settembre 2007
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AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI DELIBERAZIONE 2 Agosto 2007 Disposizioni in materia di trasparenza della bolletta telefonica, sbarramento selettivo di chiamata e tutela dell'utenza. (Deliberazione n. 418/07/CONS). Gazzetta Ufficiale N. 189 del 16 Agosto 2007
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Cass. Civ. Sez.III sent. 15231 del 4 luglio 2007 Tutela consumatori. Pubblicità ingannevole
L’apposizione sui pacchetti di sigarette della dicitura “lights” costituisce pubblicità ingannevole, in quanto induce il consumatore a ritenere – erroneamente - che con il consumo di questo tipo di sigarette il rischio di danni da fumo per la salute sia ridotto, indipendentemente dall’esplicito divieto di utilizzo di tale dicitura. Essa può rilevare quale fatto idoneo a provocare un danno ingiusto, risarcibile secondo le regole della responsabilità civile; tuttavia l’esistenza del danno non può ritenersi in re ipsa ma va provata in concreto.
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Dottrina: Tutela consumatori. Diritti fondamentali dei consumatori
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Diritti fondamentali dei consumatori e definizioni nella giurisprudenza nazionale e della Corte di Giustizia e nel codice del consumo di Lorenzo DELLI PRISCOLI relazione tenuta nell'incontro di studio del CSM sul tema: “Il codice del consumo” Roma, 14 - 16 maggio 2007
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Dottrina: Tutela consumatori. Accesso alla giustizia
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Interessi individuali ed interessi collettivi. Accesso alla giustizia e rapporti tra azioni individuali e collettive: La tutela d’urgenza Dott.ssa Maria ACIERNO Giudice del Tribunale di Bologna Relazione tenuta all'incontro di studio del CSM “Il codice del consumo” Roma, 14 - 16 maggio 2007
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Cass. Sez. III n. 8684 del 1/3/2007 (Ud.24/01/2007) Presidente: De Maio G. Estensore: Sensini MS. Imputato: P.M. in proc. Emili. (Rigetta, Gip Trib. Como, 26 Gennaio 2006) REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - VENDITA DI PRODOTTI INDUSTRIALI CON SEGNI MENDACI - Prodotti fabbricati all'estero - Commercializzati con formule che fanno risalire il prodotto al solo stile italiano - Configurabilità del reato - Esclusione - Fondamento e condizioni.
In tema di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, di cui agli artt. 517 cod. pen. e 4, comma 49, L. 24 dicembre 2003 n. 350 (mod. dal D.L. 14 marzo 2005 n. 35, conv. in L. 14 maggio 2005 n. 80), con l'espressione origine e provenienza del prodotto si è inteso fare riferimento alla provenienza di un prodotto da un determinato produttore e non da un determinato luogo, con la conseguente non integrabilità del reato de qua allorchè il prodotto, presentato con la dicitura "Italian design" sia stato prodotto all'estero su progetto italiano.
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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 16 Febbraio 2007 Approvazione del Piano di comunicazione per l'anno 2007 per l'organizzazione di iniziative di comunicazione finalizzate all'informazione del cittadino, all'affermazione di una corretta alimentazione, al sostegno dell'intero comparto agricolo e agroalimentare, per la valorizzazione delle produzioni, la tutela della salute dei consumatori, l'educazione alimentare e le altre attivita' di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Gazzetta Ufficiale N. 134 del 12 Giugno 2007
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| Mercoledì, 02 maggio | | · | Tutela consumatori. Istituzione comitati scientifici |
| Mercoledì, 07 marzo | | · | Tutela consumatori. Accesso agli atti amministrativi |
| Sabato, 10 febbraio | | · | Tutela consumatori. Assistenza reciproca |
| Venerdì, 02 febbraio | | · | Tutela consumatori. Concorrenza |
| Martedì, 12 dicembre | | · | Tutela consumatori. Associazioni |
| Giovedì, 31 agosto | | · | Tutela consumatori. Disciplina del risarcimento diretto dei danni |
| Mercoledì, 02 agosto | | · | Tutela consumatori. Dossier truffe a tavola 2006 |
| Mercoledì, 31 maggio | | · | Tutela consumatori. Prodotti cosmetici |
| Venerdì, 10 febbraio | | · | Tutela consumatori. Responsabilità per prodotto difettoso |
| Mercoledì, 11 gennaio | | · | Tutela conusmatori. Clausole abusive |
| Giovedì, 05 gennaio | | · | Tutela consumatori. Codice del consumo, rettifica |
| Venerdì, 30 dicembre | | · | Tutela consumatori. Vendita prodotti con marchio contraffatto |
| Mercoledì, 28 dicembre | | · | Tutela consumatori. Ftalati nei giocattoli |
| Lunedì, 12 dicembre | | · | Tutela consumatori. protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazio |
| Mercoledì, 07 dicembre | | · | Tutela consumatori. Giochi di sorte legati al consumo |
| Giovedì, 10 novembre | | · | Tutela consumatori. Danni da vaccinazioni obbligatorie |
| Mercoledì, 26 ottobre | | · | Tutela consumatori. Mutuo stipulato a domicilio |
| Martedì, 25 ottobre | | · | Tutela consumatore. Prodotto ''made in Italy'' |
| Giovedì, 20 ottobre | | · | Tutela consumatori. Qualità servizi online |
| · | Tutela consumatori. Codice assicurazioni private |
| · | Tutela consumatori. Codice del consumo |
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La IOWA University (USA) a Roma
e Tivoli vedi
Keisuke Tsurumi Giappone
(Università
di Tokio) vedi
Prof. Hector Jorge Bibiloni (Univ.
Buenos Aires) vedi
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