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Corte Costituzionale sent. 67 del 26 febbraio 2010
Ambiente in genere. Cave
giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 3, comma 2, della delibera legislativa della Regione Siciliana approvata dall’Assemblea regionale nella seduta del 25 novembre 2008 (disegno di legge n. 133, recante «Norme sulla proroga delle autorizzazioni all’esercizio di cava e sull’aggiornamento del piano regionale dei materiali da cava e del piano regionale dei materiali lapidei di pregio»), e della legge della Regione Campania 6 novembre 2008, n. 14 (Norma urgente in materia di prosecuzione delle attività estrattive),
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TAR Lombardia (BS) Sez. I sent. 211 del 22 gennaio 2020
Ambiente in genere. Rapporto tra V.i.a. e A.i.a
Con l’introduzione dell’AIA diverse autorizzazioni sono state raggruppate in un giudizio complessivo e ad ampio raggio. Nell’AIA sono tra l’altro confluite (v. allegato II del Dlgs. 59/2005) l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui al DPR 203/1988, l’autorizzazione allo scarico di cui al Dlgs. 152/1999, l’autorizzazione alla realizzazione e modifica di impianti di smaltimento o recupero di rifiuti ex art. 27 del Dlgs. 22/1997, nonché l’autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento o recupero di rifiuti ex art. 28 del Dlgs. 22/1997. Formalmente è rimasta autonoma la procedura di VIA, che deve precedere il rilascio dell’AIA e ne condiziona il contenuto (v. art. 5 comma 12 e art. 7 comma 2 del Dlgs. 59/2005). È però evidente che l’ampiezza delle valutazioni svolte in relazione all’AIA si riflette sulla procedura di VIA, nella quale assumono rilievo necessariamente anche gli studi effettuati in vista del rilascio dell’AIA. L’impatto ambientale di un’opera o di un impianto non potrebbe infatti essere compiutamente inquadrato senza prendere in considerazione gli approfondimenti tecnici che conducono al rilascio dell’AIA e alla contestuale formulazione dei limiti relativi alla produzione di inquinanti (v. art. 7 commi 3 e 4 del Dlgs. 59/2005). In definitiva il medesimo materiale è esaminato due volte, ai fini della VIA e per il rilascio dell’AIA. Esiste quindi una retroazione dell’AIA sulla valutazione di assoggettabilità e sulla stessa procedura di VIA, nel senso che la prima, benché cronologicamente successiva, definisce l’oggetto delle seconde. Ovvero, non è possibile decidere sulla VIA senza conoscere anticipatamente il materiale tecnico dell’AIA, intendendo per tale non solo le analisi tecniche ma anche le prescrizioni (o gli schemi di prescrizione) che limitano e indirizzano il contenuto del progetto. Il fatto che la VIA e l’AIA tendano ormai a formare un unicum non impedisce tuttavia l’impugnazione separata dei relativi atti, in quanto se il materiale tecnico è comune rimangono diversi gli effetti giuridici dei provvedimenti finali.
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Corte di Giustizia (Grande Sezione) 9 marzo 2010
«Principio “chi inquina paga” – Direttiva 2004/35/CE – Responsabilità ambientale – Applicabilità ratione temporis – Inquinamento anteriore alla data prevista per il recepimento di detta direttiva e proseguito dopo tale data – Normativa nazionale che imputa i costi di riparazione dei danni connessi a detto inquinamento a una pluralità di imprese – Requisito del comportamento doloso o colposo – Requisito del nesso di causalità – Appalti pubblici di lavori»
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Giur.Amm. T.a.r.: Ambiente in genere. V.i.a. e siti di interesse comunitario (SIC)
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TAR Piemonte Sez. I sent. 234 del 15 gennaio 2010
Ambiente in genere. V.i.a. e siti di interesse comunitario (SIC)
Ove un progetto sia assoggettato a valutazione di impatto ambientale, interessando un sito di interesse comunitario (SIC) ovvero un SIC e una o più zone speciali di conservazione, e ove la procedura di VIA si sia conclusa favorevolmente, non occorre effettuare la valutazione di incidenza del progetto sull’ambiente, posto che in tal caso la procedura di VIA tiene conto anche degli effetti diretti ed indiretti del progetto sugli habitat naturali e sulle specie animali.
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Corte di Giustizia (Seconda Sezione) sent. 4 marzo 2010
«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 92/43/CEE – Art. 6, nn. 2 e 3 – Trasposizione non corretta – Zone speciali di conservazione – Conseguenze significative di un progetto sull’ambiente – Carattere “non perturbatorio” di talune attività – Valutazione delle incidenze sull’ambiente»
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TAR Toscana Sez. II sent. 17 del 12 gennaio 2010
Ambiente in genere. Inquinamento ed interesse ad agire
In termini generali, non può essere disconosciuto l’interesse individuale all’impugnazione di chi, risiedendo in prossimità del sito individuato per la realizzazione di impianti forieri di possibili impatti sull’ambiente, riveste una posizione qualificata dallo stabile collegamento con l’area interessata e dai rischi per l’uomo – primo dei fattori che concorrono a comporre la nozione comunitaria, ed ora nazionale, di “ambiente” – di volta in volta legati alle caratteristiche tecnico-funzionali dell’opera. Alla stregua del criterio della prossimità alla fonte della lesione paventata, la proposizione dell’azione individuale deve ritenersi perciò consentita, in definitiva, ogniqualvolta essa tenda a prevenire o eliminare il pregiudizio derivante al singolo dalla compromissione degli interessi ambientali, ecologici e paesaggistici coinvolti dall’azione amministrativa, fermo restando che il pregiudizio non necessariamente deve investire la salute degli interessati, ma può anche farsi consistere nella diminuzione del valore economico dei beni situati nelle vicinanze dell’impianto. Ai fini dell’impugnativa di un provvedimento che autorizza l’avvio di un’attività potenzialmente inquinante, il ricorrente non è tenuto a dimostrare l’esistenza di un danno concreto ed attuale, trattandosi di questione di merito, ed essendo invece sufficiente la prospettazione di temute ripercussioni sul territorio collocato nelle immediate vicinanze, ed in relazione al quale i ricorrenti sono in posizione qualificata.
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TAR Campania (NA) Sez. V n. 68 del 12 gennaio 2010
Ambiente in genere. Accesso alle informazioni ambientali
L’istituto dell’accesso alle informazioni ambientali non si assoggetta ai limiti soggettivi e oggettivi propri dell’accesso ai documenti amministrativi, ma resta comunque subordinato a un principio generale di proporzionalità, di economicità e di ragionevolezza, per cui possono consentirsi solo gli accessi che non si traducano in uno sproporzionato aggravio per l’amministrazione, tale da metterne in pericolo l’efficienza gestionale, a fronte di esigenze informative del cittadino che meglio potrebbero e dovrebbero essere soddisfatte in sede di informazione ambientale “attiva” apprestata dalle amministrazioni competenti (piuttosto che nella più onerosa forma “passiva” dell’accesso, mediante visione ed estrazione di copia, ai documenti preesistenti o all’uopo formati dall’amministrazione). Più nel dettaglio, se è vero che il diritto di accesso alle informazioni relative allo stato dell'ambiente e del paesaggio nel territorio nazionale, giusta anche le previsioni della Convenzione di Aarhus, ratificata dall'Italia con la legge 16 marzo 2001, n. 108, non è sottoposto al filtro soggettivo, potendo essere esercitato da chiunque, “senza essere tenuto a dimostrare la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante”, né al limite oggettivo proprio della legge n. 241 (potendo riguardare anche informazioni da elaborare appositamente, e non soltanto documenti già formati ed esistenti presso l’amministrazione), è altresì vero che l’obbligo delle amministrazioni di rendere disponibili le informazioni ambientali può e deve essere assolto non solo mediante accesso cd. “passivo” (ossia mediante accoglimento delle specifiche domande di accesso dei cittadini), ma anche e soprattutto mediante informazione “attiva”, ossia mediante pubblicazione, anche sui siti internet, di tutti i flussi informativi (spesso anche voluminosi) relativi allo stato dell’ambiente. Il che implica che informazioni voluminose e massicce, o di contenuto oggettivo molto ampio, quali (almeno in parte, quelle qui oggetto di contenzioso) ben dovrebbero essere rese acquisibili attraverso l’informazione attiva, piuttosto che essere fatte oggetto di accesso “passivo” documentale, che costituisce una modalità notevolmente più impegnativa e laboriosa, sia per l’amministrazione che per il cittadino.
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Giurisp.C.e.d.u.: Ambiente in genere. Accesso a un tribunale da parte di un’associazione ambientalista
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CEDU DEUXIÈME SECTION sentenza 24 febbraio 2009
AFFAIRE L’ERABLIERE A.S.B.L. c. BELGIQUE (Requête no 49230/07)
Ambiente in genere. Accesso a un tribunale da parte di un’associazione ambientalista
Ambiente e accesso a un tribunale da parte di un’associazione ambientalista: la CEDU condanna il Belgio per non aver accolto un ricorso presentato per l’annullamento di uno strumento urbanistico (nota di Antonella MASCIA)
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Cons. Stato Sez. VI n. 24 dell' 11 gennaio 2010
Ambiente in genere. Diritto di accesso alle informazioni
Quale che sia la natura del diritto d' accesso lo stesso è strumentale rispetto alla protezione di un'ulteriore o sottesa situazione soggettiva che non necessariamente è di interesse legittimo o di diritto soggettivo, ma che può avere la consistenza di un interesse collettivo o diffuso o di un interesse semplice o di fatto. Tale posizione giuridica attiva, tuttavia, in qualsiasi modo la si voglia qualificare, deve sussistere affinchè la pretesa all’accesso agli atti possa trovare protezione. E ciò vale laddove l’istante agisca in proprio, ma anche allorchè la richiesta (congiunta od isolata) venga articolata da associazioni esponenziali
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Giur.Amm. T.a.r.: Ambiente in genere. Individuazione delle zone da inserire nell’elenco europeo dei siti di interesse
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TAR Lombardia (MI) Sez. IV n. 6268 del 29 dicembre 2009
Ambiente in genere. Individuazione delle zone da inserire nell’elenco europeo dei siti di interesse comunitario
L’art. 3, comma 4-bis, del d.P.R. n. 357/1997, attuativo della direttiva 92/43/CEE (c.d. direttiva habitat), riguarda la procedura di individuazione delle zone da inserire nell’elenco europeo dei siti di interesse comunitario (c.d. SIC). Il citato comma 4-bis, attribuisce alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano, il potere di valutazione periodica dell’idoneità dei siti all’attuazione degli obiettivi di tutela ambientale propri della direttiva, in seguito alla quale possono proporre un aggiornamento dei siti e della loro delimitazione al Ministero dell’Ambiente, che ne cura la trasmissione alla Commissione europea.
Di conseguenza, alle Regioni è attribuito un potere di valutazione e di proposta nei confronti dell’Amministrazione statale, in ordine alla eventuale riparametrazione dei SIC.
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Cons. Stato Sez. VI n. 8786 del 28 dicembre 2009
Ambiente in genere. V.i.a. (integrazione documentale e termini)
Va rilevato il carattere ordinatorio del termine di trenta giorni, fissato dall’art. 20, secondo e terzo comma, del D. Lgs. 2002, n. 190, per dare risposta alla richiesta di integrazione documentale presentata dalla commissione speciale VIA. E’ vero che la norma recita che decorso il termine suddetto il parere si intende negativo; peraltro, avverso l’interpretazione strettamente letterale, deve essere rilevato che la norma in discussione non prescrive affatto che decorso il suddetto termine l’opera non possa essere realizzata. Deve quindi essere affermato che una volta decorso il suddetto termine chi ha interesse alla realizzazione dell’opera può porre in essere azioni sollecitatorie; inoltre, è consentito alla commissione ammettere una produzione tardiva. In base alle stesse considerazioni, anche il termine di novanta giorni di cui al quarto comma dello stesso art. 20 deve essere considerato ordinatorio.
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Regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE)
GUCE L27 del 30 gennaio 2010
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TAR Lombardia (MI) Sez. IV sent. 5320 del 14 dicembre 2009
Ambiente in genere. Accertamenti ed ispezioni a sorpresa
In tema di accertamenti ed ispezioni a sorpresa legittimamente può non farsi precedere detti accertamenti dal previo avviso di avvio del procedimento, per non rischiare di comprometterne la genuinità. Ciò, tuttavia, a condizione che a tali verifiche preventive segua, con il vero e proprio avvio del procedimento, l'avviso ex art. 7 l. 7 agosto 1990 n. 241
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Dottrina: Ambiente in genere. Le novità di fine anno
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LE NOVITÀ AMBIENTALI DI FINE ANNO, PER UN BUON 2010!
di Alberto PIEROBON
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Giurisp. Comunitaria: Abiente in genere. Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche
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Corte di Giustizia (Seconda Sezione) sent. 14 gennaio 2010
«Direttiva 92/43/CEE – Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche – Decisione dello Stato membro interessato di approvare il progetto di elenco di siti di importanza comunitaria elaborato dalla Commissione – Interessi e posizioni da prendere in considerazione»
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TAR Lazio (RM) Sez. II sent. 141 del 12 gennaio 2010
Ambiente in genere. Costruzone centrale termoelettrica
Vicenda relativa all domanda per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto prot. n. 55/03/2009 del 6 agosto 2009, successivamente comunicato, con cui il Ministero dello sviluppo economico – Dip. per l'energia ha prorogato, a favore della Società controinteressata, i termini ex artt. 3 e 4 del precedente DM prot. n. 55/10/2004 del 3 settembre 2004, recante l’autorizzazione unica per la costruzione d’una centrale termoelettrica e delle opere connesse
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Giur.Amm. T.a.r.: Ambiente in genere. Legittimazione ad agire delle associazioni di protezione ambientale
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TAR Toscana Sez. II sent. 2584 del 2 dicembre 2009
Ambiente in genere. Legittimazione ad agire delle associazioni di protezione ambientale
La peculiarità della legittimazione delle associazioni di protezione ambientale (ma il discorso vale anche per quelle di protezione faunistica, tanto più quando – come nel caso di specie, secondo ciò che si ricava dagli atti di causa – si tratta di associazione riconosciuta ex art. 13 della l. n. 349/1986) consiste nel fatto che essa è attribuita non ad un soggetto individuale, ma ad un ente esponenziale di interessi diffusi, legittimato ad impugnare qualsiasi provvedimento lesivo di un bene ambientale giuridicamente rilevante. Una volta che l’associazione è individuata con il decreto del Ministro dell’Ambiente ex art. 13 della l. n. 349 cit. ed è, quindi, titolare in astratto del potere di proporre ricorso dinanzi al giudice amministrativo, le condizioni per agire in giudizio sono uguali a quelle che devono esistere affinché ogni soggetto dell’ordinamento abbia in concreto legittimazione ad agire in giudizio. Ciò sta a dire che il soggetto dovrà essere titolare di una posizione legittimante caratterizzata dalla qualificazione e dalla differenziazione. Quest’ultima può discendere dall’atto amministrativo, non soltanto quando esso incide direttamente nella sfera giuridica del soggetto, ma anche quando vi è un collegamento tra tale sfera ed il bene della vita oggetto della potestà pubblica, in base al quale l’atto, producendo i suoi effetti, è destinato ad interferire sulla posizione sostanziale del ricorrente. La qualificazione, invece, sta a significare che l’interesse, individuale o collettivo, è considerato dalla norma attributiva del potere, nel senso che detta norma, ovvero l’ordinamento nel suo complesso, devono prendere in considerazione, oltre l’interesse pubblico che la norma stessa è precipuamente preordinata a soddisfare, anche l’interesse individuale, o, come nel caso in discorso, diffuso, facente capo al soggetto che intende agire in giudizio. Pertanto, la posizione delle suddette associazioni di protezione ambientale (o faunistica) riconosciute, certamente differenziata da quella della generalità dei consociati, è anche qualificata quando l’interesse sostanziale dedotto in giudizio dall’associazione attiene ad un bene ambientale preso in considerazione dall’ordinamento ed invece non è qualificata quando il bene che si mira a tutelare non viene individuato dall’ordinamento come rilevante sotto il profilo ambientale
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Dottrina: Ambiente in genere. Il disastro di Atrani
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Atrani. Dramma, miracolo e allarme in Costiera: frana solo un masso!
di Franco Ortolani
Ordinario di Geologia
Direttore del Dipartimento di Pianificazione e Scienza del Territorio
Università di Napoli Federico II
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Corte Costituzionale sent. 329 del 30 dicembre 2009
Norme impugnate: Decreto legge 25/06/2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 06/08/2008, n. 133; discussione limitata agli artt. 7, 8, c. 3°, e 10.
Oggetto: Energia - Strategia energetica nazionale - Definizione demandata al Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo - Elaborazione della proposta in una conferenza nazionale dell'energia e dell'ambiente convocata dal Ministro dello sviluppo d'intesa con il Ministro dell'ambiente - Lamentato accentramento in capo allo Stato in assenza di esplicito coinvolgimento delle Regioni, nella materia di competenza concorrente dell'energia;
Energia - Sfruttamento di giacimenti di idrocarburi - Pubblicazione da parte del Ministero dello sviluppo economico dell'elenco dei giacimenti di idrocarburi marginali non produttivi, ai fini della attribuzione ad altro titolare mediante procedure competitive da stabilirsi con decreto ministeriale.
Bilancio e contabilità pubblica - Promozione degli interventi infrastrutturali strategici e nei settori dell'energia e delle telecomunicazioni - Integrazione al comma 355 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 - Modalità di riparto del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca - Interventi da ammettersi al finanziamento - Progetti d'investimento su infrastrutture nel settore energetico e delle reti di telecomunicazioni, sulla base di programmi predisposti dal Ministero dello sviluppo economico - Lamentato accentramento in capo allo Stato in assenza di intesa della Conferenza Stato-Regioni, nelle materie di competenza concorrente dell'energia, governo del territorio e ordinamento della comunicazione.
Dispositivo: illegittimità costituzionale parziale - non fondatezza
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TAR Veneto Sez. I sent. 2990 del 24 novembre 2009
Ambiente in genere. Realizzazione centrali termoelettriche
Fattispecie relativa a declaratoria di illegittimità delle delibere assunte da un Consiglio Comunale che dapprima si è opposto alla realizzazione di una centrale (senza peraltro motivare il dissenso con riguardo alla prevista localizzazione in una determinata area, ma in termini più generali all’insediamento in sé della centrale in ambito comunale) e quindi ha manifestato la propria contrarietà in assoluto alla realizzazione di centrali termoelettriche (oltre che di discariche) in territorio comunale, dando specifiche e vincolanti indicazioni agli organi competenti di non rilasciare i necessari permessi.
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Dottrina: Ambiente in genere. Lavori di ripascimento e danno erariale
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Il conto salato di una spiaggia devastata dal “ripascimento”, al Poetto di Cagliari.
di Stefano DELIPERI
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TAR Calabria (RC) sent. 818 del 3 novembre 2009
Ambiente in genere. Accesso all'informazione ambientale
L'art. 3 D.L. vo n. 195 del 2005 chiarisce che le informazioni ambientali spettano a chiunque le richieda, senza necessità, in deroga alla disciplina generale sull'accesso ai documenti amministrativi, di dimostrare un suo particolare e qualificato interesse. La medesima disposizione estende il contenuto delle notizie accessibili alle «informazioni ambientali» (che implicano anche un'attività elaborativa da parte dell'Amministrazione debitrice delle comunicazioni richieste), assicurando, così, al richiedente una tutela più ampia di quella garantita dall'art. 22 L. n. 241 del 1990, oggettivamente circoscritta ai soli documenti amministrativi già formati e nella disponibilità dell'Amministrazione. Detta disciplina speciale della libertà d'accesso alle informazioni ambientali risulta, quindi, preordinata, in coerenza con le finalità della direttiva comunitaria di cui costituisce attuazione, a garantire la massima trasparenza sulla situazione ambientale e a consentire un controllo diffuso sulla qualità ambientale. Tale esigenza viene, in particolare, realizzata mediante la deliberata eliminazione, resa palese dal tenore letterale dell'art. 3, di ogni ostacolo, soggettivo od oggettivo, al completo ed esauriente accesso alle informazioni sullo stato dell'ambiente.
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TAR Lombardia (BS) Sez. I sent. 2229 del 19 novembre 2009
Ambiente in genere. Accesso agli atti
Ai fini dell'accesso agli atti in materia di tutela ambientale - non solo non è necessaria la puntuale indicazione degli atti richiesti, ma è sufficiente una generica richiesta di informazioni sulle condizioni di un determinato contesto per costituire in capo all'amministrazione l'obbligo di acquisire tutte le notizie relative allo stato della conservazione e della salubrità dei luoghi interessati dall'istanza, ad elaborarle e a comunicarle al richiedente.
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Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE
GUCE L 342 del 22 dicembre 2009
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Cons. Stato Sez. IV sent. 6866 del 4 novembre 2009
Ambiente in genere. Realizzazione campo nomadi e V.i.a.
Il progetto esecutivo per la realizzazione di un campo nomadi di dimensione limitata e concernente un’area urbana , non richiede una valutazione di impatto ambientale
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Corte di Giustizia (Seconda Sezione) sent. 10 dicembre 2009
«Rinvio pregiudiziale – Art. 234 CE – Nozione di “giurisdizione nazionale” – Ricevibilità – Direttiva 85/337/CEE – Valutazione dell’impatto ambientale – Costruzioni di elettrodotti aerei – Lunghezza superiore a 15 km – Costruzioni transfrontaliere – Elettrodotti transfrontalieri – Lunghezza totale superiore al limite – Elettrodotto situato principalmente nel territorio di uno Stato membro confinante – Lunghezza del tratto nazionale dell’elettrodotto inferiore al limite»
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Corte Costituzionale sent. 316 del 4 dicembre 2009
Ambiente in genere. Habitat naturali e tutela della biodiversità
Norme impugnate: Art. 18, c. 1° e 2°, della legge della Regione Veneto 26/06/2008, n. 4.
Oggetto: Ambiente - Norme della Regione Veneto - Habitat naturali e tutela della biodiversità - Piani di gestione delle zone di protezione speciale (ZPS) della Regione Veneto facenti parte della Rete Ecologica Europea "Natura 2000" - Adozione, in via provvisoria, sulla base delle misure di conservazione individuate nella deliberazione di Giunta regionale n. 2371 del luglio 2006, contenute nell'allegato E della legge regionale n. 1 del 2007 - Contrasto con i criteri individuati dallo Stato con il d.m. 17 ottobre 2007;
Piani di gestione delle zone di protezione speciale (ZPS) della Regione Veneto facenti parte della Rete Ecologica Europea "Natura 2000" - Adozione in via provvisoria - Modalità e procedure da definirsi dalla Giunta regionale - Omesso rimando al d.m. 17 ottobre 2007.
Dispositivo: illegittimità costituzionale
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TAR Emilia Romagna (PR) sent. 692 del 26 ottobre 2009
Ambiente in genere. V.i.a. e screening
La procedura di screening valuta se il progetto, in relazione a sue peculiari caratteristiche, possa avere un’incidenza significativa sull’ambiente. La V.I.A., invece, si ha quando il legislatore ha già stabilito a priori che l’impatto ambientale del progetto è significativo ovvero quando, a seguito dello screening, i risultati cui si è pervenuti denotano delle specifiche criticità. Le indicazioni fornite dal D.P.C.M. n. 377 del 1988 si riferiscono alla V.I.A. e non possono essere considerate valevoli anche per lo screening, che costituisce un procedimento molto più veloce e meno approfondito rispetto alla V.I.A.
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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 25 settembre 2009, n. 135
Testo del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 223 del 25 settembre 2009), coordinato con la legge di conversione 20 novembre 2009, n. 166 (in questo stesso supplemento ordinario alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunita' europee».
GU n. 274 del 24-11-2009 - Suppl. Ordinario n.215
(con note)
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TAR Toscana SEz. II sent. 1536 del 14 ottobre 2009
Ambiente in genere. V.i.a.
Il progetto di un’opera da sottoporre a VIA deve essere valutato non per l’oggettiva conseguenza sull’ambiente che la sua realizzazione comporterebbe (comunque sempre esistente) ma ponderando con attenzione gli interessi coinvolti, tre cui vi è anche quello collettivo al beneficio conseguente alla stessa realizzazione , ma ciò pur sempre tenendo in considerazione che è l’impatto ambientale, inteso come “l’insieme degli effetti diretti e indiretti, positivi e negativi, a breve e lungo termine, permanenti e temporanei, singoli, cumulativi, indotti sull’ambiente”, come evidenziato dall’art. 17 l.r. Toscana, ad essere l’elemento primario da considerare al fine di non riscontrare alterazione del bene ”ambiente” come descritto dall’art. 2, comma 2, l.r. cit.
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| Venerdì, 13 novembre | | · | Ambiente in genere. Impatto ambientale |
| Martedì, 10 novembre | | · | Ambiente in genere. Convenzione di Aarhus |
| Lunedì, 09 novembre | | · | ambiente in genere. Acquisto ammendanti e risme di carta |
| · | Ambiente in genere. Legittimazione enti e comitati |
| Venerdì, 06 novembre | | · | Ambiente in genere. V.i.a. e termini di durata della procedura |
| Lunedì, 02 novembre | | · | Ambiente in genere. V.i.a. |
| Venerdì, 30 ottobre | | · | Ambiente in genere. Certificazione energetica degli edifici |
| Giovedì, 22 ottobre | | · | Ambiente in genere. Frane |
| Mercoledì, 21 ottobre | | · | Ambiente in genere. Conferenza di servizi |
| Giovedì, 15 ottobre | | · | Ambiente in genere. Partecipazione del pubblico al processo decisionale in materia ambientale |
| Mercoledì, 07 ottobre | | · | Ambiente in genere. IPPC |
| Martedì, 06 ottobre | | · | Ambiente in genere. Ecologia: nuovi approcci.... |
| Lunedì, 05 ottobre | | · | Ambiente in genere. Decreto ''anticrisi'' |
| Sabato, 03 ottobre | | · | Ambiente in genere. Riorganizzazione del Ministero dell'ambiente |
| Giovedì, 01 ottobre | | · | Ambiente in genere. Adeguamento agli obblighi comunitari |
| Martedì, 15 settembre | | · | Ambiente in genere. Ordinanze contingibili e urgenti |
| Lunedì, 14 settembre | | · | Ambiente in genere.Tutela dell’ambiente |
| Sabato, 12 settembre | | · | Ambiente in genere. Questione legittimità costituzionale TU ambientale |
| Venerdì, 11 settembre | | · | Ambiente in genere. A.i.a. |
| Giovedì, 10 settembre | | · | Ambiente in genere. Impianti eolici (V.i.a.) |
| Giovedì, 03 settembre | | · | Ambiente in genere. VAS |
| Domenica, 26 luglio | | · | Ambiente in genere. Industrie insalubri |
| Venerdì, 24 luglio | | · | Ambiente in genere.TU ambientale |
| Lunedì, 20 luglio | | · | Ambiente in genere. Violazione di sigilli (conflitto) |
| · | Ambiente in genere. Convenzione di Aarhus |
| Venerdì, 17 luglio | | · | Ambiente in genere. Flora e fauna selvatiche |
| · | Ambiente in genere. V.i.a. |
| Lunedì, 13 luglio | | · | Ambiente in genere. V.i.a. |
| Venerdì, 10 luglio | | · | Ambiente in genere. ZPS |
| · | Ambiente in genere. Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche |
| Giovedì, 09 luglio | | · | Ambiente in genere. Impianti eolici e v.i.a. |
| Martedì, 07 luglio | | · | Ambiente in genere. Valutazione di impatto ambientale |
| Lunedì, 06 luglio | | · | Ambiente in genere. Violazione obbligo di comunicazione di avvio del procedimento amministrativo |
| Venerdì, 03 luglio | | · | Ambiente in genere. Modifiche alla legge 241-1990 |
| Giovedì, 02 luglio | | · | Ambiente in genere. Spagna |
| Lunedì, 29 giugno | | · | Ambiente in genere. Direttiva sulla tutela penale dell’ambiente |
| Venerdì, 26 giugno | | · | Ambiente in genere. Prestazioni di un organismo che opera per conto dello Stato di bandiera |
| · | Ambiente in genere. Direttiva habitat |
| Venerdì, 19 giugno | | · | Ambiente in genere. Accesso ispettivo presso azienda |
| Giovedì, 18 giugno | | · | Ambiente in genere. Legittimazione associazioni ambientaliste |
| Mercoledì, 17 giugno | | · | Ambiente in genere. VAS |
| Mercoledì, 10 giugno | | · | Ambiente in genere. Accesso alle informazioni ambientali |
| Lunedì, 08 giugno | | · | Ambiente in genere. Accesso agli atti |
| Domenica, 07 giugno | | · | Ambiente in genere. Stoccaggio geologico di biossido di carbonio |
| Giovedì, 04 giugno | | · | Ambiente in genere. Delega di funzioni (settore pubblico) |
| Lunedì, 01 giugno | | · | Ambiente in genere. Demanio marittimo (arenile) |
| Sabato, 30 maggio | | · | Ambiente in genere. Impianti eolici |
| · | Ambiente in genere. Impianti eolici |
| Venerdì, 29 maggio | | · | Ambiente in genere. Legittimazione associazioni |
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Buenos Aires) vedi
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