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Cass. Sez. III n. 8739 del 4 marzo 2010 (CC 21 gen. 2010)
Pres. Grassi Est. Lombardi Ric. Perna
Urbanistica. Ristrutturazione edilizia
Tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia, anche se soggetti alla cosiddetta D.I.A. semplice, ai sensi dell’art. 22, primo e secondo comma. del DPR n. 380/2001, in quanto non portano alla realizzazione di un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, secondo la previsione di cui all’art. 10, comma primo lett. e), non possono essere eseguiti su immobili originariamente abusivi.
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Dottrina: Urbanistica. Alienazioni e valorizzazioni immobiliari
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PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 340 DEL 16 DICEMBRE 2009. LA NUOVA NORMATIVA DELLA REGIONE VENETO – ART. 35 DELLA LEGGE REGIONALE 16 FEBBRAIO 2010 N. 11
di Carlo RAPICAVOLI
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Cass. Sez. III sent. 7109 del 23 febbraio 2010 (Cc 17 novembre 2010)
Pres. Lupo Est. Fiale Ric. PM in proc. Contini
Urbanistica. Condono e giudicato penale
Con il rilascio del legittimo provvedimento in sanatoria la costruzione abusiva è oggettivamente regolarizzata sotto il profilo urbanistico, ma resta fonte di responsabilità penale per quei soggetti che, essendone tenuti, non abbiano autonomamente presentato l’istanza di sanatoria e versato la relativa oblazione. In tali casi, il rilascio a soggetti estranei al reato della concessione sanante, dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna dell'autore dell'abuso, non ha effetto estintivo dei reati e delle pene e neppure deve essere fatta annotazione dell’oblazione nel casellario giudiziale (prevista, dall’art, 38, 3° comma, della legge n. 47/1985, ai fini dell’applicazione della recidiva e del beneficio della sospensione condizionale della pena).
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Cass. Sez. III sent. 7114 del 23 febbraio 2010 (Cc 27 gennaio 2010)
Pres. Fiale Est. Fiale Ric. Viola ed altro
Urbanistica. Inizio lavori. Vincolo archeologico
I lavori edilizi debbono ritenersi “iniziati” quando consistano nel concentramento di mezzi e di uomini, cioè nell’impianto del cantiere, nell’innalzamento di elementi portami, nella elevazione di muri e nella esecuzione di scavi coordinati al gettito delle fondazioni del costruendo edificio. Va salvaguardata, infatti, l’esigenza di evitare che il termine prescritto per il loro inizio possa essere eluso con ricorso ad interventi fittizi e simbolici. I soli lavori di sbancamento — non accompagnati dalla compiuta organizzazione del cantiere e da altri indizi idonei a confermare l’effettivo intendimento del titolare del permesso di costruire di addivenire al compimento dell’opera assentita, attraverso un concreto, continuativo e durevole impiego di risorse finanziarie e materiali — non possono ritenersi idonei a dare dimostrazione dell’esistenza dei presupposti indispensabili per configurare un effettivo inizio dei lavori.
Il vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142, lett. m), del D.Lgs. n. 42/2004 tratta di zona di interesse archeologico già individuata”. In tale categoria legislativa il particolare aspetto meritevole di protezione non risiede nell’elemento morfologico, bensì in quello ubicazionale, in quanto l’ambito territoriale viene connotato come meritevole di tutela paesistica, indipendentemente da un intrinseco pregio paesistico o morfologico, per la relazione spaziale con particolari presenze di rilievo archeologico, sicché il tipo di zona in questione è protetto per l’attitudine che il suo profilo presenta alla conservazione del contesto di giacenza del patrimonio archeologico in esso localizzato. Si tratta di una tutela distinta da quella di cui alla legge 1.6.1939, n. 1089, avendo ad oggetto non già i beni riconosciuti di interesse archeologico ma piuttosto il territorio nel quale essi insistono. L’interesse archeologico, infatti, dopo la legge n. 431/1985, costituisce oggetto di due tipi di tutela ai quali si correlano due distinti titoli autorizzatori: quello riferito al patrimonio storico-artistico (di cui alla legge n. 1089/1939) e quello paesistico, riguardanti ambiti che non si sovrappongono, per la diversità dell’oggetto materiale oltre che delle dimensioni spaziali.
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Cass. Sez. III n. 6642 del 18 febbraio 2010 (Ud. 12 gen 2010)
Pres. Lupo Est. Squassoni Ric. Petracca
Urbanistica. Falso per induzione
Non vi è dubbio sulla idoneità della documentazione che fornisce una inesatta informazione dello stato dei luoghi, a trarre in inganno i componenti della commissione comunale i quali hanno rilasciato una concessione edilizia in sanatoria in mancanza dei requisiti per la sua legittima emanazione. Relativamente alla compatibilità tra responsabilità per induzione e dovere di verifica , si osserva che la realizzazione di non veritieri documenti destinati alla produzione in un procedimento amministrativo integra l’illecito penale anche quando le regole di quel procedimento impongono un controllo di quanto attestato dal privato. La circostanza che i dati debbano essere oggetto di verifica non esclude la responsabilità per la falsa attestazione: il bene tutelato nelle varie disposizioni in tema di falsità ideologica non è solo l’affidamento del destinatario dell’atto, ma anche la fiducia che la generalità dei consociati deve poter riporre in taluni atti provenienti da soggetti qualificati In particolare, l’autore di false attestazioni che sono alla base del provvedimento del Pubblico Ufficiale può non rispondere del falso per induzione nella sola ipotesi in cui il secondo sia caduto in errore esclusivamente per causa propria e non anche quando l’inganno del decipiens (chiaramente sussistente nel caso concreto) e la colpa del deceptus (peraltro, solo allegata dal ricorrente e non provata) concorrono alla produzione dell’evento.
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Cass. Sez. III n. 4881 del 4 febbraio 2010 (Ud. 3 dic. 2009)
Pres. Grassi Est. Teresi Ric. Milio
Urbanistica. Obbligo del permesso di costruire
La prescrizione dell’obbligo di munirsi del permesso di costruire persegue le finalità di controllo del territorio e di corretto uso dello stesso ai fini urbanistici e edilizi, sicché sono assoggettati al regime di permesso di costruire gli interventi che incidono sull’assetto del territorio, donde l’infondatezza di rilievi secondo cui l’esecuzione di un manufatto sia penalmente irrilevante rientrando, invece, lo stesso nella figura giuridica di costruzione per la quale occorre il permesso di costruire, come per tutti quei manufatti che, comportando una trasformazione urbanistica e edilizia del territorio comunale, modificano lo stato dei luoghi, in quanto destinati, almeno potenzialmente a perdurare nel tempo, sicché è irrilevante che i manufatti non siano costruiti in muratura oppure che abbiano modesta consistenza e ancora che non comportino incremento del carico insediativo, se idonei a modificare lo stato dei luoghi.
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TAR Liguria Sez. I n. 4131 del 31 dicembre 2009
Urbanistica. Muro di cinta e di contenimento
Mentre il muro di cinta può essere ricondotto alla categoria delle pertinenze non così il muro di contenimento che viene assimilato alla categoria delle costruzioni
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TAR Lombardia (BS) Sez. I n. 2619 del 28 dicembre 2009
Urbanistica. Attività di cava
L’attività di cava non può ritenersi estranea all’attività edilizia. L’art. 3, co. 1, lett. e.7) d.p.r. 380/01 nelle definizioni degli interventi edilizi contempla anche le attività produttive all’aperto ove contemplino l’esecuzione di lavori che comportino la modificazione del suolo inedificato. E’ quindi già il legislatore, sia statale che regionale, che nel momento in cui disciplina gli interventi edilizi, individua come tale anche la realizzazione di attività produttive descritte in modo che possano attagliarsi in tutto e per tutto a quelle di cava.
La tesi che l’attività di cava non sia un’attività edificatoria in senso proprio trae origine dalla circostanza che essa non è assoggettata al rilascio dei normali titoli edilizi, entrando a far parte del procedimento regionale di autorizzazione all'esercizio di cava, nell'ambito del quale, anche tramite l'intervento in funzione consultiva del comune interessato, deve valutarsi la compatibilità urbanistica dell'intervento.
La circostanza che il titolo edilizio sia diverso (autorizzazione regionale, anziché concessione edilizia o permesso di costruire) non esclude comunque la necessità di un titolo edilizio, in quanto ritiene l'autorizzazione regionale alla coltivazione come assorbente anche la concessione edilizia
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Cass. Sez. III n. 3924 del 28 gennaio 2010 (Cc. 4 nov. 2009)
Pres. Grassi Est. Petti Ric. Giannicola
Urbanistica. Sequestro e potere di sgombero del PM
Il provvedimento con cui il pubblico ministero ordina lo sgombero da persone e cose di un immobile oggetto di sequestro preventivo non può considerarsi abnorme e come tale immediatamente impugnabile con ricorso per cassazione, in quanto rientra nei poteri del pubblico ministero, ai sensi dell’ari 655 c.p.p., impartire le disposizioni per le modalità esecutive di un sequestro, tra le quali può rientrare anche l’ordine di sgombero, allorché tale ordine sia necessario per attuare la finalità del sequestro. Il problema che si pone in questi casi non consiste, quindi, nello stabilire se il pubblico ministero, al quale spetta il compito di dare esecuzione ai sequestri e di evitare che i reati siano portati ad ulteriori conseguenze,possa o no disporre lo sgombero, allorché tale modalità esecutiva sia indispensabile per attuare le finalità del sequestro, ma concerne l’individuazione dell’organo che deve controllare l’indispensabilità del provvedimento di sgombero adottato dal pubblico ministero e la conformità di esso al provvedimento del giudice.
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TAR Campania (NA) Sez. VI n. 9335 del 22 dicembre 2009
Urbanistica. Interventi edilizi su manufatti abusivi
Ilavori edilizi che riguardano manufatti abusivi non sanati né condonati non sono assoggettabili al regime della d.i.a. poiché gli interventi ulteriori (sia pure riconducibili, nella loro oggettività, alle categorie della manutenzione straordinaria, del restauro e/o risanamento conservativo, della ristrutturazione, della realizzazione di opere costituenti pertinenze urbanistiche) ripetono le caratteristiche di illegittimità dell'opera principale alla quale ineriscono strutturalmente
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Cass. Sez. III n. 3910 del 28 gennaio 2010 (Cc. 4 nov. 2009)
Pres. Grassi Est. Amoresano Ric. Calosci ed altri
Urbanistica. Lottizzazione abusiva e buona fede dell’acquirente
In tema di lottizzazione abusiva (trasformazione d'uso da alberghiera a residenziale) e buona fede dell'acquirente, evidenzia di per sé un profilo di colpa la circostanza che nei contratti di compravendita si rinvii ad un regolamento in cui si disciplinano le parti comuni, costituendosi così un vero e proprio condominio composto di singoli appartamenti di proprietà individuale destinati ad abitazione, mentre le previsioni del regolamento di condominio riguardanti la residenza turistico alberghiera sono prive di qualsiasi effetto giuridico sostanziale (contemporaneamente era prevista sia la vendita di unità immobiliari a singoli acquirenti sia la realizzazione di una residenza turistico alberghiera relativa allo stesso complesso immobiliare). La colpa è aggravata dal fatto che gli acquirenti possono conoscere le previsioni dei vigenti strumenti urbanistici e rendersi conto che può essere realizzata solo una residenza turistico- alberghiera.
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TAR Toscana Sez. III n. 3867 del 18 dicembre 2009
Urbanistica. Pianificazione
In tema di pianificazione, il Comune può accettare le modifiche proposte dalla Regione, aderendo senza controdedurre alle osservazioni della stessa, soprattutto allorquando le proposte sono supportate da esigenze di tutela dell’ambiente, le quali possono giustificare anche modifiche d’ufficio ex art. 10, comma 2, della legge n. 1150/1942.
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TAR Veneto Sez. II sent. 3638 del 18 dicembre 2009
Urbanistica. Nozione di pertinenza
Il concetto di pertinenza, previsto dal diritto civile, va distinto dal più ristretto concetto di pertinenza inteso in senso edilizio e urbanistico, che non trova applicazione in relazione a quelle costruzioni che, pur potendo essere qualificate come beni pertinenziali secondo la normativa privatistica, assumono tuttavia una funzione autonoma rispetto ad altra costruzione, con conseguente loro assoggettamento al regime concessorio, come nel caso di un intervento edilizio che non sia coessenziale al bene principale e che possa essere utilizzato in modo autonomo e separato
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Cass. Sez. III n. 2912 del 22 gennaio 2010 (Cc. 17 nov. 2009)
Pres. Lupo Est. Fiale Ric. Calise
Urbanistica. Dissequestro, restituzione e demolizione d’ufficio
Il giudice che dispone il dissequestro di un immobile abusivo, dopo che il responsabile dell’abuso non ha ottemperato nel termine di legge all’ingiunzione comunale di demolire, e quindi dopo che si è verificato l’effetto ablativo a favore dell’ente comunale, deve disporre la restituzione dell’immobile allo stesso ente comunale e non al privato responsabile, che per avventura sia ancora in possesso del bene. Per individuare l’avente diritto alla restituzione, infatti, non è sufficiente il favor possessionis, occorrendo invece la prova positiva dello ius possidendi, che non compete più al privato inottemperante.
Può procedersi immediatamente alla demolizione di ufficio ex art. 27 TU edilizia non soltanto in presenza di un vincolo di inedificabilità assoluta ovvero in caso di opere realizzate su aree quanto meno di interesse pubblico, bensì anche in tutte le ipotesi di contrasto dalle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e per tutto il corso dell’esecuzione dell’opera abusiva (non più soltanto nella fase iniziale di essa). Deve ritenersi, comunque, che la demolizione immediata di ufficio non possa attuarsi successivamente all’avvenuto completamento dell’opera, tenuto conto che, ove la si consentisse anche oltre tale momento, non residuerebbe alcuno spazio applicativo al sistema ordinario di repressione amministrativa dell’abuso edilizio posto dagli artt. 31 e seguenti del TU. n. 380/2001, compromettendosi altresì ingiustificatamente le possibilità del privato di fare valere le proprie ragioni prima dell’esecuzione della misura demolitoria.
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Corte Costituzionale: Urbanistica. Impianti elettrici, radiotelevisivi, di riscaldamento ed altri, posti all'interno degli
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Corte Costituzionale sent. 21 del 28 gennaio 2010
Norme impugnate: Decreto legge 25/06/2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 06/08/2008, n. 133; discussione limitata all'art. 35, c. 1°.
Oggetto: Edilizia e urbanistica - Impianti elettrici, radiotelevisivi, di riscaldamento ed altri, posti all'interno degli edifici - Emanazione di decreti ministeriali concernenti la semplificazione degli adempimenti per i proprietari di abitazioni ad uso privato e per le imprese, la definizione di un sistema di verifiche per la sicurezza, la revisione della disciplina sanzionatoria - Lamentata incidenza sulle materie concorrenti del governo del territorio e della tutela della salute, delegificazione, mancato coinvolgimento delle Regioni.
Dispositivo: non fondatezza
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Cass. Sez. III n. 1601 del 14 gennaio 2010 (Ud. 15 dic. 2009)
Pres. Petti Est. Teresi Ric. Osso
Urbanistica. Condono edilizio e false dichiarazioni
Relativamente alla violazione di cui all’articolo 483 c.p., in caso di false attestazioni in merito alla sussistenza dei requisiti per la condonabilità delle opere, il dolo (generico) del falso deve ritenersi integrato dalla consapevolezza dell’attestazione contraria al vero dei fatti dei quali l’atto è detinato a provare la verità
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TAR Lombardia (BS) Sez. I sent. 2565 del 14 dicembre 2009
Urbanistica. Acquisizione immobile abusivo (piano o porzione)
Qualora l’opera abusiva consista in un piano (o in una porzione di piano) situato in un edificio composto anche da abitazioni regolari il Comune acquisisce non un diritto di superficie ma la proprietà esclusiva degli appartamenti abusivi e la comproprietà delle parti comuni dell’intero edificio (come definite dall’art. 1117 c.c.). Se l’edificio era in origine di un solo proprietario, con il provvedimento di acquisizione si forma un condominio. Tra le parti comuni rientra anche il sedime dell’edificio, che quindi viene acquisito pro quota, in proporzione ai millesimi dei piani oggetto del provvedimento di acquisizione. Per quanto riguarda l’area pertinenziale vale lo stesso principio dell’acquisto pro quota. Peraltro in questo caso occorre tenere presente che in base alle vigenti disposizioni l’acquisizione deve essere limitata allo spazio necessario per la realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, e quindi non sempre è possibile per l’amministrazione comunale estendere la comproprietà all’intera area pertinenziale del condominio.
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Tribunale di Roma Sez Riesame ord. 16 ottobre 2009
Pres. Casa Est. Casa Ric. Conto'
Urbanistica. Lottizzazione e buonafede acquirente e subacquirente
Il Tribunale affronta la questione relativa alla diligenza richiesta al terzo acquirente verificando se questa si debba sostanziare in comportamenti di tipo “attivo/dinamico” (ad esempio, esecuzione personale di visure, accessi agli uffici del Comune etc.) o sia sufficiente una condotta, per così dire, “passiva/statica”, che, ad esempio, si riduca al mero affidamento nelle informazioni fornite dal notaio rogante o dal venditore.
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TAR Campania (NA) SEz. VII sent. 8606 del 10 dicembre 2009
Urbanistica. Opere di pavimentazione
Non è necessario il permesso di costruire per la realizzazione di modeste opere di pavimentazione, laddove non siano state realizzate opere murarie o eliminato verde preesistente, ovvero urbanizzato il terreno
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Cass. Sez. III n. 71 del 7 gennaio 2010 (Cc. 15 ott. 2009)
Pres. Onorato Est. Lombardi Ric. Semeraro
Urbanistica. Piani di lottizzazione
I piani di lottizzazione riguardanti aree non sottoposte a vincoli non devono essere approvati dal competente organo regionale.
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TAR Lombardia (MI) Sez. II sent. 5268 del 2 dicembre 2009
Urbanistica. Ristrutturazione edilizia
Il T.U. dell'edilizia ha ricompreso tra gli interventi di ristrutturazione edilizia “quelli consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico quanto a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica”. L'art. 1 del decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 301 ha modificato l'art. 3, in parte qua, eliminando la locuzione “fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche di materiali a quello preesistente” e l’ha sostituita con l’espressione “ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente” (art. 1, lett. a). Anche escludendo il superato criterio della fedele ricostruzione, esigenze di interpretazione logico-sistematica della nuova normativa inducono tuttavia la giurisprudenza a ritenere che la ristrutturazione edilizia, per essere tale e non finire per coincidere con la nuova costruzione, debba conservare le caratteristiche fondamentali dell'edificio preesistente e la successiva ricostruzione dell'edificio debba riprodurre le precedenti linee fondamentali quanto a sagoma, superfici e volumi.
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TAR Campania (NA) Sez. II sent. 8320 del 2 dicembre 2009
Urbanistica. Tettoie
Gli interventi consistenti nella installazione di tettoie o di altre strutture che siano comunque apposte a parti di preesistenti edifici come strutture accessorie di protezione o di riparo di spazi liberi, cioè non compresi entro coperture volumetriche previste in un progetto assentito, possono ritenersi sottratti al regime del permesso di costruire soltanto ove la loro conformazione e le loro ridotte dimensioni rendono evidente e riconoscibile la loro finalità di semplice decoro o arredo o di riparo e protezione (anche da agenti atmosferici) della parte dell’immobile cui accedono. Tali strutture non possono viceversa ritenersi installabili senza permesso di costruire allorquando le loro dimensioni sono di entità tale da arrecare una visibile alterazione all'edificio o alle parti dello stesso su cui vengono inserite, quando quindi per la loro consistenza dimensionale non possono più ritenersi assorbite, ovvero ricomprese in ragione della accessorietà, nell'edificio principale o nella parte dello stesso cui accedono
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TAR Campania (NA) Sez. II sent. 8326 del 2 dicembre 2009
Urbanistica. Distanze tra edifici
L'art.9 del D.M. 2 aprile 1968 n.1444, nell’imporre la distanza di dieci metri tra costruzioni, rende illegittima ogni eventuale previsione regolamentare in contrasto con l’anzidetto limite minimo, mentre è indubbiamente consentito alle amministrazioni comunali fissare distanze superiori . Ai fini dell’applicazione della normativa in materia di distanze tra edifici, per nuova costruzione deve intendersi non solo la realizzazione ex novo d’un fabbricato ma anche qualsiasi modificazione nella volumetria d’un fabbricato preesistente, che ne comporti l’aumento della sagoma d’ingombro, in tal guisa direttamente incidendo sulla situazione degli spazi tra gli edifici esistenti, e ciò anche indipendentemente dalla realizzazione o meno d'una maggior volumetria e/o dall'utilizzabilità della stessa a fini abitativi; per il che si è ripetutamente ritenuto che la sopraelevazione, appunto, costituisca, a tutti gli effetti, nuova costruzione
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Giur.Amm. T.a.r.: Urbanistica. Vincolo cimiteriale e installazione tralicci per telecomunicazioni
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TAR Lombradia (BS) SEz. I sent. 2381 del 1 dicembre 2009
Urbanistica. Vincolo cimiteriale e installazione tralicci per telecomunicazioni
Il vincolo cimiteriale ha una triplice finalità, in quanto, oltre alle esigenze sanitarie ed alla salvaguardia della possibilità di espansioni del perimetro cimiteriale, esso garantisce anche il rispetto della tranquillità e del decoro dei luoghi di sepoltura, che vengono incise da una struttura impattante quale un traliccio di telecomunicazioni che non è più rispettoso della pietas nei confronti dei defunti di quanto non lo sia una abitazione di residenza. Le valutazioni in fatto sulla concreta compatibilità dell’opera con l’area cimiteriale (quali quelle sulla non lesione delle esigenze sanitarie, e sulla impossibilità di espansione in fatto dell’area cimiteriale) sono estranee alla disciplina del vincolo di inedificabilità, che si fonda su valutazioni astratte prese in considerazione una volta per tutte dal legislatore
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TAR Puglia (BA) Sez. III sent. 3000 del 3 dicembre 2009
Urbanistica. Pianificazione
L'esistenza dello strumento attuativo di dettaglio, nel quale non rientra il piano quadro, è necessaria affinché possa essere consentita legittimamente l’edificazione su di una determinata area.
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TAR Emilia Romagna (PR) Sez. I sent. 792 del 26 novembre 2009
Urbanistica. Modifca destinazione d'uso
L’intervento edilizio che comporti una variazione di destinazione d’uso può essere correttamente inquadrato soltanto se si prende a riferimento quanto riportato negli elaborati tecnici;
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TAR Puglia (LE) SEz. III sent. 2854 del 26 novembre 2009
Urbanistica. Ordine di demolizione e sequestro penale
L’esistenza di un sequestro penale non rende di per sé illegittima l’ordinanza di demolizione, sul presupposto che la eventuale manomissione dell’immobile configurerebbe il reato di cui all’art. 349 c.p., essendo fatto divieto a chicchessia di alterare o distruggere il “corpo del reato”. In tali casi, infatti, ben può il soggetto interessato chiedere all'Autorità giudiziaria l'autorizzazione ad effettuare la demolizione e, in caso di diniego (connesso a necessità di carattere probatorio nel procedimento penale), potrà addurre l'impossibilità giuridica di adempiere all'ingiunzione di demolizione per escludere le ulteriori conseguenze della mancata demolizione . Pertanto, solo tale ultimo evento, ossia istanza di dissequestro negata, può rilevare come scriminante nei riguardi dell’autore dell’abuso edilizio che non ottemperi all’ordine del Comune, per il noto principio “ad impossibilia nemo tenetur”.
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Cass. Sez. III n. 49453 del 23 dicembre 2009 (Cc.11 nov. 2009)
Pres. Grassi Est. Marini Ric. Rizzo
Urbanistica. Traslazione di cubatura
La possibilità di derogare al principio generale secondo cui la traslazione di cubatura può avvenire solo tra terreni che appartengano a zone omogenee deve ravvisarsi, secondo l’accezione del concetto di “zonizzazione” adottata dalla più recente giurisprudenza (il riferimento è al concetto di “zonizzazione funzionale” che ha superato la rigida distinzione tra le zone così come fissate dall’art.2 del D.M. n.1444 del 1968) esclusivamente nel caso che sia accertata la compatibilità con gli strumenti urbanistici, ai quali spetta individuare sia zone “miste” o “speciali’ sia la possibilità di destinare ai c.d. “usi compatibili” una parte dei terreni inclusi in un’area omogenea.
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Cass. Sez. III n. 49459 del 23 dicembre 2009 (Cc. 17 nov. 2009)
Pres. Lupo Est. Mulliri Ric. Chirico
Urbanistica. Esecuzione demolizione e provvedimenti della P.A.
In tema di esecuzione dell'ordine di demolizione, se è vero che la P. A. é libera di agire e di portare a termine il proprio procedimento e che tale attività non può essere ignorata dalla giurisdizione (che ha l’obbligo di coordinare le proprie determinazioni con quelle assunte dall’Amministrazione o dai Giudici amministrativi) è anche vero che il giudice dell’esecuzione può persino disapplicare l’atto concessorio eventualmente sopravvenuto ove lo ritenga illegittimo. A fortiori, si può (in ossequio al principio della sollecita attuazione dei provvedimenti del giudice) respingere anche una istanza di sospensione che si fondi sul richiamo alla pendenza di procedura amministrativa di esito prevedibilmente non favorevole e, comunque, dai tempi di definizione assolutamente incerti.
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TAR Abruzzo (PE) Sez. I sent. 1029 del 20 novembre 2009
Urbanistica. Distanze minime
Ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, il Comune in sede di pianificazione urbanistica ben può stabilire le distanze minime che i singoli insediamenti consentiti debbono rispettare rispetto agli altri fabbricati e ciò anche tenendo conto dell’aspetto sanitario, proprio perché la pianificazione deve essere riassuntiva ed applicativa di tutte le norme che disciplinano l’uso del territorio: si può, eventualmente, dubitare della loro logicità o legittimità, per violazione di altre norme prevalenti, non del potere comunale di stabilirle.
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| Giovedì, 07 gennaio | | · | Urbanistica. Motivazione diniego del permesso di costruire |
| Lunedì, 04 gennaio | | · | Urbanistica. Convenzioni urbanistiche |
| · | Urbanistica. Sportello unico |
| Venerdì, 01 gennaio | | · | Urbanistica. Sospensione condizionale e demolizione |
| Giovedì, 31 dicembre | | · | Urbanistica. Lottizzazione e posizione dell’acquirente e subacquirente |
| · | Urbanistica. Lottizzazione convenzionata |
| Mercoledì, 30 dicembre | | · | Urbanistica. DIA e permesso di costruire non oneroso |
| · | Urbanistica. Ordine di demolizione e comproprietario |
| Martedì, 29 dicembre | | · | Urbanistica. Demolizione e ricostruzione |
| Domenica, 27 dicembre | | · | Urbanistica. Patteggiamento e disposizioni antisismiche |
| · | Urbanistica. Sequestro preventivo (revoca parziale) |
| · | Urbanistica. Sanatoria e sospensione dell'esecuzione |
| · | Urbanistica. Ordine di demolizione e sequestro preventivo |
| · | Urbanistica.Lottizzazione abusiva e confisca |
| · | Urbanistica. Inapplicabilità attenuante danno di speciale tenuità |
| · | Urbanistica. Pena sospesa condizionata alla demolizione |
| · | Urbanistica. Condono successivo all'irrevocabilità della sentenza di condanna |
| Sabato, 26 dicembre | | · | Urbanistica. Articolo 34 dpr 380/01 |
| · | Urbanistica.Condono edilizio e ultimazione dei lavori |
| · | Urbanistica. Omessa statuizione dell'ordine di demolizione |
| · | Urbanistica. Edificazione abusiva in zona vincolata |
| · | Urbanistica Condono e poteri del giudice dell'esecuzione. |
| Giovedì, 24 dicembre | | · | Urbanistica. Lottizzazione convenzonata |
| Mercoledì, 23 dicembre | | · | Urbanistica. Manufatti interrati e necessità di permesso di costruire |
| Lunedì, 21 dicembre | | · | Urbanistica. Pianificazione |
| Venerdì, 18 dicembre | | · | Urbanistica. Sanatoria e vincoli di tutela ambientale |
| Giovedì, 17 dicembre | | · | Urbanistica. Opere di urbanizzazione |
| Martedì, 15 dicembre | | · | Urbanistica. Confisca e terzo acquirente |
| Lunedì, 14 dicembre | | · | Urbanistica. Proprietà dell’area e responsabilità penale |
| Martedì, 08 dicembre | | · | Urbanistica. Parcheggi |
| Venerdì, 04 dicembre | | · | Urbanistica. Costituzione di parte civile |
| Mercoledì, 02 dicembre | | · | Urbanistica. Pavimentazione area con tappeto bituminoso |
| Martedì, 01 dicembre | | · | Urbanistica. Inammissibilità sanatoria giurisprudenziale o impropria |
| Giovedì, 26 novembre | | · | Urbanistica. Demolizione ordinata dal giudice |
| Lunedì, 23 novembre | | · | Urbanistica. Sospensione condizionale e demolizione |
| · | Urbanistica. Distanze |
| Giovedì, 19 novembre | | · | Urbanistica. PUTT |
| Mercoledì, 18 novembre | | · | Urbanistica. Modifica della destinazione d’uso |
| Martedì, 17 novembre | | · | Urbanistica. Atto amministrativo e poteri del giudice penale |
| Lunedì, 16 novembre | | · | Urbanistica. Ristrutturazioni e modifica della destinazione d’uso |
| Giovedì, 12 novembre | | · | Urbanistica. Impianto eolico e d.i.a. |
| Martedì, 10 novembre | | · | Urbanistica. Cessata efficacia di piano attuativo |
| Lunedì, 09 novembre | | · | Urbanistica. Veranda |
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Keisuke Tsurumi Giappone
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Buenos Aires) vedi
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