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CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE JULIANE KOKOTT presentate il 4 marzo 2010
Cause riunite C‑105/09 e C‑110/09 Terre wallonne ASBL contro Région wallonne e Inter-Environnement Wallonie ASBL contr Région wallonne
(domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Conseil d’État, Belgio)
«Direttiva 2001/42/CE – Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente – Direttiva 91/676/CEE – Protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole – Programmi d’azione per quanto riguarda le zone designate vulnerabili»
Norme impugnate: Art. 28, c. 2° e 7°, della legge della Regione Emilia Romagna 30/06/2008, n. 10.
Oggetto: Ambiente - Norme della Regione Emilia Romagna - Servizio idrico - Assunzione da parte della Regione dei compiti di individuazione della tariffa di riferimento quale corrispettivo del servizio idrico integrato e di redazione del piano economico e del piano finanziario - Costituzione di una nuova struttura organizzativa con costo di funzionamento a carico delle tariffe dei servizi nel limite di spesa fissato dalla Giunta regionale.
Acque minerali e termali - Norme della Regione Campania - Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente - Rinnovi delle concessioni in attività da almeno cinque anni dall'entrata in vigore della legge - Esclusione della valutazione d'impatto ambientale o valutazione d'incidenza - Contrasto con la normativa nazionale, con la normativa comunitaria, con l'indirizzo interpretativo della Corte di giustizia delle comunità europee; Concessioni perpetue date senza limite di tempo in base alla legislazione previgente - Proroga per cinquanta anni dall'entrata in vigore della legge - Contrasto con la normativa nazionale che stabilisce il principio della temporaneità delle derivazioni quale standard di tutela ambientale da applicarsi in modo uniforme su tutto il territorio nazionale; Perforazioni non autorizzate - Nuova captazione di acque già oggetto di concessione in data anteriore al 31 dicembre 2005 - Possibilità di sanatoria previa istanza da presentarsi entro un anno dall'entrata in vigore della legge e pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo fisso - Contrasto con la normativa nazionale, che impone il limite temporale del 30 giugno 2006 e la graduazione della sanzione, costituente standard di tutela ambientale da applicarsi in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.
Dispositivo: illegittimità costituzionale - cessata materia del contendere
Cons. di Stato Sez. VI sent. 7618 del 4 dicembre 2009
Acque. Acque meteoriche di dilavamento
Nel caso di una cava a cielo aperto, il piazzale dove avviene la frantumazione, lo stoccaggio, il caricamento ed il trasporto del materiale estrattivo costituisce una componente coessenziale dell’impianto utilizzato per l’esercizio dell’attività produttiva; l’attività complessiva in questione trova, infatti, in tali operazioni dei momenti di ineliminabile svolgimento del ciclo produttivo e quindi il piazzale finalizzato a tali essenziali lavorazioni rientra a titolo primario nel concetto di “impianto..in cui si svolge attività…di produzione di beni” utilizzato nella definizione di acque reflue industriali ribadita dall’attuale art.74, lettera h) del D.lgs. 3 aprile 2006, n.152. Tale connotazione, tuttavia, non risulta sufficiente a trasformare le acque meteoriche di dilavamento in “acque reflue industriali”, giacchè il principale ostacolo a tale qualificazione è frapposto dalla stessa definizione di queste ultime, quale ricavabile dall’art.2 del D.lgs. n.15299, conforme, d’altra parte, nella sua integralità, al testo attualmente vigente dell’art.74, comma 1, lett.h), del D.lgs. 3 aprile 2006, n.152, quale interpolato dall’art.2, comma 1, del D.lgs. 16 gennaio 2008, n.4. Quest’ultimo ha infatti soppresso l’inciso finale precedentemente inserito nel testo dell’art.74, comma 1, lett.h) medesimo, secondo il quale si intendevano come acque meteoriche di dilavamento “anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connessi con le attività esercitate nello stabilimento”. In sostanza, per il legislatore assume importanza dirimente, ai fini della qualificazione in parola, la circostanza che le acque reflue siano immesse nel ciclo produttivo in conseguenza dell’iniziativa umana ascrivibile all’attività economica esercitata, risultando cioè l’immissione un momento costitutivo del processo produttivo, come conferma altresì la pari eccettuazione dal regime prevista per le “acque reflue domestiche” (oltre che, appunto, per quelle “meteoriche di dilavamento”).
TAR Lombardia (BS) Sez. II sent. 2238 del 19 novembre 2009
Acque. Servizio idrico integrato
Non può essere riconosciuto ad alcun Comune il potere di autodeterminarsi sull’organizzazione e sulla gestione del servizio idrico integrato, in quanto ogni decisione in tal senso deve avvenire all’interno dell’Autorità d’ambito e secondo le sue regole di funzionamento: in buona sostanza le determinazioni dell’Autorità assumono portata vincolante sull’intero territorio provinciale in virtù di una precisa scelta legislativa. Da quanto esposto deriva che la singola amministrazione locale non può intraprendere percorsi autonomi e scegliere modalità di gestione diverse da quelle individuate dall’Autorità: per questo motivo, ove non aderisca, esso non ha interesse a contestare le determinazioni da quest’ultima legittimamente assunte né può far valere un interesse di tipo strumentale, avendo assunto sotto la propria responsabilità la decisione espressa di non farne parte e pertanto non potendo pretendere di imputare all’Ente sovracomunale le conseguenze di una propria autonoma scelta.
documento (in lingua spagnola) inviato da Antonio Gustavo GOMEZ Fiscal General ante la Camera Federal de Tucuman (Argentina)
ABSTRACT
Nel marzo del 2009, durante il V Forum Mondiale dell’Acqua tenutosi in Turchia, l’Argentina ha presentato un documento che descrive la situazione attuale delle risorse naturali del paese. Il procuratore. Antonio Gustavo Gomez ha tracciato una sintesi della legislazione penale che condanna i crimini relativi all’inquinamento dell’acqua e ha proposto che le pene vengano estese alla spoliazione delle risorse idriche per fini industriali, tenendo presente, principalmente, il consumo smisurato che ne fanno le imprese minerarie
Articolo inserito da God il Lunedi, 21 Dicembre 2009 (621 letture)
(Leggi Tutto... | Dottrina | Voto: 5)
Corte Costituzionale sent. 315 del 4 dicembre 2009
Acque. Acque reflue domestiche
Norme impugnate: Artt. 14, c. 1°, 2° e 5°, 15, c. 3°, 4° e 6°, 16, c. 1°, 4°, 6° e 7°, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 10/06/2008, n. 4.
Oggetto: Ambiente - Norme della Provincia di Bolzano - Modifiche alla legge provinciale n. 8 del 2002 - Acque - Definizione di acque reflue urbane - Omessa considerazione autonoma della categoria delle "acque reflue domestiche", come previsto dalla normativa statale;
Modifiche all'art. 5 della legge provinciale n. 8 del 2000 - Tutela della qualità dell'aria - Autorizzazione ed esercizio degli impianti che producono emissioni in atmosfera - Disciplina contrastante con la normativa statale di riferimento, in relazione alla necessità di preventiva specifica autorizzazione, alle prescrizioni e condizioni per il rilascio dell'autorizzazione, al contenuto dell'autorizzazione;
Modifiche all'art. 7 della legge provinciale n. 8 del 2000 - Definizione di impianto termico civile quale impianto "prevalentemente" destinato al riscaldamento di edifici o al riscaldamento di acqua per usi igienici - Contrasto con la norma statale di riferimento che non contempla alcun utilizzo del calore prodotto per fini diversi dal riscaldamento e dalla climatizzazione di ambienti o del riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari;
Modifica alla lett. c) del comma 1 dell'art. 3 della legge provinciale n. 4 del 2006 - Rifiuti - Definizione di "sottoprodotto" - Criteri, da stabilirsi dalla Giunta provinciale, secondo i quali le terre e rocce da scavo sono considerati come sottoprodotti;
Modifica alla lett. b) del comma 3 dell'art. 19 della legge provinciale n. 4 del 2006 - Rifiuti pericolosi - Esonero dall'obbligo di tenuta del formulario di trasporto per i rifiuti che non eccedano la quantità di 30 chilogrammi o di 30 litri al giorno, effettuato dal produttore dei rifiuti stesso non a titolo professionale - Contrasto con la normativa nazionale che prevede l'esonero in questione solo per i rifiuti non pericolosi effettuato in modo occasionale e saltuario, e con la normativa comunitaria che impone l'obbligo del formulario per i rifiuti pericolosi;
Aggiunta del comma 3 all'art. 20 della legge provinciale n. 4 del 2006 - Albo nazionale dei gestori ambientali - Attribuzione alla Giunta provinciale della competenza ad emanare disposizioni regolamentari per l'iscrizione all'albo professionale in questione - Contrasto con la normativa nazionale che disciplina analiticamente ed in maniera inderogabile i termini e le procedure di iscrizione e con la normativa comunitaria;
Sostituzione dell'art. 24 della legge provinciale n. 4 del 2006 - Impianti mobili di recupero e di smaltimento di rifiuti - Comunicazione all'Agenzia provinciale dell'installazione dell'impianto - Termine di quindici giorni invece di sessanta come previsto dalla normativa nazionale;
Acque - Sostituzione del testo in lingua tedesca delle lett. j) e aa) del comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8 - Omissione della formulazione in lingua italiana.
Dispositivo: illegittimità costituzionale - non fondatezza - inammissibilità
Cass. Sez. III n. 45293 del 25 novembre 2009 (Ud. 21 ott 2009)
Pres. Petti Est. Amoresano Ric. Feriozzi
Acque. Autorizzazione allo scarico (rilascio e rinnovo)
L’autorizzazione allo scarico viene rilasciata soltanto ove vengano rispettati i parametri di cui alla L.152/06. Sono necessari verifiche ed accertamenti tant’è che, in caso di rinnovo, la richiesta deve essere presentata un anno prima per consentire l’effettuazione dei controlli necessari. Non è conseguentemente sufficiente la mera presentazione della richiesta per ritenere che l’autorizzazione debba essere necessariamente rilasciata.
TAR Lombardia (MI) Sez. IV sent. 4896 del 26 ottobre 2009
Acque. Acque pubbliche
Appare maggiormente in linea con il dettato normativo quella interpretazione giurisprudenziale che ritiene sussistere la giurisdizione del T.S.A.P. soltanto nei casi in cui “i provvedimenti amministrativi impugnati siano caratterizzati da incidenza diretta sulla materia delle acque pubbliche (…), mentre restano fuori da tale competenza giurisdizionale tutte le controversie che abbiano ad oggetto atti solo strumentalmente inseriti in procedimenti finalizzati ad incidere sul regime delle acque pubbliche”
Corte Costituzionale sent. 307 del 20 novembre 2009
Oggetto: Acque e acquedotti - Norme della Regione Lombardia - Servizio idrico integrato - Obbligo di separazione della gestione delle reti dall'attività di erogazione dei servizi;
Obbligo di affidamento dell'attività di erogazione unicamente mediante procedure di gara ad evidenza pubblica con le modalità di cui alla lettera a) del comma 5 dell'art. 113 del d.lgs. 267/2000.
Dispositivo: illegittimità costituzionale - non fondatezza
TAR Veneto Sez. III sent. 2624 del 20 ottobre 2009
Acque. Divieto di diluizione
La disciplina in materia di tutela delle acque dall’inquinamento annovera, tra i criteri generali della disciplina degli scarichi, il principio che prevede che il rispetto dei limiti tabellari di scarico non deve essere conseguito mediante la semplice diluizione.Tale divieto di diluizione viene recepito anche nella disciplina relativa agli scarichi pericolosi prevista nel successivo art. 108, comma 5
Direttiva 2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni
Scarichi industriali e superamento dei limiti tabellari: quale la sanzione?
di Alfredo Montagna
e
Il legislatore fa chiarezza sul regime sanzionatorio degli scarichi idrici
di Luca Prati
Articolo inserito da God il Venerdi, 16 Ottobre 2009 (1215 letture)
(Leggi Tutto... | Dottrina | Voto: 5)
LA DEPURAZIONE INTEGRATIVA, NELLE CASE, NELLE FOGNE….
luigiantonio ha scritto "LA DEPURAZIONE INTEGRATIVA, NELLE CASE, NELLE FOGNE….
di Luigi Antonio Pezone e Francesca Pezone."
Articolo inserito da God il Giovedi, 15 Ottobre 2009 (700 letture)
(Leggi Tutto... | Voto: 3)
Corte dei Conti: Acque. Responsabilità per mancanza di autorizzazione
Corte dei Conti (Sezione giurisdizionale per la Lombardia) Sent. 593 del 7 settembre 2009
Acque. Responsabilità per mancanza di autorizzazione
In tema di responsabilità di dirigente del servizio tecnico e segretario comunale per danno alle casse dell'Ente derivante dal riconoscimento di un debito fuori bilancio pagato, a titolo di sanzione amministrativa, alla Provincia e conseguente la mancata autorizzazione definitiva dei lavori per l'adeguamento alla normativa in materia di scarico dei reflui
«Inadempimento di uno Stato – Ambiente – Direttiva 91/271/CEE – Trattamento delle acque reflue urbane – Omessa imposizione di un trattamento più spinto dell’azoto in tutti gli impianti di trattamento di acque reflue urbane provenienti dagli agglomerati con oltre 10 000 abitanti equivalenti»
Nella causa C‑335/07, avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’art. 226 CE, proposto il 16 luglio 2007,
Corte di Giustizia Terza Sezione sentenza 6 ottobre 2009
«Inadempimento di uno Stato – Ambiente – Direttiva 91/271/CEE – Trattamento delle acque reflue urbane – Omessa imposizione di un trattamento più spinto dell’azoto in tutti gli impianti di trattamento di acque reflue urbane provenienti dagli agglomerati con oltre 10 000 abitanti equivalenti»
Dottrina: Acque. Verifica idroergonomica e ambientale degli edifici
LA VERIFICA IDROERGONOMICA ED AMBIENTALE DEGLI EDIFICI E DEGLI SPAZI PERTINENZIALI
di L. Fanizzi
Articolo inserito da God il Lunedi, 28 Settembre 2009 (659 letture)
(Leggi Tutto... | Dottrina | Voto: 4.95)
Giurisp.Penale Cass.: Acque. Scarico in pubblica fognatura di acque reflue equiparate a quelle domestiche
Cass. Sez. III n. 35137 del 10 settembre 2009 (Ud. 18 giu 2009)
Pres. Onorato Est. Lombardi Ric. Tonelli
Acque. Scarico in pubblica fognatura di acque reflue equiparate a quelle domestiche
Mentre l’immissione, secondo la definizione di cui all‘art. 74, comma primo lett. ff), del D. Lgs n. 152/06, come modificato dall’art. 2, comma 5, del D. Lgs n. 4/2008, di acque reflue domestiche in pubblica fognatura senza la prescritta autorizzazione, è punita con sanzione amministrativa, ai sensi dell’art. 133, comma secondo, del D. Lgs n. 152/06, l’immissione di acque reflue industriali è prevista come reato dall’ari. 137, comma primo, del medesimo decreto legislativo. Costituiscono inoltre "acque reflue industriali", ai sensi dell’art. 74, comma 1 lett. h), del D. Lgs n. 152/06, come sostituito dall’art. 2, comma 1, del D. Lgs n 4/2008 "qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento". Tanto premesso, ai sensi dell’art. 101, comma 7 lett. e), del d.Lgs n. 152/06, sono equiparate alle acque reflue domestiche le acque "aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale", sicché l’immissione in pubblica fognatura di tali acque, senza la prescritta autorizzazione, è punita con sanzione amministrativa.
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