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LA TUTELA DELL’AMBIENTE NELLA SOCIETA’ DEL RISCHIO
di Claudia BASCIU
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L’attenzione dell’uomo rispetto alla salvaguardia
dell’ambiente in cui vive cresce in maniera proporzionale allo sviluppo
scientifico e tecnologico il quale, se da una parte produce benessere e
ricchezza, dall’altra crea pericoli e rischi sempre più gravi e sempre meno
controllabili.
Negli ultimi decenni del secolo scorso, il processo di
modernizzazione ha avuto come effetto collaterale negativo la nascita di quella
che è stata, emblematicamente, definita come
“società del rischio”, laddove per rischio si intende “l’eventualità
dell’autodistruzione della vita sul pianeta”.
Una società nella quale i pericoli per la vita dell’uomo
e della natura hanno oltrepassato i confini della fabbrica e degli Stati per
assumere rilevanza globale, nella quale “la vita di un filo d’erba della
foresta bavarese dipende in ultima analisi dalla stipula di trattati
internazionali”, e dove gli effetti di un disastro nucleare si propagano per
migliaia di chilometri colpendo, indistintamente, ogni essere vivente.
E’ comprensibile che, davanti ad una prospettiva così
catastrofica l’attenzione dell’uomo si sia trasformata in vera e propria
paura per le sorti del mondo e l’abbia spinto a chiedere alle istituzioni una
migliore protezione delle risorse umane e naturali dallo sfruttamento
incontrollato e pericoloso degli ultimi tempi. Nella gran parte dei casi le
istanze del cittadino tendono verso soluzioni drastiche nei confronti dei
probabili autori di tale distruzione, tendono cioè verso la sanzione penale,
l’unica pena apparentemente adeguata per chi attenta alla vita sulla terra.
D’altra parte, se le richieste del cittadino sono
giustificate da un costante flusso di informazioni su eventi catastrofici,
comprensibile ma poco giustificabile è l’immobilismo e l’incertezza delle
istituzioni davanti ai nuovi pericoli, probabilmente dovuti ad una sorta di
“shock da modernità” che ha impedito al legislatore di elaborare con
chiarezza e distacco un adeguato sistema di controllo dei potenziali rischi
ambientali e di tutela per la salute dei cittadini, e lo ha portato a rifugiarsi
nel porto sicuro del diritto penale.
Ma la questione ambientale merita, sicuramente, maggiore
ponderatezza e riflessione.
In tale contesto, occorre verificare se il diritto penale
tradizionale sia ancora in grado di fornire una tutela efficace, effettiva, non
meramente simbolica alle vittime dello sviluppo economico-industriale di oggi e
di domani. Oppure se non sia più utile una scelta coraggiosa da parte
dell’ordinamento, che rompa con i vecchi schemi di imputazione e porti
all’elaborazione di un nuovo diritto penale o alla creazione di modelli di
tutela alternativi allo stesso diritto penale, nell’ambito del diritto civile
o amministrativo.
Per verificare l’efficienza del diritto penale nella
tutela delle vittime di oggi, abbiamo preso in considerazione due gravi fatti di
inquinamento, Seveso e Porto Marghera, i quali pur presentando caratteristiche e
problematiche differenti l’uno dall’altro, sono tuttavia emblematici delle
difficoltà che si incontrano qualora si intendano applicare gli strumenti
penalistici a casi di inquinamento ambientale.la vicenda di Seveso
risalente al 1976, fu una vera e propria “bomba ecologica” scoppiata in
seguito alla fuoriuscita di una sostanza altamente tossica, la diossina, dagli
stabilimenti della società italiana ICMESA, ed ebbe come conseguenze non solo
il disastro ecologico e le malattie che colpirono gli abitanti delle zone
circostanti, ma il peggioramento di una situazione economica già in crisi e la
morte sociale di migliaia di persone, tanto che, ancora oggi, i danni economici
e morali del disastro sono incalcolabili.
Il Tribunale di Monza riconobbe, con la sentenza del 1983
la responsabilità penale in capo ad alcuni dirigenti della società italiana
coinvolta, ma la condanna risultò immediatamente inadeguata a garantire una
tutela effettiva alle vittime del disastro che avrebbero avuto maggiori vantaggi
da un repentino intervento di ripristino dei luoghi e da un immediato supporto
economico da parte delle istituzioni.
Non solo. La vicenda di Seveso è rappresentativa delle
difficoltà applicative del diritto penale quando, nei fatti di inquinamento
ambientale, sia coinvolta una persona giuridica e in particolar modo un gruppo
di imprese: in realtà, la condanna dei dirigenti italiani lasciò impuniti gli
altri colpevoli del disastro, ossia i responsabili della società situata al
vertice del gruppo di imprese al quale apparteneva anche l’italiana ICMESA.
L’ostacolo più difficile da superare era costituito da
uno dei principi fondamentali del diritto penale italiano, in base al quale alle
persone giuridiche non può essere riconosciuta responsabilità penale.
In tal modo, dei reati che possono essere commessi da una
società o, come nel caso di Seveso, da un gruppo di società, nell’ambito
delle scelte di politica d’impresa risponderà non hi effettivamente ha deciso
quella politica, ma solo chi la esegue. Così è accaduto per il disastro di
Seveso, del quale hanno risposto solo i dirigenti della società filiale, i
quali in realtà hanno avuto parte di responsabilità solo nella c.d. fase
esecutiva della politica d’impresa, quella attuativa delle strategie elaborate
dai vertici del gruppo.
La vicenda di Porto Marghera presenta caratteri differenti,
apparentemente meno evidenti, infatti mentre nel primo caso è scoppiata una
“bomba ecologica” in quest’ultimo caso i danni alle persone (lavoratori
presso gli stabilimenti Montedison-Enichem) sono stati causati dal contatto
quotidiano e continuato nel tempo con sostanze nocive, anche se una prova certa
di tale rapporto causa-effetto non è stata fornita dagli esperti.
Proprio l’impossibilità, per la scienza, di ricostruire
il rapporto di causalità tra sostanza nociva e malattia rappresenta uno degli
aspetti più problematici nella corretta applicazione del diritto penale ai casi
di inquinamento causati da sostanze utilizzate nei processi produttivi.
Le difficoltà potrebbero superarsi, come riconosciuto
dagli tessi giudici di Venezia nella sentenza del 2001, solo con uno
stravolgimento dello schema tradizionale di diritto penale, fondato su due
elementi: dal punto di vista sostanziale, il diritto penale d’evento è
incentrato sul nesso di causalità secondo il modello della condizione sine
qua non, come ha recentemente puntualizzato anche la Corte di Cassazione
(sentenza 10/7/2002). La Suprema Corte e i giudici di Venezia riconoscono,
inoltre, che lo schema condizionalistico deve essere integrato dal criterio di
sussunzione sotto leggi scientifiche, quindi è necessario che l’accadimento
concreto possa essere spiegato sulla base di una legge generale di copertura,
ossia una legge dotata di validità scientifica che permetta di sussumere in se
stessa il rapporto azione-evento concepiti non come fenomeni singolari e
irripetibili ma come accadimenti riproducibili in presenza del ricorrere di
determinate condizioni.
Soltanto con la spiegazione del nesso di condizionamento
attraverso leggi universali o leggi di copertura scientifico-probabilistiche, in
grado di spiegarlo con un grado di certezza elevato e in grado di escludere,
razionalmente, che l’evento si sia verificato in concreto per cause esclusive
diverse dalla condotta dell’agente, possono essere soddisfatte le esigenze di
certezza e garanzia, il rispetto del principio di legalità e di personalità
della responsabilità penale.
Dal punto di vista processuale, l’elemento
fondamentale al quale è necessario riferirsi è costituito dalla regola
probatoria dell’oltre il ragionevole dubbio, in base alla quale nel processo
penale, la prova della colpevolezza dell’imputato deve essere data con un
elevato grado di certezza, tale da escludere appunto ogni ragionevole dubbio e
in modo da evitare, per quanto possibile, delle condanne ingiuste, fondate su
risultati probatori incerti e vaghi, con conseguenze devastanti per la vita di
un uomo, sotto il profilo della libertà personale, della dignità sociale e
della serenità.
Se si considera che i casi di inquinamento industriale sono
innumerevoli, così come innumerevoli e non ancora tutte identificate sono le
cause di malattie come il tumore (definita dagli esperti come patologia “multifattoriale”)
risulta quasi impossibile dare la prova certa della colpevolezza individuale
rispetto al singolo caso di malattia. Risulta indimostrabile che il
comportamento, anche omissivo, di un singolo individuo abbia determinato la
malattia e/o la morte di un altro individuo esposto a sostanze pericolose.
Alla luce di tali difficoltà, la maggior parte dei Paesi
occidentali indirizzano i loro studi verso un tipo di tutela modellato sulla
base del diritto civile e amministrativo, tendenza registrata soprattutto nei
Paesi di common law, in particolare negli Stati Uniti dove, a differenza di
quanto accade nel nostro Paese, si esige sempre una ricostruzione rigorosa del
nesso di causalità, e si dà per scontata l’applicazione della regola
dell’oltre il ragionevole dubbio (o causa but for).
Peraltro, anche il modello civilistico presenta, dal punto
di vista processuale delle difficoltà insormontabili. Il processo civile è
dominato dalla regola probatoria del più probabile che no, la quale
esige un grado di conferma dei fatti meno rigoroso rispetto alla regola
dell’oltre il ragionevole dubbio, ma non sufficiente a dimostrare la causalità
individuale. Data la molteplicità delle possibili fonti di esposizione (sino a
poco tempo fa l’amianto era utilizzato anche nella costruzione di edifici
adibiti ad abitazione) e il lungo periodo di latenza delle malattie ad essi
legate (la latenza del mesotelioma pleurico può arrivare a 40 anni) risulta
praticamente impossibile individuare con certezza la causa specifica della
malattia e risulta difficile anche l’applicazione della regola del più
probabile che no.
Considerate tali difficoltà, dottrina e giurisprudenza
americane ritengono di poter sostituire il modello civilistico con quello di
diritto amministrativo, soprattutto con riferimento ai casi di esposizione di
massa a sostanze tossiche (c.d. Toxic Torts). Tale modello si
caratterizza per l’istituzione di un foro nazionale unico e di un Comitato di
esperti composto da medici, scienziati, economisti, giuristi e rappresentanti
delle agenzie regolamentatrici, che decida sulla base del criterio della
proporzionalità, in modo da evitare di collocare erroneamente i fondi, poiché
esige dal convenuto né più né meno del danno illecitamente causato. La
liquidazione del danno si calcola in base ad una tabella contenente i dati più
significativi, e con un finanziamento realizzato tramite il contributo dei
produttori, detentori e trasportatori di sostanze tossiche, ma anche con imposte
generali (le quali si rendono opportune alla luce dei servizi e dei prodotti
industriali dei quali tutti beneficiamo, a prescindere dalla pericolosità delle
sostanze utilizzate).
Non dobbiamo dimenticare che tutte le riflessioni
riguardanti i nuovi modelli di tutela, sono state elaborate dalla dottrina e
giurisprudenza americane, mentre lo stato della discussione in Italia è ancora
piuttosto arretrato.
Nel nostro Paese, le vittime dello sviluppo industriale che
intendono ottenere giustizia non possono agire direttamente in giudizio per
avere il risarcimento dei danni, ma sono indotte a premere sulle autorità
inquirenti perché diano il via al processo penale; una volta avviato il
processo, purtroppo, l’accusa non riesce a fornire la prova della
responsabilità individuale poiché si trova di fronte alle “alte mura
probatorie” del processo penale, e si arriva ad una situazione tale per cui il
giudice pronuncia sentenze di condanna di innocenti oppure di assoluzione che,
evidentemente, non potranno soddisfare nessuna delle parti.
A questo punto, è opportuno fare un cenno ad alcune
proposte aventi ad oggetto un nuovo modello di diritto penale, idoneo a
soddisfare le esigenze della società del rischio.
I principali orientamenti emersi si indirizzano verso un diritto
penale del comportamento e un diritto penale del pericolo astratto.
La base comune ad entrambi i progetti è costituita dalla
irrinunciabilità del diritto penale nella difesa del pianeta dai comportamenti
autodistruttivi dell’uomo e dalla presa di coscienza del fatto che il diritto
penale classico, ritagliato sui bisogni della società industriale, non è in
grado di fronteggiare la minaccia mortale per la vita superiore su questa terra
che il progresso scientifico ha portato con sé in pochi decenni.
Il diritto penale del comportamento dovrebbe basarsi
su norme comportamentali riferite al futuro, completamente indipendenti dal
danno e dal pericolo di danno, quali sono le norme che prescrivono i
valori-limite delle emissioni da parte delle industrie, e tutte le norme di
carattere ambientale che prescrivono comportamenti slegati da ogni pericolo di
danno. In tale progetto viene meno ogni riferimento ai beni giuridici che, in
un’ottica futura, sono piuttosto difficili da individuare; mentre assume
rilevanza il riferimento al ruolo del bene nell’ambito dell’intero sistema
ecologico (le acque sarebbero protette per l’importanza vitale che esse hanno
nell’economia della natura).
In virtù della funzione del bene nell’ecosistema,
l’unico criterio idoneo a garantire la tutela dell’ambiente, inteso come
insieme di beni che interagiscono tra loro in modo equilibrato, è proprio la
previsione dei divieti di superamento di un valore che minerebbe
quell’equilibrio.
Il diritto penale del pericolo astratto è un
sistema giuridico finalizzato alla prevenzione.
Secondo i suoi sostenitori l’unica via percorribile per
evitare che l’uomo completi la sua opera di autodistruzione, è costituita
dall’aumento dei reati di pericolo, attraverso la creazione di beni giuridici
universali vagamente definiti e norme elaborate con l’aiuto della scienza. Il
diritto penale del pericolo astratto serve al mantenimento dell’ordine
generale, concepito in modo che in ogni singolo caso, nonostante un’immensità
di possibili combinazioni dell’evento, è assicurata una protezione efficace
del bene giuridico. L’ordine generale viene tutelato dalla totalità delle
turbative descritte dalla fattispecie, di modo che i pericoli difficilmente
gestibili come eventi singoli, sono considerati parte di una grande turbativa
che comporta pericolo per lo stesso ordine generale.
L’individuo che con il suo comportamento può porre in
essere una condotta che rientra nel novero delle condotte astrattamente
pericolose, viene indirizzato nel suo agire, da valori standard fissati dalle
norme.
In definitiva, i reati di pericolo astratto colpiscono
condotte che individualmente potrebbero non essere causa né di danno né di
pericolo, represse per il solo fatto che il loro cumularsi ad altre condotte sia
considerato pericoloso.
Entrambi i progetti sono stati sottoposti ad una rigorosa
critica da parte della dottrina, soprattutto in relazione al pericolo di una
reazione eccessiva da parte dell’ordinamento rispetto alle sfide poste dalla
società del rischio, con la sostituzione dello Stato di diritto con uno Stato
di prevenzione e di sicurezza assai simile allo Stato di polizia. Inoltre, con
la diffusione dei concetti di “rischio” e “pericolo” il diritto penale
perderebbe le sue essenziali caratteristiche di effettività e legittimità, con
il rischio di non riuscire ad ovviare i nuovi rischi in modo efficace e, al
contrario, garantire una tutela soltanto simbolica. Senza contare, poi, il fatto
che la punizione di soggetti la cui condotta rientra tra quelle potenzialmente
pericolose senza verificarne in concreto la lesività, sarebbe una vera e
propria ingiustizia, ancor di più se si considera che ciascuno di noi
contribuisce con la propria condotta, a creare grandi pericoli. Quest’ultimo
rischio appare ancora più concreto se si analizzano i criteri di individuazione
dei limiti-soglia o valori-limite, punti fondamentali di entrambi i progetti: le
agenzie regolamentatrici fissano i valori limite attraverso l’individuazione
del livello al quale non si verifica alcun effetto dannoso conosciuto o previsto
per la salute delle persone, e l’applicazione di un fattore di sicurezza che
consente di stabilire un limite più basso.
Utilizzando il criterio del “nessun effetto dannoso
conosciuto o previsto” si applica la sanzione penale per punire dei
comportamenti che, in realtà, non sono pericolosi per la salute o, perlomeno,
sulla cui pericolosità non esiste alcun dato certo, se non quelli estrapolati
dagli esperimenti eseguiti sugli animali che, come ammettono alcuni scienziati,
non sempre sono attendibili.
Un passo molto importante verso una tutela effettiva
dell’ambiente è rappresentato, infine, dal riconoscimento anche nel nostro
Paese della responsabilità penale delle persone giuridiche.
Riguardo a tale questione, la dottrina italiana parte da
una considerazione: la storia recente della criminalità d’impresa fa capire
che la stessa applicazione di pene pecuniarie nei confronti delle società deve
essere considerata inadatta, da sola, a svolgere un’efficace funzione
deterrente e preventiva. In materia di criminalità d’impresa è auspicabile
intervenire prima che i dirigenti agiscano illegalmente, occorre distogliere gli
stessi da eventuali progetti criminosi.
Il modello al quale ispirarsi è quello statunitense dei compliance
programs ossia gli effettivi programmi diretti a prevenire e scoprire i
reati.
L’adozione da parte delle imprese di un compliance
program comporta l’attenuazione, di alcuni gradi di colpevolezza, del reato e,
di conseguenza, una riduzione della pena; ma sarà possibile solo se il
programma è effettivo, ossia quando:
a)
ha la capacità di ridurre la possibilità di commettere reati;
b)
vengono scelti dei soggetti destinati all’attività di supervisione
dell’attuazione dei programmi;
c)
si applica il criterio della “propensione al reato” nella scelta dei
dipendenti;
d)
si applicano le tecniche di comunicazione pedagogica;
e)
vengono predisposti meccanismi di controllo e canali di informazione;
f)
venga predisposto un apparato disciplinare;
g)
siano previsti dei modelli premiali.
Tutti i requisiti elencati sono fondamentali per rendere il
compliance program effettivo, ma il suo punto di forza è costituito
dall’apparato sanzionatorio, che lo rende “un vero e proprio codice interno
della società, attivo, funzionante e cogente”.
Nella pratica l’utilità di un compliance program
si manifesta sotto due aspetti: il vantaggio più evidente è costituito dallo
svolgimento di una effettiva funzione di prevenzione dei reati, attraverso la
previsione di un codice di comportamento si rinforza il codice morale dei
dipendenti e si scoraggiano eventuali comportamenti criminosi.
Gli altri vantaggi, meno “nobili”, riguardano gli
interessi pratici delle imprese. Come visto, la previsione e applicazione di un compliance
program garantisce alle imprese una notevole riduzione della pena in caso di
reato e, talvolta, anche una rinuncia da parte del Pubblico Ministero a
procedere nei confronti della persona giuridica che collabora. Inoltre, un
programma rigoroso può portare ad individuare comportamenti illeciti prima
ancora che divengano penalmente rilevanti e, in ogni caso, prima che vengano a
conoscenza dell’autorità giudiziaria, e questo permette all’impresa di
elaborare una strategia difensiva che garantisca una limitazione degli effetti
catastrofici di una condanna penale.
Anche riguardo all’adozione dei compliance programs
non mancano delle perplessità, espresse da una parte della dottrina che paventa
il rischio di creare un diritto penale troppo invadente nei confronti delle
imprese, e difficilmente attuabile considerati gli altissimi costi che
l’adozione di un compliance program comporta.
Claudia BASCIU