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Giurisp.Penale Cass.: Rifiuti. Abbandono fuori dei contenitori per la raccolta
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Cass. Sez. III n. 8275 del 3 marzo 2010 (CC 25 nov. 2009)
Pres. Grassi Est. Marmo Ric. Rizzi
Rifiuti. Abbandono fuori dei contenitori per la raccolta
E’ vietato l’abbandono dei rifiuti fuori dagli appositi contenitori e vi è l’onere, per le imprese addette alla raccolta dei rifiuti, di controllare la corretta attività di smaltimento rivolgendosi ad altro luogo di conferimento nel caso in cui siano saturi i contenitori ai quali vengano destinati i rifiuti.
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Articolo inserito da God il Mercoledi, 10 Marzo 2010 (175 letture)
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Giurisp.Penale Cass.: Rifiuti. Trasporto
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Cass. Sez. III n. 8300 del 3 marzo 2010 (CC 25 nov. 2009)
Pres. Grassi Est. Marmo Ric. Cadelano
Rifiuti. Trasporto
Il trasporto di rifiuti propri non pericolosi, ancorché effettuato in via eccezionale, integra il reato di cui all’art. 256 comma primo D.lgs. 152 del 2006, ove il produttore, non avvalendosi delle prestazioni di imprese esercenti servizi di smaltimento regolarmente autorizzate ed iscritte all’Albo nazionale dei gestori ambientali, abbia utilizzato mezzi propri non autorizzati
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Articolo inserito da God il Lunedi, 8 Marzo 2010 (172 letture)
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Giurisp.Penale Cass.: Urbanistica. Ristrutturazione edilizia
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Cass. Sez. III n. 8739 del 4 marzo 2010 (CC 21 gen. 2010)
Pres. Grassi Est. Lombardi Ric. Perna
Urbanistica. Ristrutturazione edilizia
Tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia, anche se soggetti alla cosiddetta D.I.A. semplice, ai sensi dell’art. 22, primo e secondo comma. del DPR n. 380/2001, in quanto non portano alla realizzazione di un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, secondo la previsione di cui all’art. 10, comma primo lett. e), non possono essere eseguiti su immobili originariamente abusivi.
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Articolo inserito da God il Lunedi, 8 Marzo 2010 (160 letture)
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Giurisp.Penale Cass.: Aria. Articolo 674 c.p.
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Cass. Sez. III n. 8273 del 3 marzo 2010 (CC 25 nov. 2009)
Pres. Grassi Est. Marmo Ric. De Nicolo
Aria. Articolo 674 c.p.
L’art. 674 c.p. non prevede due distinte ed autonome ipotesi di reato ma un reato unico, in quanto la condotta, consistente nel provocare emissioni di gas, vapori o fumo rappresenta una specie del più ampio genere costituito dal gettare o versare cose atte ad offendere, imbrattare o molestare persone. La previsione della condotta di provocare emissioni ha, in sostanza, il solo fine di specificare che, quando si tratta di attività disciplinata dalla legge, la rilevanza penale delle emissioni è subordinata al superamento dei limiti e delle prescrizioni di settore. Ove tali limiti e prescrizioni di settore non vi siano, come nel caso in esame, l’emissione va considerata idonea ad offendere o a molestare le persone anche sulla base del mero dato olfattivo, come del resto riconosciuto anche a livello europeo.
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Articolo inserito da God il Domenica, 7 Marzo 2010 (154 letture)
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Giurisp.Penale Cass.: Rifiuti. Articolo 260 D.Lv. 152/06
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Cass. Sez. III n. 8299 del 3 marzo 2010 (CC 25 nov. 2009)
Pres. Grassi Est. Marmo Ric. Del Prete
Rifiuti. Articolo 260 D.Lv. 152/06
L’avverbio “abusivamente” di cui al primo comma dell’art. 260 del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 si riferisce a tutte le attività non conformi ai precisi dettati normativi svolte nel delicato settore della raccolta e smaltimento di rifiuti “pericolosi e non” analiticamente disciplinato dalla normativa.
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Articolo inserito da God il Lunedi, 8 Marzo 2010 (178 letture)
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Giurisp.Penale Cass.: Urbanistica. Condono e giudicato penale
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Cass. Sez. III sent. 7109 del 23 febbraio 2010 (Cc 17 novembre 2010)
Pres. Lupo Est. Fiale Ric. PM in proc. Contini
Urbanistica. Condono e giudicato penale
Con il rilascio del legittimo provvedimento in sanatoria la costruzione abusiva è oggettivamente regolarizzata sotto il profilo urbanistico, ma resta fonte di responsabilità penale per quei soggetti che, essendone tenuti, non abbiano autonomamente presentato l’istanza di sanatoria e versato la relativa oblazione. In tali casi, il rilascio a soggetti estranei al reato della concessione sanante, dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna dell'autore dell'abuso, non ha effetto estintivo dei reati e delle pene e neppure deve essere fatta annotazione dell’oblazione nel casellario giudiziale (prevista, dall’art, 38, 3° comma, della legge n. 47/1985, ai fini dell’applicazione della recidiva e del beneficio della sospensione condizionale della pena).
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Articolo inserito da God il Martedi, 2 Marzo 2010 (234 letture)
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Giurisp.Penale Cass.: Beni ambientali. Compatibilità paesaggistica ed esecuzione della sentenza
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Cass. Sez. III sent. 7111 del 23 febbraio 2010 (Cc 17 novembre 2010)
Pres. Lupo Est. Fiale Ric. Capasso
Beni ambientali. Compatibilità paesaggistica ed esecuzione della sentenza
Nel caso in cui siano prodotti al giudice dell'esecuzione pareri positivi di compatibilità paesaggistica su tali documenti il giudice dell’esecuzione deve svolgere il suo potere-dovere di sindacato per verificare se sia legittimamente intervenuto accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dei commi 1 ter e quater dell’art. 181 del D.Lgs, n. 42/2004, come modificati dalla legge n. 308/2004 e dal DLgs. n. 157/2006.
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Articolo inserito da God il Lunedi, 1 Marzo 2010 (246 letture)
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Giurisp.Penale Cass.: Urbanistica. Inizio lavori. Vincolo archeologico
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Cass. Sez. III sent. 7114 del 23 febbraio 2010 (Cc 27 gennaio 2010)
Pres. Fiale Est. Fiale Ric. Viola ed altro
Urbanistica. Inizio lavori. Vincolo archeologico
I lavori edilizi debbono ritenersi “iniziati” quando consistano nel concentramento di mezzi e di uomini, cioè nell’impianto del cantiere, nell’innalzamento di elementi portami, nella elevazione di muri e nella esecuzione di scavi coordinati al gettito delle fondazioni del costruendo edificio. Va salvaguardata, infatti, l’esigenza di evitare che il termine prescritto per il loro inizio possa essere eluso con ricorso ad interventi fittizi e simbolici. I soli lavori di sbancamento — non accompagnati dalla compiuta organizzazione del cantiere e da altri indizi idonei a confermare l’effettivo intendimento del titolare del permesso di costruire di addivenire al compimento dell’opera assentita, attraverso un concreto, continuativo e durevole impiego di risorse finanziarie e materiali — non possono ritenersi idonei a dare dimostrazione dell’esistenza dei presupposti indispensabili per configurare un effettivo inizio dei lavori.
Il vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142, lett. m), del D.Lgs. n. 42/2004 tratta di zona di interesse archeologico già individuata”. In tale categoria legislativa il particolare aspetto meritevole di protezione non risiede nell’elemento morfologico, bensì in quello ubicazionale, in quanto l’ambito territoriale viene connotato come meritevole di tutela paesistica, indipendentemente da un intrinseco pregio paesistico o morfologico, per la relazione spaziale con particolari presenze di rilievo archeologico, sicché il tipo di zona in questione è protetto per l’attitudine che il suo profilo presenta alla conservazione del contesto di giacenza del patrimonio archeologico in esso localizzato. Si tratta di una tutela distinta da quella di cui alla legge 1.6.1939, n. 1089, avendo ad oggetto non già i beni riconosciuti di interesse archeologico ma piuttosto il territorio nel quale essi insistono. L’interesse archeologico, infatti, dopo la legge n. 431/1985, costituisce oggetto di due tipi di tutela ai quali si correlano due distinti titoli autorizzatori: quello riferito al patrimonio storico-artistico (di cui alla legge n. 1089/1939) e quello paesistico, riguardanti ambiti che non si sovrappongono, per la diversità dell’oggetto materiale oltre che delle dimensioni spaziali.
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Articolo inserito da God il Venerdi, 26 Febbraio 2010 (504 letture)
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Giurisp.Penale Cass.: Urbanistica. Falso per induzione
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Cass. Sez. III n. 6642 del 18 febbraio 2010 (Ud. 12 gen 2010)
Pres. Lupo Est. Squassoni Ric. Petracca
Urbanistica. Falso per induzione
Non vi è dubbio sulla idoneità della documentazione che fornisce una inesatta informazione dello stato dei luoghi, a trarre in inganno i componenti della commissione comunale i quali hanno rilasciato una concessione edilizia in sanatoria in mancanza dei requisiti per la sua legittima emanazione. Relativamente alla compatibilità tra responsabilità per induzione e dovere di verifica , si osserva che la realizzazione di non veritieri documenti destinati alla produzione in un procedimento amministrativo integra l’illecito penale anche quando le regole di quel procedimento impongono un controllo di quanto attestato dal privato. La circostanza che i dati debbano essere oggetto di verifica non esclude la responsabilità per la falsa attestazione: il bene tutelato nelle varie disposizioni in tema di falsità ideologica non è solo l’affidamento del destinatario dell’atto, ma anche la fiducia che la generalità dei consociati deve poter riporre in taluni atti provenienti da soggetti qualificati In particolare, l’autore di false attestazioni che sono alla base del provvedimento del Pubblico Ufficiale può non rispondere del falso per induzione nella sola ipotesi in cui il secondo sia caduto in errore esclusivamente per causa propria e non anche quando l’inganno del decipiens (chiaramente sussistente nel caso concreto) e la colpa del deceptus (peraltro, solo allegata dal ricorrente e non provata) concorrono alla produzione dell’evento.
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Articolo inserito da God il Martedi, 23 Febbraio 2010 (669 letture)
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Giurisp.Penale Cass.: Rifiuti. Calcolo volumetrico rifiuti solidi
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Cass. Sez. III n. 6266 del 16 febbraio 2010 (Ud. 14 gen 2010)
Pres. Altieri Est. Marini Ric. Bellini
Rifiuti. Calcolo volumetrico rifiuti solidi
Non può condividersi l’interpretazione secondo la quale per i rifiuti solidi il calcolo volumetrico dovrebbe essere operato non tenendo conto degli spazi vuoti esistenti fra i diversi corpi, spazi ovviamente irregolari e diversi a seconda dei materiali; ciò che la legge individua è l’ingombro dei materiali abbandonati e non la quantità di materia che li compone.
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Articolo inserito da God il Lunedi, 22 Febbraio 2010 (673 letture)
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Giurisp.Penale Cass.: Urbanistica. Obbligo del permesso di costruire
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Cass. Sez. III n. 4881 del 4 febbraio 2010 (Ud. 3 dic. 2009)
Pres. Grassi Est. Teresi Ric. Milio
Urbanistica. Obbligo del permesso di costruire
La prescrizione dell’obbligo di munirsi del permesso di costruire persegue le finalità di controllo del territorio e di corretto uso dello stesso ai fini urbanistici e edilizi, sicché sono assoggettati al regime di permesso di costruire gli interventi che incidono sull’assetto del territorio, donde l’infondatezza di rilievi secondo cui l’esecuzione di un manufatto sia penalmente irrilevante rientrando, invece, lo stesso nella figura giuridica di costruzione per la quale occorre il permesso di costruire, come per tutti quei manufatti che, comportando una trasformazione urbanistica e edilizia del territorio comunale, modificano lo stato dei luoghi, in quanto destinati, almeno potenzialmente a perdurare nel tempo, sicché è irrilevante che i manufatti non siano costruiti in muratura oppure che abbiano modesta consistenza e ancora che non comportino incremento del carico insediativo, se idonei a modificare lo stato dei luoghi.
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Articolo inserito da God il Martedi, 16 Febbraio 2010 (854 letture)
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Giurisp.Penale Cass.: Urbanistica. Sequestro e potere di sgombero del PM
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Cass. Sez. III n. 3924 del 28 gennaio 2010 (Cc. 4 nov. 2009)
Pres. Grassi Est. Petti Ric. Giannicola
Urbanistica. Sequestro e potere di sgombero del PM
Il provvedimento con cui il pubblico ministero ordina lo sgombero da persone e cose di un immobile oggetto di sequestro preventivo non può considerarsi abnorme e come tale immediatamente impugnabile con ricorso per cassazione, in quanto rientra nei poteri del pubblico ministero, ai sensi dell’ari 655 c.p.p., impartire le disposizioni per le modalità esecutive di un sequestro, tra le quali può rientrare anche l’ordine di sgombero, allorché tale ordine sia necessario per attuare la finalità del sequestro. Il problema che si pone in questi casi non consiste, quindi, nello stabilire se il pubblico ministero, al quale spetta il compito di dare esecuzione ai sequestri e di evitare che i reati siano portati ad ulteriori conseguenze,possa o no disporre lo sgombero, allorché tale modalità esecutiva sia indispensabile per attuare le finalità del sequestro, ma concerne l’individuazione dell’organo che deve controllare l’indispensabilità del provvedimento di sgombero adottato dal pubblico ministero e la conformità di esso al provvedimento del giudice.
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Articolo inserito da God il Lunedi, 15 Febbraio 2010 (554 letture)
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Giurisp.Penale Cass.: Urbanistica. Lottizzazione abusiva e buona fede dell’acquirente
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Cass. Sez. III n. 3910 del 28 gennaio 2010 (Cc. 4 nov. 2009)
Pres. Grassi Est. Amoresano Ric. Calosci ed altri
Urbanistica. Lottizzazione abusiva e buona fede dell’acquirente
In tema di lottizzazione abusiva (trasformazione d'uso da alberghiera a residenziale) e buona fede dell'acquirente, evidenzia di per sé un profilo di colpa la circostanza che nei contratti di compravendita si rinvii ad un regolamento in cui si disciplinano le parti comuni, costituendosi così un vero e proprio condominio composto di singoli appartamenti di proprietà individuale destinati ad abitazione, mentre le previsioni del regolamento di condominio riguardanti la residenza turistico alberghiera sono prive di qualsiasi effetto giuridico sostanziale (contemporaneamente era prevista sia la vendita di unità immobiliari a singoli acquirenti sia la realizzazione di una residenza turistico alberghiera relativa allo stesso complesso immobiliare). La colpa è aggravata dal fatto che gli acquirenti possono conoscere le previsioni dei vigenti strumenti urbanistici e rendersi conto che può essere realizzata solo una residenza turistico- alberghiera.
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Articolo inserito da God il Venerdi, 5 Febbraio 2010 (1025 letture)
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Giurisp.Penale Cass.: Urbanistica. Dissequestro, restituzione e demolizione d’ufficio
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Cass. Sez. III n. 2912 del 22 gennaio 2010 (Cc. 17 nov. 2009)
Pres. Lupo Est. Fiale Ric. Calise
Urbanistica. Dissequestro, restituzione e demolizione d’ufficio
Il giudice che dispone il dissequestro di un immobile abusivo, dopo che il responsabile dell’abuso non ha ottemperato nel termine di legge all’ingiunzione comunale di demolire, e quindi dopo che si è verificato l’effetto ablativo a favore dell’ente comunale, deve disporre la restituzione dell’immobile allo stesso ente comunale e non al privato responsabile, che per avventura sia ancora in possesso del bene. Per individuare l’avente diritto alla restituzione, infatti, non è sufficiente il favor possessionis, occorrendo invece la prova positiva dello ius possidendi, che non compete più al privato inottemperante.
Può procedersi immediatamente alla demolizione di ufficio ex art. 27 TU edilizia non soltanto in presenza di un vincolo di inedificabilità assoluta ovvero in caso di opere realizzate su aree quanto meno di interesse pubblico, bensì anche in tutte le ipotesi di contrasto dalle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e per tutto il corso dell’esecuzione dell’opera abusiva (non più soltanto nella fase iniziale di essa). Deve ritenersi, comunque, che la demolizione immediata di ufficio non possa attuarsi successivamente all’avvenuto completamento dell’opera, tenuto conto che, ove la si consentisse anche oltre tale momento, non residuerebbe alcuno spazio applicativo al sistema ordinario di repressione amministrativa dell’abuso edilizio posto dagli artt. 31 e seguenti del TU. n. 380/2001, compromettendosi altresì ingiustificatamente le possibilità del privato di fare valere le proprie ragioni prima dell’esecuzione della misura demolitoria.
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Articolo inserito da God il Lunedi, 1 Febbraio 2010 (615 letture)
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Giurisp.Penale Cass.: Caccia e animali. Tabellazione aree con divieto di attività venatoria
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Cass. Sez. III n. 1989 del 18 gennaio 2010 (Cc. 10 dic. 2009)
Pres. Lupo Est. Franco Ric. Netti
Caccia e animali. Tabellazione aree con divieto di attività venatoria
Il principio generale fissato dall'art. 10 legge 157 del 1992 (secondo cui l’operatività del divieto di attività venatoria nelle aree oggetto di pianificazione faunistico - venatoria è subordinata alla loro tabellazione) è derogato dalla legge n. 394 del 1991 con riguardo ai parchi nazionali, per la ragione che essi sono delimitati con appositi provvedimenti, completi di tutte le indicazioni tecniche e topografiche necessarie per l’individuazione, la cui conoscenza è assicurata dalla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Questa regola, però, anche per la sua natura di norma eccezionale o derogatoria, non può applicarsi, in mancanza di specifiche disposizioni normative, a fattispecie diverse, ossia ad aree che non rientrano tra i «parchi nazionali» ex lege n. 394 del 1991. In ogni caso la regola stessa non può applicarsi ai parchi regionali qualora le leggi regionali che li istituiscono contengano sul punto una disciplina diversa, ed in particolare prevedano un obbligo di tabellazione o perimetrazione delle aree interessate.
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Articolo inserito da God il Mercoledi, 27 Gennaio 2010 (538 letture)
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Giurisp.Penale Cass.: Urbanistica. Condono edilizio e false dichiarazioni
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Cass. Sez. III n. 1601 del 14 gennaio 2010 (Ud. 15 dic. 2009)
Pres. Petti Est. Teresi Ric. Osso
Urbanistica. Condono edilizio e false dichiarazioni
Relativamente alla violazione di cui all’articolo 483 c.p., in caso di false attestazioni in merito alla sussistenza dei requisiti per la condonabilità delle opere, il dolo (generico) del falso deve ritenersi integrato dalla consapevolezza dell’attestazione contraria al vero dei fatti dei quali l’atto è detinato a provare la verità
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Articolo inserito da God il Martedi, 26 Gennaio 2010 (903 letture)
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Giurisp.Penale Cass.: Urbanistica. Piani di lottizzazione
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Cass. Sez. III n. 71 del 7 gennaio 2010 (Cc. 15 ott. 2009)
Pres. Onorato Est. Lombardi Ric. Semeraro
Urbanistica. Piani di lottizzazione
I piani di lottizzazione riguardanti aree non sottoposte a vincoli non devono essere approvati dal competente organo regionale.
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Articolo inserito da God il Martedi, 19 Gennaio 2010 (929 letture)
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Giurisp.Penale Cass.: Rifiuti. Ordine di smaltimento impartito dal giudice
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Cass. Sez. III n. 771 del 11 gennaio 2010 (Ud. 25 nov. 2009)
Pres. Grassi Est. Gentile Ric. Vidori
Rifiuti. Ordine di smaltimento impartito dal giudice
L’ordine di smaltimento di rifiuti emesso dal giudice all'esito di declaratoria di improcedibilità per prescrizione del reato, tra l’altro in modo generico senza alcun puntuale riferimento alla situazione degli atti, in particolare alla individuazione della natura dei rifiuti ed alla circostanza che fossero o meno ancora in sequestro, è illegittimo perché costituisce statuizione non prevista dalla norma specifica di cui all’art. 52 comma 3 Dlvo 22/97 (ora art. 258 D.L.vo 152/06).
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Articolo inserito da God il Mercoledi, 20 Gennaio 2010 (620 letture)
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Giurisp.Penale Cass.: Rifiuti. Abbandono ed utilizzabilità videoregistrazioni
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Cass. Sez. III n. 770 del 11 gennaio 2010 (Ud. 25 nov. 2009)
Pres. Grasso Est. Gentile Ric. Stedile
Rifiuti. Abbandono ed utilizzabilità videoregistrazioni
Le videoregistrazioni effettuate dal titolare di un'area ove venivano abbandonati rifiuti, inerenti ad area non recintata, aperta al passaggio pubblico, non lesive della libertà morale delle persone coinvolte nelle stesse non appartengono al “genus” delle intercettazioni ma a quello delle prove documentali,non disciplinate in modo tipico della legge, ma rientranti nelle prove ex art. 234 cpp, per le quali non necessita alcuna preventiva autorizzazione dell’A.G. ex artt. 266 e segg. Cpp
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Articolo inserito da God il Mercoledi, 20 Gennaio 2010 (777 letture)
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Giurisp.Penale Cass.: Danno ambientale. Rapporti tra d.lv. 152-2006 e codice civile
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Cass. Sez. III n. 755 del 11 gennaio 2010 (Ud. 28 ott. 2009)
Pres. Onorato Est. Gentile Ric. Ciaroni
Danno ambientale. Rapporti tra d.lv. 152-2006 e codice civile
La disciplina normativa di cui all’art. 311, 1 comma, D.L.vo 152/06, secondo cui “il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio agisce, anche esercitando l’azione civile in sede penale, per il risarcimento del danno ambientale in forma specifica e, se necessario, per equivalente patrimoniale, oppure procede ai sensi delle disposizioni di cui alla parte sesta del presente decreto” non esclude e comunque non è incompatibile con la disciplina generale prevista dall’art. 2043 cc, in virtù della quale qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.
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Articolo inserito da God il Martedi, 19 Gennaio 2010 (785 letture)
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Giurisp.Penale Cass.: Rifiuti. Riutilizzo della sansa di oliva disoleata quale combustibile
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Cass. Sez. III n. 773 del 11 gennaio 2010 (Ud. 25 nov. 2009)
Pres. Grassi Est. Sensini Ric. Guerrieri
Rifiuti. Riutilizzo della sansa di oliva disoleata quale combustibile
Se è vero che nella parte seconda, sezione quarta, allegato 10 del D. Lgs. n. 152/2006 (caratteristiche delle biomasse combustibili e relative condizioni di riutilizzo), alla lettera f, si fa effettivamente riferimento alla sansa di oliva disoleata, occorre, tuttavia, che la sansa in questione, per essere utilizzata come combustibile, abbia “caratteristiche riportate nella tabella seguente, ottenute dal trattamento delle sanse vergini con n_ esano per l’estrazione dell’olio di sansa e da successivo trattamento termico” e che i “predetti trattamenti siano effettuati all’interno del medesimo impianto”.
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Articolo inserito da God il Martedi, 19 Gennaio 2010 (662 letture)
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Giurisp.Penale Cass.: Rifiuti. Legislazione speciale e trasporto
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Cass. Sez. III n. 79 del 7 gennaio 2010 (Cc. 28 ott. 2009)
Pres. Onorato Est. Gentile Ric. Guglielmo
Rifiuti. Legislazione speciale e trasporto
Ai fini della sussistenza dell’elemento obiettivo del reato di cui all’art. 6 lett. d) DL. 172/08 - quanto all’attività di trasporto illecito di rifiuti - non è richiesta la qualità di imprenditore in capo all’autore del trasporto abusivo. La citata previsione legislativa statuisce, letteralmente, che è punito chiunque effettua un’attività di trasporto di rifiuti in mancanza dell’autorizzazione, iscrizione o comunicazione prescritte dalla normativa vigente, senza richiedere l’ulteriore requisito dell’organizzazione imprenditoriale. Né il requisito dell’attività di imprenditore trova una sua necessità ontologica nella ratio o finalità teleologica della fattispecie de qua, la quale, invece, tende a reprimere l’attività di chiunque trasporti abusivamente rifiuti speciali e non, con grave pregiudizio dell’integrità ambientale del territorio.
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Articolo inserito da God il Martedi, 19 Gennaio 2010 (745 letture)
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Giurisp.Penale Cass.: Rifiuti. Deposito temporaneo
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Cass. Sez. III n. 49911 del 30 dicembre 2009 (Cc.10 nov. 2009)
Pres. Lupo Est. Squassoni Ric. Manni
Rifiuti. Deposito temporaneo
Il deposito controllato o temporaneo è libero, non disciplinato dalla normativa sui rifiuti, ( ad eccezione degli adempimenti in tema di registri di carico e scarico e del divieto di miscelazione) anche se sempre soggetto ai principi di precauzione ed azione preventiva che, in base alle direttive comunitarie, devono presiedere alla gestione dei rifiuti. In difetto di anche uno dei menzionati requisiti, il deposito non può ritenersi temporaneo, ma deve essere considerato: deposito preliminare, se il collocamento di rifiuti è prodromico ad una operazione di smaltimento che , in assenza di autorizzazione o comunicazione, è sanzionata penalmente dall’art.256 c.1 DLvo 152/2006); messa in riserva, se il materiale è in attesa di una operazione di recupero che, essendo una forma di gestione, richiede il titolo autorizzativo la cui carenza integra gli estremi del reato previsto dall’art. 256 c.l DLvo 152/2006); deposito incontrollato o abbandono quando i rifiuti non sono destinati ad operazioni di smaltimento o recupero. Tale condotta è sanzionata come illecito amministrativo se posta in essere da un privato e come reato contravvenzionale se tenuta da un responsabile di enti o titolare di impresa (artt.255 ci, 256 c.2 DLvo 152/2006). Quando l’abbandono dei rifiuti è reiterato nel tempo e rilevante in termini spaziali e quantitativi, il fenomeno può essere qualificato come discarica abusiva.
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Articolo inserito da God il Lunedi, 11 Gennaio 2010 (979 letture)
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Giurisp.Penale Cass.: Urbanistica. Traslazione di cubatura
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Cass. Sez. III n. 49453 del 23 dicembre 2009 (Cc.11 nov. 2009)
Pres. Grassi Est. Marini Ric. Rizzo
Urbanistica. Traslazione di cubatura
La possibilità di derogare al principio generale secondo cui la traslazione di cubatura può avvenire solo tra terreni che appartengano a zone omogenee deve ravvisarsi, secondo l’accezione del concetto di “zonizzazione” adottata dalla più recente giurisprudenza (il riferimento è al concetto di “zonizzazione funzionale” che ha superato la rigida distinzione tra le zone così come fissate dall’art.2 del D.M. n.1444 del 1968) esclusivamente nel caso che sia accertata la compatibilità con gli strumenti urbanistici, ai quali spetta individuare sia zone “miste” o “speciali’ sia la possibilità di destinare ai c.d. “usi compatibili” una parte dei terreni inclusi in un’area omogenea.
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Articolo inserito da God il Lunedi, 11 Gennaio 2010 (818 letture)
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Giurisp.Penale Cass.: Beni culturali. Restituzione all’avente diritto e onere probatorio
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Cass. Sez. III n. 49439 del 23 dicembre 2009 (Cc.4 nov. 2009)
Pres. Grassi Est. Squassoni Ric. Dafarra
Beni culturali. Restituzione all’avente diritto e onere probatorio
Il possesso di beni di interesse archeologico, appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato, si presume illegittimo a meno che il detentore fornisca la dimostrazione di averli legittimamente acquistati in epoca antecedente alla entrata in vigore della L.346/1906. Per quanto concerne l’onus probandi, è vero che, per l’accertamento del reato di impossessamento illecito di beni culturali, valgono le normali regole processuali per cui non deve essere il privato a fornire la prova della legittima provenienza dei beni detenuti. Tale regola è però valida nell’alveo del processo penale e non nel caso di restituzione all'avente diritto all'esito del processo penale, che è disciplinato dalle norme processuali civili alla luce delle quali (ed in particolare del principio sancito dall’art. 2697 cc) va individuato il soggetto che ha diritto alla restituzione.
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Articolo inserito da God il Venerdi, 8 Gennaio 2010 (503 letture)
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Giurisp.Penale Cass.: Urbanistica. Esecuzione demolizione e provvedimenti della P.A.
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Cass. Sez. III n. 49459 del 23 dicembre 2009 (Cc. 17 nov. 2009)
Pres. Lupo Est. Mulliri Ric. Chirico
Urbanistica. Esecuzione demolizione e provvedimenti della P.A.
In tema di esecuzione dell'ordine di demolizione, se è vero che la P. A. é libera di agire e di portare a termine il proprio procedimento e che tale attività non può essere ignorata dalla giurisdizione (che ha l’obbligo di coordinare le proprie determinazioni con quelle assunte dall’Amministrazione o dai Giudici amministrativi) è anche vero che il giudice dell’esecuzione può persino disapplicare l’atto concessorio eventualmente sopravvenuto ove lo ritenga illegittimo. A fortiori, si può (in ossequio al principio della sollecita attuazione dei provvedimenti del giudice) respingere anche una istanza di sospensione che si fondi sul richiamo alla pendenza di procedura amministrativa di esito prevedibilmente non favorevole e, comunque, dai tempi di definizione assolutamente incerti.
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Articolo inserito da God il Venerdi, 8 Gennaio 2010 (669 letture)
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Giurisp.Penale Cass.: Rifiuti. Accertamento della natura di rifiuto
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Cass. Sez. III n. 49826 del 29 dicembre 2009 (Cc. 1 dic. 2009)
Pres. Teresi Est. Sarno Ric. Bonassisa ed altro
Rifiuti. Accertamento della natura d rifiuto
In tema di rifiuti nel caso in cui si renda possibile solo l’esame di una parte del terreno deve ritenersi comunque probante del superamento dei limiti anche l’esame della sola massa disponibile in quanto, diversamente opinando, sarebbe agevole per il reo attraverso la attività di dispersione del terreno, disperdere anche la prova del reato. L’attività dell'indagato sostanziatasi nel fare analizzare da un laboratorio privato solo 5 Kg di materiale a suo dire scavato nel cantiere di una erigenda discarica, corrobora la tesi di un comportamento complessivo tendente ad eludere le disposizioni vigenti. La natura di rifiuto di un materiale può legittimamente essere individuata in relazione alla provenienza dei terreni ed all’accertamento sulla concentrazione di inquinanti riscontrata in superiore ai limiti massimi consentiti, né si può ritenere in alcun modo rilevante in tale contesto l’esistenza della VIA ed il rispetto delle condizioni imposte.
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Articolo inserito da God il Giovedi, 7 Gennaio 2010 (942 letture)
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Giurisp.Penale Cass.: Urbanistica. Sospensione condizionale e demolizione
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Cass. Sez. III n. 48950 del 21 dicembre 2009 (Cc. 12 nov. 2009)
Pres. Teresi Est. Gazzara Ric. Sicilia
Urbanistica. Sospensione condizionale e demolizione
In tema di reati edilizi, quando la demolizione dell’opera abusiva è stata imposta al condannato, ex art. 165 c.p., come condizione del beneficio della sospensione condizionale della pena, se la sanatoria dell’abuso edilizio viene definita prima della scadenza del termine imposto per la demolizione, il giudice della esecuzione deve ritenere inutiler datum l’ordine di demolizione, considerando quindi il condannato ammesso al beneficio senza alcuna condizione. Nel caso, invece, la sanatoria maturi dopo la scadenza del termine per l’adempimento dell’obbligo di demolizione, il giudice della esecuzione deve revocare il beneficio della sospensione della pena, in quanto non si è verificata la condizione e deve, parimenti, revocare, su istanza di parte, la sanzione amministrativa con cui era stato ingiunta la eliminazione dell’opera abusiva. Da ciò si ricava, quindi, che scaduto il termine concesso per ottemperare all’ordine de quo, in difetto di ottemperanza, il giudice della esecuzione ha il dovere solo di constatare che la condizione non si è verificata e, di conseguenza, ritenere che il condannato non è meritevole del beneficio
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Articolo inserito da God il Venerdi, 1 Gennaio 2010 (665 letture)
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Giurisp.Penale Cass.: Urbanistica. Lottizzazione e posizione dell’acquirente e subacquirente
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Cass. Sez. III n. 48924 del 21 dicembre 2009 (Cc. 21 ott. 2009)
Pres. Petti Est. Fiale Ric. Tortora ed altri
Urbanistica. Lottizzazione e posizione dell’acquirente e subacquirente
1. L’acquirente dell'immobile non può sicuramente considerarsi, solo per tale sua qualità, “terzo estraneo” al reato di lottizzazione abusiva, ben potendo egli tuttavia, benché compartecipe al medesimo accadimento materiale, dimostrare di avere agito in buona fede senza rendersi conto cioè — pur avendo adoperato la necessaria diligenza nell’adempimento degli anzidetti doveri di informazione e conoscenza — di partecipare ad un’operazione di illecita lottizzazione. Quando, invece, l’acquirente sia consapevole dell’abusività dell’intervento — o avrebbe potuto esserlo spiegando la normale diligenza — la sua condotta si lega con intimo nesso causale a quella del venditore ed in tal modo le rispettive azioni, apparentemente distinte, si collegano tra loro e determinano la formazione di una fattispecie unitaria ed indivisibile, diretta in modo convergente al conseguimento del risultato lottizzatorio. Le posizioni, dunque, sono separabili se risulti provata la malafede dei venditori, che, traendo in inganno acquirenti comunque diligenti, li convincano della legittimità delle operazioni. Neppure l’acquisto del sub-acquirente può essere considerato legittimo con valutazione aprioristica limitata alla sussistenza di detta sola qualità, allorché si consideri che l’utilizzazione delle modalità dell’acquisto successivo ben potrebbe costituire un sistema elusivo, surrettiziamente finalizzato a vanificare le disposizioni legislative in materia di 1ottizazione negoziale.
2. Il venditore non può predisporre l’alienazione degli immobili in una situazione produttrice di alterazione o immutazione circa la programmata destinazione della zona in cui gli stessi sono situati ed i soggetti che acquistano devono essere cauti e diligenti nell’acquisire conoscenza delle previsioni urbanistiche e pianificatone di zona: il compratore che omette dì acquisire ogni prudente informazione circa la legittimità dell‘acquisto si pone colposamente in uno situazione di inconsapevolezza che fornisce, comunque, un determinante contributo causale all‘attività illecita del venditore. Va ricordato inoltre, al riguardo, che, qualora si ritenesse che il piano regolatore generale abbia natura di atto amministrativo generale sostanzialmente normativo, si determinerebbe una presunzione legale di conoscenza ed il dovere legale di conoscenza esclude, per definizione, la possibilità di invocare l’ignoranza incolpevole.
3. La qualifica di “terzi estranei al reato” non può farsi discendere esclusivamente dalla circostanza che gli acquirenti o subacquirenti non siano stati indagati né rinviati a giudizio, in quanto essi ben potrebbero assumere, in seguito ad ulteriori e più approfonditi accertamenti, la qualità dì indagati (e poi eventualmente di imputati). Deduzioni significative di estraneità neppure possono riconnettersi alle intervenute costituzioni di parte civile, in relazione alle quali è demandata al giudice del merito la verifica della sussistenza del diritto al risarcimento in relazione ad una lesione effettivamente riconducibile ai fatti-reato contestati agli imputati.
4. L’impossibilità eventuale della confisca non esclude la previsione della demolizione delle unità immobiliari illecitamente edificate in base a titolo abilitativo illegittimo, e, in relazione alle costruzioni abusive, con riferimento alla posizione del soggetto che acquisti la proprietà dell’immobile successivamente al compimento dell’abuso - ferme le ipotesi di nullità dell’atto di vendita specificamente poste dalla legge - la giurisprudenza è costantemente orientata nel senso che le sanzioni ripristinatorie sono legittimamente irrogate nei confronti degli attuali proprietari dell’immobile, indipendentemente dall’essere stati o meno questi ultimi gli autori dell’abuso, salva la loro facoltà di fare valere su! piano civile la responsabilità, contrattuale o extracontrattuale, del dante causa
5. La possibilità di utilizzazione residenziale privata dei manufatti sequestrati, vertendosi in un caso di sequestro disposto anche ai sensi del primo comma dell’ari 321 C.P.P., si pone in evidente contrasto con le stesse finalità della misura cautelare in concreto ravvisate contraddicendole e vanificandole
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Articolo inserito da God il Giovedi, 31 Dicembre 2009 (728 letture)
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Giurisp.Penale Cass.: Urbanistica. DIA e permesso di costruire non oneroso
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Cass. Sez. III n. 47279 del 11 dicembre 2009 (Cc. 24 set 2009)
Pres. Onorato Est. Franco Ric. Pane
Urbanistica. DIA e permesso di costruire non oneroso
Una equivalenza o addirittura sovrapponibilità tra DIA e permesso di costruire non oneroso non può affatto ricavarsi dall’art. 22, comma 7, del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, il quale prevede che, qualora si tratti di interventi edilizi realizzabili mediante sola denunzia di inizio attività, l’interessato, pur non essendone obbligato, ha comunque la facoltà di chiedere il rilascio del permesso di costruire, senza obbligo del pagamento del contributo di costruzione. Questa disposizione non stabilisce alcuna equiparazione tra i due diversi titoli abilitativi, ma si limita a prevedere che il soggetto che intenda realizzare interventi che richiedono una semplice DIA ha ugualmente la facoltà di chiedere un permesso di costruire, che in tale caso va rilasciato senza pagamento degli oneri di costruzione, mentre non prevede affatto che per un intervento per il quale sia obbligatorio (e non facoltativo) un permesso di costruire, sia pure senza pagamento degli oneri di costruzione, il permesso di costruire possa essere sostituito ad ogni effetto da una denunzia di inizio attività. Dalla disposizione di cui al citato art. 22, comma 7, resta semmai confermato che permesso di costruire, oneroso o non oneroso che sia, e denunzia di inizio attività costituiscono titoli abilitativi differenziati tra loro (per condizioni, competenza ed effetti) che non possono considerarsi equivalenti o sovrapponibili.
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Articolo inserito da God il Mercoledi, 30 Dicembre 2009 (891 letture)
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| Mercoledì, 30 dicembre | | · | Urbanistica. Ordine di demolizione e comproprietario |
| Domenica, 27 dicembre | | · | Alimenti. Controlli e analisi. |
| · | Urbanistica. Patteggiamento e disposizioni antisismiche |
| · | Urbanistica. Sequestro preventivo (revoca parziale) |
| · | Urbanistica. Sanatoria e sospensione dell'esecuzione |
| · | Urbanistica. Ordine di demolizione e sequestro preventivo |
| · | Urbanistica.Lottizzazione abusiva e confisca |
| · | Urbanistica. Inapplicabilità attenuante danno di speciale tenuità |
| · | Urbanistica. Pena sospesa condizionata alla demolizione |
| · | Urbanistica. Condono successivo all'irrevocabilità della sentenza di condanna |
| Sabato, 26 dicembre | | · | Alimenti. Vendita di prodotti già scaduti con data di scadenza diversa |
| · | Urbanistica. Articolo 34 dpr 380/01 |
| · | Urbanistica.Condono edilizio e ultimazione dei lavori |
| · | Urbanistica. Omessa statuizione dell'ordine di demolizione |
| · | Urbanistica. Edificazione abusiva in zona vincolata |
| · | Urbanistica Condono e poteri del giudice dell'esecuzione. |
| Giovedì, 24 dicembre | | · | Beni culturali. Restituzione all’avente diritto |
| Mercoledì, 23 dicembre | | · | Urbanistica. Manufatti interrati e necessità di permesso di costruire |
| Martedì, 15 dicembre | | · | Urbanistica. Confisca e terzo acquirente |
| Lunedì, 14 dicembre | | · | Urbanistica. Proprietà dell’area e responsabilità penale |
| Mercoledì, 09 dicembre | | · | Beni Ambientali. Estinzione reato e condono |
| Venerdì, 04 dicembre | | · | Urbanistica. Costituzione di parte civile |
| Giovedì, 03 dicembre | | · | Acque. Autorizzazione allo scarico (rilascio e rinnovo) |
| Mercoledì, 02 dicembre | | · | Urbanistica. Pavimentazione area con tappeto bituminoso |
| Giovedì, 26 novembre | | · | Urbanistica. Demolizione ordinata dal giudice |
| Mercoledì, 25 novembre | | · | Rifiuti. Responsabilità del direttore dei lavori |
| Lunedì, 23 novembre | | · | Urbanistica. Sospensione condizionale e demolizione |
| Venerdì, 20 novembre | | · | Beni ambientali. Interventi in area boscata |
| Giovedì, 19 novembre | | · | Beni ambientali. Vincolo idrogeologico |
| · | Urbanistica. PUTT |
| Mercoledì, 18 novembre | | · | Urbanistica. Modifica della destinazione d’uso |
| Martedì, 17 novembre | | · | Urbanistica. Atto amministrativo e poteri del giudice penale |
| Lunedì, 16 novembre | | · | Urbanistica. Ristrutturazioni e modifica della destinazione d’uso |
| Lunedì, 09 novembre | | · | Urbanistica. Veranda |
| · | Urbanistica. Lottizzazione abusiva, confisca e terzo di buona fede |
| Venerdì, 06 novembre | | · | Caccia e animali. Rapporti tra legge sulla caccia e codice penale. |
| Giovedì, 05 novembre | | · | Urbanistica. Demolizione e patteggiamento |
| Mercoledì, 04 novembre | | · | Urbanistica. Sequestro immobile ultimato |
| Martedì, 27 ottobre | | · | Rifiuti. Confisca automezzo (emergenza rifiuti Campania) |
| Giovedì, 22 ottobre | | · | Ambiente in genere. Frane |
| · | Rifiuti. Materie prime secondarie e sequestro probatorio |
| Mercoledì, 21 ottobre | | · | Rifiuti. Inerti da demolizioni o scavi di manti stradali |
| Lunedì, 19 ottobre | | · | Rifiuti. Rottami ferrosi |
| Sabato, 17 ottobre | | · | Urbanistica. Restauro e risanamento conservativo |
| Venerdì, 16 ottobre | | · | Urbanistica. Pertinenze (piscina) |
| · | Urbanistica. Pertinenze (locale serbatoi) |
| Giovedì, 15 ottobre | | · | Beni ambientali. Zone umide (elenco Ramsar) |
| · | Urbanistica. Stagionalità e precarietà dell’opera |
| Mercoledì, 14 ottobre | | · | Urbanistica. Sequestro preventivo, misure ripristinatorie ed acquirente dell’immobile |
| Martedì, 13 ottobre | | · | Urbanistica. Lottizzazione abusiva (oggetto e buona fede dell’acquirente e subacquirente) |
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