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Giur.Amm. T.a.r.: Ambiente in genere. Rapporto tra V.i.a. e A.i.a
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TAR Lombardia (BS) Sez. I sent. 211 del 22 gennaio 2020
Ambiente in genere. Rapporto tra V.i.a. e A.i.a
Con l’introduzione dell’AIA diverse autorizzazioni sono state raggruppate in un giudizio complessivo e ad ampio raggio. Nell’AIA sono tra l’altro confluite (v. allegato II del Dlgs. 59/2005) l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui al DPR 203/1988, l’autorizzazione allo scarico di cui al Dlgs. 152/1999, l’autorizzazione alla realizzazione e modifica di impianti di smaltimento o recupero di rifiuti ex art. 27 del Dlgs. 22/1997, nonché l’autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento o recupero di rifiuti ex art. 28 del Dlgs. 22/1997. Formalmente è rimasta autonoma la procedura di VIA, che deve precedere il rilascio dell’AIA e ne condiziona il contenuto (v. art. 5 comma 12 e art. 7 comma 2 del Dlgs. 59/2005). È però evidente che l’ampiezza delle valutazioni svolte in relazione all’AIA si riflette sulla procedura di VIA, nella quale assumono rilievo necessariamente anche gli studi effettuati in vista del rilascio dell’AIA. L’impatto ambientale di un’opera o di un impianto non potrebbe infatti essere compiutamente inquadrato senza prendere in considerazione gli approfondimenti tecnici che conducono al rilascio dell’AIA e alla contestuale formulazione dei limiti relativi alla produzione di inquinanti (v. art. 7 commi 3 e 4 del Dlgs. 59/2005). In definitiva il medesimo materiale è esaminato due volte, ai fini della VIA e per il rilascio dell’AIA. Esiste quindi una retroazione dell’AIA sulla valutazione di assoggettabilità e sulla stessa procedura di VIA, nel senso che la prima, benché cronologicamente successiva, definisce l’oggetto delle seconde. Ovvero, non è possibile decidere sulla VIA senza conoscere anticipatamente il materiale tecnico dell’AIA, intendendo per tale non solo le analisi tecniche ma anche le prescrizioni (o gli schemi di prescrizione) che limitano e indirizzano il contenuto del progetto. Il fatto che la VIA e l’AIA tendano ormai a formare un unicum non impedisce tuttavia l’impugnazione separata dei relativi atti, in quanto se il materiale tecnico è comune rimangono diversi gli effetti giuridici dei provvedimenti finali.
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Articolo inserito da God il Giovedi, 11 Marzo 2010 (61 letture)
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Giur.Amm. T.a.r.: Rifiuti. Abbandono e responsabilità ente gestore strade
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TAR Sicilia (PA) Sez. I sent. 584 del 20 gennaio 2010
Rifiuti. Abbandono e responsabilità ente gestore strade
Nella peculiare ipotesi in cui l’abbandono abusivo dei rifiuti non pericolosi avvenga in prossimità dell’area stradale, è illegittimo l’ordine di rimozione intimato nei confronti dell’ente gestore quando non risulti riscontrabile un profilo soggettivo (di dolo o, quanto meno, di colpa). Ai fini dell'imposizione dell'obbligo di rimozione dei rifiuti, non è sufficiente una generica « culpa in vigilando »
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Articolo inserito da God il Mercoledi, 10 Marzo 2010 (91 letture)
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Giur.Amm. T.a.r.: Rifiuti. Sansa di olive
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TAR Sicilia (PA) Sez. I sent. 581 del 20 gennaio 2010
Rifiuti. Sansa di olive
L’art.1 D.P.C.M 8/10/2004 ha introdotto la nuova lett.f) al punto.1 dell’All..3 D.P.C.M.08/3/2002 n.23959. Secondo la nuova disposizione, quindi, la sansa di oliva disoleata avente le caratteristiche riportate nella tabella di cui allo stesso D.P.C.M., ed ottenuta dal trattamento della sanse vergini con n.esano per l'estrazione dell'olio di sansa destinato all'alimentazione umana, e da successivo trattamento termico, rientra tra le biomasse combustibili purché i predetti trattamenti siano effettuati all'interno del medesimo impianto. Le sanse disoletate, quindi, prodotte direttamente dall’impresa , che rispettano i parametri di cui al novellato D.P.C.M.08/03/2002 (come modificato dal D.P.C.M. 08/10/2004), sono individuate non già come rifiuti (con le connesse implicazioni anche in ordine alla tenuta dei relativi registri ed alle autorizzazioni necessarie) bensì quali combustibili: solo in tali evenienze non trovano di conseguenza applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs.22/97 (oggi sostituito dal D.Lgs.152/06). Tuttavia, in mancanza dello specifico presupposto regolamentare (i.e.: accertamento del rispetto dei parametri stabiliti dal D.P.C.M. per le sanse esauste al fine di poter ascrivere queste ultime alla categoria di <combustibili> da fonti rinnovabili) non può che trovare applicazione la differente disciplina stabilita rispettivamente dal D.Lgs.22/97 (oggi abrogato e sostituito dal D.Lgs.152/06) e dal D.M.05/02/1998, considerato vieppiù che non risultano conducenti al caso qui in esame i richiami ai limiti di emissione di cui al D.Lgs.133/05, all.to 2 paragrafo “A” punto 3.1.2 (biomasse) in quanto inerenti alla diversa tipologia impianti di coincenerimento.
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Articolo inserito da God il Martedi, 9 Marzo 2010 (99 letture)
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Giur.Amm. T.a.r.: Rifiuti. Emergenza Campania
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TAR Lazio (RM) Sez. I sent. 319 del 18 gennaio 2010
Rifiuti. Emergenza Campania
L’art. 9, comma 5, del decreto legge 90/2008, per l’evidente ragione che l’emergenza rifiuti in atto nella regione Campania richiede la compressione dei tempi e lo snellimento delle procedure amministrative, ha previsto una procedura per il rilascio della VIA in deroga alle norme nazionali e regionali vigenti. A tal fine, peraltro, va osservato come l’ordinamento comunitario attribuisca agli Stati membri un certo margine di discrezionalità, atteso che, ai sensi dell’art. 2, comma 1, della Direttiva 27 giugno 1985 n. 85/337/CE (Direttiva del Consiglio concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati), gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché, prima del rilascio dell’autorizzazione, per i progetti per i quali si prevede un notevole impatto ambientale, in particolare per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, sia prevista un’autorizzazione e una valutazione del loro impatto. La stessa Direttiva (art. 1, comma 5) stabilisce che le relative disposizioni non trovano applicazione relativamente “ai progetti adottati nei dettagli mediante un atto legislativo nazionale specifico, inteso che gli obiettivi perseguiti dalla presente direttiva, incluso l’obiettivo della disponibilità delle informazioni, vengono raggiunti tramite la procedura legislativa”. Proprio le disposizioni introdotte dal decreto legge 90 integrano, ad avviso del Collegio, quell’“atto legislativo specifico”, in presenza del quale, secondo quanto disposto dalla Direttiva di cui sopra, è consentita la derogabilità alle disposizioni aventi generale applicazione in tema di valutazione di impatto ambientale.
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Articolo inserito da God il Domenica, 7 Marzo 2010 (70 letture)
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Giur.Amm. T.a.r.: Ambiente in genere. V.i.a. e siti di interesse comunitario (SIC)
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TAR Piemonte Sez. I sent. 234 del 15 gennaio 2010
Ambiente in genere. V.i.a. e siti di interesse comunitario (SIC)
Ove un progetto sia assoggettato a valutazione di impatto ambientale, interessando un sito di interesse comunitario (SIC) ovvero un SIC e una o più zone speciali di conservazione, e ove la procedura di VIA si sia conclusa favorevolmente, non occorre effettuare la valutazione di incidenza del progetto sull’ambiente, posto che in tal caso la procedura di VIA tiene conto anche degli effetti diretti ed indiretti del progetto sugli habitat naturali e sulle specie animali.
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Articolo inserito da God il Venerdi, 5 Marzo 2010 (131 letture)
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Giur.Amm. T.a.r.: Aria. Prescrizioni autorizzazione
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TAR Piemonte Sez. I sent. 214 del 15 gennaio 2010
Aria. Prescrizioni autorizzazione
E' da ritenersi imposto dal sistema normativo comunitario, nonché dal DPR 203 del 1988, il cui art. 11 dispone, infatti, che le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate in seguito all'evoluzione della migliore tecnologia disponibile, nonché all'evoluzione della situazione ambientale, l’opposizione di un termine alle autorizzazioni del tipo rilasciate nel caso di specie.
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Articolo inserito da God il Giovedi, 4 Marzo 2010 (139 letture)
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Giur.Amm. T.a.r.: Sviluppo sostenibile. Impianti eolici (autorizzazione)
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TAR Campania (NA) Sez. VII sent. 157 del 15 gennaio 2010
Sviluppo sostenibile. Impianti eolici (autorizzazione)
L’art. 12 d.lgs. 387/2003 prevede il rilascio di un’autorizzazione unica, da parte della Regione o della Provincia delegata (dalla Regione stessa), all’esito di una conferenza cui devono partecipare tutte le Amministrazioni interessate (commi 3 e 4). L’atto del Comune, pertanto, deve ritenersi endoprocedimentale e non autonomamente lesivo: solo il diniego dell’autorizzazione da parte della Regione va impugnato entro il termine di decadenza suo proprio, pena l’irricevibilità del ricorso. Altrimenti, se il Comune potesse autonomamente adottare atti di sostanziale diniego dell’autorizzazione, di per sé lesivi, la ratio dell’art. 12 d.lgs. 387/2003 (una conferenza unificata, con un’autorizzazione unica) sarebbe vanificata
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Articolo inserito da God il Mercoledi, 3 Marzo 2010 (137 letture)
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Giur.Amm. T.a.r.: Beni culturali. Vincolo indiretto
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TAR Emilia Romagna (PR) Sez I sent. 20 del 14 gennaio 2010
Beni culturali. Vincolo indiretto
L’imposizione del “vincolo indiretto” disciplinato dall’art. 45 del d.lgs. n. 42 del 2004, costituisce espressione della discrezionalità tecnica dell’Amministrazione, sindacabile in sede giurisdizionale quando l’istruttoria si riveli insufficiente o errata o la motivazione risulti inadeguata o presenti manifeste incongruenze o illogicità anche per l’insussistenza di un’obiettiva proporzionalità tra l’estensione del vincolo e le effettive esigenze di protezione del bene di interesse storico-artistico, e si basa sull’esigenza che lo stesso sia valorizzato nella sua complessiva prospettiva e cornice ambientale, onde possono essere interessate dai relativi divieti e limitazioni anche immobili non adiacenti a quello tutelato purché allo stesso accomunati dall’appartenenza ad un unitario e inscindibile contesto territoriale. Il “vincolo indiretto”, inoltre, non ha contenuto prescrittivo tipico, per essere rimessa all’autonomo apprezzamento dell’Amministrazione la determinazione delle disposizioni utili all’ottimale protezione del bene – fino alla inedificabilità assoluta –, se e nei limiti in cui tanto è richiesto dall’obiettivo di scongiurare un vulnus ai valori oggetto di salvaguardia (integrità dei beni protetti, difesa della prospettiva e della luce degli stessi, cura delle relative condizioni di ambiente e decoro), in un ambito territoriale che si estende fino a ricomprendere ogni immobile, anche non contiguo, la cui manomissione si valuta idonea ad alterare il complesso delle condizioni e caratteristiche fisiche e culturali che connotano lo spazio circostante.
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Articolo inserito da God il Martedi, 2 Marzo 2010 (139 letture)
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Giur.Amm. T.a.r.: Rifiuti. Abbandono
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TAR Lombardia (MI) Sez. IV sent. 41 del 13 gennaio 2010
Rifiuti. Abbandono
Il trasgressore del divieto di “abbandono”e “deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo” è, bensì, “tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area”, sempreché ad essi tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Ai fini dell'imputazione, al titolare di un diritto personale di godimento di una area, della responsabilità per i danni conseguenti all'abbandono di rifiuti nell'area stessa, con il conseguente obbligo di bonifica, deve sussistere quantomeno l'elemento della colpa, L’ordinanza gravata, per contro, pretende di addossare la responsabilità della discarica ai ricorrenti, senza supportare tale determinazione da una adeguata istruttoria, idonea - come tale - a rivelare gli elementi che avrebbero indotto la stessa amministrazione a ravvisare la responsabilità degli istanti.
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Articolo inserito da God il Lunedi, 1 Marzo 2010 (200 letture)
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Giur.Amm. T.a.r.: Beni Culturali. Prelazione artistica
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TAR Lombardia (MI) Sez. I sent. 7 del 11 gennaio 2010
Beni Culturali. Prelazione artistica
Il procedimento disciplinato dall’art. 60 d.lgs. 41/2004 – a mente del quale “Il Ministero ha facoltà di acquistare i beni culturali alienati a titolo oneroso al medesimo prezzo stabilito nell’atto di alienazione” – al di là della denominazione legislativa di “diritto di prelazione”, integra l’esercizio di un potere ablatorio di natura reale che realizza un trasferimento coattivo di beni culturali che costituiscono, a loro volta, un classico esempio di “proprietà conformata”. Presupposto del procedimento - si è posto in evidenza sul piano generale - è il negozio o l’atto a titolo oneroso che produrrebbe l’effetto di trasferimento, in uno con la dichiarazione di alienare del proprietario del bene culturale. Con la precisazione che gli effetti del negozio o dell’atto oneroso debbono considerarsi sottoposti ad una condicio juris sospensiva, destinata ad avverarsi solamente se nei due mesi successivi alla denuncia l’amministrazione non emana il provvedimento e non esercita il cd. diritto di prelazione .
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Articolo inserito da God il Venerdi, 26 Febbraio 2010 (232 letture)
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Giur.Amm. T.a.r.: Rifiuti. Bonifiche (amianto)
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TAR Campania (NA) Sez. V sent. 70 del 12 gennaio 2010
Rifiuti. Bonifiche (amianto)
La doverosità della funzione pubblica di bonifica ambientale dei siti inquinati (nella specie, per la presenza di amianto) non si traduce ipso facto nell’attribuzione di una pretesa tutelata dalla legge direttamente in capo ai singoli portatori dell’interesse diffuso ambientale, come tale suscettibile di essere fatta valere in sede procedimentale o in un successivo giudizio, con domanda o azione individuale, uti singulus. La tutela ambientale, anche allorché si traduca e si concretizzi in azioni dirette di bonifica di specifici siti contaminati, non determina, in capo ai soggetti che si trovino legati a quel territorio da un vincolo di prossimità, il sorgere di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo pretensivo, idonei a fondare una legittimazione procedimentale propria di tali soggetti, siccome distinti e qualificati, rispetto all’interesse (semplice o di fatto) diffuso tra i componenti la collettività locale in vario modo interessata.
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Articolo inserito da God il Martedi, 23 Febbraio 2010 (517 letture)
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Giur.Amm. T.a.r.: Ambiente in genere. Inquinamento ed interesse ad agire
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TAR Toscana Sez. II sent. 17 del 12 gennaio 2010
Ambiente in genere. Inquinamento ed interesse ad agire
In termini generali, non può essere disconosciuto l’interesse individuale all’impugnazione di chi, risiedendo in prossimità del sito individuato per la realizzazione di impianti forieri di possibili impatti sull’ambiente, riveste una posizione qualificata dallo stabile collegamento con l’area interessata e dai rischi per l’uomo – primo dei fattori che concorrono a comporre la nozione comunitaria, ed ora nazionale, di “ambiente” – di volta in volta legati alle caratteristiche tecnico-funzionali dell’opera. Alla stregua del criterio della prossimità alla fonte della lesione paventata, la proposizione dell’azione individuale deve ritenersi perciò consentita, in definitiva, ogniqualvolta essa tenda a prevenire o eliminare il pregiudizio derivante al singolo dalla compromissione degli interessi ambientali, ecologici e paesaggistici coinvolti dall’azione amministrativa, fermo restando che il pregiudizio non necessariamente deve investire la salute degli interessati, ma può anche farsi consistere nella diminuzione del valore economico dei beni situati nelle vicinanze dell’impianto. Ai fini dell’impugnativa di un provvedimento che autorizza l’avvio di un’attività potenzialmente inquinante, il ricorrente non è tenuto a dimostrare l’esistenza di un danno concreto ed attuale, trattandosi di questione di merito, ed essendo invece sufficiente la prospettazione di temute ripercussioni sul territorio collocato nelle immediate vicinanze, ed in relazione al quale i ricorrenti sono in posizione qualificata.
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Articolo inserito da God il Lunedi, 22 Febbraio 2010 (333 letture)
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Giur.Amm. T.a.r.: Sviluppo sostenibile. Competenze
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TAR Sicilia (PA) Sez. II sent. 272 dell'11 gennaio 2010
Sviluppo sostenibile. Competenze
Pur in difetto di un’espressa qualificazione del carattere cedevole delle norme del d.lgs. n° 387/2003 e della legge n° 239/2004 negli ordinamenti regionali anche a Statuto speciale privi di normativa di esecuzione degli obblighi comunitari, la fonte legislativa statale assuma natura suppletiva ai sensi della legge n° 11/2005 e, come tale, si applichi anche per la disciplina di dettaglio, nelle more dell’esercizio della potestà legislativa regionale concorrente (fattispecie relativa a costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili)
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Articolo inserito da God il Venerdi, 19 Febbraio 2010 (582 letture)
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Giur.Amm. T.a.r.: Ambiente in genere. Accesso alle informazioni ambientali
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TAR Campania (NA) Sez. V n. 68 del 12 gennaio 2010
Ambiente in genere. Accesso alle informazioni ambientali
L’istituto dell’accesso alle informazioni ambientali non si assoggetta ai limiti soggettivi e oggettivi propri dell’accesso ai documenti amministrativi, ma resta comunque subordinato a un principio generale di proporzionalità, di economicità e di ragionevolezza, per cui possono consentirsi solo gli accessi che non si traducano in uno sproporzionato aggravio per l’amministrazione, tale da metterne in pericolo l’efficienza gestionale, a fronte di esigenze informative del cittadino che meglio potrebbero e dovrebbero essere soddisfatte in sede di informazione ambientale “attiva” apprestata dalle amministrazioni competenti (piuttosto che nella più onerosa forma “passiva” dell’accesso, mediante visione ed estrazione di copia, ai documenti preesistenti o all’uopo formati dall’amministrazione). Più nel dettaglio, se è vero che il diritto di accesso alle informazioni relative allo stato dell'ambiente e del paesaggio nel territorio nazionale, giusta anche le previsioni della Convenzione di Aarhus, ratificata dall'Italia con la legge 16 marzo 2001, n. 108, non è sottoposto al filtro soggettivo, potendo essere esercitato da chiunque, “senza essere tenuto a dimostrare la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante”, né al limite oggettivo proprio della legge n. 241 (potendo riguardare anche informazioni da elaborare appositamente, e non soltanto documenti già formati ed esistenti presso l’amministrazione), è altresì vero che l’obbligo delle amministrazioni di rendere disponibili le informazioni ambientali può e deve essere assolto non solo mediante accesso cd. “passivo” (ossia mediante accoglimento delle specifiche domande di accesso dei cittadini), ma anche e soprattutto mediante informazione “attiva”, ossia mediante pubblicazione, anche sui siti internet, di tutti i flussi informativi (spesso anche voluminosi) relativi allo stato dell’ambiente. Il che implica che informazioni voluminose e massicce, o di contenuto oggettivo molto ampio, quali (almeno in parte, quelle qui oggetto di contenzioso) ben dovrebbero essere rese acquisibili attraverso l’informazione attiva, piuttosto che essere fatte oggetto di accesso “passivo” documentale, che costituisce una modalità notevolmente più impegnativa e laboriosa, sia per l’amministrazione che per il cittadino.
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Articolo inserito da God il Mercoledi, 17 Febbraio 2010 (481 letture)
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Giur.Amm. T.a.r.: Sviluppo sostenibile. Impianti di produzione energia da fonti rinnovabili
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TAR Puglia (BA) Sez. I n. 2 del 8 gennaio 2010
Sviluppo sostenibile. Impianti di produzione energia da fonti rinnovabili
Il complessivo termine di 180 giorni di cui all'art. 5 decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 è stato qualificato come principio fondamentale in materia di “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia” dalla Corte costituzionale (sentenza 9 novembre 2006 n. 364), al quale perciò anche le Regioni, nell’esercizio delle proprie competenze legislative e amministrative, devono attenersi.
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Articolo inserito da God il Mercoledi, 17 Febbraio 2010 (460 letture)
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Giur.Amm. T.a.r.: Urbanistica. Muro di cinta e di contenimento
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TAR Liguria Sez. I n. 4131 del 31 dicembre 2009
Urbanistica. Muro di cinta e di contenimento
Mentre il muro di cinta può essere ricondotto alla categoria delle pertinenze non così il muro di contenimento che viene assimilato alla categoria delle costruzioni
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Articolo inserito da God il Martedi, 16 Febbraio 2010 (954 letture)
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Giur.Amm. T.a.r.: Ambiente in genere. Individuazione delle zone da inserire nell’elenco europeo dei siti di interesse
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TAR Lombardia (MI) Sez. IV n. 6268 del 29 dicembre 2009
Ambiente in genere. Individuazione delle zone da inserire nell’elenco europeo dei siti di interesse comunitario
L’art. 3, comma 4-bis, del d.P.R. n. 357/1997, attuativo della direttiva 92/43/CEE (c.d. direttiva habitat), riguarda la procedura di individuazione delle zone da inserire nell’elenco europeo dei siti di interesse comunitario (c.d. SIC). Il citato comma 4-bis, attribuisce alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano, il potere di valutazione periodica dell’idoneità dei siti all’attuazione degli obiettivi di tutela ambientale propri della direttiva, in seguito alla quale possono proporre un aggiornamento dei siti e della loro delimitazione al Ministero dell’Ambiente, che ne cura la trasmissione alla Commissione europea.
Di conseguenza, alle Regioni è attribuito un potere di valutazione e di proposta nei confronti dell’Amministrazione statale, in ordine alla eventuale riparametrazione dei SIC.
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Articolo inserito da God il Martedi, 16 Febbraio 2010 (360 letture)
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Giur.Amm. T.a.r.: Urbanistica. Attività di cava
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TAR Lombardia (BS) Sez. I n. 2619 del 28 dicembre 2009
Urbanistica. Attività di cava
L’attività di cava non può ritenersi estranea all’attività edilizia. L’art. 3, co. 1, lett. e.7) d.p.r. 380/01 nelle definizioni degli interventi edilizi contempla anche le attività produttive all’aperto ove contemplino l’esecuzione di lavori che comportino la modificazione del suolo inedificato. E’ quindi già il legislatore, sia statale che regionale, che nel momento in cui disciplina gli interventi edilizi, individua come tale anche la realizzazione di attività produttive descritte in modo che possano attagliarsi in tutto e per tutto a quelle di cava.
La tesi che l’attività di cava non sia un’attività edificatoria in senso proprio trae origine dalla circostanza che essa non è assoggettata al rilascio dei normali titoli edilizi, entrando a far parte del procedimento regionale di autorizzazione all'esercizio di cava, nell'ambito del quale, anche tramite l'intervento in funzione consultiva del comune interessato, deve valutarsi la compatibilità urbanistica dell'intervento.
La circostanza che il titolo edilizio sia diverso (autorizzazione regionale, anziché concessione edilizia o permesso di costruire) non esclude comunque la necessità di un titolo edilizio, in quanto ritiene l'autorizzazione regionale alla coltivazione come assorbente anche la concessione edilizia
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Articolo inserito da God il Lunedi, 15 Febbraio 2010 (528 letture)
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Giur.Amm. T.a.r.: Beni Ambientali. Autorizzazione paesaggistica e motivazione
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TAR Puglia (LE) Sez. I n. 3363 del 30 dicembre 2009
Beni Ambientali. Autorizzazione paesaggistica e motivazione
Il provvedimento di assenso paesaggistico che ha ritenuto compatibile la realizzazione di una stazione radio base per telefonia cellulare con i valori paesaggistici di un sito si fonda sul compimento di una attività istruttoria da parte della autorità soprintendentizia. Qualora il contenuto di detta attività non venga in alcun modo illustrato, una carenza del genere impedisce al destinatario del provvedimento di conoscere appieno l’iter logico-giuridico percorso dalla p.a. e compromette la coerenza del provvedimento finale alle risultanze della attività istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento, in palese contrasto finanche con quanto previsto dall’art 6 della legge 7 agosto 1990 n.241 sul procedimento amministrativo.
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Articolo inserito da God il Lunedi, 15 Febbraio 2010 (541 letture)
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Giur.Amm. T.a.r.: Sviluppo sostenibile. Energie rinnovabili (impianti)
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TAR Puglia (LE) Sez. I n. 3173 del 17 dicembre 2009
Sviluppo sostenibile. Energie rinnovabili (impianti)
ll termine di 180 giorni di cui all'art.12 d.lv. 3873 è considerato alla stregua di principio fondamentale della legislazione statale in materia di energia. Motivo questo che induce a ritenere che a siffatto principio (conclusione del procedimento entro 180 giorni) la Regione debba inderogabilmente uniformarsi anche nelle ipotesi in cui il termine di conclusione del connesso (ed eventuale) procedimento VIA risulti pari o superiore – per espressa previsione di normative per l’appunto regionali – a quello previsto dalla citata normativa statale in tema di energie rinnovabili: pertanto, in presenza di termini fissati da norme regionali in materia di VIA eventualmente difformi o comunque incompatibili con la normativa statale in discussione, i primi non possono trovare applicazione e debbono essere ricondotti al termine complessivo di 180 giorni stabilito dal decreto legislativo n. 387 del 2003.
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Articolo inserito da God il Venerdi, 12 Febbraio 2010 (619 letture)
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Giur.Amm. T.a.r.: Sviluppo sostenibile. Impianti alimnetati da fonti rinnovabili, autorizzazione e dissenso P.A.
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TAR Lazio (LT) Sez. I n. 1345 del 22 dicembre 2009
Sviluppo sostenibile. Impianti alimentati da fonti rinnovabili, autorizzazione e dissenso P.A.
Dal combinato disposto dell’art. 12 comma 4 del D.L.vo 387/2003 e dell’art. 14 quater comma 1 della L. 241/90 deriva, quindi, l’obbligo dell’Amministrazione dissenziente (nel caso di specie il Comune sul cui territorio deve sorgere l’impianto) di esprimere la propria opposizione con un atto “costruttivo” che oltre ad essere congruamente motivato, deve anche “recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso”.
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Articolo inserito da God il Venerdi, 12 Febbraio 2010 (527 letture)
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Giur.Amm. T.a.r.: Sostanze pericolose. Diossina
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TAR Puglia (LE) sez. I 16 dicembre 2009, n. 3144
Sostanze pericolose. Diossina
Una situazione di estesa contaminazione da diossine del terreno richiede una serie di provvedimenti che non si esauriscono certo nella neutralizzazione dell’attività inquinante, ma che includono, almeno in astratto, l’adozione di tutte le cautele idonee a minimizzare i rischi per la salute umana derivanti dall’eventuale superamento dei valori limite, con riferimento al territorio di tutte le Amministrazioni comunali interessate.
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Articolo inserito da God il Giovedi, 11 Febbraio 2010 (448 letture)
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Giur.Amm. T.a.r.: Urbanistica. Interventi edilizi su manufatti abusivi
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TAR Campania (NA) Sez. VI n. 9335 del 22 dicembre 2009
Urbanistica. Interventi edilizi su manufatti abusivi
Ilavori edilizi che riguardano manufatti abusivi non sanati né condonati non sono assoggettabili al regime della d.i.a. poiché gli interventi ulteriori (sia pure riconducibili, nella loro oggettività, alle categorie della manutenzione straordinaria, del restauro e/o risanamento conservativo, della ristrutturazione, della realizzazione di opere costituenti pertinenze urbanistiche) ripetono le caratteristiche di illegittimità dell'opera principale alla quale ineriscono strutturalmente
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Articolo inserito da God il Giovedi, 11 Febbraio 2010 (800 letture)
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Giur.Amm. T.a.r.: Beni ambientali. Vincolo paesaggistico
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TAR Campania (NA) Sez. VI n. 9315 del 22 dicembre 2009
Beni ambientali. Vincolo paesaggistico
Il vincolo paesistico non è affatto soggetto - in mancanza della tempestiva adozione dei piani paesistici regionali - alla sanzione della sopravvenuta perdita di efficacia allo scadere del termine del 31.12.1986, o comunque decorso un quinquennio. In generale, la (sopravvenuta) perdita di efficacia conseguirebbe, semmai, alla sola mancata corresponsione di un indennizzo. Il limite del quinquennio, per costante giurisprudenza, così orientata dalla Corte Costituzionale, non è per niente applicabile alla fattispecie delle misure di salvaguardia previste a tutela di vincoli paesaggistici . Come noto, questi ultimi rappresentano predicati intrinseci del bene e rispetto ad essi l’atto amministrativo autoritativo ha un mero valore ricognitivo che nulla aggiunge, in sostanza, ai limiti interni già presenti nel bene che ne conformano l’intero regime giuridico. Di tal che non si pone (né può in astratto prospettarsi) alcuna limitazione di efficacia, temporale o di altro tipo, alle misure disposte in via amministrativa che incidano sul diritto di proprietà che ha per oggetto gli stessi, stante la stretta connessione di detti interventi con la dimensione ontologica intrinsecamente posseduta dal bene.
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Articolo inserito da God il Mercoledi, 10 Febbraio 2010 (675 letture)
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Giur.Amm. T.a.r.: Rifiuti. Attività di cava e riempimento
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TAR Veneto Sez. III n. 3810 del 23 dicembre 2009
Rifiuti. Attività di cava e riempimento
Nella prospettiva di prevenire la produzione di rifiuti da destinare allo smaltimento in discarica, l’art. 10 del decreto n. 117/08 permette agli operatori di utilizzare i rifiuti di estrazione, vale a dire i rifiuti prodotti nel corso o a seguito dell’attività estrattiva, per il riempimento dei vuoti e delle volumetrie causati dalle escavazioni, subordinando però tale possibilità a una serie di condizioni. La scelta del legislatore delegato concerne il riempimento, con rifiuti di estrazione, di vuoti e di volumetrie prodotti dall’attività estrattiva. L’art. 10 , intitolato, in modo assai generico, “vuoti e volumetrie prodotti dall’attività estrattiva”, non sembra distinguere in alcun modo, nemmeno nel comma 3, tra cave in esercizio e cave dismesse o abbandonate, tra vuoti e volumetrie (pre)esistenti e vuoti e volumetrie conseguenti a una attività di cava in esercizio. L’unica distinzione presente nell’art. 10 è quella tra rifiuti di estrazione e rifiuti diversi dai rifiuti di estrazione. La norma che assoggetta il riempimento alle disposizioni del decreto n. 36 del 2003 sulle discariche di rifiuti si applica perciò ai “vuoti di cava” relativi sia alle cave in esercizio, sia alle cave dismesse o abbandonate. Del resto, parrebbe illogico, oltre che contrario alla lettera della norma, interpretare l’espressione “riempimento” (o “ripiena”) “di vuoti o di volumetrie prodotti dall’attività estrattiva” (cfr. art. 10, commi 1 e 3) ritenendo l’espressione stessa riferibile, in via esclusiva -e in maniera restrittiva- a una attività estrattiva in corso: è invece vero che i rifiuti in questione devono essere prodotti della attività estrattiva, e ciò indipendentemente dal periodo in cui tale attività sia stata svolta.
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Articolo inserito da God il Martedi, 9 Febbraio 2010 (694 letture)
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Giur.Amm. T.a.r.: Rifiuti. Ordinanza di rimozione (illegittimità)
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TAR Veneto Sez. III n. 3803 del 23 dicemre 2009
Rifiuti. Ordinanza di rimozione (illegittimità)
E’ illegittima una ordinanza emessa ex art. 14, comma 3, del D.lg 5 febbraio 1997, n. 22, con la quale il Sindaco ha ordinato al proprietario di un’immobile di procedere all rimozione e all’avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti ivi presenti, senza svolgere alcuna preventiva valida attività istruttoria finalizzata ad accertare ed individuare l’effettivo responsabile dell’abbandono dei rifiuti medesimi, atteso che gli adempimenti concernenti l’eliminazione dei rifiuti ed il ripristino dei luoghi non possono essere addossati indiscriminalmente al proprietario per il solo fatto di questa sua qualità, ma è necessario l’accertamento di un suo comportamento, anche omissivo, di corresponsabilità e quindi di un suo coinvolgimento doloso o quantomeno colposo
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Articolo inserito da God il Lunedi, 8 Febbraio 2010 (564 letture)
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Giur.Amm. T.a.r.: Rifiuti. Bonifiche (sistema della barriera fisica)
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TAR Toscana Sez. II n. 3973 del 18 dicembre 2009
Rifiuti. Bonifiche (sistema della barriera fisica)
In tema di bonifiche, riguardo alla scelta del sistema della barriera fisica, la scelta in parola richiede: a) un’attenta istruttoria circa gli effetti che l’indicata barriera avrebbe sortito sulle dinamiche idriche e geologiche dell’area sottostante; b) un’altrettanto attenta istruttoria sulle possibili interazioni tre le due tipologie di barriera (idraulica e fisica), onde impedire duplicazioni di interventi, con inutile aggravio dei costi, nonché interazioni negative comportanti aggravamento dei rischi che si intendevano scongiurare; c) un’analisi costi/benefici in merito alle quantità di materiale contaminato di cui la realizzazione dell’opera avrebbe richiesto la movimentazione. Vi è poi l’esigenza di sottoporre l’opera di confinamento fisico delle acque ad un’analisi dell’impatto che essa ha sul territorio circostante, onde scongiurare che produca sull’ambiente più problemi di quelli che tende a risolvere . L’opera è soggetta a procedura obbligatoria di valutazione di impatto ambientale, ai sensi sia del sopravvenuto d.lgs. n. 152/2006, sia del precedente art. 1, comma 1, lett. l) del d.p.c.m. n. 377/1988.
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Articolo inserito da God il Lunedi, 8 Febbraio 2010 (502 letture)
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Giur.Amm. T.a.r.: Aria. Limitazioni traffico veicolare
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TAR Campania (NA) Sez. I sent. 8874 del 17 dicembre 2009
Aria. Limitazioni traffico veicolare
I provvedimenti limitativi della circolazione stradale nei centri abitati e istitutivi di zone a traffico limitato sono espressione di scelte ampliamente discrezionali, devolute alla esclusiva competenza decisionale dell’autorità amministrativa e non suscettibili di sindacato in sede giurisdizionale, a meno che non si palesino vizi di forma o di procedura, ovvero che non emerga una manifesta irragionevolezza
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Articolo inserito da God il Giovedi, 4 Febbraio 2010 (403 letture)
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Giur.Amm. T.a.r.: Urbanistica. Pianificazione
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TAR Toscana Sez. III n. 3867 del 18 dicembre 2009
Urbanistica. Pianificazione
In tema di pianificazione, il Comune può accettare le modifiche proposte dalla Regione, aderendo senza controdedurre alle osservazioni della stessa, soprattutto allorquando le proposte sono supportate da esigenze di tutela dell’ambiente, le quali possono giustificare anche modifiche d’ufficio ex art. 10, comma 2, della legge n. 1150/1942.
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Articolo inserito da God il Giovedi, 4 Febbraio 2010 (491 letture)
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Giur.Amm. T.a.r.: Urbanistica. Nozione di pertinenza
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TAR Veneto Sez. II sent. 3638 del 18 dicembre 2009
Urbanistica. Nozione di pertinenza
Il concetto di pertinenza, previsto dal diritto civile, va distinto dal più ristretto concetto di pertinenza inteso in senso edilizio e urbanistico, che non trova applicazione in relazione a quelle costruzioni che, pur potendo essere qualificate come beni pertinenziali secondo la normativa privatistica, assumono tuttavia una funzione autonoma rispetto ad altra costruzione, con conseguente loro assoggettamento al regime concessorio, come nel caso di un intervento edilizio che non sia coessenziale al bene principale e che possa essere utilizzato in modo autonomo e separato
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Articolo inserito da God il Giovedi, 4 Febbraio 2010 (841 letture)
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| Mercoledì, 03 febbraio | | · | Beni ambientali. Divieto sanatoria e sanzione alternativa |
| · | Beni Ambientali. Apertura cave |
| Martedì, 02 febbraio | | · | Rifiuti. Bonifiche e proprietario dell'area |
| Lunedì, 01 febbraio | | · | Rifiuti. Terre e rocce da scavo |
| · | Rifiuti. Bonifiche |
| · | Elettrosmog. Impianti ed equiparazione agli edifici |
| Venerdì, 29 gennaio | | · | Rifiuti. Divieto di abbandono |
| · | Aria. Utilizzo oli combustibili per riscaldamento ad uso domestico |
| Giovedì, 28 gennaio | | · | Beni Ambienteli. Rimozione barriere architettoniche su bene vincolato |
| · | Beni Ambientali. Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale |
| Mercoledì, 27 gennaio | | · | Rifiuti. Bonifiche siti inquinati e responsabilità |
| · | Ambiente in genere. Accertamenti ed ispezioni a sorpresa |
| Martedì, 26 gennaio | | · | Urbanistica. Acquisizione immobile abusivo (piano o porzione) |
| Lunedì, 25 gennaio | | · | Tutela dei consumatori. Legittimazione associazioni |
| Giovedì, 21 gennaio | | · | Urbanistica. Opere di pavimentazione |
| Mercoledì, 20 gennaio | | · | Caccia e animali. Volpi |
| · | Danno ambientale. Imposizione di fidejussione |
| Martedì, 19 gennaio | | · | Rifiuti. Ordinanza di rimozione (strada in concessione ANAS) |
| Domenica, 17 gennaio | | · | Urbanistica. Ristrutturazione edilizia |
| · | Ambiente in genere. Costruzone centrale termoelettrica |
| Sabato, 16 gennaio | | · | Rifiuti. Discariche (regime transitorio) |
| Venerdì, 15 gennaio | | · | Urbanistica. Tettoie |
| · | Ambiente in genere. Legittimazione ad agire delle associazioni di protezione ambientale |
| Giovedì, 14 gennaio | | · | Urbanistica. Distanze tra edifici |
| · | Urbanistica. Vincolo cimiteriale e installazione tralicci per telecomunicazioni |
| Mercoledì, 13 gennaio | | · | Urbanistica. Pianificazione |
| · | Urbanistica. Modifca destinazione d'uso |
| Martedì, 12 gennaio | | · | Beni ambientali. Nomina commissione |
| · | Urbanistica. Ordine di demolizione e sequestro penale |
| Lunedì, 11 gennaio | | · | Rifiuti. Libera circolazione dei rifiuti speciali |
| · | Rifiuti. Bonifiche e disciplina transitoria |
| Venerdì, 08 gennaio | | · | Urbanistica. Distanze minime |
| · | Rifiuti. Stoccaggio provvisorio |
| Giovedì, 07 gennaio | | · | Urbanistica. Motivazione diniego del permesso di costruire |
| Martedì, 05 gennaio | | · | Elettrosmog. Regolamentazione degli obiettivi di qualità degli impianti di telefonia mobile, |
| Lunedì, 04 gennaio | | · | Urbanistica. Sportello unico |
| Giovedì, 31 dicembre | | · | Urbanistica. Lottizzazione convenzionata |
| · | Ambiente in genere. Realizzazione centrali termoelettriche |
| Mercoledì, 30 dicembre | | · | Rifiuti. Granulato di plastica |
| · | Rifiuti. Poteri del sindaco |
| Martedì, 29 dicembre | | · | Elettrosmog. Distanze impianti da edifici |
| · | Urbanistica. Demolizione e ricostruzione |
| Domenica, 27 dicembre | | · | Ambiente in genere. Accesso all'informazione ambientale |
| · | Acque. Servizio idrico integrato |
| Giovedì, 24 dicembre | | · | Rifiuti. Poteri extra ordinem del sindaco |
| · | Ambiente in genere. Accesso agli atti |
| · | Urbanistica. Lottizzazione convenzonata |
| Mercoledì, 23 dicembre | | · | Elettrosmog. Poteri del consiglio comunale |
| Martedì, 22 dicembre | | · | Rifiuti. Malli di mandorle |
| Lunedì, 21 dicembre | | · | Urbanistica. Pianificazione |
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