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Edizione 2009-2010
pagine XVI- 542

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Danno Ambientale
[ Danno Ambientale ]

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Giurisp.Penale Cass.: Rifiuti. Ordine di smaltimento impartito dal giudice
Inserito il 20/01/10 da God

Rifiuti

Cass. Sez. III n. 771 del 11 gennaio 2010 (Ud. 25 nov. 2009)
Pres. Grassi Est. Gentile Ric. Vidori
Rifiuti. Ordine di smaltimento impartito dal giudice

L’ordine di smaltimento di rifiuti emesso dal giudice all'esito di declaratoria di improcedibilità per prescrizione del reato, tra l’altro in modo generico senza alcun puntuale riferimento alla situazione degli atti, in particolare alla individuazione della natura dei rifiuti ed alla circostanza che fossero o meno ancora in sequestro, è illegittimo perché costituisce statuizione non prevista dalla norma specifica di cui all’art. 52 comma 3 Dlvo 22/97 (ora art. 258 D.L.vo 152/06).



UDIENZA C.C. 25.11.2009

SENTENZA N. 2092

REG. GENERALE N. 23205/09


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale



Composta dagli Ill.mi Sigg.:


Dott. Aldo Grassi Presidente
1. Dott. Mario Gentile Consigliere
2. Dott. Margherita Marmo Consigliere
3. Dott. Maria Silvia Sensini Consigliere
4. Dott. Santi Gazzara Consigliere


Ha pronunciato la seguente


SENTENZA


Sul ricorso proposto da Vidori G., nato il 14/05/51;
Avverso la Sentenza Tribunale di Brescia, sezione distaccata di Salò, in data 16/11/07 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Mario Gentile Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. Antonio Siniscalchi
che ha concluso per Inammissibilità del ricorso per carenza di interesse. Udito, per la parte civile, l'Avv. //
Udito il difensore Avv. Gaetano Scalese, quale sostituto processuale dell'avv. Giovanni Vasoin de Prosperi, difensore di fiducia del ricorrente Vidori Giuseppe.


Svolgimento del processo


Il Tribunale di Brescia, sezione distaccata di Salò, con sentenza emessa il 16/11/07, dichiarava non doversi procedere, fra gli altri, nei confronti di Vidori G., in ordine al reato di cui all'art. 52, comma 3°, D.L.vo 22/97 (ora art. 258, 4° comma D. L.vo n.152/06), perché estinto per prescrizione; ordinava lo smaltimento dei rifiuti sequestrati, con le modalità indicate nel dispositivo.
Vidori Giuseppe proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione dell'art. 606 lett. b) cpp.
In particolare il ricorrente esponeva che era illegittimo l'ordine di smaltimento dei rifiuti; non rientrando tale statuizione nelle previsioni di cui alla norma incriminatrice; il tutto in ipotesi di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.
Tanto dedotto il ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente all'ordine di smaltimento dei rifiuti.
Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 25/11/09, ha chiesto l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.


Motivi della decisione


Il ricorso è fondato.
Il Tribunale di Brescia, sezione distaccata di Salò, con sentenza in data 16/11/07, dichiarava non doversi procedere nei confronti di Vidori G. in ordine al reato di cui all'art. 52 comma 3° D.L.vo 22/97 (ora art. 258, 4° comma D.L.vo n.152/06), perché estinto per prescrizione; contestualmente ordinava lo smaltimento dei rifiuti in sequestro.

Tanto premesso si rileva che l'ordine di smaltimento - emesso, tra l'altro, in modo generico senza alcun puntuale riferimento alla situazione degli atti; in particolare alla individuazione della natura dei rifiuti ed alla circostanza che fossero /o meno ancora in sequestro - è illegittimo perché costituisce statuizione non prevista dalla norma specifica di cui all'art. 52 comma 3° D.L.vo 22/97 (ora art. 258, 4° comma D.L.vo 152/06). Né risulta che sia stata disposta la confisca dei rifiuti in esame quale corpo del reato.


Va annullata, pertanto, senza rinvio la sentenza del Tribunale di Brescia, sezione distaccata di Salò, in data 16/11/07, limitatamente all'ordine di smaltimento dei rifiuti in sequestro, ordine che va eliminato.


P. Q. M.


La Corte,
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata sul punto relativo all'ordine di smaltimento dei rifiuti, ordine che elimina.


Così deciso in Roma il 25/11/09
DEPOSITATA IN CANCELLERIA l'11 GEN. 2010

 
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