Cass. Sez. III n. 49439 del 23 dicembre 2009 (Cc.4 nov. 2009)
Pres. Grassi Est. Squassoni Ric. Dafarra
Beni culturali. Restituzione all’avente diritto e onere probatorio
Il possesso di beni di interesse archeologico, appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato, si presume illegittimo a meno che il detentore fornisca la dimostrazione di averli legittimamente acquistati in epoca antecedente alla entrata in vigore della L.346/1906. Per quanto concerne l’onus probandi, è vero che, per l’accertamento del reato di impossessamento illecito di beni culturali, valgono le normali regole processuali per cui non deve essere il privato a fornire la prova della legittima provenienza dei beni detenuti. Tale regola è però valida nell’alveo del processo penale e non nel caso di restituzione all'avente diritto all'esito del processo penale, che è disciplinato dalle norme processuali civili alla luce delle quali (ed in particolare del principio sancito dall’art. 2697 cc) va individuato il soggetto che ha diritto alla restituzione.
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