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Edizione 2009-2010
pagine XVI- 542

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Caccia e Animali
[ Caccia e Animali ]

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Giur.Amm. T.a.r.: Beni culturali. Beni suscettibili di tutela intersettoriale
Inserito il 04/12/09 da God

Beni Culturali
TAR Umbria Sez. I sent. 660 del 29 ottobre 2009
Beni culturali. Beni suscettibili di tutela intersettoriale

L’art. 19 del d.P.R. n. 233 del 2007, analogo al precedente art. 21 del d.P.R. 10 giugno 2004, n. 173, va inteso nel senso che quello del Comitato regionale di coordinamento in caso di dichiarazione di interesse culturale di beni suscettibili di tutela intersettoriale è un parere che deve essere obbligatoriamente richiesto,


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



N. 00660/2009 REG.SEN.
N. 00056/2009 REG.RIC.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA


Sul ricorso numero di registro generale 56 del 2009, proposto da:
Marinelli A. Calce Inerti S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Lanfranco Bricca e Francesco Augusto De Matteis, presso quest’ultimo elettivamente domiciliata in Perugia, via Bonazzi, 9;


contro


Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Umbria, Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio ed il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico dell' Umbria, Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici dell’Umbria, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Perugia, presso i cui uffici sono pure legalmente domiciliati, alla via degli Offici, 14;
Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici dell'Umbria, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

nei confronti di

Legambiente - Circolo di Perugia, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

a) del decreto in data 17 novembre 2008 con il quale il Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell’Umbria ha dichiarato di interesse storico rurale ambientale ed etnoantropologico particolarmente importante, per i motivi contenuti nella relazione di vincolo, l’ampia area, compresa nei territori dei Comuni di Perugia, Corciano, Umbertide e Magione, all’interno della quale ricadono i terreni di proprietà della società ricorrente, nonché della relazione di vincolo e degli allegati elaborati;
b) di tutti gli atti formati all’inizio e nel corso dell’iter conclusosi con l’adozione del provvedimento del 17 novembre 2008, tra cui la comunicazione di avvio del procedimento in data 18 aprile 2008 e l’atto istruttorio relativo al sopralluogo tenutosi in data 11 marzo 2008;
c) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 luglio 2009 il Cons. Stefano Fantini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO


1. - Con l’impugnato decreto in data 17 novembre 2008 il Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell’Umbria ha dichiarato di interesse storico rurale ambientale ed etnoantropologico particolarmente importante, ai sensi dell’art. 10, comma 1, comma 3 lett. a), lett. d) ed e), comma 4 lett. l), del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, l’ampia area (di circa 50 ettari), denominata “Diverticolo degli Olivetani in località Paltracca”, compresa nei territori dei Comuni di Perugia, Corciano, Umbertide e Magione, nella quale ricadono anche i terreni di proprietà della società ricorrente (catastalmente censiti al Fg. 3, p.lle 1, 97/parte, 99, 100, 101, 102/parte, 117 e 115/parte), interni o prossimi al perimetro dell’attuale cava di Monte Petroso.

I motivi di ricorso concernono sia presunti vizi del procedimento di dichiarazione dell’interesse culturale, sotto il profilo della mancata richiesta del parere del Comitato regionale di coordinamento, e della mancata distinzione delle competenze tra la fase istruttoria e quella decisoria, sia vizi del provvedimento, in particolare sub specie del difetto di istruttoria, della irragionevolezza e dello sviamento di potere nella rappresentazione, da parte della relazione di vincolo, del carattere unitario del comprensorio, tale da giustificare la sottoposizione a tutela diretta di un sito di assai estese dimensioni, in realtà fortemente disomogeneo, per lo più includente aree agricole e boschi, e solo specifici e discontinui siti archeologici, certamente non interessanti la proprietà della ricorrente, collocata ai margini del perimetro vincolato.

Si è costituito in giudizio il Ministero per i Beni e le Attività Culturali chiedendo la reiezione del ricorso.

All’udienza dell’8 luglio 2009 la causa è stata trattenuta in decisione.

2. - Con il primo motivo si deduce, in particolare, la violazione dell’art. 19 del d.P.R. 26 novembre 2007, n. 233, nell’assunto della mancata richiesta del prescritto parere obbligatorio del Comitato regionale di coordinamento, vertendosi al cospetto di un vincolo diretto avente ad oggetto beni suscettibili di tutela intersettoriale.

La censura è fondata, e meritevole pertanto di positiva valutazione.

La norma suindicata, al comma 2, lett. a), dispone che il Comitato regionale di coordinamento esprime pareri «obbligatoriamente, in merito alle proposte di dichiarazione di interesse culturale o paesaggistico aventi ad oggetto beni od aree suscettibili di tutela intersettoriale, nonché in merito alle proposte di prescrizioni di tutela indiretta».

Nella vicenda in esame la dichiarazione di interesse culturale ha ad oggetto beni od aree suscettibili di tutela intersettoriale.

Ed invero si desume già dall’oggetto della comunicazione di avvio del procedimento, anche a trascurare la circostanza che la stessa è stata sottoscritta dai Soprintendenti di settore (Soprintendente per i Beni Architettonici e Paesaggistici e Soprintendente per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici), come il vincolo riguardi beni oggetto di tutela intersettoriale.

Più specificamente, nel provvedimento di dichiarazione del particolarmente importante interesse culturale e nell’allegata relazione di vincolo si dà contezza del fatto che i manufatti interessati, singolarmente considerati e nel loro insieme, assumono rilievo sotto il profilo storico, monumentale, rurale, ambientale ed etnoantropologico.

Il riferimento è ad un bacino idrico di importanza ambientale, paesaggistica, faunistica e storica, quale luogo di transito e soggiorno della fauna migratoria acquatica, avente come immissario il Sambro e come emissario l’Innigati, in cui si sono fondati usi civici legati alla pesca ed all’attingimento dell’acqua, oltre che ad un sentiero mulattiera ed al “Ponte della Paltracca”, che si innalza su formazioni rocciose naturali.

L’art. 19 del d.P.R. n. 233 del 2007, analogo al precedente art. 21 del d.P.R. 10 giugno 2004, n. 173, va inteso nel senso che quello del Comitato regionale di coordinamento in caso di dichiarazione di interesse culturale di beni suscettibili di tutela intersettoriale è un parere che deve essere obbligatoriamente richiesto, mentre è incontestato che nella vicenda procedimentale in esame ciò non è avvenuto.

L’Amministrazione, nei propri scritti difensivi, tenta, piuttosto, di escludere la vocazione delle aree interessate dal vincolo ad una tutela intersettoriale, ammettendo solamente un interesse culturale di tipo interdisciplinare.

La tesi, ad avviso del Collegio, oltre a fondarsi su di una distinzione che risulta problematica già sul piano della logica, non trova conferma nel provvedimento impugnato e nella relazione di vincolo allegata, ove l’interesse culturale è espressamente configurato sotto il profilo storico, monumentale, rurale, ambientale ed etnoantropologico, come evidenziano anche le specifiche disposizioni dell’art. 10 del codice dei beni culturali richiamate.

Come noto, la norma da ultimo indicata è espressiva di uno dei principi informatori della nozione di bene culturale, e cioè di quello di pluralità, che ne consente una caratterizzazione per tipi o categorie.

E così, nel caso di specie, il provvedimento di vincolo evoca non solo il comma 3, lett. a), ma anche le lett. d) ed e), che maggiormente evidenziano il carattere storico-relazionale della res, nonché il comma 4, lett. l), che fa riferimento alle tipologie di architettura rurale, in tale modo evidenziando che si tratta di beni od aree suscettibili di tutela intersettoriale.

3. - L’accoglimento della prima censura, basata sulla mancata richiesta del parere obbligatorio del Comitato regionale di coordinamento, portando all’annullamento del provvedimento impugnato, impone di dichiarare assorbite le ulteriori censure, per ragioni sostanzialmente analoghe a quelle che si evidenziano nel caso in cui venga accertato il vizio di incompetenza.

Ed infatti la mancata richiesta del parere obbligatorio vizia il procedimento, che deve dunque ripartire dalla fase istruttoria, non potendo essere consentito, a pena del suo snaturamento, che la funzione consultiva sia esercitata a posteriori (in termini Cons. Stato, Sez. VI, 1 dicembre 1986, n. 875; Cons. Stato, Sez. IV, 28 dicembre 1994, n. 1091; T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, 1 agosto 2003, n. 3028).

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione, e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2009 con l'intervento dei Magistrati:

Pier Giorgio Lignani, Presidente
Annibale Ferrari, Consigliere
Stefano Fantini, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/10/2009

 
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