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Edizione 2009-2010
pagine XVI- 542

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Tutela Consumatori
[ Tutela Consumatori ]

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Giur.Amm. C. Stato: Beni culturali. Valuazioni e competenze
Inserito il 12/10/09 da God

Beni Culturali
Cons. Stato Sez. VI sent. 5869 del 29 settembre 2009
Beni culturali. Valuazioni e competenze

Le valutazioni in ordine all'esistenza di un interesse storico-artistico su un immobile, tali da giustificare l'apposizione del relativo vincolo, sono espressione di un potere nel quale sono presenti sia momenti di discrezionalità "tecnica", sia momenti di propria discrezionalità amministrativa . Tale valutazione è prerogativa esclusiva dell'Amministrazione e può essere sindacata in sede giurisdizionale solo in presenza profili di incongruità ed illogicità di evidenza tale da far emergere l'inattendibilità della valutazione tecnica-discrezionale compiuta.


N. 05869/2009 REG.DEC.

N. 04742/2004 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 4742 del 2004, proposto da:
Ghiraldi Francesco, rappresentato e difeso dagli avv. Antonino Rizzo, Enrico Romanelli, con domicilio eletto presso Gabriele G in Roma, viale Giulio Cesare 14a/4;

contro

Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali, Soprintendenza Per i Beni Ambientali Architettonici Brescia, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Gen.Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;

per la riforma

della sentenza del Tar Lombardia - Brescia n. 00369/2003, resa tra le parti, concernente APPOSIZIONE VINCOLO DIRETTO E INDIRETTO SU IMMOBILE.


Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 23 bis comma sesto della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 luglio 2009 il dott. Giulio Castriota Scanderbeg e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

E’ impugnata la sentenza del Tar Lombardia, sez. di Brescia, con la quale è stato respinto l’originario ricorso dell’odierno appellante avverso il diniego di apposizione di vincolo diretto ed indiretto sull’immobile di proprietà del ricorrente medesimo sito in Cremona alla via Milazzo ( angolo vicolo Cortese).

Nel gravato diniego del 4 settembre 2001, la Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici di Brescia ha evidenziato che <in relazione all’immobile segnato in oggetto questa Soprintendenza, dopo aver esaminato la documentazione grafica e fotografica e aver effettuato il sopralluogo, comunica di ritenere che l’edificio immobile non possieda quei caratteri di eccezionalità per l’esplicitazione del vincolo ai sensi della citata legge di tutela>.

Lamenta l’appellante, riproponendo la censura già svolta in primo grado, difetto di motivazione dell’impugnato atto e quindi violazione dell’art. 3 della L. 241/90 ed insiste per l’annullamento del suindicato diniego, in totale riforma della sentenza gravata.

Si è costituita in giudizio dal intimata amministrazione per resistere al ricorso e per chiederne la reiezione.

All’udienza del 14 luglio 2009 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

L'appello non merita accoglimento.

Rileva il Collegio che la decisione dell'Amministrazione di non apporre il vincolo storico-artistico sull’immobile di che trattasi è sorretta da adeguata e sufficiente motivazione.

Come l'Amministrazione ha chiaramente evidenziato nel sia pur laconico provvedimento di diniego ( corredato tuttavia da ampia documentazione storica e fotografica dell’immobile ), il palazzo di proprietà dell’avv. Ghiraldi non presenta elementi cospicui sul piano della rilevanza storico-artistica, né nel suo insieme si presenta per la sua allocazione o il suo pregio intrinseco, da meritare l’apposizione del vincolo, diretto o indiretto che sia. Alle medesime conclusioni è pervenuto il giudice di prime cure, dopo aver sottoposto a verifica e sopralluogo ( ad opera del competente settore del Comune di Cremona) l’immobile di proprietà Ghiraldi, sia pur al solo fine di ripercorrere l’iter logico-motivazionale seguito dalla Amministrazione per i beni culturali prima di giungere ad adottare l’avversato diniego.

Giova rilevare, al riguardo, che le valutazioni in ordine all'esistenza di un interesse storico-artistico su un immobile, tali da giustificare l'apposizione del relativo vincolo, sono espressione di un potere nel quale sono presenti sia momenti di discrezionalità "tecnica", sia momenti di propria discrezionalità amministrativa (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 1053/1998; più di recente, VI, 6 marzo 2009, n. 1332). Tale valutazione è prerogativa esclusiva dell'Amministrazione e può essere sindacata in sede giurisdizionale solo in presenza profili di incongruità ed illogicità di evidenza tale da far emergere l'inattendibilità della valutazione tecnica-discrezionale compiuta.

Nel caso di specie, l’appellante si limita ad evidenziare la carenza motivazionale a base della negativa determinazione in ordine alla opportunità di apporre sull’immobile il suindicato vincolo, contrapponendo in realtà una propria opinabile valutazione dell’importanza storica dell’immobile, fondata essenzialmente sulla appartenenza del bene alla famiglia dei pittori cremonesi Motta e quindi della probabile attribuzione a costoro dei fregi pittorici che in parte decorano le pareti interne di alcune stanze del palazzo nonché sulla vicinitas ( per non dire della stretta contiguità) di quest’ultimo rispetto altro immobile di pregio, denominato Palazzo Cortese ed oggetto di vincolo diretto fin dal 1961.

Come questo Giudice ha più volte rilevato, <ove emergano in giudizio più soluzioni tutte opinabili, ma al tempo stesso tutte attendibili, deve certamente essere mantenuta la scelta compiuta dall'Amministrazione perchè è a questa che l'ordinamento attribuisce in prima battuta la cura dell'interesse pubblico e, quindi, il potere di vagliare la sussistenza dei presupposti per l'apposizione dei vincoli archeologico e storico-artistico. Diversamente si assisterebbe, infatti, ad una inammissibile sostituzione del giudice all'amministrazione>( Consiglio di Stato, VI, 6 marzo 2009 n. 1332).

Le considerazioni che precedono valgono a respingere l’unica articolata censura di difetto di motivazione svolta all’indirizzo dell’atto gravato in primo grado e ( mediatamente) avverso la sentenza di prima istanza. Dalla relazione allegata al provvedimento impugnato (e quindi dello stesso facente parte integrante) e dalle stesse conclusioni del sopralluogo svolgo nel corso del giudizio di primo grado, emerge che il giudizio tecnico discrezionale svolto dalla Amministrazione si è concentrato su tutti gli elementi di qualche rilievo dell’immobile sottoposto al suo esame ( ai fini dell’apposizione eventuale del vincolo) e che, pertanto, non immotivatamente o irragionevolmente l’Amministrazione stessa si è determinata per la non sottoposizione del bene al regime di tutela proprio dei beni vincolati; si è detto, infatti, che dalla ampia documentazione allegata alla determinazione di non interesse emerge che ogni profilo di possibile rilevanza artistica dell’immobile è stato scrutinato dalla amministrazione, sia pur con esito negativo ai fini della emergenza dell’interesse culturale, né le soggettive valutazioni espresse dall’appellante ( peraltro in termini dubitativi e non suffragate da prove inconfutabili circa l’attribuzione dei fregi presenti all’interno del palazzo) potrebbero valere ad infirmare le non implausibili conclusioni raggiunte dalla Amministrazione ( tenuto conto vieppiù del condivisibile rilievo secondo cui l’importanza storico-artistica dell’immobile deve essere particolarmente significativa per giustificare l’apposizione del vincolo di tutela). Né da ultimo, in ordine all’accertamento in fatto disposto dal primo giudice, può porsi la questione della violazione del principio inerente il divieto di motivazione postuma in sede giudiziale, dato che l’accertamento istruttorio compiuto dal Tar si è rivelato strumentale -come anticipato- soltanto alla verifica postuma della attendibilità delle conclusioni raggiunte in prima battuta dalla amministrazione, secondo la tecnica propria di sindacabilità delle valutazioni tecnico-discrezionali ( non più sottratte, secondo la più recente giurisprudenza, al controllo giurisdizionale sulla congruità intrinseca delle valutazioni compiute e sulla loro rispondenza alla fattispecie concreta).

Le spese del giudizio debbono essere compensate tra le parti, ricorrendo giusti motivi.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2009 con l'intervento dei Magistrati:

Claudio Varrone, Presidente

Roberto Chieppa, Consigliere

Roberto Garofoli, Consigliere

Roberto Giovagnoli, Consigliere

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE






Il Segretario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/09/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Sezione


 
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