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pagine XVI- 542

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Giurisp.Penale Cass.: Caccia e animali. Sequestro e confisca
Inserito il 30/09/09 da God

Caccia e Animali

Cass. Sez. III n. 35705 del 16 settembre 2009 (Cc. 9 giu. 2009)
Pres. Lupo Est. Marini Ric. Martinelli
Caccia e animali. Sequestro e confisca

Il comma quinto dell’art.13 della legge n.157 del 1992,afferma il principio secondo cui tutti i mezzi di caccia sono vietati ad esclusione di quelli riconosciuti legittimi dall’ordinamento, occorre però distinguere i "mezzi diretti all’abbattimento delle prede" dai "mezzi ausiliari". Consegue a tale distinzione che il sequestro preventivo, finalizzato anche alla futura confisca, può operare allorché tra la cosa e l’attività criminosa sussista un nesso funzionale intrinseco, essenziale e non occasionale, che trasformi la cosa, in sé lecita, in una cosa oggettivamente predisposta per la commissione di futuri reati. Se, dunque, un coltello utilizzato per uccidere l’animale e un faro alogeno montato su un’autovettura appaiono strumenti direttamente utilizzati per la caccia e suscettibili di sequestro, non così può dirsi per l’autovettura che, privata del faro aggiuntivo, costituisce uno strumento destinato principalmente ad uso diverso e in sé lecito.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 09/06/2009
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. SENSINI Silvia - Consigliere - N. 829
Dott. MULLIRI Guicla I. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINI Luigi - est. Consigliere - N. 10318/2009
ha pronunciato la seguente:



SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MARTINELLI Agostino, nato a Terlizzi il 29 Novembre 1961;
Avverso la ordinanza in data 9 Febbraio 2009 del Tribunale di Bari, quale giudice del riesame, con cui è stata respinta l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani in data 17 Gennaio 2009;
Sentita la relazione effettuata dal Consigliere Dott. Marini Luigi;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Cons. Dott. IZZO Gioacchino, che ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza con rinvio;
Udito il Difensore, Avv. Anelli Paolo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RILEVA IN FATTO
La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani procede nei confronti del Sig. Martinelli in ordine a plurime violazioni delle L. n. 394 del 1991 e L. n. 157 del 1992, in materia di caccia, nonché in ordine al reato previsto dall'art. 544 bis c.p. per avere ucciso in ora notturna e all'interno di area protetta (Parco dell'Alta Murgia) un esemplare di cinghiale.
Dal momento che l'uccisione dell'animale sarebbe avvenuta anche mediante l'impiego di un autoveicolo fuoristrada dotato di un potente faro alogeno, la Polizia giudiziaria che era intervenuta nell'immediatezza provvide a sottoporre il veicolo a sequestro preventivo.
Il Giudice per le indagini preliminari non convalidò la misura perché la richiesta di convalida del Pubblico ministero era pervenuta oltre le 48 ore dal sequestro. Tuttavia, con separato provvedimento datato 17 Gennaio 2009 il Giudice ha disposto il sequestro preventivo dell'autoveicolo ritenendo sussistere i presupposti di legge.
Avverso tale provvedimento il Sig. Martinelli ha presentato tempestiva istanza di riesame, censurando di illegittimità il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari, perché emesso senza la richiesta del Pubblico ministero, nonché contestando sia l'esistenza del fumus di reato, posto che si sarebbe trattato non di una volontaria uccisione dell'animale bensì di un involontario investimento durante il trasferimento con l'auto lungo la strada che attraversa il parco, sia l'esistenza delle esigenze di cautela. Col provvedimento oggi impugnato il Tribunale di Bari ha respinto l'istanza di riesame. Affermata la legittimità del decreto di sequestro perché sollecitato dal Pubblico ministero nella sua, per quanto tardiva, richiesta di convalida dell'operato della polizia giudiziaria, il Tribunale osserva che, pur nei limitati ambiti di controllo demandati in materia di misure cautelari reali, doveva confermarsi il giudizio del Giudice per le indagini preliminari circa l'esistenza del "fumus" di reato; ed infatti, alla luce degli elementi indizianti acquisiti agli atti la ricostruzione dei fatti prospettata dai vizi apparirebbe ben più convincente di quella prospettata dall'indagato.
Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale ha osservato che la L. n. 157 del 1992, artt. 28 e 30, prevedono come obbligatoria la confisca, tra l'altro, "dei mezzi di caccia", così che ad essi deve applicarsi la disposizione dell'art. 324 c.p.p. che impone di conservare il sequestro preventivo in caso di obbligatorietà della confisca. Poiché, secondo la ricostruzione accusatoria, l'autovettura è stata utilizzata per bloccare l'animale prima di ucciderlo con un grosso coltello, essa va considerata mezzo utilizzato per la caccia e, quindi, correttamente fatta oggetto del sequestro preventivo.
Il ricorso per cassazione presentato dalla Difesa del Sig. Martinelli si articola attorno a plurimi motivi.
Con primo motivo si contesta la legittimità del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame per essere stato depositato oltre il decimo giorno dal pervenimento degli atti, in violazione dell'art. 309, commi 9 e 10, con conseguente perdita di efficacia. Sostiene il ricorrente, cioè, che il dispositivo della decisione fu depositato solo unitamente alla motivazione, e ciò avvenne in data 19 Febbraio 2009, e dunque oltre il decimo giorno dal pervenimento degli atti in cancelleria, il giorno 3 Febbraio.
Con secondo motivo si lamenta violazione dell'art. 125 c.p.p., comma 3, art. 324 c.p.p., comma 7, e art. 309 c.p.p., commi 7 e 9, per assoluta mancanza di motivazione. Il Tribunale avrebbe aprioristicamente adottato le motivazioni del decreto impugnato e omesso di prendere in esame le prospettazioni della difesa, così incorrendo in un vizio assoluto di motivazione.
Con terzo motivo si lamenta violazione degli art. 240 c.p. e art. 324 c.p.p., comma 7, in relazione all'art. 125 c.p.p., per abnormità e quindi carenza di motivazione, nonché per violazione di legge, non sussistendo nel caso in esame i presupposti di obbligatorietà della confisca previsti dall'art. 240 c.p. e non potendosi applicare prima della sentenza definitiva di condanna la diversa ipotesi di confisca prevista dalla L. n. 157 del 1992, artt. 28 e 30. Inoltre, del tutto erroneo risulta l'assunto secondo cui la vettura del ricorrente viene parificata ad uno strumento per la caccia.
Il ricorrente evidenzia, poi, come anche in caso di confiscabilità della cosa sequestrata il divieto di restituzione previsto dal comma settimo dell'art. 324 c.p.p. opera solo allorché il pericolo derivante dalla disponibilità della cosa sia "concreto e attuale". Con quarto e ultimo motivo si chiede che la misura cautelare venga annullata in quanto nel caso in esame prevarrebbe la disciplina propria del diritto amministrativo.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso merita parziale accoglimento, nei termini di seguito specificati.
La Corte rileva, in primo luogo, che il primo e l'ultimo motivo di ricorso sono manifestamente infondati e debbono esser ritenuti inammissibili. E, infatti, risulta inammissibile perché assolutamente generico il quarto motivo, non comprendendosi il fondamento di una censura che, in presenza di ipotesi di reato, ricondurrebbe la vicenda a mera infrazione delle regole amministrative. Il primo motivo risulta inammissibile perché manifestamente infondato: vi è in atti copia del deposito in cancelleria del dispositivo in data 9 Febbraio 2009, cui seguì in data 19 Febbraio il deposito del provvedimento completo di motivazione, così che non risponde ai dati processuali che il dispositivo sia stato messo a disposizione delle parti mediante deposito soltanto in data 19 febbraio.
Quanto al secondo motivo di ricorso, concernente un presunto vizio di motivazione, la Corte ritiene che si sia in presenza di censura infondata. La non chiarissima esposizione del motivo di ricorso non aiuta la Corte a individuare quali sarebbero le prospettazioni difensive del tutto ignorate dal Tribunale, così che la Corte non può non evidenziare che la motivazione dell'ordinanza impugnata assume con chiarezza una lineare ricostruzione dei fatti, che si fonda sugli atti di polizia giudiziaria e che (pag. 3) illustra le ragioni per cui "non ritiene convincente la ricostruzione alternativa offerta dalla difesa". Non sussiste, dunque, il lamentato vizio motivazionale e va escluso che l'ordinanza debba essere annullata nella parte in cui ravvisa l'esistenza del "fumus" di reato. Merita, invece, accoglimento, la censura relativa al sequestro dell'autovettura. Premesso che la L. n. 157 del 1992, art. 13, comma 5, afferma il principio secondo cui tutti i mezzi di caccia sono vietati ad esclusione di quelli riconosciuti legittimi dall'ordinamento, la Corte ritiene di non potersi discostare dal principio affermato dall'ordinanza della Corte costituzionale n. 95 del 1995, secondo cui occorre distinguere i "mezzi diretti all'abbattimento delle prede" dai "mezzi ausiliari". Consegue a tale distinzione che il sequestro preventivo, finalizzato anche alla futura confisca, può operare allorché tra la cosa e l'attività criminosa sussista un nesso funzionale "intrinseco, essenziale e non occasionale", che trasformi la cosa, in sè lecita, in una cosa oggettivamente predisposta per la commissione di futuri reati (giurisprudenza costante, si veda per tutte Sezione Terza Penale, sent. 24 settembre 1999, n. 1930).
Se, dunque, il coltello utilizzato per uccidere l'animale e il faro alogeno montato sull'autovettura appaiono strumenti direttamente utilizzati per la caccia e suscettibili di sequestro, non così può dirsi per l'autovettura che, privata del faro aggiuntivo, costituisce uno strumento destinato principalmente ad uso diverso e in sè lecito. La vettura deve, pertanto, essere restituita al legittimo titolare.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente all'autovettura in sequestro, di cui dispone la restituzione all'avente diritto. Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, il 9 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2009

 
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