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pagine XVI- 542

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Giurisp.Penale Cass.: Beni Culturali. Interventi edilizi da eseguirsi su beni culturali
Inserito il 05/08/09 da God

Beni Culturali
Cass. Sez. III n. 16744 del 21 aprile 2009 (Cc 04 mar. 2009)
Pres. De Maio Est. Gazzara Ric. P.M. in proc. De Carlo
Beni Culturali. Interventi edilizi da eseguirsi su beni culturali

L'esecuzione senza autorizzazione di interventi edilizi su beni culturali integra il reato di cui all'art. 169 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e non quello previsto dall'art. 181 del medesimo decreto, che ricorre in caso di esecuzione di lavori di qualsiasi genere, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, su beni paesaggistici. (Fattispecie relativa a sequestro preventivo di un immobile privato, dichiarato bene culturale, in cui erano in corso lavori di apposizione di un controsoffitto e di demolizione di una parete interna).


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 04/03/2009
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - N. 370
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 36930/2008
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vibo Valentia;
Avverso la ordinanza resa dal Tribunale del riesame di Vibo Valentia il 23/10/08, nel procedimento a carico di:
De Carlo Domenica, nata a Ricadi l'8/5/32, ivi res.te in località Riaci;
Visti gli atti, la ordinanza ed il ricorso;
Udita la relazione svolta in udienza dal Consigliere Dott. Santi Gazzara;
Udito il pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore Generale, Dott. CIAMPOLI Luigi, il quale ha concluso per l'annullamento senza rinvio.
Osserva:
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale del riesame di Vibo Valentia, con ordinanza del 23/10/08, ha annullato il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip in sede l'1/10/08, per insussistenza del fumus commissi delicti. La misura cautelare era stata disposta in relazione al fumus del reato di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 169, ed al pericolo che il completamento dei lavori, potesse determinare l'aggravamento delle conseguenze del reato sull'immobile, sito in frazione Santa Domenica di Ricadi denominato Villa Tranfo-Riaci, di proprietà di De Carlo Domenica, ove erano in corso interventi di ristrutturazione interna allo stabile adibito a parte colonica.
Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vibo Valentia, con i seguenti motivi:
il provvedimento impugnato è viziato da grave errore, basandosi su una individuazione della normativa regolante gli interventi edilizi non pertinente alla fattispecie de qua: il Tribunale, infatti, avrebbe dovuto attenzionarsi alla disciplina regolante i beni culturali e non a quella attinente ai beni paesaggistici, rilevato che la norma richiamata dal decidente riguarda la seconda categoria, mentre nel caso oggetto di procedimento è pacifico che l'intervento edilizio è stato effettuato su un'immobile, dichiarato bene culturale con decreto del Ministero per i beni culturali del 28/8/85, allegato al verbale della p.g. che ha eseguito il sequestro. RILEVATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Il Tribunale ha evidenziato che i lavori edilizi, in corso di realizzazione, al momento del sequestro da parte della p.g., si erano sostanziati nella apposizione di un controsoffitto e nella demolizione di una parete interna.
Essi non avevano, quindi, comportato un mutamento dello stato dei luoghi e dell'aspetto esteriore dell'edificio, ove venivano effettuati e, come tali, non erano soggetti ad autorizzazione, ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 149, lett. a).
Orbene i lavori de quibus sono stati posti in essere su Villa Tranfo- Riaci, dichiarata bene culturale con decreto ministeriale del 28/8/85; pertanto tale immobile da tale data rientra tra i beni, per i quali lo Stato dispone una particolare tutela.
Emerge con netta evidenza l'errore in cui è incorso il decidente, in quanto che gli interventi edilizi da eseguirsi su beni culturali e storici sono disciplinati dal D.Lgs. n. 42 del 2004, artt. 20, 21 e 22, e non si applica l'art. 149, previsto per i soli beni paesaggistici: l'art. 21, infatti, dispone che la esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente.
Il mutamento di destinazione d'uso dei beni medesimi è comunicato al soprintendente per le finalità di cui all'art. 20, comma 1. Peraltro, la preventiva approvazione dei progetti delle opere che si intendano eseguire sulle cose tutelate dalla legge, non si riferisce alle "opere edilizie" ma alle "opere di qualunque genere", comprendendo con tale espressione qualsiasi manufatto, anche se di limitata entità volumetrica ed a carattere precario, purché idoneo ad arrecare pregiudizio all'interesse tutelato (Cass. 7/3/2000, n. 2733).
Ne consegue che la impugnata ordinanza va annullata con rinvio, affinché il giudice ad quem decida in ossequio al dettato normativo sopra richiamato.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla la ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Vibo Valentia.
Così deciso in Roma, il 4 marzo 2009.
Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2009

 
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