Benvenuto su Lexambiente.it
Home Account FAQ Argomenti Forum Invia Articolo Top 10
  Account    

Contenuti del sito
· Home
· Archivio generale
· Argomenti
· Arpa
· Cerca nel sito
· Downloads
· Forum
· Il tuo account
· Informazioni generali
· Invia un articolo
· Links
· Mappa del sito
· Messaggi Privati
· Scrivi a Lexambiente
· Segnala questo sito
· Top 10
· Visione semplificata

In libreria

Edizione 2009-2010
pagine XVI- 542

informazioni


La materia del giorno

Danno Ambientale
[ Danno Ambientale ]

·Danno ambientale. Relazione Procuratore Corte dei Conti 2010
·Danno ambientale. Imposizione di fidejussione
·Danno ambientale. Rapporti tra d.lv. 152-2006 e codice civile
·Danno ambientale.Siti di interesse nazionale
·Danno ambientale. Legittimazione
·Danno Ambientale. Legittimazione delle articolazioni territoriali di associazioni ambientaliste
·Danno Ambientale. Principio “chi inquina paga”
·Danno ambientale. Legittimazione associazioni ambientaliste
·Danno ambientale. Legittimazione associazioni ambientaliste

Elenco Categorie
· Tutte le Categorie
· C.E.A.G. Legambiente
· Corte Costituzionale
· Corte dei Conti
· Dottrina
· Giur.Amm. C. Stato
· Giur.Amm. T.a.r.
· Giurisp. Civ. Cass.
· Giurisp. Civ. Merito
· Giurisp. Comunitaria
· Giurisp. Pen. Merito
· Giurisp.C.e.d.u.
· Giurisp.Penale Cass.
· Legisl. Nazionale
· Legislaz.Comunitaria
· Stampa

NEWSLETTER

La Newsletter di Lexambiente
Notizie sugli aggiornamenti del sito
QUI

C.E.A.G. Legambiente


Vai nello spazio dei Centri di Azione Giuridica di Legambiente
clicca QUI


Richiedi sentenze e leggi!

Se non hai trovato nella sezione "Cerca nel sito" un testo di legge o una sentenza scrivi a Lexambiente. 
Lo riceverai gratuitamente via posta elettronica.
Quanto da te richiesto verrà poi inserito nell'archivio a disposizione di tutti gli utenti.

Leggi le istruzioni qui


Testo Unico Ambientale

Decreto Legislativo 152-2006
"Testo Unico Ambientale"
Aggiornato al 31 luglio 2009
Consultazione on line

Lexambiente mobile

Lexambiente.it su palmare e cellulare
Informazioni
qui

On line ora

Ciao Anonymous!


Registrati Gratis
Password Persa?
Iscrizione:
Ultimo: giacomo_raffa
Nuovi oggi: 3
Nuovi ieri: 12
In attesa: 3
Complessivo: 12294

Persone Online:
Visitatori: 230
Iscritti: 33
Invisíbili: 1
Totale: 264

Online ora:
01: Exibir o perfil de God Enviar uma Mensagem Para God God
02: Exibir o perfil de skarico80 Enviar uma Mensagem Para skarico80 skarico80
03: Exibir o perfil de 804647 Enviar uma Mensagem Para 804647 804647
04: Exibir o perfil de mpa Enviar uma Mensagem Para mpa mpa
05: Exibir o perfil de Neytiri Enviar uma Mensagem Para Neytiri Neytiri
06: Exibir o perfil de tecnostudio Enviar uma Mensagem Para tecnostudio tecnostudio
07: Exibir o perfil de mozart Enviar uma Mensagem Para mozart mozart
08: Exibir o perfil de oleandro67 Enviar uma Mensagem Para oleandro67 oleandro67
09: Exibir o perfil de assenzio Enviar uma Mensagem Para assenzio assenzio
10: Exibir o perfil de byni Enviar uma Mensagem Para byni byni
11: Exibir o perfil de topolino Enviar uma Mensagem Para topolino topolino
12: Exibir o perfil de benassaisergio Enviar uma Mensagem Para benassaisergio benassaisergio
13: Exibir o perfil de aemme Enviar uma Mensagem Para aemme aemme
14: Exibir o perfil de andreaxenia Enviar uma Mensagem Para andreaxenia andreaxenia
15: Exibir o perfil de Greta1978 Enviar uma Mensagem Para Greta1978 Greta1978
16: Exibir o perfil de fabioVT Enviar uma Mensagem Para fabioVT fabioVT
17: Exibir o perfil de river Enviar uma Mensagem Para river river
18: Exibir o perfil de jenny81 Enviar uma Mensagem Para jenny81 jenny81
19: Exibir o perfil de LOSE60 Enviar uma Mensagem Para LOSE60 LOSE60
20: Exibir o perfil de kaste Enviar uma Mensagem Para kaste kaste
21: Exibir o perfil de alecasar Enviar uma Mensagem Para alecasar alecasar
22: Exibir o perfil de strieber Enviar uma Mensagem Para strieber strieber
23: Exibir o perfil de sal56 Enviar uma Mensagem Para sal56 sal56
24: Exibir o perfil de ldt Enviar uma Mensagem Para ldt ldt
25: Exibir o perfil de nickcla Enviar uma Mensagem Para nickcla nickcla
26: Exibir o perfil de ilmonty Enviar uma Mensagem Para ilmonty ilmonty
27: Exibir o perfil de edoardo28 Enviar uma Mensagem Para edoardo28 edoardo28
28: Exibir o perfil de xorosho Enviar uma Mensagem Para xorosho xorosho
29: Exibir o perfil de elenaelena Enviar uma Mensagem Para elenaelena elenaelena
30: Exibir o perfil de GiovanniAdamo Enviar uma Mensagem Para GiovanniAdamo GiovanniAdamo
31: Exibir o perfil de giacomo_raffa Enviar uma Mensagem Para giacomo_raffa giacomo_raffa
32: Exibir o perfil de maocal Enviar uma Mensagem Para maocal maocal
33: Exibir o perfil de eleele Enviar uma Mensagem Para eleele eleele

STATISTICHE UTENTI
Ultimi iscritti    giacomo_raffa   salaconsilina   molisetrasporti   atarantino   tonymanera

Dati statistici

Utenti :12295        ©   


Giurisp.Penale Cass.: Polizia Giudiziaria.Accertamenti tecnici eseguiti quale ausiliario della P.G.
Inserito il 05/08/09 da God

Polizia Giudiziaria
Cass. Sez. III n. 16683 del 20 aprile 2009 (Cc 05 mar. 2009)
Pres. De Maio Est. Gentile Ric. Schiavone
Polizia Giudiziaria. Accertamenti tecnici eseguiti quale ausiliario della P.G.

L'utilizzabilità in fase di indagine preliminare dei risultati degli accertamenti tecnici compiuti dalla polizia giudiziaria con il ricorso alla collaborazione di ausiliari non richiede che costoro siano individuati con l'osservanza delle forme e delle modalità previste per la nomina del consulente tecnico del pubblico ministero.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 05/03/2009
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 385
Dott. MULLIRI Guicla Immacolata - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 32524/2008
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Schiavone Moris, nato l'11/06/1960;
Avverso Ordinanza Tribunale di Teramo, emessa il 26/06/08;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Mario Gentile;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. MONTAGNA Alfredo, che ha concluso per Rigetto del ricorso.
Udito il difensore avv. Marchese Tommaso, difensore di fiducia del ricorrente Schiavone Moris.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale del Riesame di Teramo, con ordinanza emessa il 26/06/08 - provvedendo sulla richiesta di riesame avanzata il 14/06/08 nell'interesse di Schiavone Moris, avverso il decreto di sequestro preventivo disposto dal Gip in sede in data 04/06/08 - rigettava il gravame.
L'interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b).
In particolare il ricorrente esponeva:
1. che la PG si era avvalsa della consulenza tecnica dell'architetto La Rovere Paolo in violazione delle norme di cui all'art. 233 c.p.p.; con conseguente inutilizzabilità degli accertamenti eseguiti dal predetto Arch. La Rovere;
2. che nella fattispecie non ricorrevano i presupposti di fatto e di diritto legittimanti il sequestro preventivo;
3. che l'ordinanza impugnata era priva in modo radicale della motivazione, essendo meramente apparentemente quella espressa nel provvedimento;
4. che la confisca dell'area di cui alla sentenza del Tribunale di Teramo, sezione distaccata di Atri, in data 25/11/02, divenuta definitiva nel 2006, non era opponibile ai terzi estranei al reato, tra cui l'attuale ricorrente;
5. che non sussisteva la difformità dei manufatti come espressa nell'ordinanza de qua;
6. che non ricorreva il periculum in mora.
Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
Il PG della Cassazione, nell'udienza in Camera di Consiglio del 05/03/09, ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Il Tribunale del riesame ha congruamente motivato in ordine ai punti fondamentali della decisione.
In particolare risulta accertato, allo stato delle indagini e delle investigazioni finora svolte dal PM e dalla PG, che - a seguito di sentenza del Tribunale di Teramo, sezione distaccata di Atri, in data 25/11/02, emessa nei confronti di Di Lorenzo Enzo, riconosciuto colpevole del reato di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51 - veniva disposta la confisca dell'area sita nel Comune di Silvi e distinta al foglio n. 19 del mappale catastale, part. 11, 375, 377. Orbene nelle more del passaggio in giudicato della citata sentenza (divenuta irrevocabile il 22/03/06), l'area in questione di fatto veniva ceduta al "Gruppo Imprenditoriale Schiavone" di cui facevano parte società e ditte individuali riconducibili, tra gli altri, a Schiavone Gabriele, Schiavone Moris e Pettanice Paola (tutti consapevoli che l'area de qua era stata confiscata). Sulla predetta area, accorpata ad altri terreni adiacenti, venivano realizzati numerosi manufatti abusivi, sia perché eseguiti su area confiscata, sia perché difformi dai progetti approvati nei relativi permessi di costruire; sia perché, alcuni, eseguiti anche senza permesso di costruire; il tutto come individuato in modo analitico in atti (vedi pag. 1-13 ord. impugnata).
In ordine ai citati manufatti veniva disposto il sequestro preventivo con provvedimento emesso il 04/06/08 dal Gip del Tribunale di Teramo in relazione a numerosi reati capi a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o) dell'imputazione provvisoria tra cui anche quelli di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c) e D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181.
Le esigenze cautelari venivano ravvisate nella necessità di evitare il protrarsi delle conseguenze dei vari reati contestati, quali l'aggravio di carico urbanistico e la prosecuzione ulteriore delle attività illecite, come contestato in atti.
Trattasi di valutazioni di merito conformi ai parametri di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44; D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181;
art. 324 c.p.p.; non censurabili in sede di legittimità. Per contro le censure dedotte nel ricorso sono infondate. In primo luogo va disattesa l'eccezione processuale ex art. 232 c.p.p..
Al riguardo si osserva che l'arch. Paolo La Rovere ha eseguito gli accertamenti acquisiti al procedimento, quale ausiliario della PG, ex art. 348 c.p.p., comma 4.
Trattasi, pertanto, di accertamenti tecnici pienamente utilizzabili ai fini delle indagini e delle contestazioni dei reati, come individuati nei numerosi capi della imputazione provvisoria. Per quanto attiene alle ulteriori censure si rileva che le stesse sono sostanzialmente generiche, perché non correlate in modo giuridicamente pertinente alle ragioni poste a base della decisione impugnata.
Sono, altresì, infondate perché in contrasto con quanto accertato e congruamente motivato dai giudici del merito.
Dette censure, peraltro - quantunque siano prospettate come violazione di legge - costituiscono nella sostanza eccezioni in punto di fatto inerenti alla fondatezza in concreto dell'accusa. Trattasi di censura non consentita in sede di legittimità ed in materia di misure cautelari reali, dovendo il sindacato del giudice essere limitato alla sola verifica dell'astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato, senza sconfinare nel sindacato della concreta fondatezza dell'accusa (Giurisprudenza di legittimità consolidata;
richiamata per ultimo dalla Corte Costituzionale Ord. N. 153 del 04/05/07).
Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da Schiavone Moris, con conseguente condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 marzo 2009.
Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2009

 
Links Correlati
· Ancora su Polizia Giudiziaria
· News da God


Articolo più letto relativo a Polizia Giudiziaria:
Polizia Giudiziaria. Abusi edilizi e prassi operativa


Votazione Articolo
Media Punteggio: 5
Voti: 1


Per favore dedicaci qualche secondo e vota per questo articolo:

Eccellente
Molto Buono
Buono
Normale
Cattivo


Opzioni

 Pagina Stampabile Pagina Stampabile


Questo sito è stato realizzato da Luca RAMACCI

Tutto il materiale pubblicato è utilizzabile a condizione che sia citata la fonte: www.lexambiente.it
Engine PHP-Nuke - Powered by WL-Nuke
Generazione pagina: 0.51 Secondi