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Edizione 2009-2010
pagine XVI- 542

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Testo Unico Ambientale

Decreto Legislativo 152-2006
"Testo Unico Ambientale"
Aggiornato al 31 luglio 2009
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Legisl. Nazionale: Beni Culturali. Operazioni commerciali
Inserito il 28/07/09 da God

Beni Culturali
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI DECRETO 15 maggio 2009, n. 95
Regolamento recante indirizzi, criteri e modalita' per l'annotazione nel registro di cui all'articolo 128 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza delle operazioni commerciali aventi ad oggetto le cose rientranti nelle categorie indicate alla lettera A dell'allegato A al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche
GU n. 170 del 24-7-2009


                       IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITA' CULTURALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni, ed in
particolare l'articolo 17, comma 3;
Visto il regio-decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante
«Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza», di
seguito denominato «Testo unico», ed in particolare l'articolo 128;
Visto il regio-decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante «Approvazione
del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n.
773, delle leggi di pubblica sicurezza», di seguito denominato
«Regolamento di esecuzione», ed in particolare l'articolo 247;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante
«Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a
norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e
successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante
«Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137», e successive modificazioni, di
seguito denominato «Codice», ed in particolare l'articolo 63, comma
2;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007,
n. 233, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i
beni e le attivita' culturali, a norma dell'articolo 1, comma 404,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296», e successive modificazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 2 marzo 2009;
Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1.


Registro delle operazioni commerciali di cui all'articolo 128 del
Testo unico. Tenuta e relative annotazioni


1. Colui che esercita il commercio di cose rientranti nelle
categorie di cui alla lettera A dell'allegato A al Codice annota
giornalmente le operazioni eseguite nel «registro delle operazioni su
cose antiche o usate», previsto dall'articolo 128, primo e secondo
comma, del Testo unico, uniformandosi alle prescrizioni di cui
all'articolo 247 del relativo Regolamento di esecuzione.
2. Qualora le operazioni commerciali di cui al comma 1 siano
effettuate, con riguardo alle singole cose, per prezzi superiori alle
soglie di valore indicate all'articolo 2, delle cose commerciate e'
riportata una descrizione dettagliata nel registro previsto
dall'articolo 128 del Testo unico, e ne e' conservata una
documentazione fotografica.
3. Per «descrizione dettagliata» si intende l'annotazione delle
caratteristiche specifiche della cosa di interesse storico o
artistico, ed in particolare:
della tipologia di opera;
della tecnica di esecuzione;
del supporto materico;
del soggetto rappresentato;
delle dimensioni;
dell'autore, se conosciuto, della scuola o dell'ambito culturale
cui l'opera stessa e' riconducibile;
dell'epoca di realizzazione;
dell'expertise o della bibliografia, se esistenti.
4. Ove lo spazio, nel registro destinato alle annotazioni, risulti
insufficiente, e' consentito inserire il riferimento al documento
fiscale relativo alla operazione commerciale compiuta ed oggetto di
annotazione, ovvero ad un diverso atto, anche di parte, a condizione
che detti documenti riportino i dati elencati al comma 3 e siano
conservati unitamente alla documentazione fotografica di cui al comma
2.


                               Art. 2.



Limiti di valore

1. Le modalita' di annotazione indicate all'articolo 1, commi 2, 3
e 4, sono obbligatorie per le cose, individuate con riferimento alle
tipologie elencate alla lettera A dell'allegato A del Codice e di
seguito riportate, il cui prezzo, all'atto della relativa operazione
commerciale, abbia superato i limiti di valore distintamente indicati
per ciascuna tipologia:

=====================================================================
TIPOLOGIE | VALORI (ESPRESSI IN EURO)
=====================================================================
1. Reperti archeologici provenienti da: |
a) scavi e scoperte terrestri o |
sottomarine; b) siti archeologici; c) |
collezioni archeologiche. |Qualunque ne sia il valore
---------------------------------------------------------------------
2. Elementi, costituenti parte |
integrante di monumenti artistici, |
storici o religiosi e provenienti dallo |
smembramento dei monumenti stessi, aventi|
piu' di cento anni. | Qualunque ne sia il valore
---------------------------------------------------------------------
3. Quadri e pitture diversi da quelli |
appartenenti alle categorie 4 e 5 fatti |
interamente a mano su qualsiasi supporto |
e con qualsiasi materiale. | 12.500
---------------------------------------------------------------------
4. Acquerelli, guazzi e pastelli |
eseguiti interamente a mano su qualsiasi |
supporto. | 5.000
---------------------------------------------------------------------
5. Mosaici diversi da quelli delle |
categorie 1 e 2 realizzati interamente a |
mano con qualsiasi materiale e disegni |
fatti interamente a mano su qualsiasi |
supporto. | 12.500
---------------------------------------------------------------------
6. Incisioni, stampe, serigrafie e |
litografie originali e relative matrici, |
nonche' manifesti originali. | 5.000
---------------------------------------------------------------------
7. Opere originali dell'arte statuaria o|
dell'arte scultorea e copie ottenute con |
il medesimo procedimento dell'originale, |
diverse da quelle della categoria 1. | 12.500
---------------------------------------------------------------------
8. Fotografie, film e relativi negativi.| 5.000
---------------------------------------------------------------------
9. Incunaboli e manoscritti, compresi le|
carte geografiche e gli spartiti |
musicali, isolati o in collezione. | Qualunque ne sia il valore
---------------------------------------------------------------------
10. Libri aventi piu' di cento anni, |
isolati o in collezione. | 5.000
---------------------------------------------------------------------
11. Carte geografiche stampate aventi |
piu' di duecento anni. | 5.000
---------------------------------------------------------------------
12. Archivi e supporti, comprendenti |
elementi di qualsiasi natura aventi piu' |
di cinquanta anni. |Qualunque ne sia il valore
---------------------------------------------------------------------
13. a) Collezioni ed esemplari |
provenienti da collezioni di zoologia, |
botanica, mineralogia, anatomia; | 12.500
---------------------------------------------------------------------
b) Collezioni aventi interesse storico, |
paleontologico, etnografico o |
numismatico. | 12.500
---------------------------------------------------------------------
14. Mezzi di trasporto aventi piu' di |
settantacinque anni. | 12.500
---------------------------------------------------------------------
15. Altri oggetti di antiquariato non |
contemplati dalle categorie da 1 a 14, |
aventi piu' di cinquanta anni. | 12.500

2. L'uscita dal territorio nazionale delle cose ricomprese nelle
tipologie elencate al comma 1, quale che sia il loro valore
economico, resta comunque disciplinata dalle disposizioni al riguardo
dettate dal Codice. I limiti di valore indicati al comma 1 non
costituiscono in nessun caso parametri, neppure presuntivi, per
l'accertamento dell'interesse storico o artistico delle cose
contemplate nel medesimo comma.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 15 maggio 2009

Il Ministro per i beni e le attivita' culturali: Bondi

Il Ministro dell'interno: Maroni

Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 2009
Ufficio di controllo preventivo Ministeri dei servizi alla persona e
dei beni culturali registro n. 5, foglio n. 228



 
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