Cass. Sez. III n. 20434 del 15 maggio 2009 (Cc. 18 mar. 2009)
Pres. De Maio Est. Amoresano Ric. Ceradini ed altri
Polizia Giudiziaria. Fonte confidenziale anonima
Se la notitia criminis è costituita da una fonte confidenziale anonima, il decreto di perquisizione e sequestro, fondato esclusivamente su di essa, è nullo. Infatti la denuncia confidenziale o anonima, che non è inseribile negli atti e non è utilizzabile, non può qualificarsi notizia di reato idonea a dare inizio alle indagini preliminari, cosicché l’accusa non può procedere a perquisizioni, sequestri ed intercettazioni telefoniche. trattandosi di atti che implicano e presuppongono l’esistenza di indizi dì reità (fattispecie in tema di caccia).
file pdf