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Edizione 2009-2010
pagine XVI- 542

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Tutela Consumatori
[ Tutela Consumatori ]

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Giurisp.Penale Cass.: Alimenti. Prodotti ittici
Inserito il 26/04/09 da God

Alimenti
Cass. Sez. III Sent. 2121 del 20 gennaio 2009 (Ud. 3 dic. 2008)
Pres. De Maio Est. Amoroso Ric. Brivio.
Alimenti. Prodotti ittici

In tema di igiene degli alimenti con particolare riguardo ai prodotti della pesca, l'esistenza di controlli pubblici, sia pure sistematici, finalizzati a garantire l'igienità delle operazioni di cattura e di successiva commercializzazione, non sottrae i commercianti al generale dovere di porre in essere ogni opportuna precauzione idonea ad evitare l'immissione sul mercato di prodotti dannosi o, comunque, non conformi a legge.(Fattispecie, relativa al reato di cui all'art. 5 lett. d), L. n. 283 del 1962, di messa in vendita di due pesci, della specie "coda di rospo", invasi da parassiti).


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 03/12/2008
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 2514
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - N. 27478/2008
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Brivio Giordano, n. Rovagnate il 15.1.1952;
avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo del 22 marzo 2008;
Udita la relazione fatta in pubblica udienza dal Consigliere Dott. Amoroso Giovanni;
Udito il P.M. in persona del S. Procuratore Generale Dott. Izzo Gioacchino, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito l'avv. Rendina Simona per l'imputato che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
La Corte osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Brivio Giordano e Bazzoni Emilio erano imputati del reato p. e p. dalla L. n. 283 del 1962, art. 5, lett. d), perché vendevano sostanze alimentari (coda di rospo) invase da parassiti, in particolare per la presenza di anisakis (fatto accertato in Bergamo il 23 febbraio 2005).
Con decreto del 9 agosto 2006 il g.i.p. disponeva la citazione a giudizio, a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, dei prevenuti Bazzoni Emilio e Brivio Giordano per rispondere del reato suddetto.
Regolarmente costituite le parti ed ammessi i mezzi di prova alla prima udienza dibattimentale del 19 settembre 2007, il processo veniva istruito alla successiva udienza del 14 marzo 2008 mediante l'esame del veterinario della ASL di Bergamo Bonetti Sergio e del consulente di parte Di Falco Giovanni, nonché con l'esame degli imputati e con l'acquisizione di documentazione.
Il Tribunale di Bergamo con sentenza del 22 marzo 2008 dichiarava l'imputato Brivio Giordano colpevole del reato a lui ascritto e, concesse le attenuanti generiche, lo condannava alla pena di Euro cinquemila, di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali con il beneficio della pena sospesa e non menzione della condanna. Assolveva Bazzoni Emilio dalla stessa condotta perché il fatto non costituisce reato.
2. Avverso questa pronuncia l'imputato Brivio G. propone ricorso per cassazione con un unico articolato motivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è articolato in un motivo con cui il ricorrente lamenta essenzialmente che nella specie non potesse parlarsi di "infestazione" di parassiti perché non c'era una presenza massiva di anisakis. Infatti la presenza di parassiti era stata rilevata solo in due pesci e comunque non poteva dirsi massiva.
2. Il ricorso è infondato.
C'è da considerare che la L. 30 aprile 1962, n. 283, art. 5, comma 1, lett. d), prevede che è vietato impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo, sostanze alimentari insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive, ovvero sottoposte a lavorazioni o trattamenti diretti a mascherare un preesistente stato di alterazione.
Correttamente il tribunale ha considerato che l'ampia formulazione della prescrizione comprende anche l'ipotesi della messa in vendita di due pesci invasi da parassiti, da considerarsi in stato di alterazioni e altamente nocivi perché idonei a trasmettere all'uomo e che può provocare gravi forme di parassitosi.
Nella specie il veterinario che aveva effettuato il controllo del pesce in vendita nel supermercato "Comprabene" ha provveduto ad esaminare alcune code di rospo (una fornitura del complessivo peso di 9 kg). Il controllo del primo pesce rivelava la presenza di tre larve di anisakis. Il veterinario quindi passava ad esaminare un secondo pesce che pure rivelava la presenza del parassita. A questo punto il veterinario desisteva dal controllare gli altri pesci. Quindi anche se limitato solo a due pesci il controllo aveva dato un esito inequivocabile: i due pesci controllati erano entrambi invasi da parassiti. E tanto bastava per ritenere integrata la condotta materiale del contestato reato.
Deve altresì considerarsi - come correttamente ha ritenuto l'impugnata sentenza - che anche un'invasione non massiva di parassiti rende il pesce alterato e nocivo e quindi integra la condotta materiale del contestato reato.
Quanto al tipo di controllo che radica la colpa l'impugnata sentenza correttamente afferma che su ogni operatore ittico grava l'obbligo di un accurato esame di ogni specie ittica per assicurare la certa assenza di parassiti. È vero che non si può esigere un controllo tale da rendere il prodotto ittico non più utilizzabile per la vendita; ma in ogni caso occorre quanto meno un controllo a campione per escludere la ragionevole possibilità di parassiti all'interno di una stessa partita di pesce.
Questa Corte (Cass., sez. 3^, 7 febbraio 2003 - 1 aprile 2003, n. 15185) ha affermato in proposito che in tema di disciplina igienica degli alimenti, con particolare riguardo ai prodotti della pesca, l'esistenza di controlli pubblici, sia pure sistematici, finalizzati a garantire l'igienità delle operazioni di cattura e di successiva commercializzazione dei suddetti prodotti, non sottrae i commercianti al generale dovere di porre in essere ogni opportuna precauzione idonea ad evitare l'immissione sul mercato di prodotti dannosi o, comunque, non conformi a legge, (nella specie si trattava proprio di vendita di pesci invasi da parassiti).
3. Pertanto il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2008.
Depositato in cancelleria il 20 gennaio 2009

 
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