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pagine XVI- 542

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Giurisp.Penale Cass.: Protezione civile. Rovina edifici
Inserito il 30/06/08 da God

Protezione Civile
Relazioni Penali della Corte di Cassazione n. 1007-2003

REATI CONTRO L'INCOLUMITA' PUBBLICA - CONTRAVVENZIONI - OMISSIONE DI LAVORI IN EDIFICI O ALTRE COSTRUZIONI CHE MINACCIANO ROVINA -
Reato proprio - Configurabilita' a carico del locatario di appartamento in costruzione che minaccia rovina - Orientamenti di giurisprudenza.


Testo del Documento
Rel. n. 7/03 Roma, 7 febbraio 2003
OGGETTO: 599019 Reati contro l'incolumita' pubblica -
Contravvenzioni - Omissione di lavori in edifici o altre costruzioni
che minacciano rovina - Reato proprio - Configurabilita' a carico
del locatario di appartamento in costruzione che minaccia rovina -
Orientamenti di giurisprudenza.
RIF. NORM.: cod. pen. art. 677; cod. civ. artt. 1576, 1583.
Con sentenza n. 852, deliberata nell'udienza pubblica del 5 novembre
2002 (depositata il 12 dicembre 2002 con il n. di raccolta generale
41709, rv. 222950), la 1a sezione penale di questa Corte suprema
(Pres. Fabbri, Rel. Campo, ric. Vommaro) ha enunciato il principio
di diritto che questo Ufficio ha cosi' massimato:
La fattispecie prevista dall'art. 677 cod. pen. (omissione di lavori
in edifici o costruzioni che minacciano rovina) configura un reato
proprio che puo' essere commesso soltanto dal proprietario
dell'edificio o dal non proprietario che, per legge o per
convenzione, sia obbligato alla conservazione o alla vigilanza del
medesimo.
Ne consegue che il conduttore dell'appartamento sito nell'edificio
non e' destinatario, in quanto tale, del precetto di cui al citato
articolo, atteso che, a norma dell'art. 1576 cod. civ., tutte le
riparazioni necessarie per il mantenimento della cosa locata sono a
carico del locatore e non gia' del conduttore e che costui ha solo
l'onere, secondo quanto dispone l'art. 1583 stesso codice, di non
opporsi alla loro esecuzione.
Tale principio trova, nella giurisprudenza di legittimita', un
lontano precedente in sez. 1a, 1 giugno 1981 n. 7197, Pedrotti, rv.
149848, mentre tutte le altre decisioni rinvenute al riguardo
risultano diverse.
Difatti, mentre una risalente decisione (sez. 3a, 27 ottobre 1961 n.
2646, Lucarelli, rv. 098703) aveva escluso che potesse addebitarsi
una condotta penalmente rilevante al proprietario di un immobile
urbano trovatosi nell'impossibilita' di eseguire i lavori necessari
a rimuovere il pericolo anzidetto (nella specie, sostituzione di una
trave) a causa della opposizione degli inquilini, avendo questi
preteso, come condizione del loro assenso, che unitamente agli
stessi lavori ne venissero eseguiti altri (nella specie,
sostituzione della pavimentazione), non necessari al fine anzidetto,
successive sentenze, in modo piu' esplicito, hanno ritenuto che
l'obbligo giuridico di rimuovere il pericolo derivante dalla
minacciante rovina di un edificio o altra costruzione grava anche
sul conduttore. Costui detiene infatti il bene nel proprio
interesse, con l'obbligo di provvedere alla piccola manutenzione e
con la facolta' di eseguirvi comunque le riparazioni urgenti,
dandone contemporaneamente avviso al locatore, sicche' e' tenuto ad
attivarsi, anche in luogo del proprietario, e sia pure nei limiti in
cui le leggi civili gli consentono un autonomo potere di intervento,
per la eliminazione di situazioni che possano, almeno
potenzialmente, causare la violazione del principio del neminem
laedere (sez. 1a, 22 gennaio 1997 n. 1437, Morriello, rv. 206920, in
termini e, pressoche' identicamente, sez. 1a, 24 novembre 1987 n.
5268, Guariglia, rv. 178272, sul rilievo che grava sul locatario
l'obbligo di attivarsi al fine di impedire un evento di danno o di
pericolo e, in particolare, quello di sgombero di un immobile,
disposto per minaccia di rovina)
Infine, sez. 1a, 5 ottobre 1992 n. 10844, Battistini, rv. 192866,
premesso che "ai fini della configurabilita' della responsabilita'
per l'omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano
rovina, il contratto di locazione finanziaria (contratto cosiddetto
di leasing) non e' assoggettabile alla disciplina dettata per la
locazione", ha ritenuto "efficace la clausola contrattuale che
prevede il trasferimento a carico del conduttore della manutenzione
non ordinaria della cosa, inserita in tale contratto, nella ipotesi
che essa non sia stata oggetto di specifica approvazione ai sensi
del disposto dell'art. 1341, comma secondo, c.c., non costituendo
tale pattuizione predisposta dal locatore una ingiustificata
limitazione della sua responsabilita', in contrasto con la
disposizione dell'art. 1576 dello stesso codice"; conseguentemente,
ha affermato che il proprietario il quale ometta di provvedere alle
opere necessarie per evitare il pericolo di rovina dell'edificio e',
in tal caso, esente da responsabilita' penale ex art. 677 c.p., la
quale grava, invece, sul conduttore.
Redattore: Gioacchino Romeo
Il vice direttore
(Giovanni Canzio)

 
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