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pagine XVI- 542

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Legisl. Nazionale: Protezione civile. Incendi
Inserito il 14/06/08 da God

Protezione Civile
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 giugno 2008
Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza dovuto alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione in atto nei territori delle regioni dell'Italia centro-meridionale. (Ordinanza n. 3680).
(GU n. 137 del 13-6-2008 )


              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
20 dicembre 2001, recante «Linee guida in materia di predisposizione
dei Piani regionali per il contrasto agli incendi boschivi»;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del
22 ottobre 2004, recante: «Indirizzi in materia di protezione civile
in relazione all'attivita' contrattuale riguardante gli appalti
pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo
comunitario»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
24 luglio 2007, recante «Dichiarazione dell'eccezionale rischio di
compromissione degli interessi primari a causa del propagarsi di
incendi su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'art. 3,
comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con
modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
27 luglio 2007, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in
relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e
fenomeni di combustione nei territori delle regioni dell'Italia
centromeridionale»;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del
1° giugno 2007;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3606 del 28 agosto 2007 e n. 3624 del 22 ottobre 2007;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
1° aprile 2008, recante «Proroga dello stato di emergenza in
relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e
fenomeni di combustione nei territori delle regioni dell'Italia
centro-meridionale» fino al 30 settembre 2008;
Considerato che il suddetto decreto di proroga si e' reso
necessario al fine di portare a termine le attivita' e gli
adempimenti previsti dalle ordinanze di protezione civile n. 3606 e
n. 3624 del 2007, tra cui, in particolare, l'attivita' di istruttoria
finalizzata alla puntuale ricognizione e quantificazione dei danni
subiti, l'ultimazione delle procedure volte all'accatastamento delle
aree percorse dal fuoco nonche' il completamento dei piani comunali
di emergenza;
Visto l'Accordo quadro del 16 aprile 2008 tra il Ministro
dell'interno ed il Ministro per le politiche agricole, alimentari e
forestali per la lotta attiva agli incendi boschivi;
Considerato, inoltre, l'approssimarsi della prossima campagna AIB e
tenuto conto delle previsioni meteo-climatiche che inducono a
ritenere che i fenomeni di combustione, anche per la prossima
stagione estiva, potranno nuovamente interessare tutto il territorio
delle regioni dell'Italia centro-meridionale;
Ravvisata pertanto la necessita' di adottare per le regioni del
centro sud misure di carattere straordinario ed urgente finalizzate,
in costanza della situazione di emergenza in rassegna, ad una
gestione maggiormente incisiva volta ad implementare l'attivita' di
prevenzione e di contrasto agli incendi boschivi;
Acquisita l'intesa delle regioni interessate;
Sentiti i Ministeri dell'interno, delle politiche agricole,
alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:

Art. 1.
1. I soggetti attuatori di cui alla OPCM 3606/2007 e i Presidenti
delle regioni, od i loro delegati di cui alla OPCM 3624/2007, tenuto
conto dei dati contenuti nel sistema informativo della montagna
(SIM), o comunque disponibili nei sistemi regionali, relativi alle
aree percorse dal fuoco sino all'annualita' 2007 compresa, che
consentono l'individuazione in via definitiva dei comuni colpiti
dagli incendi fino al suddetto periodo, verificano, dandone pronta
comunicazione al Commissario delegato entro il 23 giugno 2008, che
tutti i comuni cosi' individuati abbiano approvato in via definitiva,
ai sensi dell'art. 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353, l'elenco
delle particelle percorse dal fuoco relative ad almeno un incendio.
2. Allo scopo di pervenire tempestivamente all'aggiornamento
completo del catasto delle aree percorse dal fuoco, i soggetti di cui
al comma 1 provvedono a diffidare i comuni a completare
l'accatastamento sulla base di tutti i dati disponibili nel SIM o nei
sistemi regionali, con l'approvazione degli elenchi in via
definitiva, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge
n. 353/2000, entro e non oltre il 30 giugno 2008.
3. In caso di inerzia da parte dei comuni rispetto agli adempimenti
di cui al comma 1, i soggetti attuatori ed i Presidenti delle regioni
provvedono direttamente, in via sostitutiva, e con oneri a carico dei
comuni stessi, ad approvare con proprio atto, valido ai sensi e per
gli effetti dell'art. 10 della legge n. 353/2000, l'elenco definitivo
delle superfici percorse dal fuoco, avvalendosi anche dei funzionari
comunali responsabili dei settori tecnici per la cura dell'iter
amministrativo previsto dalla normativa vigente in materia.
4. Il Commissario delegato provvede a dare ampia diffusione,
attraverso i mezzi e gli strumenti che riterra' opportuni,
dell'elenco dei comuni che non provvedono agli adempimenti loro
prescritti nei termini previsti dal presente articolo.


                               Art. 2.
1. Le prefetture - uffici territoriali del Governo in relazione
alla OPCM 3606/2007, e i Presidenti delle regioni, o i loro delegati
per l'attuazione dell'ordinanza 3624/2007, verificano, dandone pronta
comunicazione al Commissario delegato entro il 23 giugno 2008, che
tutti i comuni abbiano predisposto i piani comunali di emergenza
almeno speditivi, che tengano conto prioritariamente delle strutture
maggiormente sensibili esposte agli incendi di interfaccia, in
conformita' alle prescrizioni contenute nel «manuale operativo per la
predisposizione di un piano comunale o intercomunale di emergenza»,
di cui ai decreti del Commissario delegato del 7 settembre 2007 e del
22 novembre 2007, ed alle linee guida regionali laddove esistenti.
2. Le prefetture - uffici territoriali del Governo in relazione
alla OPCM 3606/2007, e i Presidenti delle regioni, o i loro delegati
per l'attuazione dell'ordinanza n. 3624/2007, provvedono, in
particolare, ad accertare che il piano contenga, quali elementi
speditivi essenziali, la definizione delle aree urbane a rischio di
incendio di interfaccia, nonche' l'individuazione della struttura di
risposta comunale e l'organizzazione del modello di intervento
articolato nelle diverse fasi operative indicate nel manuale.
3. Il potere sostitutivo di cui all'art. 1 delle ordinanze di
protezione civile n. 3606/2007 e n. 3624/2007, inerente
all'elaborazione dei piani comunali di emergenza, permane in capo ai
soggetti individuati dal predetto art. 1 fino al 30 giugno 2008.
Qualora allo scadere del predetto termine permangono situazioni di
inadempienza dei comuni rispetto all'espletamento degli adempimenti
sopra richiamati, i sindaci dei comuni medesimi, in qualita' di
autorita' di protezione civile ai sensi dell'art. 15 della legge n.
225/1992, sono responsabili della mancata predisposizione della
pianificazione di emergenza, cosi' come previsto dall'art. 108 del
decreto legislativo n. 112/1998, ed i comuni medesimi sono esclusi
dall'accesso dei contributi previsti dall'art. 5 della presente
ordinanza.
4. Allo scopo di garantire l'adeguato supporto tecnico-conoscitivo
ai sindaci nella elaborazione dei piani di emergenza, le prefetture -
uffici territoriali del Governo ed i Presidenti delle regioni, od i
loro delegati, assicurano la propria collaborazione fino alla
cessazione dello stato di emergenza attraverso i gruppi di supporto
provinciali di cui ai citati decreti del Commissario delegato.
5. Il Commissario delegato provvede a dare ampia diffusione,
attraverso i mezzi e gli strumenti che riterra' opportuni,
dell'elenco dei comuni che non provvedono agli adempimenti loro
prescritti nei termini previsti dal presente articolo.


                               Art. 3.
1. Al fine di pervenire tempestivamente alla corretta ricognizione
e quantificazione dei contributi previsti dalle ordinanze di
protezione civile n. 3606 e n. 3624 del 2007, i soggetti attuatori
ovvero i Presidenti delle regioni ivi indicati, od i loro delegati,
dovranno completare l'istruttoria delle richieste pervenute secondo
le disposizioni commissariali gia' impartite, dando comunicazione a
pena di decadenza dei relativi esiti al Commissario delegato entro
dieci giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
presente ordinanza, per consentire la tempestiva erogazione delle
risorse rese disponibili per l'emergenza.


                               Art. 4.
1. Allo scopo di garantire un efficiente sistema di coordinamento
degli interventi di protezione civile, le regioni di cui alle
ordinanze di protezione civile n. 3606 e n. 3624 del 2007 sono tenute
ad assicurare la piena funzionalita' delle Sale operative unificate
permanenti regionali (SOUP) di cui all'art. 7 della legge n.
353/2000, con la presenza, laddove non gia' organizzate in tal senso,
di rappresentanti di Vigili del fuoco, del Corpo forestale statale e
regionale e delle Forze di polizia, nonche', ove necessario, delle
altre componenti e strutture operative del sistema di protezione
civile di cui agli articoli 6 e 11 della legge n. 225/1992. Per le
medesime finalita' le regioni provvedono altresi' a garantire un
costante collegamento tra le sopra menzionate sale operative
unificate permanenti regionali (SOUP) e le sale operative regionali
di protezione civile, laddove non gia' integrate, nonche' il
necessario e permanente raccordo con il Centro operativo aereo
unificato (COAU) e la sala situazioni Italia del Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai
fini, rispettivamente, della richiesta di concorso aereo e del
costante aggiornamento sulla situazione a livello regionale delle
emergenze derivanti dagli incendi di interfaccia.
2. Entro il 15 giugno 2008 le regioni provvedono a trasmettere al
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei Ministri una relazione informativa in ordine agli adempimenti
posti in essere ai sensi del comma 1, recante, in particolare,
l'indicazione della sede, del responsabile, della composizione ed i
recapiti delle SOUP.


                               Art. 5.
1. Al fine di dare attuazione e rendere operative le pianificazioni
di emergenza adottate ai sensi dell'art. 2, nonche' di garantire
l'aggiornamento costante dei catasti delle aree percorse dal fuoco,
le regioni sono autorizzate a riconoscere, a titolo di contributo, in
deroga alla legge n. 353/2000, una somma da individuare tra le
risorse del fondo di cui alla medesima legge n. 353/2000 ovvero tra
altre risorse che le regioni intendono rendere all'uopo disponibili,
a favore dei comuni che abbiano provveduto all'elaborazione dei piani
comunali di emergenza, nonche' all'accatastamento delle aree percorse
dal fuoco entro i termini gia' indicati dalle ordinanze di cui in
premessa, ovvero che provvedano alla suddetta elaborazione nei tempi
di cui alla presente ordinanza.
2. Le regioni sono altresi' autorizzate a rendere disponibili
ulteriori risorse proprie ai fini del riconoscimento dei contributi
per i danni subiti, ai sensi delle ordinanze di protezione civile n.
3606 e n. 3624 del 2007.


                               Art. 6.
1. Il Ministro dell'interno ed il Ministro per le politiche
agricole, alimentari e forestali, dovranno provvedere ad informare
adeguatamente le regioni circa i contenuti dell'Accordo quadro
sottoscritto in data 16 aprile 2008 dai medesimi Dicasteri in materia
di incendi boschivi, allo scopo di favorire, compatibilmente con gli
ordinamenti regionali e nell'ambito della pianificazione regionale
nella lotta attiva agli incendi boschivi, l'uniformita' e
l'ottimizzazione delle procedure operative di intervento nelle
attivita' di contrasto a terra degli incendi mediante la
sottoscrizione, da parte delle stesse regioni, delle convenzioni
previste dall'art. 7 della legge n. 353/2000.


                               Art. 7.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
protezione civile rimane estranea ad ogni rapporto contrattuale posto
in essere in applicazione della presente ordinanza.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 5 giugno 2008

Il Presidente: Berlusconi



 
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