ACQUE PIOVANE CONTAMINATE

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ecoacque
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ACQUE PIOVANE CONTAMINATE

Messaggio da ecoacque »

Cass. Sez. III n. 30261 del 3 agosto 2021 (UP 13 apr 2021)
Pres. Ramacci Est. Gentili Ric. Patriarca
Acque. "Acque piovane contaminate"

Esulano dalla nozione di acque meteoriche o di prima pioggia le acque piovane che, una volta cadute per terra ed oggetto di convogliamento anche per effetto della naturale pendenza del terreno, siano entrate in contatto con sostanze o materiali inquinanti giacenti sulla superficie del terreno in quanto frutto del processo produttivo in corso presso lo stabilimento ove le acque meteoriche sono raccolte; in tale caso, infatti, ma solo in tal caso, dette acque debbono essere qualificate come reflui industriali ai sensi dell’art. 74, comma 1, lettera h), del dlgs n. 152 del 2006, e, pertanto, il loro indiscriminato convogliamento verso il corpo recettore, in assenza di un loro preventivo trattamento volto alla purificazione dagli agenti inquinanti, integra gli estremi del reato di cui all’art. 137 del dlgs n. 152 del 2006.

Un'altro strabiliante capovolgimento della Cassazione penale, sulle acque meteoriche di dilavamento (AMD), con il quale i magistrati introducono un nuovo fantasioso termine, non contemplato dal TUA ossia quello di acque "piovane contaminate", termine che scavalca quello, all'uopo, definito dal legislatore nazionale ossia quello di acque di prima pioggia, di cui all'art. 113 del TUA, che disciplina, specificatamente, tutte le AMD. La nuova sentenza, invero, farebbe rientrare dette acque piovane nella classificazione di acque reflue industriali che, per stessa normale definizione (art. 74, c.1, lett. h, del TUA), il legislatore nazionale le aveva classificate, invece, diverse da esse.

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Re: ACQUE PIOVANE CONTAMINATE

Messaggio da mathieu »

Perdona Luigi,
ma definizioni a parte, se le acque piovane vengono (ad esempio) a contatto con dei rifiuti, ovviamente non è più sufficiente trattarne solo i primi 5 mm, ma è necessario prevedere il trattativo dell'intero volume di pioggia.
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ecoacque
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Re: ACQUE PIOVANE CONTAMINATE

Messaggio da ecoacque »

Le definizioni, Mathieu, servono per avere un discrimen giuridico fra le semplici acque meteoriche di dilavamento da quelle meteoriche che, durante la precipitazione, su aree esterne impermeabili, possono dilavare sostanze pericolose ovvero ambientalemnte pregiudiziovoli (come nell'esempio da Te citato) e che, pertanto, devono essere convogliare ed opportunamente trattare in sistemi di trattamento e depurazione appropriati (cd acque di prima pioggia).

Orbene, le Regioni, ai sensi dell'art. 113 del TUA, dovrebbero aver definito "quantitativamente", per evento piovoso, quale frazione, d'altezza di precipitazione, debba intendersi per acque di prima pioggia.

Ciò detto, solo così si avrebbe un volume definito da trattare e, mediante analisi chemiofisiche, anche una qualità certa delle stesse ossia solo così si avrebbero quei dati sufficienti e necessari per progettare l'impianto di trattamento appropriato capace, cioè, di restituire un effluente in conformità con i limiti di accettabilità previsti per il corpo ricettore finale. Questi i casi, previsti dalla legge, che i regolamenti regionali dovevano disciplinare.

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Re: ACQUE PIOVANE CONTAMINATE

Messaggio da mathieu »

hmm...non è proprio così, almeno non in dottrina e giurisprudenza.

acque meteoriche che piovono su piazzali dove vengono condotte lavorazioni, etc. etc. vengono suddivise in prime (5 mm o 15 min) e seconde piogge.
le prime, una volta scolmate, vengono opportunamente trattate, monitorate e scaricate; le seconde, in funzione della Regione in cui ci si trova, subiscono destini diversi, ma alla fine si ricongiungono alle prime piogge trattate nella maggior parte dei casi.

Altro discorso riguarda le precipitazioni che vengono a contatto con i rifiuti (es. cumuli di rottami ferrosi non coperti). In quel caso le acque non "dilavano" un bel niente, perché il cumulo di rottami lì era e lì rimane ed il limitarsi a trattare i soli primi 5 mm potrebbe essere assolutamente insufficiente per garantire limiti allo scarico anche sui volumi successivi.

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ecoacque
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Re: ACQUE PIOVANE CONTAMINATE

Messaggio da ecoacque »

In dottrina e giurisdprudenza, per ciò che attiene ed afferisce alle AMD, di cui al dispositivo dell'art. 113 del TUA , esistono solo due tipologie che si differenziano dalle AMD ossia dalle semplici immissioni idriche, e che le Regioni devono od hanno dovuto disciplinare:

1. Le acque meteoriche di dilavamento provenienti da da reti fognarie separate, in quanto scarichi di acque reflue urbane, ai sensi dell'art. 74, c. 1, lettera i) del TUA;
2. Le acque di prima pioggia in quanto dilavanti sostanze pericolose e/o ambientalmente pregiudizievoli.

I casi delle non definite "acque di seconda pioggia" (o meglio delle a. successive a quelle di prima pioggia), in quanto semplici AMD (diverse da quelle di cui ai casi 1. e 2.), sono disciplinati ai sensi dell'art. 113, c.1 lettera b del TUA, per i quali le Regioni possono richiedere la sottoposizione a particolari prescrizioni (compresa l'autorizzazione all'immissione stessa).

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Ultima modifica di ecoacque il 20 ottobre 2021, 18:44, modificato 1 volta in totale.
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