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Spostamento rifiuti interno all'azienda

Inviato: 7 luglio 2021, 15:28
da otellos
Buonasera,
nella mia azienda abbiamo l'esigenza di spostare i rifiuti (alcuni pericolosi) dall'area in cui vengono prodotti ad un'altra area destinata a deposito temporaneo in attesa dello smaltimento.
Tra le due aree passa una strada pubblica a servizio della zona artigianale.
Pongo i seguenti quesiti:
- per poter effettuare lo spostamento dei rifiuti con nostri mezzi aziendali occorre l'Iscrizione semplificata all'Albo Nazionale Gestori Ambientali o è possibile effettuare lo spostamento senza alcuna autorizzazione?
- i mezzi utilizzati devono avere caratteristiche particolari?
- quali sono le prescrizioni da rispettare per poter effettuare lo spostamento con i nostri mezzi?

Grazie

Re: Spostamento rifiuti interno all'azienda

Inviato: 10 agosto 2021, 9:13
da marco_f
"nella mia azienda abbiamo l'esigenza di spostare i rifiuti (alcuni pericolosi) dall'area in cui vengono prodotti ad un'altra area destinata a deposito temporaneo in attesa dello smaltimento.
Tra le due aree passa una strada pubblica a servizio della zona artigianale."
Immagino cambi pure il numero civico se non la via diventando, formalmente, un'altra unità locale se esiste attività produttiva
In quel caso corre il rischio avere persino l'obbligo di due registri C/S rifiuti diversi fermo restando il divieto di miscelazione.
In ogni caso il trasporto su pubblica via di rifiuti speciali pericolosi, e non, è oggetto alle autorizzazioni (Cat. 4 e 5) con mezzi omologati, periziati e registrati all'albo.
MA
La Corte di Cassazione, con la sentenza 8498/2021, ha ribadito l'evoluzione delle giurisprudenza, in forza della quale "il deposito temporaneo dei rifiuti può essere effettuato anche nei luoghi, a disposizione della stessa impresa, contigui e funzionalmente collegati al luogo di produzione".

Il “collegamento funzionale” sussiste non solo quando l’area utilizzata per il deposito sia contigua all’area di produzione del rifiuto ma anche quando l’area, a tal fine utilizzata, pecca di una sua autonoma utilizzazione in concreto diversa da quella accertata dovendo essere dotato di tutti i presidi.
Significa che il deposito temporaneo dei rifiuti può essere effettuato anche in un luogo che si trovi a una certa distanza dall’impianto di produzione, purché collegato funzionalmente a quest’ultimo, pertanto non è ammesso un deposito in un sito distante numerosi chilometri dall’impianto di produzione seppur di proprietà della stessa attività che ha prodotto il rifiuto.

Se dovete solo attraversare la strada, e dall'altra parte non c'è un impianto di produzione rifiuti (potrebbero contestarvi la non osservanza del divieto di miscelazione tra due potenziali unità locali...) potreste avere il "collegamento funzionale" senza troppi problemi di trasporto.
(per massimo scrupolo dovreste avere un mezzo omologato e registrato)