procedura artt. 212-188 in relaz. 256 TUA

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Civich
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procedura artt. 212-188 in relaz. 256 TUA

Messaggio da Civich »

Buongiorno a tutti, mi scuso se ripeto argomenti già trattati, ma non trovo le risposte che mi servono...
Caso: trasporto illecito di rifiuti raccolti da azienda (ad es. carrozzeria) da soggetto non iscritto all'apposito Albo Nazionale, vengono denunciati il trasportatore ex art 212 ed il carrozziere ex art 188 TUA.
1° quesito: relativamente al veicolo, come si conciliano gli strumenti del sequestro preventivo 321 cpp finalizzato alla confisca obbligatoria, il fermo amm.vo art. 260ter TUA e l'eventuale confisca di veicolo utilizzato per commettere reato art 213 c.4 cds? in considerazione che se il reato viene depenalizzato con la procedura art 318bis e ss., non ci sarà la sentenza di condanna e quindi nemmeno la confisca prevista dall'art. 260ter...
2° questito: i rifiuti è opportuno sequestrarli, perchè fonti di prova? (ad es. riportano tracce riconducibili alla provenienza)
3° quesito: in questo caso ci sono 2 indagati per reati differenti relativamente agli stessi rifiuti ed entrambi possono accedere alla procedura estintiva ex art. 318bis, ma il verbale di prescrizione asseverata è unico per entrambi quindi con una sola sanzione amm.va o sono due distinti per cui doppia sanzione?
Grazie
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esco
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Re: procedura artt. 212-188 in relaz. 256 TUA

Messaggio da esco »

A me sembra un reato in concorso/associazione tra più soggetti. In casi analoghi ho visto sempre eseguire il sequestro dei rifiuti: con motivata richiesta di dissequestro la Procura, sentita la PG, può sempre autorizzare il dissequestro.
simone.19
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Re: procedura artt. 212-188 in relaz. 256 TUA

Messaggio da simone.19 »

Provo a risponderti io.
1. Per quanto riguarda il sequestro, dal punto di vista operativo non mi farei molti problemi: ricevuta la convalida non ti dovrai più interessare del veicolo e il difensore dell'indagato si occuperà di tutte le incombenze successive. E' chiaro che se non ci sarà una sentenza di condanna il mezzo non verrà confiscato, però ti ricordo che al momento dell'accertamento il sequestro è dovuto, se non altro per togliere la disponibilità del mezzo a chi in modo abituale e generalmente a fini di lucro, gestisce illecitamente rifiuti. Il fine del sequestro ai sensi dell'art. 321 c.p.p. è proprio quello di evitare che il reato venga portato a conseguenze ulteriori. Applicare le procedure previste dall'art. 318 bis e ss. non significa necessariamente che la procedura si concluderà in via amministrativa: il responsabile potrebbe non ottemperare le prescrizioni, oppure non pagare la (salatissima) sanzione, ritenendo più conveniente affrontare il processo, che paradossalmente potrebbe concludersi con l'applicazione di un'ammenda ben più esigua. All'esito negativo della procedura prevista dalla parte VI bis del TUA, la pratica resterà penale e quindi scatterà anche la confisca del mezzo;
2. Sull'opportunità di sequestrare i rifiuti, io mi confronterei telefonicamente con il PM e valuterei la situazione concreta. Tieni conto che avviando le procedure 318 e ss. l'indagato dovrà materialmente disporne (es. per effettuare eventuali analisi e, naturalmente, per il successivo smaltimento): apporre un vincolo potrebbe complicare e allungare - magari non di poco - le stesse procedure. D'altra parte lasciare nella libera disponibilità di certi soggetti dei rifiuti che erano già destinati ad uno smaltimento illecito non lo trovo molto corretto (ecco, io non mi soffermerei molto sulle necessità probatorie). Una soluzione potrebbe essere quella di lasciare i rifiuti nel mezzo e dare atto nel verbale di sequestro, del preciso contenuto. In ogni caso un confronto con il PM in questo senso lo trovo sensato e non è escluso che la tua Procura di riferimento abbia già una prassi in merito;
3. Su questo punto non ho dubbi, perché i 2 indagati sono in concorso tra loro, quindi dovrai redigere un verbale di prescrizioni unico rivolto ad entrambi e una sanzione amministrativa A CIASCUNO (quindi doppia sanzione).

Saluti.
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