Le "acque meteoriche" sono quelle acque, di cui all'art. 54, c. 1, lett. b, del TUA che, non assorbite, non infiltrate, non intercettate e non evaporate, "di-lavano" le superfici sulle quali corrivano (escluse le aree agricole), indipendentemente dal grado d’impermeabilità di queste ultime e dall’esistenza, o meno, di sistemi di drenaggio (condotte fognarie) rientrando, così aggettivate, nella definizione di "immissione" idrica di cui al successivo art. 113, del TUA, soggette, quindi, solo a particolari prescizioni, ivi comprese la comunicazione o l'eventuale autorizzazione (a. all'immissione).
Tutto ciò premesso, pertanto, tali acque (diverse dalle acque reflue), si configurano alla stessa stregua di acque "non potabili" così come i rifiuti prodotti dagli impianti di trattamento delle stesse possono configurarsi come rifiuti assimilabili a quelli prodotti dagli impianti di potabilizzazione delle acque (a. non potabili) ovvero dalla loro preparazione per un riuso industriale, rientranti, a pieno titolo, nel CODICE CER 190900 ossia, più precisamente:
Rifiuiti solidi prodotti da processi di filtrazione e vaglio primari (grigluiatura): CER 190901;
Fanghi prodotti da processi di chiarificazione dell'acqua (dissabbiatori): CER 190902;
Carbone attivo esausto da processi di filtrazione e chemioadsorbimento; CER 190904;
Liquidi leggeri (di origine idrocarburica) separati nei processi di disoleazione: CER 190999.
Rifiuti da impianti di trattamento acque meteoriche di dilavamento.
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Rifiuti da impianti di trattamento acque meteoriche di dilavamento.
Luigi FANIZZI
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