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Re: CER 020401 recupero mediante trattamento non previsto dal DM5.02.1998

Inviato: 27 marzo 2019, 10:24
da mathieu
Esco, scusami, ho capito solo ora quale è il problema.
Purtroppo è uno dei motivi per i quali la tanto osannata "economia circolare" in Italia è completamente bloccata e gli unici sbocchi sembrano essere discariche ed inceneritori, in barba alle priorità di gestione tanto care alla UE.
Se le autorizzazioni ad impianto mobili (comma 15) nella tua Regione sono di competenza Provinciale (è così, no?) non credo che un parere di Enti sovraordinati possa essere utile; il funzionario che mette la firma avrà sempre la responsabilità dell'atto autorizzativo e quindi sarà sempre lui a decidere se autorizzare o meno quel tipo di trattamento per andare a EoW.
Quindi, se non si riesce a convincere lui, la vedo molto molto difficile.
Eventualmente il passaggio in Regione potrebbe essere utile per capire se eventualmente potrebbero essere loro ad autorizzare l'impianto (la possibilità di adire l'Ente gerarchicamente superiore esiste), ma questo purtroppo dipende molto dal contesto territoriale in cui sei e dalla preparazione e disponibilità dei funzionari con cui devi interfacciarti.
Puoi dirci in che Regione sei?

Re: CER 020401 recupero mediante trattamento non previsto dal DM5.02.1998

Inviato: 27 marzo 2019, 14:57
da esco
mathieu il funzionario dell'Amministrazione provinciale non firmerà: è stato subito chiaro e sincero. Devo anche ringraziare perché ci fa risparmiare l'impegno di consegnare una richiesta di autorizzazione che sarebbe stata bocciata a priori. Rivolgersi in Regione, in questo caso l'Emilia Romagna, mi sembra proprio un tentativo disperato: ma certo si può provare.

Re: CER 020401 recupero mediante trattamento non previsto dal DM5.02.1998

Inviato: 27 marzo 2019, 16:09
da mathieu
Giusto "pour parler" visto che avevo un po' di tempo per pensarci.
Il problema del funzionario della Provincia riguarda l'End of Waste, ovvero la cessazione della qualifica di rifiuto per operazioni non espressamente previste dal DM 5/2/98 o da decreti ministeriali o da direttive UE (sempre per colpa della famigerata sentenza CdS 2018).
In questo caso però, se si vuole mantenere il destino finale in un'operazione R10 (quindi un'operazione in cui entrano rifiuti che vanno a EoW nel momento in cui li depositi al suolo), l'escamotage potrebbe essere quello di:

- Farsi autorizzare in Provincia un impianto mobile che fa un'operazione R12 "scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11" dove entrerebbe il tuo 020401 con C>12 ed uscirebbe un 19xxxx con C<12;
- Farsi autorizzare un R10 in ordinaria (208) dalla Regione o da ARPA (credo siano loro competenti per i 208, no?) limitatamente a quella tipologia e quantitativo di rifiuto.

In questo modo il funzionario provinciale non sarebbe chiamato a stabilire alcun criterio End of Waste (con R12 entra rifiuto, esce rifiuto) ed eventualmente il problema sarebbe spostato a livello regionale dove probabilmente trovi orecchie più disposte a condividere il ragionamento.

A monte di tutto, di che quantitativi stiamo parlando? Davvero il gioco potrebbe non valere la candela.

Re: CER 020401 recupero mediante trattamento non previsto dal DM5.02.1998

Inviato: 27 marzo 2019, 17:47
da esco
mathieu ha scritto: 27 marzo 2019, 16:09...di che quantitativi stiamo parlando? Davvero il gioco potrebbe non valere la candela.
considerando 25.000 t è una opzione alternativa da comparare con l'altra opzione possibile (ripristino in area industriale).

Re: CER 020401 recupero mediante trattamento non previsto dal DM5.02.1998

Inviato: 26 aprile 2019, 11:09
da esco
https://www.fondazionesvilupposostenibi ... direttiva/
Con riferimento alla direttiva 2018/851/UE del 30.05.2018 (che modifica la direttiva 2008/98/CE) in questo articolo dell'8.04.2019 si sostiene: “Ricordando che l’ordinamento italiano attribuisce alle Regioni la competenza di autorizzare il trattamento dei rifiuti e che il caso per caso può essere esercitato solo dall’autorità dotata di questa competenza -conclude Leoni- non si può che giungere alla conclusione che il recepimento del nuovo articolo 6, riportando correttamente il testo della direttiva del 2018, riconosca anche alle Regioni la competenza a rilasciare l’autorizzazione EoW caso per caso, applicando condizioni e criteri europei, in assenza di provvedimenti nazionali o europei”.