Lavaggio aree esterne e immissione

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Cesare

Re: Lavaggio aree esterne e immissione

Messaggio da Cesare »

"Quindi il povero privato <che ha versato> nelle casse del Comune di Trento ad occhio e croce 100 Euro.

E' completamente sbaglato

Cesare-
mathieu
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Re: Lavaggio aree esterne e immissione

Messaggio da mathieu »

Sanzione comminata x violazione art. 232bis c.3 D.Lgs.152/06 e smi.

E, prima che tu inveisca contro lo zelante pizzardone trentino, guarda la riga 6 di questa tabella

http://www.cittametropolitana.mi.it/amb ... fiuti.html
Cesare

Re: Lavaggio aree esterne e immissione

Messaggio da Cesare »

Già, però nella prima riga sta scritto:

Di seguito sono riportate le tipologie di sanzioni in materia di rifuti di competenza dalla Città metropolitana.

Città Metropolitana di Milano, e non T.U.A.; ripeto la mia convinzione: il TUA non si riferisce al privato.

Un saluto, Cesare.
mathieu
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Re: Lavaggio aree esterne e immissione

Messaggio da mathieu »

Cesare ha scritto: 20 dicembre 2018, 8:46 Di seguito sono riportate le tipologie di sanzioni in materia di rifuti di competenza dalla Città metropolitana.

Città Metropolitana di Milano, e non T.U.A.; ripeto la mia convinzione: il TUA non si riferisce al privato.
Eh???
:?: :?: :?:
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ecoacque
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Re: Lavaggio aree esterne e immissione

Messaggio da ecoacque »

D.: "Buongiorno a tutti... si sono lette e continuano a leggersi sentenze più o meno condivisibili su acque meteoriche assimilabili a scarichi industriali...
Ben sapendo che tali fattispecie sono immissioni e non scarichi volevo proporre una discussione sulla casistica di lavaggio (manuale con idropilitrici o macchinari simili) di superfici scoperte e conseguente immissione dei reflui in corpo ricettore (suolo o canale) mediante pozzetto e reticolo recapitante (classico pozzetto a griglia che canalizza le acque bianche dei piazzali)...

Io sono del parere che tale condotta, purché saltuaria, configuri un illecito abbandono di rifiuti liquido e non uno scarico..."

R.: All'art. 113 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. ai fini della prevenzione di rischi idraulici ed ambientali il Legislatore ha demandato alle Regioni, al comma 3, la disciplina e l'attuazione dei casi in cui può essere richiesto che le "immissioni" costituite dalle acque di lavaggio delle aree esterne (diverse dalle acque reflue di qualsiasi tipo e natura inquinante) siano convogliate ed opportunamente trattate in impianti di depurazione per particolari condizioni nelle quali, in relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento da dette superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose ovvero ambientalmente pregiudizievoli (s. inquinanti).

Un saluto caro a tutti

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Ultima modifica di ecoacque il 19 novembre 2019, 17:01, modificato 1 volta in totale.
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Cesare

Re: Lavaggio aree esterne e immissione

Messaggio da Cesare »

Rispondo a Ecoacque:
"... acque meteoriche assimilabili a scarichi industriali... "
Vedi, lo scarico industriale é il massimo scarico possibile, nessuno scarico può essere assimilato al massimo possibile.

Rispondo a Mathieu:
"... sanzioni in materia di rifuti di competenza dalla Città metropolitana..."
Vedi, c'é un errore:
propongo la correzione:
"sanzioni in materia di rifuti di competenza della Città di Trento", ma non valide in altre Città; e non ai sensi del TUA.

Ecoacque fa confusione sulla assimilabilità tra scarichi, Mathieu fa confusione tra rifiuto e maleducazione.

Un saluto, con simpatia, ad entrambi.

Cesare.

P.S. Eco chiamami al 329 06 99 811
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Re: Lavaggio aree esterne e immissione

Messaggio da lore68 »

casistica di lavaggio (manuale con idropilitrici o macchinari simili) di superfici scoperte e conseguente immissione dei reflui in corpo ricettore (suolo o canale) mediante pozzetto e reticolo recapitante (classico pozzetto a griglia che canalizza le acque bianche dei piazzali)...

Io sono del parere che tale condotta, purché saltuaria, configuri un illecito abbandono di rifiuti liquido e non uno scarico..."
sono particolarmente perplesso in tal senso perchè da parecchio tempo che la giurisprudenza orienta la distinzione abbandono rifiuti liquidi/scarico non autorizzato sulla base del "percorso" che fa il "rifiuto liquido": se fluisce in un ricettore (suolo/acque superficiali) tramite un sistema o una condotta stabile è uno scarico e se non sussiste tale sistema stabile è abbandono di rifiuto liquido, per come la vediamo noi e detta molto terra-terra.

Del resto anche la lettera ff comma 1 art. 74 "scarico: qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.

non è perchè una griglia ha una sezione rettangolare e non circolare o ellittica come hanno solitamente i tubi di fognatura che non debba essere considerata un sistema di collettamento stabile eccetera, e d'altronde un lavaggio a lancia in un piazzale è una azione del tutto ascrivibile ad una produzione di reflui.
difatti molte autorizzazioni allo scarico di acque reflue industriali qui in emilia-romagna sono esattamente riferite a stazioni di lavaggio attrezzature che avvengono in piazzale dedicato nel cortile dell'azienda....
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Re: Lavaggio aree esterne e immissione

Messaggio da atena60 »

Riallacciandomi alle considerazioni di lore68, è evidente che le cose sono molto più chiare laddove le Regioni hanno proceduto ad adottare una disciplina “completa” delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne (intendendo con queste “le superfici scolanti costituite dall’insieme di strade, cortili, piazzali, aree di carico e scarico e di ogni altra analoga superficie scoperta”), qualora vi sia il rischio di dilavamento di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.
Se ad esempio – come nel caso concreto prospettato da marcogio85 – la Regione non avesse applicato la suddetta disciplina anche alle attività in cui avviene su aree scoperte il mero deposito temporaneo di rifiuti, ecco che per tali attività tutto si complica un po'...

Per venire alla successiva domanda:
marcogio85 ha scritto:In caso di attività soggetta a AIA potranno essere dedicate ulteriori prescrizioni ma non è un tipo di autorizzazione compresa nell’autorizzazione integrata... giusto...?
Mi sembra veramente strano che – per un impianto assoggettato a AIA – l'istruttoria non abbia preso in considerazione anche le modalità del deposito temporaneo dei rifiuti prodotti, inserendo nel caso particolari prescrizioni anche per quanto riguarda la loro eventuale esposizione agli agenti atmosferici.
Anche per quanto riguarda la Regione Piemonte di cui all'esempio sopra citato, tra l'altro, mi pare che un impianto in AIA sia inserito “a prescindere” tra quelli a cui si applica la disciplina in materia di acque di prima pioggia e lavaggio delle aree esterne.
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Re: Lavaggio aree esterne e immissione

Messaggio da ecoacque »

Le acque meteoriche di dilavamento, diverse dalle acque reflue, che non sono state ancora disciplinate, ai sensi del comma 1 dell'art. 113 del TUA, dalle Regioni, non sono soggette a vincoli e/o prescrizioni derivanti dalla Parte III dello stesso decreto legislativo, stante il fatto che quets'ultimo disciplina gli scarichi e non già le immissioni.

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