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Re: Trasporto abusivo rifiuti non pericolosi - art. 256 comma 1

Inviato: 26 luglio 2018, 11:06
da lele
Cesare ha scritto: 25 luglio 2018, 22:18 Il TUA non si applica ai privati.

Cesare.
In un dibattito tecnico-giuridico, quando si asserisce perentoriamente qualche cosa senza portare alcun argomento al di fuori delle proprie personalissime convinzioni ed elucubrazioni a sostegno delle proprie tesi, risulta un dibattito sterile che non porta da nessuna parte.

Cesare dixit. Punto.

Alberto Sordi nel Marchese del Grillo diceva: io so' io, e voi non siete un ..... : Frown :

per @simone.19
Hai perfettamente ragione. Ancora una volta, i privati che abbandonano rifiuti provenienti dalla propria attività umana e domestica sono soggetti a sanzione amministrativa prevista dal combinato disposto dagli artt. 192-255 del TUA.
Il TUA si applica in pieno ANCHE ai soggetti privati, proprio in forza di quel pronome indefinito "chiunque" che indica il soggetto attivo della violazione, presente diffusamente in diversi articoli sanzionatori.
Come giustamente fai osservare, se il soggetto privato esercita di fatto un'attività imprenditoriale abusiva di gestione di rifiuti, ricade in pieno anche nelle sanzioni penali previste dal TUA, rivesta o meno la qualifica di impresa o ente.
Il fatto che i sequestri preventivi vengano convalidati dopo il giudizio del P.M. e del GIP dimostra che sei nel giusto. Evidentemente gli avvocati difensori non si sono accorti che il TUA non si applica ai soggetti privati......

Dirò di più.
Il privato che da fuoco ai PROPRI rifiuti abbandonati è soggetto direttamente a sanzione penale, in forza dell'art. 256-bis. E risulta cristallina la distinzione fra "chiunque" (quindi tutti, soggetti privati, imprese, enti) ed "imprese/enti" proprio al comma 3 dell'art. 256-bis:
"La pena e' aumentata di un terzo se il delitto di cui al comma 1 e' commesso nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata. Il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata e' responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa; ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231."

Re: Trasporto abusivo rifiuti non pericolosi - art. 256 comma 1

Inviato: 26 luglio 2018, 12:44
da mathieu
Aggiungo che, tra le altre cose, il TUA non si esaurisce nella gestione dei rifiuti.
Il titolo V della Parte IV (bonifiche), altroché se si applica anche ai privati cittadini: consiglio a chi ha dubbi una visitina nel SIN "Bacino Valle del Sacco" dove sono state richieste indagini ambientali ex art. 252 a privati cittadini rientranti nel perimetro del SIN sui terreni di loro proprietà.

Re: Trasporto abusivo rifiuti non pericolosi - art. 256 comma 1

Inviato: 26 luglio 2018, 17:35
da Cesare
Fai confusione tra il delinquente ed il privato cittadino, il privato é equiparabile al domestico (= piccola quantità), lì si parla di quantità industriali.

Non interverrò più in questo post.

Cesare.

Re: Trasporto abusivo rifiuti non pericolosi - art. 256 comma 1

Inviato: 26 luglio 2018, 18:25
da lele
quod erat demonstrandum

Re: Trasporto abusivo rifiuti non pericolosi - art. 256 comma 1

Inviato: 30 luglio 2018, 11:17
da luciexpo
simone.19 ha scritto: 25 luglio 2018, 13:18 ....sono un agente di Polizia Locale del FVG....
Concordo pienamente sia per il sequestro che per l'applicazione del DLG 152 ai privati cittadini..... sempre fatto anch'io. Tra le altre cose il DLG 152 prevede alcune norme che palesemente interessano i privati cittadini... penso al gettito e abbandono di piccoli rifiuti o di rifiuti di prodotti da fumo (art. 232-bis e 232-ter).
Detto questo, tornando al mio quesito iniziale, appurato che in presenza di un reato la PG può sempre procedere al sequestro della cosa pertinente al reato, mi interessava sapere se la norma prevista dall'art. 260 ter era applicabile e se qualcuno aveva già applicato il fermo amministrativo..... capisco che le procure riescono a gestire meglio un sequestro piuttosto che un fermo amministrativo ma, visto che la norma esiste, applicare il fermo amministrativo di 12 mesi "agevola" in qualche modo la PG operante che, così operando, non ha l'obbligo delle 48 ore.
Tra le altre cose ho trovato la sentenza della Corte Suprema di Cassazione n° 24603/15 dove al punto 4.2 viene indicato chiaramente che per il reato di cui all'art. 256 comma 1 del DLG 152 trova applicazione il disposto dell'art. 260-ter ultimo comma che dispone il fermo amministrativo.....

Grazie mille per il contributo!

Re: Trasporto abusivo rifiuti non pericolosi - art. 256 comma 1

Inviato: 30 luglio 2018, 22:41
da Cesare
Mannaggia il '68,

Ma quando hai seqestrato l'utima volta una autovettura, mezzo di trasporto del privato cittadino?

Che cosa trasportava nel suo bagagliaio?

Ti rendi conto di quanto dici?

Scusa Lele, ma non riesco ad ottemperare il tuo C.V.D.

Cesare.

Re: Trasporto abusivo rifiuti non pericolosi - art. 256 comma 1

Inviato: 31 luglio 2018, 8:59
da luciexpo
La discussione parte da tutt'altro!!! Poi il tuo continuo dire che il Decreto Legislativo 152/2006 non si applica ai privati cittadini ha "deviato" la discussione..... poco male comunque.

Per te il privato a si muove solo a "piedi" e in "autovettura" ma ti ricordo che anche un autocarro può essere intestato ad un privato!!!

Per esperienza personale ti posso anche garantire che è pieno di cittadini privati proprietari di autocarri che di fatto svolgono attività.... quella che si chiama l'arte di arrangiarsi!

L'art. 256 comma 1 si applica a ""chiunque effettua una attività....."" quindi tutti concordi per imprese/ditte/società che per natura effettuano un'attività.
Detto questo un privato che "per vivere" svuota cantine e trasporta i rifiuti (che normalmente vengono poi abbandonati al suolo), viene di fatto trattato come una "impresa di fatto".... con denuncia e sequestro. Che ti piaccia o no. E questo non lo dico io ma è giurisprudenza.... tant'è che i sequestri di veicoli che ho fatto per tali accertamenti sono stati sempre convalidati e i procedimenti penali finiti sempre con condanne. Poi per carità... ogni procedimento penale ha la sua storia.... ad iniziare dalla PG che effettua le indagini....... ha il suo giudice..... ed i suoi avvocati!

Quindi, per rispondere alla tua domanda.... si... mi rendo perfettamente conto di quello che dico!!!

Ora te la faccio io una domanda.... le violazioni di cui agli art. 192, 232-bis. e 232-ter (tanto per citarne solo alcuni dei più comuni) si applicano ai privati cittadini???

Una tua risposta può chiarirmi definitivamente se davvero intendi, così come hai sempre sostenuto nei tuoi post, che tutto il Decreto Legislativo 152 non riguarda i privati...... perchè un conto è dire categoricamente che il DLG 152 riguarda solo le "imprese"..... (cosa che chiaramente non condivido!!) e altro conto interpretare che l'art. 256 comma 1 del DLG si applica solo alle "imprese"..... (argomento già trattato in diversi procedimenti dalla Corte di Cassazione ma su cui s può ragionare ed approfondire).

Grazie.

Re: Trasporto abusivo rifiuti non pericolosi - art. 256 comma 1

Inviato: 5 agosto 2018, 18:57
da Cesare
@Luciexpo , hai chiesto:

Ora te la faccio io una domanda.... le violazioni di cui agli art. 192, 232-bis. e 232-ter (tanto per citarne solo alcuni dei più comuni) si applicano ai privati cittadini?

La risposta di Cesare:

192. Divieto di abbandono
1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.
… Omissis
4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.


Il privato non c’entra; il Comune pubblichi una delibera destinata al privato “Vietato abbandonare i rifiuti, anche di piccole dimensioni, su tutto il territorio comunale”.

E’ del tutto chiaro che il 192 non si riferisce al privato, perché al privato non arriva il TUA tramite la Gazzetta Ufficiale mentre al Comune arriva.

232-bis. Rifiuti di prodotti da fumo
(articolo introdotto dall'art. 40, comma 1, legge n. 221 del 2015)

1. I comuni provvedono a installare nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta aggregazione sociale appositi raccoglitori per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo.

2. Al fine di sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive per l’ambiente derivanti dall’abbandono dei mozziconi dei prodotti da fumo, i produttori, in collaborazione con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, attuano campagne di informazione.

3. È vietato l’abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi.

232-ter. Divieto di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni
(articolo introdotto dall'art. 40, comma 1, legge n. 221 del 2015)

1. Al fine di preservare il decoro urbano dei centri abitati e per limitare gli impatti negativi derivanti dalla dispersione incontrollata nell’ambiente di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, è vietato l’abbandono di tali rifiuti sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi.


E’ del tutto chiaro che non è stato vietato fumare al privato.

E’ del tutto chiaro che il 232-bis ed il 232-ter non si riferiscono al privato, che può tranquillamente fumare su tutto il territorio (tranne là dove é vietato fumare da espliciti cartelli) è del tutto chiaro che i 232-bis ed il 232-ter si riferiscono al Comune (Ente territorialmente competente su strade, piazze, intero territorio) che ha l’obbligo di mettere i cartelli di divieto di abbandono dei mozziconi ed i posacenere per raccogliere i mozziconi.

E’ del tutto chiaro che il 152/06 non si riferisce al privato, perché al privato non arriva il TUA tramite la Gazzetta Ufficiale mentre al Comune arriva.

Ti pongo anch'io un quesito:

Come fai a multare il privato se prima non lo hai informato?

Un saluto, Cesare.

Re: Trasporto abusivo rifiuti non pericolosi - art. 256 comma 1

Inviato: 5 agosto 2018, 19:36
da atena60
E' DEL TUTTO CHIARO che hai completamente dimenticato in quale forum stai scrivendo, cioè in un luogo frequentato da un folto gruppo di utenti PROFESSIONISTI che ha la disciplina legislativa in materia di ambiente come proprio pane quotidiano e da un altrettanto folto gruppi di utenti comunque interessati a conoscere come applicare in modo CORRETTO la suddetta Lex-Ambiente.

O forse pensi di essere sulla tua pagina Facebook e quindi di poter pubblicare ogni castroneria che ti passa per la mente, solo per il gusto malsano di provocare portando avanti tesi opposte a quelle dichiaratamente discusse nella comunità, con argomentazioni vaghe, imprecise e pretestuose, generando quindi continua irritazione?

O pensi forse che l'età ti giustifichi e che la nostra pazienza sia illimitata? O che l'assenza di un moderatore ti consenta di sparare qualunque patacca?

E basta!!! : Andry : : Fuck You :

Credo di non essere il solo ad averne veramente piene le scatole!

Re: Trasporto abusivo rifiuti non pericolosi - art. 256 comma 1

Inviato: 6 agosto 2018, 2:25
da Cesare
Poveraccio! Evito di citarlo. Non merita nessuna risposta né un commento.

La domanda di Cesare era rivolta a Luciexpo, che ha posto un quesito:
" le violazioni di cui agli art. 192, 232-bis. e 232-ter (tanto per citarne solo alcuni dei più comuni) si applicano ai privati cittadini???

Una tua risposta può chiarirmi definitivamente se davvero intendi, così come hai sempre sostenuto nei tuoi post, che tutto il Decreto Legislativo 152 non riguarda i privati...... perchè un conto è dire categoricamente che il DLG 152 riguarda solo le "imprese"..... (cosa che chiaramente non condivido!!) e altro conto interpretare che l'art. 256 comma 1 del DLG si applica solo alle "imprese"..... (argomento già trattato in diversi procedimenti dalla Corte di Cassazione ma su cui s può ragionare ed approfondire").


Alla domanda posta, Cesare ha opposto:

"Ti pongo anch'io un quesito:
Come fai a multare il privato se prima non lo hai informato
?"

Sulla base della risposta che avrebbe dato Luciexpo, Cesare avrebbe proposto (poiché l'argomento è già stato trattato in diversi procedimenti dalla Corte di Cassazione, ma su cui si può ragionare ed approfondire) ulteriori ragionamenti ed approfondimenti, ma sempre basandoli sulla Logica del ragionamento; anche la Legge deve obbedire alla Logica (altrimenti é illogica = non comprensibile).

Quel poveraccio dice a Cesare: "Stai zitto! Infatti la Legge TUA, scritta malissimo secondo Cesare e che secondo Cesare sarebbe da cambiare, anche perché non é un Codice (che tutti devono rispettare anche se non gli arriva a casa) nè un Comandamento Divino (che tutti i credenti di quella Religione rispettano anche se non gli arriva a casa); IO, ilTUA, lo conosco a memoria!"

Poveraccio!

Un saluto a tutti, Cesare.

P.S. Ho cambiato la parte in celeste il 07/08/18 ore 19:26 dopo aver letto gli ultimi interventi. Non interverrò mai più! Se non a pagamento e solo dopo le dovute scuse.

P.P.S. Ho cambiato la parte in rosso il 07/08/18 ore 20:11 dopo aver letto la notifica di modifica al primo intervento.

Cesare.

Re: Trasporto abusivo rifiuti non pericolosi - art. 256 comma 1

Inviato: 6 agosto 2018, 7:19
da atena60
Il poveraccio sei tu, se pensi che ci beviamo ancora una volta l'improbabile ipotesi che tu sia talmente ignorante in materia (oppure “sine baculo”, secondo un'espressione che tu stesso hai più volte utilizzato) da non conoscere nemmeno gli elementi basilari del diritto che una volta si insegnavano alle scuole medie nelle ore di educazione civica; perché se fosse davvero così, direi che certamente non te l'ha prescritto il medico di intervenire ripetutamente in un forum tecnico-giuridico che sarebbe destinato ad addetti ai lavori che masticano un minimo di linguaggio comune.

Se invece vuoi farne una questione di filosofia del diritto, te l'hanno detto in tutte le salse che esiste una sezione apposita dove – con quelli che fossero interessati a seguirti – potreste raccontarvela come volete senza irritare quelli che - in una sezione che si intitola invece “Aspetti operativi (Polizia Giudiziaria)" – hanno il diritto di aspettarsi una discussione in linea con il contesto annunciato.

Ma credo invece che purtroppo, per ragioni psicologiche o personali che mi sfuggono, tu voglia deliberatamente venire qui a provocare. Nel gergo delle comunità virtuali, uno così lo si definisce un troll, cioè “un soggetto che interagisce con gli altri tramite messaggi provocatori, irritanti, fuori tema o semplicemente senza senso e/o del tutto errati, con il solo obiettivo di disturbare la comunicazione e fomentare gli animi”.

Re: Trasporto abusivo rifiuti non pericolosi - art. 256 comma 1

Inviato: 6 agosto 2018, 8:41
da lele
Cesare ha scritto: 5 agosto 2018, 18:57
232-ter. Divieto di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni
(articolo introdotto dall'art. 40, comma 1, legge n. 221 del 2015)

1. Al fine di preservare il decoro urbano dei centri abitati e per limitare gli impatti negativi derivanti dalla dispersione incontrollata nell’ambiente di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, è vietato l’abbandono di tali rifiuti sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi.
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E’ del tutto chiaro che non è stato vietato fumare al privato.

E’ del tutto chiaro che il 232-bis ed il 232-ter non si riferiscono al privato, che può tranquillamente fumare su tutto il territorio (tranne là dove é vietato fumare da espliciti cartelli) è del tutto chiaro che i 232-bis ed il 232-ter si riferiscono al Comune (Ente territorialmente competente su strade, piazze, intero territorio) che ha l’obbligo di mettere i cartelli di divieto di abbandono dei mozziconi ed i posacenere per raccogliere i mozziconi.

E’ del tutto chiaro che il 152/06 non si riferisce al privato, perché al privato non arriva il TUA tramite la Gazzetta Ufficiale mentre al Comune arriva.
Secondo questo ragionamento il privato che getta la gomma da masticare per terra non è sanzionabile, mentre se la getta un imprenditore, nell'ambito della sua attività (magari durante un consiglio di amministrazione svolto in un parco pubblico) posso sanzionarlo ?????? 8O

Comunque mi pare di poter affermare con sufficiente certezza che la Gazzetta Ufficiale non arriva - tranne il caso in cui non si sia abbonati - ne a casa dei privati ne alle imprese. Ciò non toglie che tutti siano soggetti alla legge. O perchè non mi è stato recapitato a casa il Codice Penale io posso rubare e ammazzare come se niente fosse ?
D'altra parte, non mi sono stati recapitati neanche i 10 Comandamenti....... :roll:

Spero sia uno scherzo ...........

Re: Trasporto abusivo rifiuti non pericolosi - art. 256 comma 1

Inviato: 6 agosto 2018, 11:53
da mathieu
Scusate, io sono arrivato da relativamente poco tempo, quindi chiedo ai più anziani: ma non esiste moderazione su questo forum?
Scorrendo i commenti di questo post non si è poi così distanti da un post su Facebook.
: Icop :

Re: Trasporto abusivo rifiuti non pericolosi - art. 256 comma 1

Inviato: 7 agosto 2018, 14:21
da cumba07
@ mathieu

:? no, devo dire che per molti anni non c'è ne stato bisogno anche se vi erano molte più persone che intevenivano.

Ho sempre concordato sul fatto di tenere le discussioni il più lex possibile e per molto tempo ho solo letto e non sono intervenuto in quanto obiettivamente la materia è impegnativa e presuppone anche la conoscenza di elementi del diritto che non sempre tutti conoscono in relazione al percorso di studi fatto. Questo posto deve essere tenuto al riparo dall'approssimazione, se non dichiarata apertamente come tale.

Quoto con il Maestro Athena, con Lele ci sono sezioni dove sbizzarrirsi ed osare ed altre dove alcune informazioni non devono essere date anche o sopratutto per il fatto che non siamo moderati.
lele ha scritto:D'altra parte, non mi sono stati recapitati neanche i 10 Comandamenti....... :roll:
: Chessygrin : : Chessygrin :

Re: Trasporto abusivo rifiuti non pericolosi - art. 256 comma 1

Inviato: 12 agosto 2018, 14:02
da Gimi
Caro @Cesare, trovo stupefacente come non riesca a renderti conto delle assurdità insite nei tuoi riscontri.
Forse, la tua materia assoluta è l'acqua e uscire dall'acqua per spostarsi sui rifiuti è, comprensibilmente, arduo.
Ma, certo che la tua formazione non sia da tutti, un minimo di autocritica la dovresti pur considerare;
diversamente verrebbe spontaneo dirti usque tandem @Cesare abutere patientiam nostram... e so che non ti serve traduzione!
Un caro saluto

Re: Trasporto abusivo rifiuti non pericolosi - art. 256 comma 1

Inviato: 12 agosto 2018, 15:47
da Cesare
Caro @Gimi, ...

"diversamente verrebbe spontaneo dirti quo usque tandem @Cesare abutere patientiam nostram... e so che non ti serve traduzione!"

infatti é sbagliato, ab-utor regge l'ablativo.

Anche tu non riesci a vedere come il TUA, scritto in quel modo, sia in tante parti illogico.

Ricambio il saluto, Cesare.

Ah, dimenticavo, Cesare ha studiato al Politecnico di Milano: Trattamento rifiuti solidi (docente Ing. Eugenio De Fraia Frangipane cattedra di Ingegneria Sanitaria, anno acc. 1972)

Re: Trasporto abusivo rifiuti non pericolosi - art. 256 comma 1

Inviato: 12 agosto 2018, 20:03
da atena60
Cesare ha scritto: Ah, dimenticavo, Cesare ha studiato al Politecnico di Milano: Trattamento rifiuti solidi (docente Ing. Eugenio De Fraia Frangipane cattedra di Ingegneria Sanitaria, anno acc. 1972)
Me ne compiaccio!
Anche se dal 1972 ad oggi la disciplina in materia di rifiuti solidi ha avuto forse solo qualche piccolo, piccolissimo aggiustamento, è sempre un buon punto di partenza.

_________________________

In tutte le discussioni in cui intervieni - pur non avendo alcuna conoscenza della materia e alcun rispetto per quelli che te lo ricordano - il filo logico e coerente della discussione viene immancabilmente alterato e prima o poi tutti gli altri utenti abbandonano per sfinimento. Sarà un caso?
Per di più non hai neanche l'umiltà di proporre le tue personalissime teorie con garbo e con la consapevolezza che la loro bizzarria potrebbe forse urtare quelli che con la materia ci lavorano per davvero e sul serio, visto che continui a ripetere i tuoi assiomi con una tale sicumera da ritenere che siano sempre “gli altri” quelli che sbagliano e fanno confusione.
Non credo sia un comportamento che giovi ad una comunità, sebbene virtuale come Lexambiente.

Re: Trasporto abusivo rifiuti non pericolosi - art. 256 comma 1

Inviato: 12 agosto 2018, 20:20
da Cesare
Rispondo alla conclusione:

" ... dal 1972 ad oggi la disciplina in materia di rifiuti solidi ha avuto forse solo qualche piccolo, piccolissimo aggiustamento, ..."

e Cesare dal 1972 li ha seguiti tutti, perché é stato ed é imprenditore; Cesare non sta seduto dietro una scrivania a leggere, distrattamente, la Gazzetta Ufficiale; ovvero, sempre distrattamente, un quotidiano qualsiasi.

Cesare.

Re: Trasporto abusivo rifiuti non pericolosi - art. 256 comma 1

Inviato: 12 agosto 2018, 21:28
da atena60
Lascia perdere la vanagloria, è sempre un atteggiamento irritante nelle discussioni... :roll:
Medita piuttosto sulla parte finale del mio post, che ti ribadisco.
In tutte le discussioni in cui intervieni - pur non avendo alcuna conoscenza della materia e alcun rispetto per quelli che te lo ricordano - il filo logico e coerente della discussione viene immancabilmente alterato e prima o poi tutti gli altri utenti abbandonano per sfinimento. Sarà un caso?
Per di più non hai neanche l'umiltà di proporre le tue personalissime teorie con garbo e con la consapevolezza che la loro bizzarria potrebbe forse urtare quelli che con la materia ci lavorano per davvero e sul serio, visto che continui a ripetere i tuoi assiomi con una tale sicumera da ritenere che siano sempre “gli altri” quelli che sbagliano e fanno confusione.
Non credo sia un comportamento che giovi ad una comunità, sebbene virtuale come Lexambiente.

Re: Trasporto abusivo rifiuti non pericolosi - art. 256 comma 1

Inviato: 13 agosto 2018, 19:47
da lele
Io nel 1968 sono diventato socio del Club di Topolino e sono arrivato alla carica di Consigliere Regionale.... fa curriculum?

Re: Trasporto abusivo rifiuti non pericolosi - art. 256 comma 1

Inviato: 14 agosto 2018, 20:54
da Cesare
Mannaggia il '68.

Cesare.

Re: Trasporto abusivo rifiuti non pericolosi - art. 256 comma 1

Inviato: 21 agosto 2018, 22:34
da Cesare
@Luciexpo,

"Poi il tuo continuo dire che il Decreto Legislativo 152/2006 non si applica ai privati cittadini ha "deviato" la discussione..... poco male comunque.
Per te il privato a si muove solo a "piedi" e in "autovettura" ma ti ricordo che anche un autocarro può essere intestato ad un privato!
"

E’ qui l’errore:

"Per esperienza personale ti posso anche garantire che è pieno di cittadini privati, proprietari di autocarri, che di fatto svolgono attività.... quella che si chiama l'arte di arrangiarsi!"

Qui:

viewtopic.php?f=16&t=7444&p=54896#p54870

Non sono i privati cittadini i proprietari degli autocarri, bensì le Ditte individuali nascoste al controllo; ed è completamente differente.

Il camion non può essere intestato al “privato cittadino”, può essere intestato alla “persona fisica” … che è completamente differente.

E’ qui l’errore: confondere il “privato cittadino” con la “persona fisica”.

Un saluto, Cesare.

Re: Trasporto abusivo rifiuti non pericolosi - art. 256 comma 1

Inviato: 24 agosto 2018, 12:57
da lore68
simone.19 ha scritto: 23 luglio 2018, 18:12 (in genere si tratta di anziani o altra gente che si fa svuotare la cantina),
ma io che sono un anziano che mi faccio svuotare la cantina, i rifiuti che produco non sono urbani? magari anche differenziabili, oppure anche urbani ingombranti, che posso e devo portare all'isola ecologica? Non pago (e anche salata) la TARI?

Re: Trasporto abusivo rifiuti non pericolosi - art. 256 comma 1

Inviato: 25 agosto 2018, 0:47
da cumba07
Mi sembra che ormai stiamo perdendo il contatto con la realtà... : Fuck You :

Il TUA si applica a chiunque e credo che su questo punto vi siano diverse sentenze che chiariscano questo chiunque chi possa essere e cioè chiunque svolga in modo lecito, trasparente, dichiarato l'attività di trasporto rifiuti ed anche coloro che questa regolarità infrangono. Il giudice stabilirà poi se in modo fraudolento o per colpa ma sta di fatto che negare che raccogliere, trasportare e smaltire rifiuti necessiti di una autorizzazione non è corretto.

Per il cittadino l'autorizzazione è proprio il TUA, art 198, nella parte che deroga al comune la disciplina, con regolamento, delle attività/operazioni che può svolgere il cittadino.
lore68 ha scritto:ma io che sono un anziano che mi faccio svuotare la cantina, i rifiuti che produco non sono urbani?
ed io che sono giovane...ho meno diritti, magari sono un giovane con un handicap ed allora quanto valgo rispetto all'anziano? :?
quei rifiuti sono certamente urbani perché prodotti da un cittadino ma/e proprio per questo soggetti a privativa il che sta a dire che volenti o nolenti occorre seguire le indicazioni che ha previsto il comune nel regolamento, punto. Nella privativa stanno oneri ed onori per il comune. Uno ed uno solo può essere il gestore di quei rifiuti ma perché sono legate logiche di programmazione nel tempo.
Posto che si possa uscirne, ed io credo che il cittadino non ne possa uscire, allora non sei più nell'ambito degli urbani e quindi al "mi faccio svuotare"
- la prima osservazione è: svuotare da chi? con quale autorizzazione ti porta via rifiuti urbani?
- la seconda osservazione è: ma se ti sei rivolto ad un terzo cosa centra ancora il comune?

Per mia esperienza diretta vedo conferimenti di rifiuti urbani fatti da soggetti che esercitano attività abusiva di trasporto rifiuti (arte di arrangiarsi), il problema è che siamo un stato di diritto, dove dove viene anteposto, per ragioni a tutti note, l'onere della prova per accusare qualcuno e gli strumenti per esercitare il controllo, dati in mano ai controllori sono le matite. Ed allora vale tutto: il furgone è di mio cugino, il mio amico che fa motocross mi ha prestato il ducato, ho chiesto ad un amico, non posso mica sporcare la macchina, il negoziante mi faceva lo sconto se mi arrangiavo a smaltirlo, con quello che pago, io pago ed ho diritto a scaricare (mai un dovere...).

P.S. - stasera causa nubifragio vi erano sacchi per la strada e rifiuti in ogni dove che hanno intasato gli scarichi ed allagato la piazza. Naturalmente i commenti per strada erano di mala-gestione della cosa pubblica. Bene, domani non è giorno di raccolta in questo paese, vero è che la pioggia ancora non si può controllare e che se fosse successo nel giorno antecedente alla raccolta vi sarebbero stati gli stessi disagi, ma domani non è giorno di raccolta secondo il regolamento comunale.... eppure montagne di rifiuti per strada: io pago le tasse, con quello che pago, etc...

Re: Trasporto abusivo rifiuti non pericolosi - art. 256 comma 1

Inviato: 30 agosto 2018, 9:01
da lore68
cumba07 ha scritto: 25 agosto 2018, 0:47
: Fuck You :

a prescindere dai contenuti della tua risposta, questo gesto/emoticon, codificato come "fuck you" che in un forum come questo dovrebbe essere vietato già di suo, non lo è, va bene, almeno non usarlo.
e appunto a prescindere dai contenuti mi astengo dal risponderti