rifiuti da demolizione

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lore68
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rifiuti da demolizione

Messaggio da lore68 »

salve a tutti
i rifiuti da demolizione come sapete bene non sono mai sottoprodotti al massimo possono diventare materia prima secondaria se lavorati da un impianto autorizzato (fisso o mobile) e se rispondenti ai requisiti di cui al dm 5/2/98, nella fattispecie il test di cessione e la conformità dimensionale come da circolare min. ambiente 5205/2005.
Ciò premesso, mi è recentemente capitato di ascoltare opinione secondo la quale la suddetta circolare in realtà esprimerebbe un requisito eminentemente geotecnico/ingegneristico, nel senso che le percentuali dei vari sopravagli stabilite dalle schede-requisito riportate in allegato sarebbero funzione dei requisiti meccanici inerenti l'impiego strutturale o tecnico, come dir si voglia, e che quindi potrebbe darsi il caso in cui per particolari necessità progettuali non sia necessario rispettarle appieno, rendendo così possibilmente superflua la macinazione, ed in parole povere potrebbero essere utilizzati tal quali.
Non mi esprimo su ciò che ne penso, gradirei leggere qualche vs valutazione.... grazie
Cesare

Re: rifiuti da demolizione

Messaggio da Cesare »

@Lorenzo, un saluto; tu dici:

"i rifiuti da demolizione come sapete bene non sono mai sottoprodotti", Cesare chiede: e che cosa sono?
Fintanto che stanno sul cantiere o sono il prodotto voluto o sono un sottoprodotto.

Ho letto la affermazione da te riportata scritta da molti Giuristi e Magistrati:
"i materiali da demolizione sono da subito un rifiuto"

Da questa affermazione ne consegue: Il rifiuto é un reato; percui chi demolisce va arrestato, e subito!

La seconda tua affermazione:
"i rifiuti da demolizione ... al massimo possono diventare materia prima secondaria se lavorati da un impianto autorizzato (fisso o mobile)"
Anche questa é errata: solo il sottoprodotto, ovvero il prodotto scaduto, ovvero il prodotto deteriorato, può diventare MPS (ma deve essere certificato il trattamento).

Ed infine la terza tua perplessità:
" ... e che quindi potrebbe darsi il caso in cui per particolari necessità progettuali non sia necessario rispettarle appieno, rendendo così possibilmente superflua la macinazione, ed in parole povere potrebbero essere utilizzati tal quali ..."

Risposta: completamente assurdo!
Il sottoprodotto, il prodotto scaduto, il recuperato, devono avere una scheda di lavorazione (magari solo una scheda di vagliatura, per il materiale inerte, di passaggio attraverso tre vagli di diverso diametro -in termini tecnici si chiama "curva granulometrica"- ), mai e poimai può essere impiegato tal quale.

Un saluto, Cesare.
mathieu
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Re: rifiuti da demolizione

Messaggio da mathieu »

lore68 ha scritto: 22 giugno 2018, 16:02 salve a tutti
i rifiuti da demolizione come sapete bene non sono mai sottoprodotti al massimo possono diventare materia prima secondaria se lavorati da un impianto autorizzato (fisso o mobile) e se rispondenti ai requisiti di cui al dm 5/2/98, nella fattispecie il test di cessione e la conformità dimensionale come da circolare min. ambiente 5205/2005.
Ciò premesso, mi è recentemente capitato di ascoltare opinione secondo la quale la suddetta circolare in realtà esprimerebbe un requisito eminentemente geotecnico/ingegneristico, nel senso che le percentuali dei vari sopravagli stabilite dalle schede-requisito riportate in allegato sarebbero funzione dei requisiti meccanici inerenti l'impiego strutturale o tecnico, come dir si voglia, e che quindi potrebbe darsi il caso in cui per particolari necessità progettuali non sia necessario rispettarle appieno, rendendo così possibilmente superflua la macinazione, ed in parole povere potrebbero essere utilizzati tal quali.
Non mi esprimo su ciò che ne penso, gradirei leggere qualche vs valutazione.... grazie
Intanto andrebbe chiarito se l'impianto di cui parli è autorizzato in ordinaria o in semplificata.
Nel secondo caso, è necessario rispettare TUTTI i criteri contenuti all'interno del vetusto DM 5/2/98, ivi comprese le modalità di certificazione delle (ex) MPS, in rispetto della circolare del 2005 che giustamente citi.
Pertanto, con riferimento all'Allegato C della stessa, le MPS sono TALI (quindi End of Waste, quindi non più rifiuto) SE e solo SE rispettano, tra le altre cose, i requisiti specificati dallo stesso ed hanno la marchiatura CE.
E sei inoltre "costretto" a rispettare anche tutti i dettami relativi alla specifica tipologia del rifiuto (immagino la 7.1) in termini di origine, caratteristiche, operazioni di recupero da effettuare, che hai COMUNICATO nell'ambito dell'AUA ai sensi degli artt.214 e 216 del TUA.

Pertanto non è prevista (se sei in semplificata) la possibilità che il processo di recupero si sostanzi in altro se non in quello che è specificato nel DM.

Se sei in ordinaria conta invece ciò che hai in AUTORIZZAZIONE dove, eventualmente, possono essere previste casistiche molto più elastiche di quelle dettate dal DM.

Spero di essere stato chiaro : :)
lore68
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Re: rifiuti da demolizione

Messaggio da lore68 »

mathieu ha scritto: 22 giugno 2018, 18:20
lore68 ha scritto: 22 giugno 2018, 16:02 salve a tutti
i rifiuti da demolizione come sapete bene non sono mai sottoprodotti al massimo possono diventare materia prima secondaria se lavorati da un impianto autorizzato (fisso o mobile) e se rispondenti ai requisiti di cui al dm 5/2/98, nella fattispecie il test di cessione e la conformità dimensionale come da circolare min. ambiente 5205/2005.
Ciò premesso, mi è recentemente capitato di ascoltare opinione secondo la quale la suddetta circolare in realtà esprimerebbe un requisito eminentemente geotecnico/ingegneristico, nel senso che le percentuali dei vari sopravagli stabilite dalle schede-requisito riportate in allegato sarebbero funzione dei requisiti meccanici inerenti l'impiego strutturale o tecnico, come dir si voglia, e che quindi potrebbe darsi il caso in cui per particolari necessità progettuali non sia necessario rispettarle appieno, rendendo così possibilmente superflua la macinazione, ed in parole povere potrebbero essere utilizzati tal quali.
Non mi esprimo su ciò che ne penso, gradirei leggere qualche vs valutazione.... grazie
Intanto andrebbe chiarito se l'impianto di cui parli è autorizzato in ordinaria o in semplificata.
Nel secondo caso, è necessario rispettare TUTTI i criteri contenuti all'interno del vetusto DM 5/2/98, ivi comprese le modalità di certificazione delle (ex) MPS, in rispetto della circolare del 2005 che giustamente citi.
Pertanto, con riferimento all'Allegato C della stessa, le MPS sono TALI (quindi End of Waste, quindi non più rifiuto) SE e solo SE rispettano, tra le altre cose, i requisiti specificati dallo stesso ed hanno la marchiatura CE.
E sei inoltre "costretto" a rispettare anche tutti i dettami relativi alla specifica tipologia del rifiuto (immagino la 7.1) in termini di origine, caratteristiche, operazioni di recupero da effettuare, che hai COMUNICATO nell'ambito dell'AUA ai sensi degli artt.214 e 216 del TUA.

Pertanto non è prevista (se sei in semplificata) la possibilità che il processo di recupero si sostanzi in altro se non in quello che è specificato nel DM.

Se sei in ordinaria conta invece ciò che hai in AUTORIZZAZIONE dove, eventualmente, possono essere previste casistiche molto più elastiche di quelle dettate dal DM.

Spero di essere stato chiaro : :)


eccomi, scusa il ritardo nella risposta
no in realtà parlavo proprio astrattamente, non c'è nessun impianto in oggetto, semmai la volontà di qualcuno di reimpiegare i propri rifiuti di demolizione così tal quali senza dover chiamare e pagare un impianto mobile o portarli ad un centro di impianto fisso per il loro ridimensionamento al fuso granulometrico richiesto dalla norma. Mi sembra una ricerca stile arrampicata su specchio per evitare di dover ricorrere al trattamento in loco (che prevederebbe tra l'altro l'assoggettamento a "screening").
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Re: rifiuti da demolizione

Messaggio da mathieu »

lore68 ha scritto: 28 giugno 2018, 15:34 ...la volontà di qualcuno di reimpiegare i propri rifiuti di demolizione così tal quali senza dover chiamare e pagare un impianto mobile o portarli ad un centro di impianto fisso per il loro ridimensionamento al fuso granulometrico richiesto dalla norma. Mi sembra una ricerca stile arrampicata su specchio per evitare di dover ricorrere al trattamento in loco (che prevederebbe tra l'altro l'assoggettamento a "screening").
ti sei dato la risposta da solo :D

p.s.
per quanto riguarda lo "screening", se intendi la verifica di assoggettabilità ex art.19, dipende dalla Regione in cui sei. Nel Lazio, per campagne di recupero di soli rifiuti inerti da C&D di durata inferiore ai 90 gg., la verifica non è richiesta indipendentemente dai quantitativi giornalieri gestiti.
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Re: rifiuti da demolizione

Messaggio da lore68 »

mathieu ha scritto: 28 giugno 2018, 16:12
p.s.
per quanto riguarda lo "screening", se intendi la verifica di assoggettabilità ex art.19, dipende dalla Regione in cui sei. Nel Lazio, per campagne di recupero di soli rifiuti inerti da C&D di durata inferiore ai 90 gg., la verifica non è richiesta indipendentemente dai quantitativi giornalieri gestiti.
regione che vai, legge che trovi.... qua in E.R. si va a verifica per impianti mobili di potenzialità > 10 t/giorno, che -concordo- sono pochine per un cantiere di grosse dimensioni come ad es. la demolizione di un capannone industriale.
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Re: rifiuti da demolizione

Messaggio da mathieu »

lore68 ha scritto: 28 giugno 2018, 17:32 regione che vai, legge che trovi.... qua in E.R. si va a verifica per impianti mobili di potenzialità > 10 t/giorno, che -concordo- sono pochine per un cantiere di grosse dimensioni come ad es. la demolizione di un capannone industriale.
Certamente. Quello è il 152 che te lo impone.
Però alcune Regioni, tra cui il Lazio, hanno predisposto deroghe esclusivamente per campagne per rifiuti inerti C&D inferiori ai 90 gg. anche se potenzialità > 10 t/giorno.
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Re: rifiuti da demolizione

Messaggio da lore68 »

Cesare ha scritto: 22 giugno 2018, 17:45

Ho letto la affermazione da te riportata scritta da molti Giuristi e Magistrati:
"i materiali da demolizione sono da subito un rifiuto"

Da questa affermazione ne consegue: Il rifiuto é un reato; percui chi demolisce va arrestato, e subito!

bhe no Cesare consentimi, l'orientamento che ha espresso la giurisprudenza, "i materiali da demolizione sono da subito un rifiuto" (in quanto non rispecchiano tutti i requisiti specificati dall'art. 184bis) non deve essere preso come chi demolisce va arrestato, semmai va sanzionato se non li smaltisce correttamente, oppure li deposita in una scarpata fuori città o in campagna, e sono tanti a farlo ancora, purtroppo (concorderai che non è bello un paesaggio dove ogni tanto ti imbatti in un mucchio di cocci e mattoni rotti gettato alla rinfusa), oppure li riutilizza come
"materie prime secondarie" senza aver chiesto autorizzazioni o nulla osta come prevede la normativa: se la società si è data delle regole, o le rispettiamo tutti oppure c'è qualcosa che non va,
un saluto cordiale, Lorenzo
Cesare

Re: rifiuti da demolizione

Messaggio da Cesare »

@Lorenzo,
l'orientamento che ho letto in giurisprudenza e riportata in Lexambiente é: "i materiali da demolizione sono da subito un rifiuto" perché non derivano da nessun prodotto di cui siano considerabili sottoprodotti.

Il concetto errato (ma corretto da un punto di vista della Logica in sè e per sè) é:
se non produco nulla dalla demolizione, quello che ne discende non é un sottoprodotto; non esiste il sottoprodotto di un 'bel niente';
di conseguenza: quel materiale da demolizione non può essere il sottoprodotto di un 'bel niente', ergo: é un rifiuto da subito.

In questo intervento ho voluto mettere in evidenza l'assurdità dell' art. 184 bis che ha portato in errore: o é sottoprodotto o é rifiuto (completamente assurdo, darà luogo a continui errori di ragionamento), il ragionamento errato (ma l'errore é umano, non é questo il problema):

quel materiale non può essere il sottoprodotto di niente, non é il prodotto (lo scopo dell'attività di scavo) di conseguenza é un rifiuto da subito.

Mi spiego meglio: per Cesare il prodotto della demolizione é la creazione di uno spazio vuoto idoneo (il prodotto per cui la ditta viene pagata) a creare uno spazio per costruire la nuova costruzione;

la domanda a Cesare: ed i materiali rimossi, sottoprodotti dalla attività di demolizione, potranno essere impiegati tal quali?
La risposta di Cesare: assolutamente no!

Vanno prima ricondizionati, secondo il criterio esposto in una relazione -anche molto semplice- per il loro reimpiego sul cantiere -in loco-, a M.P.S. (utilizzo di materia prima secondaria differente e meno impattante dall'utilizzo di materia prima di cava); é del tutto chiaro che, se quei materiali sottoprodotti da demolizione, escono dal cantiere dovranno essere accompagnati da FIR con cer 17 xx xx (relativo alla nuova costruzione).

Un saluto, Cesare.
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